CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2013
105.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA
  Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito Pag. 34chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante norme urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Rileva che il testo iniziale era corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha trasmesso ulteriori relazioni tecniche e note, anche riferite agli emendamenti in discussione. Fa presente che, al momento, non risultano invece pervenuti la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato. Con riferimento alle disposizioni del provvedimento, non ha osservazioni da formulare circa i commi da 1 a 9 dell'articolo 1, concernenti l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze, considerato che – come rilevato dalla relazione tecnica – i risparmi connessi all'applicazione delle norme dovrebbero essere verificabili a consuntivo. Ciò premesso, fa presente tuttavia che risulterebbe comunque utile disporre di dati in ordine all'ammontare delle spese per auto di servizio e per consulenze che si intende ridurre, nonché in ordine agli effetti di risparmio attesi dalle norme in esame. Non ha altresì osservazioni da formulare in merito ai commi da 9-bis a 9-sexies del medesimo articolo 1, concernenti le graduatorie ad esaurimento dei docenti di religione cattolica. Per quanto attiene all'articolo 2, non ha rilievi da formulare circa i commi 1, 3 e 6, concernenti l'assorbimento delle eccedenze di personale delle pubbliche amministrazioni. In merito al comma 2, in materia di spese di personale degli ordini e dei collegi professionali, osserva che già in passato sono state introdotte nell'ordinamento disposizioni concernenti la spesa di personale degli ordini e dei collegi professionali. Fa presente che le norme vengono introdotte valutando la circostanza che tali enti sono considerati enti pubblici. A tal proposito rileva che, da un lato, l'elenco delle pubbliche amministrazioni formato dall'ISTAT non include alcuni soggetti (come, ad esempio, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti) che tuttavia fanno parte dell'elenco formato dal Ministero della funzione pubblica e pubblicato sul web, che enumera le amministrazioni che appartengono al comparto enti pubblici non economici. Ritiene, pertanto, opportuno che sia chiarito se l'elenco ISTAT sia da considerarsi esaustivo, considerato che l'inclusione (o l'esclusione) di un ente da tale elenco è considerata elemento rilevante per valutare l'effetto finanziario delle disposizioni recate dai testi di volta in volta posti all'esame della Commissione bilancio. Circa i commi 4 e 5, recanti la norma di interpretazione autentica concernente la disciplina applicabile in materia di accesso alla pensione, rinviando a quanto osservato dalla 5a Commissione bilancio del Senato in sede di emanazione del parere con riferimento alle norme in esame, rileva che le norme risultano essere prive di effetti finanziari solo se meramente ricognitive della prassi applicativa in essere. Osserva che, diversamente, dovrebbe essere chiarito se l'interpretazione autentica non determini un ampliamento di benefici previdenziali con possibili ricadute in relazione all'anticipazione dell'erogazione della indennità di buona uscita. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo. Non ha osservazioni da formulare riguardo al comma 7, recante disposizioni in tema di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. In merito ai commi 8, 8-ter e 8-quater, concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni tenute alla riduzione degli assetti amministrativi, rileva preliminarmente che la relazione tecnica allegata all'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 afferma che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste dal tale articolo possono derivare effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo. Dal momento che le norme in esame attenuano gli effetti di riduzione degli assetti amministrativi Pag. 35originariamente previsti, ritiene che dovrebbe essere fornita assicurazione, visto il tempo trascorso dalla data di entrata in vigore delle norme recate dal citato decreto legge, che i risparmi riscontrati, anche con metodo indiretto basato sulla rilevazione statistica degli andamenti di spesa, non siano stati inglobati nei tendenziali. Su tale punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, non concorda con quanto esplicitato dalla relazione con riferimento alle disposizioni recate dal comma 8-ter. Si fa riferimento, in particolare, all'ipotesi che l'aumento delle percentuali di utilizzo di dirigenti in posizione di comando non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si avrebbe solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice. Osserva che tale affermazione non tiene conto del fatto che la norma considera anche la possibilità che la persona selezionata sia collocata fuori ruolo. In tal caso l'utilizzo dell'unità di personale come dirigente non preclude all'amministrazione cedente di utilizzare la posizione resasi vacante. La norma non tiene conto altresì che un maggior ricorso a personale non appartenente all'amministrazione di utilizzo potrebbe comportare, in determinati casi, una maggiore spesa. Infatti, in caso di nomina a dirigente di un proprio dipendente, l'onere per retribuzione è pari al compenso del dirigente al netto della retribuzione non più corrisposta al medesimo dipendente per lo svolgimento delle mansioni svolte prima della promozione. Nel caso di nomina di un dirigente «esterno», invece, si danno casi in cui l'onere sostenuto dall'amministrazione ricevente, pari all'intero importo della retribuzione erogata, non è parzialmente compensato dalla diminuzione degli oneri per retribuzioni dell'amministrazione cedente: tale ipotesi si concretizza nei casi in cui il soggetto chiamato rivestiva, nell'amministrazione cedente, una posizione apicale indefettibile (ad esempio un Capo di Dipartimento) per il corretto funzionamento della struttura. Gli stanziamenti di bilancio dell'amministrazione cedente non sono ridotti e la stessa procede alla selezione di una nuova figura dal preporre alla posizione apicale lasciata libera. Osserva che appare parimenti onerosa la disposizione che stabilisce, che nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali apicali, il valore degli incarichi conferibili a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione, determinato in applicazione delle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, se non intero, è arrotondato all'unità superiore. Segnala che anche tale disposizione, potenzialmente, incrementa il numero dei contratti dirigenziali stipulati con «esterni» che, come già accennato, sono più onerosi di quelli conferiti a soggetti in servizio presso l'amministrazione procedente. Anche su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Circa il comma 8-bis, in materia di proroga termini per incarichi dirigenziali nelle province, osserva che l'assenza di possibili effetti onerosi appare subordinata alla condizione che la proroga in esame si configuri come una mera facoltà per le province e non come un diritto riconosciuto ai soggetti interessati. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma del Governo. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 8-quinquies, concernente il Comitato per la verifica delle cause di servizio, dal momento che l'articolo 2, comma 1-octies, del decreto legge n. 225 del 2010, di cui si dispone la proroga, già reca una clausola di invarianza. Per quanto attiene al comma 9, concernente la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del consiglio, ritiene che dovrebbero essere fornite indicazioni circa la concreta portata dell'interpretazione autentica proposta, se cioè l'effetto perseguito è volto a diminuire il numero dei dirigenti che possono essere assunti (computo delle posizioni al fine del raggiungimento del limite degli incarichi conferibili in base alla pianta organica). Osserva che la modifica al testo del comma apportata nel corso dell'esame al Senato sembrerebbe, Pag. 36infatti, finalizzata ad escludere la possibilità di aumentare il numero degli incarichi conferibili a soggetti esterni. Giudica necessario, sul punto, un chiarimento da parte del Governo. In merito ai commi 10 e 11, riguardanti la rilevazione dei dati relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, osserva che le norme in esame prevedono un ampliamento del numero degli enti i cui dati devono essere rilevati al fine di attuare il monitoraggio della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito considera opportuno che il Governo confermi che la Ragioneria generale dello Stato possa gestire la maggior mole di dati utilizzando le sole dotazioni strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'esclusione degli organi a rilevanza costituzionali dal novero degli enti il cui costo del lavoro è soggetto a monitoraggio rileva che tale esclusione, pur non avendo una diretta rilevanza finanziaria, opera nel senso opposto rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, e richiamate dalla relazione tecnica, e rende più complesso l'effettivo monitoraggio dell'andamento delle spese di personale nella Pubblica amministrazione. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 12, concernente le assunzioni di personale del ministero dei beni e delle attività culturali. In merito al comma 13, riguardante l'assunzione di dirigenti presso l'AGEA, giudica opportuno che sia confermato che la riduzione del contributo riconosciuto all'ISMEA non pregiudichi il pieno perseguimento delle finalità istituzionali ad essa assegnate. Con riguardo al comma 13-quater, riguardante l'attribuzione di funzioni dirigenziali da parte dell'AIFA, rileva che le norme dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che limitano il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, pur avendo un carattere di cornice generale, sono finalizzate a contenere le spese di personale. Ciò in quanto, in via di principio, il conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto già appartenente alla amministrazione comporta una minore spesa per retribuzioni, dal momento che la spesa da sostenere per tale incarico sconta l'importo già sostenuto per il pagamento della retribuzione del soggetto selezionato. Rileva altresì che la disposizione, dopo aver recato una clausola di invarianza, espressamente prevede che la spesa determinata dalla norma è finanziata con le risorse già oggi attribuita all'AIFA. Tanto premesso ritiene opportuno che sia chiarito se la norma determini o meno una spesa aggiuntiva e se la postulata invarianza sia connessa alla non onerosità della disposizione o non si giustifichi, piuttosto, con la materiale disponibilità, in capo all'ente, di risorse per far fronte ad oneri recati dalla disposizione. Passando all'esame dell'articolo 3, osserva, circa il comma 1, concernente il transito di personale al Ministero della giustizia, che la procedura di transito del personale prevista dalla norma è posta in relazione a situazioni di soprannumero rispetto alle «dotazioni organiche ridotte». Osserva che tale espressione sembrerebbe riferita alle misure di ridimensionamento degli organici delle pubbliche amministrazioni disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (richiamato dal testo), il quale regola espressamente le procedure per il riassorbimento delle eccedenze conseguenti l'azione di riduzione degli assetti amministrativi: in particolare l'articolo prevede, per ogni singola amministrazione, il divieto di assunzione per la durata della situazione di soprannumero e l'eventuale avvio di procedure di mobilità in esito all'infruttuoso tentativo di ricollocamento del personale eccedente. Rileva che, secondo la relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, dalle misure di ricollocazione del personale in soprannumero potrebbero derivare effetti di risparmio verificabili soltanto a consuntivo. Ciò premesso, giudica necessario che il Governo chiarisca il coordinamento fra la norma in esame e le procedure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, precisando in particolare se la norma possa pregiudicare parte dei risparmi eventualmente già contabilizzati a consuntivo (atteso che le attività Pag. 37di ricognizione delle eccedenze disciplinate dal decreto-legge n. 95 del 2012 dovrebbero, in teoria, già risultare concluse). Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se i passaggi diretti previsti dalla norma in esame siano disposti nell'ambito delle facoltà assunzionali proprie del Ministero della giustizia o si sostanzino in ingressi in servizio aggiuntivi. Osserva che in tale ultima ipotesi la norma sembrerebbe derogare alle misure limitative del turn over in relazione alle quali erano stati scontati effetti di risparmio. Ritiene che andrebbe infine acquisito un chiarimento circa gli oneri connessi all'eventuale miglioramento del trattamento economico del personale che transiti nei ruoli del Ministero e che sia attualmente titolare di un regime contrattuale meno favorevole. Non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito al comma 7-bis, concernente la cessazione dei dirigenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Circa l'articolo 3-bis, concernente la revisione dei contratti di servizio fra pubbliche amministrazioni e società controllate, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere facoltativo della previsione in esame. In merito all'articolo 4, rileva, circa i commi 1 e 2, relativi all'utilizzo di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, che in base alla normativa vigente l'utilizzo di forme contrattuali flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni dovrebbe risultare residuale. Fa presente che le norme in esame, da un lato, dichiarano applicabile alle pubbliche amministrazioni il decreto legislativo n. 368 del 2001 (che pone appunto limitazioni all'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato), dall'altro dispongono il divieto di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Tanto premesso, ritiene utile che siano forniti elementi volti a chiarire il coordinamento tra le norme in esame (che modificano l'articolo 36 del Testo unico sul pubblico impiego) e la disciplina di attuazione della direttiva 1999/70/CE (decreto legislativo n. 368 del 2001) in materia di lavoro a tempo determinato. Circa i commi da 3 a 6, primo periodo, e i commi da 6-quater a 8, concernenti la stabilizzazione di personale già utilizzato dalle amministrazioni pubbliche, osserva che andrebbe meglio precisata la portata applicativa del comma 5, in base al quale dovranno essere definiti – con apposito DPCM – criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. Con riguardo alle norme recate dal comma 6-quater, limitatamente alla parte che prevede la «stabilizzazione a domanda» di personale avente determinati requisiti, osserva che l'espressione sembra definire un diritto soggettivo di alcuni lavoratori all'assunzione. Non risulta evidente se il diritto a presentare domanda prevalga sull'obbligo di rispettare i vincoli finanziari posti dalla legislazione vigente richiamati, a loro volta, nel comma in esame. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo volto a specificare se le domande presentate non vincolano l'amministrazione procedente al loro accoglimento. Con riguardo alle norme recate dal comma 6-quater, limitatamente alla parte che prevede la possibilità di proroga di contratti a tempo determinato per personale che è in attesa di essere stabilizzato, osserva che il comma 1 dell'articolo in esame ha espressamente previsto che il decreto legislativo n. 368 del 2001 si applica alla Pubblica amministrazione. Rammenta, in sintesi, che detto decreto prevede, all'articolo 4, che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il successivo articolo 5 stabilisce che se il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Ne consegue Pag. 38che la norma di autorizzazione alla proroga dei contratti in esame sembra costituire ulteriore presupposto giuridico alla stabilizzazione di diritto del personale, a prescindere dalla sussistenza di spazi finanziari da destinare ad assunzioni di personale, con conseguenti oneri permanenti. A tal proposito ritiene che non appaia possibile configurare la norma in esame come derogatoria della disciplina recata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, dal momento che è proprio il medesimo articolo in esame che stabilisce un criterio generale di applicabilità del citato decreto alle pubbliche amministrazioni. Giudica, pertanto, necessario che siano forniti ulteriori chiarimenti in merito al coordinamento della norma in esame con la disciplina del decreto legislativo n. 368 del 2001 anche alla luce dell'eventuale contenzioso già esistente circa la prevalenza della disciplina di attuazione di norme comunitarie rispetto alle norme di carattere nazionale. Rileva che analoghi chiarimenti dovrebbero essere forniti anche con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9. Osserva altresì che non appare evidente la portata normativa della disposizione recata dal comma 6-quinquies che prevede che i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta sono esclusi dalle procedure concorsuali. Considera necessario che sia esplicitato quale significato dare al termine «esclusi» dal momento che non sembra possibile precludere la partecipazione ai concorsi a coloro che ne hanno già vinto uno. Osserva che il chiarimento dovrebbe assicurare che gli esclusi non siano reputati ope legis titolari del diritto a vedersi assumere da una Pubblica amministrazione indipendentemente dai vincoli finanziari posti legislazione vigente. Non ha nulla da osservare con riferimento alla norma recata dal comma 7, che stabilisce che la selezione del personale da stabilizzare sia effettuata di norma adottando bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale nel presupposto che il contingente da assumere sia calibrato anche tenendo conto della possibilità che il dipendente, una volta entrato in servizio, richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. In ordine al comma 6, secondo periodo, e ai commi 6-bis e 6-ter, in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla CONSOB, rileva, in primo luogo, che appare opportuno acquisire dal Governo informazioni circa le situazioni giuridiche sottostanti l'approvazione della norma che specifica quali siano le condizioni per considerare il personale in effettivo servizio ad una determinata data e dunque stabilizzabile. Osserva inoltre che la disposizione amplia la potenziale platea dei soggetti che possono essere stabilizzati con l'insorgenza di nuovi oneri che, anche in presenza di disponibilità di bilancio della CONSOB, determinerebbero effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Fa presente, peraltro, che risulterebbe necessario che siano fornite informazioni sull'ampiezza della platea interessata dalla disposizione in esame. Infine, qualora fosse confermato che la stabilizzazione è consentita con riferimento ad un rapporto di impiego costituitosi di fatto e non in base da un contratto valido, ritiene che dovrebbe essere chiarito se tale fattispecie non si presti a richieste emulative eventualmente avanzate da altre amministrazioni pubbliche. Non ha nulla da osservare per quanto concerne la proroga del termine fissato per il completamento delle procedure di stabilizzazione dal momento che, essendo ancora aperti i termini per tale stabilizzazione, è ragionevole assumere che i tendenziali di spesa considerino comunque l'entrata in servizio del personale interessato già nel corso del 2013. Ritiene che tale circostanza dovrebbe, comunque, essere confermata dal Governo. Riguardo ai commi 9 e 9-bis, concernente l'autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato dei precari cosiddetti «storici», richiama quanto già in precedenza osservato con riferimento alle norme recate dall'articolo 4, comma 6-quater, limitatamente alla parte che tratta della proroga dei contratti a tempo determinato. Non ha nulla da Pag. 39osservare, per i profili di competenza, con riferimento alle modifiche apportate al Senato, ferma restando l'inapplicabilità ai fini del patto di stabilità interno delle deroghe previste dalla norma in esame. In merito al comma 9-ter, in materia di stabilizzazione di personale presso il Ministero dell'interno, osserva che la norma da un lato parla di emanazione di procedure concorsuali riservate e dall'altro parla di proroga di contratti «fino al completamento della procedura assunzionale». A tal proposito ritiene che dovrebbe essere escluso che il possesso dei requisiti configuri un diritto soggettivo alla stabilizzazione, dal momento che tale ipotesi appare suscettibile di determinare contenzioso in relazione allo svolgimento di un concorso che esclude totalmente l'accesso di esterni ed il cui esito positivo appare predeterminato. Segnala che dovrebbe, inoltre, essere chiarito se l'utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura non pregiudichi il perseguimento delle altre finalità del medesimo Fondo già fissate a legislazione vigente. Ritiene che, a tal proposito, dovrebbe essere anche chiarito se le somme utilizzate abbiano natura permanente dal momento che sono destinate a finanziare assunzioni di personale a tempo indeterminato. Rileva, infine, che la norma non indica a decorrere da quale anno sia utilizzabile la somma di 20 milioni di euro per il perseguimento delle finalità indicate nel testo. Non ha osservazioni da formulare in ordine al comma 10, riguardante l'applicazione delle norme sulla stabilizzazioni degli enti territoriali e del SSN. Per quanto attiene al comma 10-bis, concernente le liste speciali dei medici dell'INPS, osserva che la norma sembrerebbe finalizzata ad escludere l'inserimento di ulteriore personale medico nelle liste che includono coloro che entro il 2007 sono stati abilitati ad effettuare le visite fiscali per conto dell'INPS. A tal riguardo giudica necessario che siano fornite indicazioni tese ad escludere i possibili oneri connessi all'eventuale contenzioso che possa essere attivato dal personale che si vede escluso dalle liste medesime e che potrebbe essere già oggi incluso nelle liste in esame in forze di procedure selettive già espletate o di servizi già resi. Con riguardo al comma 11, concernente la delimitazione dell'ambito applicativo delle disciplina comunitaria sul lavoro a tempo determinato, non ha osservazioni da formulare. Circa il comma 12, riguardante la non applicabilità di limiti di spesa vigenti alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e dell'infanzia, osserva che la norma sembra configurare un oggettivo allentamento dei vincoli posti dal patto di stabilità interno e dalle disposizioni che limitano la crescita della spesa di personale. Fermo restando quanto già precisato dal Governo, ritiene comunque opportuno che siano forniti ulteriori dettagli esplicativi volti a chiarire le motivazioni in virtù delle quali tale allentamento non può determinare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, precisandone l'effettiva portata finanziaria. Con riferimento ai commi 13 e 14, in materia di proroga di contratti a tempo determinato stipulati nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, osserva che non appare di immediata evidenza la portata normativa della disposizione. Rileva, infatti, che i comuni in questione già oggi possono effettuare assunzioni nell'ambito delle loro disponibilità di bilancio qualora rispettino sia il patto di stabilità interno che la vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Giudica necessario, pertanto, che sia puntualmente specificato di quali norme si disponga la deroga al fine di poter riscontrare la neutralità finanziaria delle disposizioni in oggetto. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 15, riguardante il pagamento di diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di magistrati. In ordine al comma 16-ter, concernente la distribuzione delle facoltà assunzionali tra le Camere di commercio, osserva che non sono disponibili le informazioni volte a suffragare l'effettività della clausola di invarianza, che peraltro dovrebbe far riferimento alla finanza pubblica e non al Pag. 40bilancio dello Stato dal momento che le Camere di commercio non rientrano nel novero delle amministrazioni centrali. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se la formulazione delle norme sia idonea a escludere effetti finanziari negativi: a tal riguardo dovrebbe anche essere assicurato che la Commissione possa essere costituita in assenza di oneri anche di funzionamento e chiarito se l'espressione adottata nel testo escluda l'erogazione di rimborsi di spese. Riguardo all'articolo 4-bis, concernente la disciplina delle IPAB e delle aziende di servizio, tenuto conto che il processo di riordino previsto dalla normativa citata è tuttora in fase di attuazione, considera opportuno acquisire dal Governo chiarimenti circa i profili applicativi. Inoltre, premesso che la norma sembra diretta a garantire una maggiore cogenza dei vincoli di spesa rispetto alla disciplina attuale, osserva che dal tenore letterale del testo non si desume a quali ipotesi di intervento la norma faccia riferimento e se si estenda anche al regime fiscale. Non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 4-ter, riguardante i profili pensionistici per le donazioni di sangue e emocomponenti, nel presupposto, sul quale giudica necessaria una conferma da parte del Governo, che la norma sia conforme alla prassi amministrativa in essere, ossia che questa già preveda il conteggio dei giorni dedicati alla donazione del sangue tra quelli rilevanti al fine del calcolo dell'anzianità contributiva. Per quel che riguarda l'articolo 5, recante disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance, segnala che dalla riduzione dei componenti degli organi collegiali delle Autorità indipendenti, disposta dall'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, incluso l'organo collegiale della CIVIT (ora denominata ANAC dalla norma), sono attesi risparmi già iscritti negli andamenti tendenziali. Giudica pertanto opportuno che sia chiarito se la clausola di invarianza finanziaria di cui è corredata la disposizione implichi la conferma dei risparmi già previsti a legislazione vigente per la riduzione dei membri del predetto organo