CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 novembre 2013
122.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 8.50.

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5-00504 Bellanova: Interventi a favore dell'azienda Officine Meccaniche e Ferroviarie del Salento.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Giudica infatti del tutto sorprendenti le notizie riferite soprattutto in relazione alla mancata richiesta di attivazione del tavolo di crisi. Ritiene quindi che si imponga una verifica sul territorio e chiede al Governo un impegno al fine di garantire una soluzione realistica per i lavoratori attualmente in mobilità che rischiano di venire espulsi dalla catena produttiva per incapacità di gestione dell'azienda e non per mancanza di commesse che purtroppo rischiano di affidate ad altre imprese.

5-00959 Colletti: Chiusura anticipata dello stabilimento Italcementi di Scafa.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea con preoccupazione il rischio che i fondi pubblici stanziati per gli interventi di bonifica, pari a 50 milioni di euro, peraltro ancora inutilizzati, debbano essere utilizzati per la realizzazione di un nuovo cementificio a soli venti chilometri di distanza da quello in chiusura, causando ulteriori problemi di inquinamento ambientale.

5-01068 Prodani: Finanziamenti di Simest a società che attuano pratiche commerciali scorrette connesse all’italian sounding.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta puntuale e articolata fornita dal rappresentante del Governo.

5-01087 Gelli: Cessione della maggioranza del gruppo Lucchini ad una società cipriota e rispetto del piano di ristrutturazione del debito.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Federico GELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Lamenta che nella risposta non si fa alcun riferimento al piano presentato dal commissario straordinario e chiede di capire quali siano le azioni che il Ministero intende intraprendere per la tutela di migliaia di lavoratori che soprattutto nel sistema dell'indotto soffrono ormai da anni una situazione di grave crisi. Ringrazia il sottosegretario per la dettagliata risposta sul tema degli aspetti ambientali e della normativa sulla sicurezza.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, ad integrazione della risposta fornita, aggiunge che il programma presentato dal commissario straordinario e autorizzato il 6 novembre scorso dal Ministro dello sviluppo economico prevede la prosecuzione dell'attività nei limiti in cui la gestione di cassa consentirà di tenere aperte le varie fasi del processo produttivo. Il programma prevede inoltre la pubblicazione di bandi per trasformare le manifestazioni di interesse ricevute prima dell'estate in offerte vincolanti per l'acquisto Pag. 66dello stabilimento. Sottolinea che sarà data la precedenza alle offerte che meglio salvaguardano l'attività produttiva, considerata la difficile situazione dello stabilimento che ha bisogno di ingenti investimenti per recuperare competitività ed è necessario individuare imprenditori in grado di fare questa operazione. Assicura che il MiSE segue attentamente la procedura che sta attuando il commissario straordinario e che si valuteranno le offerte che seguiranno la pubblicazione dei bandi, dal punto di vista sia della congruità finanziaria sia delle prospettive industriali.
  Sottolinea altresì che i lavori portuali nel sito di Piombino sono essenziali anche ai fini della possibilità di cessione dello stabilimento con buone prospettive industriali, perché solo un porto adeguatamente ampliato nella possibilità di ospitare grandi navi consente di abbattere i costi generali di trasporto. Rileva infine che l'accordo di programma varato in seguito al decreto-legge n. 43 del 2013 è volto a restituire prospettive industriali al sito di Piombino.

5-01152 Fabbri: Situazione industriale dell'azienda Mandarina Duck.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Chiede quale sia la situazione relativamente ai 17 esuberi dichiarati dall'azienda. Ritiene che il Paese dovrebbe non solo mettere a disposizione fondi per l'innovazione e la ricerca e per l'accesso al credito, ma anche analizzare le filiere produttive da sostenere individuando i settori strategici per il futuro. Ritiene che manchino indicazioni di politica industriale che possano favorire la ripresa produttiva, quali semplificazione e accelerazione dei tempi della giustizia.

5-01207 Bernardo: Gestione dei servizi forniti dalle camere di commercio e costituzione di una banca dati gratuita.

