CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2013
120.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
C. 1690 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, concernente misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, è composto di 4 articoli ed è in corso di esame in sede referente, in prima lettura, da parte della V Commissione. Entrando nel merito degli articoli del provvedimento in esame, che non interessano direttamente la competenza della Commissione cultura, se non per un aspetto previsto all'articolo 3, di cui si riserva di dire in seguito, segnala che l'articolo 1 incrementa di 20 milioni di euro, per l'anno 2013, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed istituisce un Fondo immigrazione, Pag. 44con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Alla copertura dei complessivi 210 milioni di euro del finanziamento dei due fondi si provvede per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri, per 70 milioni di euro dalle entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati e per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
  Rileva poi che l'articolo 2 reca disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali: in particolare, i commi da 1 a 4 prevedono un aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Precisa che le relative risorse attribuite a ciascun comune non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013. Aggiunge che alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede reperendo le risorse, in parte, sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, relativamente alla «sezione enti locali», in parte, mediante riduzione del contributo assegnato alle regioni per l'attivazione del cosiddetto patto regionale verticale incentivato, utilizzando, allo scopo, la parte di contributo non attribuito alle regioni Puglia e Molise. Alla compensazione degli oneri che si determinano per il bilancio dello Stato si provvede, infine, con l'utilizzo del Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti, in termini di minori interessi attivi, che sarebbero stati versati dagli enti locali allo Stato in fase di restituzione delle anticipazioni di liquidità. Osserva che l'articolo 3 reca norme volte a consentire, nel 2013, il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea. A tal fine, il comma 1 dispone che siano accantonate e rese indisponibili le disponibilità di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, secondo gli importi di cui alla tabella B, allegata al decreto-legge, tali da assicurare complessivo miglioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di 590 milioni nel 2013. Il comma 2 specifica che le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, segnala in particolare che restano escluse dagli accantonamenti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, gli stanziamenti di bilancio relativi: allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; alla Missione «Ricerca e innovazione» (che include alcuni programmi di spesa in materia di ricerca oltre che del MIBACT e del MIUR, anche dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, della difesa e, infine, dell'economia); al Fondo per lo sviluppo e la coesione; alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Segnala, infine, che il comma 5 dello stesso articolo 3 stabilisce che le somme iscritte nel conto residui per l'anno 2013 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, cosiddetto Fondo milleopere, previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, sono versate per l'importo di 45 milioni all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno. Propone quindi di esprimere parere favorevole, in specie prendendo atto con soddisfazione che gli accantonamenti previsti nel provvedimento in esame non riguardano i Ministeri dell'istruzione dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di competenza della VII Commissione.

  Luigi GALLO (M5S) reputa positivo il fatto, evidenziato dalla relatrice, che gli accantonamenti previsti dall'articolo 3 del provvedimento in esame non intacchino gli stanziamenti destinati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Pag. 45al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Considera inoltre positivamente l'incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2013, del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Segnala tuttavia che l'Italia non attua interventi organici in tale ambito, in linea con quanto affermato da alcune organizzazioni operanti nel settore dei minori, come Save the children. Ritiene peraltro che il diritto all'istruzione, uno dei diritti fondamentali dei minori stranieri non accompagnati che entrano in Italia, non sia adeguatamente tutelato, e che diversi progetti destinati agli stessi non abbiano funzionato.

  Sandra ZAMPA (PD) dopo aver ricordato di essere da tempo impegnata nella tutela dei minori stranieri non accompagnati, riconosce che la loro situazione è complessa, con risorse a loro destinate forse insufficienti e con una carenza di strutture di accoglienza. Tale situazione mette in difficoltà sia i comuni, per quanto riguarda la loro possibilità di intervento, sia le comunità di accoglienza. Sottolinea peraltro come l'arrivo di minori stranieri nel territorio nazionale non sia più da considerare un'emergenza bensì un fenomeno strutturale e come tale da trattare conseguentemente.

  Nicola FRATOIANNI (SEL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto considera negativamente lo spirito del decreto-legge n. 120 del 2013, finalizzato al raggiungimento della soglia del 3 per cento di indebitamento netto richiesta dall'Unione europea. Reputa inoltre poco condivisibili i contenuti dell'articolato del provvedimento in esame, in quanto, ad esempio, le risorse che sono impiegate per i minori stranieri non accompagnati e per il Fondo immigrazione sono in realtà reperite con una partita contabile, derivando da fondi già destinati a problematiche concernenti l'immigrazione o, addirittura, da una riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Evidenzia in particolare che i fondi destinati ai Comuni sono sottratti specificamente alle regioni Molise e Puglia.

