CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 ottobre 2013
103.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 105

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574 Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
  Evidenzia quindi come i profili di interesse dalla Commissione Finanze sono contenuti negli articoli 10, 25 e 26 del decreto-legge.
  L'articolo 10, al comma 1, reca disposizioni finalizzate alla promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica (interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici). A tal fine, viene previsto che, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.
  Lo stesso comma 1 elenca i soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli Pag. 106investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa; Cassa Depositi e Prestiti; soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) e, infine, demanda ad un successivo decreto interministeriale (adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) l'individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.
  Il comma 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui di cui al comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno.
  Il comma 3 amplia le ipotesi in cui il contribuente può usufruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università. In particolare, modificando l'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), la norma rende detraibili dall'IRPEF, nella misura del 19 per cento, anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università, purché aventi specifici scopi; in particolare, esse devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'ampliamento dell'offerta formativa e, per effetto delle norme in commento, anche all'edilizia universitaria. Rammenta che la detrazione è condizionata al versamento delle erogazioni mediante un sistema di pagamento tracciabile: banca o ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Il beneficio si applica a partire dall'anno di imposta in corso al 12 settembre 2013. L'articolo 25, il quale interviene in materia di accisa, dispone aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015) delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico. Ricorda al riguardo che sulla materia è recentemente intervenuto il decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto decreto-legge «valore-cultura», approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nei giorni scorsi. In particolare, il comma 1 dell'articolo 25 provvede ad aumentare le aliquote di accisa di tali prodotti con decorrenza dal 10 ottobre 2013, nelle seguenti misure:
   a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
   b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
   c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

  Il comma 2, a fini di coordinamento con quanto disposto dal decreto-legge n. 91 del 2013, stabilisce che le aliquote di accisa già rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 per il 2014 e a decorrere dal 2015, sono fissate nelle seguenti misure, indicate dal comma 3 del medesimo articolo 25:
   a decorrere dal 1o gennaio 2014:
    a) birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
    b) prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
    c) alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
   a decorrere dal 1o gennaio 2015:
    a) birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
    b) prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
    c) alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.

