CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 ottobre 2013
103.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
Pag. 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 15 ottobre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 9.15.

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che l'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite I e XI testé riunitosi ha convenuto di concludere l'esame del provvedimento entro giovedì 17 ottobre, in modo da rispettare la data di inizio della discussione del provvedimento in Assemblea (lunedì 21 ottobre) stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, e ha conseguentemente fissato per domani alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.
  Ricorda che il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni è stato approvato dal Senato il 10 ottobre e trasmesso alla Camera dei deputati il 14 ottobre 2013 (A.C. 1682).Pag. 16
  Il testo, originariamente composto da 13 articoli, all'esito dell'esame presso il Senato, è stato arricchito da ulteriori disposizioni e risulta attualmente formulato in 18 articoli.
  In qualità di relatore della I Commissione, si sofferma quindi sulle disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 10, 11 e 12-bis.
  Le disposizioni dell'articolo 1 recano, ai commi da 1 a 9, misure volte al contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni. In particolare, i commi da 1 a 4-bis riguardano le spese per auto di servizio e per buoni taxi; i commi da 5 a 7 concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza; i commi 8 e 9 pongono alcune norme finali, con riferimento ad entrambe le materie di cui al presente articolo. Infine, il comma 8-bis conferma, per gli enti previdenziali privatizzati, le misure per la realizzazione di risparmi di gestione, disposte dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 76 del 2013.
  I commi da 9-bis a 9-sexies dell'articolo 1 – introdotti nel corso dell'esame al Senato – prevedono la riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati a posti di insegnante di religione cattolica, al fine di utilizzare le stesse per assunzioni a tempo indeterminato, fino ad esaurimento. Prevedono, inoltre, un meccanismo per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica, analogo a quello vigente per la generalità degli insegnanti.
  All'articolo 2, comma 1 reca disposizioni in tema di posizioni di sovrannumero negli organici delle pubbliche amministrazioni e conseguente gestione delle eccedenze. Il successivo comma 2 esclude gli ordini e collegi professionali dalla disciplina sulla riduzione delle dotazioni organiche nella pubblica amministrazione. Infine, il comma 3 disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
  I commi 4 e 5 forniscono due norme di interpretazione autentica relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici.
  Il comma 6 fornisce un'interpretazione autentica sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in soprannumero che possano conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015.
  Il comma 7, per le pubbliche amministrazioni che abbiano provveduto a ridurre le dotazioni organiche in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012, rimodula il termine per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione, stabilendolo al 31 dicembre 2013. Fino a tale data, i Ministeri potranno utilizzare il decreto del presidente del Consiglio dei ministri al posto del decreto del Presidente della Repubblica. Il successivo comma 8 prevede che all'esito degli interventi di riorganizzazione, le amministrazioni interessate procedono al conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché stabilisce alcune disposizioni di garanzia delle unità di personale dirigenziale che risulti in soprannumero.
  Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame del Senato, fa salvi, sino al 31 dicembre 2014, gli incarichi dirigenziali esterni conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001, dalle amministrazioni provinciali; il riferimento è ai contratti in essere al momento della entrata in vigore del decreto (quindi al 1o settembre 2013).
  Il comma 8-ter, novellando l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumenta i limiti percentuali degli incarichi dirigenziali anche a soggetti che non appartengono ai ruoli della dirigenza, purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali ed esclude tale possibilità per gli incarichi dirigenziali apicali.
  Il comma 8-quater novella l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in relazione ai criteri per l'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione.
  Il comma 8-quinquies proroga al 31 dicembre 2015 il Comitato per la verifica delle cause di servizio (chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa Pag. 17delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici), nell'attuale composizione.
  Il comma 9, contiene una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a esterni.
  Il comma 9-bis abroga la norma che rimette a un apposito regolamento l'individuazione degli enti presso i quali è possibile richiedere di svolgere la propria attività nell'ambito della mobilità del personale tra settore pubblico e privato.
