CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2013
93.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 1o ottobre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono i viceministri del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, e dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che l'onorevole Quartapelle Procopio ha sottoscritto gli emendamenti 2.40, 2.41, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 3: 3.14, 3.16, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.
  Comunica che in data 25 settembre scorso, i deputati Matteo Bragantini e Nicola Molteni, hanno inviato una lettera al Presidente della Camera con la quale hanno chiesto di rivedere il giudizio di ammissibilità espresso dai presidenti delle Commissioni I e II su talune proposte emendative presentati al disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province».
  Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Bragantini 4.02, 4.03, 7.1, 7.2, 7.5, 7.02, 7.03, 7.07, 7.08, 7.09, 7.010 e 7.011 nonché Molteni 8.2.
  Il Presidente della Camera, dopo aver acquisito gli elementi di conoscenza e di valutazione dei presidenti delle Commissioni I e II, ha ritenuto di confermare l'inammissibilità delle proposte emendative Pag. 10Bragantini 4.02, 4.03, 7.1, 7.02, 7.03, 7.07, 7.08 e 7.011. Al contempo, si è ritenuto, a seguito di ulteriori valutazioni riguardo alla loro attinenza al contenuto del decreto-legge in titolo, che le proposte emendative Bragantini 7.2, 7.5, 7.09 e 7.010 e Molteni 8.2, possano essere riammesse e saranno dunque poste in votazione.
  Al riguardo, faccio presente che i presidenti, negli elementi forniti al Presidente della Camera, hanno evidenziato come – nella valutazione di ammissibilità – si siano attenuti ai consolidati criteri indicati dal comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento e dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, precisa che la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Riguardo alla possibilità di ricorrere, nella valutazione di ammissibilità, al criterio finalistico, richiamato dai deputati Matteo Bragantini e Nicola Molteni nelle loro lettere, è stata evidenziata l'esigenza di attenersi a quanto chiarito dal Presidente della Camera nelle sedute del 31 gennaio 2007 e del 22 maggio 2008. In tali occasioni è stato, infatti, ricordato come l'esclusione della possibilità di ricorso a tale criterio conosce la sola deroga relativa ai decreti-legge in materia di proroga dei termini e ai decreti-legge collegati alla manovra di finanza pubblica, per i quali, in ragione del loro specifico carattere, oltre al criterio materiale, si applica anche un criterio finalistico.
  Al contempo, come evidenziato in più occasioni in sede di dichiarazione di ammissibilità sulle proposte emendative riferite a decreti-legge, sia la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, sia il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio il 23 febbraio 2012, hanno evidenziato la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità.
  Ne deriva, pertanto, che il ricorso ad un generale criterio teleologico, che tenga conto anche del contenuto della relazione governativa di accompagnamento, darebbe luogo ad una estensione illimitata dell'oggetto del decreto-legge in esame, in contrasto con la necessità – richiamata dalla predetta sentenza della Corte costituzionale e dalla citata lettera del Presidente della Repubblica – di contenere in modo rigoroso l'innesto dell'ordinaria funzione legislativa nell’iter di conversione di un decreto-legge.
