CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 ottobre 2013
97.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 OTTOBRE 2013

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SEDE REFERENTE

  Lunedì 7 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 12.40.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica quindi che gli emendamenti Saltamartini 13.6 e 13.10 sono stati ritirati prima dell'inizio della seduta. Avverte quindi che sono state presentate 454 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Pag. 4Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura. In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge «. Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge». In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Rammenta, inoltre, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e che pertanto, vige in questo caso il regime di ammissibilità degli emendamenti previsto ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento per tali provvedimenti. Pertanto devono considerarsi inammissibili, oltre agli emendamenti estranei per materia, anche quelli privi di Pag. 5idonea quantificazione e copertura finanziaria. Inoltre, nel corso dell'esame in Assemblea, non potranno essere presentati emendamenti nuovi rispetto a quelli esaminati in Commissione, salvo quelli che si riferiscono a parti modificate del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Giampaolo Galli 1.14, limitatamente al comma 4, che incrementa le risorse del Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare, energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, nonché limitatamente al comma 6, che contribuisce a rifinanziare le missioni internazionali; Marchi 1.13 e Bargero 1.16, che prevedono, tra le altre cose, di rideterminare l'aliquota ordinaria IVA dal 22 al 21 per cento nel periodo compreso tra il 1o novembre ed il 31 dicembre 2013;
   Gutgeld 1.18, limitatamente al comma 2, che attribuisce somme una tantum per il 2013 ai lavoratori dipendenti aventi determinate soglie di reddito; Di Salvo 1.12, limitatamente all'articolo 11-bis, che attribuisce, per l'anno 2013, somme aggiuntive una tantum ai soggetti pensionati ultrasessantacinquenni; Lavagno 1.4 e Librandi 1.20, che prevedono, tra le altre cose, di posticipare al 1o gennaio 2014 l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento; Alfreider 1.2, il quale assoggetta a IRPEF la rendita catastale degli immobili non locati e che prevede la deducibilità al 50 per cento, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito dei soggetti esercenti arti e professioni, dell'IMU; Busin 1.23, il quale interviene sulla disciplina relativa all'ammontare del gettito ICI per ciascun comune, nonché in merito al mantenimento nei bilanci come residui attivi delle quote di gettito IMU non realizzate nel 2012 o riconducibili ad immobili di proprietà comunale; Busin 1.24, il quale consente ai soggetti passivi IMU di presentare la relativa dichiarazione anche in via telematica, a decorrere dal 2014; gli identici Coppola 2.2, Schullian 2.7 e Molteni 2.96, nonché l'emendamento Vignali 2.32, i quali eliminano l'indeducibilità dall'IRPEF e dall'IRAP dell'IMU; gli identici Laffranco 2.4, Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94, i quali recano una norma di interpretazione autentica relativamente alla disciplina per l'attribuzione della qualifica di fabbricato rurale; Palazzotto 2.15 e Fauttilli 2.09, i quali stabiliscono che gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, producono effetti a decorrere dalla relativa domanda; Guerra 2.20, limitatamente alla parte consequenziale, il quale esclude dal saldo finanziario di parte corrente, ai fini del patto di stabilità interno, le spese a carico del comune di Campione d'Italia; Crippa 2.9, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che l'IMU si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale; Saltamartini 2.25 e Abrignani 2.47, i quali recano una norma di interpretazione autentica dell'articolo 4, primo comma, del regio decreto-legge n. 652 del 1939, relativo alla nozione di fabbricati e di costruzioni stabili, al fine di escludere da tale novero quelle poste nei fondali marini; Bernardo 2.31 e gli analoghi Zanetti 2.57 e Giampaolo Galli 2.75, i quali prevedono la deducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP dell'IMU relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10; Librandi 2.66, il quale interviene sulla disciplina generale delle locazioni diverse da quelle ad uso abitativo, prevedendo che le parti possano stipulare contratti in deroga rispetto alla disciplina della legge n. 392 del 1978; Cancelleri 2.67, il quale prevede la deducibilità dal reddito d'impresa e dal reddito complessivo degli enti commerciali, l'IMU corrisposta sugli immobili di categoria D ad eccezione degli immobili iscritti nelle categorie D/5 e D/9; Guerra 2.74, il quale prevede l'applicazione, Pag. 6in relazione all'accertamento dell'IMU, di alcune disposizioni in materia di destinazione di parte del gettito a titolo di compenso incentivante del personale degli uffici tributari comunali; De Micheli 2.81, il quale prevede che nelle more della revisione delle categorie catastali, le unità immobiliari parte delle fiere permanenti, siano censite in catasto come unità immobiliari autonome nell'ambito del gruppo catastale E, stabilendo inoltre che le relative rendita e valori catastali, tengano conto dei vincoli urbanistici e delle caratteristiche peculiari delle attività svolte; De Menech 2.85, il quale prevede che siano destinati ai comuni ed alle unioni di comuni le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'IMU agli opifici e gli altri immobili costituiti per l'esigenze delle centrali elettriche, anche se fisicamente non incorporati al suolo; Ragosta 2.86, limitatamente al comma 3-bis, il quale prevede che siano in ogni caso censite nella categoria catastale E/1 (e conseguentemente esenti dall'IMU) le aree private possedute dalle aziende di trasporto di persone destinate a parcheggio, sosta e rimessaggio di autobus; Franco Bordo 2.106 e Mongiello 10.1, volti a prevedere il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca; Busin 2.107 e 2.108, i quali prevedono la deducibilità ai fini IRES e ai fini IRAP dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive; Schullian 2.01, il quale riapre fino al 30 novembre 2014 il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni; Schullian 2.02, il quale prevede che le domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili producano effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda; Marchi 2.03, che prevede, tra le altre cose, la deducibilità al 50 per cento dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito dei soggetti esercenti arti e professioni, nonché limitatamente al comma 6, il quale modifica il Testo unico delle imposte sui redditi relativamente alla detraibilità dei redditi da locazione derivanti da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché alla detraibilità degli oneri di locazione sostenuti dai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza; Cova 2.07, il quale istituisce una tassa comunale a carico dei proprietari o detentori di cani non sterilizzati; Crippa 2.08, il quale interviene sul regime di deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito dei soggetti esercenti arti o professioni; Fauttilli 2.010, il quale prevede la messa a disposizione dei comuni delle planimetrie catastali relative alle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecarie e catastali; Busin 3.6, il quale reca una norma di interpretazione autentica che intende estendere la portata della norma che garantisce la gratuità dell'accesso alle banche dati ipocatastali gestite dell'Agenzia del territorio; Rubinato 3.01, il quale reca norme di dettaglio sulla potestà regolamentare dei Comuni in materia di versamento, accertamento e riscossione dell'IMU, nonché di destinazione del relativo gettito; Paglia 4.2, che prevede, tra l'altro, obblighi di registrazione dei contratti di locazione, sanzioni nel caso di mancata o non corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi del canone di locazione