CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2013
120.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 92

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.
C. 1619 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, ricorda che il Protocollo del 13 giugno 2012 sulle preoccupazioni del popolo irlandese nei confronti del Trattato di Lisbona in esame è stato sottoscritto in esito ai risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 che respinse la ratifica del Trattato di Lisbona, giudicato per molti profili troppo «invasivo» da parte del corpo elettorale irlandese. Per superare quella difficile situazione di stallo, il Consiglio europeo adottò, nel giugno dell'anno successivo, una decisione avente ad oggetto una serie di garanzie giuridiche riguardanti l'Irlanda in materia di diritto alla vita, protezione della famiglia, istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa. La decisione avrebbe costituito il presupposto per l'adozione Pag. 93di un nuovo Protocollo concernente «le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona», che tutti gli Stati membri avrebbero dovuto ratificare dopo l'adesione di un nuovo Stato membro.
  L'adozione del testo sulle «preoccupazioni del popolo irlandese» ha quindi agevolato l'approvazione, in una nuova consultazione referendaria svoltasi il 2 ottobre 2009, del Trattato di Lisbona da parte irlandese.
  Dopo una serie di passaggi presso le Istituzioni europee, con l'adesione della Croazia all'UE (dal 1o luglio 2013), un'apposita conferenza intergovernativa ha predisposto il testo del Protocollo previsto dalla decisione, sottoscritto da tutti gli Stati membri il 13 giugno del 2012 a Bruxelles.
  Il Protocollo, che ha la veste di un accordo internazionale da allegare al Trattato sull'UE ed al Trattato sul funzionamento dell'UE, sancisce il primato delle norme costituzionali irlandesi in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione sulle norme della Carta dei diritti fondamentali, che non possono influenzare le disposizioni costituzionali.
  Con riferimento alla politica fiscale, il Protocollo previene ogni intervento dell'Unione in materia fiscale stabilendo che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona modifica la portata e l'esercizio della competenza dell'Unione in materia di fiscalità.
  Il Protocollo si compone di un preambolo e di cinque articoli.
  L'articolo 1 riguarda il diritto alla vita, alla famiglia e all'istruzione. In base ad esso, nessuna disposizione del Trattato di Lisbona che conferisce status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come nessuna disposizione del Trattato di Lisbona concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia può pregiudicare in alcun modo l'applicabilità della tutela del diritto alla vita come prevista nella Costituzione irlandese, né tantomeno della protezione della famiglia e dei diritti in materia di istruzione quali previsti in detta Costituzione.
  L'articolo 1 menziona espressamente le sezioni della Costituzione irlandese che vengono in questione, ovvero:
   l'articolo 40, comma 3, primo punto, in base al quale la legislazione dello Stato irlandese assicura il rispetto dei diritti personali del cittadino, e, per quanto possibile, la loro difesa e rappresentanza;
   l'articolo 40, comma 3, secondo punto, in base al quale lo Stato assicura al massimo grado la protezione da attacchi illegali della vita, della persona, del buon nome e dei diritti di proprietà di ciascun cittadino, e, in caso di attacco consumato contro tali diritti, lo Stato reagisce per il loro ripristino;
   l'articolo 40, comma 3, terzo punto, in base al quale Stato riconosce il diritto alla vita del nascituro e, prestando debita considerazione all'eguale diritto alla vita della madre, garantisce con la propria legislazione il rispetto e, nei limiti del possibile, la reazione alla violazione di quel diritto. Viene peraltro previsto che il punto terzo non costituisce limitazione alla libertà di movimento da Stato a Stato, né tantomeno alla possibilità di mettere a disposizione in Irlanda, alle condizioni previste dalla legge, informazioni concernenti servizi legalmente disponibili in altri Stati;
   l'articolo 41, dedicato al riconoscimento costituzionale ed alla protezione dell'istituto familiare, concepito come unità fondamentale naturale della società, nonché come istituzione morale con diritti inalienabili e imprescrittibili, antecedenti e al di sopra di ogni legislazione positiva. L'articolo 41 riconosce inoltre la specificità del ruolo della donna nella famiglia, indispensabile per il raggiungimento del bene comune sociale, al punto che lo Stato si adopera perché la donna non sia costretta da necessità economiche a impegnarsi nel mondo del lavoro a detrimento dei suoi compiti nella famiglia e nella casa. L'articolo 41 assicura altresì speciale cura verso l'istituto matrimoniale, sul quale la famiglia è fondata, fatta salva la possibilità che un tribunale stabilito per legge conceda a determinate condizioni lo scioglimento del matrimonio;Pag. 94
   l'articolo 42, dedicato all'educazione dei minori, nella quale viene riconosciuto il ruolo prevalente della famiglia, tanto che lo Stato non potrà imporre alla famiglia alcun obbligo scolastico, salvo il caso di inadempienza della famiglia ai propri compiti, in cui lo Stato interverrà per assicurare condizioni educative minime al minore. È inoltre previsto che lo Stato sostenga anche le iniziative educative private;
   l'articolo 44, comma 2, quarto punto, ove si prevede sostegno pubblico non discriminatorio alle scuole confessionali di diverse religioni, ovvero ad iniziative scolastiche non ispirate ad alcuna confessione;
    l'articolo 44, comma 2, quinto punto, che riconosce a ciascuna confessione religiosa il diritto di condurre i propri affari, incluso l'acquisto e l'amministrazione di beni mobili e immobili, nonché il mantenimento di istituzioni per scopi religiosi e caritatevoli.