  In particolare, con riguardo alle singole proposte emendative oggetto della richiesta di revisione della valutazione di ammissibilità, gli articoli aggiuntivi Bragantini 4.02 e 4.03, aventi ad oggetto rispettivamente il procedimento di concessione della cittadinanza e la disciplina del matrimonio con cittadini stranieri, non possono essere considerati strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto legge neanche con riferimento all'articolo 4 del medesimo. Quest'ultimo modifica il testo unico in materia di immigrazione introducendovi l'articolo 18-bis, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico.
  È di tutta evidenza che gli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03 non presentano profili di stretta attinenza con la materia oggetto dell'articolo 4 che, secondo i principi che regolano il giudizio di ammissibilità di emendamenti relativi a decreti legge, deve essere individuato in questo caso con specifico riferimento alla concessione di un permesso di soggiorno a stranieri che siano vittime proprio di quegli atti di violenza in ambito domestico che sono oggetto delle materie trattate dal Capo I del decreto legge.
  Per quanto attiene alle proposte emendative riferite all'articolo 7, si ribadisce, sempre in base ai richiamati criteri di ammissibilità, che materie oggetto del decreto legge non possono essere considerate in via generale la sicurezza pubblica e la prevenzione e il contrasto di fenomeni di Pag. 11particolare allarme sociale (secondo la dizione del titolo del Capo II del decreto-legge), quanto piuttosto quei particolari profili di tali materie che sono oggetto specifico della disposizioni del decreto-legge.
  Con particolare riferimento alle proposte emendative delle quali si chiede la revisione del giudizio di inammissibilità, deve farsi riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che introduce nuove aggravanti speciali al delitto di rapina nei cosiddetti casi di minorata difesa, al comma 4 del medesimo articolo, che ampia l'ambito applicativo dell'articolo 682 del codice penale, e all'articolo 8 che interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali sottratti da impianti e infrastrutture destinate all'organizzazione di servizi pubblici.
  A tal fine si prevedono specifiche circostanze che aggravano i delitti di furto e ricettazione. Per quanto attiene a quest'ultimo delitto si prevedono due ulteriori aggravanti relative ai delitti di rapina ed estorsione. Il comma 2 dell'articolo 8, inoltre, modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale, relativo all'arresto obbligatorio in flagranza, per coordinare le previsioni con le modifiche apportate al codice penale dal medesimo articolo 8.
  Una volta così individuata la materia oggetto del decreto legge relativamente all'ordine e sicurezza pubblica ed alla prevenzione e contrasto di fenomeni di particolare allarme sociali, appaiono estranei ad essa le proposte emendative dirette a: inasprire le sanzioni penali per il reato di violazione di domicilio (Bragantini 7.1); introdurre nell'ordinamento la fattispecie di reato di istigazione o apologia della pedofilia o della pedopornografia (Bragantini 7.02); prevedere il divieto di indossare in luogo pubblico indumenti atti a impedire l'identificazione della persona (Bragantini 7.03), prevedere l'obbligo di referendum popolare favorevole per la realizzazione di aree attrezzate per ospitare i «campi nomadi» (Bragantini 7.07); prevedere l'obbligo di referendum popolare favorevole per la realizzazione di edifici di culto ad uso di confessioni religiose che non hanno stipulato l'intesa con lo Stato (Bragantini 7.08); prevedere norme per il contrasto della mendicità e dell'accattonaggio e di altre attività che recano disturbo (Bragantini 7.011).
  Su richiesta del presentatore è stata rivista la dichiarazione di ammissibilità dell'emendamento Rossomando 8.9. A seguito di nuova ponderazione si è ritenuto ammissibile il predetto emendamento che quindi sarà posto in votazione.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede con quale motivazione sia stato riammesso l'emendamento Rossomando 8.9.

