CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2013
93.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
C. 1628-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore, ricorda che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante norme urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. Fa presente che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 12, in materia di valorizzazione delle zone di Pompei, di Caserta e di Napoli, osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare i criteri adottati per la valutazione degli oneri recati dai commi da 1 a 7 (progetto «Grande Pompei») con riferimento alle sole spese di personale. Rileva come in tal modo si dia conto di una spesa pari a circa 545.000 euro, ma non sono indicati i criteri in base ai quali sia stato possibile quantificare un ulteriore onere di 255.000 euro. A suo avviso, risulterebbe, pertanto, necessario che fossero fornite indicazioni circa tale componente dell'onere, precisando altresì se esso riguardi le spese di primo impianto (acquisto di arredi e attrezzature) e quelle per la gestione degli uffici e delle strutture (canoni, affitti e servizi) a cui saranno destinate le unità di personale demandate alla realizzazione Pag. 50del progetto «Grande Pompei». Segnala che tale indicazione risulta necessaria considerato che il progetto vede coinvolte anche amministrazioni diverse da quelle centrali a cui potrebbe essere destinata parte delle somme stanziate (si considerino, ad esempio, le spese sostenute dal Comitato di gestione a cui partecipano anche rappresentanti di enti territoriali). Osserva che risultano, inoltre, necessari chiarimenti circa le norme che disciplinano le figure del direttore generale e vicedirettore generale di progetto. In particolare, rileva che esse: prevedono espressamente che il solo incarico di «direttore generale di progetto» non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale disposizione non sembrerebbe coordinata con la modifica che ha introdotto anche la figura del vicedirettore generale. Anche quest'ultima, infatti, dovrebbe non implicare un incremento della dotazione organica: in caso contrario, infatti, l'onere da coprire risulterebbe superiore a 100.000 euro; da un lato, prevedono espressamente che i due direttori generali appartengano ai ruoli delle amministrazioni dello Stato e che l'indennità da corrispondere ai medesimi sia definita nel rispetto della normativa vigente – la quale stabilisce che le indennità per incarico aggiuntivo non possano eccedere il 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito –, dall'altro fissano un limite per tali compensi aggiuntivi pari a 100.000 euro, importo che sembra non coerente considerato che i soggetti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali che percepiscono un trattamento economico almeno pari a 400.000 euro sono poche unità. Considera, inoltre, opportuni elementi di valutazione circa l'utilizzo dell'istituto del comando per la copertura delle dotazioni organiche di nuove strutture amministrative. Ai fini di un corretto utilizzo dell'istituto che eviti conseguenze di carattere finanziario, ritiene che andrebbero comunque verificate le implicazioni per le amministrazioni di provenienza, valutando se la misura comporti la necessità di un ridimensionamento delle funzioni amministrative svolte ovvero faccia emergere, invece, un utilizzo di personale di fatto eccedentario, con la conseguente necessità – in tale ipotesi – di rideterminare in diminuzione le piante organiche. Per quanto concerne i commi 11 e 12, che prevedono l'istituzione di una Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, rileva che l'onere quantificato è riferito alla sola posizione dirigenziale di livello non generale da porre a capo della struttura e che non sono invece considerati gli oneri di impianto e di funzionamento. In proposito, segnala come andrebbero esplicitate le ragioni di tale impostazione. In merito al comma 13 del medesimo articolo 1, recante promozione del percorso turistico delle residenze borboniche, osserva che la norma delinea un percorso per la realizzazione di interventi senza indicarne in dettaglio le modalità di attuazione ed i mezzi di finanziamento; ciò presumibilmente nel presupposto che tali elementi siano oggetto di successiva disciplina dato il carattere programmatico delle disposizioni. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito all'articolo 2, in materia di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, osserva che non appare probabile che l'espletamento della procedura concorsuale di selezione, ivi inclusi i tempi amministrativi per l'indizione della medesima e per il consolidamento delle graduatorie, possa concludersi entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Segnala, altresì, che la norma prevede espressamente che il periodo di formazione duri 12 mesi. Tanto premesso, rileva che parte degli oneri sembra destinata a manifestarsi anche nel corso del 2015, in relazione ai tempi di conclusione della procedura selettiva sopra richiamata. