CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 novembre 2013
118.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 7 novembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Testo unificato C. 263 Fucci ed abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Danilo TONINELLI (M5S), relatore, riferisce sul testo unificato delle proposte di legge in esame, composto da due articoli, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione, che è diretto ad estendere le categorie di soggetti beneficiari, per effetto di recenti disposizioni legislative, di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide.
  La Talidomide, venne sintetizzata nei laboratori della ditta tedesca Chemie Grunenthal nel 1953. Gli studi di farmaco-tossicologia preautorizzativi, condotti su animali non gravidi e secondo le approssimative ed ancora empiriche metodiche dell'epoca, ne rivelarono le proprietà sedativo-ipnotiche ed antiemetiche senza evidenza di particolari effetti tossici. Negli anni tra il 1956 e il 1958 il farmaco venne Pag. 16messo in commercio in Germania e Gran Bretagna, come sedativo, antinausea e ipnotico, destinato in particolare alle donne in gravidanza. La talidomide non era però mai stata sperimentata su animali in stato di gravidanza prima che venisse approvato il suo impiego nelle donne incinte. Con le stesse indicazioni approdò quindi nel 1959 sul mercato italiano dove venne prodotto da diverse aziende farmaceutiche con i marchi Imidene, Redimine e, a seguire, nel 1960, Profarmil, Quietoplex, ed altri. Complessivamente, nelle scenario internazionale, il farmaco fu commercializzato in più di 40 Paesi.
  A partire dal 1961, a distanza cioè di pochi anni dall'immissione in commercio, si ebbe a notare, nelle diverse nazioni, un incremento di anormalità fetali che per lo più i sanitari correlarono, all'epoca dei fatti e verosimilmente secondo un criterio temporale, all'uso, anche occasionale di tale sostanza in donne gravide. Venne ritirata dal commercio alla fine del 1961, dopo essere stata diffusa in 50 paesi sotto quaranta nomi commerciali diversi (fra cui il Contergan), in seguito alla scoperta della teratogenicità di uno dei suoi elementi: le donne trattate con talidomide davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, ovvero amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti), generalmente più a carico degli arti superiori che quelli inferiori, e quasi sempre bilateralmente, pur con gradi differenti. Si stima che in quegli anni, nel mondo, 10.000 – 12.000 bambini nacquero con malformazioni congenite di tipo severo, nella stragrande maggioranza dei casi rappresentate da disostosi quali focomelia e amelia. Nel 1962 fu introdotto l'obbligo di sperimentare i nuovi farmaci anche su animali gravidi per testarne gli effetti sui feti. Solo nel maggio del 1968, dopo lunghi anni di indagini, iniziò il processo contro la ditta produttrice del farmaco. La relazione illustrativa evidenzia che oggi in Italia sono circa 400 le persone che sono nate con le deformazioni causate da quel principio attivo.
  L'articolo 1 estende il riconoscimento dell'indennizzo per danni da sindrome da talidomide, nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, ai soggetti nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. Le modifiche ora illustrate vengono operate mediante la sostituzione del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge n. 207 del 2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009.
  Il comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 207/2008, modifica le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che ha esteso il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.
  Il comma 1-bis sopracitato ha inciso sulle predette disposizioni, chiarendo che i destinatari del suddetto beneficio sono i soggetti affetti da sindrome da talidomide determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della micromelia (e non della macromelia come indicato nella disposizione prevista dall'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007) nati negli anni dal 1959 al 1965.
  Le modalità di corresponsione del relativo indennizzo sono demandate, ai sensi del comma 1-ter, ad uno specifico decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, (recante il Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, Pag. 17determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco), che prevede che l'indennizzo consista in un assegno mensile vitalizio, del quale vengono stabilite le modalità di determinazione; l'importo è corrisposto mensilmente e posticipatamente per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato allo stesso assistenza continuativa.
  Vengono poi stabilite le modalità di presentazione delle domande ai competenti organi ministeriali, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della legge 244/2007 (1o gennaio 2018), e le modalità ed i termini entro i quali deve essere dato seguito alle stesse. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni può essere presentata domanda di revisione.
  Viene poi previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, sopra ricordato, fatti salvi gli indennizzi già erogati e le procedura in corso.
