CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 ottobre 2013
114.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

   Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento all'articolo 2, recante incremento del Fondo per la concessione di borse di studio, rileva che, sulla base della quantificazione contenuta nella relazione tecnica riferita al testo originario, l'incremento delle aliquote sugli alcolici nelle misure indicate non sembra garantire, per l'anno 2014, un maggior gettito nella misura richiesta dalla disposizione in esame, pari a 37,2 milioni di euro. In proposito, a suo avviso, appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne il comma 2-bis del medesimo articolo 2, rileva che, poiché la norma non è corredata di copertura finanziaria, il Governo dovrebbe chiarire se la previsione del rimborso spese sia compatibile con l'invarianza finanziaria prevista dal comma 6 dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 68 del 2012 con riferimento alle attività dell'Osservatorio. In merito all'articolo 2-bis, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di effettuare le attività previste dalla norma nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 4, comma 4, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione prevedendo che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione del divieto di utilizzo di sigarette elettroniche non siano direttamente versati al bilancio delle istituzioni scolastiche, ma, in quanto elevate da soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente destinate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della successiva assegnazione alle suddette istituzioni. Rileva, in particolare, che la disposizione potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute». In merito al comma 5 del medesimo articolo 4, ritiene necessario acquisire conferma dal Governo in merito alla possibilità di effettuare le attività previste dalla norma nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente; riguardo al comma 5-bis, rileva come andrebbe confermato che le attività poste a carico del Ministero della salute possano essere svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 5, comma 1-bis, ritiene opportuna una conferma del Governo in merito alla possibilità che le attività rientranti nel processo di monitoraggio previsto dall'emendamento in esame possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Rileva, inoltre, che andrebbe esplicitato a valere su quali risorse possano essere ridefiniti gli indirizzi, i profili ed i quadri orari nell'ambito dei sistemi di istruzione considerati. Con riguardo al comma 4-bis del medesimo articolo, osserva che la norma, da un lato, precisa che le attività sono svolte a valere su risorse regionali, dall'altro dispone che «la partecipazione» delle regioni deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Fa presente come andrebbe quindi escluso che le attività in questione siano finanziate anche con risorse del MIUR e come, non essendo prevista una deroga al patto interno Pag. 48di stabilità, le attività in questione dovranno trovare copertura all'interno dei limiti complessivi di spesa previsti dal medesimo patto per le regioni. Tanto premesso, a suo avviso, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in relazione alla possibilità che dette attività possano effettivamente essere svolte ad invarianza di oneri. Ritiene che andrebbe confermato il carattere programmatico dell'articolo 6, comma 3-bis, la cui applicazione dovrebbe quindi intendersi necessariamente subordinata alla sussistenza delle risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri.
  Pur considerato che l'onere recato nel testo originario dall'articolo 7, comma 1, viene configurato come limite di spesa, considera opportuna una conferma del Governo circa la congruità delle risorse stanziate, tenuto conto del consistente ampliamento del numero di istituti scolastici che potrebbe essere interessato dalla disposizione. In merito all'articolo 7, comma 2, osserva che il Governo – in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione Bilancio – ha precisato che lo stanziamento autorizzato dall'articolo 7, comma 3, riguarda oneri di funzionamento e non spese di personale (tale affermazione è coerente con gli effetti finanziari della norma, stimati in misura identica sui tre saldi). Fa presente come andrebbero quindi acquisiti chiarimenti al fine di evitare che la disposizione recata dall'emendamento, introducendo spese per il personale, possa alterare gli effetti scontati sui tre saldi di finanza pubblica. In merito al comma 3 del medesimo articolo 7, osserva che, secondo quanto precisato dal Governo, l'attribuzione di identici effetti sui tre saldi (articolo 7, comma 3) deriva dalla circostanza che gli oneri in questione non comprendono spese di personale. Poiché l'emendamento in esame introduce tale nuova tipologia di spese, ritiene necessario acquisire chiarimenti in ordine alla possibilità che dalla modifica derivi un'alterazione degli effetti attribuiti all'articolo 7 ai fini dei saldi. Con riferimento al comma 3-bis, ritiene necessario acquisire elementi e dati di dettaglio relativi all'entità dell'onere recato dalla disposizione, tenuto conto della generica formulazione delle previsioni in essa contenute, di cui non appare agevole determinare l'impatto amministrativo e finanziario. Quanto alla copertura finanziaria, rileva che la norma opera un rinvio a risorse relative ad un progetto promosso dal Coni e dal MIUR e che andrebbe quindi precisata l'entità di tali risorse e la loro effettiva disponibilità tenendo conto della precedente finalizzazione di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione, non quantificando l'entità degli oneri derivanti dall'inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare, non consente di verificare l'idoneità della copertura finanziaria prevista a valere sul progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Coni e da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Fa presente che, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, qualora il Governo confermi la sussistenza di risorse disponibili e la durata temporale delle medesime, potrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come limite di spesa prevedendo che: «all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse già destinate a legislazione vigente dal CONI e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al progetto di alfabetizzazione motoria». In merito all'articolo 8, comma 1, andrebbe escluso che dagli emendamenti possano derivare effetti onerosi, tenuto conto che l'onere quantificato dal testo viene definito anche sulla base della platea degli studenti interessati ai percorsi di orientamento (v. articolo 8, comma 1, lett. c). Andrebbero inoltre acquisiti dati ed elementi volti a confermare l'effettiva applicabilità della norma in assenza di effetti onerosi. Con riferimento all'articolo 8-bis, a suo avviso, andrebbero acquisti chiarimenti circa i profili applicativi delle disposizioni in esame al fine di valutare se possano determinarsi eventuali aggravi rispetto ai compiti già svolti dalle strutture interessate, chiarendo in particolare cosa si intenda per «misure di incentivazione finanziaria»; Pag. 49in tal caso andrebbe verificato se risultino sufficienti le risorse già disponibili a legislazione vigente. Sull'articolo 10-bis osserva che la norma indica una data per l'ultimazione degli interventi di adeguamento antincendio senza includere le specifiche risorse con le quali far fronte a tali adeguamenti; essa si limita, infatti, ad individuare genericamente una delle fonti di finanziamento. A suo avviso, poiché la norma non sembra assumere portata esclusivamente programmatica, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi per la quantificazione dei relativi oneri e per la copertura finanziaria dei medesimi. In merito all'articolo 15, comma 10-quater, rilevato preliminarmente che le norme recate dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 sono finalizzate al contenimento della dinamica retributiva del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, osserva che la disapplicazione del comma 1 del citato articolo, disposta dalle norme in esame, appare suscettibile di far venir meno risparmi che dovrebbero essere già inglobati nei tendenziali. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva, inoltre, che la disapplicazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 nei confronti del personale ATA appare priva di contenuto normativo dal momento che l'ambito applicativo del comma citato è ristretto al personale non contrattualizzato, quali magistrati, prefetti, diplomatici ed altri. Considera necessario, pertanto, che sia chiarita la portata normativa della disposizione. In merito all'articolo 15, comma 9, rileva che la relazione tecnica riferita al testo originario della norma affermava che la disposizione stessa era suscettibile di determinare un incremento dei risparmi di spesa originariamente previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto legge n. 95 del 2012 in relazione agli effettivi transiti ad altra classe di concorso: tali risparmi non erano comunque scontati nei saldi, dal momento che non era possibile stimare il numero di docenti che si sarebbero avvalsi della nuova facoltà di transito. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare in merito alle modifiche introdotte, nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma – che le medesime non determinino oneri per la finanza pubblica. Sul comma 6 del medesimo articolo, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa le possibili implicazioni finanziarie della disposizione in esame. In particolare osserva che: la dispensa sembra implicare l'obbligo di corrispondere una indennità sostitutiva di preavviso; la conseguente cessazione del rapporto di lavoro sembra, altresì, implicare la corresponsione dei trattamenti di fine rapporto; ai soggetti in questione si applicherebbe la vigente disciplina sui pensionamenti con la conseguenza che, pur in presenza di dispensa dal servizio, i soggetti in questione non avrebbero accesso al trattamento pensionistico. In ordine a quanto rappresentato considera necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione. Con riferimento all'articolo 16, comma 1-bis, osserva che la norma individua un limite di spesa senza fornire i dati ed i parametri di riferimento necessari a valutare la congruità della relativa autorizzazione di spesa. In particolare andrebbero forniti dettagli in merito al numero di docenti potenzialmente interessati dalla norma, nonché la tipologia di corsi di formazione ai quali sarebbero tenuti a partecipare, comprendenti ad esempio il numero di ore di frequenza nonché gli organismi o gli istituti presso i quali i suddetti corsi dovrebbero essere svolti. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione appare priva di idonea copertura finanziaria in quanto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, di cui si prevede l'utilizzo, non è più presente in bilancio. In merito all'articolo 17, comma 1-bis, segnala che andrebbe precisata la portata innovativa della norma chiarendo se per effetto della stessa debba procedersi all'indizione di una nuova procedura concorsuale. In tale ipotesi, fa presente che andrebbe chiarito come si intenda assicurare Pag. 50il rispetto della clausola di invarianza. A suo avviso, appare opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 17, comma 2, sia idonea a garantire che dall'adeguamento dell'organizzazione della Scuola nazionale di amministrazione alle norme in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici previste dal comma 2 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 17, commi 5-bis e 5-ter, osserva che il comma 5-bis non specifica attraverso quali meccanismi possa concretamente essere garantita la neutralità finanziaria della disposizione. L'ingresso in servizio di dirigenti, analogamente a quanto disposto a norma del comma 5 dell'articolo in esame, potrebbe determinare oneri con riferimento: alla spesa per la remunerazione del personale incaricato delle funzioni di preside; alla spesa da sostenere per i docenti che riceveranno un incarico di supplenza per la sostituzione del personale incaricato delle funzioni di preside. A tale proposito rileva che il comma 7 specifica la procedura di sterilizzazione degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi assegnati a norma del comma 5. Analoga previsione non sembra invece dettata con riferimento agli oneri recati dalle norme in esame. Su tali profili ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Osserva che l'esenzione dal pagamento del contributo recata dal comma 8-bis dell'articolo 17 appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato. A suo avviso, appare, pertanto, necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'entità di tali effetti ed il relativo impatto sui saldi. Per quanto concerne i commi da 8-bis a 8-octies del medesimo articolo 17, rileva che la norma non reca una quantificazione degli oneri relativi alla sua attuazione pur recando un'espressa clausola di copertura. A suo avviso, andrebbe quindi preliminarmente individuato e quantificato l'onere cui la disposizione di copertura si riferisce. Ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse poste a copertura delle attività previste dal testo in esame risultino congrue ed effettivamente disponibili, confermando altresì che l'utilizzo delle stesse per le finalità in esame non pregiudichi l'attuazione di iniziative e programmi già avviati in base alla precedente finalizzazione delle risorse medesime. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, in assenza di indicazioni in merito alla durata e alla quantificazione degli oneri, non appare possibile verificare l'idoneità della copertura finanziaria prevista sugli stanziamenti relativi all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 (capitolo 2402 – piano di gestione 8 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), sul Fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 (capitolo 1286 – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), e sugli stanziamenti di parte corrente rimodulabili relativi al programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio». In particolare, ricorda che gli stanziamenti relativi all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 sono già stati parzialmente utilizzati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera b), e che gli stanziamenti di parte corrente rimodulabili relativi al suddetto programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio», di cui si prevede la riduzione lineare, sono già stati ridotti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c). Inoltre, ritiene che la clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione dovrebbe essere espunta in quanto non coerente con la previsione di specifiche coperture finanziarie. Con riferimento all'articolo 21, comma 2-bis, fa presente che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la neutralità finanziaria della normativa introdotta dall'emendamento. Si osserva inoltre che la riorganizzazione dei corsi potrebbe, almeno nel breve periodo, risultare di determinare un aggravio dei costi a carico delle amministrazioni interessate. Su tali aspetti ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, qualora il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista Pag. 51dalla disposizione, segnala l'opportunità di riformulare la medesima clausola in conformità alla prassi vigente, sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare». Per quanto concerne l'articolo 23, commi 2-bis e 2-ter, ritiene opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti in merito al mantenimento in bilancio nel conto dei residui delle somme già impegnate e non ancora pagate relative agli anni 2011 e 2012, nel limite di 40.891.750 euro, iscritte nel capitolo di spesa 7236 (di conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al capitolo 1694 (di parte corrente) del suddetto stato di previsione di cui al comma 2-bis. In particolare, a suo avviso appare opportuno che sia chiarita la natura dei residui oggetto di riassegnazione all'entrata e, in particolare, se essi corrispondano o meno ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, al fine di verificare che tale riassegnazione non pregiudichi impegni già sorti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In secondo luogo, non considera chiaro perché la disposizione in esame preveda il mantenimento delle somme in conto residui, trattandosi di somme già iscritte in tale conto almeno fino alla fine del 2013, anno in cui, ai sensi della stessa disposizione, dovranno essere, comunque, riassegnate all'entrata. In terzo luogo, ricorda che, in casi analoghi, si è talora espressamente previsto che la riassegnazione di somme iscritte in conto residui per nuove finalità rispetto a quelle originariamente previste avvenisse solo compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, mentre, in altri casi, è stata prevista un'adeguata compensazione finanziaria, dal momento che la riassegnazione di risorse all'entrata, considerata la tempistica delle conseguenti erogazioni finanziarie, determina effetti diversi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli originariamente computati a legislazione vigente. Infine, evidenzia che la disposizione, seppure attraverso il meccanismo del versamento all'entrata, destina somme aventi natura di conto capitale ad interventi di parte corrente, determinando una sostanziale dequalificazione della spesa. Con riferimento al comma 2-ter, che prevede che la somma di 966.000 euro iscritta nel capitolo di spesa 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente all'anno 2013, siano assegnate, nel medesimo anno, al capitolo 1694 del medesimo ministero, segnala che la norma, destinando somme di conto capitale a interventi di parte corrente, appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa non conforme alla vigente disciplina contabile. Inoltre, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali somme possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Sull'articolo 24, comma 3-bis, rileva che la stipula dei contratti è una mera facoltà da esercitare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Tuttavia ritiene che andrebbe confermato che la formulazione adottata, facendo riferimento alle risorse disponibili, implichi anche il rispetto dei limiti di spesa fissati a legislazione vigente per l'utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. A suo avviso, andrebbe altresì confermato che la proroga in esame non determini l'obbligo di stabilizzazione del personale interessato sulla base della vigente normativa. Fa presente che le restanti proposte emendative approvate in Commissione non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e recepiscono, peraltro, le condizioni formulate nel parere reso dalla Commissione bilancio l'8 ottobre 2013.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito al testo all'esame dell'Assemblea, evidenzia alcuni aspetti, fermo restando che le norme non citate, ma segnalate dal relatore, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Fa presente che l'incremento delle aliquote sugli alcolici necessario alla copertura dell'incremento Pag. 52nella misura di 37,2 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato durante l'esame in sede referente presso la commissione di merito, non appare idoneo a garantire la realizzazione delle necessarie maggiori entrate, posto che, a causa degli aumenti già disposti, un ulteriore aumento delle aliquote potrebbe comportare una riduzione del relativo gettito. A suo avviso, l'articolo 2, comma 2-bis, dovrebbe essere modificato, specificando che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolgerà, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le attività di cui all'articolo 2, comma 2-bis, concernenti l'invio a tutti gli studenti, per via telematica, di un opuscolo informativo sulle borse di studio e gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-ter, in materia di pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi appaiono suscettibili di determinare una riduzione delle entrate universitarie. Segnala che l'elevazione della soglia ISEE da 40.000 a 80.000 euro per la contribuzione studentesca ai corsi di laurea di cui all'articolo 2, comma 2-quater, comporta nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura. Evidenzia che la corresponsione del rimborso delle spese per i componenti dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012, prevista dall'articolo 2, comma 2-sexies, non risulta compatibile con la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6 del suddetto articolo 20. A suo avviso, l'articolo 4, comma 5, dovrebbe essere modificato, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali potrà provvedere alla elaborazione dei programmi di educazione alimentare nelle scuole, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale di cui all'articolo 4, comma 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; dovrebbe essere modificato anche l'articolo 5, comma 01, specificando che la clausola di invarianza finanziaria sia riferita non solo alle attività di monitoraggio e valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale di cui all'articolo 5, comma 1-bis, ma anche alla ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari relativi. Con riferimento all'articolo 5, comma 4-bis, che prevede che le amministrazioni scolastiche possano promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere sulle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime, progetti volti al contrasto della dispersione scolastica, nell'ambito dei limiti complessivi di spesa previsti dal patto di stabilità interno per le Regioni, segnala che dovrebbe essere modificato prevedendo una esplicita clausola di invarianza finanziaria. A suo avviso, l'articolo 10-bis dovrebbe essere modificato, specificando che gli interventi di adeguamento alla normativa in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici avvenga nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come il comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, dell'articolo 12, specificando che i nuovi criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi decorrono dall'anno scolastico 2014-2015, al fine di salvaguardare le economie già computate a legislazione vigente per l'anno scolastico 2013-2014. Segnala l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza di cui all'articolo 13, comma 3, recante disposizioni in materia di integrazione delle anagrafi degli studenti, prevedendo che restano ferme le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva la necessità di modificare il comma 1-bis dell'articolo 14, specificando che non si procede alla riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, nel caso di mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale, ma alla revoca e alla redistribuzione delle stesse. Ritiene necessario integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 14, Pag. 53comma 1-ter, specificando che le università possano stipulare le convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente come l'articolo 15, comma 2-bis, introdotto durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito, che prevede una distribuzione uniforme tra le regioni dei posti di organico di diritto di docenti di sostegno, dovrebbe essere integrato assicurando che la citata distribuzione uniforme, abbia luogo nel rispetto dell'ammontare complessivo dei posti da destinare ai predetti docenti. Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 15, comma 6, durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito, reintroducendo un istituto non più previsto dalla normativa vigente, quale la dispensa dal servizio per il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, segnala che le stesse appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura, in particolare con riferimento ai relativi trattamenti di pensione e di fine servizio. Osserva che l'articolo 15, comma 10-quater, che esclude il solo personale amministrativo della scuola dai vincoli normativi alla crescita della retribuzione fondamentale, fissati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, appare suscettibile di determinare minori risparmi di spesa rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. A suo avviso, la copertura a valere sul fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, non appare idonea, in quanto il suddetto fondo non è più presente in bilancio. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1-ter, volte ad incrementare con un membro di lingua slovena il numero dei componenti delle commissioni per la valutazione del corso-concorso per i dirigenti di scuole con lingua di insegnamento slovena, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le spese per le relative procedure risultano a carico dei concorrenti. Fa presente che la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 17, comma 2, non è idonea a garantire che dall'adeguamento dell'organizzazione della scuola nazionale di amministrazione alle norme in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal suddetto articolo 17, comma 1, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 17, comma 5-bis, recante disposizioni per la reintroduzione degli incarichi di presidenza per il reclutamento dei dirigenti scolastici non è idonea a garantire che dall'attuazione delle medesime disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato delle spese di giustizia nel caso di processi in materia di integrazione scolastica, di cui all'articolo 17, comma 8-bis, non determina minori entrate in quanto esse non sono state computate nei tendenziali a legislazione vigente. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 8-ter a 8-novies, che prevedono, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, la proroga dei termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei dirigenti scolastici, nonché lo svolgimento di un corso-concorso per i suddetti dirigenti, determinano nuovi o maggiori oneri non quantificati coperti a valere su autorizzazioni di spesa che non presentano le occorrenti disponibilità in quanto già destinate ad interventi programmati a legislazione vigente. A suo avviso, il mantenimento in bilancio delle somme già impegnate e non ancora pagate iscritte nello stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 2-bis, appare suscettibile di determinare, considerata la tempistica delle erogazioni finanziarie che ne derivano, nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica. Osserva, infine, che la destinazione di somme di conto Pag. 54capitale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad interventi di parte corrente, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-ter, determina una dequalificazione della spesa non conforme alla vigente disciplina contabile.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che, a partire dalle prossime sedute, ai deputati venga distribuita una nota scritta delle valutazioni formulate dal rappresentante del Governo, allo scopo di consentire una migliore partecipazione ai lavori della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel concordare con l'onorevole Sorial, rileva tuttavia come le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo siano state riprodotte nelle premesse contenute nella proposta di parere del relatore, testé distribuita.

   Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1574-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'incremento delle aliquote sugli alcolici necessario alla copertura dell'incremento nella misura di 37,2 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato durante l'esame in sede referente presso la commissione di merito, non appare idoneo a garantire la realizzazione delle necessarie maggiori entrate, posto che, a causa degli aumenti già disposti, un ulteriore aumento delle aliquote potrebbe comportare una riduzione del relativo gettito;
    l'articolo 2, comma 2-bis, dovrebbe essere modificato, specificando che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolgerà, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le attività di cui all'articolo 2, comma 2-bis, concernenti l'invio a tutti gli studenti, per via telematica, di un opuscolo informativo sulle borse di studio e gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio;
    le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-ter, in materia di pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi appaiono suscettibili di determinare una riduzione delle entrate universitarie;
    l'elevazione della soglia ISEE da 40.000 a 80.000 euro per la contribuzione studentesca ai corsi di laurea di cui all'articolo 2, comma 2-quater, comporta nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;
    la corresponsione del rimborso delle spese per i componenti dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012, prevista dall'articolo 2, comma 2-sexies, non risulta compatibile con la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6 del suddetto articolo 20;
    l'articolo 4, comma 5, dovrebbe essere modificato, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali potrà provvedere alla elaborazione dei programmi di educazione alimentare nelle scuole, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale di cui all'articolo 4, comma 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 5, comma 01, dovrebbe essere modificato, specificando che la clausola di invarianza finanziaria sia riferita non solo alle attività di monitoraggio e valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale di cui all'articolo Pag. 555, comma 1-bis, ma anche alla ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari relativi;
    l'articolo 5, comma 4-bis, che prevede che le amministrazioni scolastiche possano promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere sulle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime, progetti volti al contrasto della dispersione scolastica, nell'ambito dei limiti complessivi di spesa previsti dal patto di stabilità interno per le Regioni, dovrebbe essere modificato prevedendo una esplicita clausola di invarianza finanziaria;
    l'articolo 10-bis, dovrebbe essere modificato, specificando che gli interventi di adeguamento alla normativa in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici avvenga nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    il comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, dell'articolo 12 dovrebbe essere modificato, specificando che i nuovi criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi decorrono dall'anno scolastico 2014-2015, al fine di salvaguardare le economie già computate a legislazione vigente per l'anno scolastico 2013-2014;
    appare necessario introdurre una clausola di invarianza di cui all'articolo 13, comma 3, recante disposizioni in materia di integrazione delle anagrafi degli studenti, prevedendo che restano ferme le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    il comma 1-bis dell'articolo 14, dovrebbe essere modificato, specificando che non si procede alla riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, nel caso di mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale, ma alla revoca e alla redistribuzione delle stesse;
    appare necessario integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 14, comma 1-ter, specificando che le università possano stipulare le convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 15, comma 2-bis, introdotto durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito, che prevede una distribuzione uniforme tra le regioni dei posti di organico di diritto di docenti di sostegno, dovrebbe essere integrato assicurando che la citata distribuzione uniforme, abbia luogo nel rispetto dell'ammontare complessivo dei posti da destinare ai predetti docenti;
    le modifiche apportate all'articolo 15, comma 6, durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito, reintroducendo un istituto non più previsto dalla normativa vigente, quale la dispensa dal servizio per il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura, in particolare con riferimento ai relativi trattamenti di pensione e di fine servizio;
    l'articolo 15, comma 10-quater, che esclude il solo personale amministrativo della scuola dai vincoli normativi alla crescita della retribuzione fondamentale, fissati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, appare suscettibile di determinare minori risparmi di spesa rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
    la copertura a valere sul fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, non appare idonea, in quanto il suddetto fondo non è più presente in bilancio;
    le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1-ter, volte ad incrementare con un membro di lingua slovena il numero Pag. 56dei componenti delle commissioni per la valutazione del corso-concorso per i dirigenti di scuole con lingua di insegnamento slovena, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le spese per le relative procedure risultano a carico dei concorrenti;
    la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 17, comma 2, non è idonea a garantire che dall'adeguamento dell'organizzazione della scuola nazionale di amministrazione alle norme in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal suddetto articolo 17, comma 1, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 17, comma 5-bis, recante disposizioni per la reintroduzione degli incarichi di presidenza per il reclutamento dei dirigenti scolastici non è idonea a garantire che dall'attuazione delle medesime disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'esenzione dal pagamento del contributo unificato delle spese di giustizia nel caso di processi in materia di integrazione scolastica, di cui all'articolo 17, comma 8-bis, non determina minori entrate in quanto esse non sono state computate nei tendenziali a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 8-ter a 8-novies, che prevedono, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, la proroga dei termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei dirigenti scolastici, nonché lo svolgimento di un corso-concorso per i suddetti dirigenti determinano nuovi o maggiori oneri non quantificati coperti a valere su autorizzazioni di spesa che non presentano le occorrenti disponibilità in quanto già destinate ad interventi programmati a legislazione vigente;
    il mantenimento in bilancio delle somme già impegnate e non ancora pagate iscritte nello stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 2-bis, appare suscettibile di determinare, considerata la tempistica delle erogazioni finanziarie che ne derivano, nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica;
    la destinazione di somme di conto capitale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad interventi di parte corrente, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-ter, determina una dequalificazione della spesa non conforme alla vigente disciplina contabile;
   ritenuto che:
    il comma 4 dell'articolo 4 debba essere riformulato nel senso di prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione del divieto di utilizzo di sigarette elettroniche non siano direttamente versati al bilancio delle istituzioni, ma, in quanto elevate da soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente destinate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della successiva assegnazione alle suddette istituzioni;
    l'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 3-bis, che prevede la promozione della cultura digitale con la previsione di incentivi, abbia carattere programmatico;
    l'estensione alle scuole di ogni ordine e grado del programma sperimentale di didattica integrativa di cui all'articolo 7, comma 1, debba essere attuato comunque nell'ambito delle risorse di cui al comma 3;
    l'articolo 7, comma 3-bis, debba essere riformulato prevedendo che all'attuazione delle disposizioni concernenti la promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale e all'eventuale inserimento Pag. 57dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare debba provvedersi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in modo da assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;
    l'estensione dei percorsi di orientamento di cui all'articolo 8, comma 1, all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, previsto dalle modifiche introdotte durante l'esame, in sede referente, dalla commissione di merito, debba avvenire nell'ambito delle risorse stanziate allo scopo ai sensi del successivo comma 2;
    la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), che prevede l'approntamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un portale telematico destinato alla comunicazione con gli studenti sulle iniziative di orientamento e di diritto allo studio sia idonea a garantire che, dall'attuazione delle suddette disposizioni, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il comma 2-ter dell'articolo 21 debba essere riformulato, specificando che la formazione svolta all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio medesimo;
    la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3-bis, recante la proroga dei contratti a tempo determinato presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, debba essere integrata prevedendo il rispetto dei vincoli assunzionali disposti dalla legislazione vigente;
   ritenuto altresì, per quanto si tratti di profili non attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, che il comma 3 dell'articolo 12, che riconosce tra le amministrazioni pubbliche la Scuola per l'Europa di Parma, debba essere reintrodotto al fine di evitare che possano derivare eventuali conseguenze negative all'amministrazione sul fronte giudiziario,

