CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2013
104.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 9.20.

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ginefra impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il provvedimento in titolo, osservando che il testo presentato dal Governo era originariamente composto da 13 articoli e che, all'esito dell'esame presso l'altra Camera, risulta formulato in 18 articoli.
  Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione segnala in particolare le seguenti disposizioni.
  Il nuovo comma 13-bis dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulla procedura di emanazione del decreto che approva lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012), tale decreto deve essere emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma in esame sopprime il potere di iniziativa da parte dei Ministri interessati, prevedendo l'adozione semplicemente per DPCM, che comporta l'iniziativa da parte della stessa Presidenza del Consiglio.Pag. 139
  Il nuovo comma 16-ter dell'articolo 4, introdotto al Senato, specifica che l'individuazione dei limiti di spesa imposti dalla spending review per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente avviene su base nazionale, e che l'assegnazione del numero di unità personale da assumere a ciascuna Camera di commercio viene effettuato da un'apposita commissione. Tale commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, è composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di Presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento funzione pubblica ed uno di Unioncamere. La norma contiene una clausola di salvaguardia finanziaria.
  L'articolo 10, comma 1, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. I successivi commi 2 e 3 suddividono le competenze in tema di politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia.
  Il comma 4 disciplina lo statuto e gli organi dell'Agenzia. Il comma 5 disciplina termini e modalità del trasferimento di parte del personale del Dipartimento per le politiche di coesione del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri (50 unità) e all'Agenzia (200 unità), mentre i commi 6 e 7 intervengono in ordine alla copertura degli oneri.
  Il comma 8 trasferisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione dallo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico a quello del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il comma 9 dispone sulla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Nei restanti commi vengono infine indicate dell'articolo le eventuali funzioni operative che possono essere svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia).
  L'articolo 11, commi da 1 a 13, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), limitando la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema, fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo (comma 1). L'articolo fissa, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI (commi 2-5), e precisamente il 1o ottobre 2013 per i vettori e chi effettua operazioni di trattamento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, ovvero il 3 marzo 2014 per i produttori iniziali e i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Campania; detta norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema (commi 3-bis e 11), nonché per la semplificazione del sistema medesimo (commi 7-8); disciplina i rapporti con la società concessionaria del sistema (commi 9-10) e prevede l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio (comma 13).
  Il comma 14 del medesimo articolo 11 disciplina le modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) provvede alla vigilanza sul divieto di traslazione sui consumatori dell'addizionale IRES imposta sul settore energetico. In particolare, viene modificato l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, che vieta agli operatori economici dei settori: la ricerca e coltivazione di idrocarburi; la raffinazione del petrolio; la produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; la produzione, trasmissione o commercializzazione dell'energia elettrica, trasporto o distribuzione del gas naturale;di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. La norma inoltre incarica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di vigilare sull'osservanza delle illustrate disposizioni. La modifica apportata dal comma in esame stabilisce che tale vigilanza si svolga mediante accertamenti a campione nei confronti dei soli soggetti Pag. 140appartenenti alla fascia superiore di fatturato. La soglia di fatturato è attualmente fissata a quattrocentottantadue milioni di euro dal Provvedimento n. 24278 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato sul Bollettino n. 12 del 2 aprile 2013.
  L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame al Senato, detta ai commi 1 e 2 disposizioni relative alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto; i commi da 3 a 5-quinquies dettano disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale; i commi 6 e 7, infine, riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto. In particolare, il comma 1 autorizza la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto. Rispetto al testo iniziale del decreto-legge, nel corso dell'esame al Senato la disposizione è stata modificata al fine di individuare in maniera precisa le discariche cui fa riferimento la norma.
  Secondo quanto disposto dal comma 2, le modalità di costruzione e di gestione delle suddette discariche debbono essere definite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e su proposta del sub-commissario previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2013 a supporto del commissario straordinario, sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia.
  Il comma 3 interviene in materia di poteri del commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2013.
  In base a quanto previsto dalla disposizione in esame il commissario straordinario è autorizzato a sciogliersi da eventuali contratti in corso di esecuzione alla data di avvio del commissariamento, qualora tali contratti siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione del piano ambientale e del piano industriale previsti rispettivamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 61/2013.
  Il comma 4 specifica che la disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato prevista dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n.  61/2013 (ove si prevede il possibile esonero della responsabilità del commissario e del sub-commissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'AIA e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria) deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi delegati che seguano la predisposizione e l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale di conformazione delle attività produttive.
  Il comma 5 dispone la prededucibilità, ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-quater del regio decreto n. 267 del 1942, dei finanziamenti a favore dell'impresa commissariata in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, che siano funzionali alla predisposizione e all'attuazione del piano ambientale e del piano industriale sopra citati.
  Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, aggiunge un comma 1-bis all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
  La nuova disposizione prevede il possibile utilizzo di beni e altre disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria, in modo da garantire la continuità della produzione e dell'attività di impresa e quindi di salvaguardare e tutelare i livelli occupazionali e i lavoratori. La disposizione, pur di carattere generale, mira nell'immediato ad intervenire sulla situazione dell'ILVA di Taranto dopo il sequestro che il GIP di Taranto, nell'ambito dell'inchiesta sul disastro ambientale della stessa Ilva, ha disposto ai primi di settembre su Riva Acciaio.Pag. 141
  Il comma 1-bis stabilisce, infatti, che il custode amministratore giudiziario consente l'uso, da parte degli organi societari, dei beni sequestrati ai fini della confisca per equivalente (aventi ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito) «esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità – si precisa ancora – l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista». Il comma 1-bis precisa che, a seguito della nomina, si intendono eseguiti gli adempimenti in materia di sequestro preventivo di cui all'articolo 104 della disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
  Lo stesso comma 1-bis, inoltre, prevede – in caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate – l'applicazione della disciplina sul commissariamento straordinario di cui al decreto-legge n. 61 del 2013 convertito dalla legge n. 89 del 2013.
  La disposizione estende pertanto la disciplina già prevista per le società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale anche alle loro controllate.
  Il comma 5-ter, inserito nel corso dell'esame in Senato, interviene in merito ai poteri del commissario straordinario specificando che allo stesso è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento.
  Il comma 5-quater, inserito nel corso dell'esame in Senato, contiene una norma interpretativa con la quale si definisce la nozione di «beni d'impresa» (cui l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, ricollegava l'immissione nel possesso e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi), ricomprendendovi anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
  Il comma 5-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, contiene un'ulteriore norma interpretativa, con riguardo al rapporto tra i poteri del commissario straordinario e l'impresa commissariata, specificando che la titolarità delle linee di credito e dei finanziamenti resta in capo all'impresa commissariata ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre degli stessi.
  Il comma 6 prevede l'emanazione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente con cui devono essere individuate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto. Ai sensi del medesimo comma, l'emanazione deve avvenire su proposta del sub-commissario, in coerenza con le prescrizioni dell'AIA e sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia. Viene altresì previsto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alle misure di compensazione ambientale per i comuni interessati.
  Il comma 7, infine, dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 siano totalmente a carico dell'ILVA e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