  Viene poi definita la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni citate quantificati in 600.000 Euro a decorrere dal 2014.
  L'articolo 2 prevede che la legge entri in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro degli affari regionali e autonomie Graziano Delrio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Walter Ferrazza.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
C. 1408 Melilli e C. 1542 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1737 – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 ottobre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 1737 a prima firma del deputato Guerra, recante «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti i comuni di minore dimensione demografica, l'esercizio associato delle loro funzioni, nonché le unioni di comuni e la fusione dei medesimi».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella trattata dalle proposte di legge già all'ordine del giorno, propone che ne sia disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  La Commissione consente.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra, anche a nome della relatrice Gasparini, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, i contenuti della proposta di legge n. 1408 Melilli, già abbinata nella seduta del 16 ottobre scorso, e della proposta di legge n. 1737 Guerra, testé abbinata dalla Commissione ai provvedimenti in titolo.
  Fa presente che la proposta di legge C. 1408 Melilli reca disposizioni concernenti la composizione dei consigli provinciali e disciplina dell'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.Pag. 18
  Nella relazione illustrativa il presentatore evidenzia come si renda necessario, in attesa della riforma costituzionale, procedere con la trasformazione delle province in enti di secondo livello, più diretta espressione dei sindaci e degli amministratori comunali. Viene rilevato inoltre come la quasi totalità delle funzioni gestite dalle province è relativa a materie che, per il loro carattere sovracomunale, non potrebbero essere trasferite ai comuni, ma verrebbero assorbite inevitabilmente dalle regioni, rendendo le stesse enti ancora più elefantiaci a discapito dell'efficacia dell'azione amministrativa. Viene altresì evidenziato come, nonostante la Corte costituzionale abbia recentemente dichiarato incostituzionale la disposizione che introduceva l'elezione indiretta, essa non l'ha fatto nel merito, bensì nella forma, dichiarando che lo strumento del decreto-legge non può essere impiegato per riforme di sistema. Da ciò viene sottolineato che quella strada, che si continua a ritenere preferibile, rimane pienamente percorribile, usando le forme (la legge ordinaria) e i modi (il procedimento legislativo ordinario) previsti dalla Costituzione. La proposta di legge prevede dunque una modalità di elezione centrata sul «protagonismo» degli amministratori comunali che diventano gli effettivi gestori dell'ente di area vasta.
  Illustrando nel dettaglio il contenuto della proposta di legge, questa prevede, all'articolo 1, che il consiglio provinciale sia composto da diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti, da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti ovvero da dodici membri nelle altre province e fissa le modalità e i tempi per lo svolgimento delle elezioni.
  L'articolo 2 riguarda l'elettorato attivo della formazione delle liste dei candidati, stabilendo che sono elettori i sindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia. Possono invece candidarsi ed essere eletti alle elezioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al momento della presentazione delle liste e alla proclamazione.
  Con la lista dei candidati al consiglio provinciale devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia, collegato a una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Tutti i componenti della lista e il candidato a presidente della provincia devono ricoprire la carica di sindaco o di consigliere e ciascuna lista non può contenere un numero di candidati dello stesso genere superiore a due terzi.
  L'articolo 3 concerne la formula elettorale scelta per l'elezione dei membri degli organi. In particolare, viene stabilito che i presidenti della provincia e i consigli provinciali sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
  Le schede di votazione sono fornite in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto e all'interno della scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.
  Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il contrassegno della lista a lui collegata, e può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista, con possibilità di esprimere una seconda preferenza di genere. Il voto espresso da ciascun consigliere, assessore o sindaco viene poi ponderato tenendo conto della popolazione residente nel comune in cui essi sono stati eletti, in particolare moltiplicando il numero dei voti espressi in favore dei candidati presidenti della provincia, delle liste e dei singoli candidati al consiglio provinciale per moltiplicatori legati alla dimensione del comune, che vanno in una scala da 1, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, fino a 25, per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Al termine delle operazioni di scrutinio è proclamato eletto presidente Pag. 19della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti ponderati, mentre per attribuire i seggi viene impiegato il metodo d’Hondt. Il sistema prevede, inoltre, che in ogni modo alla lista collegata al candidato risultato vincitore non venga attribuito almeno il 60 per cento del totale dei seggi in palio nel consiglio provinciale, come premio di maggioranza, qualora non abbia raggiunto tale soglia con l'attribuzione ordinaria.
