CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2013
105.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 126

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

  Luca SANI, presidente, avverte che il rappresentante del gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Constatando che non vi sono obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

  Filippo GALLINELLA (M5S) chiede che l'esame del provvedimento si svolga dopo la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

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  Michele ANZALDI (PD) rileva che la richiesta del deputato Gallinella può essere accolta, purché si proceda alla deliberazione del parere entro la giornata di oggi.

  Luca SANI, presidente, condividendo le indicazioni del deputato Anzaldi, fa presente che le Commissioni I e XI hanno chiesto di acquisire i pareri entro la giornata di oggi.
  Sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà al termine della sede referente.

  La seduta sospesa alle 13.45 riprende alle 14.05.

  Monica FAENZI (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta sulla base delle richieste formulate, anche informalmente, dai gruppi (vedi allegato 1).

  Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che, se il disegno di legge ha come obiettivi la semplificazione e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, non si può condividere la norma che autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 ulteriori unità dirigenziali.
  Per quanto riguarda l'Agenzia per la coesione territoriale, ritiene opportuno prevedere che il direttore abbia le necessarie competenze anche tecniche e che l'Agenzia abbia la capacità di svolgere funzioni di monitoraggio e coordinamento a livello nazionale dei programmi di sviluppo rurale.

  Mario CATANIA (SCpI) ricorda che la pianta organica dell'AGEA prevede 11 dirigenti, mentre ne sono assegnati solo 6 o 7. Al riguardo, fa presente, in base alla sua esperienza concreta, che tale carenza non ha potuto essere finora colmata a causa di complicazioni normative e burocratiche che hanno determinato la mancata autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. La norma contenuta nel decreto in esame non ha pertanto nulla di clientelare o di abnorme, ma consente solo di completare l'organico, rimettendo l'AGEA nelle condizioni di operare normalmente, senza dover ricorrere all'attribuzione di incarichi «ad interim».
  Segnala infine l'opportunità di far riferimento al Ministero e non al Ministro nell'osservazione di cui alla lettera a).

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel sottolineare l'importanza delle funzioni svolte dall'AGEA, sottolinea che il completamento dell'organico dirigenziale di tale Agenzia è una questione che si ripresenta da anni e che ora è necessario risolvere legislativamente, visto che sinora non ha potuto essere risolta in via amministrativa.
  Per quanto riguarda l'ulteriore rilievo del deputato Gallinella, ne coglie favorevolmente lo spirito e invita la relatrice a prevedere un'ulteriore osservazione, nel senso di raccomandare che l'Agenzia per la coesione territoriale effettui un efficace monitoraggio della spesa delle regioni nel quadro delle politiche di coesione.

  Monica FAENZI (PdL), relatore, sulla base del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
C. 1373 Lupo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Pag. 128

  Luca SANI, presidente, avverte che il rappresentante del gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Constatando che non vi sono obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