  L'articolo 2 è volto ad escludere qualunque modifica della portata o dell'esercizio delle competenze dell'Unione europea nel settore fiscale operata da disposizioni contenute nel Trattato di Lisbona.
  L'articolo 3 è dedicato alle questioni della sicurezza e difesa e assume un peculiare rilievo in quanto prevede che il Trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la tradizionale politica di neutralità militare della Repubblica d'Irlanda e riserva all'Irlanda, o a qualsiasi altro Stato membro, la decisione sulla partecipazione o meno alle operazioni militari europee, conformemente alle norme giuridiche nazionali eventualmente esistenti in materia.
  In particolare, il primo capoverso ribadisce sostanzialmente quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea in ordine ai fondamenti dell'azione internazionale dell'Unione – ovvero diffusione della democrazia e dello stato di diritto, diritti dell'uomo e libertà fondamentali, uguaglianza e solidarietà, principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
  Il secondo capoverso, d'altra parte, reitera le previsioni del comma 1 dell'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea, in base al quale la politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione è parte integrante della politica estera e di sicurezza comune, ed è prevista una capacità operativa della UE con mezzi sia civili che militari, anche mediante missioni all'esterno del territorio dell'Unione per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale in conformità della Carta delle Nazioni Unite.
  Significativamente, tuttavia, il secondo capoverso in esame omette la disposizione del comma 1 dell'articolo 42 del TUE che prevede che per l'esecuzione di tali compiti l'Unione europea si basa sulla capacità fornite dagli Stati membri.
  Il terzo capoverso salvaguarda la politica di sicurezza e difesa di ciascuno degli Stati membri, inclusa ovviamente l'Irlanda, come anche gli obblighi di ciascuno di tali Stati.
  Il quarto capoverso, come anticipato, prevede che il Trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la tradizionale politica di neutralità militare della Repubblica d'Irlanda.
  Il quinto capoverso, infine, riserva all'Irlanda o a qualsiasi altro Stato membro la decisione sulla partecipazione o meno alle operazioni militari europee, conformemente alle norme giuridiche nazionali eventualmente esistenti in materia.
  Gli articoli 4 e 5, infine, riguardano l'entrata in vigore del Protocollo e le lingue facenti fede ai fini del medesimo. In particolare, si prevedeva che il Protocollo sarebbe entrato in vigore il 30 giugno 2013, ovvero – ed è questo precisamente il caso verificatosi –, in carenza delle ratifiche da parte di tutti gli Stati membri, il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo, si compone di tre articoli.Pag. 95
  L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ricorda che nel suo intervento presso la Commissione Affari esteri, cui il provvedimento in esame è assegnato in sede referente, il rappresentante del Governo, sottosegretario agli affari esteri Mario Giro, ha sottolineato che il Protocollo, firmato da tutti i ventotto membri dell'Unione europea, è stato ratificato da ventitré paesi e che, essendo l'Italia Paese depositario degli strumenti di ratifica, sarebbe politicamente rilevante evitare di essere l'ultimo Stato a ratificare il Protocollo.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.
Nuovo testo C. 730 Velo ed altri.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 730, nel suo testo originario, riprende il contenuto del progetto di legge C. 3681, nel testo approvato dalla Camera nella XVI Legislatura (aprile 2012) e giunto, al termine della stessa, all'esame della 8a Commissione del Senato. Nella scorsa legislatura il provvedimento è stato anche esaminato, in sede consultiva dalla XIV Commissione, che ha espresso parere favorevole.
  Essa è finalizzata a introdurre un quadro normativo generale in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative dell'Unione europea nel settore dei trasporti e dell'intermodalità.
  La IX Commissione trasporti della Camera ha approvato, nella seduta del 6 novembre 2013, un nuovo testo del provvedimento, inviato per l'espressione del parere di competenza alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  L'articolo 1 reca le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale:
    la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l'interconnessione e la competitività del Paese;
    l'interporto è, in base al testo modificato dalla IX Commissione, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale, finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a ricevere o formare treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
    l'infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica.