di immobili, e la concorrenza anche del reddito assoggettato a cedolare secca ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici, nonché ai fini dell'ISEE; Braga 4.12 e 4.11, che incidono, tra l'altro, sulla disciplina IRPEF in materia di contratti di locazione immobiliare a uso abitativo; Braga 4.14, limitatamente al comma 1-ter, che attribuisce ai Comuni la facoltà di avvalersi del registro di anagrafe condominiale per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni, e al comma 1-quater, che impone di utilizzare modalità di pagamento tracciabili per la corresponsione dei canoni di locazione; Marchi 4.8, che attribuisce ai Comuni la facoltà di avvalersi del registro di anagrafe condominiale per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni, e che impone di utilizzare pagamenti tracciabili Pag. 7per la corresponsione dei canoni di locazione; Marco Di Stefano 4.9, che modifica le conseguenze normative della mancata registrazione dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo; gli identici Saltamartini 5.17, Rubinato 5.37 e Busin 5.39, nonché l'emendamento Rughetti 5.36, i quali prevedono che non si applichino sanzioni per insufficiente versamento della TARES nel 2013, qualora il comune non abbia inviato ai contribuenti un modello di pagamento precompilato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5; gli identici Rosato 5.32 e Marguerettaz 5.41, i quali sono volti ad escludere le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta dall'applicazione della previsione in base alla quale il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard alla TARES; Fauttilli 5.01, il quale proroga dal 2014 al 2015 l'introduzione dell'imposta municipale secondaria; gli identici Bernardo 6.12, Zanetti 6.22 e Petrini 6.39, che prevedono la responsabilità dei notai nei confronti dei cessionari del mutuo, in caso di mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto; Pagano 6.8 e Librandi 6.28, che eliminano l'obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare il certificato di prestazione energetica degli immobili ai contratti di vendita; Pagano 6.7, che reca disposizioni in materia di contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, consentendo di stipulare contratti in deroga alle norme vigenti; Braga 6.57, che integra le disposizioni in materia di accordi relativi al «piano casa»; Gutgeld 6.37 e Zanetti 6.01, che introducono e disciplinano l'istituto del prestito vitalizio ipotecario; Braga 6.53, che dispone la sospensione degli sfratti per morosità nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, concede un termine per il pagamento dei canoni scaduti ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e qualifica i provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole come titoli idonei per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio; Marchi 6.43, che dispone la sospensione degli sfratti per morosità nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; Marchi 6.44, che concede un termine per il pagamento dei canoni scaduti ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; Marchi 6.45, che qualifica i provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole come titoli idonei per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio; Lombardi 6.32, che reca disposizioni puntuali in materia di acquisto di diritti reali e diritti personali di godimento sugli immobili dismessi dagli enti previdenziali privatizzati; gli identici Bernardo 6.13, Vignali 6.14, Sottanelli 6.27 e Borghesi 6.49, i quali intervengono sul regime dell'imposta di registro e del imposte ipotecarie e catastali, relativamente ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, modificando le condizioni in presenza delle quali l'imposta si applica in misura ridotta; Sani 6.40, che modifica le modalità di determinazione del corrispettivo delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare cedute in proprietà dai comuni; gli identici Rostan 6.38, Rossi 6.26 e Bobba 6.36, che intendono prorogare al 2015 i termini per la rilocalizzazione degli interventi dei Programmi Straordinari di Edilizia Residenziale, fissati dal decreto-legge n. 83 del 2012; Piazzoni 6.2, che inserisce ulteriori criteri di verifica per le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza; Mariani 6.50, che modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio assegnando ulteriori risorse ai contributi per gli interventi su beni culturali imposti o eseguiti direttamente dal Ministero; Piazzoni 6.5, che istituisce un Tavolo tecnico al fine di Pag. 8individuare soluzioni per tutelare gli inquilini di immobili di proprietà degli enti previdenziali privatizzati, prevedendo in tale contesto norme per il riconoscimento del diritto di prelazione in favore inquilini; Saltamartini 6.02, che reca un'articolata disciplina in materie di edilizia residenziale sociale, al fine di consentire – tra l'altro – interventi di ristrutturazione, ampliamento di superficie, variazione della destinazione d'uso e sostituzione del patrimonio edilizio; Guerra 7.1 e 7.2, volti ad incrementare il contributo previsto in favore delle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni; De Mita 8.24 e Saltamartini 8.14, volti a modificare la disciplina dell'imposta di sbarco per i comuni isolani di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011; Guerra 8.8, 8.9 e Guidesi 8.32, volti ad escludere dall'ambito di applicazione del patto di stabilità interno i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; Moretti 8.10, volto ad escludere dai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale dei comuni relativi ad interventi finalizzati ad innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici; gli identici Marchi 8.29 e Guidesi 8.34, volti a rendere facoltativa per l'anno 2013 l'attività di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio posta in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000; gli identici Rubinato 8.31, Saltamartini 8.35 e Marchi 8.36, volti a consentire ai comuni modifiche alle detrazioni sui propri tributi anche successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, analogamente a quanto avviene per la determinazione delle aliquote di loro competenza; gli identici Plangger 8.2 e Saltamartini 8.15, volti a differire il termine per l'applicazione del divieto, imposto ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società, con contestuale obbligo di messa in liquidazione di quelle esistenti; Guerra 8.6, volto a differire i termini per l'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; Guerra 8.5, volto ad abrogare il comma 3-bis, dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti locali; Guerra 8.7, in materia di ripartizione degli oneri relativi al servizio del segretario comunale tra enti convenzionati; Saltamartini 8.12, volto a differire il termine per la presentazione, per gli enti locali nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo degli organi, della domanda di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei propri debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013; gli identici Saltamartini 8.19, Fauttilli 8.23 e Giulietti 8.30, nonché Saltamartini 8.13, volti a prorogare il termine entro il quale i comuni possono chiedere le anticipazioni di tesoreria in relazione al pagamento dei propri debiti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2013; Melilli 8.27, volto a prorogare il termine per lo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato; Balduzzi 8.22, volto a differire il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali con popolazione superiore a 60.000 abitanti nel caso in cui il riequilibrio sia significativamente condizionato dall'esito di misure di riduzione dei costi dei servizi; Busto 8.21, volto ad anticipare al 2013 il termine per i limiti all'utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007; gli identici Palazzotto 8.02, Busin 8.03 e Carra 8.04, volti a differire il termine per la presentazione delle domande relative alla concessione dei contributi alle imprese casearie colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; Saltamartini 9.2, volto a prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 in materia di sperimentazione della disciplina concernente Pag. 9i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali possa essere modificato con decreto del Ragioniere generale dello Stato (il DPCM è espressamente richiamato e modificato dall'articolo 9); gli identici Saltamartini 9.6 e Marchi 9.11, volti ad apportare modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di enti locali e regioni, e tra l'altro a limitare l'applicazione dell'articolo 147-quater del testo unico sugli enti locali, in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, agli enti locali con popolazione superiore a determinate soglie progressivamente discendenti negli anni 2013, 2014 e 2015; Melilli 9.13, volto ad escludere le spese relative ai contratti di lavoro a tempo determinato presso gli organi di diretta collaborazione dai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; Busin 9.14, volto ad escludere talune spese delle regioni dall'applicazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno; Busin 9.15, volto ad includere le somme derivanti dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato nell'ambito delle entrate regionali sulle quali si calcola il limite all'indebitamento per la regione; gli identici Rubinato 9.01, Saltamartini 9.06 e De Menech 9.07, recanti una norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge n. 289 del 2002, in materia di definizione dei tributi locali; Rubinato 9.02 e gli identici Saltamartini 9.04 e Marchi 9.08, in materia di rettificazione degli accertamenti relativi all'annualità 2012 dell'IMU; gli identici Rubinato 9.03, Marchi 9.05 e Busin 9.09, volti a modificare l'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante regole in materia di assunzione dei mutui per gli enti locali. Bargero 10.2, volto ad estendere l'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga alle società partecipate delle pubbliche amministrazioni; Di Salvo 10.5, volto a prevedere che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cui sono determinati i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga sia adottato sentite le organizzazioni sindacali; Saltamartini 10.6, volto a prevedere un credito di imposta per la stabilizzazione dei lavoratori precari dei call center; Gnecchi 11.1, volto a precisare che i contributi previdenziali non costituiscono componenti del trattamento economico ai fini delle disposizioni di contenimento della spesa per il personale previste dalla normativa vigente; Fedriga 11.10, volto a sospendere l'applicazione della riforma Fornero per tre anni; Garavini 11.18, volto ad escludere ai fini dell'applicazione delle norme previdenziali relative alle Casse nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti il volume d'affari concernente le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ed un soggetto passivo non stabilito; Gianluca Pini 11.01, in materia di riprogrammazione degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo; Gianluca Pini 11.02, volto ad elevare la quota di deducibilità dall'IRAP per le assunzioni di inoccupati ovvero di disoccupati di età superiore ai quarant'anni; Madia 11.04, volto a consentire al personale proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito all'INAIL di optare per il mantenimento della posizione assicurativa in atto presso l'ente di provenienza; Currò 12.13, il quale prevede che i contraenti dei contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni possono recedere dal contratto senza applicazioni di penali o costi aggiuntivi; Caso 13.23, volto a prevedere che gli enti locali, nell'effettuare i pagamenti dei debiti commerciali, ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, trattengano le somme dovute dalle imprese a titolo di IVA e le trasferiscano all'erario; gli identici Boccadutri 13.4 e Bernardo 13.7, volti a prevedere che le quote di anticipazione di tesoreria attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013 non richieste dalle regioni restino nella disponibilità delle medesime per programmi di investimento tecnologico nella sanità; gli identici Melilla 13.1, Saltamartini 13.13, Fauttilli 13.21, Marchi 13.25 e Busin 13.33, volti a prorogare il termine per la comunicazione dell'elenco Pag. 10dei completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa ai fini del pagamento dei medesimi ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013; gli identici Bernardo 13.9, Vignali 13.11, Sottanelli 13.18 e Borghesi 13.32, volti a consentire la certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni relativi a somministrazioni, forniture e lavori oltre i termini previsti dal decreto-legge n. 35 del 2013; gli identici Bernardo 13.8, Vignali 13.12, Sottanelli 13.19 e Borghesi 13.31, volti a prevedere che il mancato rilascio della certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni sia elemento rilevante ai fini della valutazione delle performance dei dirigenti competenti; Busin 13.28, volto ad estendere la disciplina per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 anche agli enti che non abbiano debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; gli identici Marchi 13.02, Saltamartini 13.026 e Fauttilli 13.028, volti a modificare i la disciplina per il conseguimento del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'accesso ai benefici relativi all'applicazione dell'IMU; gli identici Rughetti 13.03 e Saltamartini 13.025, in materia di pagamento dell'IMU da parte degli amministratori di condomino per le parti comuni e le multiproprietà; gli identici Marchi 13.04 e Saltamartini 13.024, in materia di modalità di inserimento delle deliberazioni assunte in materia di IMU dagli enti locali sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze; gli identici Marchi 13.05 e Saltamartini 13.023, relativi alla messa a disposizione dei comuni delle planimetrie catastali; gli identici Marchi 13.06 e Saltamartini 13.022, recanti una disposizione di interpretazione autentica in materia di esenzione dai diritti catastali; gli identici Marchi 13.07 e Saltamartini 13.019, relativi alla determinazione dell'autorità preposta all'approvazione del piano finanziario per la determinazione delle tariffe della TARES; gli identici Marchi 13.011 e Saltamartini 13.015, recanti una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 193 del testo unico sugli enti locali in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio; gli identici Marchi 13.012 e Saltamartini 13.016, in materia di trasmissione alla Corte dei conti del referto sulla regolarità della gestione; Bernardo 13.013, volto a consentire il recupero del contributo concesso nel 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 228 del 2012 alle regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna destinato alla estinzione, anche parziale, del debito; Saltamartini 13.014, in materia di decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati; Saltamartini 13.020, volto a rendere facoltativa l'applicazione degli incentivi tariffari alla raccolta differenziata; Saltamartini 13.027, volto a modificare le disposizioni relative alla facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei comuni; Moscatt 14.14, che esclude dal contributo unificato per le spese di giustizia il processo in materia di integrazione scolastica; Ruocco 14.9, il quale interviene in materia di controlli dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli sulla rete telematica cui sono collegati gli apparecchi di gioco leciti; Sanna 14.02, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione, in materia di rateazione di somme dovute a seguito di controlli automatici o formali in ambito tributario, nonché in merito alla definizione agevolata delle sanzioni tributarie; Carbone 14.03, il quale sostituisce l'articolo 182-ter della legge fallimentare, disponendo in materia di transazione fiscale nell'ambito delle procedure fallimentari e concorsuali; Gnecchi 14.01, che introduce norme in materia di disciplina dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Carbone 14.04, il quale interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modificando la disciplina delle esclusioni dal pagamento dell'IVA.

