CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2013
93.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 8.45.

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
C. 1628 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente e relatore, segnala che la X Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione Cultura in merito al decreto-legge n. 91 del 2013, recante Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto, che constava all'origine di 16 articoli divisi in tre Capi, e che è stato profondamente modificato in sede di esame al Senato, pur contenendo nel titolo il riferimento al turismo, in realtà – come sottolineato anche dal parere espresso dalla X Commissione del Senato – non ha alcuna norma diretta ad intervenire su tale materia. Probabilmente il riferimento al turismo è inteso nel senso che un contesto di migliore valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e delle attività di carattere culturale avrebbe comportato anche il miglioramento dell'offerta turistica. Nella presente relazione darà brevemente conto delle disposizioni complessive del decreto, soffermandosi con particolare dovizia di particolari su quelle, in verità poche, disposizioni introdotte nel corso dell'esame preso il Senato che concernono materie di competenza della X Commissione.
  Il Capo I reca disposizioni per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. L'articolo 1 dispone interventi per Pompei e altri luoghi della cultura siti in Campania. L'articolo 2 prevede un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, che si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda Pag. 84digitale europea ed è finanziato con 2,5 milioni di euro nel 2014, nel quale saranno utilizzati 500 giovani di età inferiore a 35 anni. L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) al fine di promuovere le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva.
  In particolare, aggiunge all'articolo 52 del Codice – il cui comma 1 prevede che i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio – il comma 1-bis. In base alla novella, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis dello stesso Codice – che dispone che le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali sono assoggettabili alle disposizioni del Codice medesimo qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 108 – i comuni, sentito il soprintendente, individuano i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO citate, per assicurare alle stesse apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Al contempo, con la novella si sostituisce la rubrica dell'articolo 52 citato, facendo riferimento, oltre che all'esercizio del commercio in aree di valore culturale, anche all'esercizio dello stesso commercio in locali storici tradizionali. In materia si ricorda che, in conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi previsti dalla legge quadro (legge n. 443 del 1985), fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Spetta dunque alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane. L'oggetto dell'intervento normativo dell'articolo in esame, sono tuttavia le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva. Si può, quindi, ritenere che le disposizioni in commento siano riconducibili sia alla tutela dei beni culturali – affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) – sia alla «valorizzazione dei beni culturali» – affidata alla competenza concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.).
  L'articolo 3 è finalizzato a riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2014, le somme corrispondenti ai proventi (biglietti di ingresso, canoni di concessione o corrispettivi per la riproduzione di beni culturali) relativi a istituti o luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, al fine di garantirne la regolare apertura al pubblico. L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 400.000 euro per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum Unesco sulla cultura e sulle industrie culturali che, evidenzia il testo, si terrà a Firenze nel 2014. L'articolo 3-ter, introdotto durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 4 della legge n. 77 del 2006, relativo alle misure di sostegno per i siti italiani inseriti nella Lista Unesco del patrimonio mondiale. L'articolo 3-quater, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni volte a modificare la durata delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia (il cui termine viene prorogato di 3 anni) e a stabilire un termine preciso per l'esecuzione dei lavori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, stabilendo che gli stessi possono essere conclusi entro l'anno successivo alla Pag. 85scadenza del quinquennio di durata dell'autorizzazione medesima. L'articolo 3-quinquies, introdotto durante l'esame al Senato, novella l'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per la parte relativa all'acquisizione in via transitoria della qualifica di restauratore.
  In particolare, specifica che l'iscrizione nell'elenco dei restauratori è consentita per i settori cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro seguiti ai fini del conseguimento del titolo di studio, ovvero cui si riferisce l'esperienza professionale (pubblica o privata) maturata. L'articolo 4, nel testo come modificato dal Senato, reca previsioni normative varie, relative:
   alla recitazione di opere letterarie in alcuni luoghi della cultura;
   all'accesso aperto ai risultati delle ricerche scientifiche finanziate con fondi pubblici;
   all'unificazione di banche dati del MIUR e del MIBACT per facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica;
   al prezzo dei libri;
   a risorse da destinare ad istituzioni culturali.

