CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 ottobre 2013
110.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
C. 219 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013.

  Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS ricorda preliminarmente che la proposta di legge all'esame delle Commissioni riunite modifica l'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici che, nell'ambito delle esclusioni dall'applicazione del codice, disciplina i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Ricorda altresì che il testo proposto è identico a quello approvato in sede referente dalle Commissioni I e VIII della Camera dei deputati della precedente legislatura il 20 dicembre 2012, il cui iter è stato interrotto a causa della fine anticipata della legislatura.
  Osserva che le modifiche previste dalla proposta di legge in esame sono volte a limitare il ricorso alla disciplina prevista dall'articolo 17 del codice per l'affidamento dei contratti pubblici secretati o che esigono particolari misure di sicurezza derogatoria alle ordinarie procedure di affidamento, attraverso l'introduzione, al comma 2 dell'articolo 17, della precisazione che, di norma gli appalti di lavori non sono soggetti ad esclusione, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati e la previsione, con novella del comma 5 del medesimo articolo 17, che il controllo della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di secretazione, sia, oltre che successivo anche preventivo e che, in sede di controllo, la Corte si pronuncia anche sulla regolarità dell'atto di secretazione.
  Condivide in via di principio le ragioni alla base della proposta di legge, volte a Pag. 6limitare ai casi strettamente necessari la possibilità di derogare, per l'affidamento di contratti pubblici, alle normali procedure di evidenza pubblica, che garantiscono i principi di concorrenza e trasparenza del mercato, nonché a sottoporre a controlli più stringenti tale tipologia di contratti.
  Esprime solo due perplessità che possono essere però risolte in fase emendativa. La prima riguarda la lettera a), in quanto l'integrazione proposta al comma 2 pare non necessaria, oltre che fuorviante, atteso che le disposizioni dell'articolo 17 del codice attuano quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva comunitaria 2004/18/CE, che consente di derogare alle ordinarie procedure laddove ciò sia giustificato dalla particolare natura dell'oggetto del contratto, connotata da esigenze di segretezza o di sicurezza.
   Evidenzia, al riguardo, che l'articolo 14 della direttiva 2004/18/CE, cui l'articolo 17 del Codice dà attuazione, prevede che siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva «gli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro». Sembra pertanto non necessario precisare che di norma si applicano le procedure ordinarie e non opportuno fare riferimento a «casi eccezionali espressamente motivati» che farebbero presumere ulteriori ipotesi di differente natura, rispetto alle predette esigenze di segretezza o sicurezza.
  Rammenta che l'articolo 14 della direttiva in materia di appalti, cui l'articolo 17 del codice dà attuazione, trova a sua volta il proprio fondamento nell'articolo 346, comma 1, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che stabilisce che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; nelle linee guida stilate al riguardo dalla Commissione europea è affermato che le eccezioni devono essere decise e motivate caso per caso e che deve essere dimostrato che l'applicazione della normativa europea non avrebbe consentito di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato Membro.
  Riguardo all'attuale formulazione dell'articolo 17 si evidenzia inoltre che, in sede di recepimento della direttiva 2004/18/CE – anche a seguito delle modifiche di coordinamento apportate in sede di recepimento della successiva direttiva 2009/81/CE relativa ai contratti pubblici nel settore della difesa – il legislatore nazionale ha avvertito l'esigenza di assicurare, anche in questa ipotesi, condizioni per la tutela del principio di concorrenza; proprio a tal fine è stato previsto che l'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avvenga comunque previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
  In relazione alla lettera b) che sostituisce il comma 5 dell'articolo 17 del Codice, nel rilevare che le disposizioni ivi contenute incidono sulla disciplina della Corte dei conti (legge n. 20 del 1994), evidenzia che la formulazione risulta contraddittoria in quanto, se da un lato contiene il riferimento a tutti «i contratti di cui al presente articolo» – e, quindi, sia ai contratti secretati che ai contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza – prevede espressamente che la Corte si pronunci solo sulla regolarità «dell'atto di secretazione» (oltre che sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione) presente solo per i contratti secretati peraltro di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Informazioni per la Sicurezza.
  Alla luce delle argomentazioni formulate ribadisce le sue perplessità in ordine alle modifiche della disciplina dell'articolo Pag. 717 del codice dei contratti pubblici secondo le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame.

  Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, esprime apprezzamento per l'orientamento complessivamente favorevole manifestato dal sottosegretario D'Angelis sulla proposta di legge in titolo, auspicando che sia possibile addivenire in sede di esame degli emendamenti al miglioramento del testo del provvedimento.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), ringrazia il Governo per la disponibilità dimostrata. Auspica un lavoro approfondito in fase emendativa che risolva le questioni poste dal sottosegretario.
  Si augura, infine, una rapida approvazione del provvedimento per risolvere questo annoso problema della decretazione che la Corte dei conti evidenzia di continuo nelle sue relazioni annuali.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore per la I Commissione, anche a nome della collega Raffaella Mariani, relatrice per la VIII Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative a martedì 5 novembre alle ore 18.

  Roberta AGOSTINI (PD), presidente, non essendovi obiezioni, fissa quindi il termine per la presentazione di proposte emendative a martedì 5 novembre alle ore 18.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.