  I commi da 10 a 11-bis recano disposizioni n materia di rilevazione del costo del lavoro nella P.A. In particolare: si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT al controllo del costo del lavoro (comma 10), nonché l'estensione alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate) dell'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e al MEF il costo annuo del personale utilizzato (comma 11); si prevede che il conto annuale delle spese sostenute per il personale, redatto dalle pubbliche amministrazioni, debba essere inviato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (comma 11-bis).
  Il comma 12 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare anche per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga al blocco previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 (Legge n. 135 del 2012) – oggetto di modifica da parte del comma 1 dell'articolo in esame – fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie.
  Il comma 13 autorizza l'Agea ad assumere 3 unità dirigenziali; a copertura del relativo onere si provvede riducendo le risorse previste a legislazione vigente a favore di ISMEA.
  Il comma 13-bis elimina, ai fini dell'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, la norma che prevede la proposta da parte del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 13-ter novella il comma 1 dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice delle leggi antimafia), al fine di inserire l'AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) tra i soggetti abilitati alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
  Il comma 13-quater consente la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi medici del Ministero della salute.
  L'articolo 3, comma 1, consente alle amministrazioni pubbliche che presentano posizioni soprannumerarie o di eccedenza, il passaggio diretto, a domanda, sino al 31 dicembre 2015, del proprio personale, presso il Ministero della giustizia, al fine di ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo degli uffici giudiziari.
  I commi da 2 a 7, che introducevano norme in materia di mobilità del personale delle società partecipate da soggetti pubblici, sono stati soppressi nel corso dell'esame al Senato.
  Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, concerne i benefici economici spettanti ai dirigenti di società Pag. 18– quotate e non quotate – a controllo pubblico diretto o indiretto al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro.
  L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei contratti di servizio stipulati con società ed enti controllati (direttamente o indirettamente), con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.
  L'articolo 5, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), che assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.). Il numero dei componenti è aumentato da 3 a 5, mentre le funzioni spettanti in materia di qualità dei servizi pubblici sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica.
  L'articolo 8 (commi 1-4) incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di concorsi pubblici. Il comma 5 individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 5-bis pone a carico dell'Amministrazione gli oneri (attualmente a carico degli interessati) per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio necessari per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario del vigili del fuoco. Il comma 6 disciplina le funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea. Il comma 7 estende l'applicabilità del regolamento sulla semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose.
  L'articolo 10, comma 1, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. I successivi commi 2 e 3 suddividono le competenze in tema di politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia. Il comma 4 disciplina lo statuto e gli organi dell'Agenzia. Il comma 5 disciplina termini e modalità del trasferimento di parte del personale del Dipartimento per le politiche di coesione del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri (50 unità) e all'Agenzia (200 unità), mentre i commi 6 e 7 intervengono in ordine alla copertura degli oneri.
  Il comma 8 trasferisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione dallo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico a quello del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il comma 9 dispone sulla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
  Vengono infine indicate nei restanti commi dell'articolo le eventuali funzioni operative che possono essere svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (INVITALIA).
  L'articolo 11, commi da 1 a 13, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo (comma 1). L'articolo fissa, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI (commi 2-5), detta norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema (commi 3-bis e 11), nonché per la semplificazione del sistema medesimo (commi 7-8), i rapporti con la società concessionaria del sistema (commi 9-10) e l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio (comma 13).
  Il comma 14 disciplina le modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) provvede alla vigilanza sul divieto Pag. 19di traslazione sui consumatori dell'addizionale IRES imposta sul settore petrolifero.
  Il comma 14-bis prevede che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato possa operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
  L'articolo 12-bis, aggiunto durante l'esame del provvedimento al Senato, introduce nella legge una norma di coordinamento con l'ordinamento regionale e, con riferimento all'ordinamento alle autonomie speciali, la clausola di «compatibilità». Le disposizioni della legge non modificano, infatti, il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore per la XI Commissione, soffermandosi sulla parte di più immediata competenza della XI Commissione, illustra anzitutto l'articolo 4, i cui commi 1 e 2 sono volti a contenere l'utilizzo del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione; in particolare, vengono apportate alcune modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di: specificare che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito solo per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali; estendere alle P.A. l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 2001 sul lavoro a tempo determinato (fermo restando, tuttavia, il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato); sancire la nullità dei contratti conclusi in violazione della legge, con conseguente responsabilità erariale e dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità.