  Sestino GIACOMONI (PdL) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Sestino GIACOMONI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01313 Peluffo: Accordo del Fondo strategico italiano Spa con la società Canova 2007 Spa.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Rileva che nella risposta si sottolinea che l'ingresso nel Fondo strategico di Canova 2007 Spa, che avrebbe dovuto essere perfezionato entro il mese di luglio 2013, non è stato ancora compiuto. Osserva che il problema è costituito dal Fondo strategico la cui finalità statutaria è di sostenere aziende che puntano all'innovazione e all'internazionalizzazione – quindi non aziende in difficoltà – all'interno di alcuni asset strategici, quali difesa, infrastrutture, trasporti, comunicazioni, energia, assicurazioni e intermediazione finanziaria, ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico e pubblici servizi. Sottolinea che tra questi settori non compare la grande distribuzione che rappresenta il settore che è stato maggiormente liberalizzato. L'intervento a favore della grande distribuzione potrebbe rivelarsi fortemente discorsivo della concorrenza. Per questi motivi ritiene che il Fondo strategico italiano Pag. 67dovrebbe attenersi in maniera precisa all'oggetto del proprio statuto.

  Davide CRIPPA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.
Nuovo testo C. 730 Velo.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del martedì 12 novembre 2013.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione volta a specificare, tra i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), che la sussistenza del collegamento ferroviario diretto sia riconosciuta anche nel caso di tratte regionali o locali; illustra quindi le osservazioni formulate nella proposta di parere (vedi allegato 8).

  Raffaello VIGNALI (PdL), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Mara MUCCI (M5S), nel rinviare alle criticità già espresse nella precedente seduta dal collega Vallascas, esprime alcune perplessità sull'articolo 7 del testo in esame che introduce una disciplina semplificata per la gestione dei rifiuti speciali ed il trasporto e lo stoccaggio delle merci pericolose. Manifesta altresì perplessità in merito alla gestione in regime di diritto privato di interporti che utilizzano risorse pubbliche.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, nel condividere le preoccupazioni espresse dalla collega Mucci sulla disciplina in materia di gestione di rifiuti prevista nell'articolo 7, ritiene che tali profili siano stati già ampiamente dibattuti presso la Commissione di merito e, in sede consultiva, presso la Commissione Ambiente. Sottolinea quindi che riterrebbe opportuno nel parere limitarsi alle disposizioni che rientrano nei profili di competenza della Commissione Attività produttive.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che una riflessione sul merito delle disposizioni contenute nell'articolo 7 competa anche alla X Commissione in considerazione del fatto che le imprese sono tra i principali soggetti coinvolti nello smaltimento di rifiuti speciali, nonché nel trasporto e nello stoccaggio di merci pericolose. Ricorda in proposito il grave incidente avvenuto nella stazione di Viareggio e ritiene che non sempre interventi di semplificazione siano consigliabili, se incidono sulle procedure di sicurezza. Al riguardo, osserva che oltretutto potrebbe verificarsi una disparità di trattamento rispetto al trasporto su gomma chiamato a rispettare regole ben più stringenti.

  Raffaello VIGNALI (PdL), con riferimento alle osservazioni dei deputati del gruppo M5S, sottolinea che semplificare non significa deregolamentare; ciò vale anche per la sicurezza in materia di gestione di rifiuti e merci pericolose: richiama al riguardo gli esempi di Svizzera e Germania in cui vigono sistemi efficienti con regole semplificate, e non per questo meno sicuri. Quanto alla natura privatistica riconosciuta ai soggetti chiamati a gestire gli interporti, sottolinea che l'articolo 5 del testo in esame prevede l'applicazione delle norme in materia di contabilità di Stato e del Codice dei contratti Pag. 68pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) in caso di utilizzo di risorse pubbliche.

