CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2013
99.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 84

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina del professor Vito Riggio a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
Nomina n. 10.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2013.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.
  Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

  La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica il risultato della votazione sulla Pag. 85proposta di nomina del professor Vito Riggio a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

   Presenti  40   
   Votanti  40   
   Maggioranza  21   
    Hanno votato   29    
    Hanno votato no  11.    
  (La Commissione approva).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.
  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, in sostituzione di Bergamini, Bianchi Nicola, Biasotti, Bonaccorsi, Brandolin, Brescia, in sostituzione di Liuzzi, Bruno, Bruno Bossio, Cardinale, Carella, Castricone, Catalano, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Ferro, Furnari, Gandolfi, Garofalo, Iannuzzi Cristian, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minardo, Mognato, Mura, Nardi, Oliaro, Pagani, Paolucci, Quaranta, Romano Paolo Nicolò, Rotta, Squeri, Tullo, Vecchio, Velo, Vitelli.

Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di safety, security e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA.
Atto n. 21.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di contratto in oggetto.

  Michele MOGNATO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RFI Spa – Parte servizi 2012-2014. Rammenta che, in base all'articolo 14 del decreto legislativo n. 188 del 2003, i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Sottolinea che quest'ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei princìpi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti.
  In proposito, ritiene opportuno ricordare che con l'atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata RFI Spa.
  Quanto ai contenuti del contratto di programma, osserva che l'articolo 4 dell'atto di concessione, il ricordato decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che, in relazione all'infrastruttura ferroviaria, individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi a: manutenzione straordinaria e potenziamento e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari; manutenzione ordinaria; contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni; eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell'interesse della collettività; adeguamenti a norme di legge in materia sanitaria e ambientale.
  Ricorda che il precedente contratto di programma 2007-2011 ed i relativi aggiornamenti (2009, 2010-2011) hanno disciplinato unicamente la parte investimenti e che il Cipe, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011, ha subordinato il proprio parere favorevole al rispetto, tra le altre, della prescrizione Pag. 86della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI.
  Con riferimento al contenuto del contratto, fa presente che l'articolo 1 indica come parte integrante dello stesso le premesse e gli allegati. In particolare vengono indicati i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del contratto: allegato 1a: classificazione delle linee per grado di utilizzo treni/giorno e relativi indicatori di disponibilità; allegato 1b: indicatore di puntualità di RFI; allegato 2: rappresentazione grafica della rete; allegato 3: elenco linee, comprese quelle di continuità territoriale; allegato 4. prospetto fonti e impieghi delle risorse per competenza e per cassa; allegato 5: documento illustrativo delle attività standard di manutenzione ordinaria di RFI; allegato 6: documento illustrativo dei criteri di pianificazione della manutenzione straordinaria di RFI; allegato 7: articolazione per nature di spesa della pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria, safety security e navigazione con cadenza annuale a preventivo e consuntivo; articolazione per interventi delle attività di manutenzione straordinaria con cadenza semestrale; allegato 8: documentazione informativa di supporto per la valutazione delle modifiche al contratto di cui all'articolo 6; allegato 9: performance e penalità; allegato 10: documento illustrativo delle attività di safety e security.
  L'articolo 2 reca le definizioni dei termini maggiormente utilizzati nel contratto. Tra queste merita richiamare le definizioni di safety (il servizio di regolamentazione, normazione, supervisione della sicurezza ferroviaria e omologazioni e certificazioni dei materiali e dei prodotti connessi alla sicurezza dell'esercizio ferroviario); security (il servizio di controllo e salvaguardia del patrimonio ferroviario, del trasporto ferroviario e del pubblico negli ambiti di competenza del gestore); Navigazione (il servizio di gestione del collegamento via mare tra la penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna, compresa la manutenzione delle navi a tal fine utilizzate).
  L'articolo 3 definisce l'oggetto del contratto. Questo concerne l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al mantenimento in condizioni di sicurezza e di affidabilità della rete; le attività di safety, security e navigazione ferroviaria.