  Osserva poi che i commi 3-5 dell'articolo 4 intervengono in materia di graduatorie concorsuali e vincitori di concorso. In particolare, fa notare che si prevede che, fino al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), è subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1° gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza. Rileva che resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni (previo accordo tra le amministrazioni interessate) e devono attivare procedure di mobilità; in relazione a ciò, si proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con esclusione delle graduatorie già prorogate di 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria. Infine, segnala che si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico dell'attuazione delle misure.
  Fa notare che i commi da 6 a 10 del medesimo articolo 4 recano procedure per la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. Evidenzia che il comma 6 prevede la possibilità per le P.A., fino al 31 dicembre 2015 e nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi riservati all'assunzione a tempo indeterminato di personale precario, mentre i commi 6-bis e 6-ter recano disposizioni in materia di stabilizzazione del personale CONSOB. Fa presente che il comma 6-quater prevede che le regioni e gli enti locali che hanno proceduto in passato ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive, possono procedere, per gli anni 2013, 2014 e 2015, alla stabilizzazione a domanda del personale, a condizione che abbia maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze. Rileva che il Pag. 20comma 6-quinquies dispone che i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono esclusi dalle procedure concorsuali. Segnala che i commi 7 e 8 dettano norme in materia di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, mentre il comma 9, con una norma di carattere transitorio, consente alle pubbliche amministrazioni che nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015 prevedano di svolgere procedure di reclutamento, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; la proroga non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e, comunque, oltre il 31 dicembre 2015. Segnala che il comma 9-bis prevede l'obbligo, per gli enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, facendo presente che il comma 9-ter autorizza il bando di procedure concorsuali riservate al personale con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato in deroga al limite dei 36 mesi e al personale con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione, nel rispetto di determinati requisiti soggettivi e nel limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili; fino al completamento della procedura di assunzione, è autorizzata la proroga dei relativi contratti a tempo determinato secondo criteri individuati con decreto ministeriale. Osserva che il comma 10, dopo aver previsto che le regioni, alle province autonome e gli enti locali attuano le disposizioni dei commi precedenti nel rispetto dei vincoli stabiliti, dispone che per gli enti del Servizio sanitario Nazionale l'attuazione delle medesime disposizioni avvenga previa emanazione di uno specifico decreto ministeriale da adottare previa intesta in Conferenza Stato-Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla ricerca in sanità.
  Sempre con riferimento all'articolo 4, sottolinea che il comma 10-bis dispone la trasformazione in liste speciali ad esaurimento delle liste speciali istituite presso lo stesso Istituto per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori; vengono inoltre esclusi dall'applicazione della normativa che limita il ricorso ai contratti a tempo determinato sia i contratti del personale sanitario che, ai sensi del comma 11, quelli relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali. Osserva che il comma 12 esclude le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia dall'applicazione del patto di stabilità interno e da altre misure di riduzione della spesa. Segnala, altresì, che i commi 13 e 14, al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricostruzione e recupero della città dell'Aquila e dei comuni colpiti dal terremoto, consentono la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per il biennio 2014-2015. Evidenzia che il comma 15 prevede che, per partecipare al concorso per l'accesso in magistratura, debba corrispondersi un contributo, per diritti di segreteria, fissato dal bando di concorso tra i 10 e i 15 euro; le relative risorse sono riassegnate dall'Entrata al bilancio del Ministero della giustizia per i concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria. Segnala che il comma 16 stabilisce che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per gli enti di ricerca è concessa in sede di approvazione – tramite decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze – del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico. Osserva che il comma 16-bis reca modifiche all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materie di assenze per malattia nel pubblico impiego, in particolare stabilendo che l'attestazione del medico competente vada rilasciata anche in ordine all'orario e che la stessa possa essere trasmessa dai medici anche mediante posta elettronica. Fa presente, poi, che il nuovo comma 16-ter Pag. 21specifica che l'individuazione dei limiti di spesa imposti dalla spending review per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in proporzione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente avviene su base nazionale, e che l'assegnazione del numero di unità personale da assumere a ciascuna Camera di Commercio viene effettuato da un'apposita commissione.