  Alessandra TERROSI (PD), relatore, sottolinea che la proposta di legge in esame contiene disposizioni volte alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
  Fino agli anni ’30, l'Italia era seconda solo alla Russia nella produzione canapiera, ma era prima per la qualità e la selezione delle varietà (la più coltivata era la canavese). Negli anni ’30 e ’40 il 75 per cento del prodotto italiano veniva esportato. Secondo una «Relazione sulla coltivazione e la lavorazione della canapa in Italia», pubblicata dall'Ufficio per l'interno del Reich (Berlino 1913), l'estensione complessiva della coltivazione della canapa in Italia era valutabile attorno ai 90.000-100.000 ettari. Al primo posto si collocava l'Emilia e in particolare la provincia di Ferrara.
  Negli anni più recenti la filiera produttiva della canapa, dopo un lungo periodo di blocco della produzione, sta suscitando nuovo interesse a seguito dell'aumento del prezzo del petrolio e di una maggiore attenzione per la tutela dell'ambiente. La coltivazione e produzione della canapa industriale è ripresa in molti paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Polonia, Romania, eccetera) ed è autorizzata a determinate condizioni in diversi paesi nel mondo.
  La canapa industriale si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettiere per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche.
  La canapa (cannabis sativa L.) è una specie annuale, che riesce ad adattarsi ai più svariati ambienti, anche se preferisce zone umide e con temperature di 20-25 gradi centigradi. Sia la canapa coltivata per la produzione di fibre, utilizzata per scopi industriali, sia quella utilizzata per la produzione illecita di stupefacenti, appartengono alla stessa specie cannabis sativa. Le due varietà (la seconda sarebbe la cannabis sativa indica) differiscono tra loro per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore, in quella da fibra, di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della cannabis.
  La coltivazione della canapa agroindustriale è pertanto soggetta ad una regolamentazione restrittiva, che si basa sulla normativa europea e su due circolari ministeriali applicative.
  In merito alla normativa comunitaria applicabile, l'organizzazione del mercato della canapa rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo (regolamento unico OCM). Secondo quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 73/2009, n. 1120/2009, n. 1121/2009 e n. 1122/2009, la coltivazione della canapa industriale è soggetta ad alcune restrizioni e gode di un regime di aiuti, in particolare per la trasformazione della canapa destinata alla produzione di fibre. Nello specifico, le varietà di canapa a fibre per le quali è autorizzata la coltivazione devono presentare un tasso di delta-9-tetra-idro-cannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento nelle parti verdi di un campione standardizzato, calcolato secondo il metodo definito dai regolamenti comunitari; gli Stati membri devono controllare almeno il 30 per cento delle superfici di canapa coltivata a scopo industriale; le varietà di canapa che superino la soglia dello 0,2 per cento di THC sono radiate dalle liste di quelle eleggibili alla coltivazione.
  La canapa è considerata anche nell'ambito del pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC), che – dopo l'esame della Commissione agricoltura del Pag. 129Parlamento europeo (il 30 settembre 2013) e dell'Assemblea dello stesso Parlamento (con ogni probabilità nella sessione plenaria del 19 novembre 2013) – dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri dell'Unione.
  In particolare, nella proposta di regolamento sui pagamenti diretti (COM(2011)625) si stabilisce che le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari «ammissibili» – che conferiscono cioè il diritto all'aiuto – solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 per cento. La Commissione ha ritenuto infatti opportuno mantenere le misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, per non perturbare l'organizzazione comune del mercato della canapa, e stabilisce pertanto che i pagamenti debbano continuare a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al contenuto di sostanza stupefacente. Per tutelare la salute pubblica, ritiene inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato, al fine di stabilire norme che subordinino la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscano la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo. Nella proposta si stabilisce anche che la canapa rientra tra i settori a cui gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato facoltativo, insieme a cereali, semi oleosi, colture proteiche, leguminose da granella, lino, riso, frutta a guscio, fecola di patate, prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovicaprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida. Il sostegno accoppiato può essere concesso a quei settori e/o quelle regioni dove specifici tipi di agricoltura o specifici settori affrontano difficoltà e sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali.
  Per quanto riguarda le circolari emanate a livello nazionale, la prima, del Ministero delle politiche agricole e forestali, emanata in data 8 maggio 2002 in ragione dell'inserimento della canapa destinata alla produzione di fibre (cannabis sativa) nel regime di sostegno comunitario, prevede che: il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi un contenuto di THC non superiore allo 0,2 per cento; i pagamenti per superficie per la canapa sono condizionati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nella normativa europea (attualmente il riferimento è ai regolamenti (CE) n. 1234/2007, che ha istituito la organizzazione comune di mercato unica, e n. 73/2009, che definisce i regimi di sostegno diretto agli agricoltori); il metodo che deve essere impiegato dalle autorità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate è stabilito a livello europeo dall'Allegato XIII del regolamento (CE) n. 2316/99 (ora abrogato e sostituito dal regolamento n. 1973/2004); gli operatori interessati sono tenuti a dare comunicazione relativamente all'impianto della coltura di cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia.
  La seconda circolare, emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22 maggio 2009, è relativa alla produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana. La circolare ammette l'uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferma restando la necessità di adottare adeguati piani di controllo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli operatori del settore alimentare.
  Passando ad illustrare la proposta di legge in esame, precisa che l'articolo 1 ne definisce le finalità, consistenti appunto nella creazione di una filiera nazionale della canapa denominata cannabis sativa. A tal fine, è prevista la sperimentazione di Pag. 130alcuni progetti pilota che, attraverso un più stretto raccordo con il ciclo industriale, creino le condizioni per un incremento della produzione (comma 1). Il comma 2 precisa che le disposizioni ivi recate si applicano esclusivamente alla coltivazione della cannabis sativa con una percentuale di delta-1-tetraidrocannabinolo e di delta-9-tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,3 per cento.
  L'articolo 2 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emani, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un bando per l'assegnazione di un contributo di 3 milioni di euro da destinarsi alla realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione della cannabis sativa in cinque regioni, scelte in base ad alcuni criteri quali la compatibilità ambientale, la tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa nonché la costituzione dei soggetti strutturati nella forma di filiera. I progetti pilota dovranno prevedere: studi di fattibilità economica anche in relazione al criterio della compatibilità ambientale; la scelta delle sementi più adatte al territorio, anche attraverso la stipula di convenzioni con la Banca del germoplasma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Bari al fine di individuare sementi in grado di ridurre l'uso delle risorse idriche; le modalità di organizzazione della produzione per la creazione di filiere industriali; l'individuazione dei centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa. I progetti dovranno essere realizzati entro un anno dall'assegnazione del contributo.
  L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore. A tal fine si prevede che egli denunci, entro due settimane dalla data della semina, le coltivazioni effettuate all'assessorato regionale competente. Nella denuncia dovranno essere indicati: il nome della varietà di canapa utilizzata e la copia dei cartellini emessi dall'ente certificatore; la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle parcelle ed i relativi mappali; il recapito telefonico del produttore; la data prevista per la semina. Il coltivatore deve conservare nella documentazione il disciplinare per il campionamento della coltura.
  L'articolo 4 detta norme relative ai controlli. Viene, infatti, previsto che le Forze dell'ordine possano effettuare controlli sulle coltivazioni; in caso di prelevamenti e campionamenti della coltura, essi devono essere effettuati in presenza del coltivatore. Le operazioni di controllo del contenuto di THC della canapa devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 421/86, che ha modificato i regolamenti n. 771/74 e n. 2188/84 stabilendo un metodo comunitario per l'accertamento del tenore di THC nella canapa. Esso è stato abrogato e sostituito sul punto dal regolamento n. 1122/2009.
  L'articolo 5 interviene sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'intenzione di superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di THC nella cannabis sativa destinata alla coltivazione. L'attuale articolo 14 del testo unico prevede, al comma 1, lettera a), n. 6), l'inclusione nella tabella I – che indica le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute – della cannabis indica (la cosiddetta canapa indiana) dei prodotti da essa ottenuti; dei tetraidrocannabinoli, dei loro analoghi naturali, delle sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico. La modifica introdotta al citato articolo 14 dall'articolo 5 della proposta di legge fa, invece, generico riferimento alla canapa (cannabis), includendo nella tabella degli stupefacenti soltanto la canapa (e i prodotti da essa ottenuti) con una percentuale di principio attivo (tetraidrocannabinolo) superiore allo 0,5 per cento. Di fatto, tale modifica escluderebbe la cannabis sativa da coltivazione dalla tabella delle sostanze stupefacenti dove ricadrebbe la sola cannabis indica che, come recita la relazione, «ha comunque Pag. 131un contenuto di tetraidrocannabinolo sempre superiore, e spesso di gran lunga all'1 per cento».
  L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La disponibilità finanziaria viene rinvenuta attraverso la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 e, in particolare, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Rinvia, infine, alla documentazione degli uffici, per quanto riguarda l'ulteriore legislazione europea in preparazione (in particolare, sulla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale) e la normativa in vigore in alcuni Paesi europei (Francia, Belgio, Regno Unito).

