CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 novembre 2013
128.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 26 novembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 novembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che entrano a far parte della Commissione, per il gruppo di Forza Italia-Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente, i deputati Giuseppe Romele e Gregorio Fontana e, per il gruppo Nuovo Centro destra, il deputato Vincenzo Garofalo. Comunica poi che gli onorevoli Alli e Latronico cessano di far parte della Commissione.
  Comunica, quindi, che il deputato Dorina Bianchi cessa di far parte del gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente ed entra a far parte del gruppo Nuovo Centrodestra.

  La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.
C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giovanna SANNA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 1710, già approvato dal Senato il 17 ottobre 2013, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Pag. 96di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline» (TAP), fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.
  Al riguardo, ritiene opportuno far presente, anzitutto, che l'unica norma dell'Accordo di stretto interesse della Commissione è quella contenuta nell'articolo 8, laddove si riconosce l'essenzialità dell'applicazione, in sede di realizzazione dell'infrastruttura, di standard tecnici e ambientali uniformi in tutti e tre gli Stati contraenti.
  Tuttavia, in considerazione del fatto che il progetto TAP, per la parte del pur limitato percorso previsto in territorio italiano, dovrà essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale, nonché del rilievo di questa importante opera pubblica sotto il profilo generale della definizione della politica energetica nazionale, giudica opportuno dare conto, seppure in modo sintetico, di tutto il contenuto dell'Accordo in questione, anche per dare modo ai colleghi della Commissione di avere un quadro conoscitivo completo e corretto del suo contenuto e degli impegni assunti in questa sede dal nostro Paese.
  In tal senso, osserva che l'Accordo del 13 febbraio 2013 sul Gasdotto transadriatico (TAP) è stato preceduto dalla stipula del Memorandum d'intesa italo-greco-albanese del 27 settembre 2012, quale accordo preliminare sulla cooperazione allo sviluppo della realizzazione del progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP), conformemente alla normativa comunitaria di settore.
  Per la realizzazione del Gasdotto si è dato luogo alla costituzione della Società Trans Adriatic Pipeline AG, sulla cui ripartizione societaria ha riferito all'Assemblea del Senato la Viceministro degli Affari esteri, Marta Dassù, nella seduta del 17 ottobre 2013, in particolare fornendo elementi aggiornati sulla nuova articolazione dell'azionariato della Società TAP AG, nel quale sono entrati diversi operatori già soci del Consorzio Shah Deniz - che gestisce direttamente lo sviluppo del giacimento di gas in Azerbaijan, il cui trasporto verso l'Europa meridionale è l'oggetto principale dell'Accordo all'esame della Commissione Affari esteri.
  Un ulteriore elemento, intervenuto dopo la presentazione al Senato del disegno di legge ed evidenziato dalla Viceministro Dassù, è quello relativo alla vendita dei volumi di gas del giacimento azero avvenuta il 19 settembre 2013, una delle più grandi della storia, per un valore di circa 200 miliardi di dollari su accordi venticinquennali. Al riguardo, specifica che fra i maggiori acquirenti del gas azero figurano per l'Italia ENEL SpA e Hera SpA.
  Rileva, infine, che nel dibattito svoltosi al Senato, è emerso un elemento centrale non ancora presente nella relazione introduttiva al disegno di legge, ovvero che nel frattempo effettivamente il Consorzio operante in Azerbaijan ha scelto il Gasdotto transadriatico piuttosto che la soluzione di Nabucco West, togliendo l'aleatorietà che ancora circondava la realizzazione dell'infrastruttura TAP. Del resto, va detto che il Gasdotto transadriatico è stato a sua volta concepito quale prosecuzione di fatto del Gasdotto transanatolico, la cui realizzazione è stata concordata nel dicembre 2012 dai governi dell'Azerbaijan e della Turchia. Una volta realizzato, il Gasdotto transadriatico sarà lungo circa 800 km, dei quali 105 km nel Mare Adriatico, per un trasporto di circa 10 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, raddoppiabili senza necessità di ulteriore posa di tubi.
  Osserva, quindi, che la nuova infrastruttura dovrà, naturalmente, rispettare il quadro normativo europeo e in particolare le norme del cosiddetto Terzo pacchetto sull'energia (recepite in Italia con il decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93) dirette ad assicurare l'aumento della sicurezza degli approvvigionamenti e della concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, una più efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, una maggiore tutela, infine, dei consumatori e in particolare dei cosiddetti Pag. 97clienti vulnerabili (in termini di sicurezza delle forniture e di tutela dei prezzi di fornitura).