  Antonio PALMIERI (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, rilevando con soddisfazione che i Ministeri di riferimento della VII Commissione non sono stati toccati dall'accantonamento di risorse.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), ringraziando la relatrice per la puntuale illustrazione del provvedimento, rileva come l'Italia «soffra» per i vincoli imposti dal Patto di stabilità europeo. Apprezza comunque la scelta del Governo di aver esentato i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo, dagli accantonamenti di risorse previsti per gli altri dicasteri. Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo del Partito Democratico, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Luigi GALLO (M5S) preannuncia anche a nome del suo gruppo l'astensione sulla proposta di parere della relatrice, per i motivi prima enunciati.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 D'Incecco e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Antonio PALMIERI (PdL) relatore, anticipa di proporre parere favorevole sul provvedimento in esame, ricordando di essere impegnato, sin dal 2002, a favore della accessibilità ai siti Internet dei soggetti disabili, considerando l'accessibilità in qualunque direzione essa si manifesti quale diritto di civiltà. Illustra quindi il provvedimento all'ordine del giorno, ricordando che il nuovo testo in esame, composto da un unico articolo, è volto a prevedere l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Osserva che si tratta di un provvedimento che riproduce in sostanza il testo dell'atto parlamentare Camera n. 4573 della scorsa legislatura, così come approvato in prima lettura dalla VIII Commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa, il 21 dicembre 2012, il cui iter si è interrotto presso l'altro ramo del Parlamento in occasione della fine della XVI legislatura.
  Illustra quindi il testo del provvedimento in esame, che non appare avere particolari profili di diretta competenza della VII Commissione. Il comma 1 dell'articolo unico del testo in oggetto prevede l'emanazione di un unico regolamento, al fine di: assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica; promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009. Lo stesso comma 1 disciplina le modalità procedurali per l'adozione del nuovo regolamento, prescrivendo che esso venga adottato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. La procedura ivi prevista prevede che lo schema di decreto sia presentato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Sono richiesti anche i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto. Il comma 2 dell'articolo unico dispone, poi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la conseguente abrogazione dei regolamenti sostituiti (di cui ai citati decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989). Aggiunge che il comma 3 del medesimo articolo unico prevede la ricostituzione della Commissione permanente già prevista dall'articolo 12 del suddetto decreto ministeriale n. 236 del 1989, precisando che ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, viene previsto che ai componenti della Commissione – nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni – non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Sottolinea che lo stesso comma affida alla Commissione i seguenti compiti: individuare la soluzione a eventuali problemi Pag. 47tecnici derivanti dall'applicazione della normativa cui fa riferimento il provvedimento di legge; elaborare proposte di modifica e aggiornamento, anche finalizzate a semplificare l'inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze; adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006; procedere ad un monitoraggio sistematico delle pubbliche amministrazioni in riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986, in tema di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Ribadisce quindi la sua proposta di parere favorevole, auspicando che la proposta di legge in esame raggiunga lo scopo che essa si prefigge.

  Gianluca VACCA (M5S) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, parere favorevole sul provvedimento in esame. Rileva peraltro la necessità di riorganizzare la materia, nella consapevolezza che, pur in presenza di una normazione puntuale – senza risorse adeguate, in particolare a favore degli enti locali –, le finalità sociali che sottendono il provvedimento in discussione rischiano di rimanere disattese. Sottolinea quindi come spesso nelle realtà locali siano presenti barriere architettoniche anche in edifici pubblici, a causa della mancanza di risorse finanziarie. Auspica, quindi, un'inversione di tendenza che sopprima i tagli di risorse finalizzare al sostegno delle fasce deboli della popolazione.

  Giorgio LAINATI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, condividendo quanto da lui affermato. Sottolinea in specie l'importanza dello scopo che sottende il provvedimento in esame, a sostegno delle famiglie di disabili, del cui disagio è conoscitore e testimone anche personalmente.