collegiale. Con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici dalla CIVIT al Dipartimento della funzione pubblica, con invarianza di oneri per la finanza pubblica, ritiene che andrebbe chiarito se le attuali dotazioni di risorse umane e finanziarie del Dipartimento siano compatibili con l'esercizio delle funzioni di nuova attribuzione. Con riferimento all'articolo 6, recante controlli aeroportuali e sulle concessionarie autostradali, in merito al comma 1, al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 2, rileva che appare opportuno acquisire da parte del Governo – ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 – dati ed elementi in merito alla possibilità che le funzioni di supervisione e coordinamento delle Forze di polizia sulle attività di controllo aeroportuale di cui la disposizione consente l'affidamento in concessione ai gestori aeroportuali, possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili in capo al medesimo dicastero. Con riguardo, inoltre, al comma 3, ai fini della verifica della quantificazione del relativo onere, evidenzia che la relazione tecnica e la nota tecnica depositata in prima lettura al Senato precisano che le 50 assunzioni interesseranno determinati profili professionali (ingegneri, geometri, assistenti amministrativi, contabili e legali) con un costo lordo medio unitario pari a 45.000 euro, per un onere complessivo di 2,250 milioni di euro. Sul punto, posto che la norma consente assunzioni a tempo determinato presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti entro il limite «quantitativo» di 50 unità, laddove la disposizione derogata (articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) limita, altresì, siffatta facoltà assunzionale a decorrere dal 2011 nel limite «finanziario» del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, si osserva che la norma – in assenza di ulteriori elementi volti determinare con maggior precisione l'incidenza quantitativa dei singoli profili professionali sullo stock di 50 assunzioni (i profili professionali possiedono, Pag. 41tra l'altro, livelli retributivi tra loro notevolmente differenziati) – appare suscettibile di determinare oneri superiori a quelli quantificati con riguardo ad un valore retributivo medio. Evidenzia, inoltre, che non appare chiara la proiezione temporale del maggior onere, ovvero in quale esercizio siffatte assunzioni verranno disposte e per quanto tempo resteranno efficaci. Con riferimento all'anticipo (comma 4) dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, pur considerato che le modalità di finanziamento dell'AGCM operano all'esterno al perimetro della finanza pubblica, al fine di escludere oneri aggiuntivi, ritiene che andrebbe chiarito se per la concessione di tale anticipazione sia prevista la corresponsione di interessi e se la convenzione da stipulare tra le due Autorità sia a titolo oneroso. Per quanto concerne l'incremento delle dotazioni organiche funzionali e dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, disposte dai commi 3-bis e 4-bis, ritiene che andrebbero forniti maggiori elementi per la quantificazione del relativo onere, in particolar modo con riguardo alle posizioni funzionali che il comma 4-bis incrementa di 10 unità senza specificare le Aree, mentre il comma 3-bis lascia indeterminate nel numero e nella tipologia, facendo rinvio ad un successivo DPCM. La richiesta di chiarimenti appare, altresì, opportuna, considerato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in relazione ai proventi da sub-concessione e da canoni da concessione utilizzati ai fini della copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, recanti disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizione. Con riferimento all'articolo 7, commi da 3 a 5, recanti disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale dalle misure in esame dovrebbero derivare risparmi di spesa quantificabili a consuntivo. In merito all'articolo 7, commi 6 e 7, recanti assunzioni obbligatorie di categorie protette da parte di pubbliche amministrazioni, preso atto di quanto affermato dal Governo in prima lettura al Senato, appare, altresì, opportuno l'acquisizione di dati ed elementi informativi circa il numero dei soggetti potenzialmente interessati dalle assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni che le norme in esame consentono anche in condizioni di soprannumerarietà. Con riferimento all'articolo 7, comma 8, recante disposizioni sul credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per svolgimento di attività formative nei loro confronti, non ha osservazioni da formulare considerato che la riformulazione della disposizione (articolo 3, comma 1, della legge n. 193 del 2000), che prevede la concessione di un credito di imposta di 700 euro ad ogni imprenditore che impieghi un detenuto in attività lavorative o formative, è effettuata dalla norma in esame al fine di specificarne la portata applicativa, senza intervenire sulla relativa autorizzazione di spesa (articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, come integrata dall'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013) che continua ad essere configurata come limite massimo. Con riferimento all'articolo 7, comma 9, recante disposizioni di interpretazione autentica, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento all'articolo 7, comma 9-bis, non ha osservazioni da formulare. Per quanto riguarda l'articolo 7, commi 9-ter e 9-quinquies, recanti disposizioni su associazioni di protezione sociale ed INAIL, con riferimento alla norma di cui al comma 9-ter che trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di vigilanza su talune associazioni, attualmente svolte dal Ministero dell'interno, preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica e al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria prevista dalla medesima disposizione, ritiene opportuno acquisire Pag. 42conferma che le suddette attività possano essere svolte dal dicastero nero assegnatario delle medesime, senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili. Non si hanno, infine, osservazioni da formulare in merito ai commi 9-quater e 9-quinquies, circa la natura ordinamentale delle medesime. Con riferimento all'articolo 8, recante incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme sono state oggetto di modifica al Senato e con riferimento alla determinazione degli oneri – e ai relativi effetti sui saldi – e con riguardo al disposizione di copertura degli stessi. Sul punto evidenzia l'opportunità di acquisire, pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo degli effetti aggiornati. Ciò premesso, rileva