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. A suo avviso, non sembrerebbe inoltre condivisibile l'affermazione della relazione tecnica che considera gli effetti sui tre saldi equivalenti trattandosi di autorizzazione riguardante tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi Pag. 51servizi informatici. Rileva che la maggioranza delle spese, infatti, sono connesse alla liquidazione dell'indennità di tirocinio che è soggetta, quanto meno, a ritenuta IRPEF e che gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento dovrebbero quindi considerare tale posta di entrata. Osserva, infine, che le norme non indicano se vi siano somme destinate all'acquisto di strumenti o servizi da destinare alla realizzazione del programma (corsi di formazione, apparecchi per l'archiviazione dei dati digitalizzati, dotazioni hardware da destinare ai tirocinanti). Osserva come la presenza di tali tipologie di spese sembri peraltro desumersi dal passaggio della relazione tecnica che fa riferimento a «...tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici». Rileva come tali importi ridurrebbero le disponibilità esistenti per la liquidazione delle indennità, il cui onere, in base a quando indicato nelle Linee guida richiamate dalla relazione tecnica, non può essere inferiore a 1.800.000 euro. A suo avviso, in proposito, appaiono opportuni chiarimenti. Ritiene opportuno acquisire chiarimenti sui profili finanziari dell'articolo 2-bis, in materia di esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, che sembrerebbe configurare un obbligo a carico dei comuni. Rileva che la disposizione non specifica infatti a carico di quali soggetti gravino gli oneri per la remunerazione dei proprietari dei locali eventualmente individuati per lo svolgimento delle attività tradizionali di artigianato e commercio. Per quanto concerne l'articolo 3, recante apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura, in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo, nella misura di 6,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, delle risorse iscritte, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007, nel fondo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si da’ luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2401 – Ministero dei beni e delle attività culturali) non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito, ricorda che il suddetto capitolo reca uno stanziamento pari a 28.600.707 euro nell'anno 2014 e a 28.193.869 euro nell'anno 2015, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio relativa al triennio 2013-2015. Fa presente che l'articolo 3-bis, in materia di Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, non specifica l'esercizio finanziario al quale imputare la somma autorizzata. Con riferimento all'articolo 4, recante sviluppo delle biblioteche e degli archivi, poiché la norma introduce nuove attività in capo ad alcune amministrazioni pubbliche, segnala come andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse già disponibili in base alla previgente normativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo, ai sensi del comma 4-quinquies, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, segnala che, alla luce del rifinanziamento previsto dall'articolo 15, comma 1, il Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 5, recante il progetto «Nuovi Uffizi», Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, essendo gli oneri configurati come limiti di spesa, né in merito all'articolo 5-bis, recante il contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma, considerato che l'onere è configurato come limite di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) nella misura di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, Pag. 52segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo anche alla luce del rifinanziamento previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge in esame, nella misura di 1,8 milioni di euro per il 2013, 11 milioni di euro per il 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-ter, recante il museo tattile statale «Omero», essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, né in merito all'articolo 5-quater, in materia di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in provincia di Ragusa, considerato che l'onere è configurato come limite di spesa. Con riferimento all'articolo 6 e all'articolo 15, comma 2-bis, in materia di realizzazione di centri di produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti, fa presente come, in primo luogo andrebbe chiarito se possano essere sostenuti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri connessi all'espletamento delle procedure previste dal testo (individuazione e valutazione degli immobili da destinare alle finalità indicate; organizzazione delle gare e aggiudicazione dei contratti). A suo avviso, andrebbe inoltre chiarito se anche per l'amministrazione statale, al pari di quelle locali, la destinazione di immobili alle finalità di cui al presente articolo, con la conseguente rinuncia ai ricavi da valorizzazione conseguibili ai prezzi di mercato, si configuri come una mera facoltà, da attuarsi compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di abbattimento del debito scontati negli andamenti di finanza pubblica a valere sul processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, o come un obbligo. Osserva in proposito che, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi di abbattimento del debito, le concessioni e locazioni eventualmente poste in essere in attuazione della presente norma non sarebbero comunque revocabili, essendo previsto un limite minimo di durata della concessione o locazione di dieci anni. Segnala come