  L'articolo 2 stabilisce che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, di provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali già esistenti. Il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalità.
  Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere sullo schema di decreto, entro trenta giorni dall'assegnazione. Con lo stesso decreto, o con successivo, è determinato l'ambito di Pag. 96influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
  Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
  L'articolo 3 subordina l'individuazione di nuovi interporti alla presenza di specifici requisiti – tra i quali la disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici, collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione e collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria, adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto, coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto – che devono essere soddisfatti, entro tre anni (così nel testo modificato dalla IX Commissione, in precedenza cinque) dall'entrata in vigore della legge, anche dagli interporti già operativi e da quelli in corso di realizzazione.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica al quale sono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali e di promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali.
  Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, e ne fanno parte i Presidenti delle regioni (o loro delegati) nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
  La gestione di un interporto, ai sensi dell'articolo 5, costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici.
  Occorre valutare, per le caratteristiche della loro attività, se tali soggetti non debbano essere qualificati come organismi di diritto pubblico e, quindi, sempre sottoposti alla disciplina dei contratti pubblici dell'Unione europea recepita in Italia appunto con il decreto legislativo n. 16372006.
  La direttiva 2004/18/CE (articolo 1) definisce infatti l'organismo di diritto pubblico come a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (si vedano, sulla definizione di organismo di diritto pubblico la sentenza della Corte di giustizia UE del 10 maggio 2001 nei procedimenti riuniti C-223/09 e C-260/99 in relazione all'ente Fiera di Milano, nonché, per la configurazione, a legislazione vigente, degli interporti come organismi di diritto pubblico, la sentenza n. 4748/2003 del Consiglio di Stato e la memoria depositata nel corso dell'istruttoria legislativa dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici nell'audizione del 19 giugno 2013).
  Al riguardo, ricorda che la XIV Commissione, nella seduta del 29 febbraio 2012, nel rendere parere favorevole sul progetto di legge C. 3681, che conteneva analoga disposizione all'articolo 5, precisava nelle premesse che «in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione ex lege delle caratteristiche del soggetto gestore non assume comunque rilievo in quanto, in caso sorgano contenziosi, parametro di valutazione saranno la concreta configurazione del soggetto gestore e la sua attività Pag. 97in concreto». Peraltro, l'articolo 5 del progetto di legge C. 730, nel testo modificato dalla IX Commissione in sede referente, contiene una disposizione (comma 3) volta a prevedere che le disposizioni dell'articolo si applichino, per gli interporti costituiti alla data di entrata in vigore della legge, in forma di ente pubblico economico, compatibilmente con la loro natura giuridica; tale previsione, tra le altre cose, sembra prescrivere che per gli enti in questione si continuino ad applicare in via generale, e non solo nel caso di utilizzo di risorse pubbliche, le disposizioni del codice dei contratti pubblici.
  L'articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, d'intesa con la Conferenza Unificata, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  L'articolo 7 stabilisce che, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata.
  Ricordo in proposito che l'Unione europea ha da tempo istituito un sistema di sorveglianza e di controllo di ogni movimento di rifiuti. In particolare, la direttiva 2008/98/CE prevede che ogni produttore o altro detentore di rifiuti deve provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa. Gli Stati membri possono collaborare, se necessario, per creare una rete di impianti di smaltimento dei rifiuti. Lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana. I rifiuti pericolosi non devono essere miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati conformemente alle normative internazionali o comunitarie.
  L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame da parte della IX Commissione Trasporti, dispone infine che i progetti di realizzazione e di implementazione degli interporti, delle infrastrutture modali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, sono approvati mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000). Se l'accordo non è perfezionato entro quattro mesi, i progetti decadono dagli investimenti previsti dall'articolo 6.
  Rinvia infine alla scheda predisposta dagli uffici per una ricognizione dei documenti in materia di reti transeuropee di trasporto e di politica portuale all'esame dell'Unione europea.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) sottolinea l'importanza del provvedimento e chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame, a suo avviso eccessivamente ristretti. Rileva infatti che la Commissione di merito ha avviato l'esame della proposta di legge il 21 maggio scorso e che sarebbe stato opportuno che la XIV Commissione fosse coinvolta sin da allora nell'istruttoria.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì 18 novembre e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