  Caterina BINI (PD) ringrazia il relatore ed esprime un giudizio favorevole sul parere predisposto sul testo in esame. Condivide le osservazioni svolte dal collega Vignali e, quanto agli interventi dei colleghi del Movimento 5 Stelle, ritiene che la X Commissione debba affrontare in sede consultiva le questioni di propria competenza, sottolineando che la gestione dei rifiuti attiene alle materie di interesse della Commissione Ambiente.

  Luigi LACQUANITI (SEL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime un giudizio favorevole sul parere predisposto ritenendo condivisibili sia la condizione che le osservazioni previste.

  Mara MUCCI (M5S) desidera precisare che il suo gruppo non si è pronunciato contro gli interventi di semplificazione amministrativa, ma ribadisce che in questo caso la proceduta semplificata relativa alla gestione dei rifiuti non viene individuata.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, ringrazia i colleghi per il contributo al dibattito precisando che nelle disposizioni recate dall'articolo 7 si prevede il rinvio ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione delle modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.
C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Ricorda che l'Accordo del 13 febbraio 2013 sul Gasdotto transadriatico (TAP) è stato preceduto, in margine all'inaugurazione a New York della sessione annuale dei lavori dell'Assemblea generale dell'ONU, da un Memorandum d'intesa italo-greco-albanese del 27 settembre 2012, quale accordo preliminare sulla cooperazione allo sviluppo della realizzazione del progetto Trans Adriatic Pipeline – TAP, conformemente alla normativa comunitaria di settore.
  Per la realizzazione del Gasdotto si è dato luogo alla costituzione della Società Trans Adriatic Pipeline AG, sulla cui ripartizione societaria ha aggiornato il Parlamento, rispetto alla relazione introduttiva al disegno di legge – che era stato presentato al Senato il 27 giugno 2013 –, il viceministro degli esteri Marta Dassù, che nella seduta del 17 ottobre 2013 ha informato l'Assemblea di Palazzo Madama sulla nuova articolazione dell'azionariato della Società TAP AG, nel quale sono entrati diversi operatori già soci del Consorzio Shah Deniz – che gestisce direttamente lo sviluppo del giacimento di gas in Azerbaijan, il cui trasporto verso l'Europa meridionale è l'oggetto principale dell'Accordo all'esame della Commissione Affari esteri.
  Un ulteriore elemento intervenuto dopo la presentazione al Senato del disegno di legge è stato evidenziato dal Viceministro degli Affari esteri, ovvero la vendita dei volumi di gas del giacimento azero avvenuta il 19 settembre 2013, una delle più grandi della storia, per un valore di circa 200 miliardi di dollari su accordi venticinquennali. Tra i maggiori acquirenti del gas azero figurano per l'Italia ENEL e Hera.
  Infine, nel dibattito nell'Assemblea del Senato, era emerso un elemento centrale non ancora presente nella relazione introduttiva al disegno di legge, ovvero che nel frattempo effettivamente il Consorzio operante in Azerbaijan ha scelto il Gasdotto transadriatico piuttosto che la soluzione di Pag. 69Nabucco West, diradando l'aleatorietà che ancora circondava la realizzazione dell'infrastruttura TAP.
  A sua volta, il Gasdotto transadriatico è stato concepito quale prosecuzione di fatto del Gasdotto transanatolico, la cui realizzazione è stata concordata nel dicembre 2012 dai governi dell'Azerbaijan e della Turchia. Una volta realizzato, il Gasdotto transadriatico sarà lungo circa 800 km, dei quali 105 km nel Mare Adriatico, per un trasporto di circa 10 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, raddoppiabili senza necessità di ulteriore posa di tubi.
  La nuova infrastruttura deve naturalmente rispettare le regole europee, in particolare quelle del cosiddetto terzo pacchetto sull'energia, recepite in Italia con il decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.
  L'accordo si compone di un preambolo e 14 articoli.
  L'articolo 1 rinvia, per il significato di termini rilevanti impiegati nel testo dell'Accordo, all'Appendice al medesimo, nella quale vengono definiti i significati da attribuire, alle espressioni utilizzate nel medesimo e, in particolare, quelle di Trattato sulla Carta europea dell'energia e Trattato della Comunità per l'energia.