  Laura COCCIA (PD) apprezza vivamente il progetto di legge in esame che semplifica la normativa concernente l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sottolinea peraltro che diversamente da quello che si pensa, l'Italia è, se non ancora in linea, non lontana dagli altri Paesi europei in materia di normativa concernente le barriere architettoniche; la problematica reale non è forse quella legata alla mancanza di fondi bensì a carenze di natura progettuale. Ricorda, quindi, come la disabilità abbia tante facce, essendo, ad esempio, differenti le esigenze derivanti da una disabilità fisica rispetto a quelle che scaturiscono da una disabilità sensoriale. Si tratta quindi di specificità da considerare adeguatamente, in modo da superare le criticità attualmente esistenti dal punto di vista strutturale.

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI) concorda con la collega Coccia, ed esprime, a nome del suo gruppo, parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Gianluca BUONANNO (LNA) concorda con quanto affermato dalla collega Coccia, ricordando come nella sua città egli chieda ausilio direttamente a chi ha certe problematiche per ideare e realizzare interventi di sostegno per i disabili. Rileva comunque la presenza di una certa ipocrisia, in quanto, al di là delle parole e di quanto sia previsto per la normativa, ogni Governo, senza distinzione di orientamento politico, non aiuta gli enti locali con adeguati finanziamenti. Auspica quindi che siano assegnate agli stessi enti locali risorse vincolate per gli interventi a favore dei soggetti diversamente abili, preannunciando il voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere del relatore.

  Giancarlo GIORDANO (SEL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sul provvedimento in oggetto, pur manifestando preoccupazione per l'esiguità delle risorse a disposizione. Sottolinea quindi come un processo di semplificazione Pag. 48sia comunque positivo, anche se non sempre una buona regolamentazione conduce a migliori risultati.

  Antonio PALMIERI (PdL), relatore, ringrazia tutti i colleghi intervenuti al dibattito odierno, raccomandando l'approvazione della sua proposta di parere. Sottolinea quindi come gli interventi previsti a favore dei disabili non siano destinati a pochi soggetti, ma vadano a beneficio di tutti i cittadini.

  La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica.
T.U. C. 100 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge n. 100 – Binetti e altri, n. 702 – Grassi e n. 1250 Dorina Bianchi, sia il risultato degli emendamenti approvati in sede referente nella XII Commissione. Aggiunge che il testo unificato ha come oggetto un argomento che la XII Commissione medesima ha già compiutamente affrontato nel corso della precedente legislatura attraverso un esame articolato, anche mediante lo svolgimento di audizioni di docenti universitari ed esperti della materia, nonché di associazioni, che ha portato all'approvazione di un testo unificato di diverse proposte di legge (C. 746 e abbinate), approdato poi all'esame dell'Assemblea. Ricorda che, in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2012 si è svolta la discussione generale, mentre il seguito dell'esame non ha poi avuto luogo a causa della fine anticipata della legislatura. Aggiunge che la proposta di legge in esame scaturisce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia. Sottolinea poi come per gli studenti di medicina e chirurgia, e soprattutto per gli specializzandi, sia molto importante e, in alcuni casi, indispensabile l'osservazione e lo studio del corpo post mortem, specificando che, ad oggi, l'unico modo per poterlo fare è quello di recarsi in altri Paesi europei, dove è ancora possibile frequentare corsi pratici. Aggiunge inoltre che la centralità della diagnosi anatomo-patologica è ancora oggi determinante, con riferimento alla migliore conoscenza di determinate malattie, troppo poco note. Rileva poi come in assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione sia disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che dedica il Capo VI al rilascio di cadaveri a scopo di studio (articoli 40-43). Al riguardo, osserva che le prescrizioni di tale regolamento si basano sull'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare, fino al sesto grado, o a cura di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Aggiunge che tali cadaveri, in virtù della suddetta norma, vengono destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche. In particolare, la consegna dei cadaveri alle sale anatomiche universitarie può avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria. Precisa che i direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione e che il prelevamento Pag. 49e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.
  Aggiunge che nell'ordinamento italiano risultano invece del tutto assenti, allo stato, norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine all'atto di disposizione post mortem del proprio corpo. Rammenta che la legge 10 aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi. Nel merito del contenuto delle proposte di legge unificata, fa presente che il testo in esame è composto da 9 articoli. In particolare, l'articolo 1 disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge. Precisa che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem è riportato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, disciplinata seconda modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. Aggiunge che sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria». L'articolo 2 fa riferimento allo sviluppo dell'informazione. Nel rispetto di una libera e consapevole scelta, il Ministro della salute promuove, iniziative d'informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge; e a diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Ricorda ancora che il successivo articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso, prevedendo che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avvenga mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1o aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.
  Sottolinea quindi che l'articolo 4 dispone che il Ministro della salute individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge. Il successivo articolo 5 specifica che i centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma, devono restituirla alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna. Pag. 50Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1. L'articolo 6 disciplina le donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca che non possono avere fini di lucro. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4. Evidenzia inoltre che l'articolo 7 norma il regolamento di attuazione, demandando al Ministro della salute con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, l'adozione di un regolamento di attuazione della presente legge al fine di stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, indicando le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge, e individuando le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8. Specifica poi che l'articolo 8, in relazione alla copertura finanziaria, si precisa che per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione della legge in esame, pari a 1 milione di euro nell'anno 2013 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 9 abroga infine l'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
  Rileva, in conclusione, che l'obiettivo della legge è la necessità di favorire la ricerca per migliorare le conoscenze, anche a fini clinici, della pratica settoria per migliorare le competenze dei chirurghi. L'obbligatorietà del consenso previo del soggetto (Autodeterminazione), il rispetto assoluto per la persona anche attraverso la cura del suo corpo post mortem. In considerazione dell'illustrazione delle disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca, ritiene che si possa procedere con celerità all'esame in sede consuntiva e alla conclusione della proposta di legge illustrata, sia per l'ampio e approfondito lavoro svolto nel corso della precedente legislatura sul tema in oggetto, sia della sua oggettiva rilevanza, riconosciuta oggi anche dalla Chiesa cattolica la quale, se un tempo stigmatizzava questa pratica, oggi ritiene che la donazione del proprio corpo dopo la morte affinché possa essere utilizzato a fini di studio e di ricerca scientifica costituisca un gesto di grande valore e di solidarietà. Preannuncia quindi una proposta di parere favorevole.