  Vega COLONNESE (M5S) ribadisce la necessità di garantire tempi più lunghi all'esame dei provvedimenti, che consentirebbero di lavorare meglio. In particolare, la proposta di legge in esame reca, all'articolo 7, disposizioni riguardanti le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, che avrebbe meritato un approfondimento da parte della Commissione.

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  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in titolo riprende i contenuti di un provvedimento quasi giunto a conclusione al termine della passata legislatura, che è stato oggetto di ampio dibattito e analisi in sede parlamentare.

  Michele BORDO, presidente, rileva che il disegno di legge in oggetto, assegnato in sede referente alla Commissione Trasporti, è stato oggetto di modifiche da parte della Commissione di merito, e giunge alla XIV Commissione solo ora, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, in sede consultiva. Si tratta di sedi distinte, che affrontano i provvedimenti sotto angolazioni diverse; ciò non toglie che ciascun deputato possa prendere liberamente parte ai lavori delle altre Commissioni, al fine di svolgere gli approfondimenti che ritiene opportuni.

  Paola CARINELLI (M5S) precisa che quanto segnalato dalla collega Spessotto era, senza polemiche, un invito per il futuro a dedicare adeguato tempo di esame ai provvedimenti, anche tenuto conto degli specifici contenuti che – come in questo caso, con riferimento all'articolo 7 – coinvolgono le competenze della XIV Commissione e avrebbero suggerito un affiancamento con la Commissione di merito nell'istruttoria legislativa.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) richiama i contenuti di un dialogo di Isocrate, il Busiride, nel quale viene affrontata la questione della divisione del lavoro, poi ripresa anche ne «La ricchezza delle nazioni» di Adam Smith. Nello stesso modo, opportunamente, il Regolamento della Camera prevede una ripartizione di compiti tra Commissioni, in base alla quale la Commissione di merito è chiamata a valutare i provvedimenti nel loro complesso, mentre le Commissioni competenti in sede consultiva ne approfondiscono specifici profili, ciascuna per la sua competenza. Per quanto concerne la XIV Commissione, questa è chiamata a verificare se vi siano questioni ostative in ordine alla compatibilità dei provvedimenti con la normativa dell'Unione europea, valutazione nella quale si esaurisce la sua competenza. Ciò detto, è anche previsto dal Regolamento che ciascun deputato possa, ove lo ritiene, partecipare ai lavori delle altre Commissioni.