  Ricorda, in particolare, che il Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994, è stato ratificato dall'Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, ed è in vigore per il nostro Paese dal 16 aprile 1998.
  Il Trattato sulla Carta europea dell'energia deriva dall'impegno degli Stati firmatari della precedente Carta europea dell'energia (L'Aja, 17 dicembre 1991), firmata da tutti i paesi dell'Europa occidentale e orientale, e dagli Stati prima facenti parte della Unione Sovietica, nonché dagli Stati Uniti, dal Giappone, dall'Australia e dal Canada.
  La Carta enuncia i principi di una liberalizzazione nei mercati delle risorse energetiche, oltre a indicare il quadro giuridico capace di consentire la più ampia cooperazione tra imprese e paesi diversi da quello di origine, assicurando alle prime libertà di movimento e di investimento, e tutela giurisdizionale o arbitrale in caso di controversie.
  Nel complesso il Trattato cerca di definire una cornice che agevoli l'interscambio di prodotti e attività nel campo energetico, con l'eliminazione di ostacoli alla concorrenza, come ad esempio i contingentamenti nell'importazione o nell'esportazione, e con l'impegno a non adottare misure estreme come l'interruzione dell'erogazione in caso di controversie, se non dopo aver esperito le procedure stabilite. Del pari facilitato è il trasferimento di capitali e tecnologie. È prevista la promozione e protezione degli investimenti, e la concessione a quelli già effettuati di un trattamento alla stregua di quello più favorevole già accordato ad altri soggetti, mentre per il futuro ci si limita a una procedura mirante a limitare al massimo le eccezioni alla clausola più vantaggiosa. Gli articoli 12 e 13 del citato trattato stabiliscono altresì il risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, nonché la garanzia che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazione, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro equo indennizzo.
  L'articolo 18 riconosce i diritti di sovranità nazionale sulle risorse energetiche, in particolare per quanto concerne la localizzazione degli impianti di sfruttamento e l'intensità dello stesso, nonché l'imposizione di royalties e la partecipazione nazionale alle attività in questione. L'articolo 19 impegna le Parti a limitare al minimo l'impatto ambientale dello sfruttamento e della produzione di risorse energetiche.
  Anche in materia fiscale, il Trattato prevede la concessione a tutte le Parti della clausola della Nazione più favorita, con esplicita eccezione tuttavia delle disposizioni Pag. 70più favorevoli derivanti dall'appartenenza di un paese a organizzazioni regionali di integrazione economica.
  Il Trattato che istituisce la Comunità dell'energia crea un mercato integrato dell'energia (elettricità e gas) tra la Comunità europea e le parti contraenti.
  Sono membri della Comunità dell'energia la Comunità europea, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo, in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Peraltro, uno o più paesi membri dell'Unione europea (UE) possono partecipare alla Comunità dell'energia su richiesta del Consiglio ministeriale. Paesi terzi possono essere accettati come osservatori.
  Il Trattato si applica ai territori delle parti aderenti e al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo.
  Il Trattato è entrato in vigore il 1o luglio 2006 e è stato concluso per una durata di 10 anni. La sua applicazione può essere prorogata sia per l'insieme delle Parti, su decisione adottata all'unanimità dal Consiglio ministeriale, sia per le parti che hanno votato la proroga (a condizione che il loro numero corrisponda a almeno i due terzi del numero di membri della Comunità dell'energia).
  La Comunità dell'energia ha i seguenti obiettivi:
   creare un quadro giuridico e commerciale stabile favorevole agli investimenti per consentire un approvvigionamento di energia stabile e permanente;
   creare uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete;
   potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti nello spazio normativo unico e sviluppare le relazioni con i paesi vicini;
   migliorare l'efficienza energetica e la situazione ambientale in questo settore e promuovere il ricorso alle energie rinnovabili;
   sviluppare la concorrenza sul mercato dell'energia di rete.