  esprime

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3:
  alla lettera a) sostituire le parole: euro 2,71 con le seguenti: euro 2,70, le parole: euro 79,24 con le seguenti: euro 78,81 e le parole: euro 925,46 con le seguenti: euro 920,31;
  alla lettera b) sostituire le parole: euro 3,11 con le seguenti: euro 2,99, le parole: euro 90,86 con le seguenti: euro 87,28 e le parole: euro 1061, 16 con le seguenti: euro 1019,21;
  all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: 1o gennaio 2014 aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  all'articolo 2, sopprimere il comma 2-ter;
  all'articolo 2, sopprimere il comma 2-quater;
  all'articolo 2, sopprimere il comma 2-sexies;
  all'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, Pag. 58dell'università e della ricerca alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute;
  All'articolo 4, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  all'articolo 5, comma 01, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
  all'articolo 5, comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
  all'articolo 7, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare.;
  sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:
  ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici). 1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

  all'articolo 12, comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015. Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: previsti fino all'anno scolastico 2013-2014;
  all'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  all'articolo 14, comma 1-bis, capoverso 2-bis, sostituire la parola: riassegnazione con le seguenti: revoca e la redistribuzione;
  all'articolo 14, comma 1-ter, sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi per le università. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  all'articolo 15, comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.;Pag. 59
  all'articolo 15, comma 6, sostituire le parole da: Il personale docente fino a: si applica con le seguenti: Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica;
  all'articolo 15, sopprimere il comma 10-quater;
  all'articolo 16, sopprimere il comma 1-bis;
  all'articolo 17, comma 2, sopprimere le parole: e provvede fino alla fine del comma;
  all'articolo 17, sopprimere il comma 5-bis;
  all'articolo 17, sopprimere i commi da 8-ter a 8-novies;
  all'articolo 21, comma 2-ter, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale;
  all'articolo 23, sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater;
  all'articolo 24, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: disponibili ed fino alla fine del comma con le seguenti: disponibili, in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali a legislazione vigente.;

  e con la seguente condizione:
  all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. La Scuola per l'Europa di Parma, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115, rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  Laura CASTELLI (M5S), stigmatizza il modo di procedere della VII Commissione, che ha licenziato un provvedimento che presenta numerosi aspetti problematici dal punto di vista finanziario. Propone, quindi, di sospendere i lavori, prima di procedere all'espressione del parere sul testo del provvedimento, allo scopo di approfondire le questioni sollevate dal relatore. Sottolinea, infine, come il Governo, in relazione ad alcuni dei profili problematici evidenziati, non abbia fornito sufficienti chiarimenti.

  Rocco PALESE (PdL) fa presente che, a suo avviso, si pone un problema di metodo. Evidenzia, infatti, come la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere un parere sul testo del provvedimento, senza che siano state individuate le necessarie coperture finanziarie.

  Francesco BOCCIA, presidente, sottolinea che nella proposta di parere testé formulata, è prevista la soppressione di tutte le disposizioni del provvedimento che presentino problemi di copertura finanziaria e la modifica di quelle che, in mancanza di un'adeguata riformulazione, determinerebbero problemi di copertura finanziaria. Nel concordare con l'onorevole Castelli sul metodo di lavoro delle Commissioni di merito, rileva che la Commissione si trova sovente a dover affrontare questioni che riguardano l'assenza di copertura finanziaria di provvedimenti, sui quali è chiamata a esprimere parere all'Assemblea. Propone, in ogni caso, di procedere alla votazione della proposta di parere sul testo del provvedimento, come attualmente formulata, per poi procedere all'esame degli emendamenti allo stesso riferiti.

  Manuela GHIZZONI (PD), nel contestare le critiche al lavoro svolto dalla VII Commissione, chiede se, da un punto di vista procedurale, sia consentito alla Commissione di merito di riformulare le disposizioni relativamente alle quali la Commissione bilancio ha evidenziato profili di criticità sul piano finanziario, con particolare Pag. 60riferimento a quelle di cui all'articolo 2, all'articolo 15 e all'articolo 17. Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-quater, rileva come, contrariamente a quanto osservato dal relatore, le stesse non determinino, a suo avviso, effetti negativi sulla finanza pubblica.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva come sia irrituale, sul piano procedurale, che la V Commissione, a cui compete l'esame dei soli profili finanziari dei provvedimenti, si trovi sovente ad affrontare questioni riguardanti, invece, profili di merito. Auspica, pertanto, che si torni al rigoroso rispetto delle procedure.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel rispondere al quesito posto dall'onorevole Ghizzoni, ricorda come sia compito del Comitato dei nove, in seno alla Commissione di merito, formulare ulteriori proposte emendative, relative a quelle parti del testo sulle quali la Commissione ha evidenziato profili di criticità sul piano finanziario. Auspica, inoltre, che, in quella sede, il Governo effettui un supplemento di valutazione.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di procedere all'espressione del parere, alla luce dei numerosi aspetti problematici emersi. Propone, pertanto, di sospendere i lavori.

  Francesco BOCCIA, presidente, propone di procedere comunque all'espressione del parere di competenza, ferma restando la possibilità, da parte della Commissione di merito, in relazione alle disposizioni del provvedimento che hanno evidenziato aspetti problematici sul piano finanziario, di presentare ulteriori proposte emendative, che saranno sottoposte all'esame dell'Assemblea e sulle quali la Commissione bilancio sarà chiamata nuovamente ad esprimersi in sede consultiva.