  Adriana GALGANO (SCpI) condivide le osservazioni dell'onorevole Buttiglione; rileva in ogni caso come, anche ai fini della verifica che la XIV Commissione è chiamata ad effettuare, un prolungamento dei tempi di esame sia in ogni caso auspicabile.

  Michele BORDO, presidente, non può che confermare l'importanza di garantire adeguati tempi di esame in Commissione; è tuttavia evidente come, nella fissazione dell'ordine del giorno della Commissione, si debba tenere conto della calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea, come stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO, indi del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
Atto n. 35.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2013.

  Vega COLONNESE (M5S) richiama l'impressione ricavata dalla recente visita svolta in un centro di accoglienza di Bari, nel quale ha potuto verificare una situazione ai margini della disumanità. Occorre quindi dedicare un ampio dibattito al provvedimento in titolo; sottolinea in particolare come il problema dei richiedenti asilo non possa essere affrontato senza distinguere tra le diverse situazioni, spesso tra loro molto differenziate. Ricorda infatti come in molti casi gli immigrati intendano proseguire per altri Paesi o anche tornare nel Paese di provenienza, ma le loro richieste non vengono ascoltate.
  Preannuncia quindi la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta alternativa di parere che auspica possa offrire utili spunti di riflessione e un contributo alla discussione in corso.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), relatore, osserva come gli argomenti richiamati dalla collega, per la maggior parte, esulino dalle competenze della XIV Commissione e richiama in proposito i contenuti della mozione presentata da deputati dell'Intergruppo parlamentare sull'immigrazione, di ritorno da Lampedusa, che auspica possa registrare il più ampio consenso.
  Segnala anche di avere incontrato, con l'intergruppo parlamentare sull'immigrazione, il Presidente dell'Unhcr, al quale ha chiesto se ritenesse opportuno di essere ascoltato dalla XIV Commissione. Questi tuttavia ha dichiarato di ritenersi soddisfatto dal provvedimento in esame, con particolare riferimento alla disposizione relativa alla possibilità per i beneficiari di protezione internazionale che divengono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo di trasferire la residenza in un secondo Stato membro dell'Unione europea, e alle norme in materia di valutazione dell'alloggio, nella misura del 10 per cento, nella determinazione del reddito minimo dei soggetti vulnerabili.
  Invita infine i colleghi del M5S, che tanto richiamano la necessità di svolgere adeguati approfondimenti, a chiarire il motivo per il quale il loro gruppo ha avanzato la proposta, presso la Giunta del Regolamento, di abolire la XIV Commissione.

  Annalisa PANNARALE (SEL) rileva preliminarmente che il parere sul provvedimento in esame non può che essere positivo, come su ogni misura volta a migliorare condizioni di estremo disagio e difficoltà, come ha sottolineato la collega Colonnese. Ritiene che la relatrice abbia svolto un'illustrazione ampia e approfondita e la invita a sottolineare, nella proposta di parere che presenterà, due specifici aspetti, che auspica che il Governo possa recepire.
  Il primo riguarda la necessità di individuare procedure standard per facilitare i beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria, affinché possano ottenere la necessaria documentazione con modalità più agevoli di quelle attuali.
  La seconda questione concerne la valutazione, per i soggetti vulnerabili, della disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, che concorre nella misura del 10 per cento alla determinazione del reddito minimo, la cui dimostrazione è prerequisito per la concessione del permesso di soggiorno. Tale disposizione, in osservanza del criterio di delega che richiama complessivamente i soggetti vulnerabili, deve applicarsi a suo avviso all'intera categoria, senza distinguo.