  Fa notare che l'articolo 4-bis prevede che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001, sono sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli Enti del Servizio sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.
  Sottolinea, quindi, che l'articolo 4-ter, introdotto al Senato, risolvendo un problema a lungo affrontato dalla XI Commissione, prevede che le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e di emocomponenti vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.
  Fa presente che l'articolo 6 (commi 1 e 2) disciplina l'affidamento dei servizi di controllo del personale aeroportuale; i commi 3, nonché i commi 3-bis e 4-bis (inseriti nel corso dell'esame al Senato) recano norme sul personale da trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale; il comma 4 dispone risorse finanziarie per l'avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
  Passando all'articolo 7, rileva che i commi 1 e 2 novellano l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, aggiungendo tra le misure di favore disposte per i testimoni di giustizia, anche se usciti dal programma di protezione, il diritto di accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione; con decreto del Ministro dell’ Interno si provvede alla modalità di attuazione della misura, anche in relazione ai criteri di riconoscimento del citato diritto; le assunzioni, nei limiti dei posti vacanti, sono disposte ad invarianza finanziaria. Fa presente che i commi 3-5 recano disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa. Rileva che i commi 6 e 7 sono volti a favorire l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, imponendone l'assunzione, nel rispetto delle quote e dei criteri di computo vigenti, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale. Osserva che il comma 8 interviene sull'articolo 3 della legge n. 193 del 2000 per apportare due correzioni alle recenti novelle apportate alla stessa norma dal decreto-legge n. 78 del 2013. In particolare, viene precisato che il credito d'imposta mensile (pari a 700 euro ad assunto) è concesso alle imprese che assumono per almeno 30 giorni non solo soggetti ammessi al lavoro esterno, bensì qualsiasi soggetto in stato di detenzione o internamento. Inoltre, fa presente che, con una disposizione di interpretazione autentica, il comma 9 prevede che le assunzioni di Avvocati dello Stato, autorizzate dall'articolo 1, comma 34, della legge di stabilità per il 2013, possono essere effettuate, nel rispetto della vigente dotazione organica, anche in deroga al limite che dispone l'accantonamento di un posto ogni tre in favore dei procuratori dello Stato. Segnala che il comma 9-bis prevede che i sindacati della Polizia di Stato possano essere formati, rappresentati o diretti anche dal personale in quiescenza. Rileva che il comma 9-ter attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di vigilanza sull'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, sull'Unione nazionale mutilati per servizio (enti attualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno) e sull'Unione generale invalidi civili, attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno e di quello della salute. Fa presente Pag. 22che il comma 9-quater fissa al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del regolamento che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 438 del 1998, è deputato a stabilire i criteri per la ripartizione del finanziamento destinato agli enti e alle associazioni di promozione sociale. Osserva che il comma 9-quinquies dispone che l'INAIL provveda all'espletamento della prima verifica delle attrezzature di lavoro entro quarantacinque giorni a decorrere dalla richiesta del datore di lavoro (e non più dalla messa in servizio dell'attrezzatura).
  Fa presente che l'articolo 9 consente, con invarianza finanziaria e di risorse umane, finanziarie e strumentali, l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di unità di personale in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla cosiddetta «spending review»; inoltre, dispone alcune modifiche alla legge n. 401 del 1990 per ampliare la sfera territoriale d'azione degli Istituti italiani di cultura e l'impiegabilità del loro personale.