  Antonio PALMIERI (PdL) dopo aver ringraziato la collega Vezzali per l'approfondita relazione, preannuncia voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere favorevole.

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  Francesco D'UVA (M5S) ringrazia anch'egli la relatrice, preannunciando, a nome del suo gruppo, voto favorevole sul provvedimento in esame. Ricorda quindi come anche la Chiesa cattolica, a differenza del passato, abbia cambiato opinione a favore dell'utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e ricerca scientifica. Apprezza comunque anche il contenuto di alcuni articoli del testo unificato in esame come, ad esempio, il divieto, previsto all'articolo 6, di utilizzare il corpo umano e i tessuti post mortem a fini di lucro e le modalità di copertura finanziaria del provvedimento, di cui all'articolo 8 dello stesso.

  Maria MARZANA (M5S) conferma il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul provvedimento in esame.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) attesa la rilevanza del provvedimento in esame, vorrebbe che se ne approfondissero alcune disposizioni. In particolare, rileva come attualmente sia già esiguo il numero di consensi prestati per il trapianto di organi, paventando quindi che la finalità del presente provvedimento – di incentivare l'utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica –, possa essere disattesa dalla previsione, contenuta nel testo in esame, di un consenso preventivo necessario per tale utilizzo. Chiede quindi ulteriori elementi informativi in particolare da parte del Ministero della salute, in ordine ai dati sui consensi prestati a fini di trapianto.

  Manuela GHIZZONI, presidente, rileva come la Commissione cultura non sia oggi riunita in sede referente sul presente provvedimento, bensì debba solo esprimere un parere sui profili di propria competenza. Pur comprendendo le motivazioni del collega Di Lello ritiene che si tratti di questioni da rappresentare in Commissione di merito.

  Celeste COSTANTINO (SEL) condividendo i dubbi del collega Di Lello chiede, anche a nome del suo gruppo, un approfondimento sulle questioni da lui poste, ed un conseguente rinvio dell'esame del provvedimento in discussione.

  Roberto RAMPI (PD) concorda anch'egli sulla proposta di un approfondimento delle questioni testé rappresentate dai colleghi Di Lello e Costantino, essendo tra l'altro firmatario della proposta di legge n. 702.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.40 alle 18.50.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Nuovo testo C. 362 Madia.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
C. 1092 Distaso.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
Nuovo testo C. 544 Verini.