CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2013
104.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito Pag. 61chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che l'interrogazione 5-01164 Causi è stata sottoscritta dal deputato Petrini.

5-01055 Capezzone: Adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2013, in relazione all'applicazione del meccanismo di rateazione dei debiti tributari.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nel dichiarare di nutrire assoluta fiducia nella personale serietà del Sottosegretario Giorgetti, deve tuttavia dichiararsi assolutamente insoddisfatto per la risposta fornita, considerando sconcertante che, essendo ormai ampiamente scaduto il termine per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2013, ai fini dell'applicazione del meccanismo di rateazione dei debiti tributari, si sia ancora nella fase di predisposizione del predetto decreto, violando in tal modo la volontà del legislatore, che il Governo è invece tenuto a rispettare puntualmente.
  Si riserva quindi di reiterare la domanda attraverso ulteriori atti di sindacato ispettivo, fino a quando il decreto medesimo non sarà emanato, nonché di adottare incisive iniziative pubbliche, anche non istituzionali, su tale tematica, al fine di dare finalmente attuazione ad una normativa che è fortemente attesa da circa 5 milioni di contribuenti.
  Si affida quindi al Sottosegretario Giorgetti, a cui chiede di adoperarsi per giungere in tempi brevi a risolvere la questione evidenziata dall'interrogazione.

5-01162 Busin: Modalità e procedure seguite dall'Agenzia delle entrate per individuare i proprietari di immobili fantasma.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, la quale richiama il comunicato stampa con cui, il 4 ottobre scorso, l'Agenzia delle entrate ha reso noti alcuni dati relativi ad un'operazione, condotta dall'Agenzia stessa e denominata «case fantasma», la quale avrebbe portato all'individuazione di 1.261.096 unità immobiliari finora senza rendita catastale definitiva.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo evidenzia come non appaia chiaro se si tratti di edifici costituenti abusi edilizi, e fino ad ora completamente sconosciuti alle amministrazioni pubbliche, non solo quelle fiscali, ovvero di immobili per i quali era in via di definizione la rendita catastale da parte dei proprietari.
  Sottolinea quindi come l'Agenzia abbia indicato che, nell'ambito di tale operazione, sono emerse 2,2 milioni di particelle del catasto terreni, oltre 1,2 milioni di unità immobiliari urbane non censite nella base-dati catastale, ma che l'operazione ha poi portato all'attribuzione, a soli 492 mila immobili, di una rendita presunta di 288 milioni di euro, senza peraltro spiegare come si sia potuto associare gli immobili ai proprietari.
  A tale riguardo rileva come le stime rese note dall'Agenzia si riferiscano solo al gettito fiscale, in termini di IMU, IRPEF, cedolare secca e imposte di registro, in termini di gettito annuale per il futuro, non chiarendo se ai proprietari di case fantasma, che presumibilmente non hanno pagato imposte dovute da molti anni, verranno imputate, ed in che misura, sanzioni per le imposte pregresse non versate.
  L'interrogazione chiede pertanto al Governo quali siano modalità e le procedure seguite dall'Agenzia delle entrate per individuare i proprietari degli «immobili fantasmi», nonché per assicurare il versamento, in relazione a tali immobili, delle imposte non corrisposte per le annualità pregresse.

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  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Filippo BUSIN (LNA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, riservandosi comunque di verificare l'effettivo maggior gettito complessivo che deriverà dall'operazione di individuazione degli immobili fantasma, che, comunque, si pone nella direzione auspicata dal suo gruppo.

5-01163 Pisano: Emanazione di atti interpretativi in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sugli estratti dei conti correnti intestati ai condomini.

  Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando come, in base alla legislazione vigente, gli amministratori di condominio debbano far transitare su un conto corrente bancario o postale intestato al condominio tutte le somme introitate dai condomini o da terzi, nonché quelle a chiunque erogate per conto del condominio (ad esempio pagamenti a fornitori, all'erario, a pubbliche amministrazioni) e come ciascun condomino possa richiedere all'amministratore di prendere visione della rendicontazione periodica del conto corrente condominiale, e se interessato, a sue spese, di prenderne copia.
  A tale riguardo sottolinea come la tariffa relativa all'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, preveda che sugli estratti conto relativi ai predetti rapporti di conto corrente la medesima imposta debba essere corrisposta, nella misura di euro 34,20, se il cliente è persona fisica, ovvero nella misura di euro 100, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, evidenziando inoltre come la giurisprudenza della Cassazione affermi che l'amministratore e l'assemblea, nell'ambito del condominio, non possano in alcun modo essere paragonati agli organi di un ente di gestione o, ancora più in generale, di una persona giuridica.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede pertanto al Governo se intenda adottare una circolare al fine di chiarire che, per gli estratti conti relativi ai conti correnti intestati ai condomini, la relativa imposta di bollo si applica nella misura di euro 34,20 prevista per le persone fisiche.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Girolamo PISANO (M5S) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, auspicando peraltro l'adozione, da parte del Governo, di atti che chiariscano in via definitiva la questione sollevata dall'interrogazione e che vadano nel senso opposto all'orientamento interpretativo finora tenuto dall'Agenzia delle entrate.

5-01164 Causi: Interventi sui sistemi dei compensi della dirigenza bancaria e finanziaria.

  Paolo PETRINI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come, sebbene il 29 settembre 2013 il dottor Enrico Cucchiani abbia rassegnato le dimissioni da amministratore delegato del Gruppo Intesa San Paolo, secondo quanto risulta da notizie di stampa, egli rimarrà tuttavia legato alla banca, in qualità di consulente, attraverso un rapporto nel quale, pur mantenendo la carica di direttore generale, sarà privo di qualunque potere e delega, per un periodo utile a maturare i requisiti pensionistici.
  In tale contesto l'interrogazione evidenzia come, secondo quanto risulta dai contratti stipulati tra le parti e sempre secondo fonti di stampa, all’ex amministratore delegato dell'istituto siano state riconosciute due annualità pari a 3,6 milioni di euro, e che dunque al dottor Cucchiani, per 21 mesi di svolgimento del ruolo di amministratore delegato del Gruppo, saranno riconosciuti circa 7 milioni di euro tra compensi e buona uscita, pari a due annualità di lavoro e a due annualità di buona uscita.Pag. 63
  A tale riguardo sottolinea come, nell'attuale momento di difficoltà del settore bancario, testimoniata dalla recente decisione dell'ABI di disdettare il Contratto nazionale dei lavoratori del settore bancario, nonché in una fase di grave crisi economica, caratterizzata dalla forte riduzione del credito erogato alle imprese, la somma complessivamente erogata dal Gruppo Intesa Sanpaolo a un singolo manager appaia esorbitante.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Governo abbia informazioni rispetto ad eventuali interventi dell'Autorità di vigilanza bancaria in tale ambito e se non ritenga urgente un'iniziativa normativa sul sistema dei compensi del management nel settore bancario e finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Rileva quindi come l'approvazione di un atto di indirizzo parlamentare al Governo sarebbe probabilmente utile per affrontare la problematica sollevata con l'atto di sindacato ispettivo.

  Paolo PETRINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, manifestando l'impressione che sulla tematica oggetto dell'interrogazione siano stati fatti molti passi in avanti, ma che occorra ancora pervenire a risultati decisivi in materia. Nell'attendere il recepimento della direttiva 2013/36/UE, richiamata dal Sottosegretario, evidenzia la necessità che siano rafforzati i poteri sanzionatori attribuiti in materia all'Autorità di vigilanza.

5-01210 Zanetti e Sberna: Interpretazione della disciplina relativa al calcolo degli interessi sull'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa.

