CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 ottobre 2013
110.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 24 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.45.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte inoltre che l'interrogazione n. 5-01262 è stata sottoscritta anche dal deputato Cancelleri.

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5-01259 Capezzone: Adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2013, in relazione all'ampliamento della rateazione dei debiti tributari.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, illustrando la propria interrogazione, auspica che la risposta risulti più soddisfacente di quella ricevuta la scorsa settimana in occasione dello svolgimento di un altro suo atto di sindacato ispettivo vertente sulla medesima materia.
  Rileva, infatti, come la richiesta di conoscere quando sarà emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze necessario per dare attuazione alla disciplina sulla rateazione delle somme iscritte al ruolo contenuta nell'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 69 del 2013, non costituisca un mero capriccio dell'interrogante, ma risponda all'esigenza di sollecitare la doverosa attuazione di una norma attesa da moltissimi contribuenti.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, replicando, esprime la sua assoluta insoddisfazione per la risposta resa, dichiarandosi altresì allibito per il tenore, che considera «lunare», della risposta stessa, atteso che la complessità della materia, addotta dal Governo a giustificazione del ritardo nell'attuazione della normativa, era ben conosciuta da mesi.
  Ritiene, pertanto, che la vicenda costituisca una ferita grave nei confronti del Parlamento e, soprattutto, nei confronti dei contribuenti italiani, ricordando che le previsioni del decreto-legge n. 69 in materia di ampliamento della rateazione dei debiti tributari, oltre a costituire oggetto di una risoluzione approvata dalla Commissione Finanze, sono contenute in una norma di rango legislativo che, l'Esecutivo, è tenuto ad applicare.
  Si riserva quindi di assumere ulteriori, forti iniziative in materia, sia di natura istituzionale, sia in altra sede pubblica.

5-01260 Busin: Operatività del modello IGA concernente l'attuazione della normativa FACTA relativa allo scambio di dati con l'amministrazione statunitense per il contrasto all'evasione fiscale.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, evidenziando come nel 2010 il Congresso americano abbia approvato la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), la quale costituisce uno strumento unilaterale per combattere l'evasione fiscale da parte di investitori statunitensi tramite società o veicoli off-shore, basato su un ampio scambio di dati che tutte le istituzioni finanziarie straniere saranno tenute a trasmettere al fisco statunitense (Internal Revenue Service – IRS) relativamente a conti esteri detenuti da residenti americani.
  In tale contesto sottolinea come il 26 luglio 2012 sia stato pubblicato il «Model Intergovernmental Agreement on Improving Tax Compliance and Implementing FATCA» (cosiddetto «Model IGA»), che definisce le regole di implementazione semplificate che dovrà essere siglato dai Paesi aderenti (FATCA Partner) e come la firma, da parte del nostro Paese, del modello IGA sia fortemente attesa dal settore bancario e finanziario, in quanto la sottoscrizione e l'operatività dell'IGA semplificherebbe fortemente le norme e le incombenze per gli operatori del settore.
  Rileva, inoltre, come l'Italia abbia concordato i contenuti e il testo dell'IGA, che dovrebbe quindi essere pronto per la firma, ma come al momento esso non risulti sottoscritto, lasciando il mondo finanziario nazionale in una condizione di incertezza. A tale riguardo evidenzia come la mancata emissione, da parte dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle linee guida ufficiali a cui si devono attenere gli operatori, impedirà a questi ultimi di attivarsi, impedendo altresì agli sviluppatori dei sistemi e dei software che gestiscono le transazioni finanziarie, di elaborare i necessari sviluppi ai sistemi informatici.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo, nel ricordare che la scadenza per registrarsi presso l'IRS è fissata ad aprile Pag. 392014, chiede al Governo se e quando sarà definitivamente reso operativo il Model IGA tra l'Italia e Stati Uniti.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Filippo BUSIN (LNA) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-01261 Paglia e Boccadutri: Assunzione dei candidati idonei in un concorso svolto dall'Agenzia delle entrate.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL), illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, ricordando innanzitutto che il 27 maggio 2011 l'Agenzia delle entrate ha bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 220 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo assistente, destinate ai centri operativi ed ai centri di assistenza multicanale, concorso in virtù del quale sono stati assunti 252 idonei, di cui 240 unità ad effetto immediato e 12 per scorrimento della graduatoria e che la graduatoria finale di merito esplica la validità fino al 1o marzo 2014.
  In tale contesto evidenzia come i 188 candidati dichiarati idonei, che attualmente occupano la graduatoria, abbiano costituito un comitato spontaneo, denominato «Comitato INV220A», con l'obiettivo di tutelare l'interesse legittimo all'assunzione e come, per rimediare alla carenza di personale e completare le piante organiche, l'Agenzia delle entrate, piuttosto che bandire nuovi concorsi, potrebbe attingere, in futuro, alle suddette graduatorie, con l'oggettivo vantaggio di potenziare l'attività di contrasto nei confronti dell'evasione e dell'elusione fiscale, oltre a dare una prospettiva occupazionale certa a soggetti che sono già stati valutati idonei nell'ambito di un regolare concorso pubblico.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede come il Governo intenda coniugare, da una parte, l'esigenza di potenziare l'azione di contrasto alla dilagante piaga dell'evasione fiscale e sviluppare la cosiddetta tax compliance, e, dall'altra, quella di dare una prospettiva occupazionale certa a soggetti già giudicati idonei nell'ambito di un regolare concorso pubblico, attraverso l'assunzione degli stessi mediante scorrimento della graduatoria oramai prossima alla scadenza; inoltre l'interrogazione indagine sapere se l'Esecutivo non ritenga, anche al fine di tutelare il legittimo diritto degli «idonei non vincitori» all'assunzione, di dover procedere alla proroga della validità della stessa.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Sergio BOCCADUTRI (SEL) prende atto della risposta fornita dal sottosegretario.