altresì che i summenzionati oneri, al pari di quello indicato al comma 5-bis, sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Non ha altre osservazioni da formulare con riguardo alle altre norme della disposizione in esame. In merito all'articolo 9, recante misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, con riferimento ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare in relazione ai dati riportati dalla relazione tecnica con riferimento ai maggiori risparmi che saranno conseguiti rispetto a quelli stimati per effetto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. Tuttavia, si rileva che sarebbe utile avere maggiori elementi di chiarimento in merito al criterio sottostante il calcolo del numero delle unità che si prevede di ridurre per ogni anno scolastico rispetto al contingente riferito all'anno scolastico 2011/2012. Non ha nulla da osservare in relazione alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato. Con riferimento all'articolo 9-bis, recante revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri, non ha osservazioni da formulare in considerazione degli effetti positivi sulla finanza pubblica derivanti dalle disposizioni introdotte. Con riferimento all'articolo 10, commi da 1 a 10, recanti disposizioni di riordino delle modalità di gestione delle politiche di coesione, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sugli aspetti di seguito indicati. In merito ai compensi spettanti ai vertici amministrativi degli uffici interessati dalla norma, quantificati dalla relazione tecnica, si evidenzia in via preliminare che la norma non fissa normativamente l'ammontare delle maggiori risorse da destinare all'Agenzia per far fronte ai compensi spettanti al direttore generale e al collegio dei revisori, lasciando che tale cifra – indicata dalla relazione tecnica in 350.000 euro annui – sia desumibile come differenza tra l'ammontare indicato nella disposizione di copertura (1.100.000) e quello indicato nella norma relativa al trasferimento di personale alla PCM (1.450.000). Appare pertanto opportuno che sia chiarito se il predetto ammontare di 350.000 si configuri normativamente come un tetto di spesa relativo alle risorse spettanti all'Agenzia, addizionali rispetto a quelle derivanti dalla riduzione di dotazioni organiche strumentali e finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Ferma restando, ove confermata, la natura di tetto di spesa della predetta quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla relativa congruità. Infatti, l'onere di 300.000 euro, derivante dalla remunerazione del Direttore generale, potrebbe risultare sovrastimato nel caso in cui tale incarico venga affidato a un soggetto appartenente alle amministrazioni pubbliche. In tal caso l'onere risulterebbe infatti limitato all'incremento retributivo conseguente alla nomina. Rileva, inoltre, che la relazione non quantifica risparmi con riferimento al venir meno della posizione apicale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione che viene soppresso. Andrebbe pertanto chiarito se, a seguito dell'istituzione e dell'operatività dell'Agenzia, si determini la possibilità di riassorbire tale posizione (eventualmente in relazione alle cessazione in servizio di altri dirigenti di pari grado, ovvero tramite i provvedimenti di riordino di cui al comma 5) con la conseguente emersione di risparmi Pag. 43che, se tradotti in corrispondenti riduzioni delle dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico, potrebbero ridurre l'onere del provvedimento in esame. Con riferimento all'esercizio dell'opzione da parte del personale del Ministero dello sviluppo economico, ferma restando l'invarianza degli oneri complessivi di personale, andrebbe chiarito in primo luogo quale sia il contingente attualmente adibito al Dipartimento soppresso, rispetto alla dotazione di 200 unità attribuita all'Agenzia; andrebbe inoltre verificato se possano determinarsi riflessi finanziari negativi nel caso in cui opti per il trasferimento all'Agenzia un numero maggiore o minore di 200 dipendenti; andrebbe infatti escluso che possa derivarne un pregiudizio, rispettivamente, per l'ordinaria attività del Ministero dello sviluppo economico ovvero per l'operatività dell'Agenzia. In merito alla modifica apportata dal Senato al comma 9, che prevede che i componenti del Nucleo di valutazione e verifica restino in carica sino alla naturale scadenza degli incarichi, andrebbe chiarito quali siano i corrispondenti riflessi finanziari, atteso che il Nucleo è attualmente parte del Dipartimento del quale è prevista la soppressione. Con riferimento all'articolo 10, commi 14-bis e 14-ter, recanti attività di supporto di Invitalia Spa nell'attuazione delle politiche di coesione, rileva che appare necessario che siano chiariti i profili finanziari della disposizione, non corredata di clausola di neutralità finanziaria. Andrebbero in particolare chiarite le modalità di remunerazione dell'attività di supporto fornita da Invitalia Spa e i relativi riflessi sui saldi di finanza pubblica, atteso che, pur essendo integralmente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, la predetta società è esterna al perimetro della Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l'articolo 11, commi da 1 a 13, recanti Misure in materia di Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), rileva preliminarmente che le norme, operando al fine di semplificare le procedure relative al SISTRI, riducono la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di tracciabilità, fissando altresì la tempistica dei vari adempimenti. In proposito, andrebbero esclusi effetti negativi per la finanza pubblica derivanti della modifica della platea dei soggetti interessati all'entrata in operatività del SISTRI e dalle scadenze temporali della sua operatività, comprese quelle relative all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento a contributi eventualmente già versati da soggetti tenuti, in base alla normativa precedente, ad aderire al predetto sistema. Appare altresì utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa l'impatto atteso della normativa relativamente alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, al fine di verificare l'agibilità dell'eventuale riduzione degli adempimenti a carico degli utenti in rapporto alla parallela – seppur temporalmente sfalsata di un anno – riduzione degli specifici contributi a loro carico. Andrebbero infine acquisiti chiarimenti circa l'opportunità di verificare la conformità della nuova disciplina in materia di Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti e di iscrizione