CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2013
109.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.40.

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

   Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo degli emendamenti solo in tarda notte. Allo scopo di consentire un'attenta valutazione dei proposte emendativa e delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione, rappresenta l'opportunità di differire l'esame del testo provvedimento e delle proposte emendative presentate. Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento nella tarda mattinata.

  La Commissione concorda con la proposta del presidente.

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Sui lavori della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, propone alla Commissione di procedere all'esame del Doc. XXII, n. 13, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, già previsto nell'ambito della seduta convocata alle 14.15.

  La Commissione concorda con la proposta del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Doc. XXII, n. 13.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe DE MITA (SCpI), relatore, fa presente che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso il nuovo testo, come risultante dall'esame degli emendamenti, della proposta di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati n. 13, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Rileva che il testo, composto da otto articoli, prevede in particolare che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenti all'Assemblea della Camera una relazione sulle risultanze delle indagini. Ricorda quindi che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di accertare eventuali nuovi elementi volti a integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani, nonché eventuali responsabilità di apparati, strutture e organizzazioni, comunque denominati, in merito a tali fatti. Rileva che la Commissione, composta da trenta deputati scelti dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, al fine di svolgere l'attività di inchiesta per cui è istituita, può, tra l'altro, compiere audizioni a testimonianza e richiedere copie di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Ai sensi dell'articolo 7, inoltre, ricorda che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 2 dell'articolo 8 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione – pari a 10.000 euro per il 2013, a 30.000 per il 2014 e a 15.000 per il 2015 – siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Nel rilevare l'assenza di effetti diretti della proposta sulla finanza pubblica, ritiene apprezzabile la definizione di un limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni in cui la Commissione è istituita, volto a introdurre un elemento di cautela nella conduzione finanziaria delle Commissioni di inchiesta. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del documento in esame.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 15.10.

