CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2013
117.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 14.30.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.
C. 730 Velo ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2013.

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  Michele Pompeo META, presidente, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che, entro il termine fissato, sono stati presentati due subemendamenti (vedi allegato 1). La Commissione procederà pertanto all'esame e alla votazione degli emendamenti rimasti accantonati a seguito della seduta di ieri, degli emendamenti del relatore e dei relativi subemendamenti. Avverte, inoltre, che le nuove formulazioni degli identici emendamenti Oliaro 3.2 e Garofalo 3.3, approvati nella seduta di ieri, assumono rispettivamente il numero 1.100 e 1.101 e le identiche nuove formulazioni degli emendamenti Catalano 1.8 e Coppola 3.11, approvate anch'esse nella seduta di ieri, assumono rispettivamente il numero 3.200 e 3.201.

  Silvia VELO (PD), relatore, ribadisce l'invito al ritiro o, altrimenti, esprime parere contrario sull'emendamento Catalano 3.8 e sul subemendamento Catalano 0.3.100.1, in quanto, come già segnalato nella seduta di ieri, si propone un numero minimo di coppie di treni che è praticabile soltanto per pochissimi interporti. Ritiene che la proposta di quattordici coppie di treni per settimana, recata dal proprio emendamento 3.100, possa stimolare il ricorso alla modalità ferroviaria e, al tempo stesso, rappresenti un livello attuabile per la generalità degli interporti. Ribadisce l'invito al ritiro degli emendamenti Catalano 8.1 e Quaranta 8.2, in quanto ritiene che il ricorso allo strumento dell'accordo di programma, come proposto nel proprio emendamento 8.100, risponda pienamente all'esigenza di tutelare le prerogative dei comuni e, al tempo stesso, di garantire una sollecita approvazione dei progetti stessi, se non si vuole incorrere nella perdita dei finanziamenti.
  Per quanto concerne il subemendamento Caparini 0.8.100.1, che aggiunge una disposizione in base alla quale l'approvazione dei progetti costituisce variante urbanistica, invita il presentatore al ritiro o altrimenti esprime parere contrario, in quanto l'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui rinvia il proprio emendamento 8.100, prevede al comma 5 che, nel caso in cui l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, il consiglio comunale debba ratificarlo entro trenta giorni a pena di decadenza. Giudica pertanto evidente che l'approvazione dell'accordo di programma e la ratifica del consiglio comunale determini la variazione degli strumenti urbanistici, per cui il subemendamento 0.8.100.1 ripete quanto è già previsto dalla legge.
  Infine, relativamente al proprio emendamento 9.100, lo riformula nei termini seguenti: «Al comma 1 dell'articolo 6 sostituire le parole: “per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015” con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per gli anni successivi al 2016”. Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9, sostituire le parole: “per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015” con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016”, e dopo le parole: “mediante corrispondente riduzione” inserire le seguenti: “delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015”».

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che l'emendamento 9.100 del relatore, come riformulato, assume il numero 6.100.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello del relatore e ribadisce il parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

  Ivan CATALANO (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 3.8.

  La Commissione respinge l'emendamento Catalano 3.8. Respinge, quindi, il subemendamento Catalano 0.3.100.1. Con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100, 5.100 e 6.100 del relatore (vedi allegato 2).

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  Ivan CATALANO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a propria firma 8.1.

  Stefano QUARANTA (SEL), in considerazione della presentazione dell'emendamento del relatore 8.100, elaborato a seguito di un ragionamento condiviso all'interno del Comitato ristretto, ritira il proprio emendamento 8.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Catalano 8.1.

  Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore, avverte che si intende che abbia rinunciato al subemendamento Caparini 0.8.100.1.

  La Commissione approva l'emendamento 8.100 del relatore (vedi allegato 2).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 D'Incecco e C. 1577 Dorina Bianchi.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2013.

  Ivan CATALANO, presidente, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Andrea VECCHIO (SCpI) sottolinea, riguardo alla rilevante questione della necessità di abbattere le barriere architettoniche degli edifici, l'inadeguatezza dell'aula in cui si riunisce l'Assemblea della Camera, a suo avviso del tutto inidonea dal punto di vista dell'agibilità.