al registro di carico e scarico rispetto all'ordinamento comunitario, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento all'articolo 11, comma 14, recante divieto di traslazione sui prezzi al consumo della «Robin Tax», non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. In merito all'articolo 11, comma 14-bis, recante disposizioni sul personale del Corpo forestale dello Stato, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Con riferimento all'articolo 12, commi da 1 a 5-ter e commi da 6 a 7, recanti disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale, rileva che le disposizioni (comma 7) e la relazione tecnica specificano che gli oneri derivanti dalle norme in esame (costruzione e gestione delle discariche e indennizzi a seguito delle compensazioni ambientali) sono a carico dell'ILVA. Per quanto attiene alle attività delle strutture preposte alla protezione ambientale (Agenzia regionale della regione Puglia ed eventualmente Pag. 44l'Istituto per la ricerca e la protezione ambientale) non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire conferma dal Governo – che detti organismi facciano fronte ad eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 12, commi 5-quater e 5-quinquies, recanti modifica alla disciplina sul commissariamento delle imprese di interesse strategico, tenuto conto che con l'interpretazione fornita dal comma 5-quater il Commissario straordinario della società ILVA gestisce anche i beni delle società partecipate (direttamente o indirettamente), appare opportuno un chiarimento diretto a confermare l'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, circa l'articolo 2, comma 13, rileva, con riferimento all'utilizzo, nella misura di 137.000 euro per l'anno 2013 e di 410.000 euro a regime, delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, relative ai contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali (capitolo 2109 – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, relativamente all'anno 2013, le predette risorse risultano essere disponibili. Ricorda inoltre che, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha chiarito che l'utilizzo delle suddette risorse non determinerà una significativa contrazione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Istituto. Relativamente all'articolo 2, comma 13-quater, rileva che la norma prevede sia una clausola di neutralità finanziaria riferita all'aggregato della finanza pubblica sia una copertura finanziaria a valere sulle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati. Tali risorse, ai sensi del comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, affluiscono direttamente all'Agenzia italiana del farmaco che, come è noto, rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità delle risorse utilizzate a copertura, e all'opportunità di coordinare la clausola di copertura finanziaria con quella di neutralità finanziaria. Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo all'articolo 4, comma 9-ter, nella misura di 20 milioni di euro annui, ricorda che si tratta delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (capitolo 2341 – Ministero dell'interno). Tali risorse sono rese disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e sono accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (capitolo 3071 – Ministero dell'economia e delle finanze), per essere destinate alle esigenze dei diversi ministeri. Ciò premesso, rileva, in primo luogo, che la formulazione della copertura finanziaria non indica esplicitamente la decorrenza degli oneri. In secondo luogo, sarebbe opportuno, a suo parere, acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettività di tale copertura, dal momento che le predette risorse presentano carattere eventuale e sono accertate al termine di ogni esercizio finanziario, mentre gli oneri previsti dalla disposizione in esame risultano certi in quanto connessi alla proroga di contratti a tempo determinato. In relazione all'articolo 6, comma 4, con riferimento all'utilizzo, nella misura di 1,5 milioni di euro Pag. 45per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, segnala che lo stesso reca le necessarie disponibilità. Durante l'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo, peraltro, ha chiarito che tale utilizzo non comporta il rischio di compromettere il regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Circa l'articolo 8, commi 3 e 5-bis, con riferimento all'utilizzo degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un ammontare di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015, da parte del comma 3, nonché per un ammontare di euro 500.000 annui a decorrere dal 2013 da parte del comma 5, rileva che i predetti stanziamenti sono iscritti in bilancio come oneri inderogabili e, in parte, come spese obbligatorie. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti – anche in considerazione del carattere permanente della copertura in esame – in merito alla possibilità di utilizzare tali stanziamenti senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ricorda, infatti, che l'eventuale pregiudizio agli interventi già previsti a legislazione vigente potrebbe determinare il ricorso a successivi prelievi dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009, dal momento che la disposizione in esame utilizza anche stanziamenti aventi natura obbligatoria. Riguardo l'articolo 10, comma 6, con riferimento all'utilizzo, nella misura di euro 1.450.000 per l'anno 2014 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi agli stati di previsione del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che gli stessi recano le necessarie disponibilità. Durante l'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha chiarito, peraltro, che l'utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri, non comporta il rischio di compromettere il regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Sull'articolo 11, comma 8, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ricorda che le stesse derivano da contributi posti a carico dei comuni o dei loro consorzi e delle comunità montane, ai sensi del comma 3 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2592 – piano di gestione 14) per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò premesso, fermo rimanendo che la disposizione non indica esplicitamente l'entità degli oneri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Al riguardo, fa presente che sono in corso verifiche, da parte della Ragioneria generale dello Stato, in ordine agli effetti finanziari delle modifiche introdotte al provvedimento in esame dall'altro ramo del Parlamento.