  In particolare, il comma 2, nel testo come sostituito dal Senato, affida all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerche scientifiche la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle stesse ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici: al riguardo, specifica che ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno 2 uscite all'anno, ed includono una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso. Al contempo, il Senato ha introdotto il comma 2-bis che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca, quando i diritti su tali risultati siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  Il comma 4-bis, inserito durante l'esame al Senato, novella la legge n. 128 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina relativa al prezzo dei libri, mentre il comma 4-ter abroga la vecchia disciplina, incompatibile con le novità apportate dal comma 4-bis. In particolare, per quanto qui interessa, la legge n. 128 del 2011 ha disposto che dal 1o settembre 2011 il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore: lo sconto al consumatore finale, compresi i libri venduti per corrispondenza anche nell'ambito di attività di commercio elettronico, non deve essere superiore al 15 per cento del prezzo fissato.
  Lo sconto può arrivare al 20 per cento per libri venduti in occasioni di manifestazioni fieristiche e per quelli destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS, scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, centri di formazione legalmente riconosciuti, università, istituzioni o centri scientifici di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici). Alcune categorie di libri sono comunque escluse dall'applicazione di tali previsioni (in particolare, libri per bibliofili, libri d'arte, libri antichi, libri usati, libri posti fuori catalogo). La novella approvata dal Senato esclude dall'applicazione delle previsioni sugli sconti massimi i libri venduti a scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, centri di formazione legalmente riconosciuti, università, istituzioni o centri scientifici di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, per i quali, come si è visto, lo sconto attuale può essere, al massimo, del 20 per cento. A seguito della novella, invece, per i libri venduti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale lo sconto non potrà essere superiore al 15 per cento (a fronte dell'attuale 20 per cento).
  L'articolo 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio affidando Pag. 86alle Direzioni generali per i beni culturali e paesaggistici e alle Soprintendenze l'adozione di determinazioni che contrastino l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Le norme introdotte elevano a rango legislativo disposizioni già vigenti nell'ordinamento e contenute nella Direttiva ministeriale 10 ottobre 2012, adottata sulla base dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004. L'articolo 4-ter, introdotto durante l'esame al Senato, riconosce a livello legislativo il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, e dispone che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.
   L'articolo 5, come modificato durante l'esame al Senato, dispone autorizzazioni di spesa, per complessivi 22 milioni di euro, per l'avanzamento di lavori già avviati in alcuni luoghi della cultura, nonché per la tutela di beni culturali che presentano rischi di deterioramento e per celebrazioni di particolari ricorrenze. L'articolo 5-bis prevede la concessione di un contributo annuale di 500.000 euro, dal 2013 al 2015, al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna. L'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015, al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale «Omero» (comma 1). L'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 100.000 euro annui per il triennio 2013-2015 per far fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nel patrimonio Unesco in provincia di Ragusa.
  L'articolo 6 reca disposizioni per favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. Dispone, inoltre, un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2014, per il sostegno delle attività della Fondazione MAXXI.
   Il Capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo. L'articolo 7, come modificato durante l'esame al Senato, concede un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, al fine di sostenere il mercato dei contenuti musicali e l'offerta di opere dell'ingegno e di promuovere lo sviluppo di artisti emergenti. Reca, inoltre, disposizioni finalizzate ad eliminare alcune autorizzazioni per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata. Il comma 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, apporta alcune novelle al TU delle leggi di pubblica sicurezza (regio-decreto n. 773 del 1931), finalizzate ad eliminare l'autorizzazione per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata. In particolare, le novelle riguardano gli articoli 68, 69 e 71 del TULPS, che disciplinano il rilascio di una licenza per feste da ballo, spettacoli o intrattenimenti in luogo pubblico. Ferme restando le previsioni degli articoli 68 e 69 del TULPS sopra indicate, il comma 8-bis dispone che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro la mezzanotte del giorno di inizio, la licenza del Questore e dell'autorità locale di pubblica sicurezza è sostituita con una segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello per le attività produttive o ufficio analogo. L'articolo 8, come modificato durante l'esame al Senato, rende permanenti, dal 1o gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e li estende – dalla medesima data – anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
  L'articolo 9:
   prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per Pag. 87l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
   dispone in materia di trasparenza relativa agli incarichi nei relativi enti e in materia di esenzioni dall'imposta di bollo.