  L'articolo 4 prevede che il contratto abbia una durata di tre anni, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Al riguardo, osserva che la previsione di un contratto triennale appare coerente con il disposto normativo di cui al decreto legislativo n. 188/2003 che prevede una durata almeno triennale del contratto, ma non con quanto stabilito dall'atto di concessione di cui al decreto ministeriale n. 138-T del 2000, il quale stabilisce una durata non inferiore a cinque anni del contratto. Sul punto ritengo opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  L'articolo 5 definisce gli obblighi dei contraenti. Tra questi ricorda in primo luogo l'obbligo per RFI di rispettare determinati tempi di primo intervento: inferiore o uguale a tre ore per linee con numero di treni al giorno inferiore a quaranta, inferiore o uguale a due ore per linee con numero di treni al giorno compreso tra 40 e 100; pari o inferiore ad un'ora per linee con numero di treni al giorno pari o superiore a 100; pari o inferiore a mezz'ora per le linee all'interno dei nodi e per le linee con velocità pari o superiore a 250 km/h e dotate del sistema di gestione e controllo del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo ERMTS ((European Rail Traffic Management System). Sottolinea che il medesimo articolo prevede anche l'obbligo per il gestore di trasmettere al Ministero il programma di manutenzione ordinaria previsto per l'anno in corso entro e non oltre il mese di marzo di ogni annualità del contratto ed il monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria con cadenza semestrale.
  Al riguardo, rappresenta che lo schema di contratto di programma contiene anche, all'allegato 6, indicazioni sulle linee di intervento previste da RFI in materia di manutenzione straordinaria. Tra queste Pag. 87giudica opportuno segnalare: il riclassamento linee da 66 kv a 132 o 150 kv in considerazione alle difficoltà del fornitore di energia elettrica in alta tensione a sostenere ancora il sistema di alimentazione a 66 kv; la sostituzione di isolatori in porcellana con isolatori in vetro o gomma siliconica; l'adeguamento dei gruppi SSE, ossia delle sottostazioni elettriche, cioè degli impianti di trasformazione e di ripartizione dell'energia elettrica a frequenza industriale, da 3,5 MW a 5,4 MW; l'introduzione dell'illuminazione a LED su pensiline e sottopassi; la sostituzione delle stazioni di energia obsolete degli impianti di radiopropagazione in galleria sulla linea storica Bologna-Napoli.
  L'articolo 5 prevede l'obbligo, per il gestore, di avviare una revisione dei processi manutentivi, con l'obiettivo di garantire le performance di rete contrattualizzate e conseguire un risparmio di spesa di circa 250 milioni di euro all'anno rispetto al dato storico dei costi di manutenzione richiamato nel punto W delle premesse (e cioè 1,9 miliardi l'anno), con un contenimento dei costi sulla rete ad alta velocità pari a circa 20 milioni annui. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi alla Commissione sulle modalità con le quali si intendono raggiungere tali risparmi di spesa.
  L'articolo 6 indica le modalità di aggiornamento del contratto. In particolare si prevedono una serie di casi che rendono necessaria la stipulazione di un apposito atto integrativo da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di richiesta di ciascuna parte. L'articolo 6 prevede, in particolare, che ai fini dell'aggiornamento contrattuale il gestore possa indicare al Ministero le linee di cui propone la chiusura o la gestione con un minor livello di disponibilità rispetto alle performance già contrattualizzate ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7.5. In base all'articolo 7.5 nell'ipotesi in cui il livello di risorse riconosciute da parte dei Ministeri al gestore risultasse inferiore rispetto alle coperture ed ai fabbisogni riportati nel presente contratto all'allegato 4, RFI proporrà le misure da adottare in termini di linee da gestire con un minor livello di disponibilità o da chiudere, seguendo i meccanismi di cui all'articolo 6. Qualora il Ministero non comunichi, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle proposte del gestore, l'accettazione di una delle proposte presentate dalla Società, ovvero non fornisca un'alternativa di ridisegno del servizio di disponibilità, il gestore procederà nell'attuazione delle misure proposte, fino alla comunicazione da parte del Ministero di una soluzione alternativa. Al riguardo ritiene necessario un chiarimento sul combinato disposto tra l'articolo 6 e l'articolo 7.5, poiché non appare chiaro come la procedura del meccanismo del silenzio-assenso sulle decisioni di RFI (salvo individuazione di una successiva diversa soluzione) di cui all'articolo 7.5 possa coordinarsi con la previsione che comunque le parti stipulino un atto integrativo del contratto, di cui all'articolo 6.