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DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, ricorda che il testo del decreto-legge n. 101 del 2013 risulta modificato dalle proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite I e XI nel corso della seduta del 21 ottobre 2013. In merito alle modifiche intervenute, osserva, circa l'articolo 1, comma 4-ter (em. 1.23 Fabbri), che la disposizione, pur considerando il limite delle risorse disponibili, è suscettibile di presentare criticità riguardo ai profili applicativi, sulle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2 (em. 2.47 Palese), ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se l'ampliamento della platea dei pensionandi non possa determinare effetti finanziari a prescindere dai meccanismi di stabilizzazione della spesa già recati nel testo del decreto. Circa l'articolo 2, commi 2 e 2-bis (em. 2.8 Nuova formulazione Polverini) osserva che dovrebbe essere chiarito preliminarmente se la norma sia suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica tenendo conto che precedenti disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa pubblica hanno incluso nel proprio ambito applicativo gli ordini ed i collegi professionali, ancorché questi ultimi non risultino compresi nel perimetro della P.A. ai fini del conto consolidato. Per quel che concerne l'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter (em. 2.18 Bechis), rileva che l'estensione della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai dipendenti in esonero delle regioni, delle ASL e degli enti strumentali – qualora l'importo lordo delle pensioni risultasse maggiore dell'importo lordo attualmente corrisposto dagli enti interessati al personale in esonero – comporterebbe maggiori oneri complessivi per le annualità dal 2014 al 2019, anno presunto del collocamento a riposo del personale secondo la normativa in vigore. In mancanza dei dati ed elementi in merito alle classi interessate dalla salvaguardia osserva inoltre che le disposizioni sono suscettibili di determinare maggiori oneri relativi all'annualità 2016 a seguito dell'anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Circa l'articolo 4, comma 1, lettera a-bis) (em. 4.125 Baldelli), evidenzia che la norma in esame potrebbe implicare lo svolgimento di procedure laboriose, come precondizione per l'assunzione di personale a tempo determinato. In proposito ritiene che andrebbe esclusa espressamente la possibilità che tali aggravi procedurali possano determinare effetti onerosi per le amministrazioni interessate. Riguardo l'articolo 4, commi da 3-quater a 3-septies (em. 4.140 Gnecchi), ritiene che occorra acquisire l'avviso del Governo, qualora la norma sia finalizzata a consentire assunzioni ulteriori rispetto ai possibili limiti fissati, con conseguenti potenziali effetti finanziari. Circa l'articolo 4, commi 6 e 9 (em. 4.153 Relatori), giudica necessario che sia chiarito se la neutralità di tali disposizioni risulti confermata anche alla luce della proroga in essere. In merito all'articolo 4, comma 16 (em. 4.154 Relatori), pur rilevando che le norme hanno carattere procedurale, considera necessario che il Governo confermi che la procedura indicata dalla norma sia idonea a garantire l'effettivo rispetto dei vincoli finanziari in materia Pag. 91di assunzioni stabilito dalla vigente normativa. Riguardo l'articolo 4, comma 9, quarto e quinto periodo (em. 4.147 Bellanova), rileva che le altre disposizioni recate dal comma 9 sono riferibili alla generalità delle pubbliche amministrazioni e non alle sole amministrazioni provinciali. Tanto premesso, giudica opportuno che sia chiarito se il generico richiamo ai vincoli finanziari sia idoneo a garantire il rispetto anche dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno. In ordine all'articolo 4, commi da 10-ter a 10 sexies (em.4.4 Polverini, 4.149 Gnecchi), non ha osservazioni da formulare, considerato che il testo della disposizione riproduce quello di un analogo emendamento (em. 8.0.900; AS 1015) presentato al Senato nel corso dell'esame del decreto legge n. 101 del 2013 e in merito al quale il Governo ha depositato una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nello specifico, prende atto di quanto ivi rappresentato in merito al fatto che l'emendamento è finalizzato ad evitare ricadute finanziarie sulla finanza pubblica derivanti da un'eventuale stabilizzazione (per effetto di pronunce giurisdizionali) del personale a tempo determinato in servizio presso le strutture periferiche della Croce rossa italiana, nell'ambito di quelle centrali. Circa l'articolo 4, comma 10-septies (em. 4.6 Gelmini), nel rilevare che le disposizioni specificano l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, ritiene utile acquisire conferma dal Governo che i costi per il rilascio del certificato – visita medica e successivi accertamenti – siano previsti integralmente a carico del richiedente. In merito all'articolo 4-ter (em. 4-ter.3, 4-ter.4 Gnecchi), ricorda che la relazione tecnica, riferita al testo approvato dal Senato, evidenzia la presenza di effetti onerosi, non quantificati né coperti, per una maggiore spesa pensionistica derivante dall'inclusione dei permessi per donazione di sangue tra i periodi di servizio effettivo; al riguardo, osserva che le norme in esame sono volte ad aumentare l'anzianità contributiva, rilevante ai fini della determinazione dell'importo di pensione spettante ad alcuni soggetti e determinano, pertanto, maggiori oneri per la finanza pubblica. Circa l'articolo 8, comma 7-bis (em.8.18 Polverini), osserva che la norma potrebbe presentare profili problematici ove l'utilizzo di lavoro straordinario non risultasse sufficiente a consentire lo svolgimento delle ordinarie mansioni del corpo dei Vigili del Fuoco e quello dell'ulteriore compito previsto dalla norma. Su tale aspetto giudica necessario acquisire chiarimenti dal Governo. In ordine all'articolo 10, comma 10-bis, (em. 10.9 Nuova formulazione Fabbri) ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in quanto la disposizione appare suscettibile di generare oneri non coperti. Ricorda infatti che all'applicazione del predetto articolo sono stati ascritti effetti di risparmio a decorrere dal 2011 pari a circa 100 milioni di euro sul saldo netto da finanziare e pari a 51,50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Dichiara di non avere nulla da osservare, per i profili finanziari, relativamente alle restanti modifiche apportate dalle Commissioni di merito.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito al testo all'esame dell'Assemblea, anche sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2006, sul testo approvato dal Senato, evidenzia, fermo restando che le norme segnalate dal relatore, di seguito non citate, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva che l'articolo 1, comma 4-ter, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, non delimitabili nell'ambito delle risorse disponibili, in ragione del contenzioso che potrebbe derivare dall'autorizzazione data ai dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio. Rileva altresì che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 10, nella parte in cui esclude dalle amministrazioni soggette all'obbligo di invio del conto annuale anche gli organi a rilevanza costituzionale, oltre a quelli costituzionali, pregiudica l'acquisizione di informazioni sul personale statale contrattualizzato ed in regime di diritto Pag. 92pubblico, essenziali per la quantificazione degli oneri contrattuali e la corretta attuazione degli interventi in materia di finanza pubblica. Osserva che, all'articolo 4, comma 3-quater, dovrebbe essere inserita una clausola di neutralità finanziaria volta ad assicurare che dalle procedure di reclutamento ivi disciplinate non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'articolo 4, comma 3-septies, nella parte in cui prevede che, per gli anni 2014-2016, le procedure di mobilità possano riguardare un numero di unità superiore alla percentuale di turn-over prevista dalla legislazione vigente, determina nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Rileva altresì che l'articolo 4, comma 6-quater, poiché prevede un ampio intervento di stabilizzazione del personale degli enti locali da attivarsi su domanda e nel rispetto del solo limite delle risorse finanziarie disponibili, determina oneri non quantificati e privi di copertura e che la citata disposizione dovrebbe pertanto essere opportunamente riformulata, da un lato, riferendo l'intervento normativo alle regioni e ai comuni, anziché alle amministrazioni pubbliche, e, dall'altro, richiamando esplicitamente il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Precisa che la riformulazione dovrebbe pertanto essere la seguente: «Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono procedere, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, all'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della predetta legge, purché selezionato mediante procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica o previste da norme di legge. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016». Fa presente che, all'articolo 4, dovrebbero essere riformulati il terzo periodo del comma 9 e il comma 9-bis, prevedendo espressamente che i vincoli e i termini previsti dal medesimo comma 9 possano essere derogati limitatamente alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale e dai relativi enti territoriali a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno e che, al medesimo articolo 4, dovrebbero essere riformulati il quarto e il quinto periodo del comma 9, al fine di assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e dei limiti massimi di spesa concernenti il personale, prevedendo al contempo la possibilità di utilizzare le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, per i profili di ricercatore e di tecnologo degli enti di ricerca, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati a valere sulle predette risorse. Rileva che la copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 9-ter, concernente gli oneri derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato del personale del Ministero dell'interno, a valere sulle disponibilità giacenti presso CONSAP del fondo usura e antiracket, non appare idonea nella sua attuale formulazione e pertanto dovrebbe essere riformulata riferendola a quota parte delle risorse derivanti dai contributi su premi assicurativi Pag. 93raccolti nel territorio dello Stato, che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, sono destinate al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Osserva, inoltre, che la predetta proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato dovrebbe essere comunque ricondotta nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, volte a considerare i permessi per le donazioni di sangue come periodi di servizio effettivo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati, determinano nuovi o maggiori oneri pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, a cui potrebbe provvedersi, in considerazione dell'esiguità dell'onere, mediante l'introduzione di un'adeguata copertura finanziaria. Fa presente che l'articolo 4-ter, come modificato dalle Commissioni di merito, nella parte in cui include tra i periodi di servizio effettivo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati, anche i congedi parentali di maternità e paternità, nonché quelli concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri – presumibilmente di sensibile entità – privi di quantificazione e copertura finanziaria. Evidenzia che l'articolo 8, comma 2, dovrebbe essere riformulato, in modo da assicurare che l'esaurimento delle graduatorie per la qualifica di Vigili del fuoco abbia luogo, comunque, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al successivo comma 3 e che, al comma 5-bis del medesimo articolo, la copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco risulta insufficiente, in termini di indebitamento netto, a far fronte agli oneri derivanti dagli accertamenti clinico-attitudinali richiesti per il reclutamento del personale volontario. Per quanto riguarda l'articolo 10, osserva che il comma 10-bis dovrebbe essere riformulato al fine di puntualizzare che le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora poste a carico dei fondi strutturali e volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi, in quanto non incidenti sul bilancio pubblico. In particolare, la nuova formulazione della disposizione dovrebbe essere la seguente: «Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni, sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove siano finanziate dai Fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi». Per quanto si tratti di profili non attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala inoltre l'opportunità di procedere alla reintroduzione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, soppresse durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, che prevedono l'ampliamento e la revisione della disciplina degli incarichi di insegnamento mediante il loro affidamento con contratti a legislazione locale, in luogo dell'invio di personale di ruolo docente dall'Italia, posto che, in caso contrario, l'invarianza di spesa prevista dal comma 1 del medesimo articolo 9 dovrebbe essere assicurata unicamente in sede di ridefinizione del decreto interministeriale ivi previsto. Segnala altresì l'opportunità di procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, che prevedono l'estensione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a tutti i rifiuti speciali pericolosi e non solo a quelli pericolosi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, anche al fine di evitare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Ritiene, in fine, che si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che le procedure concorsuali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), sono di carattere pubblico.