  Vega COLONNESE (M5S) sottolinea il particolare interesse del M5S per i temi in discussione, che ritiene debbano essere affrontati nel quadro di un ampio percorso di riflessione, e non solo in via emergenziale. Quanto alle posizioni assunte con riferimento al lavoro della XIV Commissione rileva come il suo gruppo abbia già, in diverse occasioni, manifestato le difficoltà di lavoro connesse al ruolo e alle competenze della Commissione medesima, avanzando la richiesta di rendere più concreto ed effettivo il lavoro svolto in Pag. 100questa sede. O si consente alla XIV Commissione di assumere maggiore rilievo e di entrare nel merito delle questioni, oppure si deve trovare un'altra via affinché le questioni europee siano affrontate adeguatamente nelle sedi parlamentari.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ringrazia la relatrice per l'ampia ed approfondita illustrazione del provvedimento ed invita i colleghi a riflettere sul ruolo della XIV Commissione, con particolare riferimento alla cosiddetta fase ascendente, di esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea, che riveste un'importanza determinante.
  Invita quindi a valutare la possibilità di rivolgere al Governo una raccomandazione, finalizzata ad inserire nell'ordinamento nazionale disposizioni volte a riconoscere la protezione internazionale, o meglio sussidiaria, a tutti coloro che nel loro paese siano perseguiti per fattispecie di reato che non esistono nel nostro ordinamento. È il caso, ad esempio, dei cittadini di paesi nei quali l'omosessualità è considerata un reato e che potrebbero acquisire titolo a vedersi riconosciuta la protezione internazionale. Si avrebbe così un significativo incremento delle domande alle quali l'Italia si impegna a dare una risposta positiva e si compirebbe in tal modo un gesto di civiltà. Una ulteriore categoria che dovrebbe rientrare in tale protezione è quella dei rifugiati che fuggono da situazioni di disagio economico estremo come è il caso, ad esempio, di coloro che provengono dalle aree del deserto sub sahariano.

  Antonino MOSCATT (PD) si associa ai ringraziamenti alla collega Schirò e osserva come il provvedimento in esame consenta di dare un segnale politico per un rafforzamento dell'impegno, a livello europeo, sui temi dell'immigrazione. Una materia così complessa e delicata deve essere affrontata con le dovute differenziazioni tra le diverse categorie di rifugiati, rispetto alle quali occorre mettere in piedi percorsi di accoglienza distinti.
  Anticipa sin d'ora il parere favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) ritiene che la discussione in corso compia una errata valutazione dei valori fondativi dell'Unione europea, volti a garantire la libertà degli individui. Se, infatti, l'accoglienza ai cittadini stranieri viene intesa come una offerta indiscriminata a stabilirsi in Europa, si dimentica che ogni individuo ha diritto al proprio spazio e non si fa che alimentare il flusso in entrata, senza modificare in alcun modo la situazione nel paese di origine. Non si deve confondere la politica dell'accoglienza, che è un valore della civiltà occidentale, con quella dell'accoglienza indiscriminata, che determina fusione e non integrazione, e che non consente all'Europa di esportare i principi di libertà dei quali si dice paladina, incentivando al contrario comportamenti delittuosi. Si tratta di una battaglia culturale che l'Europa sta perdendo, come dimostra la direttiva oggetto di recepimento e anche le misure di recente esaminate in materia di missioni all'estero.

  Paolo TANCREDI, presidente, richiama i colleghi ai contenuti propri del provvedimento, che riguarda i titolari di protezione internazionale.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), relatore, si compiace per l'interesse manifestato dai colleghi sui temi oggetto del provvedimento e condivide l'importanza delle questioni sollevate dall'Onorevole Pannarale. Ricorda quindi che il Presidente del Consiglio, per la prima volta dal 1998, ha posto in sede europea il problema dell'immigrazione e che è stato di recente approvato uno stanziamento di venti milioni di euro per l'assistenza ai bambini stranieri che, nel numero di circa seimila ogni anno, arrivano in Italia.