  Le rimanenti disposizioni dell'articolo 7 prevedono che i Ministeri riconoscano a RFI, per ciascun anno di esecuzione del contratto e secondo la ripartizione prevista dall'allegato 4: contributi in conto esercizio (cioè di parte corrente) per le attività di manutenzione ordinaria e contributi in conto esercizio per le attività di safety, security e navigazione; contributi in conto impianto (cioè di conto capitale) per le attività di manutenzione straordinaria. Gli importi delle risorse disponibili e dei fabbisogni, sia in termini di competenza che in termini di cassa, sono indicati nell'allegato 4. Si prevedono, in termini di competenza, interventi per complessivi 5.295 milioni di euro (1.830 milioni di euro per il 2012; 1.770 milioni di euro per il 2013; 1.695 milioni di euro per il 2014); le risorse disponibili ammontano a complessivi 4.575 milioni di euro (1830 milioni di euro per il 2012, 1.770 milioni di euro per il 2013 e 975 milioni di euro per il 2014). Emerge quindi un fabbisogno ancora da coprire, nell'anno 2014, di 720 milioni di euro.
  Con riferimento a tale fabbisogno, evidenzia che l'articolo specifica anche che le parti convengono che il completamento del Pag. 88programma di manutenzione oggetto del contratto richiede anche la copertura dei fabbisogni dell'anno 2014 e che gli interventi previsti saranno soggetti a revisione ai sensi dell'articolo 6 in caso di indisponibilità delle risorse. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni alla Commissione sulle modalità con le quali si intende procedere al reperimento dei 720 milioni mancanti per il 2014. Ritiene opportuno inoltre un chiarimento su una delle voci indicate nell'allegato vale a dire «Bilancio di previsione dello Stato – ridestinazione surplus» che reca uno stanziamento di 262 milioni di euro.
  Segnala che si precisa anche, all'articolo 7.4, che le risorse del fondo infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111 del 2011) pari a 300 milioni di euro per il 2012 e le risorse stabilite dalla legge n. 228/2012 (articolo 1, comma 175) pari a 300 milioni per il 2013, sono considerate impegnabili in termini di competenza per la copertura del fabbisogno 2012, fermo restando però che le disponibilità delle erogazioni per cassa è vincolata alle disponibilità fissate dalla legislazione vigente (e di conseguenza in termini di cassa le relative somme sono ripartite tra il 2013 e il 2014).
  Si prevede infine che (articolo 7.6) fermo restando il livello complessivo di risorse previsto nel contratto, le parti concordano che la quota di copertura dei costi e il perimetro di rete oggetto di contribuzione potranno essere oggetto di modifica in caso di relazione alla revisione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte degli operatori ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Nelle more di tale revisione il gestore sottoporrà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 2013 una proposta di rimodulazione del pedaggio. In proposito, ricorda che con la direttiva 2012/34/UE si è proceduto alla rifusione delle direttive del cosiddetto «primo pacchetto ferroviario» (direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, recepite con il decreto legislativo n. 188/2003). L'articolo 12 della direttiva prevede che i canoni riscossi siano conformi al diritto dell'Unione, in particolare nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, in particolare tra prezzo medio del servizio al passeggero e livello dei canoni. La totalità dei canoni imposti non deve compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia di passeggeri al quale si applicano. Anche su questo punto, ritiene opportuno che il Governo fornisca alla Commissione indicazioni sui criteri con i quali RFI intende procedere alla rideterminazione del canone, anche alla luce del disposto dell'articolo 24 del decreto-legge n. 69/2013, il quale, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 188/2003, ha previsto che il decreto ministeriale debba solo approvare la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto. In proposito, ricorda anche che la determinazione di criteri generali per i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria potrebbe rientrare tra le competenze dell'Autorità di regolazione per i trasporti, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011 ma non ancora pienamente operativa. Tra le competenze dell'Autorità rientrano infatti il compito di garantire «condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali» e quello di «definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi», nonché, con riferimento specifico al trasporto ferroviario, quello di «definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento», sentiti, al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati (articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011).
  L'articolo 8 prevede che RFI predisponga, entro il mese di luglio di ciascun anno del contratto, un rendiconto delle performance di rete e dei costi sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente. In base all'articolo 8.7, RFI può comunque apportare a suo insindacabile giudizio variazioni agli interventi di manutenzione straordinaria «qualora rese necessarie da esigenze di carattere eccezionale, da insufficienza Pag. 89dei parametri RAMS (cioè parametri di manutenzione del sistema con riferimento all'affidabilità, alla disponibilità e alla manutenibilità) da intervenuti obblighi di legge da prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria». Il Ministero sarà reso edotto di tali variazioni con motivata informativa. Al riguardo, giudica opportuno, ai fini di una più chiara definizione dei rapporti contrattuali tra il Ministero e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, una più precisa definizione delle fattispecie che autorizzano le variazioni degli interventi di manutenzione straordinaria da parte del gestore.