  Rileva poi che l'articolo 9-bis detta norme per potenziare la revisione delle spese di personale del Ministero degli Affari esteri, sia limitando una serie di benefici economici per il personale in servizio all'estero per brevi periodi, sia ridefinendo i contributi per il trasporto di bagagli, mobili e masserizie.
  Evidenzia che l'articolo 12, modificato nel corso dell'esame al Senato, detta ai commi 1 e 2 disposizioni relative alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto; i commi da 3 a 5-quinquies dettano disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale; i commi 6 e 7, infine, riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento per le parti di competenza della XI Commissione, manifesta disponibilità al confronto in Commissione con i rappresentanti di tutti i gruppi, in modo da giungere, con il più ampio consenso possibile, alla definitiva conversione in legge di un decreto molto atteso.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro della pubblica amministrazione e semplificazione Gianpiero D'Alia.

  La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo in via preliminare sulle modalità di organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, segnala l'eccessiva ristrettezza dei termini per la presentazione di emendamenti riferiti al provvedimento in esame: ai fini di un corretto svolgimento dei necessari approfondimenti di merito, auspica che i presidenti delle Commissioni possano rivalutarlo, concedendo ai gruppi un margine temporale più ampio.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato concordato nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti Pag. 23dei gruppi e che tale termine, originariamente proposto dai presidenti delle Commissioni riunite per le ore 10 di domani, è stato differito, proprio su richiesta del gruppo Lega Nord e Autonomie, alle ore 12, sempre per la giornata di domani.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA), soffermandosi su talune questioni di merito recate dal provvedimento in esame, chiede al Governo chiarimenti in ordine al comma 3 dell'articolo 4 del testo trasmesso dal Senato, laddove si subordina l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti, secondo un criterio di equivalenza. Si domanda, in proposito, quali possano essere le modalità applicative di tale norma rispetto ad amministrazioni centrali che presentano sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, sottolineando l'esigenza di chiarire se la struttura pubblica di una determinata area, per coprire le proprie vacanze di organico, sarà obbligata o meno a utilizzare le graduatorie vigenti presso altre sedi periferiche, prima di indire un nuovo concorso.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA fa notare che la norma testé citata non cambia l'attuale sistema di reclutamento vigente per le amministrazioni centrali che abbiano sedi regionali, ma introduce esclusivamente l'onere a carico delle amministrazioni di verificare la possibilità, prima di avviare nuove procedure concorsuali, di coprire eventuali carenze di organico attingendo ad altre graduatorie, eventualmente vigenti presso altra sede territoriale, compatibilmente con la volontà del lavoratore e con le effettive esigenze funzionali.

  Maria Anna MADIA (PD), soffermandosi sul contenuto dell'articolo 4, comma 9, del provvedimento in esame, fa notare che, se da un lato si comprende l'esigenza di subordinare la proroga dei contratti a tempo determinato alle risorse finanziarie disponibili, appare inaccettabile limitarla ai posti in dotazione organica vacanti, soprattutto in quei casi in cui la scadenza di tali fattispecie contrattuali rischia di paralizzare l'attività di talune particolari strutture amministrative. Cita, al riguardo, il caso degli enti di ricerca pubblici, che, avendo le piante organiche bloccate o sature da qualche decennio, rischiano di non poter prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, nonostante abbiano le risorse finanziarie per farlo. Esprime poi perplessità sulla formulazione della norma, che sembrerebbe non contemplare i contratti di collaborazione nell'intervento di proroga: al riguardo, fa notare che tali contratti rappresentano la tipologia prevalentemente utilizzata proprio nelle organizzazioni che svolgono ricerca, le quali, peraltro, ne richiedono un sollecito rinnovo, alla luce di una significativa disponibilità di risorse, spesso derivanti dall'attuazione di specifici progetti finanziati da istituzioni europee o internazionali.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA, pur ricordando che per i contratti a tempo determinato, stipulati presso gli enti di ricerca, vigono dei limiti temporali di proroga più ampi rispetto a quelli esistenti negli altri settori, riconosce che la questione testé posta merita un puntuale approfondimento, al fine di verificare se la norma citata possa effettivamente incidere sull'attività di tali strutture. Fa presente, in ogni caso, che le misure assunte a salvaguardia dell'operato degli enti di ricerca, che si riserva eventualmente di prendere in considerazione laddove se ne registrasse una effettiva necessità, dovrebbero comunque riguardare il solo personale qualificato addetto alla ricerca e non anche quello inquadrato nei ruoli amministrativi. Quanto alla questione delle collaborazioni esistenti presso tali enti, fa notare che la natura prettamente transitoria e occasionale di questa fattispecie contrattuale non consente di ipotizzare un ampliamento dell'intervento di proroga, che, laddove venisse disposto, rischierebbe di assumere un carattere troppo generalizzato e vasto, il largo ricorso a tale Pag. 24strumento, ampiamente diffuso non solo nel settore della ricerca.