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  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1682-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 2013 recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 2.400, 2.401, 4.400, 4.401, 4.402 e 4-bis.400;
   considerato quanto emerge dalla relazione tecnica aggiornata, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2006;
   ritenuto che:
    l'articolo 1, comma 4-ter, debba essere soppresso, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri non delimitabili nell'ambito delle risorse disponibili in ragione del contenzioso che potrebbe derivare dall'autorizzazione data ai dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio;
    la disposizione di cui all'articolo 2, comma 10, nella parte in cui esclude dalle amministrazioni soggette all'obbligo di invio del conto annuale anche gli organi a rilevanza costituzionale, oltre a quelli costituzionali, debba essere soppressa in quanto pregiudica l'acquisizione di informazioni sul personale statale contrattualizzato ed in regime di diritto pubblico, essenziali per la quantificazione degli oneri contrattuali e la corretta attuazione degli interventi in materia di finanza pubblica;
    all'articolo 4, comma 3-quater, debba essere inserita una clausola di neutralità finanziaria volta ad assicurare che dalle procedure di reclutamento ivi disciplinate non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 4, comma 3-septies, debba essere soppresso, in quanto prevede che, per gli anni 2014-2016, le procedure di mobilità possano riguardare un numero di unità superiore alla percentuale di turn-over prevista dalla legislazione vigente;
    l'articolo 4, comma 6-quater, poiché prevede un ampio intervento di stabilizzazione del personale degli enti locali da attivarsi su domanda e nel rispetto del solo limite delle risorse finanziarie disponibili, determini oneri non quantificati e privi di copertura;
    la citata disposizione debba pertanto essere opportunamente riformulata, da un lato, riferendo l'intervento normativo alle regioni e ai comuni, anziché alle amministrazioni pubbliche, e, dall'altro, richiamando esplicitamente il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi in materia di contenimento della spesa complessiva di personale;
    all'articolo 4, debbano essere riformulati il terzo periodo del comma 9 e il comma 9-bis, prevedendo espressamente che i vincoli e i termini previsti dal medesimo comma 9 possano essere derogati limitatamente alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale e dai relativi enti territoriali a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno;
    all'articolo 4, debbano essere riformulati il quarto e il quinto periodo del comma 9, al fine di assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e dei limiti massimi di spesa concernenti il personale, prevedendo al contempo la possibilità di utilizzare le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, per i profili di ricercatore e di tecnologo degli enti di ricerca, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati a valere sulle predette risorse;
    la copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 9-ter, concernente gli oneri derivanti dalla proroga dei contratti Pag. 95a tempo determinato del personale del Ministero dell'interno, a valere sulle disponibilità giacenti presso CONSAP del fondo usura e antiracket, non appare idonea nella sua attuale formulazione;
    la citata copertura debba essere, quindi, riformulata riferendola a quota parte delle risorse derivanti dai contributi su premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, sono destinate al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive;
    la predetta proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato debba essere comunque ricondotta nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 4-ter volte a considerare i permessi per le donazioni di sangue come periodi di servizio effettivo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati, determinano nuovi o maggiori oneri pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, a cui può provvedersi, in considerazione dell'esiguità dell'onere, mediante l'introduzione di un'adeguata copertura finanziaria;
    l'articolo 4-ter, come modificato dalle Commissioni di merito, debba essere soppresso nella parte in cui include tra i periodi di servizio effettivo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati, anche i congedi parentali di maternità e paternità, nonché quelli concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri – presumibilmente di sensibile entità – privi di quantificazione e copertura finanziaria;
    l'articolo 8, comma 2, dovrebbe essere riformulato, in modo da assicurare che l'esaurimento delle graduatorie per la qualifica di vigili del fuoco abbia luogo, comunque, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al successivo comma 3;
    all'articolo 8, il comma 5-bis debba essere soppresso, dal momento che la copertura a valere sugli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta insufficiente, in termini di indebitamento netto, a far fronte agli oneri derivanti dagli accertamenti clinico-attitudinali richiesti per il reclutamento del personale volontario;
    l'articolo 10, comma 10-bis, debba essere riformulato al fine di puntualizzare che le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora poste a carico dei fondi strutturali e volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi, in quanto non incidenti sul bilancio pubblico;
   valutata l'opportunità di procedere, per quanto si tratti di profili non attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento:
    alla reintroduzione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, soppresse durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, che prevedono l'ampliamento e la revisione della disciplina degli incarichi di insegnamento mediante il loro affidamento con contratti a legislazione locale, in luogo dell'invio di personale di ruolo docente dall'Italia, posto che, in caso contrario, l'invarianza di spesa prevista dal comma 1 del medesimo articolo 9 dovrebbe essere assicurata unicamente in sede di ridefinizione del decreto interministeriale ivi previsto;
    alla modifica delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, che prevedono l'estensione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a tutti i rifiuti speciali pericolosi e non solo a quelli pericolosi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della direttiva Pag. 962008/98/CE, anche al fine di evitare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;
   considerato, infine, che si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che le procedure concorsuali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), sono di carattere pubblico;
   esprime
   sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, sopprimere il comma 4-ter;
   all'articolo 2, comma 10, sopprimere le parole: e di rilievo costituzionale;
   all'articolo 4, comma 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: della presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 3-septies;
   all'articolo 4, sostituire il comma 6-quater con il seguente: 6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono procedere, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, all'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della predetta legge, purché selezionato mediante procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica o previste da norme di legge. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
   all'articolo 4, comma 9, sopprimere il terzo periodo;
   conseguentemente, sostituire il comma 9-bis, con il seguente: 9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno;
   all'articolo 4, comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale;
   conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole da: possono essere utilizzate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere, altresì, utilizzate in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi;Pag. 97
   all'articolo 4, sostituire il comma 9-ter con il seguente: 9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   all'articolo 4-ter, comma 1, sopprimere le parole da: , per i congedi parentali fino alla fine del comma;
   conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   all'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3;
   all'articolo 8, sopprimere il comma 5-bis;
   all'articolo 10, sostituire il comma 10-bis, con il seguente: 10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni, sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove siano finanziate dai Fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi;

  e con le seguenti condizioni:
   1) All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o Pag. 98l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»;
    b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel Paese ospitante da almeno un anno»;
    c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.”;
    d) al comma 2, le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”.
   2) All'articolo 11, comma 1, capoverso comma 1, sostituire, ovunque, ricorrano le parole: rifiuti speciali pericolosi con le seguenti: rifiuti pericolosi;
   Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: rifiuti urbani e speciali pericolosi con le seguenti: rifiuti urbani pericolosi;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi e distorsioni applicative, di specificare, all'articolo 4, comma 3, lettera a), che le procedure concorsuali siano pubbliche.».

  Guido GUIDESI (LNA) manifesta perplessità in ordine al fatto che, sia il relatore che lo stesso Governo, abbiano evidenziato numerosi profili di criticità relativi al provvedimento in esame, che dichiara di perseguire obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Invita pertanto i componenti della Commissione ad avviare una riflessione in relazione a tale aspetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il compito della Commissione è quello di valutare esclusivamente i profili finanziari del provvedimento.

  Rocco PALESE (PdL) concorda con le osservazioni del rappresentante del Governo ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore. Rileva tuttavia come il combinato disposto dei vincoli previsti per procedere alle stabilizzazioni previste nel decreto in esame renderà estremamente difficile procedere all'assunzione di personale attraverso tali procedure. Ricorda, infine, che è ancora in attesa di soluzione la questione degli esuberi del personale di qualifica dirigenziale, conseguente ai provvedimenti adottati dal Governo in materia di spending review.

  Andrea ROMANO (SCpI) rileva come nel provvedimento in esame siano contemplate delle vere e proprie sanatorie, a discapito dei principi di meritocrazia. Chiede inoltre al rappresentante del Governo di fornire ulteriori dati in merito alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-quater, riguardante la stabilizzazione del personale degli enti locali, e comma 9-bis, relativo alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale e dai relativi enti territoriali. Esprime infine perplessità in ordine al fatto che le risorse derivanti dai provvedimenti di spending review siano destinate alla stabilizzazione dei lavoratori precari della Pubblica amministrazione.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che per lo svolgimento efficace del lavoro della Commissione sia necessario che il Governo fornisca maggiori dettagli in ordine all'entità gli oneri recati dalle disposizioni in esame. Chiede pertanto al rappresentante Pag. 99del Governo di chiarire, mediante la comunicazione dei relativi dati, ciascuno dei punti critici evidenziati dal relatore.

  Luigi BOBBA (PD) chiede che vi sia un approfondimento in ordine alla condizione posta dal relatore in relazione all'articolo 4, comma 6-quater. Al riguardo, osserva come la predetta condizione, nella formulazione attualmente proposta dal relatore renderebbe di fatto inapplicabile la norma nella regione Piemonte.

