CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2013
120.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 3

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 10.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
Emendamenti C. 1309-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che gli Pag. 4emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, segnalati per la votazione, ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento, e l'emendamento della Commissione 3.500 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, ad eccezione dell'emendamento Scotto 4.74, su cui propone di esprimere parere contrario (vedi allegato 1).

  Federica DIENI (M5S) avendo delle riserve sul parere contrario proposto con riguardo all'emendamento Scotto 4.74, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Decreto-legge 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Emendamenti C. 1670-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Matteo RICHETTI (PD) relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n.2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.
C. 1619 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che il Protocollo all'esame della Commissione fa seguito alla bocciatura del testo del Trattato di Lisbona, giudicato per molti profili troppo «invasivo» da parte del corpo elettorale irlandese nel 2008. Il «No» vinse allora in Irlanda con il 53,4 per cento dei voti, contro il 46,6 del «Sì»; l'affluenza fu di poco superiore al 50 per cento degli aventi diritto.
  Rileva che, per superare la situazione di stallo venutasi a creare, il Consiglio europeo adottò, nel giugno dell'anno successivo, una decisione avente ad oggetto una serie di garanzie giuridiche riguardanti l'Irlanda in materia di diritto alla vita, protezione della famiglia, istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa. Tale decisione avrebbe costituito il presupposto per l'adozione di un nuovo Protocollo concernente «le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona», che tutti gli Stati membri avrebbero dovuto ratificare dopo l'adesione di un nuovo Stato membro.
  L'adozione del testo sulle «preoccupazioni del popolo irlandese» ha quindi agevolato l'approvazione del Trattato di Lisbona da parte irlandese, in una nuova consultazione referendaria svoltasi il 2 ottobre 2009.
  Dopo una serie di passaggi presso le istituzioni europee, con l'adesione della Croazia all'Unione europea, un'apposita Conferenza intergovernativa ha predisposto il testo del protocollo previsto dalla decisione, sottoscritto da tutti gli Stati membri il 13 giugno del 2012 a Bruxelles.
  Il Protocollo, che ha la veste di un accordo internazionale da allegare al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sancisce il primato delle norme costituzionali irlandesi in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione sulle norme della Carta dei diritti fondamentali che non Pag. 5possono influenzare le disposizioni costituzionali.
  Con riferimento alla politica fiscale, il Protocollo previene ogni intervento dell'Unione in materia fiscale stabilendo che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona modifica la portata e l'esercizio della competenza dell'Unione in materia di fiscalità.
  Per quanto concerne le singole disposizioni del Protocollo, l'articolo 1 riguarda il diritto alla vita, alla famiglia e all'istruzione. In base ad esso, nessuna disposizione del Trattato di Lisbona conferente status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come anche nessuna disposizione del Trattato di Lisbona concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l'applicabilità della tutela del diritto alla vita come prevista nella Costituzione irlandese, né tantomeno della protezione della famiglia e dei diritti in materia di istruzione quali previsti in detta Costituzione. L'articolo 2 è volto ad escludere qualunque modifica della portata o dell'esercizio delle competenze dell'Unione europea nel settore fiscale operata da disposizioni contenute nel Trattato di Lisbona. L'articolo 3 è dedicato alle questioni della sicurezza e difesa: in particolare, il primo capoverso ribadisce sostanzialmente quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, in merito ai fondamenti dell'azione internazionale dell'Unione ovvero: diffusione della democrazia e dello stato di diritto, diritti dell'uomo e libertà fondamentali, uguaglianza e solidarietà, principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
  Tale articolo consente dunque di non condizionare né pregiudicare la tradizionale politica di neutralità militare della Repubblica d'Irlanda e riserva all'Irlanda, o a qualsiasi altro Stato membro, la decisione sulla partecipazione o meno alle operazioni militari europee, conformemente alle norme giuridiche nazionali eventualmente esistenti in materia.
  Ricorda, infine, che il Protocollo sarebbe dovuto entrare in vigore entro il 30 giugno scorso, qualora tutti i Paesi lo avessero ratificato ma, non essendo ciò accaduto, sarà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'ultima ratifica.
  Fa presente che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito il rappresentante del Governo ha evidenziato come la ratifica da parte italiana del Protocollo in esame assume una valenza significativa anche nella prospettiva della futura Presidenza del Consiglio dell'Unione. Al riguardo, è stata posta l'attenzione sul fatto che, ribadendo come le politiche dell'Unione si basino sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, il Protocollo conferma che le disposizioni del Trattato di Lisbona non pregiudicano in alcun modo l'ambito e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita, alla famiglia e all'istruzione sanciti in varie disposizioni della Costituzione irlandese. È stato rilevato poi che il Protocollo, firmato da tutti i ventotto membri dell'Unione europea, è stato ratificato da ventitré paesi e, essendo l'Italia Paese depositario degli strumenti di ratifica, sarebbe politicamente rilevante evitare di essere l'ultimo Stato a ratificare il Protocollo.
  In conclusione, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.05