  Donatella FERRANTI, presidente, replica al deputato Colletti che l'emendamento Rossomando 8.9 è stato riammesso in quanto prevede misure a sostegno di imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di reati connessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare realizzazioni di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli stabilimenti strategici. Ricorda che l'articolo 8 reca disposizioni a contrasto di furti di componenti metalliche e di altri materiali pregiati sottratti ad impianti e infrastrutture destinati all'erogazione di energia elettrica e di altri servizi pubblici, tra cui quelli di trasporto e telecomunicazioni.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene del tutto evidente che le ragioni della riammissione non siano di natura tecnica bensì politica.

  Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede come si intenda organizzare i lavori delle Commissioni, anche alla luce dei recenti accadimenti politici, che rendono incerta l'esistenza stessa di una maggioranza di Governo. Osserva, infatti, che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per giovedì prossimo, subordinatamente all'esito della verifica di Governo prevista per domani, e che i gruppi parlamentari hanno la necessità di Pag. 12riunirsi per definire la propria linea politica. Il gruppo LNA, in particolare, si riunirà questa sera. Chiede quindi come si intenda utilizzare i ristretti margini di tempo a disposizione per l'esame del provvedimento, fermo restando che il proprio gruppo è favorevole a proseguire l'esame delle disposizioni relative al femminicidio, ritenendo, tuttavia, che tutti gli altri articoli e, in particolare, gli articoli 4 e 12 debbano essere soppressi in quanto eterogenei ed estranei al tema portante del decreto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, osserva come, allo stato, non si sia concretizzato alcun ostacolo formale che impedisca alle Commissioni di proseguire i lavori. Ricorda, comunque, che è stata convocata alle 15 una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, proprio al fine di definire i tempi e le modalità per la prosecuzione dell'esame.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come i tempi a disposizione per l'esame del provvedimento risultino particolarmente ridotti a causa di riunioni dei gruppi parlamentari che si sono svolte ovvero il cui svolgimento è stato fissato in orari che, invece, dovrebbero essere utilizzati dalle Commissioni per concludere l'esame del decreto. Ritiene non corretto che questa mancanza di considerazione, da parte dei gruppi, delle esigenze organizzative delle Commissioni debba tradursi in uno svolgimento affannoso ed alterato dei lavori di queste ultime. Preannuncia quindi sin d'ora l'assoluta contrarietà del proprio gruppo allo svolgimento di «sedute fiume» ovvero di sedute notturne.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, avverte che le Commissioni proseguono l'esame degli emendamenti.
  Avverte, quindi, che in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.29 e 2.6, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, presenta l'emendamento 2.600 (vedi allegato 1), il cui contenuto corrisponde sostanzialmente a quello dell'emendamento 2.6 Carfagna, comprensivo della riformulazione alla quale aveva subordinato il parere favorevole.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, esprime talune perplessità sull'opportunità che il programma di prevenzione, al quale l'imputato si sottopone, sia organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio anziché da soggetti di natura pubblicistica.

  Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come i servizi socio-assistenziali non siano in realtà privati, operando nelle circoscrizioni che sono sedi istituzionali.

  Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.600 del relatore per la II Commissione.

  Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.600.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.600 del relatore per la II Commissione.

  Daniele FARINA (SEL) ritira il proprio emendamento 2.71.

  Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.57, volto a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, poiché ritiene che la questione delle comunicazioni alla persona offesa debba essere affrontata in termini più generali e conformemente alla direttiva comunitaria in materia.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, fa presente al collega Ferraresi come il proprio emendamento 2.33 si muova nella direzione da lui indicata.

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  Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.57.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.28, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

  Michela MARZANO (PD) ritira il proprio emendamento 2.40.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.5, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

  Fabrizia GIULIANI (PD) ritira il proprio emendamento 2.81.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, riformula il proprio emendamento 2.32, apportandovi talune correzioni formali e, nessuno chiedendo di intervenire, lo pone in votazione.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.32 (Nuova formulazione) del relatore per la II Commissione (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.7, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

  David ERMINI (PD), ritiene che sia opportuna una riformulazione dell'emendamento 2.33 del relatore per la II Commissione, nel senso di sostituire le parole «al difensore» con le seguenti «presso il difenzore».

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, riformula il proprio emendamento 2.33 come indicato dal collega Ermini.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.33 (nuova formulazione) del relatore per la II Commissione (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.3, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 2.58.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.33, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferraresi 2.59, Carfagna 2.4, Giuliani 2.80, Ferraresi 2.60 e Giuliani 2.79.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Morani 2.22 (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.31, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

  Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.72, volto a sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, che permette anche per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di stalking l'arresto obbligatorio in flagranza al di fuori dei limiti di pena previsti, ritenendo che questa sia una anomalia del sistema.