  Laura CASTELLI (M5S), richiamando l'intervento dell'onorevole Sorial, ribadisce l'esigenza di acquisire ulteriori dati prima di procedere all'espressione del parere sul testo del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, rileva che la proposta di parere formulata dal relatore, sulla quale è chiamata ad esprimersi la Commissione, tiene già conto dei rilievi e delle valutazioni tecniche del Servizio bilancio della Camera, peraltro non sempre coincidenti con quelle della Ragioneria generale dello Stato. Osserva in proposito che le condizioni apposte alla proposta di parere sono espressione dell'autonomia della Commissione, cui compete la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dal relatore. Ricorda infine che ulteriori aspetti, come quelli richiamati dall'onorevole Romano, potranno essere oggetto di valutazione da parte del Comitato dei nove delle Commissioni di merito, che potranno eventualmente presentare ulteriori proposte emendative.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che il Governo ha prodotto una dettagliata documentazione in relazione al provvedimento in esame, che è stato oggetto di modifiche significative da parte delle Commissioni di merito. Rileva in particolare che la proposta di parere formulata dal relatore, dal contenuto complesso ed articolato, contempla una serie di condizioni molto stringenti, oggetto di un'attenta valutazione da parte sia del Servizio bilancio della Camera che della Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia altresì che, per la prima volta, sono state attivate procedure di reclutamento del personale pubblico in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 78 del 2010. Quanto alla richiesta di ulteriori dati, avanzata da alcuni componenti della Commissione, si dichiara disponibile a produrre ulteriore documentazione, ove necessaria. Con riferimento infine alla proposta di parere formulata dal relatore, propone che la condizione riferita all'articolo 11, comma 1, sia trasfusa in un'osservazione, in quanto non strettamente attinente a profili di carattere finanziario.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, ritiene che la Commissione abbia svolto un lavoro di assoluto rigore, come testimoniato peraltro dalla quantità delle condizioni contenute nella proposta di parere sul testo del provvedimento, al fine di assicurare il doveroso rispetto dei saldi di finanza pubblica. Ritiene altresì condivisibile la richiesta del rappresentante del Governo di trasfondere in un'osservazione la condizione volta a modificare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, risultando tale norma sostanzialmente priva di effetti finanziari.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come la presentazione della relazione tecnica da parte del Governo, pur rappresentando un atto dovuto, non esaurisca di per sé la richiesta di informazioni che la complessità del provvedimento in esame, a suo avviso, richiederebbe, essendo peraltro la medesima riferita al testo approvato dal Senato. Nel rilevare che la Commissione è chiamata a svolgere il suo ruolo in modo autonomo rispetto al Governo, manifesta perplessità circa il reiterato ricorso nel testo del provvedimento alle clausole di salvaguardia. Fa altresì presente che, qualora si trasformasse in semplice osservazione la condizione riferita all'articolo 11, ciò significherebbe, a suo avviso, riconoscere la sostanziale estraneità, rispetto ai profili di competenza della Commissione, di tale ultima norma. Nel ribadire la Pag. 100diversità del ruolo della Commissione rispetto a quello del Governo, chiede che vengano forniti ulteriori dati informativi, utili all'espressione di un parere ponderato sul provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Sorial, rileva come la proposta di parere sul testo del provvedimento, come riformulata dal relatore, contiene una serie di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, fermo restando che tali aspetti saranno oggetto di approfondito esame da parte delle Commissioni di merito.

  Luigi BOBBA (PD) ribadisce la richiesta di riconsiderare la condizione, proposta dal relatore, relativa all'articolo 4, comma 6-quater.

  Laura CASTELLI (M5S) ritiene che la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento non sia supportata da sufficienti elementi informativi resi dal rappresentante del Governo e che dunque non rappresenti una adeguata soluzione alla molteplicità degli aspetti critici evidenziati nel corso della discussione.

  Edoardo FANUCCI (PD) fa presente l'opportunità che vengano meglio definiti dal Governo i criteri di utilizzo delle cosiddette clausole di salvaguardia.

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede di poter conoscere i dati sulla base dei quali il Governo ha proposto la riformulazione dell'articolo 4, comma 6-quater, i cui oneri non sono stati quantificati.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che la relazione tecnica aggiornata e la nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato relativa al provvedimento in esame sono a disposizione dei componenti della Commissione.

  Francesco CARIELLO (M5S) rileva che, per potersi esprimere sulla proposta di riformulazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del provvedimento, la Commissione deve poter disporre di elementi informativi che non sono invece contenuti nella nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale si specifica che gli oneri relativi alla predetta disposizione non sono quantificati.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel richiamare quanto in proposito specificato nella nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato richiamato dall'onorevole Cariello, rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del provvedimento non è in grado di assicurare il necessario rispetto sia del patto di stabilità interno sia della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale complessivamente considerata. Precisa, inoltre, come compito essenziale della Commissione in sede consultiva sia quello di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, senza entrare nel merito dei provvedimenti.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, sottolinea come il richiamo al patto di stabilità determini in sostanza vincoli posti a garanzia dei saldi complessivi della finanza pubblica e dell'equilibrio finanziario interno di ciascun ente. In tale quadro, si giustifica l'apposizione della condizione da apporre al parere favorevole, volta a garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Rileva quindi come, in presenza di tale condizione, non vi è ragione di acquisire ulteriori dati informativi.

  Laura CASTELLI (M5S) ribadisce la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi sui profili critici del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare come il Governo abbia omesso di esprimersi unicamente con riferimento alle questioni prive di impatto finanziario, ribadisce che è stata prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato un'adeguata Pag. 101documentazione in relazione a tutti gli aspetti critici del provvedimento evidenziati dal relatore. In tale contesto, ritiene che siano stati acquisiti tutti gli elementi informativi utili all'espressione del parere sul testo del provvedimento.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rinnova la richiesta al rappresentante del Governo di acquisire ulteriori dati in relazione alle questioni problematiche sollevate dal relatore, disponendo, se del caso, anche una breve sospensione della seduta.

  Maino MARCHI (PD) si associa alla richiesta dell'onorevole Bobba, volta a riconsiderare la condizione relativa all'articolo 4, comma 6-quater, del provvedimento. Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, osserva come il provvedimento in esame appaia assai complesso ed articolato, in ragione delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare. Rileva che il Governo ha già fornito tutti i chiarimenti necessari, proponendo la formulazione di alcune condizioni volte a scongiurare effetti finanziari negativi. Ritiene pertanto che la Commissione abbia assolto pienamente al suo ruolo e che vi siano le condizioni per procedere all'espressione del parere.

  Andrea ROMANO (SCpI), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e nel ritenere condivisibili le condizioni contenute nella proposta di parere, ribadisce tuttavia la richiesta di maggiori informazioni da parte del rappresentante del Governo sull'articolo 4, comma 6-quater, auspicando che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere risolti i punti di criticità tuttora esistenti.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa, in modo da consentire al rappresentante del Governo di rispondere alle ulteriori richieste di chiarimento formulate nel corso della discussione.