5-01262 Pisano: Richiesta di dati al Governo sul gettito IMU e sul valore degli immobili in rapporto al reddito IRPEF dei proprietari.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, la quale chiede al Governo le ragioni per le quali il Ministero dell'economia e delle finanze non abbia dato ancora risposta alla richiesta, avanzata in via informale dal gruppo del Movimento 5 Stelle il 3 ottobre 2013, di fornire i dati relativi al gettito IMU totale, al gettito medio e al valore totale degli immobili, suddiviso per scaglioni di reddito IRPEF dei relativi proprietari, per numero di immobili posseduti dai contribuenti e per numerosità dei contribuenti stessi.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) replicando, prende atto della dettagliata risposta fornita, rilevando, peraltro, come la richiesta di dati oggetto dell'interrogazione fosse stata segnalata sia al Viceministro dell'economia e delle finanze Pag. 40Casero sia al Sottosegretario per il medesimo Dicastero Baretta. Dichiara, comunque, che il suo gruppo, in casi analoghi, seguirà le procedure indicate dal Sottosegretario per ottenere i dati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione.
C. 1670 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 1670, di conversione del decreto-legge n. 114 del 2013, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione.
  Al riguardo ricorda preliminarmente che nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, oppure, come nel caso dell'ultimo decreto – legge in materia (il decreto legge n. 127 del 2012), per nove mesi. Rispetto a tale ultimo provvedimento di proroga il decreto – legge n. 114 del 2013 prevede il rinnovo delle missioni per un trimestre, nel periodo 1o ottobre – 31 dicembre 2013.
  Tra le missioni non più oggetto di proroga, in quanto concluse, segnala, per quel che riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), e la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione Eulex Kosovo.
  Passando quindi a un'illustrazione specifica del contenuto del decreto – legge, che si compone di nove articoli, l'articolo 1 reca la proroga di missioni delle forze armate e di polizia.
  In tale contesto evidenzia, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 21, il quale autorizza, dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 2.895.192 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza (30 unità) alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM Libya). L'autorizzazione di spesa è altresì diretta a garantire la manutenzione ordinaria delle quattro unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico per lo svolgimento delle di attività addestrative del personale della Guardia costiera libica.Pag. 41
  Per quel che riguarda le altre previsioni dell'articolo, il comma 1 autorizza, dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan.
  Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 40.237.496 euro, nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force.
  Il comma 3 autorizza dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 22.444.777 euro per la proroga della partecipazione di 565 unità di personale militare alle missioni nei Balcani.
  Il comma 4 autorizza dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 75.320 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
  Il comma 5 autorizza dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 5.090.340 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.
  Il comma 6 autorizza dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 285.997 per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 13 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.
  Il comma 7 autorizza dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 30.550 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.
  Il comma 8 autorizza dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 63.425 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.
  Il comma 9 autorizza dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 66.961 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni, che, limitatamente al periodo 1o gennaio – 30 settembre del 2013, autorizzava la spesa di euro 198.698.
  Il comma 10 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa 11.424.069 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria.
  Il comma 11 autorizza, dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 5.509.576 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità).
  Il comma 12 autorizza, dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 3.689.030 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia. La somma prevista dal comma 12 in esame è altresì destinata alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.Pag. 42
  Il comma 13 autorizza la spesa di 2.547.405 euro per la prosecuzione dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 della partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui all'azione comune 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (100 unità).
  Il comma 14 autorizza la spesa di 96.139 euro per la prosecuzione dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 della partecipazione italiana di 4 unità di personale militare alla missione EUMM Georgia.
  Il comma 15 autorizza per il periodo 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) disposta dalla risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'8 luglio 2011.
  Il comma 16 autorizza per il periodo 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di 27 unità di personale militare alla missione dell'Unione europea in Mali MINUSMA e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali.
  Il comma 17 autorizza la spesa di 1.346.502 euro per la prosecuzione, per il periodo 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paese dell'area balcanica con un contingente di forze di polizia pari a 45 unità.
  Il comma 18 autorizza, dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (30 unità) alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 16.070 0 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (un'unità) alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
  Il comma 19 autorizza per il periodo dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 33. 220 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (2 unità) alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.
  Il comma 20 autorizza un'ulteriore spesa di 91.430 euro dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 per la partecipazione di 4 unità di personale della polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.
  Il comma 22 autorizza, dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 4.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE.
  Il comma 23 autorizza, dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 265.442 euro per l'impiego di 7 unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
  Il comma 24 autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti quattro mezzi veicoli blindati leggeri mezzi di trasporto e logistici, autorizzando a tal fine la spesa di euro 192.000 per il periodo 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013.
  Ai sensi del comma 25 il Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2013 a erogare contributi pari a 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2012.
  L'articolo 2 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni Pag. 43internazionali disciplinate dal decreto – legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009 ed all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In forza di tali rinvii:
   è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;
   alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto – legge n. 223 del 2006;
   al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);
   si applicano le disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore;
   è consentito, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, attingendo a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti;
   per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