  Detto questo, rileva che l'Accordo in esame si compone di un preambolo e 14 articoli.
  L'articolo 1 rinvia, per il significato di termini rilevanti impiegati nel testo dell'Accordo, all'Appendice al medesimo, nella quale vengono definiti i significati da attribuire, tra l'altro, alle espressioni: Trattato sulla Carta europea dell'energia e Trattato della Comunità per l'energia (sul cui contenuto rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera); Investitore del progetto, ovvero la Trans Adriatic Pipeline AG, società costituita in base alla legislazione elvetica; Partecipanti al progetto, che sono l'Investitore, gli Azionisti, i trasportatori, gli appaltatori, i finanziatori e i Venditori del gas; Trasportatore, ovvero qualsiasi persona avente diritto legale per il trasporto del gas naturale attraverso tutto o parte del Gasdotto transadriatico; Autorità statale, ovvero, in riferimento a ciascuna delle Parti, il Governo centrale o federale, o qualsiasi autorità regionale, comunale, provinciale e locale, o altri enti di quella Parte; Entità statale, ovvero qualsiasi entità in cui, direttamente e indirettamente, una delle Parti dell'Accordo ha una partecipazione di controllo o di proprietà o analogo interesse economico; Trans Adriatic Pipeline, ovvero il sistema per il trasporto attraverso gasdotto di gas naturale destinato a collegare il confine greco-turco, attraverso la Repubblica greca e poi la Repubblica di Albania, attraversando l'Adriatico, fino ad un'area nei pressi di Lecce. La definizione del TAP comprende tutti i beni materiali connessi a tale gasdotto, con tutti gli impianti, attrezzature, macchinari, tubazioni, serbatoi, stazioni di compressione, cavi in fibra ottica e altre attività fisiche accessorie.
  L'articolo 2 contiene al comma 1 l'impegno delle Parti a consentire l'attuazione del progetto in coordinamento reciproco, fornendo per l'esecuzione del medesimo condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie. Il successivo comma 2 stabilisce l'intesa delle Parti a che il trasporto sia effettuato conformemente alle disposizioni dell'Accordo in esame e alla legislazione derivante dai Trattati comunitari e dal Trattato della Comunità per l'energia, senza imposizione di ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.
  L'articolo 3 prevede al comma 1 una clausola di salvaguardia nei confronti delle disposizioni del presente Accordo, per quanto riguarda la Grecia e l'Italia, delle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari, e, per l'Albania, delle disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'energia. Il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che i Partecipanti al progetto vanno considerati investitori ai fini dell'articolo 1, comma 7 del Trattato sulla Carta europea dell'energia, mentre ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al progetto va considerato un investimento nel territorio della Parte interessata ai fini dell'articolo 1, comma 6 del medesimo Trattato sulla Carta europea dell'energia.
  L'articolo 4 designa, per i tre Paesi Parti dell'Accordo, i soggetti abilitati a trasmettere e ricevere comunicazioni e avvisi relativi al medesimo, nonché ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo in esame: per la Repubblica italiana, tale soggetto è il Dipartimento per l'energia – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 5, comma 1, prevede la stipula di uno specifico Accordo tra il Governo ospitante e l'Investitore del progetto, al quale aderiranno l'Albania e la Grecia, quali Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto transadriatico. L'Accordo, tenendo conto della salvaguardia cui al precedente articolo 3, comma 1, include disposizioni sulle tasse che saranno applicate all'Investitore del progetto nella giurisdizione greca e albanese. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che nessuna legge ordinaria della Grecia o dell'Albania potrà limitare, diminuire o avere un effetto sfavorevole nei confronti dei diritti concessi dall'Accordo del governo Pag. 98ospitante con l'Investitore del progetto o con qualsiasi Partecipante allo stesso; nessuna legge greca o albanese potrà inoltre derogare, abrogare o prevalere sull'Accordo del governo ospitante o su parte di esso.
  In base all'articolo 6, ciascuna Parte dovrà adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del progetto nel proprio territorio, incluse tutte le autorizzazioni necessarie, senza irragionevoli ritardi o restrizioni, seppure in conformità delle leggi della Parte interessata.