  Per quanto riguarda invece i profili di copertura finanziaria, avverte che devono considerarsi inammissibili per carenza o inidoneità della copertura le seguenti proposte emendative: Paglia 1.5, Lavagno 1.6, Pag. 11Lavagno 1.7, Paglia 1.8, Paglia 1.9, Paglia 1.10, Lavagno 1.11, Bargero 1.16, Librandi 1.20, Busin 1.23, Schullian 1.01, Schullian 1.02, Coppola 1.03, Coppola 1.04, Molteni 1.05, Molteni 1.06, Coppola 2.2, Laffranco 2.4, Coppola 2.5, Schullian 2.6, Schullian 2.7, Merlo, 2.8, Castricone 2.10, Duranti 2.11, Paglia 2.12, Franco Bordo 2.16, Porta 2.18, La Marca 2.19, Pagano 2.21, Saltamartini 2.25, Saltamartini 2.27, Saltamartini 2.28, Vignali 2.29, Bernardo 2.33, Vignali 2.35, Vignali 2.36, Faenzi 2.41, Busto 2.44, Abrignani 2.47, Barbanti 2.54, Sottanelli 2.56, Zanetti 2.58, Zanetti 2.59, Fitzgerald Nissoli 2.60, Fauttilli 2.61, Oliaro 2.62, Sottanelli 2.63, Currò 2.69, Bobba 2.76, Marchi 2.77, Beni 2.82, De Micheli 2.84, De Menech 2.85, Busin 2.92, Busin 2.93, Busin 2.94, Molteni 2.96, Molteni 2.97, Borghesi 2.101, Mariani 2.102, Mariani 2.103, Busin 2.107, Busin 2.108, Busin 2.110, Schullian 2.01, Busin 3.6, Fedriga 3.7, Fedriga 3.8, Paglia 4.2, Paglia 4.3, Saltamartini 4.6, Mariani 4.10, Braga 4.12, Braga 4.13, Librandi 4.15, Coppola 5.3, Schullian 5.5, Lavagno 5.7, Saltamartini 5.11, Saltamartini 5.12, Saltamartini 5.15, Fragomeli 5.33, Busin 5.42, Bernardo 6.13, Vignali 6.14, Sottanelli 6.27, Borghesi 6.49, Mariani 6.50, Braga 6.52, Braga 6.55, Braga 6.56, Guerra 8.8, Guerra 8.9, Guidesi 8.32, Saltamartini 9.4, Rughetti 9.8, Melilli 9.13, Busin 9.14, Saltamartini 9.04, Marchi 9.08, Saltamartini 10.6, Gnecchi 11.1, Airaudo 11.2, Barbanti 11.4, Barbanti 11.5, Barbanti 11.6, Marzana 11.7, Bechis 11.9, Fedriga 11.10, Fedriga 11.11, Fedriga 11.13, Fedriga 11.14, Fedriga 11.15, Fedriga 11.16, Fedriga 11.17, Garavini 11.18, Gianluca Pini 11.02, Madia 11.04, Latronico 12.2, Lorenzo Guerini 12.4, Lorenzo Guerini 12.5, Ruocco 12.12, Boccadutri 13.4, Bernardo 13.7, Saltamartini 13.15, Fauttilli 13.17, Rughetti 13.26, Marchi 13.02, Marchi 13.011, Bernardo 13.013, Saltamartini 13.015, Saltamartini 13.026, Fauttilli 13.028, Melilla 14.2, Sberna 14.5, Ruocco 14.7, Ruocco 14.8, Ruocco 14.9, Barbanti 14.10, Moscatt 14.14, Francesco Sanna 14.02, Carbone 14.04, Squeri 15.10, Saltamartini 15.15.
  Con riferimento all'emendamento Ragosta 2.86, rileva come su di esso sussistano profili di inammissibilità per carenza di copertura solo per quanto riguarda la parte inammissibile per estraneità di materia.
  Sussistono altresì dubbi circa la congruità della quantificazione dell'onere, e la relativa copertura finanziaria, degli emendamenti Saltamartini 2.42, Vignali 4.1, Alessandro Pagano 4.4 e Vignali 4.5. Riguardo a tali proposte emendative il giudizio di ammissibilità deve intendersi sospeso in attesa di successiva ulteriore verifica della predetta congruità, anche sulla base di ulteriori elementi che potranno essere forniti dal Governo. Segnala che, per un mero errore materiale, è stato mantenuto nel fascicolo delle proposte emendative l'emendamento Librandi 6.34, ricollocato all'articolo 4, con il numero 4.15.
   Ricorda comunque che l'emendamento in questione è stato dichiarato inammissibile per carenza di copertura.
  Segnala, infine, che per un errore di redazione da parte dei presentatori, all'emendamento Barbanti 11.4, comma 3-ter, la cifra 42.828.043 è da intendersi corretta in 115.140.720 e la cifra 4455 è da intendersi corretta in 9138. Peraltro, come già indicato, l'emendamento risulta inammissibile per inidoneità della copertura. Ricorda quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé dichiarati è stato fissato dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 15 di oggi.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento ai criteri per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, osserva come la pronuncia di inammissibilità parziale per estraneità di materia dovrebbe essere applicata allo stesso modo per tutte le proposte emendative valutate. Cita al riguardo l'emendamento a sua prima firma 1.13, diretto a modificare sia la disciplina dell'IMU – oggetto del presente provvedimento – sia quella dell'IVA, il quale è stato dichiarato estraneo per materia nella sua totalità. In proposito, evidenzia Pag. 12come la pronuncia di inammissibilità avrebbe dovuto più correttamente, a suo avviso, riguardare la sola modifica all'aliquota ordinaria dell'IVA. Ritiene inoltre che non dovrebbero essere considerati inammissibili emendamenti volti a prorogare termini, connessi al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, previsto dall'articolo 8 del provvedimento, richiamando in particolare le proposte emendative volte ad incidere sull'applicazione della disciplina relativa al monitoraggio degli squilibri finanziari degli enti locali. Richiama quindi l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.02 – identico agli articoli aggiuntivi Saltamartini 13.026 e a Fauttilli 13.028 – dichiarato inammissibile sia per i profili di estraneità di materia sia per i profili di copertura, il quale reca una nuova definizione di imprenditore agricolo allo scopo di ridurre la platea dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni previste per il pagamento dell'IMU. In proposito evidenzia come, sotto il profilo della materia, esso sia, a suo avviso, connesso all'eliminazione della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli e, con riferimento ai profili finanziari, esso sarebbe suscettibile di determinare risparmi. Su tali proposte emendative si riserva quindi di presentare alle presidenze una richiesta di riesame delle valutazioni di inammissibilità.