  Emanuele FIANO (PD) interviene sulle disposizioni dell'articolo 4, commi da 3 a 5, per chiedere al Ministro se l'efficacia delle graduatorie concorsuali si intende applicata anche ai lavoratori del comparto difesa.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA risponde affermativamente, sottolineando come in questo modo si vogliano evitare ulteriori contenziosi

  Elena CENTEMERO (PdL) esprime perplessità sulla previsione dell'articolo 1, comma 9-bis, il quale ha previsto che le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 186 del 2003, che è stato già espletato, siano trasformate in graduatorie ad esaurimento: si trattava infatti di un concorso riservato ai soggetti in possesso di determinati requisiti. Chiede al Governo chiarimenti al riguardo.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA osserva che il Governo non può fornire chiarimenti su una disposizione che, come quella richiamata dalla deputata Centemero, è stata introdotta nel decreto-legge non dal Consiglio dei ministri, ma con un emendamento approvato al Senato.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede alcuni chiarimenti in merito a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni per autovetture.
  In particolare si chiede se la disposizione intervenga per eliminare il limite di 1.600 centimetri cubici per le autovetture di servizio, a suo avviso anacronistico e non legato a ragioni di servizio oltre a non essere un fattore di risparmio. Non è infatti dalla cilindrata di una macchina che si può giudicare quanto questa costi ad un'amministrazione, ma dal tipo di carburante usato e dal grado di usura.
  Ritiene che la disposizione sul limite di cilindrata sia dovuta a una pressione dell'opinione pubblica, stanca di vedere i politici girare con macchine potenti, ma non tiene conto degli usi diversi che possono essere fatti di una macchina di servizio.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA osserva come la disposizione del decreto non intervenga sulla distinzione tra auto cosiddette blu e auto di servizio, ma non fa altro che prorogare il limite all'uso delle auto blu e a incentivare il monitoraggio dell'utilizzo da parte delle amministrazione delle autovetture a loro disposizione. Ricorda, infatti, che circa il trenta per cento delle amministrazioni non fornisce i dati richiesti al riguardo e proprio per questo il decreto prevede l'irrogazione di sanzioni.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), nel ricordare l'ottimo funzionamento della banca dati della motorizzazione, si chiede se possa sussistere un problema di interscambio tra banche dati.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA replica che anche se il problema sussiste, i dati della motorizzazione sono utili a stabilire la proprietà delle autovetture, ma non il modo in cui vengono utilizzate che è, a suo avviso, la questione centrale.