  L'articolo 4 reca le regole relative alla forma di governo provinciale, prevedendo prima di tutto che la giunta provinciale sia composta dal presidente e da sei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti o da quattro membri nelle province con popolazione residente inferiore o pari.
  Al presidente eletto è attribuito il potere di nominare e di revocare gli assessori, anche esterni. In caso di scadenza del mandato del Presidente per il termine naturale del consiglio comunale in cui è eletto, in caso di interruzione anticipata degli organi provinciali ovvero in caso di dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente, il consiglio provinciale può eleggere al suo interno un nuovo presidente, con appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancata elezione di un nuovo presidente entro novanta giorni dalla sopravvenuta causa di decadenza, si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale e all'indizione di nuove elezioni. In caso di morte o impedimento permanente, spetta al vicepresidente della provincia il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.
  È inoltre previsto che un terzo dei membri del consiglio provinciale possa presentare una mozione di sfiducia al presidente della provincia, purché la stessa contenga l'indicazione di un altro candidato alla presidenza. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il presidente della provincia è tenuta a dimettersi e subentra alla carica il candidato presidente indicato nella mozione. In caso di rigetto della mozione di sfiducia, resta in carica il presidente e non può essere ripresentata un'altra mozione di sfiducia nei trecentosessantacinque giorni successivi.
  L'articolo 5 introduce un nuovo regime di compatibilità fra le cariche e un divieto di cumulo di emolumenti, stabilendo che le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e di consigliere comunale e che al presidente della provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali si applicano le norme relative agli emolumenti previsti per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 30.000 abitanti.
  Viene altresì stabilito che si applichi il divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  L'articolo 6 prevede una serie di abrogazioni di normative vigenti, con la finalità di rendere efficace il provvedimento e da evitare possibili contrasti con norme previgenti.
  L'articolo 7 reca, infine, le norme di copertura finanziaria del provvedimento.
  La proposta di legge C. 1737 Guerra reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti i comuni di minore dimensione demografica, l'esercizio associato delle loro funzioni, nonché le unioni di comuni e la fusione dei medesimi.
  L'articolo 1 della proposta di legge definisce l'oggetto della proposta di legge mentre l'articolo 2 ne individua le finalità, tra cui la promozione della riforma del sistema delle autonomie locali e la piena attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, con riferimento alla specifica condizione dei comuni di minore dimensione demografica.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di organi dei comuni di minore dimensione demografica, garanzia della rappresentanza Pag. 20e partecipazione democratica, nonché riguardo alle gestioni associate.
  L'articolo 4 riguarda le unioni dei comuni, con particolare riguardo alla composizione del consiglio e alla nomina dell'unione dei comuni.
  L'articolo 5 attiene alla potestà regolamentare dei comuni mentre l'articolo 6 disciplina lo Statuto dei comuni nati da fusione.
  L'articolo 7 prevede il principio di non penalizzazione; l'articolo 8 riguarda lo status degli amministratori delle unioni di comuni e dei comuni nati da fusioni.
  L'articolo 9 prevede trasferimenti aggiuntivi per unioni e fusioni dei comuni mentre l'articolo 10 riguarda i margini di indebitamento consentiti ai comuni istituiti a seguito di fusione.
  L'articolo 11 attiene alle spese del personale e alle modalità di svolgimento dei processi associativi.
  L'articolo 12 reca disposizioni per le unioni dei comuni indicando le attività svolte dalle unioni di comuni in forma associata.
  L'articolo 13 riguarda il Patto di stabilità mentre l'articolo 14 dispone il rinnovo del programma «6.000 campanili».
  L'articolo 15 disciplina la successione del nuovo comune mentre l'articolo 16 reca disposizioni in materia di armonizzazione delle aliquote e tariffe per i comuni istituiti mediante fusione.
  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di fusione di comuni e l'articolo 18 in materia di fusione per incorporazione.