  Laura CASTELLI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi della maggioranza sul fatto che la soluzione delle questioni problematiche emerse sia interamente demandata al Comitato dei nove, in seno alla Commissione di merito.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) evidenzia come le numerose condizioni, previste nella proposta di parere del relatore e volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rappresentino i limiti entro i quali la Commissione di merito è chiamata a riformulare le disposizioni del provvedimento. Al riguardo, ricorda che tale compito è affidato esclusivamente alla VII Commissione, e non alla Commissione bilancio, cui compete l'esame dei soli profili di carattere finanziario. Sottolinea, inoltre, come l'incremento delle accise sugli alcolici sia una misura destinata a sortire effetti negativi su un particolare settore, nel quale in nostro Paese è altamente competitivo. Concorda, infine, con il Presidente in merito alla necessità di procedere all'espressione del parere sul testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che in data 29 ottobre l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Passando all'esame delle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala che gli identici Luigi Gallo 1.9 e Buonanno 1.300 incrementano, da 15 a 30 milioni di euro, la spesa per l'attribuzione di contributi e benefici in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, rendendo permanente la predetta autorizzazione di spesa. Al relativo onere si fa fronte, senza provvedere alla modifica di norme di rango primario, ma, contrariamente alla vigente disciplina contabile, attraverso la modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 in materia di contributi all'editoria; gli identici Luigi Gallo 1.8 e Buonanno 1.301 rendono Pag. 61permanente l'autorizzazione di spesa, pari a 15 milioni di euro annui, per l'attribuzione di contributi e benefici in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Al relativo onere si fa fronte, senza provvedere alla modifica di norme di rango primario, ma, contrariamente alla vigente disciplina contabile, attraverso la modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 in materia di contributi all'editoria; l'emendamento Chimienti 2.14 è volto a prevedere un incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 attraverso la riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente recando quindi una dequalificazione della spesa. Per il 2014 si dispone invece la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006, recante misure in favore alle scuole paritarie, peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza n. 50 del 2008, nonché attraverso la modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 in materia di contributi all'editoria, senza tuttavia provvedere alla modifica di norme di rango primario, ma contrariamente alla vigente disciplina contabile; l'emendamento Chimienti 2.15 prevede che al finanziamento degli interventi per il diritto allo studio, di cui all'articolo 2, si provveda, oltre che con le risorse statali erogate alle regioni, anche attraverso le risorse proprie delle regioni stesse e con gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio. Al relativo onere, non quantificato, si provvede attraverso la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006 recante contributi in favore delle scuole paritarie, peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza n. 50 del 2008 e comunque attraverso la soppressione di tutti i contributi destinati alle scuole non statali, senza comunque indicare specificamente le autorizzazioni di spesa interessate; l'emendamento Vacca 2.201 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2012, concernente la revisione della normativa in materia di diritto allo studio, prevedendo, tra l'altro, l'abrogazione della clausola di neutralità finanziaria relativa allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario ed alla concessione di borse di studio e l'inclusione, nell'importo standard delle borse di studio, anche del costo per l'acquisto di personal computer e della spesa per l'affitto, anche di stanze singole, da parte degli studenti fuori sede; l'emendamento Buonanno 2.33 è volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 68 del 2012, relative al gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio; l'articolo aggiuntivo Vacca 2.0210 è volto, tra l'altro, a modificare l'attuale disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 in materia di contributi universitari dovuti dagli studenti, prevedendo che le università graduino la contribuzione stessa secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché l'esonero dal pagamento dei predetti contributi e della tassa di iscrizione degli studenti il cui ISEE risulti inferiore all'importo di 11 mila euro, senza indicare alcuna forma di copertura; gli emendamenti Buonanno 3.250 e 3.251 sono volti a rendere permanenti, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'attribuzione di premi in favore degli studenti iscritti agli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza prevedere alcuna forma di copertura; l'emendamento Buonanno 4.24 è volto ad implementare l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie, in misura non inferiore alle due ore settimanali, attraverso l'impiego di docenti in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria; l'emendamento Capozzolo 4.4 è volta a prevedere che, a Pag. 62decorrere dal 1o gennaio 2014, i prodotti contenenti nicotina, diversi dai tabacchi lavorati, sono assoggettati ad un'imposta di consumo commisurata alla quantità di nicotina presente nel prodotto, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono l'utilizzo, in tal modo determinando un minor gettito atteso, rispetto alla legislazione vigente; l'emendamento Buonanno 5.15 prevede, in contrasto con la vigente disciplina contabile, l'istituzione da parte della Conferenza Stato-Regioni di un apposito capitolo di bilancio finalizzato all'acquisto, rinnovamento e manutenzione dei macchinari dei laboratori degli Istituti tecnici e professionali; l'emendamento Vacca 5.209 prevede oneri, peraltro privi di quantificazione, a carico dei fondi di funzionamento ordinario degli atenei derivanti dall'introduzione dell'obbligo di trasmettere in diretta streaming le lezioni didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale e di archiviarle on line sul portale ufficiale degli atenei. L'emendamento dispone altresì che i fondi di funzionamento ordinario degli atenei possano attingere a non meglio precisati fondi per l'Agenda digitale italiana; l'emendamento Marzana 5.214 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'integrazione dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado con due ore settimanali di insegnamento di storia dell'arte. I relativi oneri, quantificati in 16 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non reca per l'anno 2014 le necessarie disponibilità; l'emendamento Chimienti 5.515 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, interventi e misure volte diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni-docenti, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2017/2018. Ai relativi oneri si provvede mediante soppressione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale e con l'assoggettamento alle aliquote IRPEF, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dei redditi di natura finanziaria. La norma appare priva di idonea quantificazione e copertura, dal momento che oneri a regime vengono quantificati soltanto fino all'anno 2017; l'emendamento Chimienti 5.316 estende a tutti gli istituti secondari superiori l'integrazione dell'insegnamento di geografia generale ed economica provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 20 milioni di euro annui, senza provvedere alla modifica di norme di rango primario, ma, contrariamente alla vigente disciplina contabile, attraverso la modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, in materia di contributi all'editoria; l'emendamento Buonanno 5.201 prevede, in aggiunta all'ora di insegnamento di geografia generale ed economica, anche quella di educazione civica, ai fini del potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, senza provvedere all'integrazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5; l'emendamento Costantino 5.208 prevede l'integrazione dell'offerta formativa in diverse scuole secondarie superiori con l'insegnamento di storia dell'arte, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 6,5 milioni di euro nell'anno 2014, 26,1 milioni di euro nell'anno 2015, 42,8 milioni di euro nell'anno 2016, 78 milioni di euro e 86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione di alcuni regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) del decreto-legge n. 98 del 2011; l'articolo aggiuntivo Caparini 7.0200 è volto a prevedere l'istituzione di classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri, all'uopo stanziando 50 milioni di euro annui a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze che non recano le necessarie disponibilità; l'emendamento Luigi Gallo 10.206 è volto ad aggiungere alle finalità per cui sono concessi finanziamenti per l'edilizia scolastica la costruzione di nuovi edifici scolastici e alloggi per studenti, raddoppiando la dotazione annuale del fondo per ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 10, senza però indicare alcuna forma di copertura finanziaria; l'emendamento Pag. 63Vacca 10.204 è volto a rendere obbligatoria l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle regioni al fine della stipulazione dei mutui per gli interventi di edilizia scolastica; l'emendamento Brescia 10.202 è volto a raddoppiare la dotazione annuale del fondo per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 10, prevedendo all'uopo che il Governo modifichi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, relativo a semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, senza peraltro indicare quali spese andrebbero ridotte, dal momento che andrebbero peraltro modificate le norme di rango primario sottostanti; l'emendamento Vacca 15.207 è volto a prevedere l'assunzione di personale ATA e docente sulla base delle graduatorie vigenti, senza richiamare i limiti vigenti alle facoltà assunzionali, né prevedendo forme di copertura finanziaria; gli identici Marzana 15.47 e Giancarlo Giordano 15.208 sono volti a sopprimere la previsione di invarianza finanziaria delle disposizioni sull'assunzione di personale della scuola di cui all'articolo 15; l'emendamento Chimienti 15.65 è volto a prevedere l'immissione diretta a ruolo per i vincitori del concorso indetto con DDG n. 82 del 2012, escludendoli quindi dalle procedure e dai vincoli finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 15; l'emendamento Piccione 15.12 è volto alla stabilizzazione dei lavoratori titolari di rapporti convenzionali con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prorogati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo che ai relativi oneri non quantificati si provveda con la riduzione delle spese per i servizi esternalizzati; l'emendamento palazzotto 15.219 è volto alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili nel settore della scuola, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria; l'emendamento Vacca 15.54 è volto ad introdurre il divieto di esternalizzazione dei servizi corrispondenti alle mansioni dei collaboratori scolastici, prevedendo contestualmente che con i risparmi derivanti si proceda all'assunzione di 11.851 collaboratori scolastici, senza tuttavia fornire una quantificazione dei maggiori oneri; l'emendamento Marzana 15.222 prevede l'assunzione da parte dei dirigenti scolastici dei supplenti in luogo dell'attribuzione di ore aggiuntive ai docenti di ruolo, senza prevedere alcuna quantificazione dei relativi oneri né alcuna copertura finanziaria; l'emendamento Giammanco 15.25 prevede il blocco delle ritenute mensili sugli stipendi applicate nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) senza provvedere alla quantificazione e copertura dei relativi oneri; l'emendamento Giammanco 15.26 abroga il comma 218 dell'articolo 1 della legge 25 dicembre 2005, n. 2005 e prevede un migliore inquadramento del personale ausiliario, tecnico e amministrativo ATA e degli insegnanti tecnico pratici (ITP), che computa anche l'anzianità di servizio, senza provvedere alla quantificazione e copertura dei relativi oneri; l'emendamento Marzana 16.208 incrementa da 5 a 30 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per corsi di formazione per docenti. La proposta emendativa non modifica esplicitamente la copertura prevista a valere sul Fondo di riserva per le autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di parte corrente non più presente in bilancio; gli identici emendamenti Vacca 17.13 e Giancarlo giordano 17.23 riducono le risorse individuate ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie; l'emendamento Blazina 18.4 prevede il bando di un concorso per la copertura di due posti di dirigente tecnico riservato all'istruzione in lingua slovena, senza, tuttavia, prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria o una specifica copertura; l'emendamento Moscatt 19.200 prevede, entro un anno, la statalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; l'emendamento Chimienti 20.9 prevede la riduzione delle tasse universitarie nella misura del 30 per cento per gli studenti Pag. 64che hanno conseguito il diploma con punteggio di 100/100. Al relativo onere, peraltro privo di quantificazione, si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui prodotti alcolici; l'emendamento Rampelli 20.206 prevede la detrazione dalle tasse universitarie del contributo versato per la partecipazione alle prove di ammissione, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; l'articolo aggiuntivo Fratoianni 24.0207 prevede che l'ISFOL sia autorizzato ad assumere 253 unità di personale ricercatore. Al relatore onere privo di quantificazione si provvede mediante incremento dei competenti capitoli di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'emendamento Luigi Gallo 25.201 sostituisce la copertura a valere sulle accise sui prodotti alcolici con l'aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie e con la soppressione delle agevolazioni fiscali e postali per le campagne elettorali. La proposta emendativa, stabilisce, anche che le eventuali maggiori entrate previste siano destinate al finanziamento delle borse di studio, senza, tuttavia, specificare che si tratti delle risorse ulteriori a quelle necessarie alla copertura degli oneri prevista dall'articolo 27; l'emendamento Fratoianni 27.1 sostituisce le coperture previste dalle lettere da b) a f) del comma 2 dell'articolo 27, con la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale nella misura di 57 milioni di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è, tuttavia, inferiore a quella necessaria alla copertura degli oneri previsti a decorrere dal 2016; l'emendamento Palazzotto 27.2 sostituisce le coperture previste dalle lettere da c) a f) del comma 2 dell'articolo 27, con modifiche alla disciplina dell'imposta di registro e di trasferimento immobiliare. Tale riduzione è, tuttavia, inferiore a quella necessaria alla copertura degli oneri previsti a decorrere dal 2016; l'emendamento Chimienti 27.200 sostituisce le coperture previste dalle lettere da c) a f) del comma 2 dell'articolo 27, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle università non statali come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge di stabilità. Si ricorda, tuttavia, che trattandosi di autorizzazioni di spesa a carattere non obbligatorio, non è ammessa la loro riduzione a carattere permanente. Passa quindi ad illustrare le proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo: l'emendamento Giancarlo Giordano 1.13 incrementa da 15 a 150 milioni di euro, la spesa per l'attribuzione di contributi e benefici in favore degli studenti delle scuole pubbliche, rendendo permanente la relativa autorizzazione di spesa. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione, in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura; l'emendamento Brescia 2.204 è volto a prevedere un incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga di missioni internazionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista, anche in relazione agli impegni internazionali assunti dall'Italia; l'emendamento Fratoianni 2.12 è volto a prevedere un incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione per l'anno 2014, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista; gli emendamenti Chimienti 2.13 e 2.206 sono volti a prevedere un incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio a 250 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede, rispettivamente, mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006, recante contributi Pag. 65in favore alle scuole paritarie, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 50 del 2008, nonché mediante assoggettamento ad un'imposta sostitutiva del 27 per cento delle plusvalenze di cui al testo unico delle imposte sui redditi; ovvero attraverso corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, fermo restando che l'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006, è stato dichiarato incostituzionale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle coperture previste; l'emendamento Fratoianni 2.11 è volto a prevedere, per l'anno 2013, un incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio a 300 milioni di euro, nonché l'attribuzione al predetto Fondo della dotazione disponibile relativa al Fondo per il credito ai giovani, al netto delle risorse non ancora impegnate. Al relativo onere si provvede attraverso corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista; l'emendamento Fratoianni 2.10 prevede che al finanziamento degli interventi per il diritto allo studio, di cui all'articolo 2, si provveda, oltre che con le risorse statali erogate alle regioni, anche attraverso le risorse proprie delle regioni stesse e con gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione; l'emendamento Vacca 2.216, nel limite di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2014, è volta ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 68 del 2012, relative al gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2014, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione e all'idoneità della copertura utilizzata; l'emendamento Fratoianni 2.9 è volto a prevedere, a decorrere dal 2014, la rideterminazione da parte delle regioni e delle province autonome dell'importo della tassa per il diritto allo studio, articolandola in fasce progressive basate sull'ISEE. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura; l'emendamento Costantino 2.202 prevede il versamento, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del 3 per cento delle somme dalla stessa versate al Fondo unico giustizia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione della disposizione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto fondo; l'emendamento Giancarlo Giordano 4.235 è volto a prevedere che le istituzioni scolastiche attivino incontri tra studenti ed esperti delle ASL sull'educazione alla salute. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione si possa fare fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; l'emendamento Simone Valente 4.232 è volto a prevedere l'inserimento, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, di figure professionali di laureati in scienze motorie e di diplomati ISEF, allo scopo di potenziare l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e Pag. 66favore fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura prevista; gli emendamenti Simone Valente 4.233 e 4.234 sono volti a prevedere l'inserimento, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, di figure professionali di laureati in scienze motorie e di diplomati ISEF, allo scopo di potenziare l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie. Al relativo onere, pari a 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante soppressione degli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi alle finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 (realizzazione da parte delle regioni delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione), nonché dello stanziamento relativo al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura; l'emendamento Buonanno 4.20 è volto a prevedere l'elaborazione da parte del Ministero della salute di programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione si possa fare fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; gli emendamenti Gianluca Pini 4.250 e 4.251 e Oliverio 4.252 sono volti a introdurre, a decorrere dal 10 ottobre 2013, per finalità di educazione alimentare nelle scuole, un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche e di bibite di fantasia. Conseguentemente, sono ridotte le accise sulla birra previste all'articolo 25 del provvedimento, prevedendo che al minor gettito derivante da tale misura si provveda mediante utilizzo di quota parte delle entrate relative al predetto contributo sulle bevande analcoliche. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura prevista; gli identici emendamenti Chimienti 4.13 e Buonanno 4.313, nonché l'emendamento Buonanno 4.216 sono volti, tra l'altro, a prevedere l'obbligo per gli istituti scolastici di accogliere la richiesta di alimenti per gli studenti affetti da celiachia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; l'emendamento Luigi Gallo 4.236 è volto a prevedere, per gli studenti che si rendano responsabili di atti di bullismo, l'effettuazione di un percorso di recupero, all'interno dell'istituto di appartenenza, di durata complessiva non inferiore a 12 ore e non superiore a 30. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; l'emendamento Rampelli 4.231 è volto a prevedere lo svolgimento da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, di programmi rivolti agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; l'articolo aggiuntivo Bonanno 4.0100 è volto a prevedere l'obbligo di organizzare corsi di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, affidando la relativa consulenza tecnica al personale del Servizio di emergenza territoriale 118. La disposizione prevede altresì l'istituzione di una apposita Commissione presso il Ministero della salute, al fine di garantire l'omogeneità del materiale didattico utilizzato per i predetti corsi. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008; si prevede inoltre, Pag. 67per le finalità della presente disposizione, l'eventuale ricorso, per il 2014, alle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del citato articolo 64. È infine prevista una apposita clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria specificatamente prevista; l'emendamento Buonanno 5.1 rinvia ad un apposito regolamento la definizione delle modalità di costituzione delle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì l'assegnazione alle predette istituzioni scolastiche dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Al riguardo, ritiene problematico il funzionamento della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'emendamento, dal momento che esso prevede interventi che appaiono onerosi; l'emendamento Battelli 5.18 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'integrazione dell'offerta formativa nella scuola primaria con un'ora settimanale di teoria e pratica di storia della musica. Ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provvede con la soppressione di numerose disposizioni e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006, destinata al finanziamento delle scuole paritarie. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria che, considerata la pluralità delle disposizioni soppresse, potrebbe pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente; l'emendamento Chimienti 5.211 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'integrazione dell'offerta formativa nei licei linguistici e scientifici con l'insegnamento di lingua e cultura latina. Al relativo onere, quantificato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 si provvede mediante riduzione di alcuni regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria; l'emendamento Luigi Gallo 6.18 prevede che, nel termine di un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, negli istituti scolastici sia elaborato il materiale didattico digitale per ogni disciplina di riferimento ai fini della redazione di un'opera didattica digitale da inviare al MIUR per renderla disponibile a tutte le scuole pubbliche del territorio italiano, anche adoperando piattaforme digitali già esistenti. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento in merito all'incremento di oneri che potrebbe derivare dall'emendamento a carico delle istituzioni scolastiche e del MIUR; l'emendamento Buonanno 6.30 pone al 4 per cento l'IVA sui libri per l'attività didattica anche se utilizzati in formato diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo, posto che l'emendamento sembra estendere l'IVA agevolata prevista per i libri ai supporti informatici distribuiti attraverso piattaforma telematica; l'emendamento Buonanno 6.23 è volto a concedere agli istituti scolastici la facoltà di acquistare libri da concedere in comodato gratuito agli studenti. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione possa essere attuata nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente; l'emendamento Giordano 7.209 è volto a sostituire il programma di didattica integrativa sperimentale di cui all'articolo 7, comma 1, con corsi di didattica integrativa, per i quali si fa peraltro riferimento a specifici finanziamenti. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione possa essere attuata nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7; gli identici emendamenti Chimienti 7.22 e Buonanno 7.322 sono volti a sopprimere la locuzione «ove possibile» in riferimento al prolungamento dell'orario scolastico, rendendolo quindi obbligatorio per gli istituti che avviano il programma di sperimentazione di didattica integrativa. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione Pag. 68possa essere attuata nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7; l'emendamento Marzana 7.20 è volto a sopprimere il limite delle risorse dell'organico assegnate per lo svolgimento dell'attività didattica nella scuola primaria. All'onere, stimato in 700 milioni di euro annui, la proposta emendativa provvede con un'ulteriore riduzione del conferimento di incarichi di consulenza, con un'imposta sulle transazioni finanziarie e con abrogazione della detrazione per donazioni in favore di partiti o movimenti politici. In proposito, il Governo dovrebbe confermare la congruità della quantificazione e l'idoneità delle coperture individuate; l'emendamento Chimienti 7.24 è volto a prevedere l'invio ad un campione di scuole di un questionario elettronico per contribuire alla fissazione degli obiettivi e le iniziative di contrasto alla dispersione scolastica. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione possa essere attuata nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7; l'emendamento Luigi Gallo 7.25 è volto a prevedere l'istituzione di figure tutor che accompagnino gli studenti nei percorsi finalizzati ad impedire la dispersione scolastica. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione possa essere attuata nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7; l'emendamento Scuvera 7.14 reca la previsione dell'uguale accesso dei minori agli eventuali servizi di ristorazione. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione possa essere attuata nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7; l'emendamento Chimienti 7.202 è volto ad introdurre l'obiettivo di ridurre il rapporto alunni-docenti. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione possa essere attuata nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7; l'emendamento Luigi Gallo 7.203 è volto a prevedere percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione possa essere attuata nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7; gli emendamenti Vacca 7.205, 7.204 e 7.82 sono volti a prevedere che i candidati agli esami di maturità sostengano le prove presso istituzioni scolastiche ubicate nel comune di residenza, o in caso di impossibilità, nella provincia di residenza, stabilendo comunque che gli istituti non possano accettare un numero di candidati superiore al 50 per cento dei propri iscritti L'emendamento 7.82 è inoltre volto a dettare talune disposizioni di carattere ordinamentale per le scuole non statali, nonché a modificare la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 62 del 2000, relativa all'istituzione di un programma straordinario per l'erogazione di borse di studio. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se l'applicazione delle richiamate disposizioni possa comportare irrigidimenti tali da comportare maggiori oneri, sotto il profilo della costituzione delle commissioni di esame e se la modifica proposta al vigente programma per l'erogazione delle borse di studio possa pregiudicare interventi già in corso; l'emendamento Brescia 10.208 è volto a raddoppiare la dotazione annuale del fondo per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 10, prevedendo all'uopo l'incremento della tassazione sulle plusvalenze finanziarie. In proposito, il Governo dovrebbe confermare l'idoneità della copertura finanziaria; l'emendamento Brescia 10.209 è volto a raddoppiare la dotazione annuale del fondo per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 10, prevedendo all'uopo l'assoggettamento all'IVA di talune prestazioni del servizio postale. In proposito, il Governo dovrebbe confermare l'idoneità della copertura finanziaria; l'emendamento Brescia 10.210 è volto a raddoppiare la dotazione annuale del fondo per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 10, Pag. 69prevedendo all'uopo una riduzione lineare di pari importo dei regimi di agevolazione e esenzione fiscale. In proposito, il Governo dovrebbe confermare l'idoneità della copertura finanziaria; l'emendamento Brescia 10.211 è volto a raddoppiare la dotazione annuale del fondo per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 10, prevedendo all'uopo una riduzione delle risorse previste ai sensi dell'articolo 2, comma 47, della legge n. 208 del 2008, relativo alla distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione. In proposito, il Governo dovrebbe confermare l'idoneità della copertura finanziaria; l'articolo aggiuntivo Rampelli 10-ter.0200 è volto a prevedere il finanziamento di un piano straordinario di interventi per l'edilizia scolastica, all'uopo stanziando 50 milioni di euro per il 2013 e il 2015 da reperire attraverso un ulteriore taglio lineare delle spese dei ministeri. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della copertura finanziaria; l'emendamento Giancarlo Giordano 11.3 è volto a prevedere l'incremento a 50 milioni di euro delle risorse per lo sviluppo del wireless nelle scuole previsti peraltro a regime dal 2014, all'uopo disponendo la riduzione per 150 milioni di euro annui dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della copertura finanziaria; l'emendamento Rampelli 11.201 è volto a prevedere lo stanziamento di 10 milioni di euro per il wireless nelle università, all'uopo riducendo l'autorizzazione di spesa prevista per l'ASPI. In proposito, segnala che il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della copertura finanziaria; gli emendamenti Fratoianni 15.85 e Giancarlo Giordano 15.87 e 15.88 sono volti ad ampliare le facoltà assunzionali di cui all'articolo 15, prevedendo coperture rispettivamente a valere sull'incremento delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale e sul taglio dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale. In proposito, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della copertura finanziaria; gli emendamenti Rigoni 15.32, Di Lello 15.203; Centemero 15.3; Chimienti 15.55 sono volti a consentire l'iscrizione dei docenti che abbiano seguito i corsi di specializzazione universitari nell'ambito della terza fascia. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Di Lello 15.14 è volto al reinserimento nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento del personale di ruolo cancellato. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Marzana 15.211 è volto ad incrementare le percentuali di rinnovo dei posti resisi vacanti nel settore della scuola, prevedendo la soppressione dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 e l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del fondo per l'esenzione dall'IRAP. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della copertura finanziaria; l'emendamento Marzana 15.48 è volto a prevedere lo scomputo degli studenti con disabilità grave ai fini del rapporto docenti/studenti con disabilità. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se sia possibile provvedere all'attuazione della disposizione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; l'emendamento Centemero 15.5 è volto ad eliminare il parere del Ministero dell'economia e delle finanze sul decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di determinazione del numero di accessi ai percorsi formativi per i docenti; l'emendamento Giancarlo Giordano 15.215 è volto a prevedere attività obbligatorie alternative all'ora dedicata all'insegnamento della religione cattolica. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se la disposizione possa essere attuata nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; l'emendamento Fratoianni 15.89 Pag. 70è volto, tra l'altro, ad estendere al personale della scuola dichiarato inidoneo all'insegnamento l'applicazione dei previgenti requisiti d'accesso al trattamento pensionistico, all'uopo disponendo la riduzione dei regimi di agevolazione e esenzione fiscale per 200 milioni di euro. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della copertura finanziaria e alla congruità della quantificazione; gli emendamenti Vacca 15.49, Chimienti 15.64, 15.61, 15.62 e 15.63 sono volti, tra l'altro, a prevedere la volontarietà per la mobilità intercompartimentale del personale docente dichiarato inidoneo alla funzione. In proposito, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Marzana 15.80 è volto ad estendere al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012 del regime previdenziale previgente al decreto legge n. 201 del 2011, all'uopo prevedendo la riduzione delle somme iscritte nella missione 11 «competitività e sviluppo delle imprese». In proposito, segnala che il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della copertura finanziaria e alla congruità della quantificazione; l'emendamento Chimienti 15.68 è volto ad escludere il personale della scuola dall'applicazione delle disposizioni in materia di fruizione delle ferie di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, all'uopo prevedendo la riduzione dei regimi di esenzione fiscale vigenti. In proposito, segnala che il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della copertura finanziaria e alla congruità della quantificazione; l'emendamento Vacca 15.221 è volto a modificare il regime di attribuzione delle ore aggiuntive abbassando il massimo settimanale da 24 a 22 ore. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Chimienti 16.13 incrementa la spesa autorizzata per migliorare il rendimento della didattica a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante rideterminazione dei contributi all'editoria, sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Chimienti 16.211 prevede l'elaborazione di appositi programmi di educazione sentimentale e di genere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ed è corredata di una esplicita clausola di neutralità finanziaria sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del governo. Si segnala, inoltre, che la suddetta clausola non è formulata in maniera conforme alla prassi vigente; l'emendamento Luigi Gallo 16.207 prevede che, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Ministero promuova la formazione continua dei docenti in particolati tematiche della disabilità. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente siano idonee a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'emendamento Buonanno 17.5 modifica il corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo che lo stesso sia svolto nelle sedi regionali; gli identici emendamenti Di Lello 17.208 e Amoddio 17.212 estendono la platea dei destinatari delle disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 17; l'emendamento Albanella 17.219 prevede specifiche procedure per il rinnovo del concorso a dirigente scolastico per i soggetti per i quali è pendente un contenzioso relativo alla rinnovazione del concorso stesso; ed è corredato di una esplicita clausola di neutralità finanziaria sulla cui idoneità ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, inoltre, che la suddetta clausola non è formulata in maniera conforme alla prassi vigente; l'emendamento Chimienti 18.1 modifica le modalità di nomina dei commissari esterni. A tali disposizioni erano ascritti effetti di risparmio utilizzati per la copertura degli oneri di cui al comma 1, sulla cui realizzabilità alla luce delle modifiche proposte ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Costantino 19.36 reca, tra le altre Pag. 71cose, disposizioni in merito al personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria sulla cui idoneità considera opportuno acquisire l'avviso del governo. Segnala, inoltre, che la suddetta clausola non è formulata in maniera conforme alla prassi vigente; l'emendamento Di Lello 19.1 prevede l'inserimento a domanda nelle graduatorie del personale docente già inserito in graduatorie di istituto, prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria sulla cui idoneità ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Marzana 19.204 prevede che le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica provvedano a bandire concorsi per professori di prima fascia; l'emendamento Battelli 19.205, nelle more del processo di razionalizzazione dei licei musicali e coreutici, autorizza l'assegnazione dell'organico necessario all'avvio dell'anno scolastico 2014/2015; l'emendamento Carrescia 19.22 dispone, nell'ambito degli istituti musicali della regione Marche, il trasferimento di personale docente, prevedendo il rispetto dei limiti assunzionali e una esplicita clausola di neutralità finanziaria sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'articolo aggiuntivo 19.0202 disciplina il riordino dei convitti nazionali e degli educandati statali, prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Si segnala, inoltre, che la suddetta clausola non è formulata in maniera conforme alla prassi vigente; gli emendamenti Luigi Gallo 20.200, Fratoianni 20.15 e Lauricella 20.1 e l'articolo aggiuntivo Rampelli 20.0200 prevedono, tra le altre cose, la disapplicazione per l'anno accademico 2013/2014 della disciplina dell'accesso programmato ai corsi universitari; gli emendamenti Rampelli 20.207 e 20.208 prevedono che il contributo per la partecipazione alle prove di ammissione per i corsi di laurea non possa essere superiore a 25 o a 50 euro; l'emendamento Gigli 21.100 prevede che siano definite e aggiornate annualmente con la legge di stabilità le risorse finanziarie da destinare alla formazione specialistica dei medici; l'emendamento D'Uva 23.3 prevede che, al fine di sostenere l'incremento dell'attività scientifica degli enti di ricerca, i medesimi enti destinino il 2 per cento delle risorse ad esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti; l'articolo aggiuntivo Dallai 23.0201 prevede che per gli acquisti non superiori a 10.000 euro, le università e gli enti di ricerca afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non si applichino le disposizioni previste dall'articolo 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di rafforzamento del sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A, al quale erano stati ascritti effetti di risparmio seppure non scontati a legislazione vigente; l'emendamento Dallai 24.200, fermo rimanendo il limite complessivo delle unità di personale e della spesa autorizzata, estende le disposizioni in materia di assunzioni di cui all'articolo 24 previsto per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a anche al CNR e all'Istituto nazionale di geofisica e oceanografia sperimentale; l'emendamento Zaratti 24.202 autorizza agli enti di ricerca ad assunzioni a valere su autorizzazioni di spesa relative agli anni 2007 e 2008; l'emendamento D'Uva 24.11 incrementa le unità di personale e l'entità annuale degli scaglioni da assumere ai sensi dell'articolo 24, aumentando l'autorizzazione di spesa relativa nella misura di 2 milioni per l'anno 2014, 4 milioni di euro per l'anno 2015, 6 milioni di euro per il 2016, 8 milioni di euro per il 2017 e 10 a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle scuole non statali, peraltro dichiarata incostituzionale. Sulla congruità della quantificazione e l'idoneità della copertura finanziaria ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Lavagno 24.204 prevede, tra le altre cose, che gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale nel limite massimo complessivo del 100 per cento delle risorse finanziarie disponibili; che i medesimi enti Pag. 72sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Si segnala, inoltre, che la suddetta clausola non è formulata in maniera conforme alla prassi vigente; l'emendamento Lavagno 24.206 prevede che gli enti pubblici del comparto della ricerca siano autorizzati ad effettuare assunzioni di personale ricercatore e tecnologo e a consolidare nei ruoli corrispondenti alcuni soggetti già selezionati con specifiche procedure; l'emendamento Centemero 25.1 sostituisce la copertura a valere sulle accise sui prodotti alcolici con la riduzione delle spese per l'acquisito, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi da parte delle amministrazioni pubbliche, sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Galan 25.200 sostituisce la copertura a valere sulle accise sui prodotti alcolici con le maggiori entrate derivanti dall'assoggettabilità all'IVA dei prodotti di posta massiva e business e l'introduzione dell'imposta di consumo sulle cartine e sui filtri per le sigarette, sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Petrini 25.202 sostituisce la copertura a valere sulle accise sui prodotti alcolici con le maggiori entrate derivanti dall'assoggettabilità all'IVA dei prodotti di posta massiva e business, sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Petrini 25.203 sostituisce la copertura a valere sulle accise sui prodotti alcolici con le maggiori entrate derivanti dall'esclusione dell'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo; gli emendamenti Schullian 26.1 e Caon 26.3 e 26.4 modificano le modalità di applicazione dell'imposte di registro, ipotecaria e catastale utilizzate a copertura dall'articolo 27. Sull'idoneità di tali modifiche a garantire le necessarie maggiori entrate utilizzate a copertura, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Centemero 26.5 reintroduce le agevolazioni per gli atti di trasferimento di terreni in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Al relativo onere pari a 33 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalla fissazione al 12 per cento dell'imposta di registro per il trasferimento di terreni in favore di soggetti diversi da quelli precedentemente indicati. Appare, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura finanziaria prevista; l'emendamento D'Uva 27.201 sostituisce le coperture previste dalle lettere da c) a f) del comma 2 dell'articolo 27, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente relativi al ministero della difesa, e della spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi sulla cui idoneità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto riguarda le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, segnala che le stesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Comunica, quindi, che l'Assemblea ha successivamente trasmesso le proposte emendative della Commissione 2.1000, 2.1001, 2.1002, 3.1000, 4.1000, 4.1001, 5.1000, 5.1001, 6.1000, 6.1010, 7.1000, 8.1000, 8-bis.1000, 8-bis.1001, 10-bis.1001, 12.1000, 14.1000, 15.1000, 17.1000, 17.1001, 17.1002, 17.1003, 19.1000, 19.1001, 20.1000, 21.1000 e 24.1000 e il subemendamento Lenzi 0.21.1000.1.
  Con riferimento alle proposte emendative che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario segnala: l'emendamento 2.1001 che, pur prevedendo che l'incremento della soglia ISEE da 40.000 a 80.000 euro per la contribuzione studentesca ai corsi di laurea decorra dall'anno accademico 2014-2015, anziché da quello 2013-2014, determina nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e idonea copertura; l'emendamento 7.1000 introduce una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 7, comma Pag. 733-bis, recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, che non appare idonea a garantire la neutralità finanziaria della disposizione; l'emendamento 8-bis.1001 sopprime il riferimento agli ordinari stanziamenti destinati agli Istituti tecnici superiori nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno dell'apprendistato iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei quali doveva essere sostenuta la diffusione dell'apprendistato anche attraverso strumenti di incentivazione finanziaria. La suddetta soppressione sembra, a suo avviso, determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'emendamento 10-bis.1001, che reca disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici, risulterebbe in parte assorbito dalle condizioni formulate all'articolo 10-bis sul testo; l'emendamento 15.1000 prevede che vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche le somme assegnate per le supplenze brevi e saltuarie. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le nuove procedure contabili previste per l'assegnazione delle suddette somme possano determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica; l'emendamento 17.1001 riproduce il contenuto degli emendamenti 17.202 e 17.203 che dispongono che la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 permanga fino all'assunzione degli idonei e non solo dei vincitori. Al riguardo, fermo rimanendo che la proposta emendativa fa salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997, in materia di limiti alle assunzioni, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento 24.1000 autorizza l'INVALSI ad assumere nel quinquennio 2014-2018 quaranta unità di personale. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro in ragione di anno si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della relativa copertura. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative della Commissione, alcune delle quali di carattere meramente formale, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative evidenziate dal relatore e contenute nel fascicolo n. 2, ad eccezione degli emendamenti Costantino 2.202 e D'Uva 23.3, sui quali esprime nulla osta. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel predetto fascicolo. Per quanto concerne le proposte emendative della Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1001, 7.1000, 8-bis.1001, 10-bis.1001, 15.1000 e 24.1000, nulla osta sull'emendamento 17.1001 e sulle restanti proposte emendative.