  Mario SBERNA (SCpI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale prende spunto dalla circostanza per cui, negli ultimi mesi, numerose imprese stanno ricevendo avvisi di irrogazione delle sanzioni per presunti carenti versamenti della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa, effettuata ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008.
  Al riguardo evidenzia come, secondo l'Agenzia delle entrate, gli interessi dovuti sulla seconda e sulla terza dell'imposta dovrebbero essere quantificati nella misura del 3 per cento, mentre più contribuenti hanno calcolato gli interessi stessi secondo il tasso legale, in virtù di una formulazione imperfetta del comma 22 del citato articolo 15 del decreto-legge n.185 del 2008, ai sensi del quale, in caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Segnala inoltre come molti programmi informatici per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e per la predisposizione dei versamenti considerino corretto il riferimento al tasso legale, che si è ridotto rispetto al 3 per cento vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di cui al predetto decreto- legge n. 185.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se non ritenga opportuno che l'Agenzia delle entrate, attraverso una sua circolare, dia chiarimenti sulle modalità di calcolo degli interessi sui versamenti rateali dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa, fornendo inoltre direttive agli uffici periferici in merito agli avvisi di irrogazione delle sanzioni che, nel caso di specie, dovrebbero essere comunque disapplicate, in ragione dell'obiettiva incertezza normativa esistente sul punto.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). A parziale integrazione della risposta fornita, ritiene opportuno che la Commissione approvi un atto di indirizzo al Governo sulla tematica oggetto dell'interrogazione.

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  Mario SBERNA (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, condividendo, in particolare, l'opportunità di un atto di indirizzo al Governo e ribadendo la necessità che si arrivi al più presto a fare chiarezza sulla tematica oggetto dell'interrogazione, in quanto l'eccessivo spazio interpretativo lasciato all'amministrazione finanziaria rischia di ingenerare sul punto un notevole contenzioso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
  Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere immediatamente alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.
Audizione del Sostituto Capo servizio della segreteria tecnica per l'eurosistema e la stabilità finanziaria della Banca d'Italia, dottor Giorgio Gobbi.
(Svolgimento e conclusione).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Giorgio GOBBI, Sostituto Capo servizio della segreteria tecnica per l'eurosistema e la stabilità finanziaria della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Michele PELILLO (PD), Marco CAUSI (PD), Daniele CAPEZZONE, presidente, e Daniele PESCO (M5S), ai quali risponde Giorgio GOBBI, Sostituto Capo servizio della segreteria tecnica per l'eurosistema e la stabilità finanziaria della Banca d'Italia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il dottor Gobbi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Pietro LAFFRANCO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, il disegno di legge C. 1682, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
  Nel rilevare come il decreto-legge risulti molto ampio ed articolato, e meriti certamente di essere adeguatamente approfondito e discusso nelle sedi appropriate, evidenzia tuttavia come i profili di competenza della Commissione Finanze risultino assai limitati e riguardino le disposizioni di seguito descritte.
  Il comma 11 dell'articolo 2, il quale stabilisce l'estensione alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, dell'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e al MEF il costo annuo del personale utilizzato.
  Il comma 7-bis dell'articolo 3, che concerne i benefici economici spettanti ai dirigenti di società a controllo pubblico diretto o indiretto al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro.
  In particolare la norma prevede che nei contratti dei predetti dirigenti non possono essere inserite, a pena di nullità, clausole che prevedano al momento della cessazione del rapporto di lavoro benefici economici superiori a quelli derivanti dal contratto collettivo di lavoro, salvo che le stesse clausole non siano state preventivamente autorizzate dall'ente o amministrazione controllante. La norma esclude l'applicazione del divieto per le società emittenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati, e per le società da esse controllate.
  Il comma 6, secondo periodo, nonché i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 4, recano invece disposizioni in materia di stabilizzazione del personale della CONSOB.
  In particolare, in base al secondo periodo del comma 6, per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio presso la CONSOB ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge di stabilità 2012 (legge n. 228 del 2012), relativo alla stabilizzazione del personale della medesima CONSOB.
  Inoltre la norma specifica che la predetta procedura deve concludersi entro il termine del 31 dicembre 2015, fissato dal primo periodo dello stesso comma 6.
  I commi 6-bis e 6-ter modificano, rispettivamente, la disciplina contenuta nel predetto comma 166 della legge di stabilità 2012 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 35 del 2005.
  Al riguardo ricorda che il predetto comma 166 della legge di stabilità 2012 ha autorizzato la CONSOB a immettere in ruolo il personale assunto a tempo determinato, allo scopo di attuare le prescrizioni di competenza dell'Autorità contenute nella legge di stabilità e le «connesse disposizioni di finanza pubblica», avvalendosi delle procedure di stabilizzazione contenute nell'articolo 2, commi 4-duodecies e 4-terdecies, del decreto-legge n. 35 del 2005.
  In sintesi, l'appena citato comma 4-duodecies consente alla CONSOB di inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in servizio ad una specifica data, nella qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto e mediante apposito esame-colloquio. Il comma 4-terdecies dispone invece che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle predette procedure siano finanziati mediante la rideterminazione dell'ammontare del contributo annuale versato alla stessa CONSOB da parte dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza (ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994).Pag. 66
  Nella formulazione vigente, il combinato disposto delle norme richiamate consente di stabilizzare i dipendenti in servizio al 1o gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012) entro dodici mesi dalla predetta data.
  Dal tenore letterale del comma 6-bis, che tuttavia non appare del tutto chiaro, le modifiche apportate a tale normativa sembrano volte a:
   consentire la stabilizzazione del solo personale in effettivo servizio – come definito dal comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 4 – al 1o gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012);
   riaprire i termini per la stabilizzazione di detto personale riferendoli a quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame, ovvero fino al 31 dicembre 2015.