  In sostanza, quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013 risulta incluso nelle nuove misure Pag. 107di accisa indicate dall'articolo 25. Segnala come la Relazione tecnica stimi, relativamente all'articolo 25, un aumento delle entrate da accise pari a 11,7 milioni nel 2013, a 130,5 milioni nel 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015.
  Contestualmente, vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in termini di IRES/IRPEF (rispettivamente –1,4 milioni, –15 milioni e –19,1 milioni), sia in termini di IRAP (rispettivamente –0,3 milioni, –2,9 milioni e –3,6 milioni).
  Rammenta, peraltro, che, a seguito dell'approvazione di emendamenti, nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 5 (che hanno modificato il comma 3 e inserito un comma 3-bis) e all'articolo 8 del decreto- legge n. 91, si è resa necessaria la copertura dei nuovi oneri complessivi (28 milioni nel 2014 e 20 milioni a decorrere dal 2015) attraverso l'introduzione al comma 2 dell'articolo 15 – relativo alla copertura degli oneri – delle due nuove lettere e-bis) e e-ter), che dispongono un ulteriore incremento delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico tale da garantire un maggior gettito pari ad almeno 28 milioni nel 2014 e 20 milioni a decorrere dal 2015.
  I predetti incrementi di aliquote si aggiungono, pertanto, agli aumenti già definiti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104.
  L'articolo 26, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto «federalismo municipale»), interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. Al riguardo ricorda che il citato articolo 10 del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale ha modificato – a decorrere dal 1o gennaio 2014 – la vigente disciplina dell'imposta di registro, sostituendo il comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa (Parte prima) allegata al relativo Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).
  Nella formulazione vigente, che si applicherà sino al 1o gennaio 2014 (termine dal quale troverà applicazione la nuova disciplina), il comma 1 fissa all'8 per cento la misura dell'aliquota dell'imposta di registro applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, nonché agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi. Ove l'atto abbia ad oggetto fabbricati e relative pertinenze, essa è parti al 7 per cento. Le imposte ipotecaria e catastale, per l'acquisto di fabbricati diversi dalla abitazione principale, si applicano rispettivamente nella misura del 2 e dell'1 per cento. Complessivamente, dunque, l'imposizione indiretta che attualmente grava sugli atti traslativi di fabbricati diversi dalla «prima casa» è pari al 10 per cento.
  Le norme vigenti prevedono misure d'imposta differenziate – e in determinati casi agevolate – a seconda del soggetto coinvolto nel trasferimento ovvero di immobile soggetto a trasferimento (ad esempio immobili di interesse storico, artistico e archeologico) oppure in ragione di entrambi gli elementi (terreni agricoli nei confronti di soggetti non imprenditori agricoli). All'acquisto dell'abitazione principale (così come per gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico) si applica l'imposta di registro nella misura del 3 per cento, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. In caso di trasferimento a favore dello Stato, di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi, di comunità montane, di Onlus ovvero per gli immobili situati all'estero è dovuta l'imposta in misura fissa. Per il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ed effettuato nei confronti di imprese, si applica l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento. Pag. 108
  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo sul federalismo municipale sostituisce integralmente il comma 1, articolo 1 della Tariffa, stabilendo che, con decorrenza 1o gennaio 2014, l'imposta di registro si applichi nella misura del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresa la rinuncia agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi. Se il trasferimento investe case di abitazione, sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili signorili, ville e castelli), la misura dell'aliquota è pari al 2 per cento.
  Il comma 3 del medesimo articolo esenta i predetti trasferimenti immobiliari dalle altre imposte indirette, nonché tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.
  Il comma 1 dell'articolo 26 interviene su tale disciplina e, novellando il comma 3 del predetto articolo 10 del decreto legislativo, opera sostanzialmente in due sensi:
   da un lato conferma l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2, e per tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;
   dall'altro assoggetta i citati atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nella disciplina previgente, che sarebbe stata applicata dal 1o gennaio 2014, è prevista l'esenzione totale).

  Il comma 2 eleva da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014.
  Il comma 3 specifica che l'aumento a 200 euro disposto dal comma 2 ha effetto dal 1o gennaio 2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
  Complessivamente, gli articoli 25 e 26 concorrono alla copertura finanziaria del decreto-legge in esame per 13 milioni di euro per l'anno 2013, 315,5 milioni per l'anno 2014, 411,2 milioni per l'anno 2015 e a 413,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.
  Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del decreto-legge non afferenti agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta da altre erogazioni pubbliche, condizione economica. La disposizione specifica che i contributi, erogati dalle regioni, sono esclusi dal patto di stabilità interno.
  L'articolo 2 incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012. Anche in tal caso, le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità interno.Pag. 109
  L'articolo 3 dispone l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012. A tal fine, la norma autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
  L'articolo 4 estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all'aperto delle istituzioni scolastiche, vieta l'uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime istituzioni, oltre che presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale e prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti, i cui proventi sono destinati ad attività di monitoraggio degli effetti dell'uso di sigarette elettroniche e per attività informative sui rischi dell'induzione al tabagismo.
  La disposizione dispone, inoltre, l'elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole, al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli.
  L'articolo 5 reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare, è introdotta, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora (settimanale) di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali; si prevede la pubblicazione di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la fruizione del patrimonio culturale. Si stabilisce quindi che il MIUR bandisca un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali, prevedendo anche forme di cofinanziamento da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi.
  L'articolo 6 reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il decreto-legge n. 179 del 2012, volte alla riduzione della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo sulle regole per l'adozione dei libri di testo e prevedendo l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti.
  L'articolo 7 prevede che nell'anno scolastico 2013/2014 è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 8 intende potenziare le attività svolte per l'orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli studi: a tal fine, si prevede, tra l'altro, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, l'avvio dei percorsi di orientamento – finora previsti nel quinto anno – già dal quarto anno e si autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  L'articolo 9 estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno rinnovabile di anno in anno. Gli effetti della disposizione sono differiti all'adozione della normativa di attuazione.
  L'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione Pag. 110e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali. La norma specifica che tali risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.
  L'articolo 12, al fine di consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e rinvia la definizione dei criteri a regime per tali assegnazioni ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. La norma dispone, altresì, l'inserimento della Scuola per l'Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 13 è finalizzato ad assicurare l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l'anno scolastico 2013-2014.
  L'articolo 14 elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, disponendo che da tale previsione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 15 prevede la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo; la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014; l'abrogazione, dal 1o gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1o gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge; l'integrazione della disciplina relativa ad alcune tipologie di docenti tecnico-pratici.
  L'articolo 16 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo. Inoltre, la disposizione prevede – in via sperimentale per il 2014 – l'accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro.
  L'articolo 17 prevede nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.
  L'articolo 18 autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado.
  L'articolo 19 dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse. La dispone prevede, inoltre, un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati.
  L'articolo 20 abroga il cosiddetto «bonus maturità» per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 21 reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione Pag. 111e la formazione di un'unica graduatoria nazionale. La norma dispone, inoltre, che, a partire dall'anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale, invece che annuale.
  L'articolo 22 disciplina la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa.
  L'articolo 23 reca disposizioni inerenti le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. La disposizione interviene inoltre sul meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR.
  L'articolo 24 autorizza alcune assunzioni presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e prevede che gli enti di ricerca vigilati dal MIUR possono procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di pubblico impiego, il quale stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
  L'articolo 27 reca le clausole di copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.
  Formula quindi fin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento, con due osservazioni nelle quali sono evidenziati gli elementi di criticità sottesi agli inasprimenti fiscali disposti dagli articoli 25 e 26 (vedi allegato).