  Un aspetto importante delle attività della Comunità dell'energia riguarda l'attuazione di una parte della legislazione comunitaria – o «acquis comunitario» – nell'insieme degli Stati Parti contraenti del Trattato in materia di energia, ambiente, concorrenza e energie rinnovabili, come pure del rispetto di talune norme comunitarie di portata generale relative a sistemi tecnici, ad esempio in materia di trasporti o raccordi transfrontalieri.
  Il Trattato stabilisce peraltro un meccanismo per il funzionamento dei mercati regionali dell'energia che copre il territorio delle Parti del Trattato e degli Stati membri dell'UE interessati (Austria, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Italia, Romania e Slovenia). Tale meccanismo prevede una serie di misure relative al trasporto dell'energia di rete a lunga distanza, alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla fornitura di energia alle popolazioni, all'armonizzazione, alla promozione delle fonti di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica come pure in caso di crisi improvvisa dell'energia di rete sul territorio di un membro della Comunità dell'energia.
  Il Trattato, inoltre, crea un mercato dell'energia senza frontiere interne tra le Parti, all'interno del quale sono vietate tra le stesse Parti tutte le misure quali i dazi doganali, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione di energia e tutte le misure aventi effetti equivalenti (salvo eccezioni quali: ordine e sicurezza pubblici, protezione della salute delle persone e degli animali, tutela dei vegetali, protezione della proprietà industriale o commerciale). Il Trattato disciplina inoltre le relazioni con i paesi terzi e l'assistenza reciproca in caso di interruzione delle forniture. La Commissione svolge un ruolo di coordinatore di tali attività.
  L'articolo 2 contiene l'impegno delle Parti a consentire l'attuazione del progetto in coordinamento reciproco, fornendo per Pag. 71l'esecuzione del medesimo condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie(comma 1).
  Il comma 2 stabilisce l'intesa delle Parti a che il trasporto sia effettuato conformemente alle disposizioni dell'Accordo in esame e alla legislazione derivante dai Trattati comunitari e dal Trattato della Comunità per l'energia, senza imposizione di ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.
  L'articolo 3 prevede anzitutto al (comma 1) una clausola di salvaguardia nei confronti delle disposizioni del presente Accordo, per quanto riguarda la Grecia e l'Italia, delle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari, e, per l'Albania, delle disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'energia. Il comma 2 stabilisce inoltre che i Partecipanti al progetto vanno considerati investitori ai fini dell'articolo 1, comma 7 del Trattato sulla Carta europea dell'energia, mentre ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al progetto va considerato un investimento nel territorio della Parte interessata ai fini dell'articolo 1, comma 6 del medesimo Trattato sulla Carta europea dell'energia.
  L'articolo 4 designa, per i tre Paesi Parti dell'Accordo, i soggetti abilitati a trasmettere e ricevere comunicazioni e avvisi relativi al medesimo, nonché ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo in esame: per la Repubblica italiana, tale soggetto è il Dipartimento per l'energia, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche presso il Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 5, comma 1, prevede la stipula di uno specifico Accordo tra il governo ospitante e l'Investitore del progetto, al quale aderiranno l'Albania e la Grecia, quali Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto transadriatico. L'Accordo, tenendo conto della salvaguardia cui al precedente articolo 3, comma 1, include disposizioni sulle tasse che saranno applicate all'Investitore del progetto nella giurisdizione greca e albanese. Il comma 2 prevede che nessuna legge ordinaria della Grecia o dell'Albania potrà limitare, diminuire o avere un effetto sfavorevole nei confronti dei diritti concessi nessuna legge greca o albanese potrà inoltre derogare, abrogare o prevalere sull'Accordo del governo ospitante o su parte di esso.
  In base all'articolo 6, ciascuna Parte dovrà adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del progetto nel proprio territorio, incluse tutte le autorizzazioni necessarie, senza irragionevoli ritardi o restrizioni, seppure in conformità delle leggi della Parte interessata.