  Federica DIENI (M5S) sottolinea come i provvedimenti all'esame della Commissione, ad iniziare dal disegno di legge del Governo, riguardino l'organizzazione degli enti locali e non l'abolizione delle province. A suo avviso, se l'intento è realmente quello della soppressione delle province, sarebbe stato quindi più razionale e costituzionalmente legittimo partire dall'esame del disegno di legge costituzionale presentato in materia dal Governo.
  Preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo, al fine di correggere un provvedimento come quello del Governo che presenta molti aspetti critici. Esprime, ad esempio, perplessità su come viene disegnato l'assetto delle città metropolitane che si sovrappongono alle province creando una confusione di funzioni, nonché un moltiplicarsi di organi che determina un aumento dei costi.

  Emanuele FIANO (PD) non condivide quanto osservato dalla collega Dieni ritenendo che la riflessione vada impostata in termini corretti. A suo avviso, infatti, nei provvedimenti in esame non si contravviene a principi costituzionali. Inoltre la città metropolitana non si viene a sovrapporre ad enti aventi lo stesso scopo ed il medesimo territorio, cosa che sarebbe del tutto irrazionale.

  Danilo TONINELLI (M5S) rileva che il disegno di legge del Governo è un provvedimento caotico che crea confusione e sovrapposizione di organi e funzioni.
  Osserva come nel provvedimento ci sia una norma che consente il mantenimento della provincia insieme alla città metropolitana, qualora a quest'ultima non aderiscano un terzo dei comuni o un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione.
  Il provvedimento ha il solo scopo di assecondare l'opinione pubblica, facendo credere che si opera nel senso del taglio di organi, cosa che non risponde invece al vero.
  A suo parere bisognava invece aprire un tavolo di lavoro di modifica della Costituzione sul tema della soppressione delle province, stralciandolo dai lavori del Comitato dei 42.
  Osserva infine la profonda incostituzionalità delle norme che prevedono la città metropolitana come organo di secondo grado. In questo modo, infatti, si dispone che rappresentanti di organi non elettivi si sostituiscono a rappresentanti di organi democraticamente eletti.

  Maurizio BIANCONI (PdL) condivide sul piano metodologico quanto affermato dai colleghi del MoVimento 5 Stelle: sarebbe stato infatti più logico partire dalla riforma costituzionale delle province. Pag. 21
  Non è d'accordo invece sul fatto che non sia costituzionale la previsione di enti di secondo grado, dato che la Costituzione non dice nulla in proposito. Esprime però la sua contrarietà nel merito a tale previsione perché il risultato è che la politica si autocontrolla con effetti negativi, come dimostra l'esperienza del passato.
  Preannuncia, quindi, che presenterà al proposito emendamenti modificativi.

  Elena CENTEMERO (PdL) relatore, anche a nome della collega Gasparini, propone di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge del Governo n. 1542.

  La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge del Governo n. 1542.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 7 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
Atto n. 35.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole della Commissione bilancio.

  Federica DIENI (M5S) fa presente che il provvedimento in esame interviene modificando il decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico in materia di immigrazione, per il recepimento della direttiva 2011/51/UE. È vero, a suo avviso, che il Paese necessita di uno snellimento dei meccanismi burocratici, di una razionalizzazione e di una omogeneizzazione delle procedure per il rilascio della documentazione in questione. Non si deve tuttavia rinunciare ad effettuare gli opportuni controlli per assicurare la sicurezza nel Paese. Occorre dunque compiere un bilanciamento tra queste due diverse esigenze.
  Sottolinea altresì come l'intervento in esame andrebbe assunto innovando le procedure esistenti.
  Preannuncia quindi che, se il relatore presenterà una proposta di parere favorevole, il suo gruppo presenterà una proposta alternativa di parere.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 7 novembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

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