  Francesco BOCCIA, presidente, anche in considerazione di quanto indicato dall'onorevole Marchi, invita a motivare dettagliatamente gli eventuali ricorsi ai giudizi di inammissibilità espressi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 17 di oggi.

  La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 17.45.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 7 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 17.45.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

  Francesco BOCCIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che, alla luce di quanto stabilito nell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella seduta odierna saranno svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti, mentre nella seduta di domani saranno avviate le votazioni sulle proposte emendative.
  Avverte quindi che il deputato Castelli ha ritirato i propri emendamenti 2.68, 2.70 e 2.72.
  Rileva inoltre come, nelle dichiarazioni di ammissibilità rese nell'odierna seduta antimeridiana, l'emendamento Fauttilli 2.64 risultasse solo carente per copertura: invece, in quanto identico agli emendamenti Marchi 13.02 e Saltamartini 13.026, già dichiarati estranei per materia, esso deve ritenersi inammissibile anche per Pag. 13estraneità materia. Tenuto conto della suddetta identità, l'emendamento è stato rinumerato come 13.028.
  Comunica quindi che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità pronunciati nell'odierna seduta antimeridiana.
  In merito a tali ricorsi le Presidenze, nel confermare i criteri generali seguiti in sede di valutazione, ritengono di poter rivedere i giudizi relativamente alle seguenti proposte emendative:
   Marchi 1.13 e Bargero 1.16, nonché gli emendamenti Lavagno 1.4 e Librandi 1.20, i quali devono considerarsi inammissibili solo limitatamente parte relativa alla rideterminazione dell'aliquota ordinaria IVA dal 22 al 21 per cento nel periodo compreso tra il 1o novembre ed il 31 dicembre 2013, mentre le restanti parti degli emendamenti devono ritenersi ammissibili, in quanto afferenti a materie effettivamente oggetto del decreto – legge. In proposito, occorre rilevare, anche con riferimento alle altre proposte emendative già dichiarate ammissibili riferite agli articoli 1 e 2 e che comportano rimodulazioni dell'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU, che esse impatterebbero su disposizioni cui è già stata data attuazione, peraltro su richiesta unanime delle Commissioni, effettuando i trasferimenti in favore degli enti locali sulla base del testo del decreto-legge attualmente in vigore, che risultano da oggi nella effettiva disponibilità degli enti locali: appare evidente che su tali aspetti i presentatori, i relatori ed il Governo dovranno svolgere gli opportuni approfondimenti in sede di discussione di tali proposte emendative; con riferimento ai predetti emendamenti Bargero 1.16 e Librandi 1.20, segnala come, per la parte riammessa relativamente alla materia, vengano meno i profili problematici relativi alla copertura finanziaria;
   Schullian 2.02, in quanto appare sostanzialmente volto ad incidere sul'ambito di applicazione dell'IMU e può in tal senso essere ricondotto alle finalità di cui all'articolo 2;
   Laffranco 2.4, in quanto, nel chiarire le condizioni per il riconoscimento della ruralità dell'immobile esso incide sull'ambito applicativo della relativa IMU: conseguentemente si intendono riammessi anche gli identici emendamenti Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94;
   Franco Bordo 2.106, il quale può essere riammesso limitatamente alla parte relativa alla soppressione del comma 1 dell'articolo 2, mentre si conferma l'inammissibilità per estraneità di materia della disciplina relativa all'estensione della cassa integrazione ai lavoratori del settore della pesca;
   Marchi 2.03, il quale può essere riammesso limitatamente ai commi 3, 4 e 5, mentre si conferma l'inammissibilità per materia dei restanti commi che prevedono la deducibilità al 50 per cento dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito dei soggetti esercenti arti e professioni, nonché modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi relativamente alla detraibilità dei redditi da locazione derivanti da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché alla detraibilità degli oneri di locazione sostenuti dai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza;
   Rughetti 5.36, recante una norma relativa all'applicabilità delle sanzioni in materia di TARES nel caso di mancata predisposizione del modello di pagamento da parte del comune, quindi riconducibile, ad un più attento esame, alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del testo in esame;
   Marchi 8.29, volto a rendere facoltativa per l'anno 2013 l'attività di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio posta in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in quanto, ad un più attento esame, tale disposizione può essere considerata conseguente al differimento del termine per l'adozione dei bilanci di previsione da parte dei medesimi enti Pag. 14locali: conseguentemente si intende riammesso anche l'identico emendamento Guidesi 8.34;
   Le Presidenze ritengono invece di dover confermare i giudizi di inammissibilità già pronunciati sui seguenti emendamenti:
   Alfreider 1.2, Bernardo 2.31, Zanetti 2.57, Cancelleri 2.67, Giampaolo Galli 2.75 e Crippa 2.08, in quanto il regime di deducibilità ai fini IRPEF o IRAP dell'IMU non può essere ricondotto alla materia oggetto del decreto-legge;
   Librandi 2.66 e Pagano 6.7, in quanto recanti norme di carattere procedurale relative alle locazioni diverse da quelle ad uso abitativo, prevedendo che le parti possano stipulare contratti in deroga rispetto alla disciplina della legge n. 392 del 1978, non riconducibile quindi all'oggetto del decreto-legge;
   Saltamartini 2.25 e Abrignani 2.47, nonché Crippa 2.9, i quali, nel chiarire la nozione di fabbricati relativamente agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale o posti nei fondali marini, intervengono su un aspetto non trattato dal decreto-legge;
   Guerra 2.74, il quale prevede l'applicazione, in relazione all'accertamento dell'IMU, di alcune disposizioni in materia di destinazione di parte del gettito a titolo di compenso incentivante del personale degli uffici tributari comunali, in quanto non interviene sulla disciplina sostanziale dell'IMU, ma è invece riconducibile a finalità di efficientamento della lotta all'evasione del tributo;
   Paglia 4.2, in quanto reca una sostituzione complessiva della disciplina, anche sotto il profilo sanzionatorio e procedurale, della cedolare secca, mentre il provvedimento si limita ad una modifica della relativa aliquota;
   Marco Di Stefano 4.9, che modifica le conseguenze normative della mancata registrazione dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, laddove le disposizioni recate dal decreto – legge in tale ambito si limitano alla modifica dell'aliquota della cedolare secca;
   Marguerettaz 5.41, volto ad escludere le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta dall'applicazione della previsione in base alla quale il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard alla TARES, laddove il provvedimento non interviene sulle regolazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali conseguenti all'applicazione della TARES;
   Bernardo 6.12, Zanetti 6.22 e Petrini 6.39, che intervengono sul regime di responsabilità del notaio rogante i contratti di mutuo;
   Rossi 6.26, che intende prorogare al 2015 i termini per la rilocalizzazione degli interventi dei Programmi Straordinari di Edilizia Residenziale, fissati dal decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto non riconducibile ad alcuna delle disposizioni previste dal decreto-legge;
   Pagano 6.8 e Librandi 6.28, in quanto intervengono sul regime di nullità dei contratti di compravendita, escludendo dalle fattispecie previste l'obbligo di allegare il certificato di prestazione energetica degli immobili;
   gli identici Bernardo 6.13 e Vignali 6.14, i quali intervengono sul regime dell'imposta di registro e del imposte ipotecarie e catastali, relativamente ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, modificando le condizioni in presenza delle quali l'imposta si applica in misura ridotta, laddove il provvedimento non reca alcuna disposizione relativamente a tale imposta;
   Zanetti 6.01, il quale introduce il nuovo istituto del prestito ipotecario vitalizio, che non è riconducibile ad alcuna delle disposizioni oggetto del provvedimento;
   Plangger 8.2 volto a differire il termine per l'applicazione del divieto, imposto Pag. 15ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società, con contestuale obbligo di messa in liquidazione di quelle esistenti, in quanto non consequenziale al differimento per il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali di cui all'articolo 8 del decreto-legge;
   Guerra 8.5, volto ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti locali, in quanto non strettamente conseguente alla disposizione recata dall'articolo 8 in materia di proroga del termine per l'adozione dei bilanci di previsione degli enti locali;
   Balduzzi 8.22, volto a differire il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali con popolazione superiore a 60.000 abitanti nel caso in cui il riequilibrio sia significativamente condizionato dall'esito di misure di riduzione dei costi dei servizi, laddove il provvedimento si limita invece a prorogare il termine per l'adozione del bilancio previsionale degli enti locali;
   Giulietti 8.30, volto a prorogare il termine entro il quale i comuni possono chiedere le anticipazioni di tesoreria in relazione al pagamento dei propri debiti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2013, in quanto incidente su una materia non direttamente oggetto del provvedimento;
   Saltamartini 10.6, volto a prevedere un credito di imposta per la stabilizzazione dei lavoratori precari dei call center, non riconducibile quindi ad alcuna disposizione del provvedimento;
   Currò 12.13, il quale prevede che i contraenti dei contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni possono recedere dal contratto senza applicazioni di penali o costi aggiuntivi, laddove il provvedimento si limita ad intervenire sul regime di detraibilità degli oneri relativi ai richiamati contratti assicurativi;
   Bernardo 13.7, volto a prevedere che le quote di anticipazione di tesoreria attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, non richieste dalle regioni, restino nella disponibilità delle medesime per programmi di investimento tecnologico nella sanità, in quanto non riconducibile ad alcuna disposizione recata dal provvedimento in esame;
   Sottanelli 13.18, volto a consentire la certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni relativi a somministrazioni, forniture e lavori oltre i termini previsti dal decreto-legge n. 35 del 2013, non riconducibile quindi alle disposizioni in materia di pagamento dei debiti degli enti locali recate dal provvedimento, dirette essenzialmente ad anticipare al 2013 parte delle risorse a tal fine stanziate;
   gli identici Bernardo 13.8, Vignali 13.12 e Sottanelli 13.19, volti a prevedere che il mancato rilascio della certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni sia elemento rilevante ai fini della valutazione delle performance dei dirigenti competenti, non riconducibili quindi alle disposizioni in materia di pagamento dei debiti degli enti locali recate dal provvedimento, dirette essenzialmente ad anticipare al 2013 parte delle risorse a tal fine stanziate;
   Caso 13.23, volto a prevedere che gli enti locali, nell'effettuare i pagamenti dei debiti commerciali, ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, trattengano le somme dovute dalle imprese a titolo di IVA e le trasferiscano all'erario, non riconducibile quindi alle disposizioni in materia di pagamento dei debiti degli enti locali recate dal provvedimento dirette essenzialmente ad anticipare al 2013 parte delle risorse a tal fine stanziate;
   Marchi 13.25 volto a prorogare il termine per la comunicazione dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa ai fini del pagamento dei medesimi ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, non riconducibile quindi alle disposizioni in materia di pagamento Pag. 16dei debiti degli enti locali recate dal provvedimento dirette essenzialmente ad anticipare al 2013 parte delle risorse a tal fine stanziate;
   Marchi 13.02, volto a modificare la disciplina per il conseguimento del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'accesso ai benefici relativi all'applicazione dell'IMU, in quanto non direttamente incidente sulla materia oggetto del decreto-legge;
   Bernardo 13.013, volto a consentire il recupero del contributo concesso nel 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 228 del 2012 alle regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna destinato alla estinzione, anche parziale, del debito, in quanto non riconducibile ad alcuna disposizione recata dal provvedimento in esame;
   Ruocco 14.9, il quale interviene in materia di controlli dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli sulla rete telematica cui sono collegati gli apparecchi di gioco leciti, in quanto non riconducibile ad alcuna disposizione oggetto del decreto-legge.