  L'articolo 9 pone in capo ad RFI l'obbligo di attestare, attraverso il monitoraggio di qualità della rete, il livello degli indicatori di prestazione raggiunti, in coerenza con gli obiettivi dell'allegato 1. L'articolo prevede anche la possibilità di applicare ad RFI le penali di cui all'allegato 9 in caso di mancato rispetto degli obblighi e della tempistica delle comunicazioni di cui agli articoli 5 e 8. Si esclude l'applicazione di penali in caso di disponibilità degradata della rete dovuta ad «eventi di forza maggiore», come definiti dall'articolo 2 (»a titolo esemplificativo e non esaustivo: le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le manifestazioni, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre). Il medesimo articolo prevede anche che l'importo complessivo di tutte le penali non potrà superare per ciascun anno il limite massimo del due per mille delle risorse annualmente erogate al gestore. Al riguardo, rileva che le somme assegnate al gruppo Ferrovie dello Stato Spa (senza indicazione specifica di quelle assegnate a RFI) sono ripartite in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia (nn. 1540, 1541, 1542, 1543 e 7122) mentre le risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie di cui al decreto-legge n. 98/2011 affluiscono al capitolo n. 7514 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene quindi opportuno specificare quale sia l'ammontare al quale ci si riferisce al fine di calcolare il limite massimo di penalità.
  L'articolo 10 affida al Ministero compiti di vigilanza e controllo sulle attività svolte dal gestore in esecuzione degli obblighi concessori e contrattuali. L'articolo prevede anche che RFI assicuri, previo avviso, l'accesso agli atti e ai documenti, nonché l'accesso alle linee, ai cantieri e agli impianti e l'impiego dei veicoli necessari nel rispetto delle norme di scurezza e senza compromettere l'operatività del cantiere. L'onere per l'espletamento di tali attività è coperto dalle risorse complessive previste per l'esecuzione del contratto nella misura dello 0,5 per mille. Al riguardo, considerato che, come si è visto, il totale degli stanziamenti per cassa previsto dall'allegato 4 del contratto è pari a 4.575 miliardi per il triennio 2012-2014, osserva le risorse stanziate per le attività di controllo per il medesimo periodo dovrebbero risultare pari a 2.287.500 euro. Ritiene inoltre opportuna una riflessione sulla previsione che molteplici attività ispettive possano avvenire unicamente «previo avviso». In proposito, osserva che si dovrebbe infatti considerare se una simile previsione non possa inficiare l'efficacia dei controlli.
  L'articolo 11 prevede che il Ministero abbia il diritto di risolvere il contratto qualora risulti da almeno due monitoraggi consecutivi sulla qualità della rete che per ogni Gruppo di Rete l'indicatore del livello dei guasti sia superiore rispetto al livello contrattualizzato secondo quanto riportato nell'Allegato 1a (vale a dire: un numero guasti/km pari a 0,60 nelle linee con numero di treni al giorno pari o inferiore a 40, a 0,70 nelle linee con numero di treni al giorno compreso tra 40 e 100; a 1,25 nelle linee con numero di treni al giorno superiore a 100; a 2.10 nelle linee all'interno dei nodi e nelle linee con velocità pari o superiore a 250 km/h e dotate di ERMTS). Il contratto può essere anche risolto quando il Ministero eserciti il potere di decadenza o revoca della concessione, ai sensi dell'atto di concessione (decreto n. 138-T del 2000). L'articolo 12 disciplina modifiche, variazioni o rinunce Pag. 90al Contratto che sono ritenute non valide se non risultanti da atto sottoscritto e firmato dalle Parti; l'articolo 13 disciplina le comunicazioni tra le parti; l'articolo 14 stabilisce che le prestazioni previste dal contratto siano esenti da IVA; l'articolo 15 reca disposizioni in materia di controversie tra le parti; l'articolo 16 precisa infine che gli indici e le rubriche contenute nel presente contratto sono posti al fine di facilitare la lettura e non hanno valore a fini interpretativi.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Paolo COPPOLA (PD) dichiara di condividere l'esigenza segnalata dal relatore di eliminare l'avviso in relazione all'effettuazione dei controlli. Ritiene infatti che, anche grazie alle tecnologie informatiche, tutti i documenti dovrebbero essere immediatamente disponibili. Non ritiene parimenti comprensibile l'esigenza di un preavviso nel caso di controlli nei cantieri. Aggiunge quindi una richiesta specifica di chiarimento in relazione all'allegato 4, rispetto al quale osserva che, nella parte della tabella in cui sono esposte le risorse per cassa, al punto 14.d, è indicata la cifra di 578 milioni di euro, di cui non è specificata la fonte dalla quale proviene.