  Il comma 6-ter modifica l'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, anche in tal caso specificando che l'inquadramento in ruolo, mediante apposito esame-colloquio, del personale assunto con contratto a tempo determinato, è possibile solo per i soggetti che si trovino in effettivo servizio presso la CONSOB ad una determinata data di riferimento.
  Il comma 8 dell'articolo 7 interviene sull'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, in materia di credito d'imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati, apportando due correzioni alle recenti novelle apportate alla stessa norma dal decreto-legge n. 78 del 2013.
  In particolare, viene precisato che la disciplina sul credito d'imposta mensile (pari a 700 euro ad assunto) riguarda le imprese che assumono per almeno 30 giorni non solo soggetti ammessi al lavoro esterno, bensì qualsiasi soggetto in stato di detenzione o internamento. Il credito d'imposta è concesso anche in caso di svolgimento di effettive attività formative nei confronti dei predetti soggetti. L'agevolazione si applica (sempre che prosegua il rapporto di lavoro o l'attività formativa) anche per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione, oppure di 18 mesi, qualora il detenuto o l'internato abbia beneficiato di misure alternative alla detenzione ovvero del lavoro all'esterno di cui all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario.
  In dettaglio, la riformulazione di cui al comma 8 chiarisce che:
   i lavoratori in questione sono i soggetti «detenuti o internati» – anziché «detenuti e internati», come nella versione letterale finora vigente;
   il credito di imposta non riguarda esclusivamente le assunzioni di detenuti ammessi al lavoro all'esterno (come poteva indurre a ritenere la formulazione previgente) bensì tutti i detenuti o internati.