  In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per Pag. 44i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, rileva come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto – legge stabilisce che, per le missioni di cui al medesimo decreto – legge, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:
   98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
   nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

  In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.
  Nello specifico si fa riferimento:
   alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat:
   alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
   alla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
   alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano.

  Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour nel Mediterraneo, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina.
  L'articolo 3 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto – legge n. 209, si prevede:
   l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; la possibilità di procedere all'interrogatorio Pag. 45della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;
   l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta»;
   la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;
   la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione;
   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;
   l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

  Il comma 2 modifica il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto – legge n. 152 del 2009, al fine di estendere l'applicazione del termine di dieci giorni per l'effettuazione di accertamenti, rilievi descrittivi o fotografici o altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro, anche a mezzi militari la cui utilizzazione risulti già formalmente programmata nell'anno di riferimento, risultando inserita in specifica determinazione del Capo di Stato maggiore di Forza.
  Il comma 3 modifica il comma 4 dell'articolo 9 del decreto – legge n. 1 del 2010, al fine di estendere alle attività operative o addestrative svolte al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali la disposizione, contemplata da tale norma, in base alla quale «non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative riferite alle operazioni e alle attività condotte dalle Forze armate e di polizia fuori dal territorio nazionale e ai sistemi d'arma, mezzi e materiali destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli».
  L'articolo 4, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza Pag. 46indicate dal decreto – legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In sintesi, le disposizioni richiamate dalla norma autorizzano gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Inoltre, le norme cui si fa rinvio dispongono la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
  Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto – legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 5, comma 1, autorizza, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000 ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan, nonché in paesi ad essi limitrofi.
  Il comma 2 prevede la possibilità di inviare o reclutare in loco personale per la sede della cooperazione civile italiana ad Herat (Afghanistan), nonché, verificate preventivamente le condizioni di sicurezza, nel territorio della Repubblica federale somala: le spese per l'invio di tale personale sono a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, e detto personale è coordinato dall'unità tecnica competente per territorio, istituita in base all'articolo 13 della legge n. 49 del 1987.
  In base al comma 3 il Ministro degli Affari esteri individua le misure più opportune per agevolare l'intervento di organizzazioni non governative a fini umanitari nei paesi di cui al comma 1.
  Il comma 4 autorizza la spesa di 750.000 euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, tanto nei Paesi di cui al comma 1 quanto in altre aree del mondo.
  Il comma 5 prevede l'applicabilità, agli stanziamenti di cui all'articolo 5, delle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, della legge di bilancio 2013 – legge n. 229 del 2012, il quale autorizza il Ministro dell'economia delle finanze, su proposta del Ministro degli Affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, ad apportare variazioni compensative di competenza e di cassa tra i 17 capitoli della cooperazione a dono di cui nella tabella C della legge di stabilità.
  Il comma 6, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per le unità tecniche o per le sezioni distaccate di esse istituite in altri Paesi, autorizza il Ministero degli affari esteri a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione Pag. 47nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba alloggiare in locali nella disponibilità dell'Amministrazione degli affari esteri. A tali spese non si applicano una serie di riduzioni e restrizioni previste negli ultimi anni da numerosi provvedimenti legislativi espressamente richiamati, mentre agli effetti da esse derivanti sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa dello stesso articolo 5.