  Ivan CATALANO, presidente, invita il collega Vecchio a rappresentare nelle sedi competenti le proprie valutazioni ai fini dell'adozione delle appropriate misure.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea.
COM(2013) 409 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ivan CATALANO, presidente, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Matteo MAURI (PD), relatore, fa presente che la proposta di regolamento in esame fa parte del pacchetto di misure noto come SES II+, volto ad aggiornare i quattro regolamenti istitutivi del Cielo unico europeo (Single European Sky – SES) e a modificare le norme che disciplinano l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea. Ricorda che il citato pacchetto di misure, oltre che dalla proposta in esame è composto da: una comunicazione dal titolo «Accelerare l'attuazione del Cielo unico europeo», COM(2013) 408; una proposta di regolamento relativo all'istituzione del Cielo unico europeo (rifusione), COM (2013)410.
  Sottolinea che obiettivo generale del pacchetto è migliorare la competitività del sistema europeo del trasporto aereo e, in particolare, accelerare la realizzazione del Cielo unico europeo.
  Rileva che la proposta di regolamento in esame modifica il regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009. Osserva che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del (TFUE), il quale dispone che «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea».
  Rammenta che l'EASA è stata istituita nel 2002 da un regolamento CE, che prevedeva un ampliamento progressivo delle sue competenze ad altri settori della sicurezza dell'aviazione civile, con particolare riferimento alle operazioni di volo ed alla certificazione degli equipaggi. Una prima estensione delle competenze dell'Agenzia in materia di operazioni di volo, di certificazione del personale di bordo e di autorizzazione degli operatori di paesi terzi è stata disposta con il regolamento (CE) n. 216/2008 del 20 febbraio 2008; una seconda nel 2009 con il regolamento (CE) n. 1108/2009 volto ad includere tra le competenze la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea.
  Osserva che ciò avrebbe comportato anche l'inserimento di vari elementi del regolamento tecnico ATM/ANS (vale a dire della normativa tecnica concernente la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea).Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno tuttavia lasciato immutate le corrispondenti competenze di cui ai quattro regolamenti sul cielo unico europeo, per evitare che si producesse confusione nel passaggio dal vecchio al nuovo quadro giuridico. Nel tempo quindi, come rilevato dalla Commissione nella relazione che accompagna la proposta in esame, si sono create sovrapposizioni normative tra i regolamenti SES (Cielo unico europeo) e EASA, che la proposta in esame mira a rimuovere, con l'obiettivo finale di semplificare e chiarire la linea di demarcazione tra i quadri normativi EASA e SES.
  Segnala che la Commissione europea dichiara inoltre di volere perseguire nel contempo l'obiettivo politico di assicurare chiarezza nella divisione dei compiti: l'EASA si dovrebbe concentrare sulla redazione e la supervisione della regolamentazione tecnica, la Commissione sulla regolamentazione economica, Eurocontrol (Organizzazione europea per la sicurezza del traffico aereo) sui compiti operativi. Osserva che la Commissione precisa, poi, che è necessario apportare alcune rettifiche terminologiche al regolamento (CE) n. 216/2008, poiché il testo originario si basava su alcune norme SES successivamente modificate dai nuovi regolamenti sul Cielo unico europeo.Pag. 76
  Passando alle specifiche modifiche proposte, nel rinviare per un'illustrazione più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea le più significative.
  Quanto al campo di applicazione, nel giudicare necessaria l'armonizzazione delle norme del regolamento di base CE n.216/2008 e successive modifiche, con i regolamenti SES, la Commissione propone di modificare l'articolo 1 del citato regolamento, nel senso di escludere dall'ambito di applicazione dello stesso gli aeroporti o parti di aeroporti, equipaggiamenti, personale e organizzazioni che sono sotto il controllo e la gestione militari soltanto qualora il traffico servito sia prevalentemente diverso (intendendo più del 50 per cento) dal traffico aereo generale. Analoga modifica è prevista per gli ATM/ANS forniti o messi a disposizione dei militari.
  Riguardo all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, si prevede, in primo luogo, di modificare la denominazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea in Agenzia dell'Unione europea per l'aviazione (articolo 17) e di ampliarne le competenze, assegnandole, tra l'altro, il compito di «assistere le autorità competenti degli Stati membri nello svolgimento dei loro compiti, fornendo una sede per lo scambio di informazioni e di esperti». Essa inoltre rilascia e rinnova i certificati non solo di organizzazioni che forniscono servizi paneuropei, ma, «se richiesto dallo Stato membro interessato, anche di altri fornitori di servizi e organizzazioni che partecipano alla progettazione, fabbricazione e manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS» (articolo 22-bis).
  Fa presente che la proposta della Commissione prevede, inoltre, che nel consiglio di amministrazione i rappresentanti della Commissione europea siano due e non più uno, con diritto di voto (articolo 34). Si prevede inoltre un ampliamento delle competenze del consiglio di amministrazione (articolo 33). L'articolo 34 modifica i requisiti richiesti ai membri del consiglio di amministrazione, che sono nominati in base alla loro conoscenza del settore dell'aviazione, tenendo conto delle competenze manageriali, amministrative e di bilancio pertinenti. Si stabilisce inoltre che tutte le parti rappresentate si sforzino di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti, in modo da assicurare la continuità dei lavori e che si tenda a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.
  Evidenzia, in quanto di particolare rilevanza, l'articolo 37 che introduce il principio della maggioranza semplice in luogo della maggioranza di due terzi, quale quorum necessario al consiglio di amministrazione per adottare decisioni, tranne per le decisioni relative all'adozione dei programmi di lavoro, al bilancio annuale, alla nomina, e alla proroga del mandato o alla revoca del direttore esecutivo per le quali rimane stabilita la maggioranza dei due terzi. Al riguardo giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla modifica prospettata.