andrebbero, infine, chiariti alcuni profili applicativi della clausola finanziaria prevista dall'articolo 15, comma 2-bis, in base alla quale viene disposto per l'articolo 6 un limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro comprensivo degli oneri per la manutenzione straordinaria degli immobili e delle eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato. In proposito andrebbe precisato: se nell'onere di 2 milioni si intenda inclusa anche la somma di 1 milione prevista dal comma 2 per la costituzione iniziale del Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze (finalizzato all'erogazione di contributi a favore delle cooperative ed associazioni di artisti); se il soggetto pubblico titolare dell'immobile sia comunque tenuto, anche nel caso di raggiungimento del limite indicato dalla norma, a sostenere le spese di manutenzione straordinaria necessarie a mantenere l'agibilità dell'immobile locato o concesso; con quali modalità si determinino le minori entrate che concorrono al raggiungimento del tetto di spesa in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 5 e 5-bis, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo, nella misura complessiva di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2011, relative alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito, ricorda che le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, che reca uno stanziamento pari a 38.943.034 euro nell'anno 2014 e a 39.327.488 euro nell'anno 2015, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio relativa al triennio 2013- 2015. Con riferimento all'articolo 7, commi da 1 a 8, in materia di promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, osserva che la relazione tecnica non fornisce Pag. 53la stima degli effetti finanziari recati dalla norma in esame ed afferma che gli stessi sono considerati nel limite di spesa di 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In proposito, evidenzia che la tipologia di beneficio introdotta – utilizzo automatico della compensazione del credito d'imposta – assicura il rispetto di un limite di spesa solo nell'ipotesi in cui la fruizione dell'agevolazione sia subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria. Rileva che la Nota di risposta del Governo chiarisce che con il decreto attuativo saranno previste le disposizioni necessarie ad assicurare il controllo della spesa. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla tipologia di controllo che si intende adottare e, in particolare, se si intenda introdurre una procedura basata su una preventiva autorizzazione ovvero su una modalità di verifica ex post, tenuto conto che tale ultima ipotesi non sembrerebbe coerente con l'introduzione di un tetto di spesa. Sul punto ritiene pertanto necessario l'avviso del Governo. A suo avviso, in merito al profilo temporale, andrebbe chiarito se la fruizione del credito d'imposta è ammessa nelle sole annualità nelle quali la spesa deve essere sostenuta (2014-2016). Ciò in considerazione del fatto che la compensazione di crediti d'imposta può essere effettuata anche in annualità successive a quelle in cui il diritto al beneficio sorge ed esaurisce i suoi effetti solo quando i contribuenti hanno utilizzato l'intero beneficio fiscale. In proposito osserva come andrebbe acquisito l'avviso del Governo, con particolare riferimento al profilo di cassa degli effetti finanziari recati dalla norma in esame. In merito all'articolo 8, commi da 1 a 8, recante disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico, pur considerando quanto affermato nella Nota del Governo, considera necessario che sia chiarito se il rispetto del limite di spesa fissato sarà assicurato mediante una procedura che preveda la preventiva autorizzazione alla fruizione del beneficio fiscale ovvero mediante verifiche ex post relative all'effettivo utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame. Rileva che tale ultima ipotesi – tenuto conto del carattere automatico della fruizione del beneficio da parte del contribuente – non sembrerebbe assicurare il rispetto del limite finanziario fissato dalla norma, in quanto l'eventuale superamento del tetto massimo di spesa sarebbe verificato solo in un momento successivo. Sul punto appaiono quindi necessari ulteriori chiarimenti. A suo avviso, i predetti chiarimenti andrebbero forniti anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, che estendono l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio. Segnala che, a fronte di tali modifiche è stato contestualmente elevato il relativo limite di spesa: si segnala quindi la necessità di individuare una procedura puntuale che consenta la verifica degli effetti finanziari, considerato che il comma 1 rinvia a norme che dispongono numerose tipologie di beneficio fiscale e tenuto conto, altresì, delle diverse categorie di soggetti destinatari. Fa presente come andrebbe infine acquisita una precisazione in merito al limite massimo di spesa per il 2014, che in base al comma 2 in esame ammonta complessivamente a 110 milioni di euro. Tenuto conto che l'onere cui si dà copertura ai sensi del successivo comma 6 è pari a 65 milioni, rileva che il predetto limite appare includere anche la quota di 45 milioni già stanziata in base al decreto-legge n. 69 del 2013. In tal senso, considera non condivisibile l'indicazione contenuta nella relazione tecnica, in base alla quale una