  Il comma 14 dell'articolo 11 disciplina le modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) provvede alla vigilanza sul divieto di traslazione sui consumatori dell'addizionale IRES imposta sul settore petrolifero (cosiddetta «Robin Hood Tax»).
  In particolare, attraverso una modifica all'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 si stabilisce che tale vigilanza si svolga mediante accertamenti a campione e nei confronti dei soli soggetti appartenenti alla fascia superiore di fatturato, la cui soglia è attualmente fissata a 472 milioni di euro.
  In merito rammenta che l'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede un'addizionale all'aliquota IRES (di 6,5 punti percentuali) nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (secondo le ultime modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto-legge «del fare»), che ha abbassato le predette soglie, rispettivamente, da 10 milioni a 3 milioni di euro per quanto riguarda il volume di ricavi e da 1 milione a 300.000 euro per quanto riguarda il reddito imponibile. Pag. 67
  Al riguardo segnala inoltre come l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il 24 gennaio 2013 abbia trasmesso al Parlamento la relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno 2012 sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo, previsto dall'articolo 81, comma 18, nella quale si afferma che, alla luce dell'esito dell'attività svolta nel corso dell'anno 2012, resta confermata l'esigenza di una puntuale vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione, pur senza sottacere i profili contenziosi che derivano dalla norma, in quanto le analisi relative all'ultimo esercizio monitorato hanno mostrato che una parte dei soggetti vigilati ha continuato ad attuare politiche di prezzo tali da costituire una possibile violazione del divieto di traslazione, comportando comunque uno svantaggio economico per i consumatori finali.
  Per quanto attiene invece alle disposizioni del decreto-legge estranee agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1 reca, ai commi da 1 a 9, misure volte al contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.
  In particolare, i commi da 1 a 4-bis riguardano le spese per auto di servizio e per buoni taxi; i commi da 5 a 7 concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza; i commi 8 e 9 pongono alcune norme finali, con riferimento ad entrambe le materie di cui al presente articolo. Il comma 8-bis conferma, per gli enti previdenziali privatizzati, le misure per la realizzazione di risparmi di gestione, disposte dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 76 del 2013.
  I commi da 9-bis a 9-sexies – introdotti nel corso dell'esame al Senato – prevedono la riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati a posti di insegnante di religione cattolica, al fine di utilizzare le stesse per assunzioni a tempo indeterminato, fino ad esaurimento. Prevedono, inoltre, un meccanismo per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica, analogo a quello vigente per la generalità degli insegnanti.
  L'articolo 2, comma 1, reca disposizioni in tema di posizioni di sovrannumero negli organici delle pubbliche amministrazioni e conseguente gestione delle eccedenze. Il comma 2 esclude gli ordini e collegi professionali dalla disciplina sulla riduzione delle dotazioni organiche nella pubblica amministrazione, mentre il comma 3 disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
  I commi 4 e 5 recano due norme di interpretazione autentica relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici.
  Il comma 6 reca un'interpretazione autentica della disciplina sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in soprannumero che possano conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015.
  Il comma 7, rimodula, per le pubbliche amministrazioni che abbiano provveduto a ridurre le dotazioni organiche in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012, il termine per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione, stabilendolo al 31 dicembre 2013. Fino a tale data, i Ministeri potranno utilizzare il D.P.C.M. al posto del decreto del Presidente della Repubblica Il comma 8 prevede che all'esito degli interventi di riorganizzazione, le amministrazioni interessate procedono al conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché stabilisce alcune disposizioni di garanzia delle unità di personale dirigenziale che risulti in soprannumero.
  Il comma 8-bis fa salvi, sino al 31 dicembre 2014, gli incarichi dirigenziali esterni conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dalle amministrazioni provinciali; il riferimento è ai contratti in essere al momento della entrata in vigore del decreto (quindi al 1o settembre 2013).
  Il comma 8-ter, novellando l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumenta i limiti percentuali degli incarichi dirigenziali anche a soggetti che non appartengono ai ruoli della dirigenza, Pag. 68purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali ed esclude tale possibilità per gli incarichi dirigenziali apicali.
  Il comma 8-quater novella l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in relazione ai criteri per l'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione.
  Il comma 8-quinquies proroga al 31 dicembre 2015 il Comitato per la verifica delle cause di servizio (chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici), nell'attuale composizione.
  Il comma 9 contiene una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e: al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a esterni.
  Il comma 9-bis abroga la norma che rimette a un apposito regolamento l'individuazione degli enti presso i quali è possibile richiedere di svolgere la propria attività nell'ambito della mobilità del personale tra settore pubblico e privato.
  I commi da 10 a 11-bis recano disposizioni in materia di rilevazione del costo del lavoro nella P.A. In particolare, il comma 10 prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT al controllo del costo del lavoro. Si prevede inoltre che il conto annuale delle spese sostenute per il personale, redatto dalle pubbliche amministrazioni, debba essere inviato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
  Il comma 12 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare anche per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga al blocco previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 – oggetto di modifica da parte del comma 1 dell'articolo 2 – fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie.
  Il comma 13 autorizza l'AGEA ad assumere 3 unità dirigenziali; a copertura del relativo onere si provvede riducendo le risorse previste a legislazione vigente a favore di ISMEA.
  Il comma 13-bis elimina, ai fini dell'adozione con DPCM dello statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, la norma che prevede la proposta da parte del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 13-ter novella il comma 1 dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante il Codice delle leggi antimafia), al fine di inserire l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra i soggetti abilitati alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