  Rocco PALESE (PdL) chiede se la Commissione abbia tempo sufficiente per esaminare i contenuti del provvedimento, la cui scadenza è prevista per il prossimo 30 ottobre. Sottolinea, al riguardo, la necessità di dare con urgenza una risposta al Pag. 46problema dei precari della Pubblica amministrazione, individuando le risorse necessarie a garantirne la stabilizzazione.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, chiede al rappresentante del Governo se ritiene che il decreto in esame possa essere modificato nel corso dell'esame parlamentare, compatibilmente alla imminente scadenza del termine per la sua conversione in legge.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere al quesito posto dall'onorevole Rughetti, sottolinea come il Governo non abbia «blindato» il provvedimento, cui potranno eventualmente essere introdotte modifiche al momento oggetto di valutazione da parte delle Commissioni di merito.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nel richiamare l'intervento dell'onorevole Palese, fa presente che la Commissione potrà in ogni caso esprimere il parere sul testo del provvedimento e sulle relative proposte emendative direttamente all'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate.
Atto n. 32.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, è adottato in attuazione della legge n. 244 del 2012, recante delega per la revisione dello strumento militare nazionale, con specifico riguardo a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d). Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, alla quale rinvia per l'illustrazione degli elementi di dettaglio relativi alle misure di riorganizzazione in esame e ai relativi effetti finanziari. Osserva che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione alle misure di delega contenute nella legge 244 del 2012, alle quali non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica; ciò in quanto, sulla base della medesima legge, i relativi risparmi sono stati destinati alle esigenze della Difesa. Segnala come siano invece state incorporate nei tendenziali le riduzioni di spesa previste, per il medesimo Dicastero, dal decreto-legge n. 95 del 2012 e dalla legge di stabilità 2013. In proposito, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni svolte dal relatore e sottolinea come dal provvedimento in esame siano attesi effetti di risparmio e di riduzione della spesa che saranno utilizzati per le esigenze della difesa. Sottolinea, inoltre, gli ufficiali in congedo transitati nei ruoli della magistratura Pag. 47che svolgeranno funzioni di alta consulenza, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento, non sarà corrisposto alcun emolumento, compresi quelli di natura non retributiva.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (atto n. 32);
   premesso che il provvedimento è volto a dare attuazione a misure di delega di cui alla legge n. 244 del 2012, i cui effetti di risparmio saranno destinati alle esigenze della Difesa;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale, agli ufficiali in congedo transitati nei ruoli della magistratura che svolgeranno funzioni di alta consulenza, ai sensi dell'articolo 4, non sarà corrisposto alcun emolumento, compresi quelli di natura non retributiva;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Giulio MARCON (SEL), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta del relatore, osserva come il provvedimento in esame non determini effetti di riduzione della spesa complessiva del settore Difesa, quanto piuttosto una riallocazione delle risorse, che penalizza il personale e favorisce gli investimenti nel settore degli armamenti. Il provvedimento, a suo avviso, presenta quindi profili di criticità, come evidenziato anche dal personale della Difesa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione.
Atto n. 33.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, è adottato in attuazione della legge n. 244 del 2012, recante delega per la revisione dello strumento militare nazionale, con specifico riguardo a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c) ed e), e dall'articolo 3, commi 1 e 2. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Osserva che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione a misure di delega (legge n. 244 del 2012) alle quali non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica; ciò in quanto, sulla base della medesima legge, i relativi risparmi sono stati destinati alle esigenze della Difesa. Fa presente come siano invece state incorporate nei tendenziali le riduzioni di spesa previste, per il medesimo Dicastero, dal decreto-legge n. 95 del 2012 e dalla legge di stabilità 2013. In proposito, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, Pag. 48
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (atto n. 33),
   premesso che il provvedimento è volto a dare attuazione a misure di delega di cui alla legge n. 244 del 2012, i cui effetti di risparmio saranno destinati alle esigenze della Difesa;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede il rinvio dello svolgimento delle interrogazioni 5-01230 Palese e 5-01231 Borghesi e Guidesi, in attesa di acquisire elementi di risposta.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi lo svolgimento delle predette interrogazioni ad altra seduta.

5-01232 Marchi: Sull'eventuale esclusione dal patto di stabilità dei contributi dovuti dall'Eni S.p.A. al Comune di Sannazzaro de’ Burgondi.

  Chiara SCUVERA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, testé sottoscritta.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato), fa presente che vi sono le condizioni per creare spazi finanziari in favore degli enti locali, compresi quelli a cui l'interrogazione stessa si riferisce, attraverso stanziamenti aggiuntivi, previsti nella legge di stabilità 2014, da utilizzare per eventuali deroghe al patto di stabilità interno. Evidenzia altresì che il Governo si impegna sul punto ad avviare ulteriori approfondimenti con la Ragioneria generale dello Stato.

  Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

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