  Stefano QUARANTA (SEL) esprime apprezzamento per la puntualità delle osservazioni del relatore, con le quali si individuano molti degli aspetti dello schema di contratto di programma in esame. In particolare, con riferimento all'articolo 5, non risulta chiaro da dove potranno originarsi i risparmi prospettati e a suo avviso occorre assicurare che tali risparmi non pregiudichino la manutenzione della rete. Con riferimento all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafo 5, osserva che appare assai discutibile il meccanismo del silenzio assenso, in base al quale, in assenza di una proposta alternativa da parte del Ministero, il gestore può procedere all'attuazione delle misure da esso stesso proposte. Ugualmente condivisibili sono le richieste di chiarimento avanzate dal relatore in merito alle risorse indicate all'articolo 7. Esprime altresì perplessità sulla possibilità, attribuita a RFI in base all'articolo 8, di apportare a suo insindacabile giudizio variazioni agli interventi di manutenzione straordinaria. Condivide altresì le osservazioni avanzate in ordine alla previsione per cui le attività ispettive possano essere effettuate previo avviso. In definitiva ritiene che lo schema di contratto di programma in esame rischi di alterare gravemente il rapporto tra lo Stato, quale concedente, e RFI, quale concessionario. Le clausole in esso contenute ampliano eccessivamente la discrezionalità di intervento assegnata a RFI. Questi elementi nella sostanza comportano uno slittamento del contratto di programma da una logica di servizio pubblico a una di mercato. A suo parere occorre, al contrario, riaffermare la centralità dei soggetti pubblici per assicurare il rispetto di una logica dei rapporti con i concessionari fondata sui criteri del servizio pubblico.