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene che la filiera della canapa meriti di essere posta al centro dell'attenzione del legislatore. Dichiarandosi non pienamente soddisfatto dalla proposta di legge in esame, preannuncia la presentazione di una sua iniziativa legislativa, che terrà conto di ulteriori approfondimenti.
  Nel merito, sottolinea che fino a quando non interverrà una legge che precisi chiaramente che la coltivazione della canapa a basso tenore di THC è lecita in Italia, fissandone anche le condizioni, come prescrive il regolamento europeo, vi sarà sempre, come avvenuto anche quest'anno, un'autorità di polizia che riterrà di dover intervenire «con le manette», chiedendo quale sia la procedura prescritta dalla legge per portare la canapa da fibra dal campo a casa. Infatti, l'unica norma vigente in materia di cannabis è il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. È vero che tale testo vieta «soltanto» la coltivazione della cannabis indica e parla genericamente di THC, senza far riferimento a percentuali, ma è anche vero che la cannabis è una sola specie e che cannabis indica è soltanto il nome tradizionalmente usato per indicare la canapa con un tenore di THC tale da avere effetti psicotropi. In queste condizioni, i magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria più «illuminati» intendono che il legislatore non ha voluto proibire la coltivazione della canapa da fibra, ma altri, magari per impreparazione o pigrizia, potrebbero contestare un illecito anche in presenza di sole tracce di THC.

  Loredana LUPO (M5S) fa presente che proprio per ovviare ai problemi segnalati dal collega Zaccagnini la sua proposta di legge intende modificare l'articolo 14 del testo unico sugli stupefacenti, nel senso di far riferimento alla «cannabis» con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento. Fa inoltre presente che il THC costituisce una sostanza fondamentale per la difesa della pianta dalle patologie, ma che comunque, al di sotto di quel livello, non può essere utilizzato per usi psicotropici.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), manifestando apprezzamento per la relatrice Terrosi e per la deputata Lupo, osserva che per la prima volta la Commissione esamina un'iniziativa legislativa proposta dal solo gruppo del M5S.
  Fa inoltre presente che anche il suo gruppo presenterà una proposta di legge da abbinare a quella in esame.

  Mino TARICCO (PD), riservandosi di intervenire ulteriormente nel merito, segnala che, oltre alla banca del germoplasma del CNR di Bari, anche il centro del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) di Treviso ha condotto studi e sperimentazioni sulla canapa.

  Alessandra TERROSI (PD), relatore, nel raccogliere le indicazioni dei colleghi, riterrebbe utile procedere ad audizioni. Invita pertanto i gruppi a formulare eventuali proposte.

   Luca SANI, presidente, sottolineando l'opportunità di attendere le ulteriori proposte Pag. 132di legge preannunciate in materia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 17 ottobre 2013.

Nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recanti norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Associazione commercianti albesi, Associazione nazionale Città del tartufo, Associazione nazionale dei commercianti di tartufi (Assotartufi), Associazione nazionale tartufOK, Associazione Strada del tartufo mantovano, Centro nazionale studi tartufo, Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Federazione nazionale delle associazioni dei tartufai italiani (FNATI), TuberAss e Unione regionale delle associazioni dei tartufai toscani (URATT).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 16.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stato trattato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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