  Il comma 13-quater consente la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute.
  L'articolo 3, comma 1, consente alle amministrazioni pubbliche che presentano posizioni soprannumerarie o di eccedenza, il passaggio diretto, a domanda, sino al 31 dicembre 2015, del proprio personale, presso il Ministero della giustizia, al fine di ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo degli uffici giudiziari.
  I commi da 2 a 7, che introducevano norme in materia di mobilità del personale delle società partecipate da soggetti pubblici, sono stati soppressi nel corso dell'esame al Senato.
  L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei contratti Pag. 69di servizio stipulati con società ed enti controllati (direttamente o indirettamente), con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.
  L'articolo 4, ai commi 1 e 2, è volto a contenere l'utilizzo del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione. In particolare, vengono apportate alcune modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di specificare che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito solo per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali. Si estende inoltre alle P.A. l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 2001 sul lavoro a tempo determinato (fermo restando, tuttavia, il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato) e si sancisce la nullità dei contratti conclusi in violazione della legge, con conseguente responsabilità erariale e dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità.
  I commi da 3 a 5 intervengono in materia di graduatorie concorsuali e vincitori di concorso. In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), è subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1o gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni (previo accordo tra le amministrazioni interessate) e devono attivare procedure di mobilità. In relazione a ciò, si proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con esclusione delle graduatorie già prorogate di 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria. Infine, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico dell'attuazione delle misure.
  I commi da 6 a 10 recano procedure per la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. In particolare il comma 6 prevede la possibilità per le P.A., fino al 31 dicembre 2015 e nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi riservati all'assunzione a tempo indeterminato di personale precario.
  Il comma 6-quater prevede che le regioni e gli enti locali che hanno proceduto in passato ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive, possono procedere, per gli anni 2013, 2014 e 2015, alla stabilizzazione a domanda del personale, a condizione che abbia maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze.
  Il comma 6-quinquies dispone che i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono esclusi dalle procedure concorsuali.
  I commi 7 e 8 dettano norme in materia di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili.
  Il comma 9, con una norma di carattere transitorio, consente alle pubbliche amministrazioni che nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015 prevedano di svolgere procedure di reclutamento, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; la proroga non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e, comunque, oltre il 31 dicembre 2015.
  Il comma 9-bis prevede l'obbligo, per gli enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni.
  Il comma 9-ter autorizza il bando di procedure concorsuali riservate al personale Pag. 70con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato in deroga al limite dei 36 mesi e al personale con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione, nel rispetto di determinati requisiti soggettivi e nel limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili; fino al completamento della procedura di assunzione, è autorizzata la proroga dei relativi contratti a tempo determinato secondo criteri individuati con decreto ministeriale.
  Il comma 10, dopo aver previsto che le regioni, le province autonome e gli enti locali attuano le disposizioni dei commi precedenti nel rispetto dei vincoli stabiliti, dispone che per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'attuazione delle medesime disposizioni avvenga previa emanazione di uno specifico decreto ministeriale da adottare previa intesta in Conferenza Stato-Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla ricerca in sanità.
  Il comma 10-bis dispone la trasformazione in liste speciali ad esaurimento delle liste speciali istituite presso lo stesso Istituto per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori. Vengono inoltre esclusi dall'applicazione della normativa che limita il ricorso ai contratti a tempo determinato sia i contratti del personale sanitario che, ai sensi del comma 11, quelli relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali.
  Il comma 12 esclude le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia dall'applicazione del patto di stabilità interno e da altre misure di riduzione della spesa.
  I commi 13 e 14, al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricostruzione e recupero della città dell'Aquila e dei comuni colpiti dal terremoto, consentono la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per il biennio 2014-2015.
  Il comma 15 prevede che, per partecipare al concorso per l'accesso in magistratura, debba corrispondersi un contributo, per diritti di segreteria, fissato dal bando di concorso tra i 10 e i 15 euro. Le relative risorse sono riassegnate dall'Entrata al bilancio del Ministero della giustizia per i concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria.
  Il comma 16 stabilisce che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per gli enti di ricerca è concessa in sede di approvazione – tramite decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze – del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.
  Il comma 16-bis reca modifiche all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di assenze per malattia nel pubblico impiego, in particolare stabilendo che l'attestazione del medico competente vada rilasciata anche in ordine all'orario e che la stessa possa essere trasmessa dai medici anche mediante posta elettronica.
  Il comma 16-ter specifica che l'individuazione dei limiti di spesa imposti dalla spending review per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente avviene su base nazionale, e che l'assegnazione del numero di unità personale da assumere a ciascuna Camera di commercio viene effettuato da un'apposita commissione.
  L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001, sono sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli Enti del Servizio sanitario nazionale o per le Aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.
  L'articolo 4-ter, anch'esso introdotto al Senato, prevede che le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e di emocomponenti vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.Pag. 71