  La seduta, sospesa alle 16.35, riprende alle 17.10.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nel corso della seduta, sono stati richiesti al Governo, in particolare dai deputati del MoVimento 5 Stelle, alcuni chiarimenti in merito al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in relazione alle osservazioni svolte dall'onorevole Sorial, rileva che, con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, che stabiliscono tra l'altro che gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali, «con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad eccezione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al Titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica», non sussiste la necessità di modificare il testo approvato dalle Commissioni in quanto tali enti non rientrano nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT e pertanto non incidono sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Con riferimento alle osservazioni svolte in relazione all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, osserva che le disposizioni di cui al comma 5-bis possono già trovare soluzione in via amministrativa nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, quindi la scelta di introdurre una disposizione di rango primario rientra nella discrezionalità politica delle Commissioni di merito e non può essere pertanto sindacata in questa sede. In merito alle disposizioni di cui al comma 5-ter, fa presente che esse sono volte a sanare un problema di carattere interpretativo in relazione all'esclusione dalla riforma previdenziale del 2011 dei soggetti che godevano di esonero dal servizio, ai sensi dell'articolo 72 del decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare, osserva che la disposizione è volta a riconoscere a tutti i soggetti, che al mese di marzo 2011, termine previsto dal richiamato articolo 72, avevano fatto regolarmente domanda di Pag. 102collocamento in esonero, ottenendo il relativo provvedimento tra il 4 dicembre 2011 (data fissata dal decreto-legge n. 201 del 2011) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (che ha abrogato definitivamente l'istituto dell'esonero), lo stesso trattamento riconosciuto a coloro che, avendo fatto domanda nei medesimi termini avevano ottenuto viceversa il provvedimento prima del 4 dicembre 2011. Fa presente, inoltre, che all'applicazione di tale disposizione interpretativa potrà provvedersi nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente. Infine, in merito all'articolo 4, commi 6 e 9, conferma che le disposizioni hanno carattere meramente procedurale e che dalle medesime non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Angelo RUGHETTI, relatore, con riguardo alla richiesta dell'onorevole Bobba, volta alla riformulazione della condizione posta nel parere in merito al comma 6-quater dell'articolo 4, osserva di condividerne le motivazioni e manifesta quindi la disponibilità a recepirne il contenuto nella proposta di parere, fermo restando l'opportunità di confermare, nella predetta condizione, che le assunzioni previste dalla disposizione dovranno avvenire nel rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Formula, quindi, una nuova proposta di parere, nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per le risposte fornite, osserva come il tempo della sospensione sia stato utilizzato più che per fornire i dati richiesti, per trovare un accordo volto alla riformulazione della condizione relativa all'articolo 4, comma 6-quater.

  Francesco BOCCIA, presidente, rileva come, mentre l'onorevole Bobba abbia richiesto una riconsiderazione della condizione relativa al richiamato articolo 4, comma 6-quater, evidenziando peraltro come tale richiesta abbia consentito un maggiore e più utile approfondimento, i deputati del MoVimento 5 Stelle abbia invece chiesto solo maggiori dati al rappresentante del Governo.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come la sua osservazione attenesse al metodo seguito più che al merito.

  Maino MARCHI (PD) osserva come il relatore abbia svolto correttamente il proprio compito tenendo conto del dibattito e delle osservazioni emerse, modificando conseguentemente la proposta di parere originariamente formulata.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede quindi perché non si sia tenuta in analoga considerazione la proposta formulata dal suo gruppo in relazione ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2.