  L'articolo 7, comma 1, prevede che nessuna delle Parti dovrà interrompere, limitare o ritardare il flusso in entrata o in uscita di gas naturale attraverso il gasdotto transadriatico, se non ricorrendo a una delle autorità competenti ai sensi del regolamento UE sulle forniture di gas (regolamento 994/2010). I commi 2 e 3, invece, riguardano minacce di interruzione o ritardo di altri aspetti del progetto, nei confronti delle quali la Parte interessata per territorio dovrà compiere ogni ragionevole tentativo per eliminarle. In ogni modo, la Parte nel cui territorio si sia verificato un evento di interruzione o ritardo di qualsiasi aspetto del progetto dovrà immediatamente comunicarlo alle altre Parti dell'Accordo e all'Investitore del progetto, con completa e dettagliata informazione.
  L'articolo 9 riguarda le questioni fiscali: in particolare, per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto verranno applicate le disposizioni nazionali pertinenti in base ai principi dell'OCSE. Vi saranno inoltre accordi preliminari sui prezzi, giuridicamente vincolanti, stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale elvetica – è infatti svizzera la giurisdizione dello statuto dell'Investitore del progetto –, in coerenza con le clausole dei trattati sull'eliminazione della doppia imposizione. È previsto che gli accordi preliminari sui prezzi abbiano una durata minima di 25 anni, e che non Pag. 72possano essere modificati o risolti se non con il consenso dell'Investitore del progetto.
  L'articolo 10 istituisce una Commissione di attuazione composta da due rappresentanti per ciascuna Parte dell'Accordo. La Commissione, mero organo consultivo senza poteri decisionali e vincolanti, vigilerà sul rispetto dell'accordo e opererà al fine di concordare un Protocollo con le Parti, d'intesa con l'Investitore del progetto, per l'istituzione degli standard coerenti e uniformi di cui al precedente articolo 8. A tale proposito, si ricorda che l'articolo 8 in questione, in ragione della natura transfrontaliera del progetto, contiene il riconoscimento delle Parti dell'essenzialità di applicare al progetto un insieme coerente e uniforme di standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali e del lavoro.
  L'articolo 11, in materia di responsabilità, è assai rilevante: esso prevede che qualsiasi mancanza o rifiuto di adempiere ai propri obblighi, di adottare misure e di concedere diritti o benefici previsti dal presente Accordo costituirà una violazione ai sensi del medesimo. La responsabilità di una delle Parti, in conformità del diritto internazionale generale, è estesa anche agli atti od omissioni di qualsiasi autorità o entità statale.
  L'articolo 12 riguarda le modifiche o la risoluzione dell'Accordo, che nessuna delle Parti può modificare o disapplicare senza il previo consenso scritto delle altre Parti. La durata dell'Accordo è prevista fino alla data di completamento dell'eventuale smantellamento di tutto il Gasdotto transadriatico. Nessuna delle Parti potrà denunciare o recedere dall'Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, qualora il Consorzio del giacimento Shah Deniz non dovesse scegliere di servirsi del Gasdotto transadriatico per il trasporto di gas naturale verso l'Europa, si cercheranno fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una delle Parti potrà recedere allora dall'Accordo, previo invio, con tre mesi di anticipo, di una comunicazione scritta alle altre Parti inoltrata per la via diplomatica.
  Parimenti per via diplomatica, ai sensi dell'articolo 13, dovranno inoltre essere risolte le controversie relative all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo in esame, il quale entrerà in vigore (articolo 14) alla data in cui saranno stati scambiati tra le Parti i rispettivi strumenti nazionali di ratifica, mediante i quali altresì ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie all'applicazione dell'Accordo.
  Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-greco-albanese sul Gasdotto transadriatico, approvato dal Senato il 17 ottobre, si compone di quattro articoli.
  L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento.
  L'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza di 1.150 euro per il 2013 e di 1.155 euro a decorrere dal 2014.
  L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 14 novembre 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.25 alle 17.30.

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