quota degli oneri sarebbe coperta dall'incremento delle accise sui carburanti disposto ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2011. In merito alla predetta ricostruzione, ritiene opportuno quindi acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 8, comma 9, recante tavolo tecnico presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria recata dalla disposizione in esame, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità che le attività del tavolo tecnico operativo di cui Pag. 54viene prevista l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili in capo al medesimo dicastero. Considerato, inoltre, che la norma demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione della composizione del suddetto organo, sempre al fine di verificare l'ipotesi di neutralità finanziaria, fa presente come andrebbe esclusa la corresponsione a qualunque titolo ai componenti del summenzionato tavolo tecnico operativo di emolumenti di natura non retributiva (gettoni di presenza, rimborsi spese etc.) connessi alla partecipazione ai suoi lavori. Non ha osservazioni da formulare con riferimento alle disposizioni recate all'articolo 9, commi 1-5, di cui al testo iniziale, recante contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema. Quanto alla norma di cui al comma 1-bis, introdotta al Senato, sarebbe opportuno che venisse specificata la quota eventuale di incentivi da destinare alle attività circensi e a quali risorse «già assegnate» la norma faccia specificamente riferimento. Per quanto concerne l'articolo 9, commi 6 e 7, recante esenzione imposta di bollo, prende atto che non sono ascritti effetti negativi per l'anno 2013, tenuto conto dell'esiguità del relativo importo. Sul piano della copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni di seguito formulate in merito alla effettiva disponibilità, in termini di spesa corrente, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa indicata dalla norma anche alla luce delle riduzioni già operate da altri provvedimenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 7, rinvia alle richieste di chiarimento formulate con riferimento all'articolo 6, commi 5 e 5-bis, dal momento che la disposizione prevede la copertura di un onere di 216.000 euro a decorrere dal 2014 a valere sulle medesime risorse individuate dai predetti commi. Segnala che la relazione tecnica in merito all'articolo 10, recante esclusione dei teatri e degli enti operanti nei settori dei beni culturali da alcune misure di contenimento della spesa, quantifica oneri unicamente con riferimento alla riduzione del vincolo di contenimento della spesa per consumi intermedi, mentre non quantifica oneri con riferimento alla disapplicazione del vincolo di contenimento delle spese di rappresentanza. Ricorda che anche per tali risparmi la normativa vigente prevede, a carico degli enti che non beneficiano di trasferimenti erariali, l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, con effetti positivi la cui quantificazione era rinviata in sede di consuntivo. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se si siano registrati a tale titolo risparmi che verrebbero meno a seguito della norma in esame. Con riferimento all'articolo 11, commi da 1 a 12, in materia di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili problematici. Con riferimento all'assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto dell'utilizzo delle risorse del Fondo, segnala che la norma non chiarisce con quali modalità verrà assicurato che il predetto utilizzo da parte delle fondazioni riguardi unicamente il pagamento di debiti pregressi di parte corrente, ovvero di poste comunque non suscettibili di generare effetti sul predetto saldo, in quanto già computate al momento del relativo impegno. Segnala in proposito che, in caso di utilizzo delle risorse in questione per il pagamento di debiti di parte capitale, le stesse potranno incidere negativamente anche sul saldo di competenza economica. Con riferimento alla spesa per interessi (dovuta al minor tasso, attivo per lo Stato e passivo per le fondazioni, previsto a carico di queste ultime rispetto a quello precedentemente previsto a carico degli enti locali), osserva in primo luogo che non sembrerebbe corretto imputare il relativo onere ai soli fini del saldo netto da finanziare. Ricorda infatti che gli interessi attivi per lo Stato (e passivi per gli enti locali) che vengono meno erano iscritti ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica, benché ciò non fosse evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti del decreto-legge n. 35 del 2013. Rileva che il Pag. 55Governo ha infatti chiarito che i predetti interessi attivi, al pari di quelli passivi parimenti derivanti dal citato decreto, risultavano conteggiati nella spesa complessiva per interessi considerata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica. A suo avviso, in base a tale presupposto la norma in esame – che riduce gli interessi attivi senza modificare quelli passivi – sembra quindi suscettibile di determinare effetti negativi anche ai fini dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno rispetto ai quali non viene indicata un'apposita copertura. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alla quantificazione dei predetti oneri per interessi operata dalla relazione tecnica, 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, corrispondenti ad un tasso del 4 per cento, segnala inoltre che la stessa appare ispirata a un criterio di prudenzialità: tale importo corrisponde infatti, all'incirca, all'intero ammontare degli interessi previsti a carico degli enti locali e considera quindi implicitamente la sostanziale assenza di interessi a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche. Con riferimento alla sostenibilità del piano di risanamento delle fondazioni, a suo avviso, andrebbe chiarito se possano emergere profili problematici in relazione: all'eventuale opposizione dei creditori allo stralcio del valore nominale complessivo dei loro crediti, nella misura ritenuta necessaria ad assicurare il riequilibrio strutturale di bilancio delle fondazioni; all'eventuale impossibilità di pervenire ad un accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine all'entità degli esuberi occupazionali e alla misura della riduzioni stipendiali; alla previsione di oneri aggiuntivi a carico dei bilanci delle fondazioni, già gravati dai debiti, in ordine alla necessità di corrispondere i compensi al commissario straordinario di Governo; alla effettiva possibilità per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di assicurare il funzionamento dell'ufficio del Commissario straordinario con le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, senza pregiudizio per le ordinarie funzioni della struttura ministeriale. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, Sezione enti locali (capitolo 7398 dello stato di previsione del MEF, piano di gestione 1), osserva che, qualora la riduzione del Fondo per il rimborso dei debiti di fornitura degli enti locali non corrisponda ad un eccesso di dotazioni del Fondo, peraltro rifinanziato dal decreto-legge n. 102 del 2013, rispetto alle effettive necessità, la predetta riduzione lascerebbe inevaso parte del rimborso dei debiti di fornitura degli enti locali. A suo avviso, andrebbe pertanto chiarito se ciò possa generare l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie, sostitutive di quelle distratte dalla norma in esame. Con riferimento alle giacenze sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, fa presente come andrebbe chiarito se l'utilizzo di tali risorse in favore delle fondazioni e degli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, come previsto dai commi 9 e 11, risulti compatibile con eventuali impegni di spesa assunti per la realizzazione degli interventi cui le predette risorse risultano preordinate. Segnala inoltre che la norma non indica i criteri di riparto della riduzione di risorse tra le diverse contabilità speciali e i diversi soggetti dotati di autonomia speciale titolari dei conti di tesoreria. In ogni caso, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, osserva che andrebbe verificata la coerenza temporale delle nuove finalità di spesa rispetto alle previsioni di cassa già scontate ai fini dei tendenziali in relazione alle precedenti finalizzazioni. In particolare, segnala che, mentre il comma 9 consente un'anticipazione di risorse nell'anno 2013, il successivo comma 11 prevede l'assegnazione di ulteriori importi – a valere sulle medesime giacenze – negli anni 2013 e 2014. In merito al comma 12, recante rimodulazione di versamenti all'entrata già previsti a legislazione vigente in attuazione delle disposizioni di riduzione Pag. 56della spesa dei Ministeri, ritiene che andrebbero chiarite le modalità attraverso le quali la disposizione in esame possa determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. A suo avviso andrebbe chiarito, inoltre, per quali ragioni l'ammontare residuo dei versamenti da effettuare risulti complessivamente pari a 45 milioni di euro, mentre la norma originaria prevedeva il completamento dei versamenti entro il 30 giugno 2013 per un importo pari a 70,4 milioni. Evidenzia che l'articolo 11, comma 13, concernente il personale soprannumerario delle fondazioni lirico sinfoniche, prevede l'obbligo, per le fondazioni lirico-sinfoniche che presentino eventuali eccedenze di personale, di ricorrere alla procedura di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro qualora il personale dipendente abbia maturato l'anzianità massima contributiva prevista a normativa vigente e, in caso di ulteriori eccedenze, la possibilità di trasferire il personale tecnico amministrativo eccedentario nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico, nei limiti delle sue facoltà assunzionali e senza oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla riduzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato l'anzianità massima contributiva, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito a possibili oneri derivanti da tale procedura, almeno per quanto attiene alla dinamica di erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto alla spontanea tempistica dei pensionamenti. Con specifico riguardo ai transiti di personale presso Ales S.p.A., pur considerato che questa società interamente controllata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) non è inclusa nel conto economico della PA, segnala come andrebbero acquisiti i dati relativi alle vacanze di organico esistenti presso la stessa società, nonché elementi di valutazione in merito alla effettiva sostenibilità dei transiti in base alla sua attuale situazione economico-finanziaria. Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 11, commi da 14 a 18, in materia di riorganizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, considerato che le disposizioni in esame definiscono il quadro ordinamentale per procedere ad una riforma dell'assetto organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche finalizzato al conseguimento di un maggior equilibrio economico finanziario nella loro gestione. In merito all'articolo 11, comma 19, recante disposizioni in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, rileva preliminarmente che la norme in esame sono finalizzate ad introdurre nell'ambito della disciplina del personale delle fondazioni lirico sinfoniche, a fronte della vigente regolamentazione civilistica, una regolamentazione di natura pubblicistica volta ad assicurare il conseguimento di un maggior equilibrio economico-finanziario nella conduzione delle fondazioni medesime. Ciò premesso, osserva che, stante il tenore letterale della norma (comma 19, decimo periodo), che sembra attribuire all'organo deliberativo una rilevante discrezionalità nel fissare l'organico del personale in modo funzionale all'attività futura della fondazione, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la possibilità che l'esigenza di maggior equilibrio economico finanziario – richiamata dalla norma stessa all'ultimo periodo – possa essere garantita nella con riferimento alla fase di determinazione degli organici delle fondazioni. Osserva come andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'articolo 13, in materia di razionalizzazione degli organi collegiali operanti presso il MIBACT, volti ad escludere che dalla disapplicazione delle norme, relative alla riduzione degli organismi collegiali in determinati settori dei beni culturali, derivino effetti di minore risparmio. Infatti, a tale riduzione erano stati associati effetti di minore spesa corrente scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. In merito all'articolo 14, in materia di imposta sugli oli lubrificanti e accise sui prodotti alcolici, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti all'articolo in esame. Non ritiene, pertanto, possibile procedere ad una verifica dei relativi effetti finanziari. In particolare, evidenzia i seguenti profili, sui quali appaiono Pag. 57opportuni chiarimenti da parte del Governo: con riferimento agli effetti in termini di IRAP, IRES e IRPEF, andrebbe chiarito quali aliquote siano state utilizzate ai fini della stima, con riferimento al comma 1, andrebbe verificata la prudenzialità dell'ipotesi di riduzione dei consumi di oli lubrificanti in misura pari al 3 per cento; con riferimento al comma 2, andrebbero forniti i dati di consumo utilizzati ai fini della stima, anche al fine di chiarire se si sia tenuto conto, in via prudenziale, della possibile riduzione dei consumi in relazione sia all'andamento del settore sia all'incremento del prezzo finale dei prodotti dovuto dalla rideterminazione delle aliquote in esame; sempre riguardo al comma 2, andrebbe fornito un chiarimento in merito agli effetti ascritti in termini di IVA, con particolare riferimento alle percentuali utilizzate per tenere conto dei consumatori finali sottoposti ad aliquota ordinaria e degli esercizi pubblici sottoposti ad aliquota agevolata. Per quanto concerne l'articolo 15, comma 1, recante rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, in considerazione del rifinanziamento previsto dalla norma in esame e dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, ritiene opportuno che il Governo fornisca un quadro riepilogativo della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per quanto riguarda l'articolo 15, commi 2, 2-bis e 3, recante norme finanziarie, con riferimento all'utilizzo del fondo speciale di conto capitale e di parte corrente previsto, rispettivamente dalle lettere a) e a-bis), segnala che gli accantonamenti dei quali è previsto l'utilizzo – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dell'economia e delle finanze –, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2011 (capitolo 1321 – Ministero dei beni e delle attività culturali) rinvia alle richieste di chiarimento formulate con riferimento agli articoli 6, commi 5 e 5-bis, e 9, comma 7. Per quanto concerne la copertura di cui alla lettera b), relativa al completamento dei versamenti all'entrata di cui all'articolo 4, comma 85, della legge n. 183 del 2011, previsto per le contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 11, comma 12. Con riferimento alle coperture di cui alle lettere c), e) ed e-bis), in materia di accisa su alcool, si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 14, comma 2. Con riferimento all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dei tabacchi lavorati di cui alla lettera d), rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 14, comma 3. Non essendo ancora pervenuti da parte del Governo la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato, ritiene opportuno acquisire i predetti documenti prima di procedere alla formulazione della proposta di parere sul testo del provvedimento.

  Il viceministro Stefano FASSINA si riserva quindi di depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, relativa al provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle ore 17, in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Governo.

  La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 17.