  Titti DI SALVO (SEL) ritiene che un processo di ammodernamento della pubblica amministrazione debba passare attraverso un percorso da compiere insieme (e non contro) alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici, avviando un reale dialogo con le organizzazioni sindacali, attesa l'esigenza di offrire la tutela più ampia possibile a favore di quel personale che, con senso di responsabilità e sacrificio e con il proprio apporto qualificato e generoso, ha permesso – in tutti questi anni in cui il settore pubblico è stato anche penalizzato da pesanti blocchi del turn over – l'erogazione di servizi essenziali alla collettività. A suo giudizio, pertanto, ritenere necessaria un'estensione ulteriore delle procedure di stabilizzazione non significa rispondere a un generico spirito Pag. 25umanitario, quanto piuttosto sottolineare l'esigenza di garantire, anche in futuro, l'esistenza di importanti prestazioni pubbliche: per queste ragioni, dichiara di mantenere una valutazione critica nei confronti dell'impostazione complessiva del provvedimento trasmesso dal Senato, che reca interventi non in grado di ricomprendere, nell'ambito delle tutele, tutte quelle risorse umane che sono state in questi anni coinvolte nello svolgimento di rilevanti funzioni nelle pubbliche amministrazioni. Al contempo, lamenta l'assenza dal testo di una proroga – a suo avviso da assicurare per almeno 36 mesi – dei contratti dei lavoratori precari che, per diverse ragioni, non sono stati inclusi nel percorso di stabilizzazione previsto dal decreto-legge in esame.
  Svolgendo, dunque, considerazioni finali di carattere generale, afferma di non condividere l'indirizzo seguito dal Governo nella materia del pubblico impiego, atteso anche che le notizie relative alla manovra finanziaria, in fase di elaborazione da parte del Consiglio dei ministri, indicano un ulteriore anno di proroga del blocco della contrattazione, suscettibile di generare ulteriori, gravi, tensioni sociali rispetto a quelle già esistenti.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA, nel far presente che l'adozione del provvedimento in esame è stata preceduta da un ampio confronto con le organizzazioni sindacali, si dichiara contrario a qualsiasi forma di stabilizzazione generalizzata, che giudica costituzionalmente discutibile e finanziariamente insostenibile, considerata l'ampia diffusione di diverse tipologie contrattuali e storie professionali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, che interessano ormai circa 122.000 lavoratori. Fatto notare che ciò esporrebbe, peraltro, gli enti pubblici a un continuo rischio di contenziosi, suscettibili di far gravare sulle amministrazioni risarcimenti economici significativi, fa presente che il Governo, nell'ambito della strada già tracciata dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei limiti percentuali di assunzione previsti per i prossimi anni, si è preoccupato di salvaguardare le professionalità più qualificate maturate nella pubblica amministrazione, in armonia con gli effettivi fabbisogni dei diversi settori. Per queste ragioni osserva che il Governo, piuttosto che ricorrere all'ennesima stabilizzazione indistinta (nel solco dei tre interventi analoghi già effettuati in passato), ha preferito intraprendere la strada della definizione di apposite procedure selettive, in grado di valorizzare il contributo di coloro che hanno maturato specifici percorsi nell'amministrazione pubblica.
  Ribadito che un'estensione generalizzata delle stabilizzazioni sarebbe fortemente criticabile anche sotto il profilo del rispetto della Costituzione, ritiene che, tra le finalità del provvedimento, vi sia anche quella di spingere le amministrazioni – comprese quelle locali, attraverso una preventiva intesa con lo Stato – a censire le proprie piante organiche e a riorganizzarle in base alle proprie concrete esigenze, nella prospettiva di un'ampia razionalizzazione, da cui non possono che discendere risparmi di spesa e maggiore efficienza amministrativa.

  Erasmo PALAZZOTTO (SEL), premesso che il rapporto di impiego non stabile con la pubblica amministrazione è stato oggetto negli anni di più interventi legislativi disomogenei tra loro e che è quindi effettivamente utile tentare una razionalizzazione del quadro dei contratti, sottolinea l'importanza di salvaguardare le professionalità già acquisite e di tenere conto dei carichi di lavoro. Occorre cioè tenere conto del fatto che alcune pubbliche amministrazioni locali hanno fatto ricorso a personale precario per assicurare l'erogazione dei servizi ai quali non potevano fare fronte con le piante organiche e che hanno in questo modo formato negli anni professionalità che non devono andare disperse.