  Filippo BUSIN (LNA) esprime forte contrarietà rispetto alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento, ricordando come già il decreto-legge n. 102 del 2013, esaminato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze ed attualmente in discussione in Assemblea, rechi una clausola di salvaguardia che prevede l'incremento delle aliquote di accisa, in una fase economica in cui tale aumento deprimerà ulteriormente il già basso livello dei consumi.
  Ribadisce, quindi, le considerazioni contrarie espresse in altra sede relativamente all'aumento della tassazione sui trasferimenti immobiliari recato dall'articolo 26, che colpirà, a sua volta, un settore attraversato da una crisi drammatica.
  In tale contesto non ritiene accettabili le modalità con le quali il Governo ha impostato la propria politica fiscale.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il relatore e il deputato Busin per aver sottolineato l'assoluta inopportunità dell'ulteriore incremento delle aliquote di accisa previsto dall'articolo 25 del decreto-legge, evidenziando come tale inasprimento fiscale, analogo ad altri già disposti recentemente, costituiscano un grave vulnus rispetto ad un'impostazione di politica tributaria di stampo liberale.

  Daniele PESCO (M5S) segnala l'esigenza di integrare la proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando la necessità che la scuola e l'università assumano un ruolo centrale nella politica del Governo, nonché sottolineando come investire nell'istruzione sia assolutamente fondamentale per accrescere la competitività del Paese, in Italia e nel mondo. In tale contesto occorre rilevare come, in realtà, il decreto-legge, finalizzato a sostenere l'istruzione pubblica, preveda investimenti modesti, contenga misure estemporanee, non sistematiche e prive di una programmazione a lungo termine ed aumenti le imposte indirette.
  Con riferimento a taluni profili di criticità del provvedimento, appare inoltre opportuno sottolineare come esso penalizzi i trasferimenti di immobili in caso di separazione e divorzio, l'acquisto di terreni agricoli da parte degli agricoltori, l'acquisto degli immobili da parte delle ONLUS ed i trasferimenti di immobili di pregio storico e artistico.Pag. 112
  Nell'evidenziare, inoltre, come non appaia con chiarezza la ratio del taglio lineare previsto nel provvedimento, fa presente che, ad oggi, dei 200 miliardi di euro ai quali il Ministro Saccomanni aveva fatto riferimento nel mese di giugno, sono stati tagliati meno di 2 miliardi di euro, mentre le imposte, sia dirette, sia indirette, sono aumentate in modo considerevole.
  A tale riguardo appare opportuno evidenziare la possibilità di reperire risorse alternative rivedendo la disciplina del finanziamento all'editoria, aumentando la tassazione delle plusvalenze, riducendo le spese per le auto di servizio (le cosiddette «auto blu»), sospendendo la missione in Afghanistan, aumentando la tassazione in modo puntuale sulle rendite finanziarie ed aumentando il prezzo delle concessioni radiotelevisive.
  Chiede, altresì, che la proposta di parere formulata dal relatore sia integrata da ulteriori osservazioni e/o condizioni, che evidenzino la necessità di agire con maggior decisione nel taglio delle voci di spesa pubblica inutili per finanziare gli investimenti nell'istruzione e nella ricerca; di evitare meccanismi di «rimpasto» dei fondi già stanziati al MIUR, sottraendoli alla ricerca ed indirizzandoli ad altre voci; di valutare l'opportunità di reperire risorse tramite una diminuzione dei fondi destinati alle scuole paritarie, oltre a prendere in considerazione le misure appena suggerite per ottenere possibili risparmi di spesa.

  Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere come ogni ulteriore risorsa destinata all'istruzione ed alla ricerca costituisca certamente un elemento positivo, esprime tuttavia perplessità sulle modalità di copertura indicate dal provvedimento, non tanto per quel che riguarda l'eventuale incremento della tassazione, ma soprattutto in quanto le decisioni del Governo in questo campo indicano l'assenza di una coerente linea di politica tributaria da parte dell'Esecutivo stesso. A tale proposito sottolinea come i prodotti colpiti dagli incrementi di accisa disposti dall'articolo 25, segnatamente la birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcool etilico, debbano essere considerati alla stregua di ogni altro bene economico, e come pertanto le decisioni sulla tassazione degli stessi non debbano essere orientate da considerazioni di carattere moralistico.
  Esprime analoghe perplessità sull'inasprimento delle imposte sui trasferimenti immobiliari, dichiarando fin d'ora la sua intenzione di astenersi sulla proposta di parere formulata dal relatore, non con riferimento al merito del provvedimento, ma in considerazione delle relative modalità di copertura.

  Sandra SAVINO (PdL) chiede di inserire nella proposta di parere formulata dal relatore un'ulteriore osservazione, volta a segnalare l'esigenza di salvaguardare il meccanismo in base alle regioni a statuto speciale spetta il gettito delle accise riscosse sul proprio territorio.
  In tale contesto esprime la propria contrarietà rispetto all'inasprimento delle aliquote di accisa previsto dal decreto-legge, sottolineando come proprio le regioni a statuto speciale del Nord rischino di subire maggiormente le conseguenze negative di tale decisione, in quanto l'aumento del costo di prodotti quali i carburanti, i tabacchi ed i prodotti alcolici, incentiva ancor più molti residenti a spostarsi negli Stati esteri confinanti per effettuare i relativi acquisti, determinando in tal modo una riduzione del gettito. A tale riguardo ricorda le numerose segnalazioni e proposte formulate dalla regione Friuli-Venezia Giulia al Governo su questo tema, che assume una rilevanza politica degna di attenta considerazione.

  Pietro LAFFRANCO (PdL) suggerisce innanzitutto di espungere dalle premesse della proposta di parere la valutazione circa la condivisibilità di tutte le previsioni recate dal decreto-legge.
  Condivide quindi i rilievi emersi nel corso del dibattito circa le modalità di copertura indicate dagli articoli 25 e 26 del decreto-legge, sia per quanto riguarda l'incremento delle aliquote di accisa, sia per quanto attiene all'incremento delle imposte sui trasferimenti immobiliari.Pag. 113
  In tale contesto, sottolinea come, in relazione ad un suo emendamento presentato al decreto-legge n. 102 del 2013, i cui oneri erano compensati mediante analoghe modalità di copertura, i relatori ed il Governo avessero espresso una valutazione non favorevole proprio per la contrarietà sulla copertura, ritenendo quindi che analogo criterio di valutazione dovrebbe essere seguito anche nella discussione del provvedimento in esame.