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. Pag. 6– Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.20

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che per il gruppo Partito Democratico è entrato a far parte della I Commissione il deputato Maria Tindara Gullo e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Enrico Gasbarra.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
Atto n. 35.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.25

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.
Nuovo testo C. 730 Velo ed altri.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, ricorda che il testo iniziale della proposta di legge C. 730 riprendeva il progetto di legge C. 3681, nel testo approvato dalla Camera nella XVI legislatura ad aprile del 2012, il quale, al termine della legislatura stessa, era all'esame dell'8a Commissione del Senato. La proposta è finalizzata a introdurre un quadro normativo generale in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative dell'Unione europea nel settore dei trasporti e dell'intermodalità. La IX Commissione trasporti della Camera ha approvato, nella seduta del 6 novembre 2013, un nuovo testo del provvedimento, inviato per l'espressione del parere di competenza alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  L'articolo 1 reca le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale: la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l'interconnessione e la competitività del Paese; l'interporto è, in base al testo modificato dalla IX Commissione, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale, finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a ricevere o formare treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione; l'infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica.
  L'articolo 2 stabilisce che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, di provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione degli Pag. 7interporti e delle infrastrutture intermodali già esistenti. Il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalità, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il decreto definisce inoltre le piattaforme logistiche territoriali e la relativa disciplina amministrativa. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere sullo schema di decreto, entro trenta giorni dall'assegnazione. Con lo stesso decreto, o con successivo, è determinato l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
  Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
  L'articolo 3 subordina l'individuazione di nuovi interporti alla presenza dei seguenti requisiti: a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici; b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione; c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria; d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto; e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
  I progetti per i nuovi interporti devono prevedere: a) un terminale ferroviario intermodale, in grado di operare con un numero non inferiore a quattordici coppie di treni per settimana (in base alla modifica introdotta dalla IX Commissione, in precedenza dieci); b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; c) un servizio doganale; d) un centro direzionale; e) un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali; f) aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; g) sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori; h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche, orientate, in base alla modifica approvata dalla IX Commissione Trasporti, alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
  Tutti i requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti, entro tre anni (così nel testo modificato dalla IX Commissione, in precedenza cinque) dall'entrata in vigore della legge, anche dagli interporti già operativi e da quelli in corso di realizzazione.
  In base ad una modifica inserita dalla IX Commissione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuati i soggetti incaricati di definire lo standard per i dati di tipo aperto.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica al quale sono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali e di promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, e ne fanno parte i Presidenti delle regioni (o loro delegati) nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Ulteriori disposizioni relative a composizione, organizzazione, funzionamento e disciplina amministrativa e contabile del Comitato dovranno essere dettate con un successivo regolamento ministeriale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.
  Il Comitato partecipa alla conclusione degli atti d'intesa e di coordinamento con Pag. 8regioni, province e comuni interessati, attraverso i quali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici.
  La gestione di un interporto, ai sensi dell'articolo 5, costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici. In base ad una modifica introdotta dalla IX Commissione, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano agli interporti costituiti, alla data di entrata in vigore della legge, come ente pubblico economico compatibilmente con la loro natura giuridica.
  La realizzazione di nuovi interporti e l'adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori degli stessi.
  L'articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, d'intesa con la Conferenza Unificata, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  L'articolo 7 stabilisce che, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata.
  L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame da parte della IX Commissione trasporti, dispone infine che i progetti di realizzazione e di implementazione degli interporti, delle infrastrutture modali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, sono approvati mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). Se l'accordo non è perfezionato entro quattro mesi, i progetti decadono dagli investimenti previsti dall'articolo 6.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 novembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

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