  Andrea VECCHIO (SCpI) esprime forti critiche sulla connessione che ancora sussiste, all'interno del medesimo gruppo, rappresentato da Ferrovie dello Stato italiane, tra RFI, il soggetto che gestisce l'infrastruttura, e Trenitalia, il soggetto che gestisce i servizi di trasporto. Occorre a suo giudizio una netta separazione, che può essere assicurata da una privatizzazione sostanziale. Per questo invita la Commissione a non procedere alla votazione del parere, ma a sospendere l'esame dello schema di contratto di programma, per effettuare i necessari approfondimenti, anche attraverso l'acquisizione di consulenze. Osserva infatti che, a fronte di un livello molto scadente dei servizi forniti da Ferrovie dello Stato, occorre una vera apertura del mercato, che permetta anche ad altri operatori di utilizzare la rete ed effettuare servizi in condizioni di parità.

  Vincenzo GAROFALO (PdL) chiede chiarimenti in merito all'allegato 4. Osserva infatti che in tale allegato è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'importo complessivo delle risorse destinate alla safety, security e navigazione. Pag. 91Chiede invece al rappresentante del Governo di fornire l'importo disaggregato delle risorse specificamente destinate alla navigazione, per ciascuno dei tre anni sopra indicati.

  Paolo GANDOLFI (PD), nel concordare con le osservazioni formulate dal relatore, rileva che lo schema di contratto di programma in esame attiene ai servizi relativi alla gestione e manutenzione della rete. Chiede pertanto al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alle modalità con le quali è regolato il rapporto tra Ministero e Ferrovie dello Stato per quanto concerne, da un lato, la gestione del servizio di trasporto e, dall'altro, gli investimenti relativi allo sviluppo della rete infrastrutturale.

  Martina NARDI (SEL), nel condividere interamente le osservazioni del collega Quaranta, ritiene opportuno evidenziare come l'esame dello schema di contratto di programma in oggetto possa rappresentare per la Commissione l'occasione per considerare da vicino il gruppo Ferrovie dello Stato e le attività da esso svolte. Rileva infatti che in molte occasioni è possibile cogliere nelle modalità di funzionamento di tale gruppo sprechi di risorse e proliferazione di società, anche con incarichi ricoperti, in modo incrociato, dalle medesime persone. Per questo ribadisce l'auspicio che l'atto in esame possa fornire alla Commissione lo stimolo per verificare l'organizzazione e le modalità di gestione del gruppo Ferrovie dello Stato.

  Diego DE LORENZIS (M5S) condivide molte delle osservazioni emerse dal dibattito, che traggono origine da una percezione diffusa della qualità scadente del servizio ferroviario. Ritiene che il rappresentante del Governo debba fornire chiarimenti anche sui criteri in base ai quali sono valutate le performance di rete. Segnala altresì che la riduzione dei costi spesso viene conseguita attraverso la sottrazione dal servizio di linee o tratti di rete, con conseguenti disagi per l'utenza. A suo parere occorre modificare profondamente le modalità di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in modo da garantire il diritto alla mobilità per le fasce deboli, per quanto concerne i servizi operati secondo criteri di mercato, fare in modo che si determinino le condizioni che possano effettivamente favorire una riduzione dei costi del servizio a carico degli utenti.

  Ivan CATALANO, presidente, alle numerose osservazioni e richieste di chiarimenti emerse dal dibattito aggiunge alcuni ulteriori elementi su cui ritiene che il rappresentante del Governo debba soffermarsi. In primo luogo segnala al Governo l'opportunità di stralciare la previsione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 10, in base al quale lo 0,5 per mille delle risorse previste per l'esecuzione del contratto di programma è versato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Osserva altresì che dovrebbe essere superata l'indicazione di 720 milioni di euro quali risorse da reperire in conto competenza. Ritiene altresì che il Governo dovrebbe fornire un'indicazione precisa di quali possano essere gli eventi di forza maggiore per i quali, ai sensi dell'articolo 9, non si applicano penalità a carico di RFI. Infine evidenzia l'opportunità di prevedere specifici obblighi a carico di RFI di rendere pubbliche le modalità con cui gestisce la rete.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, in considerazione del numero e della specificità delle richieste di chiarimenti avanzate, si riserva di effettuare con le competenti strutture del Ministero la necessaria istruttoria per fornire gli elementi di informazione e di valutazione sollecitati. Invita pertanto la Presidenza a rinviare l'esame dello schema di contratto di programma a una successiva seduta.

  Ivan CATALANO, presidente, anche in considerazione della richiesta del rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

Pag. 92

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.

  Magda CULOTTA, relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1). Sottolinea il proprio impegno nel cercare di raccogliere nella proposta di parere tutte le sollecitazioni emerse dal dibattito. Sono state peraltro tralasciate le osservazioni che non erano riconducibili all'ambito di competenza della Commissione, con particolare riferimento alle previsioni dell'articolo 10 in materia di edilizia scolastica. Segnala in ogni caso che tali questioni hanno trovato riscontro in emendamenti presentati dal proprio Gruppo presso la Commissione competente in sede referente.