  L'articolo 5, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), che assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.). Il numero dei componenti è aumentato da 3 a 5, mentre le funzioni spettanti in materia di qualità dei servizi pubblici sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica.
  L'articolo 6, ai commi 1 e 2, disciplina l'affidamento dei servizi di controllo del personale aeroportuale. I commi 3, 3-bis e 4-bis recano norme sul personale da trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale. Il comma 4 dispone il riconoscimento di risorse finanziarie per l'avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
  L'articolo 7, ai commi 1 e 2, novella l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 aggiungendo tra le misure di favore disposte per i testimoni di giustizia, anche se usciti dal programma di protezione, il diritto di accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro dell'Interno si provvede alla modalità di attuazione della misura, anche in relazione ai criteri di riconoscimento del citato diritto. Le assunzioni, nei limiti dei posti vacanti, sono disposte ad invarianza finanziaria.
  I commi da 3 a 5 recano disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa.
  I commi 6 e 7 sono volti a favorire l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, imponendone l'assunzione, nel rispetto delle quote e dei criteri di computo vigenti, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale.
  Con una disposizione di interpretazione autentica, il comma 9 prevede che le assunzioni di avvocati dello Stato, autorizzate dall'articolo 1, comma 34, della legge di stabilità per il 2013, possono essere effettuate, nel rispetto della vigente dotazione organica, anche in deroga al limite che dispone l'accantonamento di un posto ogni tre in favore dei procuratori dello Stato.
  Il comma 9-bis prevede che i sindacati della Polizia di Stato possano essere formati, rappresentati o diretti anche dal personale in quiescenza.
  Il comma 9-ter attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di vigilanza sull'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, sull'Unione nazionale mutilati per servizio – enti attualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno – e sull'Unione generale invalidi civili – attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno e di quello della salute.
  Il comma 9-quater fissa al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del regolamento che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 438 del 1998, è chiamato a stabilire i criteri per la ripartizione del finanziamento destinato agli enti e alle associazioni di promozione sociale.
  Il comma 9-quinquies dispone che l'INAIL provveda all'espletamento della prima verifica delle attrezzature di lavoro entro quarantacinque giorni a decorrere dalla richiesta del datore di lavoro (e non più dalla messa in servizio dell'attrezzatura).
  L'articolo 8, ai commi da 1 a 4, incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di concorsi pubblici.
  Il comma 5 individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il comma 5-bis pone a carico dell'Amministrazione gli oneri (attualmente a carico degli interessati) per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio necessari Pag. 72per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario del vigili del fuoco.
  Il comma 6 disciplina le funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea.
  Il comma 7 estende l'applicabilità del regolamento sulla semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose.
  L'articolo 9 consente, con invarianza finanziaria e di risorse umane, finanziarie e strumentali, l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di unità di personale in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla cosiddetta «spending review», e inoltre dispone alcune modifiche alla legge n. 401 del 1990 per ampliare la sfera territoriale d'azione degli Istituti italiani di cultura e l'impiegabilità del loro personale.
  L'articolo 9-bis detta norme per potenziare la revisione delle spese di personale del Ministero degli Affari esteri, sia limitando una serie di benefici economici per il personale in servizio all'estero per brevi periodi, sia ridefinendo i contributi per il trasporto di bagagli, mobili e masserizie.
  L'articolo 10, comma 1, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
  I commi 2 e 3 suddividono le competenze in tema di politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia.
  Il comma 4 disciplina lo statuto e gli organi dell'Agenzia, mentre il comma 5 disciplina termini e modalità del trasferimento di parte del personale del Dipartimento per le politiche di coesione del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri (50 unità) e all'Agenzia (200 unità) I commi 6 e 7 intervengono in ordine alla copertura degli oneri.
  Il comma 8 trasferisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione dallo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico a quello del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il comma 9 dispone sulla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
  I commi 14-bis e 14-ter indicano inoltre le eventuali funzioni operative che possono essere svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (INVITALIA).
  L'articolo 11, ai commi da 1 a 13, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo.
  Le disposizioni fissano, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, detta norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema, nonché per la semplificazione del sistema medesimo, i rapporti con la società concessionaria del sistema e l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.
  Il comma 14-bis prevede invece che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato possa operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
  L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame al Senato, detta, ai commi 1 e 2, disposizioni relativi alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto.
  I commi da 3 a 5-quinquies recano invece disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale.
  I commi 6 e 7 riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto.
  L'articolo 12-bis, aggiunto durante l'esame al Senato, introduce nel decreto- legge una norma di coordinamento con l'ordinamento regionale e, con riferimento all'ordinamento alle autonomie speciali, la clausola di «compatibilità». Le disposizioni del provvedimento non modificano, Pag. 73infatti, il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione e si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.
  L'articolo 13 dispone circa l'entrata in vigore.
  Propone quindi fin d'ora di esprimere nulla osta sul provvedimento, in considerazione della limitatezza delle previsioni attinenti ai profili di competenza della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide la proposta del relatore di limitarsi ad esprimere nulla osta sul provvedimento, in ragione della scarsa rilevanza degli aspetti di competenza della Commissione Finanze riscontrabili nel decreto – legge, pur rilevando come esso meriti, nel suo complesso, di essere attentamente valutato in altra sede.