  L'articolo 7 prevede al comma 1 che nessuna delle Parti dovrà interrompere, limitare o ritardare il flusso in entrata o in uscita di gas naturale attraverso il gasdotto transadriatico, se non ricorrendo a una delle autorità competenti ai sensi del regolamento UE sulle forniture di gas (regolamento 994/2010). I successivi commi 2 e 3, invece, riguardano minacce di interruzione o ritardo di altri aspetti del progetto, nei confronti delle quali la Parte interessata per territorio dovrà compiere ogni ragionevole tentativo per eliminarle. In ogni modo, la Parte nel cui territorio si sia verificato un evento di interruzione o ritardo di qualsiasi aspetto del progetto dovrà immediatamente comunicarlo alle altre Parti dell'Accordo e all'Investitore del progetto, con completa e dettagliata informazione.
  L'articolo 8, come già detto all'inizio, dispone che in ragione della natura transfrontaliera dell'infrastruttura da realizzare, le Parti riconoscano come essenziale l'applicazione di standard tecnici, di sicurezza, ambientali e sociali uniformi, demandando la loro concreta individuazione alla Commissione di attuazione da istituirsi ai sensi del successivo articolo 10 dell'Accordo.
  L'articolo 9 riguarda le questioni fiscali: in particolare, per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto verranno applicate le disposizioni nazionali pertinenti in base ai principi dell'OCSE. Vi saranno inoltre accordi preliminari sui prezzi, giuridicamente vincolanti, stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale elvetica – è infatti svizzera la giurisdizione dello statuto dell'Investitore del progetto –, in coerenza con le clausole dei trattati sull'eliminazione della doppia imposizione. È previsto che gli accordi preliminari sui prezzi abbiano una durata minima di 25 anni, e che non possano essere modificati o risolti se non con il consenso dell'Investitore del progetto.
  L'articolo 10 istituisce, poi, una Commissione di attuazione composta da due rappresentanti per ciascuna Parte dell'Accordo. La Commissione, mero organo consultivo senza poteri decisionali e vincolanti, vigilerà sul rispetto dell'accordo e opererà al fine di concordare un Protocollo con le Parti, d'intesa con l'Investitore del progetto, per l'istituzione degli standard coerenti e uniformi di cui al precedente articolo 8.
  L'articolo 11, in materia di responsabilità, è assai rilevante: esso prevede che qualsiasi mancanza o rifiuto di adempiere ai propri obblighi, di adottare misure e di concedere diritti o benefici previsti dal presente Accordo costituirà una violazione ai sensi del medesimo. La responsabilità di una delle Parti, in conformità del diritto internazionale generale, è estesa anche agli atti od omissioni di qualsiasi autorità o entità statale.
  L'articolo 12 riguarda le modifiche o la risoluzione dell'Accordo, che nessuna delle Parti può modificare o disapplicare senza il previo consenso scritto delle altre Parti. La durata dell'Accordo è prevista fino alla data di completamento dell'eventuale smantellamento di tutto il Gasdotto transadriatico.
  Nessuna delle Parti potrà denunciare o recedere dall'Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, qualora il Consorzio del giacimento Shah Deniz non dovesse scegliere di servirsi del Gasdotto transadriatico per il trasporto di gas naturale verso l'Europa, si cercheranno fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una delle Parti potrà recedere allora dall'Accordo, Pag. 99previo invio, con tre mesi di anticipo, di una comunicazione scritta alle altre Parti inoltrata per la via diplomatica.
  Parimenti per via diplomatica, ai sensi dell'articolo 13, dovranno inoltre essere risolte le controversie relative all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo in esame, il quale entrerà in vigore (articolo 14) alla data in cui saranno stati scambiati tra le Parti i rispettivi strumenti nazionali di ratifica, mediante i quali altresì ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie all'applicazione dell'Accordo.
  Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento; il secondo reca l'ordine di esecuzione dello stesso, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3 del disegno di legge è, invece, dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza la modesta spesa di 1.150 euro per il 2013 e di 1.155 euro a decorrere dal 2014 per spese di missione.