  Paolo GANDOLFI (PD) ringrazia la relatrice per avere inserito nella proposta di parere un'osservazione, che riprendendo la proposta da lui avanzata nel corso del dibattito, prospetta l'individuazione all'interno delle istituzioni scolastiche di un responsabile della mobilità. Ritiene opportuno precisare che l'emendamento di cui è primo firmatario, corrispondente nei contenuti a tale osservazione, è stato formulato in modo da escludere in ogni caso che la misura proposta si traduca in un aggravio di adempimenti a carico del personale docente amministrativo delle istituzioni scolastiche.

  Diego DE LORENZIS (M5S) segnala alla relatrice che la proposta di parere non tiene conto dell'osservazione da lui formulata nel corso del dibattito per cui nella formulazione dell'articolo 11 del decreto-legge non si precisa espressamente che la connettività wireless si riferisce all'accesso ad Internet.

  Magda CULOTTA (PD), relatore, riformula la propria proposta di parere nel senso di inserire, all'osservazione di cui alla lettera b), dopo le parole: «alla realizzazione e fruizione della connettività wireless» le seguenti: «alla rete Internet» (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime la valutazione positiva del Governo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 15.25.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.
C. 730 Velo ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio)

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o agosto 2013.

Pag. 93

  Ivan CATALANO, presidente, avverte che, entro il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato già per l'11 luglio 2013, sono state presentate oltre ottanta proposte emendative (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 67 di giovedì 1o agosto 2013). Invita il relatore e il Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Silvia VELO (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vecchio 1.1 e 1.3 e sull'emendamento Catalano 1.4. Propone parere favorevole sull'emendamento Catalano 1.2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, tra le finalità della legge, la «disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica» (vedi allegato 3). Riguardo agli identici emendamenti Quaranta 1.5 e Catalano 1.6, che prevedono che il complesso di infrastrutture che definisce la piattaforma logistica territoriale faccia riferimento nel caso delle isole al territorio regionale in luogo di quello interregionale, ritiene opportuno che i proponenti precisino la finalità di tali proposte emendative, sulle quali in ogni caso occorre a suo avviso acquisire le valutazioni del Governo. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Catalano 1.7, a condizione che sia riformulato inserendo dopo la parola «integrati» le seguenti: «di rilevanza nazionale, gestiti in forma imprenditoriale» (vedi allegato 3). Invita il proponente al ritiro dell'emendamento Catalano 1.8, in quanto sostituisce la definizione relativa al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, contenuta nel testo della proposta di legge, con una definizione relativa allo standard «open data». Pur ritenendo che la questione della disponibilità di dati in formato aperto meriti di essere approfondita, è a suo giudizio opportuno in ogni caso mantenere nel testo della proposta di legge il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, come sede diretta e specifica di confronto tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e regioni. Invita il proponente al ritiro dell'emendamento Vecchio 1.9, che sostituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica con il Comitato nazionale per il trasporto merci e la logistica, in quanto appare a suo giudizio opportuno mantenere per il Comitato un ambito di competenza più ampio, che faccia riferimento anche alla intermodalità. Per analoghe ragioni, invita il proponente al ritiro dell'emendamento Oliaro 1.10, che sostituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica con il Comitato nazionale del cargo ferroviario. Invita infine il proponente al ritiro dell'emendamento Catalano 1.11, che aggiunge tra le definizioni quella di «no profit utility» quale modello organizzativo per assicurare che gli utili siano investiti nel miglioramento del servizio, in quanto si tratta di una definizione non specificamente attinente ai contenuti del provvedimento.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere concorde con quello del relatore. Per quanto riguarda specificamente gli identici emendamenti Quaranta 1.5 e Catalano 1.6, invita i proponenti a ritirarli, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto si tratta emendamenti limitativi della definizione di piattaforma logistica territoriale.

  Ivan CATALANO, presidente, intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva che le proposte emendative del proprio gruppo sono connesse tra loro e sono finalizzate a modificare e integrare il testo in modo coerente, perseguendo alcune ben chiare finalità. Per quanto concerne in modo specifico la disponibilità dei dati relativi al trasporto in formato aperto, invita pertanto il relatore ad accantonare l'emendamento 1.4, di cui è primo firmatario, eventualmente anche al fine di individuare una diversa formulazione.