  Con riferimento al solo profilo della inammissibilità per carenza di copertura, segnala come le Presidenze ritengano di riammettere i seguenti emendamenti, già dichiarati inammissibili per carenza di copertura: Laffranco 2.4, e gli identici emendamenti Franco Bordo 2.16, De Micheli 2.84 e Busin 2.94, per i quali non era stata formalmente avanzata richiesta di riesame, Currò 2.69, Mariani 4.10, Braga 4.13, gli identici Rughetti 9.8 e Saltamartini 9.4, Saltamartini 10.6, Rughetti 13.26, nonché gli identici Saltamartini 13.15 e Fauttilli 13.17, Marchi 13.02, Saltamartini 13.026, Fauttilli 13.028, Ruocco 14.9.
  Sono state invece confermate le inammissibilità in relazione ai seguenti emendamenti: Lavagno 1.6, Vignali 2.29, Bernardo 2.33, Vignali 2.35, Faenzi 2.41, Abrignani 2.47, Zanetti 2.58 e 2.59, Fitzgerald Nissoli 2.60, Fauttilli 2.61, Oliaro 2.62, Sottanelli 2.63, Paglia 4.2, Librandi 4.15, Fragomeli 5.33, Bernardo 6.13, Vignali 6.14, Barbanti 11.4, 11.5 e 11.6, Bernardo 13.7 e 13.013, Sberna 14.5, Ruocco 14.8, Barbanti 14.10.

  Laura CASTELLI (M5S), con riferimento alla conferma del giudizio di inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento Crippa 2.9, rileva come risulti invece ammissibile l'emendamento Mariastella Bianchi 2.51, avente analogo contenuto.

  Carla RUOCCO (M5S) rileva come il proprio emendamento 14.9, sul quale è stato rivisto il giudizio di ammissibilità per carenza di copertura, rimanga comunque inammissibile per estraneità di materia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che le Presidenze di riservano di approfondire la questione posta dal deputato Castelli, al fine di assicurare la necessaria omogeneità nei giudizi di ammissibilità sulle proposte emendative.
  Per quanto riguarda invece il rilievo del deputato Ruocco, evidenzia come sia del tutto normale che, in taluni casi, la revisione del giudizio di inammissibilità dichiarata su una proposta emendativa relativamente ad un aspetto non comporti la riammissione dell'emendamento medesimo, qualora permangano motivi di inammissibilità sotto un diverso profilo.