  A parte questo, chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sull'articolo 8, comma 4, che prevede che le regioni predispongano un elenco regionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, basato su determinati criteri, Pag. 26e che questo elenco venga utilizzato per assunzioni senza concorso. Esprime il timore che questa previsione intacchi le legittime aspettative di quanti lavorano nella pubblica amministrazione sulla base di contratti precari e che per effetto del meccanismo anzidetto potrebbero vedersi scavalcati nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni per le quali lavorano. Ritiene quindi che negli elenchi in questione dovrebbero essere inclusi anche coloro che hanno maturato un'anzianità professionale come contrattisti nelle pubbliche amministrazioni.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA sotto il profilo generale intende evidenziare come, quando afferma che le Amministrazioni devono tornare ad occuparsi delle piante organiche, è perché oggi ci si trova di fronte a gravi problematiche dovute al fatto che, per aggirare le norme sul fabbisogno di personale, in particolare i comuni, le province e le regioni – in base ad un principio pseudo-aziendale – hanno costituito società miste che ora dovranno dismettere con conseguenti difficoltà per i numerosi lavoratori che non hanno le medesime tutele – come gli ammortizzatori sociali – delle società private.
  Ricorda che al Senato le previsioni che erano contenute nell'articolo 3 sono state oggetto di ampia discussione ma poi sono state soppresse: sottolinea tuttavia come si tratti di un tema che quanto prima andrà affrontato. Evidenzia che con il decreto-legge in esame si voleva dare una prima risposta a questa importante questione ma fa presente che, in ogni modo, si procederà intanto al censimento del personale di queste società.
  La questione siciliana è differente e va affrontata con chiarezza. Ciò che è evidente è che non si può stabilizzare il doppio delle persone delle piante organiche dei comuni. Occorrerà valorizzare la cultura della legalità nella programmazione del personale, facendo in modo di assorbire solo le professionalità idonee, considerato che, diversamente, i conti pubblici saranno a forte rischio.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) osserva come il Governo derubrichi e sottovaluti una realtà che è presente nel Paese reale.
  Con la motivazione dell'incostituzionalità di nuove proroghe, infatti, si ottiene il risultato che dal 1o gennaio del 2014 rimarranno scoperti servizi fondamentali per i cittadini quali i servizi sociali e quelli sanitari. Inoltre non si mostra rispetto per quei lavoratori che hanno reso possibile l'esistenza e la continuazione di tali servizi.
  Quando si ragiona di proroghe in termini anche giusti come quelli che ha esposto il Ministro, bisogna quindi fare attenzione a quei lavoratori che sono essenziali per fornire dei servizi ai cittadini. Si rischia, inoltre, per risolvere un problema di crearne uno maggiore, mandando al macero servizi che hanno dimostrato di essere efficienti.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA fa presente di avere il massimo rispetto per i lavoratori altrimenti non avrebbe chiesto di approvare a fine agosto un provvedimento di urgenza sulla materia in esame: era infatti consapevole che, altrimenti, a fine anno si sarebbe incorsi in una situazione di grave difficoltà. Dal 1o gennaio 2014, con le procedure di spending review sulle società partecipate, molte unità di personale saranno infatti senza lavoro: si tratta di un tema di grande delicatezza e rilevanza di cui il Parlamento deve occuparsi. Rileva che sui contratti a termine si opererà secondo la legislazione nazionale e dell'Unione europea ma è certo che non sono consentite proroghe indiscriminate.
  Ritiene possibile fare in modo che queste procedure siano oggetto di attuazione dopo un'intesa tra lo Stato e le regioni: proprio perché si opera in tale quadro i 35 mila lavoratori interessati hanno meno problemi rispetto agli altri.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva come il Parlamento dovrebbe iniziare a ragionare sul fatto che le piante organiche degli enti non debbano essere commisurate a dati storici bensì al numero di abitanti, in ossequio ai principi di ragionevolezza Pag. 27ed efficienza. Diversamente, infatti, i dati disponibili fanno emergere delle discrepanze evidenti.

  Il ministro Gianpiero D'ALIA rileva che tale criterio è già presente nella disciplina relativa al federalismo fiscale.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 16 ottobre.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.