  Avviandosi alla conclusione, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione è altresì corredato della relazione relativa all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in base alla quale destinatari indiretti del provvedimento sono da ritenersi gli operatori economici del settore energetico, tra i quali, per il nostro Paese, Snam rete gas SpA, Enel Energia S.p.A., ENI Gas Power S.p.A., nonché le municipalità ove il Gasdotto transiterà. Segnala, infine, che, dopo avere dato conto dell'avvenuta ratifica da parte del Parlamento albanese (25 marzo 2013) e del Parlamento greco (9 aprile 2013), la citata relazione governativa specifica che «l'Accordo in esame si inserisce nella Strategia energetica nazionale adottata con decreto interministeriale nel marzo 2013, all'interno della quale il Gasdotto transadriatico potrà contribuire a una significativa riduzione dei costi energetici, che dovrebbero allinearsi all'ingrosso ai livelli europei; a una maggiore sicurezza di approvvigionamento e flessibilità del sistema; a un effetto positivo sulla crescita economica».
  Conclude, quindi, riservandosi di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, all'esito degli eventuali rilievi che possano emergere nel corso del dibattito.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) ritiene necessario evidenziare le molte criticità che l'Accordo per la realizzazione del Gasdotto transadriatico (TAP) presenta, sia sotto il profilo delle politiche ambientali che su quello delle politiche energetiche. In tal senso rileva, per quanto riguarda gli aspetti più direttamente legati all'impatto ambientale dell'opera, che la stessa verrebbe a incidere negativamente su alcune delle più belle zone costiere della regione Puglia e su un territorio fortemente antropizzato. Segnala, inoltre, che il punto di approdo dell'infrastruttura in questione, indicato nell'Appendice all'Accordo sottoscritto da Italia, Grecia e Albania in una non meglio precisata area «nei pressi di Lecce», rischia di venire a trovarsi a pochi chilometri di distanza dall'approdo dell'altro grande gasdotto, il cosiddetto South Stream, che nelle intenzioni dei partecipanti a quest'ultimo progetto dovrebbe collegare direttamente la Russia e l'Unione Europea.
  Sottolinea, infine, che sul piano della politica energetica il TAP avrà una capacità iniziale di 10 miliardi di metri cubi per anno, espandibili a 20 miliardi, e che tale capacità risulta del tutto eccessiva e ingiustificata rispetto all'andamento dei consumi di gas del nostro Paese.

  Dorina BIANCHI (NCD) si riserva di esprimere l'orientamento del proprio gruppo nella seduta di domani.

  Antonio DECARO (PD), ritiene necessaria un'attenta valutazione dell'impatto ambientale dell'opera in questione in una regione, come la Puglia, che è punto di arrivo anche del gasdotto South Stream. Pag. 100Sotto questo profilo, ritiene necessario che si addivenga alla individuazione di un unico punto di approdo dei due gasdotti e che a tal fine non possa che considerarsi un ostacolo l'indicazione di un'area nei pressi di Lecce come punto di arrivo del TAP. In tal senso, chiede alla relatrice di inserire nella proposta di parere una specifica osservazione. Al tempo stesso, pur nella consapevolezza che la valutazione di impatto ambientale dell'opera in questione è di competenza statale, giudica positivamente il percorso di studio e di analisi – aperto alla partecipazione dei cittadini – intrapreso dalla regione Puglia allo scopo di addivenire all'individuazione del sito più idoneo per l'approdo dei due gasdotti in questione.

  Mirko BUSTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni critiche svolte dal collega Zolezzi, sottolinea negativamente il fatto che la sede del soggetto investitore, vale a dire il Consorzio Trans Adriatic Pipeline AG, sia in Svizzera, con tutto quel che ne potrebbe conseguire in termini di scarsa trasparenza sul piano dei suoi assetti proprietari e delle sue attività.

  Filiberto ZARATTI (SEL), nel denunciare la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimere il prescritto parere sulla realizzazione di un'infrastruttura di così grande rilievo, stigmatizza l'assenza del Governo ai lavori della Commissione poiché, mai come nel caso di specie, tale assenza impedisce all'organo parlamentare di avere a disposizione tutti gli elementi di conoscenza e di giudizio indispensabili per esercitare pienamente il proprio ruolo e le proprie funzioni.

  Ermete REALACCI, presidente, assicura il deputato Zaratti che sarà sua cura rappresentare al Governo l'importanza delle questioni emerse dal dibattito e la necessità di partecipare alla seduta della Commissione prevista per domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.50.