  Tra le novità più rilevanti della proposta della Commissione, segnala l'introduzione di un comitato esecutivo che assiste il consiglio di amministrazione (articolo 37-bis). Anche in questo caso ritiene opportuno conoscere l'avviso del Governo circa l'idoneità dell'istituzione del Comitato a concorrere ad un più efficace svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ovvero se non si tratti di una modifica che possa complicare la governance della stessa e aumentare gli oneri per il suo funzionamento.
  Segnala che, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e su questioni in materia di bilancio.
  Fa presente che la Commissione propone che il direttore esecutivo (articolo 39-bis) sia nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito, alle competenze professionali documentate, nonché all'esperienza pertinente in materia di aviazione civile «sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, Pag. 77a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente». È la Commissione ad effettuare una valutazione, entro la fine del mandato (5 anni) che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo. Solo se tale valutazione risulti positiva, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni. Altresì il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione. La Commissione prevede, altresì, all'articolo 39-ter, che uno o più vice direttori esecutivi possano assistere il direttore esecutivo, nominati dal consiglio di amministrazione, previa consultazione del direttore esecutivo. Osserva che nella normativa vigente, invece, la facoltà di proporre tali eventuali nomine spetta al direttore esecutivo.
  All'articolo 56 la proposta stabilisce che il consiglio di amministrazione adotti entro il 30 novembre di ogni anno un documento di programmazione contenente una programmazione non solo annuale ma anche pluriennale – basato su un progetto presentato dal direttore esecutivo, che tenga conto del parere della Commissione – e lo trasmetta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
  Quanto all'esercizio della delega da parte della Commissione europea, fa presente che la Commissione ritiene opportuno intervenire tramite l'adozione di atti delegati o di esecuzione sia al fine di potere aggiornare regolarmente elementi non essenziali della normativa per seguire l'evoluzione tecnica internazionale, sia per imperativi motivi di urgenza giustificati e connessi a rischi gravi (articolo 14). Osserva che, rispetto alla normativa vigente sono definiti meglio gli ambiti nei quali tale potere di delega è già previsto e vengono proposte modifiche di allineamento alle disposizioni del Trattato di Lisbona (articoli 290 e 291 del TFUE), nonché del regolamento Ce n.182/2011.
  La facoltà degli Stati membri di reagire immediatamente nel caso di dubbia sicurezza di prodotti, sistemi, persone o organizzazioni risulterebbe condizionata alla valutazione della Commissione che tale intervento immediato sia necessario e che non sia possibile risolvere il problema nel rispetto del regolamento e relativi atti delegati e di esecuzione.
  A tale riguardo giudica opportuno acquisire ulteriori elementi circa le perplessità manifestate dal Governo nella relazione sulla proposta di regolamento che il 9 agosto 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato alle Camere ex articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. Ricorda infatti che nella stessa si osserva in primo luogo che la proposta non appare conforme agli artt. 4, par. 1, e 5, par. 2, del TFUE, secondo i quali il Consiglio ha in materia una competenza concorrente e di coordinamento, mentre agli Stati membri spetta una potestà normativa più diretta. Si rileva, inoltre, che, laddove il testo fa riferimento al potere della Commissione europea di modificare la normativa mediante atti delegati secondo il combinato disposto degli artt. 65-ter e 65-quater della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 216 del 2008, si configurerebbe un palese contrasto con le disposizioni degli artt. 290 e 291 del TFUE, nonché del regolamento (CE) n. 182/2011, che disciplinano l'uso di atti di esecuzione e atti delegati. Osserva che la posizione del Governo appare piuttosto critica anche rispetto al nuovo modello organizzativo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), che nella proposta non sarebbe sufficientemente definito; al ruolo eccessivamente preminente della Commissione europea nell'ambito delle proposte di nomina dei vertici dell'Agenzia stessa; all'assenza di una consultazione pubblica sulle modifiche relative all'EASA, a differenza di quanto avvenuto per altre proposte di modifica afferenti al SES.
  Al riguardo fa presente che, nella relazione che accompagna la proposta di regolamento, la Commissione sottolinea che, anche se non vi è stata una consultazione specifica sulle modifiche relative all'EASA, tra settembre e dicembre del Pag. 782012 sul sito Internet della DG MOVE (Direzione generale trasporti della Commissione europea) si è svolta una consultazione pubblica durata tre mesi relativa alle modifiche del SES. Inoltre, sono stati organizzati due eventi di alto livello – una conferenza a Limassol e un'audizione a Bruxelles, mentre si sono svolte numerose riunioni bilaterali con tutte le parti interessate. Nel corso di tali eventi, sottolinea la Commissione, è stata anche affrontata la questione del ruolo dell'EASA e le parti interessate hanno manifestato l'esigenza di assicurare una redazione più ordinata delle norme tecniche.
  Fa presente che, pur condividendo la finalità di armonizzare i campi di applicazione dei regolamenti sul Cielo unico e del regolamento EASA, il Governo teme i riflessi che le disposizioni relative ai fornitori di servizi di navigazione aerea potrebbero avere sui fornitori di servizi di navigazione aerea militare, che ad oggi sono privi di certificazione secondo la normativa civile (come l'Aeronautica militare).
  Da ultimo segnala che la proposta è stata assegnata il 10 luglio 2013 alla Commissione Trasporti del Parlamento europeo ed è stato nominato relatore l'europarlamentare David Maria Sassoli. Il voto in commissione è previsto per il 30 gennaio 2014 (il termine per la presentazione di emendamenti è il 26 novembre 2013). Il voto da parte dell'assemblea plenaria è previsto per il 12 marzo 2014.
  Ritiene che l'esame della proposta rappresenti un'occasione utile per approfondire una materia delicata, caratterizzata da aspetti tecnici complessi, ma anche da profili politici significativi. Per questa ragione ritiene che il confronto con il relatore presso la Commissione Trasporti del Parlamento europeo possa fornire utili elementi per la predisposizione di un documento finale, che sarà inviato al Governo e alle istituzioni europee e che terrà conto dei contributi che emergeranno nel corso della discussione.