  Maino MARCHI (PD) richiama l'attenzione su alcune questioni oggetto di proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo e dichiarate in parte inammissibili per estraneità di materia, pur sottolineando come esse potranno, a suo avviso, essere riproposte in altri provvedimenti, come la prossima legge di stabilità, in quanto di notevole valenza politica.
  In primo luogo, osserva come la deducibilità al 50 per cento dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito dei soggetti esercenti arti e professioni, così come prevista dalla proposta emendativa a sua prima firma 2.03, rappresenti un intervento di primaria importanza, da adottare per favorire il rilancio delle attività produttive. Pag. 17Sottolinea quindi l'importanza della previsione, di cui all'emendamento a sua prima firma 1.13, in tema di rideterminazione dell'aliquota IVA ordinaria dal 22 al 21 per cento nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 31 dicembre 2013, nonché in tema di rimodulazione dell'esenzione dal pagamento della prima rata IMU. Dopo aver espresso rammarico per il fatto che, nonostante gli sforzi, non sia stato possibile posticipare l'aumento dell'IVA, chiede chiarimenti al Governo su come intenda affrontare e risolvere nel breve periodo questioni ancora aperte, come il rifinanziamento della cassa integrazione, gli esodati, la manovra correttiva volta a garantire il rispetto dell'obiettivo del rapporto tra il deficit e il PIL al di sotto del 3 per cento.
  Fa quindi presente come il Governo debba predisporre gli interventi necessari ad affrontare l'attuale situazione economica nel rispetto, in particolare, del principio di equità, in quanto, a suo avviso, a nulla vale esentare dal pagamento della prima rata dell'IMU i proprietari degli immobili di maggior valore se poi l'aumento dell'IVA comporta una caduta del potere d'acquisto dei redditi medio – bassi e una conseguente diminuzione dei consumi. Chiede, infine, che il Governo delinei un quadro complessivo ed organico delle misure che intende adottare nel prossimo futuro, valutando positivamente alcune ipotesi che si prospettano per la legge di stabilità per il 2014, in particolare per quanto riguarda la previsione volta ad allentare il patto di stabilità interno nonché a ridurre la tassazione sulle imprese.
  Richiama quindi alcune proposte emendative volte a recepire i rilievi espressi dalla Corte dei conti sulla formulazione dell'articolo 14, nonché altri emendamenti che riprendono sollecitazioni pervenute dai comuni.

  Enrico ZANETTI (SCpI) ritiene indispensabile, sul piano generale, che il Governo fornisca i necessari chiarimenti in ordine alle prospettive di evoluzione del quadro finanziario per la rimanente parte del 2013. In tale contesto rileva come il proprio emendamento 1.15 contenga una rimodulazione dell'IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale, prevedendo al riguardo un incremento delle detrazioni stabilite dalla normativa vigente. Tale soluzione consentirebbe infatti, a suo avviso, di esentare dal pagamento dell'imposta circa il 75 per cento dei proprietari, scongiurando tuttavia eventuali ulteriori incrementi della pressione fiscale che potrebbero essere viceversa determinati da una soppressione totale del tributo. Qualora il Governo fosse in grado di assicurare che dall'abolizione totale dell'IMU non derivi un aumento delle tasse, si dichiara disponibile a ritirare eventualmente il proprio emendamento, pur ribadendo la convinzione che sia preferibile puntare innanzitutto ad alleggerire la pressione fiscale sulle imprese e sugli immobili strumentali.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD), nel riprendere le osservazioni svolte dai colleghi Marchi e Zanetti, ritiene che sia fondamentale comprendere come si intenda chiudere la vicenda relativa alla seconda rata dell'IMU, facendo presente che, circoscrivendo l'esenzione IMU alla metà dei proprietari, come proposto da un suo emendamento, si potrebbero liberare risorse finalizzate alla riduzione dell'IRPEF. Anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha annunciato per il prossimo futuro interventi volti ad una progressiva riduzione della pressione fiscale, osserva come le proposte contenute, in particolare nel suo emendamento 1.18, vadano appunto nella direzione di ridurre il prelievo IRPEF ed IRES, e di sostituire l'IMU con la nuova Service Tax, anticipando all'anno in corso quanto il Governo immagina di realizzare, sul piano fiscale, a partire dal 2014.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea al rappresentante del Governo come il Movimento 5 Stelle sia particolarmente interessato a conoscere l'ammontare delle richieste di definizione dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile Pag. 18rese possibili dall'articolo 14 del decreto-legge, rilevando come tale elemento sia decisivo al fine di assicurare l'effettivo maggior gettito di 600 milioni atteso dal medesimo articolo 14.

  Guido GUIDESI (LNA) prende atto delle diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, in relazione alla questione dell'IMU, da parte dei rappresentanti delle diverse forze politiche di maggioranza, rilevando come tali affermazioni rendano evidente l'esistenza di un rilevante problema politico tra i gruppi che sostengono l'Esecutivo. In particolare, nel rilevare come già più volte il deputato Marchi abbia avanzato richieste volte a riconsiderare nel suo complesso la questione dell'IMU, invita il rappresentante del Governo a chiarire le reali intenzioni dell'Esecutivo su tale delicato argomento. Si dichiara altresì contrario a qualsiasi ipotesi di aumento delle tasse, anche sotto forma di un incremento degli acconti sull'IRES, tanto più alla luce delle dichiarazioni con cui, di recente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha lasciato intendere la volontà di procedere, per il prossimo futuro, ad interventi finalizzati ad una generale diminuzione della pressione fiscale. Fa presente infatti che le imprese italiane già si trovano in una situazione di particolare sofferenza economica e che pertanto, qualora la prospettata riduzione del cuneo fiscale dovesse coincidere con un incremento della pressione fiscale, ciò sarebbe a suo avviso un fatto del tutto insostenibile.
  Ritiene quindi fondamentale che, prima di procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento, l'Esecutivo confermi o meno la sua intenzione di confermare le decisioni assunte con il decreto-legge.

  Generoso MELILLA (SEL), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Marchi, rileva come l'abolizione del pagamento della prima rata dell'IMU, per come configurata dal provvedimento in esame, contenga taluni elementi di particolare iniquità, nella misura in cui vengono sottratte risorse che sarebbero altrimenti utili alla realizzazione di interventi più urgenti in campo sociale ed economico. Tale condizione risulterebbe, a suo avviso, ulteriormente aggravata da un'eventuale soppressione del pagamento anche della seconda rata dell'IMU. Auspica pertanto che le questioni sollevate dal deputato Marchi possano trovare adeguata soluzione in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità. In tale contesto evidenzia come il gruppo di SEL ritenga maggiormente utile, rispetto alla totale abrogazione dell'IMU, un intervento volto ad aumentare le detrazioni previste attualmente dalla normativa in materia.
  Rivolge inoltre l'invito a riconsiderare i contenuti dell'articolo 10 del provvedimento in esame, concernente il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce degli allarmanti dati sulla disoccupazione diffusi dall'ISTAT. In tale quadro considera del tutto insufficienti le risorse stanziate dal provvedimento per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenuto soprattutto conto del fatto che la ripresa autunnale delle attività appare caratterizzata dal manifestarsi di nuove crisi in campo industriale e ricordando come già alcuni mesi orsono le regioni avessero quantificato in 1,5 miliardi di euro l'ammontare necessario per finanziare la cassa integrazione in deroga per il 2013, senza che finora il Governo abbia ancora dato alcuna risposta in materia.