  Marco CAUSI (PD) condivide anch'egli l'impostazione del relatore, rilevando tuttavia la necessità di segnalare positivamente, nelle premesse al parere, la norma di cui al comma 7-bis dell'articolo 3, la quale prevede che nei contratti dei dirigenti di società a controllo pubblico diretto o indiretto, non possono essere inserite, a pena di nullità, clausole che prevedano, al momento della cessazione del rapporto, benefici economici superiori a quelli derivanti dal contratto collettivo di lavoro, salvo che le stesse clausole non siano state preventivamente autorizzate dall'ente o amministrazione controllante.

  Pietro LAFFRANCO (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di nulla osta, nella quale si evidenzia, in premessa, la positività della norma contenuta nel comma 7-bis dell'articolo 3, relativa al trattamento di liquidazione dei dirigenti delle società a controllo pubblico (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, intervenendo sui lavori della Commissione, con riferimento all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, il cui seguito è stato rinviato alla seduta di domani, suggerisce a tutti i gruppi di valutare l'opportunità di inserire, nel parere che sarà espresso alla Commissione Cultura, una condizione volta a segnalare l'esigenza di sostituire le previsioni degli articoli 25 e 26, recanti inasprimenti delle accise, nonché delle imposte sui trasferimenti immobiliari, con modalità alternative di copertura, in particolare attraverso una riduzione di alcune voci del bilancio pubblico, relative a forme di agevolazione in favore di specifici settori, che risultino particolarmente corpose.

  La seduta termina alle 15.20.

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