  L'articolo 6, comma 1, prevede una spesa complessiva di 4.160.000 euro, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013, destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto. La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che 4.000.000 sono destinati all'OPAC (l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per la messa in sicurezza e l'eliminazione del programma chimico siriano; i restanti stanziamenti riguardano borse di studio per studenti siriani, nonché contributi per campagne archeologiche in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria.
  Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2013, la spesa di 139.872 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Per l'espletamento delle sue attività il medesimo comma autorizza il funzionario di avvalersi del supporto di due unità di personale, da reperire in loco.
  Il comma 3 autorizza, per l'ultimo trimestre 2013, una spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
  Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2013, la spesa di 600.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afghano, nonché al Fondo del Consiglio NATO-Russia destinato al settore elicotteristico, nonché al Fondo fiduciario NATO Serbia IV finalizzato alla distruzione delle munizioni convenzionali ed esplosivi in eccedenza, e al Fondo fiduciario NATO Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.
  Il comma 5 autorizza, per il periodo 1o ottobre – 31 dicembre 2013, una spesa di 151.600 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).
  Il comma 6 integra di 1.500.000 euro, relativamente all'arco temporale che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana.
  Il comma 7 autorizza, per il quarto trimestre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).
  Il comma 8 prevede una spesa, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013, di 4.288.027 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio e nei Paesi in situazione di conflitto e post-conflitto.
  Il comma 9 autorizza fino al 31 dicembre 2013 una spesa di 1.052.562 euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari situate in aree ad alta conflittualità. Lo stesso comma prevede inoltre rispettivamente: una spesa di 40.000 euro per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza e una spesa di 395.250 euro affinché il Ministero degli affari esteri provveda, se ragioni di sicurezza lo impongono, alla sistemazione, in alloggi provvisori, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia.Pag. 48
  Il comma 10 autorizza, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 303.907 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale del Ministero degli esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia e in altre aree di crisi.
  Il comma 11 autorizza, per l'ultimo trimestre 2013, la spesa di 78.190 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi. Inoltre, per il personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e in altre aree di crisi che si manifestino nel quarto trimestre 2013, lo stesso comma 11 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 36.152 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale.
  L'articolo 7, comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto – legge, si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, ovvero del precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali, che ha avuto validità dal 1o gennaio al 30 settembre 1013.
  Si tratta, in sintesi:
   della possibilità, per il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali;
   della normativa sul calcolo dell'indennità di missione da attribuire al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli;
   della disciplina sugli appalti pubblici, relativamente al meccanismo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
   della disciplina relativa alla fornitura diretta di beni e servizi, attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri;
   della deroga al divieto, posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici, di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi;
   della possibilità, per il Ministero degli Affari esteri, di avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità;
   dell'esclusione di tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 227 del 2012, dal regime che ha previsto, per il triennio 2009-2011, riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero;
   delle deroghe a una serie di norme in materia di limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza, al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.