  Il viceministro Stefano FASSINA deposita gli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato). In ordine alle questioni sulle quali il relatore ha chiesto chiarimenti, fa presente, con riferimento all'articolo 1, riguardante gli incrementi della dotazione Pag. 58organica per la figura del vicedirettore, che, per entrambe le figure, non si determina un incremento della dotazione organica. Per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario connesse al personale comandato, in termini di ridimensionamento delle amministrazioni di provenienza, conferma quanto segnalato presso la Commissione bilancio del Senato, in ordine all'esiguità del personale comandato. Con riferimento al comma 13, recante disposizione sulla promozione del percorso turistico delle residenze borboniche, conferma che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione programmatica, volta alla definizione di un accordo di valorizzazione da svolgersi con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 2-bis, concernente i profili finanziari della norma, rinvia alla relazione tecnica aggiornata. In merito all'articolo 4, in relazione alle attività poste in capo ad alcune amministrazioni pubbliche, conferma l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse già disponibili in base alla previgente normativa. Con riferimento agli articoli 6 e 15, comma 2-bis, conferma che le procedure previste dal testo rientrano nelle competenze delle amministrazioni e non comportano effetti finanziari negativi. In relazione alla destinazione di immobili alle finalità di cui all'articolo 4-bis, segnala inoltre che la disposizione prevede esplicitamente il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di utilizzazione e valorizzazione degli immobili pubblici, garantito dall'adozione annuale di un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'articolo 7, commi da 1 a 8, nel rinviare al dipartimento delle finanze, conferma che con il decreto attuativo saranno individuate le forme di controllo necessarie al rispetto del tetto di spesa che necessariamente impone un controllo ex ante. Per quanto concerne il profilo temporale rinvia al dipartimento delle finanze. In merito all'articolo 8, commi da 1 a 8, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione che esplicitamente prevede che le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3, anche con riferimento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento al comma 9, riferito al Tavolo tecnico presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conferma che le attività del tavolo tecnico operativo di cui viene prevista l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili in capo al medesimo dicastero e che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla partecipazione al tavolo tecnico operativo. Con riferimento all'articolo 14, conferma che, sia per quanto riguarda il comma 1 che per il comma 2, l'aliquota complessiva utilizzata è pari a circa il 26 per cento. Con riferimento alla riduzione dei consumi di oli lubrificanti indicata nella relazione tecnica nella misura del 3 per cento, fa presente che tale misura rappresenta la variazione percentuale dei consumi dei soli oli lubrificanti, relativi ai soli usi tassati, afferenti al capitolo 1431. Osserva, infatti, come nel capitolo affluiscono sia l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti che quella sui bitumi, per cui si è proceduto ad una elaborazione per pervenire alla stima dei consumi dei soli oli lubrificanti. Relativamente al comma 2, per quanto riguarda le fonti statistiche dei dati relativi ai consumi dei prodotti alcolici utilizzati ai fini della stima, ribadisce che gli stessi sono stati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato Pag. 59sulla base di elaborazioni di dati in loro possesso per l'anno 2012.

  Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1628-A di conversione del decreto-legge n. 91 del 2013, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;
   preso atto, altresì, dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, con particolare riguardo agli articoli 1, 4, 6, 7, commi da 1 a 8, 8, commi da 1 a 9, e 15, comma 2-bis;

  esprime
   sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE»

  Gianni MELILLA (SEL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il provvedimento segni un'importante inversione di tendenza nel settore della cultura aumentando, dopo molti anni gli investimenti nel settore.

  Laura CASTELLI (M5S) lamenta il fatto che la Commissione non abbia avuto tempo sufficiente per approfondire i contenuti della relazione tecnica aggiornata, trasmessa dal Governo, solo poco prima della seduta. Ritiene, pertanto, opportuno avviare una riflessione in relazione a tale modo di procedere, a suo avviso non condivisibile, specie con riferimento a provvedimenti particolarmente complessi come quello in esame.