  Luigi TARANTO (PD) osserva che le disposizioni relative al SISTRI devono essere connotate in questa fase da caratteristiche di effettiva sperimentalità e finalizzate al contenimento dei costi delle imprese, con una modulazione dell'apparato sanzionatorio che tenga conto delle oggettive difficoltà operative e del dimostrato malfunzionamento del sistema. Riterrebbe quindi opportuno inserire una specifica osservazione in tal senso nel parere.

  Raffaello VIGNALI (PdL) sottolinea l'opportunità di prevedere nella proposta Pag. 142di parere una condizione sul SISTRI e osserva che le disposizioni in esame prevedono positivamente una riduzione della platea delle imprese obbligate ad applicare il sistema. Ritiene che si debba prioritariamente procedere ad una definizione seria di «rifiuti pericolosi», categoria nella quale è attualmente compreso anche il reso dei giornali, e delle cosiddette materie prime seconde, rinviando l'applicazione di un sistema che ha dimostrato grave errori di funzionamento. Concorda con il collega Taranto sulla necessità di una seria fase di sperimentazione, correggendo i punti critici del sistema e prevedendo conseguentemente un adeguato apparato sanzionatorio.
  Sulla questione Ilva, riterrebbe opportuno chiedere alle Commissioni di merito di inserire una norma per cui le disposizioni dell'articolo 12 del provvedimento in esame si applicano a tutti i procedimenti giudiziari in corso all'entrata in vigore della legge. In caso contrario, si rischierebbe di incorrere in problemi interpretativi e nell'approvazione dell'ennesima norma-provvedimento.

  Marco DA VILLA (M5S), nel concordare con le osservazioni dei colleghi intervenuti in merito al SISTRI, sottolinea la necessità di procedere ad interventi legislativi commisurati all'efficacia dei fini da perseguire, al fine di non aggravare inutilmente il lavoro delle imprese e l'inefficienza della pubblica amministrazione.
  Si riserva di approfondire le disposizioni sull'Ilva per comprendere se gli interventi previsti siano quelli strettamente necessari rispetto alle criticità emerse dopo il sequestro da parte del GIP di Taranto dei beni di Riva Acciaio.

  Stefano ALLASIA (LNA), nel concordare con i colleghi intervenuti in merito alle difficoltà del SISTRI, prende positivamente atto della riduzione della platea delle aziende obbligate alla sua applicazione. Auspica, tuttavia, l'eliminazione dell'attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti che ha dimostrato una totale inadeguatezza.

  Luigi LACQUANITI (SEL), sottolineata la necessità di un periodo di sperimentazione delle nuove disposizioni sul SISTRI ritiene che comunque esse non possano essere del tutto eliminate, come richiesto da qualche collega; manifesta inoltre, in relazione all'articolo 12, alcune perplessità sulle disposizioni relative all'ARPA della regione Puglia, che si riserva di approfondire.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che comunque il parere deve essere espresso entro la giornata di domani.

  La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 ottobre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

AUDIZIONI

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI, indi del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali, e del turismo, Massimo Bray, e il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Simonetta Giordani.

  La seduta comincia alle ore 14.

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali, e del turismo, Massimo Bray, in merito agli indirizzi programmatici del suo dicastero, con riferimento alla materia del turismo.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della Pag. 143seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il ministro Massimo BRAY svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Ignazio ABRIGNANI (PdL), Aris PRODANI (M5S), Emma PETITTI (PD), Raffaello VIGNALI (PdL), Angelo SENALDI (PD), Dario NARDELLA (PD), Luciano CIMMINO (SCpI), Mara MUCCI (M5S) e Gianluca BENAMATI (PD).

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, ringrazia il ministro Bray per il suo intervento. Essendo ripresi i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.