  Vittorio FERRARESI (M5S) per gli stessi motivi insiste per l'approvazione del proprio emendamento 2.61.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Locatelli 2.41 e gli identici emendamenti Daniele Farina 2.72 e Ferraresi 2.61.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.75, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Marzano 2.42, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere il nuovo articolo 384-bis del codice di procedura penale, che prevede che la polizia giudiziaria possa provvedere, su autorizzazione del Pag. 14PM, all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

  Daniele FARINA (SEL) insiste per l'approvazione del proprio emendamento 2.73, identico all'emendamento Marzano 2.42.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, chiarisce la natura precautelare e l'utilità della misura prevista dal nuovo articolo 384-bis, ricordando come questa fosse stata segnalata e suggerita anche nel corso dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la II Commissione in materia di violenza sulle donne.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Marzano 2.42 e Daniele Farina 2.73.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il suo emendamento 2.62, con il quale si propone una riformulazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2. In particolare, si propone di sopprimere l'autorizzazione del pubblico ministero ai fini dell'allontanamento dalla casa familiare del soggetto colto in flagranza di reato, in quanto per questo tipo di atto serve in ogni caso la convalida del giudice. Si propone altresì di sopprimere l'inciso «che le condotte criminose possano essere reiterate», in quanto tale inciso dà per scontato che il soggetto allontanato sia colpevole, in contrasto con il principio di presunzione di innocenza. Infine, appare preferibile parlare di «attuale pericolo per la vita», anziché di «grave e attuale pericolo per la vita», in quanto il pericolo per la vita è sempre grave.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.62.

  Alessia MORANI (PD) ritira i suoi emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.24.

   Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Chiarelli 2.8, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

  Davide MATTIELLO (PD) ritira il suo emendamento 2.26.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, ricorda che, sull'emendamento Marzano 2.44, il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Michela MARZANO (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.44.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Marzano 2.44 (nuova formulazione) e 2.35 del relatore per la II Commissione (vedi allegato 1).

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) insiste per la votazione del suo emendamento 2.43.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Locatelli 2.43.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, ricorda che, sull'emendamento Mucci 2.70, il parere è favorevole, a condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo le parole «e morale» con le parole «e psichica», in modo che nel testo si parli di integrità «fisica e psichica»; in alternativa si potrebbe usare l'espressione integrità «psico-fisica».

  Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che sarebbe preferibile parlare di integrità «fisica o psichica», in termini alternativi, in modo da poter prendere in considerazione in modo autonomo, ai fini dell'eventuale allontanamento, sia l'offesa all'integrità fisica, sia quella all'integrità psichica della persona.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), premesso che il suo gruppo avrebbe preferito la formulazione proposta con l'emendamento Pag. 15in esame, in quanto la nozione di integrità «morale» è più ampia di quella di integrità «psichica», acconsente a riformulare l'emendamento Mucci 2.70, di cui è cofirmatario, nei termini da ultimo proposti dal Governo.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Mucci 2.70 (nuova formulazione) (vedi allegato 1) e 2.200 del relatore per la II Commissione.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira i suoi emendamenti 2.45, 2.46 e 2.47.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Ferraresi 2.63.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiarisce che la proposta di soppressione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, di cui al suo emendamento 2.64, è motivata dalla convinzione che limitare la durata massima delle indagini preliminari per il reato di maltrattamenti in famiglia sia rischioso, nell'ottica di tutelare la vittima, in quanto gli elementi probatori del reato possono emergere anche in un secondo momento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.64.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 2.16, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Nel ricordare che il parere sull'emendamento era favorevole, avverte che i relatori presentano l'emendamento 2.602 (vedi allegato 1) con lo stesso contenuto dell'emendamento in questione.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.602 dei relatori.

  Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 2.48.

  Vittorio FERRARESI (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 2.65, soppressivo della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, ritenendo irragionevole raddoppiare, soltanto per il reato di maltrattamenti in famiglia, il termine entro cui la parte offesa può opporsi all'archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ferraresi 2.65 e gli identici emendamenti Daniele Farina 2.74 e Chiarelli 2.9.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 2.15, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira il suo emendamento 2.49.

  Vittorio FERRARESI (M5S) annunzia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 2.34 del relatore per la II Commissione.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.34 del relatore per la II Commissione.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il suo emendamento 2.66, che sopprime la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, che, ad avviso del suo gruppo, introduce un obbligo di comunicazione inutile.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.66.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Carfagna 2.2 e Centemero 2.18, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Nel ricordare che il parere sull'emendamento Centemero 2.18 era favorevole, avverte che il relatore per la II Commissione presenta l'emendamento 2.603 (vedi allegato 1) con lo stesso contenuto dell'emendamento in questione.