  Paolo PETRINI (PD) evidenzia come sulle modalità di copertura indicate dagli articoli 25 e 26 del provvedimento siano emerse valutazioni critiche comuni a tutti i deputati finora intervenuti. In tale contesto considera in particolare sbagliato inasprire il prelievo su un settore, quello della birra, che ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni, rappresentando un importante strumento di diversificazione per il settore agricolo, e che ha già subito un incremento complessivo, pari a circa il 30 per cento, dell'accisa, la quale è fissata nel nostro Paese al livello più alto rispetto a tutto il resto dell'Unione europea. Ritiene quindi che ulteriori inasprimenti tributari impedirebbero al settore di sostenere la concorrenza degli altri produttori europei, considerando invece opportuno, su un piano di metodo più generale, individuare diverse forme di copertura per interventi in favore di settori socialmente sensibili e rilevanti, ad esempio attraverso una complessiva revisione delle agevolazioni fiscali, nonché mediante una riforma delle aliquote IVA.
  Suggerisce quindi al relatore di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere, eventualmente anche indicando alla Commissione di merito forme alternative di copertura.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA prende atto degli elementi di criticità emersi nel dibattito con riferimento alle modalità di copertura degli oneri determinati dal provvedimento, recate dagli articoli 25 e 26. A tale riguardo sottolinea come, al di là delle questioni specifiche, sia necessario che il Parlamento ed il Governo compiano una riflessione complessiva sulla problematica delle coperture dei provvedimenti onerosi. In linea generale, evidenzia come l'Esecutivo stia riducendo al minimo il ricorso all'incremento delle accise, riconoscendo le conseguenze negative che tali modifiche alle relative aliquote possono determinare. Tuttavia occorre, al contempo, rilevare la difficoltà di individuare coperture diverse attraverso riduzioni di spese, anche in considerazione delle varie resistenze che si registrano su tale versante.
  Con riferimento specifico alla proposta del deputato Pesco di individuare risorse attraverso un ridimensionamento dei fondi destinati alle scuole paritarie, sottolinea come tali scuole non siano identificabili esclusivamente con le scuole private, ma siano costituite da tutti quegli istituti di istruzione che si sostituiscono, in alcuni casi, alle scuole pubbliche, evidenziando pertanto la difficoltà di ridurre gli stanziamenti in loro favore. Parimenti rileva come la categoria delle spese pubbliche inutili, che il medesimo deputato Pesco invita a ridurre, non sia facilmente identificabile.
  Riconosce quindi la serietà delle considerazioni emerse nel corso del dibattito relativamente al settore della produzione della birra, condividendo altresì l'esigenza che le scelte di politica tributaria in questo campo non siano ispirate a considerazioni moralistiche, degne di una temperie storica ormai superata, nel quale era invalso il concetto di «Stato etico».
  Ritiene dunque necessario definire, attraverso il confronto tra Parlamento e Governo, un quadro di riferimento sui problemi delle coperture che, nella legittima diversità delle posizioni politiche, possa consentire di inquadrare il prossimo dibattito sulla legge di stabilità.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, oltre a ribadire le proprie obiezioni, ispirate ad un'impostazione liberale, sulle modalità di copertura del provvedimento, rileva come tutti i gruppi intervenuti abbiano evidenziato in materia forti elementi di criticità: in tale contesto ritiene opportuno invitare Pag. 114il relatore a rafforzare il contenuto della proposta di parere, anche segnalando, con condizioni, l'esigenza di modificare le norme di copertura, onde evitare il ricorso ad ulteriori inasprimenti tributari.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, alla luce dell'andamento del dibattito, ritiene opportuno svolgere un ulteriore approfondimento sul provvedimento, anche al fine di riformulare la propria proposta di parere.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.10.

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