  Gianluca VACCA (M5S) chiede al rappresentante del Governo di motivare le ragioni per le quali è stato espresso parere contrario sugli emendamenti, a sua prima firma, 7.204 e 7.205, concernenti lo svolgimento degli esami di idoneità, in via prioritaria, presso le istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rileva come le predette proposte emendative, ad una più attenta valutazione, non appaiano in effetti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime pertanto nulla osta sugli emendamenti Vacca 7.204 e 7.205.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL), con riferimento all'emendamento Giancarlo Giordano 4.235, finalizzato a consentire lo Pag. 74svolgimento di incontri tra gli studenti ed esperti delle ASL sul tema dell'educazione alla salute e dei rischi derivanti dal fumo, e sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, fa presente che la spesa annua a carico della pubblica amministrazione per la cura degli effetti derivanti dal tabagismo ammonta ad almeno 3 miliardi di euro. Ritiene pertanto che, qualora la proposta emendativa fosse riformulata con la previsione di una apposita clausola di invarianza finanziaria, il Governo potrebbe riconsiderare il parere contrario espresso.

  Francesco BOCCIA, presidente, ritiene che la questione potrà utilmente essere portata all'attenzione del Comitato dei nove, ai fini della presentazione di ulteriori proposte emendative da sottoporre all'esame dell'Assemblea. Ricorda, infatti, come non sia possibile, in questa sede, procedere alla riformulazione degli emendamenti presentati.

  Luigi GALLO (M5S), con riferimento agli emendamenti a sua prima firma 1.8 e 1.9 sui quali il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, fa presente che gli stessi prevedono, quale modalità di copertura del relativo onere, non già l'abrogazione bensì la semplice riduzione delle risorse destinate ai contributi per l'editoria, da effettuarsi mediante modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010. Quanto invece alle proposte emendative che prevedono una copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006, destinate ai contributi in favore delle scuole paritarie, osserva che, sebbene la richiamata disposizione sia stata abrogata con sentenza della Corte costituzionale, le predette risorse risultano tuttavia ancora iscritte al bilancio dello Stato e, come tali, al momento disponibili. Invita altresì il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sulle proposte emendative volte a ridurre gli importi dei contributi universitari dovuti dagli studenti, atteso che, a suo avviso, un loro decremento non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Richiede altresì chiarimenti in relazione al parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti Chimienti 5.515 e 20.9 e Luigi Gallo 10.206, volti, rispettivamente, a prevedere interventi per la riduzione del rapporto numerico tra alunni e docenti, per la riduzione delle tasse universitarie a carico degli studenti più meritevoli, nonché in tema di edilizia scolastica. Chiede altresì chiarimenti in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Vacca 15.54, volto a prevedere il divieto di esternalizzazione dei servizi corrispondenti alle mansioni dei collaboratori scolastici, disponendo l'assunzione di oltre 11 mila unità.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo ha già fornito le proprie valutazioni sulle proposte emendative riferite al testo del provvedimento, invitando la Commissione a concluderne l'esame in tempo utile a consentire all'Assemblea un pronto avvio della discussione del disegno di legge di conversione.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Luigi Gallo, ricorda che le risorse disposte in favore dell'editoria, delle quali taluni degli emendamenti richiamati dallo stesso deputato prevedono una riduzione, sottendono norme primarie che ne stabiliscono la destinazione. Ritiene pertanto che, alla luce della vigente disciplina contabile, non sia possibile procedere alla copertura del relativo onere, senza intervenire sulle predette norme di rango primario. Quanto invece alle proposte emendative relative all'assunzione a tempo indeterminato dei collaboratori scolastici, osserva come le stesse, nonostante il carattere permanente del relativo onere, ne prevedano la copertura solo fino all'esercizio 2017. Con riferimento, infine, agli emendamenti che contemplano la copertura dei relativi oneri mediante la riduzione dei contributi in favore dell'editoria, ricorda che l'articolo Pag. 751, comma 635, della legge n. 223 del 2010 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale e che, dunque, il richiamo normativo avrebbe dovuto essere più correttamente riferito alla legge n. 62 del 2000. Conferma pertanto il parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 5.515, 10.206, 15.54 e 20.9,

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.13, 1.300, 1.301, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.33, 2.201, 2.204, 2.206, 2.216, 2.1001, 3.250, 3.251, 4.4, 4.13, 4.20, 4.24, 4.216, 4.231, 4.232, 4.233, 4.234, 4.235, 4.236, 4.250, 4.251, 4.252, 4.313, 5.1, 5.15, 5.18, 5.201, 5.208, 5.209, 5.211, 5.214, 5.316, 5.515, 6.18, 6.23, 6.30, 7.14, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25, 7.82, 7.202, 7.203, 7.209, 7.322, 7.1000, 8-bis.1001, 10.202, 10.204, 10.206, 10.208, 10.209, 10.210, 10.211, 10-bis.1001, 11.3, 11.201, 15.3, 15.5, 15.12, 15.14, 15.25, 15.26, 15.32, 15.47, 15.48, 15.49, 15.54, 15.55, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.68, 15.80, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 15.203, 15.207, 15.208, 15.211, 15.215, 15.219, 15.221, 15.222, 15.1000, 16.13, 16.207, 16.208, 16.211, 17.5, 17.13, 17.23, 17.208, 17.212, 17.219, 18.1, 18.4, 19.1, 19.22, 19.36, 19.200, 19.204, 19.205, 20.1, 20.9, 20.15, 20.200, 20.206, 20.207, 20.208, 21.100, 24.11, 24.200, 24.202, 24.204, 24.206, 24.1000, 25.1, 25.200, 25.201, 25.202, 25.203, 26.1, 26.3, 26.4, 26.5, 27.1, 27.2, 27.200, 27.201 e sugli articoli aggiuntivi 2.0210, 4.0100, 7.0200, 10-ter.0200, 19.0202, 20.0200, 23.0201, 24.0207, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
C. 1690 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2013.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, ricorda che sul provvedimento in esame erano stati chiesti alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, allo scopo di acquisire gli elementi di risposta sulle questioni sollevate dal relatore, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2013.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nel ricordare che erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti, osserva come le risorse attualmente disponibili per l'attuazione del Protocollo addizionale relativo all'Accordo ammontino a 2.177 milioni di euro, risultando complessivamente superiori di circa un miliardo di euro rispetto a quelle stanziate precedentemente. Chiede quindi al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti in merito, specie con riferimento all'eventuale incremento delle spese a carico della parte italiana, che desta particolare preoccupazione.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI evidenzia che i diversi Comitati di cui agli articoli 6 e 9 del provvedimento, come specificato nel testo dell'Accordo, saranno istituiti in seno alla Commissione Intergovernativa già operativa a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, inoltre, che alle attività da svolgere ai sensi degli articoli 15 e 18 si provvederà solo in seguito all'approvazione del successivo Protocollo addizionale e pertanto la quantificazione dei relativi oneri e la conseguente copertura finanziaria verrà indicata nell'ambito del provvedimento di ratifica del medesimo Protocollo. Osserva infine che le risorse attualmente disponibili per l'attuazione del futuro Protocollo a legislazione vigente ammontano complessivamente a circa 2.177 milioni di euro e che appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alla prassi vigente.

  Laura CASTELLI (M5S) fa presente che alla Corte dei Conti è stato depositato lo scorso anno un esposto riguardante l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio della linea ferroviaria Torino - Lione, stipulato nel 2012. Fa presente che in tale esposto si evidenzia che l'accordo in questione stabilisce che la parte comune italo-francese sia quella ricompresa tra i dintorni di Montmeillan in Francia e Chiusa San Michele in Italia (articolo 2), e quella che comprende in Francia una sezione di 33 chilometri circa attraverso il massiccio di Belledonne, comprendente i tunnel a due canne di Belledonne e Glandon (articolo 4). L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001, stabiliva che la parte comune italo-francese è quella compresa tra i raccordi con la linea storica più vicini, da una parte e dall'altra della frontiera, ubicati in prossimità di Bussoleno/Bruzolo in Italia e di Saint Jean de Maurienne in Francia. Nell'esposto si ricorda che la «Decisione di concessione di Pag. 77un contributo finanziario per un'azione» del 5 dicembre 2008, sanciva all'articolo II.2.3 che il collegamento Lione – Torino è costituito da 3 parti: una parte francese, il cui committente è il gestore della rete ferroviaria francese (RFF), che si estende dall'est di Lione a Saint-Jean de Maurienne (escluso); una parte comune franco-italiana, il cui committente è LTF, da Saint Jean de Maurienne alla zona di Sant'Antonino – Vaie, nella piana delle Chiuse; una parte italiana, il cui committente è il gerente della rete ferroviaria italiana (RFI), che si estende da Chiusa San Michele a Settimo Torinese. Dall'esame dei tre documenti si evince chiaramente un ingente danno erariale prodotto dall'Accordo di Roma del 29 gennaio 2012, in quanto è posta a carico del Governo italiano la spesa di circa 2 miliardi di euro, per la partecipazione al 57,9 per cento del costo per la costruzione di 33 km della tratta ferroviaria francese ad alta velocità ricompresa tra Montmeillan e St. Jean de Maurienne, che non era prevista dagli accordi precedenti, e non è neppure citata nei documenti francesi più recenti. Nell'esposto si rammenta, inoltre, che per il progetto di una linea ferroviaria ad Alta Velocità tra Torino e Lione, esiste un trattato italo-francese firmato a Torino il 29 gennaio 2001, che è l'unico ad essere stato ratificato dai rispettivi Parlamenti, e che vale per la «prima fase» definita dal titolo II, vale a dire per studi, ricognizioni e lavori preliminari, in quanto la realizzazione delle fasi seguenti dovrà essere oggetto di protocolli addizionali. Nell'esposto, inoltre, si rammenta che il 5 maggio 2004 i due governi hanno sottoscritto un «memorandum d'intesa» per cui l'Italia, pur avendo nel proprio territorio nazionale solo un terzo della tratta comune – 25,8 km, secondo l'avviso pubblico pubblicato dalla Lyon Turin Ferroviaire SA il 7 marzo 2003, contro i 50 km che sono in territorio francese – si impegna a pagare il 63 per cento dell'intera opera. La decisione è esplicitamente motivata con la necessità di «tenere conto che è per domanda dell'Italia che vengono realizzati contemporaneamente le due canne del tunnel di base», mentre la Francia chiede di realizzarne una sola. Per ragioni tecniche il termine della tratta comune è stato leggermente prolungato in territorio italiano dove deve avvenire la connessione fra la linea esistente e quella nuova. Il 5 dicembre 2008, nel contratto per la concessione del contributo europeo alla fase di ricerche e studi, che è stato firmato a Bruxelles da Unione Europea, Italia e Francia, il tracciato è stato portato a destra del fiume Dora ed è stato stabilito che la parte comune italo-francese sia quella che va «da St. Jean de Maurienne alla piana delle Chiuse», mentre la parte a carico esclusivo dell'Italia sarà quella che va da Chiusa S. Michele a Settimo Torinese. La ragione pare derivare dal fatto che il Trattato di Torino, oltre che indicare due località, specifica anche che i termini di tratta corrispondono a quelli di connessione tra la linea nuova e quella esistente, e questa, nel nuovo tracciato a destra del fiume Dora cade, appunto, a Chiusa San Michele. Nell'esposto si ricorda infatti che il progetto preliminare della sezione italiana della parte italo-francese, pubblicato il 10 agosto 2010, la Lyon Turin Ferroviaire SA attesta la tratta comune italo-francese a Chiusa. Si tratta di un prolungamento che costituisce un vantaggio per l'Italia perché significa che la Francia vi contribuirà nella misura del 37 per cento. Tutta la documentazione, a norma delle direttive comunitarie sulla VIA, è stata pubblicata anche in Francia, ma non ha suscitato alcuna reazione, destando l'impressione che con questo spostamento la Francia abbia accolto le richieste italiane per una mitigazione di quella ripartizione al 63 per cento e 37 per cento, che viene giudicata troppo gravosa. Il 29 settembre 2011 a Parigi, i rappresentanti del Governo Italiano e quello Francese si sono accordati per una nuova divisione percentuale, rispettivamente al 57,9 per cento e al 42,1 per cento, ma il termine della parte internazionale comune Italo-Francese resta invariato rispetto alla Decisione di finanziamento europeo, dal momento che il progetto della tratta italiana della parte comune italo francese Pag. 78approvato dal CIPE prevede sempre che l'interconnessione definitiva rimanga a Chiusa. Il termine della parte comune Italo-Francese a S.Jean de Maurienne e di conseguenza la competenza esclusiva della Francia e di RFF sulla tratta S.Jean de Maurienne – dintorni di Montmeillan è confermata da una serie di documenti immediatamente precedenti ed addirittura posteriori alla data della firma dell'accordo del 29 gennaio 2012 oggetto dell'esposto ed in esso indicati. Nell'esposto si ricorda che l'articolo 4 del trattato di Roma del 29 gennaio 2012 si pone totalmente in contrasto con questo quadro dove si afferma che la parte comune italo francese è costituita da una sezione di 33 km circa attraverso il massiccio di Belledonne, comprendente i tunnel a due canne di Belledonne e di Glandon. Questi 33 km aggiunti in Francia, al costo medio di 125 milioni di euro al chilometro – che corrisponde alla valutazione di 10,5 miliardi per 84 km data da LTF nel 2010 – rappresentano un costo di 4,12 miliardi, di cui la quota italiana del 57,9 per cento corrisponde a 2,4 miliardi di euro. Ne consegue un maggior onere a carico del governo italiano di almeno 2 miliardi di euro, anche nel caso di un contributo dell'Unione Europea. Nell'esposto si osserva inoltre che, a tutt'oggi, l'unico documento da parte della UE dove si definisce in modo univoco la tratta comune italo-francese – unico tratto a cui l'Unione europea stessa può contribuire con un finanziamento – è la «Decisione di concessione di un contributo finanziario per un'azione del 5 dicembre 2008 n. C(2008) 7733» dove si afferma che tale tratta è quella compresa tra St. Jean de Maurienne e la piana delle Chiuse. Si fa presente che, essendo quello stipulato a Roma nel gennaio 2012 un accordo esclusivamente bilaterale tra Italia e Francia, non vi è nessuna garanzia che la tratta addizionale di 33 km tra Saint Jean de Maurienne e Montmeillan venga riconosciuta dall'Unione europea quale estensione della parte comune italo-francese; in tal caso a carico dell'Italia graverebbe il 57,9 per cento dell'intero costo della tratta realizzata sul territorio francese. Nell'esposto si segnala altresì che l'inserimento della tratta Montmeillan e St. Jean de Maurienne è così estemporaneo rispetto al quadro delle trattative fin qui intercorse, che non si capiscono le ragioni e le contropartite che possono avere originato un impegno italiano di tale consistenza, anche tenuto conto del fatto che, a parte l'articolo 18 che conferma la ripartizione dei costi della parte comune al 57,9 e al 42,1 per cento, il resto dell'accordo di Roma del 30 gennaio 2012 non riguarda più in alcun modo rapporti reciproci tra Italia e Francia. Alla luce di tali considerazioni, nell'esposto si chiede pertanto alla Corte dei Conti di intervenire con urgenza per verificare l'ammontare del danno erariale determinato dall'accordo sottoscritto a Roma il 29 gennaio 2012.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, evidenzia come dall'Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che saranno esattamente quantificati solo in seguito all'approvazione del successivo Protocollo addizionale. Sottolinea come la questione relativa agli stanziamenti necessari a dare attuazione al predetto Protocollo debba essere attentamente monitorata. Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1309 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
    i diversi Comitati di cui agli articoli 6 e 9, come specificato nel testo dell'Accordo, saranno istituiti in seno alla Commissione Intergovernativa già operativa a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 79
    alle attività da svolgere ai sensi degli articoli 15 e 18 si provvederà solo in seguito all'approvazione del successivo Protocollo addizionale e pertanto la quantificazione dei relativi oneri e la conseguente copertura finanziaria verrà indicata nell'ambito del provvedimento di ratifica del medesimo Protocollo;
    le risorse attualmente disponibili per l'attuazione del futuro Protocollo a legislazione vigente ammontano complessivamente a circa 2.177 milioni di euro;
    appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alla prassi vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.»

  Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alla sorte dell'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino – Lione e, in particolare, se lo stesso è destinato ad essere sostituito dai Comitati di nuova istituzione previsti dal provvedimento. Manifesta quindi perplessità in merito al fatto che l'istituzione dei predetti Comitati, nell'ambito della Commissione intergovernativa, non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rispondendo alle richieste dell'onorevole Castelli, fa presente che all'istituzione dei Comitati di cui agli articoli 6 e 9 dell'Accordo si farà fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, sottolinea di non disporre di elementi di informazione aggiuntivi riguardo all'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione del decreto legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga – per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto che riepiloga gli effetti finanziari in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 25, recante disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, evidenzia che gli oneri previsti dall'articolo in esame sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità. Sul punto non ha, pertanto, rilievi in ordine ai profili di quantificazione da formulare. Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di personale, Pag. 80non ha osservazioni da formulare, considerato che gli oneri connessi all'applicazione delle norme sono quantificati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame. Con riferimento agli articoli 3 e 4, recante disposizioni in materia penale e contabile, non ha nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'entità delle spese autorizzate. Infatti, pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni, evidenzia tuttavia che gli oneri recati dalle norme in esame sono limitati all'entità degli stanziamenti. In merito alla contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, osserva che la possibilità di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate nell'esercizio di competenza (comma 5) sembrerebbe non coerente con la previsione di identici effetti sui tre saldi (come indicato nel prospetto riepilogativo). In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo. In merito all'articolo 6, recante disposizioni per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione, non ha nulla da osservare, considerato che gli oneri recati dalle norme sono limitati all'entità dei degli stanziamenti autorizzati. Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni sul regime degli interventi, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala che la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 7, comma 3, andrebbe più correttamente riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anziché alla novella introdotta dal medesimo comma 3 in materia di trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento). Per quanto riguarda l'articolo 8, la norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, commi 1 e 4, e 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede: quanto a euro 66.387.523, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni; quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fa presente che tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 39.064.091 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura del suddetto importo di euro 39.064.091. Il comma 2 prevede, inoltre, Pag. 81che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura segnala che il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006 (capitolo 3004 – Ministero dell'economia e delle finanze) del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di euro 66.387.523 per l'anno 2013, reca le necessarie disponibilità; segnala altresì che il fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (capitolo 3074 – Ministero dell'economia e delle finanze) del quale è previsto l'utilizzo nella misura di euro 154.650.000 per l'anno 2013, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi gli interventi per i quali il fondo era stato originariamente costituito, dal momento che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013 ha rideterminato, per l'anno 2013, gli obiettivi di riduzione del debito da realizzare mediante la dismissione del patrimonio immobiliare a fronte del quale è stata prevista la costituzione del medesimo fondo; segnala, infine, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di euro 5.700.000 per l'anno 2013, reca le necessarie disponibilità. Per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1, lettera d) che prevede l'utilizzo, nella misura di euro 39.064.091 nell'anno 2013, delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non ancora riassegnate al fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge n. 296 del 2006, segnala che tale modalità di copertura è già stata utilizzata in altre occasioni (ricorda da ultimo il decreto-legge n. 179 del 2012). Rileva come, a differenza delle precedenti volte, la disposizione preveda, a titolo cautelativo, che nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente sia accantonata e resa indisponibile una quota di pari ammontare delle spese rimodulabili relative al Ministero della difesa. Al riguardo, appare opportuno che sia precisato nella disposizione in esame che i predetti accantonamenti riguardano esclusivamente stanziamenti di parte corrente al fine di evitare, dato il carattere corrente degli oneri, una dequalificazione della spesa. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI evidenzia che il comma 5 dell'articolo 5 del provvedimento attribuisce al Ministero degli affari esteri la mera facoltà di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, con effetti finanziari stimati rispondenti al presumibile andamento della spesa connessa agli interventi previsti. Segnala inoltre che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, alla luce di quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, non pregiudica gli obiettivi di riduzione del debito previsti a legislazione vigente. Ricorda poi che gli accantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), avranno ad oggetto esclusivamente stanziamenti di parte corrente e pertanto non potranno comportare una dequalificazione della spesa. Rileva infine la necessità riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 7, comma 3 e di precisare, all'articolo 8 comma 1, lettera d), terzo periodo, che gli stanziamenti rimodulabili oggetto di accantonamenti sono quelli di parte corrente.

Pag. 82

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1670 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 114 del 2013, recante Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    il comma 5 dell'articolo 5 attribuisce al Ministero degli affari esteri la mera facoltà di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, con effetti finanziari stimati rispondenti al presumibile andamento della spesa connessa agli interventi previsti;
    la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), alla luce di quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, non pregiudica gli obiettivi di riduzione del debito previsti a legislazione vigente;
    gli accantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), avranno ad oggetto esclusivamente stanziamenti di parte corrente e pertanto non potranno comportare una dequalificazione della spesa;
   rilevata la necessità di:
    riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 7, comma 3;
    precisare, all'articolo 8 comma 1, lettera d), terzo periodo, che gli stanziamenti rimodulabili oggetto di accantonamenti sono quelli di parte corrente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 7, comma 3, sopprimere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  all'articolo 8, comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo la parola: rimodulabili aggiungere le seguenti: di parte corrente.»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 30 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.
Atto n. 30.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Pag. 83Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che le amministrazioni interessate possono fronteggiare gli adempimenti connessi all'introduzione della metodologia dei costi standard per la determinazione dei contributi spettanti a ciascun ufficio giudiziario con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le eventuali corresponsioni di erogazioni eccedentarie o di carattere straordinario rispetto a quelle stabilite dal budget annuale saranno effettuate esclusivamente nell'ambito delle risorse di bilancio ordinariamente stanziate, previa individuazione di una quota di riserva da accantonare per tali finalità.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che al rappresentante del Governo erano stati chiesti chiarimenti anche in ordine all'eventuale ripristino dell'ammontare della rata di acconto del contributo, da versarsi all'inizio dell'esercizio finanziario, al settanta per cento del contributo complessivamente erogato nell'anno precedente nonché in ordine all'eventuale anticipo al 30 novembre del termine di cui all'articolo 2-bis dello schema di decreto in esame, attualmente fissato al 31 dicembre.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, allo scopo di fornire elementi di risposta in ordine alle questioni testé segnalate dal relatore, chiede che il seguito dell'esame dello schema di decreto sia rinviato ad altra seduta.

   Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 30 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulla prima Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria dell'Unione europea organizzata in attuazione dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (Vilnius, 16-17 ottobre 2013).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ricorda che il 16 e 17 ottobre 2013, una delegazione della V Commissione ha effettuato una missione a Vilnius per partecipare alla prima Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria dell'Unione europea organizzata in attuazione dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (c.d. Fiscal Compact). Osserva che si è trattato di un'importante occasione per definire in primo luogo il formato e le competenze della Conferenza e, in secondo luogo, per discutere nel merito alcune delle più delicate problematiche sulla politica economica e finanziaria dell'Unione europea. Quanto al primo punto, evidenzia che l'istituzione della Conferenza è volta a dare attuazione all'articolo 13 del Trattato Fiscal Compact che prevede, appunto, che Pag. 84il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dei Paesi firmatari del Trattato determinino insieme l'organizzazione della Conferenza «ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo Trattato». Il primo adempimento connesso all'istituzione della Conferenza è rappresentato dall'approvazione del relativo Regolamento. Segnala che le Conferenze già esistenti, in cui si struttura la cooperazione interparlamentare a livello europeo, vale a dire la COSAC e la COPESC (Conferenza sulla politica estera e di sicurezza comuni), dispongono di propri regolamenti che individuano le materie oggetto della competenza di ciascuna di esse e le modalità di svolgimento delle relative riunioni, anche con riferimento all'eventuale adozione di documenti. Evidenzia che, sulla Conferenza interparlamentare di cui all'articolo 13 del Fiscal Compact, si è raggiunto un accordo di massima nella riunione dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi nell'aprile scorso a Cipro. In quella sede si era, in particolare, stabilito che la Conferenza si dovrebbe riunire due volte all'anno, nel primo semestre presso il Parlamento europeo e nel secondo semestre nel Paese che detiene la Presidenza del Consiglio, che ciascun Parlamento deciderà il formato della rispettiva delegazione, sia pure sulla base del precedente costituito dalla COPESC – nella quale i Parlamenti nazionali dispongono di 6 rappresentanti e il Parlamento europeo di 16 – e che il Paese ospitante assicurerà le funzioni di segretariato, in modo da evitare la creazione di ulteriori organismi e nuove spese. Comunica che la Presidenza lituana ha trasmesso una prima bozza di Regolamento della Conferenza, che tuttavia ha suscitato diffusi rilievi e che obiettivamente presenta alcuni profili problematici. In particolare, la bozza prevede la possibilità che la Conferenza adotti conclusioni a maggioranza, ancorché qualificata, mentre il principio generale della cooperazione interparlamentare a livello europeo prevede la regola del consenso. Osserva altresì che non è fissato alcun limite massimo nella composizione delle delegazioni dei Parlamenti nazionali e che non vi sono norme specifiche per quanto concerne le regole in base alle quali possono essere approvate eventuali modifiche al Regolamento stesso. Segnala in particolare la vivace reazione critica del Parlamento europeo, il cui Presidente Schulz ha formalmente comunicato che la bozza di Regolamento non sarebbe in linea con le conclusioni della Conferenza svoltasi nello scorso aprile a Cipro e non risulterebbe pertanto accettabile. Altri Parlamenti hanno presentato emendamenti. Evidenzia che in apertura della riunione di Vilnius si è svolta una discussione molto animata su questo punto e che la Presidenza lituana è stata oggetto di vivaci contestazioni, che hanno riguardato anche l'organizzazione dei lavori, avendo la medesima Presidenza fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di conclusioni che essa aveva elaborato, ritenuto, anche a giudizio della delegazione italiana, troppo stretto e non coerente con l'esigenza di tener conto dell'andamento del dibattito. Osserva che alcune delegazioni hanno anche contestato l'opportunità di terminare i lavori della Conferenza adottando vere e proprie conclusioni. In effetti, al termine delle due giornate di lavoro la presidenza lituana è dovuta ritornare sui suoi passi proponendo soltanto un contributo che è stato approvato, con alcuni limitati emendamenti, secondo la regola del consenso. Per quanto concerne più specificamente la definizione delle funzioni della Conferenza e del suo Regolamento, fa presente che si è sviluppato un approfondito dibattito, anche sulla base delle relazioni introduttive svolte dal Presidente della Commissione bilancio del Parlamento lituano, Bradauskas, dal Vicepresidente del Parlamento europeo, Karas, e dal Presidente della Commissione finanze del Senato francese, Marini. Quest'ultimo, in particolare, ha raccomandato che nelle riunioni della Conferenza si possa discutere non soltanto in termini generali, ma anche su temi specifici, la cui scelta potrebbe essere affidata a un comitato ad hoc incaricato di Pag. 85svolgere un lavoro istruttorio e di predisporre la relativa documentazione. Sulla concreta possibilità di pervenire, già alla riunione di Vilnius, all'approvazione del Regolamento evidenzia che sono state espresse posizioni fortemente divaricate e che si è discusso a lungo anche sul ruolo della Conferenza, a proposito del quale si sono manifestati due diversi orientamenti: il primo, condiviso dalla delegazione italiana, è quello di chi vede la Conferenza come un'occasione di confronto tra le diverse esperienze nazionali e di discussione aperta, sulla base delle consolidate esperienze di cooperazione interparlamentare in ambito europeo, il secondo è quello di chi vorrebbe attribuire alla Conferenza più pervasivi poteri di controllo in materia di governance economica, anche per corrispondere all'esigenza di garantire una più ampia legittimazione ai processi decisionali in materia, in modo da recuperare un vulnus che si determinerebbe per l'assenza di adeguati poteri nei confronti degli esecutivi, sia nazionali che della Commissione europea. Fa presente che i rappresentanti del Parlamento europeo hanno ribadito, in termini molto forti, la richiesta di soprassedere all'ipotesi di approvare, già nella riunione di Vilnius, il Regolamento della Conferenza, anche in ragione del fatto che alcune delegazioni non avevano ricevuto un mandato chiaro al riguardo dai rispettivi parlamenti. Segnala, in particolare, che i rappresentanti del Bundestag tedesco hanno avanzato la proposta di istituire un gruppo di lavoro con rappresentanti di tutti i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo per rielaborare la bozza di regolamento; che i rappresentanti francesi hanno richiesto che il gruppo di lavoro fosse aperto in modo da consentire a tutti di fornire un contributo utile; da parte dei rappresentanti della Gran Bretagna è stata avanzata invece la richiesta di chiarire che la riunione da svolgere a Bruxelles sostituirebbe la settimana europea che sino ad ora il Parlamento ha organizzato, in modo da evitare dispendiose duplicazioni. Osserva altresì che i rappresentanti del Parlamento italiano, constatata l'impossibilità di approvare il Regolamento già nella riunione di Vilnius, hanno convenuto sull'opportunità di procedere a un lavoro di affinamento della bozza elaborata dalla presidenza lituana sulla base della quale, tenendo conto degli emendamenti presentati e attraverso uno scambio di opinioni per via informatica, arrivare alla stesura di un Regolamento che possa essere condiviso da tutti. Su questo aspetto la Conferenza si è conclusa prevedendo che un gruppo di lavoro di rappresentanti di tutti i Parlamenti proceda in tal senso, avviando un «processo di Vilnius» che dovrebbe consentire di pervenire all'approvazione del Regolamento in occasione della riunione della Conferenza che si svolgerà nel 2014 durante il semestre di Presidenza italiano. Per quanto concerne le sessioni di merito, segnala in particolare che la prima si è concentrata sul tema del recupero della crescita e della competitività in Europa e dell'avanzamento dell'Unione economica e monetaria. Su queste tematiche sono intervenuti in apertura le più alte cariche della Repubblica lituana, il Presidente della Repubblica Grybauskaitè e il Presidente del Parlamento Grauziniene, nonché il primo ministro Butkevičius. Quest'ultimo in particolare ha segnalato la necessità di una strategia volta a completare il mercato interno e a realizzare l'Agenda digitale e il mercato unico nel settore dell'energia, a dare piena attuazione alla direttiva sui ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, di promuovere la green economy e di realizzare il progetto di reindustrializzazione diretta a sostenere le attività manifatturiere. Fa presente che alcuni dei rappresentanti intervenuti, in particolare quelli di Cipro e dell'Austria, hanno segnalato che, in realtà, la crisi non è ancora passata e che i costi sociali si sono fatti particolarmente elevati, soprattutto per quanto concerne la disoccupazione giovanile, in costante ascesa. Su questo aspetto ha convenuto il Vicepresidente della Commissione europea responsabile per gli affari economici e monetari, Rehn, intervenuto in videoconferenza. Evidenzia che il Commissario Pag. 86ha sottolineato, in particolare, che permangono forti differenze tra gli Stati membri, in alcuni dei quali la crisi si traduce in una persistente contrazione del PIL, in un aumento del tasso di disoccupazione e in un'indisponibilità di un volume di credito adeguato, specie per le piccole e medie imprese. Il Commissario ha ricordato poi che la crisi ha messo in evidenza le debolezze strutturali dell'Unione economica e monetaria e, in particolare, l'assenza di un adeguato coordinamento delle politiche economiche. Ricorda che gli strumenti posti in essere – il two pack, il six pack e il Fiscal Compact – sono appunto volti a garantire una più stretta integrazione, anche attraverso la valutazione che la Commissione europea effettuerà della conformità dei piani che ciascun Paese membro porrà in essere con il Patto di stabilità e crescita. Ricorda che il Commissario, dopo aver constatato che con un sistema di governance economica più saldo a disposizione dell'UEM gli effetti della crisi non si sarebbero amplificati e i costi sociali sarebbero stati più limitati, ha successivamente richiamato l'attenzione su alcuni obiettivi, come il miglioramento del mercato del lavoro, il contrasto alla vulnerabilità del settore bancario e delle conseguenti ricadute per le piccole e medie imprese in relazione all'accesso ai finanziamenti, l'utilità degli stress test che saranno effettuati per la valutazione degli attivi bancari, l'istituzione degli uffici di bilancio presso ciascun Parlamento, il completamento dell'unione bancaria – in particolare per la gestione delle crisi e il ricorso ai finanziamenti pubblici – e la prosecuzione degli sforzi per garantire la solidità delle finanze pubbliche e consolidare la fiducia dei mercati. In conclusione, il Commissario ha sottolineato che la maggiore solidarietà a livello europeo deve accompagnarsi a una maggiore responsabilità da parte di ciascun Stato membro, preannunciando l'intenzione della Commissione europea di presentare nuove proposte per rafforzare la legittimità e la trasparenza in materia di governance economica prima della prossima primavera. Da ultimo, sull'ipotesi di una mutualizzazione dei debiti sovrani, il Vicepresidente Rehn ha comunicato che la Commissione ha creato un gruppo di lavoro per approfondire il tema, con particolare riguardo all'istituzione di un fondo di redenzione. Ricorda, inoltre, che la sessione successiva, aperta, tra gli altri, dal Commissario europeo alla fiscalità Śemeta e dalla relatrice sul Semestre europeo presso il Parlamento europeo Ferreira, era focalizzata sulla governance economica nell'Unione europea per il dopo crisi, che una terza sessione riguardava l'avanzamento del progetto dell'Unione bancaria e dell'integrazione finanziaria e che l'ultima sessione era destinata al tema delle riforme strutturali. In linea generale, segnala che la riunione è stata molto intensa e ha consentito un ampio scambio di opinioni. Osserva che sono emersi diversi e, in alcuni casi, fortemente contrastanti punti di vista e diffuse preoccupazioni, di cui in particolare è interprete il Commissario europeo Śemeta, sul crescente scetticismo che si va diffondendo nei confronti dell'Europa, preoccupante anche in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Il commissario Śemeta ha suggerito che gli ulteriori, inevitabili progressi sul terreno dell'integrazione economica siano accompagnati da una chiara evidenziazione dei benefici che potranno derivarne per i cittadini. Per questo motivo il contributo dei Parlamenti può essere decisivo. Sulla necessità di un lavoro costante per convincere i cittadini dell'ineludibilità e della bontà del progetto di integrazione per quanto riguarda la governance economica, segnala che è intervenuto, a nome del Bundestag, il deputato Barthle, che ha affermato la necessità di procedere nel percorso dell'integrazione, rafforzando la legittimità e la trasparenza dei processi decisionali, in modo da convincere i cittadini. Ha poi raccomandato la nomina di un Commissario europeo in materia di bilanci, con il potere di porre un veto sui bilanci nazionali che non risultino in linea con gli indirizzi forniti ai fini del coordinamento ex ante delle politiche economiche nazionali e ha sostenuto la proposta di accordi contrattuali Pag. 87tra le istituzioni europee e i singoli Stati, oggetto della comunicazione su cui si è recentemente espressa in senso critico la Commissione bilancio. Ha, infine, sottolineato il peso esercitato dal Parlamento tedesco in materia di governance economica. Segnala altresì che la relatrice Ferreira ha rilevato che i più recenti sviluppi nelle dinamiche interparlamentari a livello europeo evidenziano il progressivo spostamento del potere decisionale dalla Commissione europea al Consiglio, con la prevalenza del metodo intergovernativo anziché di quello comunitario. La relatrice Ferreira ha segnalato inoltre la necessità di una maggiore attenzione alla dimensione sociale dell'Unione europea, in particolare per il contrasto alla disoccupazione, e dell'adozione di un'agenda sulla crescita, volta in particolare a stimolare gli investimenti. In materia di Unione bancaria, ricorda che il Presidente della banca lituana, Vasiliauskas, ha svolto una lunga relazione in cui ha riferito puntualmente sullo stato del negoziato, sottolineando che l'obiettivo è quello di arrivare a un approccio condiviso prima della fine dell'anno. Il professor Sapir ha quindi ricostruito l'evoluzione dell'ordinamento europeo in materia di mercato di capitali, sottolineando che il problema di fondo relativamente all'Unione bancaria consiste nella difficoltà di conciliare due approcci contrastanti: il primo, tendente a ritenere che il sostegno alle banche in difficoltà debba gravare sui privati, in particolare sul sistema delle banche che, in questo modo, verrebbero responsabilizzate per una più sana gestione e il secondo, tendente invece a ritenere necessario il coinvolgimento della finanza pubblica. Tale seconda opzione suscita peraltro resistenza da parte di alcuni Stati membri e rischia di rallentare la tempistica di alcuni interventi di salvataggio. Ricorda inoltre di avere segnalato che la crisi ha fatto emergere le maggiori fragilità dell'area euro, consistenti nell'elevato indebitamento dei privati, da un lato, e delle amministrazioni pubbliche, dall'altro. Segnala che l'eccessiva esposizione finanziaria di molte famiglie e imprese rende vulnerabile il sistema bancario e che sono state adottate, a partire da Basilea 3, alcune iniziative volte a rafforzare particolarmente le imprese creditizie. Ricorda che alla ricapitalizzazione delle banche deve, tuttavia, accompagnarsi l'adozione di un sistema condiviso di vigilanza, con l'adozione di criteri rigorosi e omogenei per evitare rischi di tipo sistemico. Per lo stesso motivo è necessario costituire un sistema di regole uniformi per la gestione della crisi. Osserva che il completamento dell'Unione bancaria, cui dovrebbe procedersi con rapidità, segna invece gravi ritardi. Si assiste alla situazione paradossale per cui paesi membri più solleciti nel rafforzamento delle regole comuni in materia di finanza pubblica manifestano maggiori riserve sul completamento dell'unione bancaria, pilastro non meno indispensabile della governance economica per salvaguardare la stabilità dell'area euro. Peraltro gli stessi paesi, in particolare la Germania, hanno destinato le più ingenti risorse a favore delle proprie banche, in tal modo distorcendo il mercato interno e la concorrenza. Ricorda che nel successivo dibattito si sono confermati diversi punti di vista già emersi su questa delicata materia, in particolare i dubbi e le perplessità di alcuni paesi, tra cui la Germania, per una rapida realizzazione integrale dell'Unione bancaria. Evidenzia che sono emerse forti differenze di impostazione anche per quanto concerne la discussione sulle riforme strutturali. Anche in questo caso si sono fronteggiate le posizioni di chi esprimeva le difficoltà e il disagio di paesi più esposti alle conseguenze sociali della crisi e di chi invece insisteva sulla necessità di un rispetto rigoroso degli impegni assunti. Segnala l'intervento di Martine Guerguil, in rappresentanza del Fondo Monetario Internazionale, che ha sottolineato la necessità di definire le strategie di finanza pubblica, sia sul versante delle entrate che delle spese, in una prospettiva di medio e lungo termine, per verificare la sostenibilità delle scelte adottate e che ha ricordato che negli ultimi anni raramente le riforme strutturali e le politiche per il risanamento del bilancio sono state realizzate contestualmente. Pag. 88Talora le riforme strutturali creano tensioni sociali e possono costare molto, per cui si potrebbe valutare l'ipotesi di rallentare il ritmo del consolidamento di bilancio se nel frattempo venissero effettivamente realizzate riforme strutturali in grado di promuovere la competitività delle economie dei paesi interessati. Osserva che nella successiva discussione è stata denunciata da più parti l'inefficacia degli stabilizzatori automatici per uscire dalla crisi e la necessità di assumere stabilmente nelle politiche europee la dimensione sociale per contrastare la disoccupazione e ridurre la sperequazione all'interno di ciascun paese. È stata poi evidenziata la necessità di assumere iniziative adeguate a livello europeo a sostegno della domanda. In conclusione, sottolinea che la discussione ha confermato l'esistenza di punti di vista fortemente differenziati all'interno dell'Unione europea fra chi, a partire dalla Germania, sostiene che occorra proseguire sulla strada intrapresa, consolidando gli sforzi già compiuti per il risanamento e per la realizzazione delle riforme strutturali per il recupero di competitività, anche se queste ultime non dovessero produrre gli effetti positivi attesi nell'immediato e chi, provenendo da paesi in cui la fase recessiva tuttora persiste, è più preoccupato per l'assenza di una coerente politica a sostegno della domanda a livello europeo e dell'eccessivo sbilanciamento nelle regole della governance economica sul versante del rigore, a scapito della crescita. Sotto questo profilo la riunione si è rilevata molto interessante e utile. Segnala infine l'intensità del lavoro che dovrà essere fatto nel semestre di presidenza italiano, che si preannuncia su queste materie assai impegnativo, non soltanto con riferimento alla definizione di un assetto stabile della Conferenza, cui non si è potuto procedere a Vilnius ma, più in generale, per la necessità di trovare un punto di equilibrio condiviso tra rispetto dei vincoli di bilancio e recupero di apprezzabili tassi di crescita, posto che anche i paesi che si trovano in migliori condizioni a questo riguardo registrano comunque tassi largamente inferiori a quelli delle aree economiche più dinamiche e degli stessi Stati Uniti e Giappone.

  Generoso MELILLA (SEL) esprime apprezzamento per la dettagliata relazione predisposta dal vicepresidente Sorial.

  Francesco BOCCIA, presidente, si associa all'apprezzamento manifestato dall'onorevole Melilla.

  La Commissione prende atto della relazione.

  La seduta termina alle 15.35.