  In tale ambito segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio al citato comma 10 dell'articolo 7 del decreto – legge n. 227 del 2012 comporti l'esclusione dei pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5, dall'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
  Il comma 1 dell'articolo 7 prevede inoltre la non applicazione, alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione Pag. 49della spesa pubblica approvate di recente, relative in particolare ai limiti delle spese destinate dalle pubbliche amministrazioni all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
  Il comma 2 contiene una norma di salvaguardia rispetto al periodo successivo alla scadenza (30 settembre 2013) del precedente decreto-legge n. 227 del 2012 di proroga delle missioni internazionali e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate che siano conformi alla disciplina contenuta nel medesimo decreto-legge in esame.
  Infine il comma 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiunge un comma 1-bis nell'articolo 30 della legge n. 185 del 1990, con il quale si prevede che il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale UAMA si suddivide in parte a carico del Ministero della Difesa (competenze fisse continuative) e in parte a carico del Ministero degli affari esteri (competenze accessorie).
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati in 265.801.614 euro.
  A tali oneri si fa fronte:
   a) quanto ad euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;
   b) quanto ad euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012;
   c) quanto ad euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
   d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto – legge sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace.

  La disposizione precisa che, nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa.
  L'articolo 9 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto – legge.
  Rileva quindi come il provvedimento incida in modo sostanzialmente marginale sui profili di competenza della Commissione Finanze, recando a questo riguardo previsioni già contenute nei precedenti decreti – legge di proroga delle missioni. Propone pertanto fin d'ora di esprimere su di esso parere favorevole.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), evidenzia come il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia già in più occasioni manifestato la propria contrarietà alla proroga delle missioni internazionali, in particolare se ricomprese in un unico provvedimento, all'interno del quale non è possibile valutarle una per una ed esprimere un orientamento specifico su ciascuna di esse.
  Con specifico riferimento agli stanziamenti in favore della cooperazione internazionale, rileva come essi risultino molto scarsi e siano ben lontani rispetto all'obiettivo di stanziare per tale finalità Pag. 50almeno una quota pari allo 0,7 per cento del PIL, che pure il Governo aveva assunto l'impegno a raggiungere. Ritiene quindi opportuno che il parere della Commissione segnali, attraverso un'apposita osservazione, quest'aspetto, invitando il Governo a rispettare tale impegno.

  Giovanni PAGLIA (SEL), nel ribadire la totale e complessiva contrarietà del suo gruppo alla proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, come già ampiamente evidenziato nell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito, ritiene che il Governo debba chiarire le ragioni che giustificano la ratio della norma, prevista dal comma 1 dell'articolo 7, in virtù della quale si prevede l'esclusione dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce delle richieste di approfondimento emerse nel dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 24 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.
Audizione del Presidente di Banca Popolare Etica, Ugo Biggeri.
(Svolgimento e conclusione).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Ugo BIGGERI, Presidente di Banca Popolare Etica, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Filippo BUSIN (LNA), Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Federico GINATO (PD) e Luigi BOBBA (PD), ai quali rispondono Ugo BIGGERI, Presidente di Banca Popolare Etica e Mario CROSTA, Direttore Generale di Banca Popolare Etica.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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