Pag. 94

  Paolo COPPOLA (PD) con specifico riferimento alla questione indicata dal collega Catalano, osserva che l'emendamento 1.8 è stato formulato come sostitutivo della definizione di Comitato nazionale per l'intermodalità e pertanto avrebbe l'effetto, al di là dei propri contenuti specifici, di sopprimere tale comitato. A suo giudizio invece l'emendamento avrebbe dovuto essere formulato come aggiuntivo e pertanto auspica un intervento del relatore in questo senso.

  Silvia VELO (PD), relatore, condivide l'opportunità di accantonare tutte le proposte emendative concernenti la questione dei dati in formato aperto, anche al fine di individuare la più idonea formulazione.

  La Commissione approva l'emendamento Vecchio 1.1 (vedi allegato 3).

  Ivan CATALANO, presidente, accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.2, di cui è primo firmatario (vedi allegato 3).

  La Commissione approva l'emendamento Catalano 1.2, come riformulato (vedi allegato 3). Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vecchio 1.3 e Catalano 1.4 (vedi allegato 3).

  Silvia VELO (PD), relatore, ribadisce l'invito ai proponenti degli identici emendamenti Quaranta 1.5 e Catalano 1.6 a chiarire le finalità della proposta emendativa. Osserva infatti che, per quanto possa ritenersi ragionevole, nel caso delle regioni insulari, fare riferimento al territorio regionale, la natura stessa della piattaforma logistica comporta che essa svolga funzioni di connessione di natura interregionale; ciò vale anche quando si tratti di isole.

  Stefano QUARANTA (SEL) chiede di porre in votazione l'emendamento 1.5 di cui è primo firmatario.

  Ivan CATALANO, presidente, mantiene la richiesta di porre in votazione l'emendamento 1.6 di cui è primo firmatario.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Quaranta 1.5 e Catalano 1.6 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 67 di giovedì 1o agosto 2013).

  Ivan CATALANO, presidente, ritiene opportuna una breve sospensione della seduta per valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 di cui è primo firmatario. Osserva peraltro che la definizione di interporto contenuta nella proposta emendativa corrisponde esattamente a quella prevista dalla normativa dell'Unione europea.
  Sospende quindi brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.

  Ivan CATALANO, presidente, accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.7, di cui è primo firmatario (vedi allegato 3).

  La Commissione approva l'emendamento Catalano 1.7, come riformulato (vedi allegato 3).

  Silvia VELO (PD), relatore, ribadisce l'opportunità di accantonare l'emendamento Catalano 1.8, al fine di individuare la più appropriata formulazione delle misure concernenti la disponibilità in formato aperto dei dati relativi al trasporto.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA si dichiara favorevole ad un accantonamento dell'emendamento 1.8 per un approfondimento della questione.

  La Commissione accantona l'emendamento Catalano 1.8.

  Andrea VECCHIO (SCpI) non condivide le motivazioni addotte dal relatore per invitarlo a ritirare l'emendamento 1.9. Osserva infatti che sarebbe opportuno specializzare i compiti del Comitato, riferendoli Pag. 95alla materia del trasporto merci. Per questo insiste per la votazione del proprio emendamento 1.9. La Commissione respinge l'emendamento Vecchio 1.9.

  Roberta OLIARO (SCpI) con riferimento al proprio emendamento 1.10 sottolinea l'importanza di dare specifico rilievo al settore del cargo ferroviario.

  Silvia VELO (PD), relatore, condivide l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci. Ritiene peraltro che tale obiettivo possa essere perseguito in modo più efficace ed appropriato, anche attraverso specifici interventi in altra sede. Per quanto concerne il merito dell'emendamento in esame, osserva che definire l'ambito di competenza del comitato con riferimento al cargo ferroviario, piuttosto che all'intermodalità, comporta il rischio di escludere altre modalità di trasporto, quali ad esempio il trasporto marittimo, che la proposta di legge in esame intende sostenere. Ribadisce pertanto l'invito al ritiro dell'emendamento Oliaro 1.10.

  Roberta OLIARO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.10.

  Ivan CATALANO, presidente, ritira il proprio emendamento 1.11. In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 96