  Francesco BOCCIA, presidente, ribadisce come la richiesta formulata dall'onorevole Sorial fosse una richiesta di chiarimenti, puntualmente forniti dal rappresentante del Governo, più che una richiesta di modifica del parere formulato.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Passando all'esame delle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, osserva che l'emendamento Airaudo 2.64 fa venir meno l'obbligo, per le amministrazioni che intendano coprire i posti vacanti in aree non interessate da posizioni soprannumerarie, di garantire l'equivalenza della spesa complessiva sostenuta per il personale, comprensiva dei pensionamenti anticipati; l'emendamento Dall'Osso 2.17 prevede la possibilità, per i dirigenti del SSN con 40 anni di contribuzione, di accedere al sistema pensionistico secondo le norme e le decorrenze precedenti all'entrata in vigore Pag. 103dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, senza quantificare il relativo onere e prevedere alcuna copertura; l'emendamento Airaudo 2.71 prevede la stabilizzazione, con effetto immediato, al compimento dei 24 mesi di servizio, del personale tecnico amministrativo del comparto Afam in servizio con contratto a tempo determinato, senza quantificare il relativo onere e prevedere alcuna copertura; l'emendamento Airaudo 2.71 prevede la stabilizzazione, con effetto immediato, al compimento dei 24 mesi di servizio, del personale tecnico amministrativo del comparto Afam in servizio con contratto a tempo determinato, senza quantificare il relativo onere e prevedere alcuna copertura; l'emendamento Fauttilli 4.56 è volto a prevedere l'immissione nei ruoli della Presidenza del Consiglio del personale di prestito presso la medesima Presidenza, senza il rispetto dei vincoli derivanti dal blocco del turn over; l'emendamento Marzana 4.19 prevede la possibilità, per il personale del comparto scuola, di accedere al sistema pensionistico secondo le norme e le decorrenze precedenti all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, senza quantificare il relativo onere e prevedere alcuna copertura; l'emendamento Palazzotto 4.249 autorizza le regioni a statuto speciale a prorogare, mediante utilizzo di risorse proprie, i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga ai limiti assunzionali e di bilancio previsti dalle leggi vigenti; l'emendamento Bellanova 4.247 prevede un ampio intervento di stabilizzazione del personale degli enti locali da attivarsi su domanda e nel rispetto del solo limite delle risorse finanziarie disponibili; l'emendamento Fratoianni 4.109 è volto a sostituire il comma 6-quater in materia di stabilizzazione di personale, sul quale il Governo ha espresso rilievi critici, senza prevedere che le amministrazioni che procedono alla stabilizzazione si attengano ai vincoli derivati dal patto di stabilità interno e ai vincoli assunzionali già previsti a legislazione vigente, determinando in tal modo oneri non quantificati né coperti; gli emendamenti De Mita 4.59 e Ricciatti 4.123 sono volti ad ampliare l'ambito di applicazione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 6-quater dell'articolo 4, sul quale insistono rilievi critici del Governo; l'emendamento Pilozzi 4.86 reca la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili nel settore della scuola, senza prevedere alcuna forma di copertura né il richiamo ai vincoli assunzionali e finanziari già previsti a legislazione vigente; l'emendamento Luigi Gallo 4.25 reca la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili da impiegare nell'ambito di mansioni oggetto di esternalizzazione, a valere sugli eventuali risparmi recati dalle minori spese, senza tuttavia prevedere una esatta quantificazione degli oneri; l'emendamento Pilozzi 4.90 è volto ad escludere l'applicazione dei limiti alle facoltà assunzionali nella programmazione triennale del fabbisogno di personale del Ministero dell'interno in relazione alle esigenze di gestione dei flussi migratori; l'emendamento Migliore 4.136 è volto a prevedere un piano straordinario di assunzioni di agenti della Polizia carceraria, in deroga ai vincoli di bilancio e alle limitazioni assunzionali, senza procedere ad una quantificazione dei relativi oneri e rimettendo la copertura alla riduzione delle agevolazioni fiscali previste a legislazione vigente; l'emendamento Costantino 4.137 reca la stabilizzazione del personale tecnico di ragioneria e dei collaboratori del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale, senza procedere ad una quantificazione dei relativi oneri e rimettendo la copertura alla riduzione delle agevolazioni fiscali previste a legislazione vigente; l'emendamento Paglia 4.301 prevede una deroga al patto di stabilità con riferimento alle assunzioni a tempo determinato negli asili e nelle scuole dell'infanzia, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria; l'emendamento Melilla 4.351 è volto ad autorizzare la provincia de L'Aquila ad assunzioni a tempo indeterminato in deroga ai vigenti limiti; l'emendamento Agostinelli 4.312 è volto a ridurre il contributo attualmente previsto per la partecipazione ai concorsi in magistratura; l'emendamento Pilozzi 4.95 è volto ad Pag. 104ampliare le facoltà assunzionali degli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento, oltre i limiti vigenti, senza prevedere alcuna forma di copertura; l'emendamento Pilozzi 4.93 è volto a prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione della riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ai lavoratori che godevano alla data del 4 dicembre 2011 dell'esonero dal servizio previsto dalle leggi regionali, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria; gli emendamenti Rostellato 4.21 e 4.22 e Pilozzi 4.97 e 4.98 recano l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per il personale educativo, attraverso una riduzione del fondo per gli interventi di politica strutturale e senza recare alcuna quantificazione finanziaria; gli emendamenti Pilozzi 4.121 e 4.122 sono volti ad autorizzare l'ISFOL all'assunzione di 253 unità, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri e prevedendo una forma di copertura non ben individuabile; l'emendamento Pilozzi 4.118 reca l'ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti di ricerca nonché l'autorizzazione alla stabilizzazione di taluni lavoratori precari, senza prevedere alcuna forma di copertura; gli emendamenti Pilozzi 4.120 e 4.119 sono volti alla stabilizzazione di lavoratori nel comparto della ricerca senza prevedere il rispetto dei vincoli assunzionali e di bilancio vigenti, la quantificazione e alcuna idonea forma di copertura finanziaria; gli identici emendamenti Fratoianni 4.114 e Gnecchi 4.52 sono volti ad escludere dal divieto di trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato gli enti del comparto ricerca, senza prevedere alcuna forma di copertura; gli identici Pilozzi 4.113 e Gnecchi 4.51 recano l'ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti di ricerca, senza prevedere alcuna forma di copertura; l'emendamento Binetti 4.300 è volto a modificare le vigenti disposizioni in materia di vincoli alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e a prevedere, tra l'altro, l'assunzione di soggetti che abbiano prestato attività presso gli organismi militari della Comunità atlantica prevedendo la riduzione dello stanziamento relativo al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura individuata e se dalle nuove disposizioni possano derivare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli emendamenti Di Salvo 4-ter.1 e Fedriga 4-ter.201 dettano norme di favore per il conteggio della contribuzione figurativa, ai fini della maturazione della pensione anticipata fino al 2017. Ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provvede mediante riduzione di alcuni dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui alla legge n. 111 del 2011, o mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sugli immobili di proprietà di banche e società assicurative; gli emendamenti Di Salvo 4-ter.5 e 4-ter.6 prevedono come condizione utile al conseguimento dell'anzianità contributiva a fini pensionistici anche i periodi di astensione facoltativa senza quantificare il relativo onere; l'emendamento Di Salvo 4-ter.202 prevede una copertura per gli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 4-ter a valere sui regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione dell'onere; l'articolo aggiuntivo Fedriga 4-ter.0200 prevede che l'INPS provveda alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, commi da 12-sexies a 12-undecies, senza tuttavia quantificare l'entità del relativo onere; l'articolo aggiuntivo Fedriga 4-ter.0202 prevede alcune disposizioni in materia di cumulabilità di trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiare, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione dell'onere; l'emendamento De Lorenzis 6.4 estende le disposizioni in materia di copertura assicurativa obbligatoria a carico del datore di lavoro anche in caso di uso della bicicletta, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione dell'onere e relativa copertura; Pag. 105l'emendamento Bechis 8.200 prevede che, ai fini dell'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia autorizzata l'assunzione di nuove unità mediante espletamento di un pubblico concorso, anziché attraverso il ricorso alle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2008. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione delle spese connesse allo svolgimento di nuove procedure concorsuali; l'emendamento Labriola 8.17 riconosce al personale appartenente a specifici ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che soddisfino determinati requisiti, trattamenti economici particolari. Al relativo onere, peraltro quantificato solo a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che non reca le necessarie disponibilità; l'emendamento Rosato 8.4 è volto ad ampliare l'ambito di applicazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, includendovi anche i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Essa non quantifica il relativo onere e utilizza a copertura risorse iscritte in bilancio, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica non sono di identico ammontare; l'articolo aggiuntivo Polverini 8.02 prevede l'equiparazione nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico economico, dei ruoli direttivi della polizia penitenziaria a quelli della polizia di Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzazione dei fondi autorizzati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tuttavia, ai sensi di tale articolo, non è stato iscritto in bilancio alcun fondo.