  Andrea VECCHIO (SCpI) chiede al relatore un chiarimento riguardo alla nomina del comitato esecutivo, per comprendere se si tratta di un organismo interno o esterno al consiglio di amministrazione.

  Paolo Nicolò ROMANO (M5S) evidenzia alcune criticità politiche che potrebbero conseguire all'approvazione delle modifiche recate dalla proposta di regolamento in esame. In primo luogo rileva l'eccessivo potere decisionale che in seguito alle modifiche apportate dalla proposta in esame si concentrerebbe in seno alla Commissione, superando il principio di sussidiarietà stabilito dal Trattato. Ritiene che un ulteriore elemento di criticità sia rappresentato dalla disciplina relativa alla certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea, che nel territorio nazionale sono rappresentati dall'aeronautica militare. Giudica, quindi, necessario un approfondimento al riguardo.

  Matteo MAURI (PD), relatore, manifestando sorpresa per l'assenza del rappresentante del Governo, auspica che in una successiva seduta possano essere forniti dall'esecutivo i chiarimenti necessari in modo puntuale e articolato sotto il profilo tecnico, oltre che sotto quello politico.

  Ivan CATALANO, presidente, fa presente che il comitato esecutivo è interno al consiglio di amministrazione e composto da cinque membri e precisamente il presidente del consiglio di amministrazione, un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazioni e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri aventi diritto di voto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 6 novembre 2013.

Seguito dell'audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00120 Bruno Bossio, n. 7-00124 Biasotti e n. 7-00146 Romano Paolo Nicolò sugli interventi a tutela dell'utilizzo per finalità di interesse generale delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 116 del 5 novembre 2013, a pagina 84:
   alla prima colonna, diciannovesima riga, le parole: «*3.2 (nuova formulazione) Oliaro, Vecchio.» sono sostituite dalle seguenti: «*1.100 (ex *3.2) Oliaro, Vecchio.»;
   alla prima colonna, ventunesima riga, le parole: «*3.3 (nuova formulazione) Garofalo.» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici» con le seguenti: «creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria e promuovendo l'effettivo sviluppo delle potenzialità competitive della stessa relativamente ai traffici».
  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera d), e del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3».
*1.101 (ex *3.3) Garofalo.»;
   alla seconda colonna, dodicesima riga, le parole: «*1.8 (nuova formulazione) Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco.» sono sostituite dalle seguenti: «*3.200 (ex *1.8) Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco.»;
   alla seconda colonna, quindicesima riga, le parole: «*3.11 (nuova formulazione) Coppola, Bonaccorsi, Rotta, Bruno Bossio, Catalano, Culotta, Crivellari.» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  «4-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione della semplificazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti incaricati di definire uno standard per i dati di tipo aperto di cui al comma 2, lettera h), finalizzato alla gestione, archiviazione e trasmissione in via telematica delle informazioni riguardanti le merci, i mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività logistiche degli interporti.»
*3.201 (ex *3.11) Coppola, Bonaccorsi, Rotta, Bruno Bossio, Catalano, Culotta, Crivellari.».

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