  L'articolo 10, che non ha subito modifiche durante l'esame al Senato, dispone l'esonero degli enti che operano nel settore culturale da alcune limitazioni di spesa dettate dal decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010) e, per gli stessi enti, attenua, dal 2014, la misura dei tagli di spesa per consumi intermedi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012). L'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.
  Il Capo III del decreto reca, infine, disposizioni per assicurare efficienti risorse al settore dei beni e delle attività culturali: l'articolo 12 ha lo scopo di facilitare l'acquisizione di donazioni di modico valore per i beni e le attività culturali effettuate dai privati, nonché di individuare forme di coinvolgimento degli stessi privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali. L'articolo 13 è finalizzato a consentire l'operatività, presso il MIBACT, di organismi collegiali con competenze tecniche che in parte hanno cessato di operare in base alle disposizioni derivanti dalla c.d. «spending review», in parte potrebbero cessare in futuro in base alle stesse disposizioni.
  L'articolo 14, al comma 1 fissa, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura di 787,81 euro per mille chilogrammi, determinando pertanto un aumento di 37,81 euro per mille chilogrammi rispetto all'aliquota previgente (750 euro per mille chilogrammi). Il comma 2 interviene in materia di accisa, disponendo aumenti, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015, delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.
  L'articolo 15 e l'articolo 16 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
  Illustra in conclusione una proposta di parere favorevole con una condizione volta a modificare le disposizioni di cui all'articolo 4-bis nel senso di contemperare l'esigenza della tutela dei beni e delle aree aventi particolare valore culturale con quella dello svolgimento di attività svolte tramite concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico, quali mercatini rionali o simili, mantenendo l'adozione delle relative determinazioni nella potestà degli enti locali; nonché un'osservazione affinché la Commissione di merito valuti la congruità della disposizione di cui al comma 8-bis dell'articolo 7, considerando che le fattispecie in esame, trattandosi di autorizzazioni rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza, non sembrano rientrare nel campo di applicabilità della SCIA.

  Marco DA VILLA (M5S) ritiene difficile esprimere un parere sul decreto in esame dopo la constatazione dell'assenza di qualunque disposizione, così come lasciato intendere dal titolo, a favore del turismo. In effetti il Governo fino ad oggi si è limitato a prevedere il trasferimento delle funzioni in materia di turismo in capo al Ministro per i beni e le attività culturali ma non ha ancora adottato alcun provvedimento per il rilancio del settore. Manca del tutto un piano strategico, che ricorda è stato illustrato alla fine della scorsa legislatura dal ministro Gnudi ma sul quale l'attuale ministro ancora non si è espresso. Nell'annunciato programma di investimenti «destinazione Italia» sono previste alcune misure destinate al settore Pag. 88del turismo di cui non vi è traccia in questo provvedimento. Esprime inoltre notevoli perplessità sulla copertura finanziaria prevista nel provvedimento in esame che dispone l'aumento di accise sugli alcolici, sugli oli lubrificati, sui prodotti destinati al funo, con misure che ricadono quindi sui consumi e sulle spalle dei cittadini.
  Preannuncia conseguentemente il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Gianluca BENAMATI (PD) condivide il lavoro svolto dal relatore ed in particolare la condizione posta alla proposta di parere relativa all'articolo 4-bis introdotto durante l'esame al Senato che modifica, a suo giudizio in maniera non congrua, le competenze in materia di concessioni di posteggio e di suolo pubblico. Prende atto della circostanza che il provvedimento in esame riguardi interventi in favore del settore dei beni culturali ed auspica un intervento organico di rilancio per il settore del turismo. Preannuncia in conclusione il voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Raffaello VIGNALI (PdL) nel condividere le osservazioni svolte dal collega Benamati circa l'inopportunità del passaggio di competenze alle soprintendenze previsto nel citato articolo 4-bis, esprime alcune perplessità sulle coperture finanziarie adottate dal governo che incidono a suo giudizio sulle attività produttive come ad esempio l'incremento dell'accisa sugli olii intermedi e quindi hanno un impatto negativo a carico delle imprese. Dichiara comunque voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

  Luigi LACQUANITI (SEL) nel stigmatizzare l'eccessiva ristrettezza di tempi nei quali la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento complesso come il decreto-legge in esame, condivide le perplessità già espresse dai colleghi sulla copertura finanziaria utilizzata nel provvedimento e lamenta l'assenza di disposizioni a favore del turismo.
  Preannuncia comunque voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 1o ottobre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.05.

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