  Passa quindi ad esaminare le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo: gli emendamenti 1.200 e Cecconi 1.6 nel modificare l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevedono che il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni-taxi, non si applichi, oltre che ai soggetti indicati nel medesimo comma, anche alle università e agli enti di ricerca. Le disposizioni potrebbero quindi pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio previsti dal suddetto decreto-legge, pur non scontati a legislazione vigente; l'emendamento Terzoni 1.4 sopprime, tra l'altro, il comma 5 dell'articolo 1, che prevede una riduzione della spesa annua per studi, incarichi e consulenze, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. La disposizione potrebbe essere suscettibile, pertanto, a suo avviso, di pregiudicare la realizzazione degli effetti di risparmio attesi dallo stesso articolo; l'emendamento Matteo Bragantini 1.18, nell'ambito delle disposizioni per riduzione della spesa per auto di servizio, di cui all'articolo 1, è volto a far salva la necessità di garantire ai piccoli comuni un numero minimo di autovetture necessario allo svolgimento dei servizi tecnico-amministrativi. La disposizione potrebbe quindi rendere più difficoltosa la realizzazione degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 1; l'emendamento Rostellato 1.9, nel modificare il comma 4-bis dell'articolo 1, prevede che, nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture da parte delle amministrazioni pubbliche, debbano essere acquistati modelli prodotti in Italia. Al riguardo evidenzia che la presente disposizione espone l'Italia al rischio di procedure di infrazione in sede europea; l'emendamento Airaudo 1.31, al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso made in Italy, è volto ad esentare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari, dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge n. 228 del 2012, nonché dei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del Pag. 106decreto-legge n. 78 del 2010. La disposizione potrebbe quindi, a suo avviso, rendere più difficoltosa la realizzazione degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 1; gli identici emendamenti Lombardi 1.27 e Airaudo 1.32 sono volte a prevedere, per l'anno 2014, l'immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, delle quali tuttavia non è indicato esplicitamente l'ammontare ai fini della verifica della congruità della copertura stessa; l'emendamento Chiarelli 1.211 è volto a prevedere che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere contemperato con il principio di autonomia delle casse previdenziali private. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se un'eventuale attenuazione dei richiamati principi generali possa determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'inclusione di tali enti previdenziali nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche; gli emendamenti Fedriga 2.23, 4.213 e 4.214 prevedono che i concorsi unici di accesso alle pubbliche amministrazioni siano organizzati dalle Regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica, con eventuali effetti di incremento della spesa, connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali; l'emendamento Airaudo 2.65 prevede la possibilità per gli enti territoriali di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015, secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, potendo compromettere la realizzazione di risparmi già scontati a legislazione vigente; l'emendamento Bargero 2.22 fa salvi i trattenimenti in servizio, oltre il limite anagrafico specificamente previsto, accordati ai dipendenti che ne abbiano fatto istanza sino alla data di emanazione del decreto-legge in esame. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione in esame possano derivare effetti negativi sulla finanza pubblica; gli emendamenti Nardi 2.202, 2.203 e 4.262 recano l'autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato, ai fini di assicurare la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale proroga sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli emendamenti Rizzetto 2.16 e D'Ambrosio 2.49 prevedono che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli uffici autonomi concorrono alla sola determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e non più al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, come previsto dal testo attualmente vigente. Al riguardo evidenzia che la soppressione di tale inciso potrebbe determinare un maggiore ricorso ad incarichi da conferire a soggetti esterni, con conseguenti effetti negativi sulla finanza pubblica; l'emendamento Fedriga 2.24 è volto a prevedere che le retribuzioni dei pubblici dipendenti siano commisurate anche al costo medio della vita nelle province in cui i dipendenti stessi svolgono la loro attività lavorativa. La disposizione in esame non chiarisce, in termini finanziari, quali siano gli effetti netti attesi dalla sua applicazione; l'emendamento Airaudo 2.69, nel sostituire il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, modifica la procedura di trasferimento del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche alla società Ales SpA, prevedendo che lo stesso possa essere assegnato agli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altre amministrazioni centrali, regionali e locali, di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale. Esso tuttavia non riproduce la clausola Pag. 107di neutralità finanziaria prevista dal sopra citato decreto; l'emendamento Placido 2.48 è volto a modificare la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 13, relativo all'assunzione di 3 unità dirigenziali da parte dell'AGEA. In particolare, essa prevede, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 182 del 2005 (contributo in favore dell'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali), una corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2013, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato c-bis del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo si ravvisa l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla idoneità della copertura proposta; l'emendamento De Mita 2.46 reca disposizioni al fine di consentire agli enti locali l'inquadramento, previa selezione per soli titoli, di personale interno nelle posizioni D1/D3, anche in deroga alla normativa vigente. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, atteso il mancato richiamo alle vigenti disposizioni in materia di limiti alle facoltà assunzionali nonché al rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, la proposta emendativa in esame possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'articolo aggiuntivo Bragantini 2.0200 è volto a sopprimere le prefetture, trasferendo le relative competenze, rispettivamente, ai sindaci, ai presidenti delle province e alle Camere di commercio. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attribuzione di tali funzioni possa essere svolta dai richiamati enti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Airaudo 3.11 prevede, a supporto dell'attività giudiziaria, ai fini di smaltimento dell'arretrato civile, la stipula di 3.000 contratti a tempo determinato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, in favore di lavoratori che abbiano svolto apposito tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia. Le predette assunzioni potranno avere luogo nei limiti dello stanziamento, pari a 7,5 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 228 del 2012, già destinato tuttavia, a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2014, all'incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari e alle spese di funzionamento dei suddetti uffici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di utilizzo delle predette risorse; l'articolo aggiuntivo Capodicasa 3-bis.04 prevede il trasferimento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato del personale in posizione di comando o fuori ruolo. Al riguardo, ferma restando la clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa, ritiene opportuno che il Governo confermi che sia garantito il rispetto del limite delle facoltà assunzionali previsto a legislazione vigente; l'emendamento Gnecchi 4.244 prevede il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio del personale in posizione di comando o fuori ruolo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che sia garantito il rispetto del limite delle facoltà assunzionali previsto a legislazione vigente; l'emendamento Cirielli 4.205 consente ai comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti l'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali svoltesi nel corso del 2012 nel rispetto della normativa previgente. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Cecconi 4.350, nel disporre, tra le altre cose, che gli enti pubblici di ricerca siano autorizzati ad assumere il personale in possesso di determinati requisiti entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, prevede una clausola di neutralità finanziaria, sulla cui idoneità ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Nicola Molteni 4.40 prevede che siano fatte salve le assunzioni tramite stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, le cui procedure siano state concluse dopo il 31 dicembre 2010. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della disposizione possano Pag. 108derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Antimo Cesaro 4.57 è volto ad abrogare il comma 218 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, in materia di inquadramento e stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), secondo specifiche modalità. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'abrogazione della richiamata disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche in termini di contenzioso sulle modalità di inquadramento del richiamato personale; l'emendamento Pilozzi 4.82 è volto a prevedere che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 6, bandiscano procedure di corso-concorso per l'assunzione di dirigenti. In proposito, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se l'obbligatorietà del bando triennale, pur nel rispetto dei vincoli di cui al comma 6, non sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli emendamenti Molteni 4.37 e 4.38 sono volti a consentire ai giudici e viceprocuratori onorari l'accesso alle procedure di mobilità indette dalle amministrazioni ai fini dell'inquadramento giuridico e economico. In proposito, osserva che il Governo dovrebbe chiarire se, pur in presenza di un riferimento alla verifica dei vincoli assunzionali, dalla disposizione possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Pilozzi 4.85 reca l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese relative ai lavoratori socialmente utili delle regioni e degli enti locali all'uopo prevedendo la soppressione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto la possibilità per il contribuente di scegliere il tipo di tassazione delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale. Rileva che il Governo dovrebbe chiarire, in proposito, la correttezza della quantificazione degli oneri, stimati dai presentatori in 400 milioni di euro, e l'idoneità della copertura individuata; l'emendamento Cecconi 4.267 autorizza le amministrazioni a prorogare contratti a tempo determinato, oltre i limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali non coperte da personale a tempo indeterminato. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli emendamenti Lavagno 4.259 e 4.260 autorizzano le università e i politecnici con bilancio in attivo, in deroga ai limiti sulle facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo, il cui costo è coperto con finanziamenti non provenienti dai trasferimenti ministeriali o regionali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Gnecchi 4.255 fa salva la possibilità per enti di ricerca e università di procedere ad assunzioni a tempo determinato, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Nardi 4.261 consente alle pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti a tempo determinato, anche in deroga ai limiti assunzionali in deroga, nel rispetto del patto di stabilità. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Taglialatela 4.266 istituisce il ruolo militare speciale unico a esaurimento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, sulla cui neutralità finanziaria ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento De Menech 4.265 prevede la concessione di un contributo di 400 mila euro per il 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino per il Pag. 109pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura; l'emendamento Cozzolino 4.67 è volto a modificare la copertura per le assunzioni nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno, ponendo a carico del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili la spesa di 20 milioni di euro annui. Al riguardo, osserva che il Governo dovrebbe chiarire se il fondo reca le necessarie disponibilità e se la riduzione non sia suscettibile di pregiudicare interventi già in corso; l'emendamento Palazzotto 4.139 è volto a consentire all'INPS il trattenimento in assegnazione temporanea, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, del personale dipendente di altre amministrazioni che abbia maturato almeno 3 anni di servizio presso l'INPS. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità di attuare la disposizione nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente; l'emendamento Chimienti 4.20 è volto a sopprimere le disposizioni di risparmio recate dalla legge di stabilità per 2013 in materia di fruizione delle ferie del personale della scuola, all'uopo prevedendo la riduzione lineare dei regimi di agevolazione fiscale previsti a legislazione vigente. In proposito ritiene che il Governo dovrebbe chiarire la correttezza della quantificazione degli oneri, indicata dai presentatori a «circa 200 milioni di euro» e della copertura individuata; l'emendamento Molteni 4.39 è volto a prorogare la durata degli incarichi dei magistrati onorari fino al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia prevista nei rispettivi ordinamenti. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalla richiamata proroga possano derivare eventuali oneri a carico della finanza pubblica; gli emendamenti Miotto 4-bis.202 e Gelli 4-bis.203 prevedono che alle IPAB e alle ASP si applichino le esclusioni in materia di patto di cui all'articolo 114, comma 5-bis, ultimo periodo. A tale proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale estensione possa pregiudicare gli obiettivi di finanza pubblica già previsti a legislazione vigente; l'emendamento Catalano 6.2 trasferisce la cura e la gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito considera opportuno che il Governo chiarisca se tali funzioni possono essere esercitate nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; gli emendamenti Laffranco 6.200, Fedriga 6.201 e Fedriga 6.202 sono volti a sopprimere il comma 4 dell'articolo 6, che autorizza, ai fini dell'istituzione del funzionamento dell'Autorità dei trasporti, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, facendo fronte al relativo onere mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la copertura precedentemente utilizzata è sufficiente a far fronte ai nuovi compiti assegnati alla predetta Autorità; l'emendamento Pilozzi 7.4 estende le fattispecie per le quali non deve essere corrisposto il contributo, a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo per il servizio civile degli obiettori di coscienza, di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998 in merito alla cui disponibilità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Labriola 8.16 sopprime l'ultimo periodo del comma 9-bis, dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante la determinazione, a decorrere dal 2012, dei limiti alle assunzioni dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tali disposizioni erano stati ascritti effetti di risparmio; l'emendamento Di Salvo 8.8 prevede procedure di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere, pari Pag. 110a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione di alcuni dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis annesso al decreto-legge n. 98 del 2011, sulla cui idoneità, così come sulla congruità della quantificazione dell'onere, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'articolo aggiuntivo De Menech 8.07 prevede, per il 2013, una serie di contributi, per un totale di 900.000 euro, in favore delle attività di sicurezza in montagna. Al relativo onere, si provvede mediante utilizzo del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 822). Sull'idoneità di tale copertura considera opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'articolo aggiuntivo Taglialatela 8.0200 reca norma in materia di riordino della Croce rossa italiana, prevedendo un clausola di neutralità finanziaria, sulla cui idoneità appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti; l'articolo aggiuntivo Taglialatela 8.0201 reca una serie di disposizioni inerenti la Croce rossa italiana, istituendo, in particolare, un ruolo militare speciale unico a esaurimento del relativo personale e prevedendo una clausola di neutralità finanziaria, sulla cui idoneità ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti; la proposta emendativa Pilozzi 9-bis.01, al fine di tutelare il made in Italy agroalimentare, autorizza il passaggio diretto di personale delle pubbliche amministrazioni all'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, limitandosi a prevedere una clausola di neutralità finanziaria, della cui idoneità considera opportuno acquisire l'avviso del Governo; l'emendamento Carrescia 11.56, nel prevedere che all'onere derivante dal funzionamento della Commissione di collaudo volta a verificare la conformità del SISTRI alle norme vigenti si provveda a valere sulle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, appare meritevole di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla idoneità della copertura individuata; gli emendamenti Oliaro 11.33, Invernizzi 11.17 e Terzoni 11.7 prevedono la sostituzione dell'articolo 11 del provvedimento e l'istituzione di un Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), senza tuttavia precisare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo sistema; l'emendamento Catalano 11.291 è volto ad istituire una banca dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni relative ai soggetti che aderiscono al SISTRI. In proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la tenuta della banca dati possa essere svolta nell'ambito delle disponibilità umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente; l'emendamento Grimoldi 11.15 è volto alla restituzione ai soggetti iscritti al SISTRI delle quote versate con riferimento alle annualità 2010, 2011 e 2012, ovvero a prevederne la compensabilità con le somme che saranno richieste per il futuro. Al riguardo considera opportuno un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità di restituire tali somme senza incidere sui saldi di finanza pubblica; l'emendamento Catalano 11.290 è volto ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati delle sanzioni relative al SISTRI. In proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la tenuta della banca dati possa essere svolta nell'ambito delle disponibilità umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente; gli emendamenti Schullian 11.49 e Terzoni 11.2, nel prevedere l'eventuale integrazione del Tavolo tecnico di cui al comma 13 del medesimo articolo 11 con la presenza di esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente, non specificano che agli stessi non debba spettare alcun compenso o indennizzo a carico del bilancio dello Stato; l'emendamento Invernizzi 11.28, nel prevedere l'utilizzo in compensazione o il rimborso, in caso di cessata attività del soggetto, delle somme eventualmente già versate per l'iscrizione al SISTRI, appare suscettibile di determinare Pag. 111effetti negativi a carico della finanza pubblica; gli emendamenti Carrescia 11.61 e Terzoni 11.6 prevedono la restituzione dei contributi per l'iscrizione al SISTRI, versati per le annualità 2010, 2011 e 2012, ovvero l'utilizzo degli stessi in compensazione di obblighi fiscali e contributivi, senza tuttavia chiarire che dalla attuazione della disposizione non debbano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica; gli emendamenti De Lorenzis 12.16 e 12.21 sono volti a subordinare l'autorizzazione per la costruzione e la gestione delle discariche alla effettuazione dei carotaggi e di tutti i procedimenti idonei all'individuazione della tipologia di codici CER già smaltite, senza tuttavia specificare se lo svolgimento di tali attività avvenga nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 7 dell'articolo 12; l'emendamento De Lorenzis 12.19, nel prevedere che il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 comprenda anche ipotesi di ricollocazione e formazione del personale, non specifica se ciò avvenga nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 7 dell'articolo 12; l'emendamento De Lorenzis 12.24 è volto a modificare la destinazione d'uso dei fondi stanziati per l'area del «Mar Piccolo», impiegandoli per lo svolgimento di corsi di formazione e reinserimento in favore dei lavoratori dell'ILVA, senza tuttavia prevedere che tale misura non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle predette risorse. Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte richiamate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo De Menech 8.07, in quanto il fondo utilizzato reca le necessarie risorse.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative comprese nel fascicolo 1 trasmesso dall'Assemblea, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.9, 1.18, 1.27, 1.31, 1.32, 1.200, 1.211, 2.16, 2.17, 2.22, 2.23, 2.24, 2.46, 2.48, 2.49, 2.64, 2.65, 2.69, 2.71, 2.202, 2.203, 3.11, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.25, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.51, 4.52, 4.56, 4.57, 4.59, 4.67, 4.82, 4.85, 4.86, 4.90, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.109, 4.113, 4.114, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.136, 4.137, 4.139, 4.205, 4.213, 4.214, 4.244, 4.247, 4.249, 4.255, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.265, 4.266, 4.267, 4.300, 4.301, 4.312, 4.350, 4.351, 4-bis.202, 4-bis.203, 4-ter.1, 4-ter.5, 4-ter.6, 4-ter.201, 4-ter.202, 6.2, 6.4, 6.200, 6.201, 6.202, 7.4, 8.4, 8.8, 8.16, 8.17, 8.200, 11.2, 11.6, 11.7, 11.15, 11.17, 11.28, 11.33, 11.49, 11.56, 11.61, 11.290, 11.291, 12.16, 12.19, 12.21, 12.24, sugli articoli aggiuntivi 2.0200, 3-bis.04, 4-ter.0200, 4-ter.0202, 8.02, 8.0200, 8.0201, 9-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime quindi nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

   Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che la Commissione sarà convocata nella giornata di domani per esprimere il parere sulle proposte emendative delle Commissioni, nonché su quella presentata dal Governo e sui relativi subemendamenti.

  La seduta termina alle 17.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
C. 1690 Governo.

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SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670 Governo.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.
Atto n. 30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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