  Giuseppe GUERINI (PD) evidenzia come la discussione debba collocarsi in un contesto nel quale il tasso di accoglienza Pag. 101dell'Italia di beneficiari di protezione internazionale è sensibilmente inferiore a quello degli altri Paesi europei, anche in ragione del trattamento riservato a tali soggetti. Lo schema di decreto in esame si prefigge di estendere ai beneficiari di protezione internazionale i diritti concessi ai soggiornanti di lungo periodo, con ciò facilitando la possibilità per tali persone di stabilirsi in altri paesi europei, che hanno un'attitudine alla protezione e all'accoglienza assai più sviluppata della nostra. In tal senso le norme introdotte dovrebbero tranquillizzare il collega del gruppo della Lega.
  Condivide quindi le osservazioni formulate dall'onorevole Buttiglione, ricordando tuttavia che il Foro di Milano riconosce la protezione e l'asilo ai soggetti che hanno subito le richiamate violazioni, i cui diritti sono già tutelati dalla formulazione della Convenzione di Ginevra e dalla giurisprudenza. Anche nei casi in cui non sia dimostrabile una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma si ritiene che il soggetto rischi di subire un danno grave, come in caso di disastri umanitari, si può ottenere la protezione sussidiaria.
  Con riferimento poi alle valutazioni della collega Pannarale – riguardanti l'opportunità di estendere a tutti i beneficiari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità le misure agevolative in materia di alloggio, e non solamente a coloro che hanno la disponibilità di un alloggio concesso gratuitamente da un ente pubblico – osserva che la ratio della disposizione risiede nel fatto che solo persone particolarmente in difficoltà non hanno ancora, dopo cinque anni di soggiorno nel nostro paese, trovato una abitazione stabile. Coloro che invece, trascorsi cinque anni, hanno un alloggio in locazione, si presume si siano sostanzialmente integrati e non abbiano bisogno di tutele aggiuntive, da destinare solo ai più deboli.
  Invita quindi i colleghi a valutare la possibilità di sottoscrivere la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Giacomelli, recante una disciplina organica del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, per la quale è stata richiesta la procedura di urgenza, benché non sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari.

  Annalisa PANNARALE (SEL) ritiene che occorra tenere in considerazione i diversi percorsi che consentono al beneficiario di protezione internazionale di ottenere un alloggio, che non si limitano alla messa a disposizione da parte di un ente pubblico. Ciò che, a suo avviso, deve orientare nella valutazione della disposizione è il criterio di delega presente nella legge di delegazione (articolo 6, comma 1, lettera c) che prevede, appunto, che la dimostrazione del reddito sufficiente costituisca l'unica condizione, e che il calcolo del reddito minimo tenga conto delle persone più vulnerabili, genericamente intese, senza distinzioni.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) osserva come la determinazione del reddito minimo, cui la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito a fini assistenziali concorre, nella misura del 10 per cento e la cui dimostrazione è prerequisito per la connessione del permesso di soggiorno, è prevista per i soggetti vulnerabili. Per coloro che invece usufruiscono di un alloggio a titolo oneroso, l'alloggio medesimo non può più essere motivo di riduzione del reddito.
  Ritiene quindi, con riferimento a quanto richiamato dall'onorevole Guerini, che sarebbe opportuno consolidare giuridicamente gli orientamenti giurisprudenziali richiamati.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), relatore, pur comprendendo la correttezza delle argomentazioni, ritiene comunque opportuno, in via generale, ampliare il più possibile gli istituti di agevolazione per le persone in difficoltà.

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  Paolo TANCREDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 15.20.

Comunicazione della Commissione europea «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile».
COM(2013)447 final.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 novembre 2013.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), che sottopone alla valutazione dei colleghi ai fini della sua approvazione in una prossima seduta della Commissione.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 114 del 30 ottobre 2013, a partire da pagina 166, prima colonna, trentottesima riga, sostituire integralmente le parole da: «La concessione dello status» fino alle parole della seconda colonna, trentasettesima riga: «direttiva 2003/109/CE.»,
  con le seguenti: «Si tratta di una previsione importante per promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale dell'Unione enunciato nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  Vi è quindi, un obiettivo di breve periodo dell'intervento normativo, che consente il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale che ad oggi ne sono esclusi. Però l'obiettivo di lungo periodo è quello di favorire l'integrazione del titolare di protezione internazionale, attribuendogli alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri uno status ulteriore, quello di soggiornante di lungo periodo, che possa essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale e che ne agevoli la mobilità all'interno dell'Unione Europea.».

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