  Francesco RIBAUDO (PD) considera il tema inerente l'IMU una questione di principio, considerata l'attuale situazione socio-economica del Paese. In particolare, giudica iniqua un'abrogazione totale di tale imposta su tutte le prime case, laddove reputa invece condivisibile l'ipotesi di mantenere tale prelievo sui soggetti che dichiarano redditi molto elevati o che risultano proprietari di immobili di elevato valore. Per questa via si potrebbero altresì, a suo parere, liberare risorse da destinare ad interventi di maggiore utilità sociale ed economica. Fa presente inoltre che, attraverso la prossima introduzione della cosiddetta Service Tax il patrimonio immobiliare Pag. 19verrà comunque sottoposto a tassazione, anche alla luce delle indicazioni in tal senso che pervengono dagli organismi europei.
  Nell'esprimete rispetto per le posizioni, talvolta inconciliabili, assunte dalle diverse forze politiche sulla questione dell'IMU, ritiene tuttavia che una parziale eliminazione della stessa, ad espio per un percentuale compresa tra il 70 e l'80 per cento delle prime case, potrebbe consentire il conseguimento di un risultato equilibrato, che consenta di venire incontro alle molteplici esigenze che vengono dal Paese.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, a conclusione degli interventi sul complesso degli emendamenti, ritiene, in linea generale, che sia necessario distinguere gli aspetti afferenti all'ammissibilità delle proposte emendative rispetto ai profili di merito sottesi alle medesime proposte.

  Rocco PALESE (PdL), relatore per la V Commissione, ricorda innanzitutto come l'accordo politico tra le diverse forze politiche su cui poggia l'attuale Governo veda al centro l'impegno assunto in direzione della soppressione dell'IMU sulla prima casa. Tale questione riveste pertanto un carattere essenzialmente politico e come tale deve essere affrontata. La soluzione individuata dal provvedimento in esame rappresenta, da questo punto di vista, un positivo punto di mediazione e di equilibrio. Invita inoltre a considerare come il provvedimento contenga ulteriori misure di particolare importanza, dagli interventi posti a sostegno delle politiche abitative alle misure di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Osserva altresì come il minor prelievo fiscale derivante dall'abolizione del pagamento della prima rata dell'IMU costituisca una misura in grado di stimolare i consumi e di accelerare la ripresa economica. Fa inoltre presente che, a seguito dell'eliminazione della prima rata dell'IMU, le relative risorse sono già state erogate in favore dei comuni. Segnala quindi la disponibilità ad affrontare i temi della riforma complessiva della tassazione sugli immobili nella sede competente confrontandosi sul merito degli argomenti, rilevando comunque eventuali inversioni di marcia rispetto alle decisioni già assunte con il decreto – legge, oltre a comportare rilevanti problemi politici, determinerebbero una grave perdita di credibilità.

  Marco CAUSI (PD), relatore per la VI Commissione, ritiene innanzitutto necessario, anche alla luce delle proposte emendative avanzate da gruppi di maggioranza, quali il PD e Scelta Civica, un chiarimento circa le prospettive finanziarie dell'anno 2013, dal momento che in molti provvedimenti recenti sono state individuato le coperture attraverso un aumento delle accise su diversi beni e che da ultimo non è stato possibile evitare l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria. In tale contesto si domanda se, piuttosto che elevare il livello della pressione fiscale attraverso interventi episodici e disordinati, non sia necessario innanzitutto sugli equilibri complessivi del 2013, ad esempio valutando se mantenere il pagamento di parte dell'IMU sulla prima casa almeno per i ceti più abbienti. Da parte sua, ritiene che, qualora, alla luce di tale valutazione complessiva, si evidenziasse la possibilità di evitare, da qui a fine anno, ulteriori incrementi del prelievo in altri campi, il compromesso raggiunto con il decreto – legge in esame possa essere considerato onorevole, comunque nella prospettiva di superare l'IMU nel 2014 attraverso l'introduzione della cosiddetta Service Tax.
  Giudica positivo il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tuttavia alla luce della grave emergenza occupazionale ritiene necessario porre in essere misure di maggiore impatto redistributivo. Quanto alla valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative, rileva come questa sia stata nella presente circostanza particolarmente rigorosa, che hanno portato, ad esempio, a dichiarare inammissibili quegli emendamenti che miravano alla parziale deducibilità dei versamenti IMU dall'imposta sul reddito delle Pag. 20società, ovvero che intervenivano su aspetti relativi alle imposte sui redditi o all'IVA, circoscrivendo dunque le possibilità di modifica solo ai temi strettamente attinenti alla stessa IMU. A tale riguardo, nel rilevare come l'impatto, a fini di sostegno alla crescita, dei diversi strumenti tributari sia evidentemente molto differente, conviene tuttavia sul fatto che spesso è la natura stessa dei decreti-legge, caratterizzati da norme di grande dettaglio, a rendere più stringente il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, complicando quindi la possibilità di intervento emendativo ad opera dei gruppi parlamentari. Nonostante ciò, ritiene che le proposte emendative oggetto di esame, da quelle concernenti la nuova disciplina in tema di bilanci di previsione dei comuni a quelle inerenti la nuova tranche dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, meritino profonda attenzione, attendendo di conoscere su di esse l'orientamento del Governo.

  Andrea ROMANO (SCpI), con riferimento alle considerazioni espresse dal relatore Palese, ricorda che il Presidente del Consiglio Enrico Letta, nel discorso sulle linee programmatiche del suo Governo, non abbia fatto riferimento all'abolizione tout court dell'IMU, quanto piuttosto al superamento della relativa disciplina. Rileva, inoltre, come la questione dell'abrogazione dell'IMU presenti, con riferimento all'esercizio 2013, molti punti interrogativi sul piano delle coperture. Chiede, pertanto, che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, al momento dell'adozione del decreto-legge in esame, il Presidente del Consiglio assunse pubblicamente l'impegno a realizzare la cancellazione anche della seconda rata dell'IMU, sottolineando, pertanto, come ognuno, nella pur legittima diversità delle posizioni, debba avere piena consapevolezza della delicatezza politica di tale tema.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) osserva come sia emersa con forza, nel corso della discussione, la necessità di disporre di un quadro finanziario chiaro relativo all'anno 2013. Rileva, inoltre, come la questione dell'IMU sulla prima casa, della quale non ritiene condivisibile la totale abrogazione, richieda un chiarimento in seno alla maggioranza di Governo, ponendo con tutta evidenza un problema di carattere politico. Fa quindi presente come, a suo avviso, tale tematica non possa essere affrontata in maniera superficiale, dimenticando come, nelle attuali condizioni della finanza pubblica, l'esenzione IMU totale determinerebbe appesantimenti del prelievo in altri campi che scontenterebbero i cittadini, e come occorra invece ricondurre il tema nel quadro della finanza locale, in un quadro di maggiore serietà, senza assumere decisioni improvvide che avrebbero necessariamente conseguenze pericolose.
  Considera quindi arduo il compito che attende il Governo su questi temi, nonostante la rinnovata fiducia concessagli la settimana scorsa dalle Camere, ricordando, peraltro, come l'abrogazione totale dell'IMU sulla prima casa non rientrasse nel programma esposto dal Presidente del Consiglio al Parlamento all'atto del suo insediamento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nel richiamare quanto ricordato dal Presidente Boccia all'inizio della seduta, ribadisce come un'eventuale rimodulazione della norma dell'articolo 1 avrebbe, oltre ad un evidente impatto politico, anche conseguenze tecniche sui trasferimenti già effettuati in favore dei comuni in relazione dell'abolizione della prima rata dell'IMU.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata domani alle 9,30.

  La seduta termina alle 18.50.

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