  Maino MARCHI (PD) osserva come la relazione tecnica aggiornata confermi l'esistenza di idonee coperture in relazione alle modifiche approvate dal Senato. Sottolinea, inoltre, che il rappresentante del Governo ha fornito puntuali ed esaurienti elementi informativi in relazione alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore. Ritiene, pertanto, che la Commissione sia nelle condizioni di procedere, conformemente alla prassi, e di esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Castelli non sia da ascrivere a ritardi o inadempienze da parte del Governo, quanto piuttosto all'attuale assetto dei rapporti tra i due rami del Parlamento, tenuto conto del fatto che il provvedimento, modificato dal Senato, è stato trasmesso alla Camera in data prossima alla scadenza. Ritiene, pertanto, opportuno avviare una riflessione in relazione a tale aspetto.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

  Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore, passando all'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala quelle la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: l'emendamento Valente 1.2, che sostituisce l'articolo 1 del provvedimento, attribuendo la realizzazione del grande progetto Pompei non più ad un apposito direttore generale e alla relativa struttura di supporto, bensì alla Soprintendenza speciale per i beni architettonici di Napoli e Pompei, prevedendo a tal fine norme in materia di assunzione del personale, anche in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, senza tuttavia stabilire la relativa copertura finanziaria; gli emendamenti Buonanno 1.25 e 1.29 che sopprimono, rispettivamente, il comma 8 e il comma 12 dell'articolo 1. Tali disposizioni recano, rispettivamente, la quantificazione degli oneri di Pag. 60cui ai commi da 1 a 7 e di quelli di cui al comma 11 del medesimo articolo 1; l'emendamento Buonanno 2.4, il quale prevede l'estensione del programma «500 giovani per la cultura», disponendo la copertura degli oneri di parte corrente con risorse in conto capitale, in ciò determinando una dequalificazione della spesa. Inoltre, la copertura prevista non appare allineata temporalmente all'effettivo verificarsi de oneri cui essa si riferisce; l'emendamento Battelli 6.2, che prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 6, che reca la necessaria copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 2; gli emendamenti Fratoianni 11.28 e Vacca 11.19, le quali, nel modificare i criteri per il trasferimento del personale eccedente delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevede la soppressione della clausola di neutralità finanziaria introdotta al Senato al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento all'emendamento Buonanno 2.3, volto a limitare ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale la partecipazione alla procedura concorsuale per la selezione di 500 giovani da formare in attività di inventariazione e digitalizzazione presso gli istituti culturali statali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il diritto dell'Unione europea, tenuto conto che il mancato rispetto delle norme dell'Unione potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, con conseguenti negativi riflessi a carico della finanza pubblica. Circa l'emendamento Grimoldi 3-bis.3, che riferisce l'autorizzazione di spesa prevista per lo svolgimento del Forum mondiale UNESCO sulla cultura a un'altra sede e a un altro anno rispetto a quelli indicati nel testo del provvedimento (Monza 2015, anziché Firenze 2014), ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura. Relativamente all'articolo aggiuntivo 3-quinquies.050, che autorizza un finanziamento di 70 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 in favore della società di Studi Fiumani, provvedendo al relativo onere mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle aliquote delle accise sui prodotti alcolici, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura. Circa l'emendamento Marzana 6.1, il quale, nel sostituire il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 6, stabilisce che il 70 per cento delle entrate derivanti dalla locazione o concessione in favore di cooperative e associazioni d'artisti siano iscritte in un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il testo attuale prevede che il suddetto fondo abbia una dotazione di 1 milione di euro, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la previsione di un valore percentuale anziché di un importo specifico delle entrate da destinare al suddetto fondo possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Costantino 7.4, volto ad esentare gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori inferiori a 200 dal pagamento dei compensi SIAE. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante modifiche al PREU, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e alla idoneità della relativa copertura. In relazione all'articolo aggiuntivo Buonanno 7.03, che prevede la riduzione percentuale dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'8 per mille, è, a suo avviso, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e alla idoneità della relativa copertura. Relativamente all'emendamento Giordano 8.1, il quale prevede contributi per l'ammodernamento dei cinema con una sola sala di proiezione. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante modifiche al PREU, considera opportuno Pag. 61acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e alla idoneità della relativa copertura. Circa l'emendamento Costantino 10.2, che autorizza la spesa massima di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014 per misure di sostegno a favore dei piccoli teatri per l'acquisto o la produzione di spettacoli teatrali. Al relativo onere si provvede mediante modifiche dell'aliquota di imposizione sui redditi da capitale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della relativa copertura. Con riferimento agli emendamenti Costantino 11.30 e 1.27, i quali, prevedono, tra l'altro, l'incremento della dotazione del Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la concessione di prestiti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, provvedendo al relativo onere mediante modifiche al PREU, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della relativa copertura.

  Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore. Esprime, altresì, nulla osta in relazione alle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.25, 1.29, 2.3, 2.4, 3-bis.3, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 10.2, 11.19, 11.27, 11.28, 11.30 e sugli articoli aggiuntivi 3-quinquies.050, 7.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative.
  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 17.15.

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