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  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.603 del relatore per la II Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 2.17 e 2.19, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 2.50.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Carfagna 2.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.
  Propone quindi la seguente nuova formulazione del suo emendamento 2.83: «Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria provvede alla sua citazione per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida entro le successive quarantotto ore su disposizione del pubblico ministero, salvo che questi non ritenga che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero».

  Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA invita la relatrice per la II Commissione a valutare la seguente nuova formulazione del suo emendamento 2.83: «Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere su disposizione del pubblico ministero alla sua citazione per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero».

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, acconsente a riformulare il suo emendamento 2.83 nei termini indicati dal Governo.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.83 (nuova formulazione) (vedi allegato 1) del relatore per la II Commissione.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nel ritirare il suo emendamento 2.51, chiarisce che il ritiro di questo emendamento, come degli altri da lei ritirati su richiesta della relatrice, è motivato solo dalla volontà di agevolare la speditezza dei lavori, e non dal venir meno delle convinzioni che hanno ispirato la presentazione degli emendamenti in questione. Si dice quindi convinta che il Governo dovrà tenere conto di molte delle proposte in essi contenute nel momento in cui eserciterà la delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Chiarelli 2.10, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  Vittorio FERRARESI (M5S), illustrando il suo emendamento 2.67, chiarisce che la proposta di sopprimere l'inciso secondo cui, ai fini della norma, la vulnerabilità della persona offesa è «desunta anche dal tipo di reato per cui si procede» è motivata dal fatto che tale inciso appare superfluo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.67.

  Vittorio FERRARESI (M5S), illustrando il suo emendamento 2.68, esprime l'avviso che permettere l'assunzione della testimonianza di vittime maggiorenni con modalità protette senza prima sentire le parti in contradditorio al riguardo sia esagerato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.68.

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  Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 2.52.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 2.36 del relatore per la II Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, avverte che risultano ritirati gli emendamenti Balduzzi 2.77 e Binetti 2.76.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira i suoi emendamenti 2.53 e 2.55, nonché l'emendamento Marzano 2.54, di cui è cofirmataria.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cenni 2.27, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 2.69, chiarisce che esso nasce dalla convinzione che non sia giusto ammettere al gratuito patrocinio la vittima dei reati di cui si discute, qualora la stessa disponga di un reddito congruo.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, fa presente che per le vittime di determinati reati è previsto il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito e sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, è coerente con altre analoghe disposizioni già contenute nell'ordinamento.

  Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento Ferraresi 2.69, ritenendo inaccettabile ammettere al gratuito patrocinio persone in grado di pagarsi la difesa. Se anche il beneficio è già contenuto nell'ordinamento a favore delle vittime di alcuni reati, è anche vero che lo stesso non è previsto per le vittime di molti altri reati, parimenti gravi.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, d'intesa con il presidente Sisto, con il rappresentante del Governo e con il presentatore, avverte che l'emendamento Ferraresi 2.69 si intende accantonato per consentire ai relatori una ulteriore riflessione; parimenti si intende accantonato l'emendamento Molteni 2.38, di analogo contenuto.
  Ritira quindi l'emendamento 2.37 del relatore per la II Commissione. Constatata poi l'assenza di presentatori dell'emendamento Carfagna 2.78, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  Davide MATTIELLO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 2.04.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, ricorda che gli articoli aggiuntivi Carfagna 2.01 e 2.02 e Moretti 2.03 sono stati dichiarati inammissibili. Avverte quindi che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Mucci 3.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); parere favorevole sull'emendamento Carfagna 3.4; parere favorevole sull'emendamento Giuliani 3.34, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); parere favorevole sull'emendamento Marzano 3.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); parere favorevole sull'emendamento Mucci 3.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); parere favorevole sull'emendamento Carfagna 3.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini «al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1»; e parere favorevole sull'emendamento Balduzzi 3.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere Pag. 18contrario su tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 3. Avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 3.500 e 3.501 (vedi allegato 1), dei quali raccomandano l'approvazione.

  Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore per la I Commissione e parere favorevole sugli emendamenti 3.500 e 3.501 dei relatori.

  Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento Bonafede 3.20, di cui è cofirmataria. Chiarisce che la proposta di soppressione dell'articolo 3 è motivata dal fatto che le misure in esso previste appaiono del tutto insufficienti, come emerso anche nel corso dell'indagine conoscitiva. Ritiene che si sarebbe potuto fare molto di più.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 3.20.
  Le Commissioni approvano l'emendamento 3.500 dei relatori.

  Alessia MORANI (PD) invita i relatori a tenere conto, in particolare, di quanto proposto nella seconda parte del proprio emendamento 3.6.

  Donatella FERRANTI, relatore per la II Commissione, fa presente che il contenuto della seconda parte dell'emendamento Morani 3.6 è stato tenuto in considerazione ai fini delle riformulazioni proposte dal relatori ai successivi emendamenti riferiti all'articolo 3.

  Alessia MORANI (PD) ritira quindi il proprio emendamento 3.6.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che l'emendamento Mattiello 3.8 è stato ritirato.
  Passando all'emendamento Mucci 3.17, illustra una riformulazione proposta dai relatori (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dai relatori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto che la riformulazione proposta è stata accettata dai proponenti.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Mucci 3.17 (nuova formulazione).

  Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il proprio emendamento 3.13, evidenziando come la Convenzione di Istanbul non preveda la necessità di alcuna ripetitività di atti di questo tipo. Ritiene dunque che in Italia non ci si debba discostare da punti chiave della Convenzione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, rileva come la nuova formulazione dell'emendamento Carfagna 3.4, che i relatori hanno predisposto, dia risposta alle preoccupazioni evidenziate dal deputato Cozzolino.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Cozzolino 3.13.

  Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 3.21, evidenziando come il riferimento sia alla fase preventiva e non a quella delle indagini preliminare. Invita quindi i relatori a tenere conto del proprio emendamento volto a sostituire il testo con una terminologia più ampia.

  Donatella FERRANTI, relatore per la II Commissione, rileva che è stata utilizzata la medesima dizione di quella presente per l'ammonimento e per lo stalking. È opportuno, quindi, mantenere un'omogeneità nel testo senza creare un nuovo genus. Nel sistema non è, infatti, presente la dizione «terzi informati di notizie e indicazioni».

  Le Commissioni respingono l'emendamento Sarti 3.21.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, illustra la nuova formulazione dell'emendamento Pag. 19Carfagna 3.4 (nuova formulazione), elaborata dai relatori. In considerazione dell'assenza delle presentatrici dell'emendamento, tale proposta sarà presentata come nuovo emendamento 3.502 dei relatori (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.502 dei relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 3.502 dei relatori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori, risultano assorbiti gli emendamenti Marzano 3.14, Bonafede 3.22 e Tartaglione 3.11.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene che l'emendamento Marzano 3.14 non possa essere considerato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che il proprio emendamento 3.22 non possa essere considerato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori, proponendo che la questione sia affrontata da una diversa prospettiva.

  Donatella FERRANTI, relatore per la II Commissione, rileva come con l'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori le Commissioni abbiano fatto una scelta di fondo che porta all'applicazione di quanto previsto dal testo non a «tutti gli atti, non episodici», come proposto inizialmente dal Governo, ma a «uno o più atti, gravi ovvero non episodici».

  Alfonso BONAFEDE (M5S) fa presente che nella Convenzione di Istanbul non si fa riferimento alla gravità o all'episodicità degli atti. Chiede, in ogni modo, ai presidenti che sia chiarito prima se l'approvazione di una proposta emendativa porta all'assorbimento di emendamenti che sono posti successivamente nell'ordine di votazione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, assicura al deputato Bonafede che sarà cura dei presidenti chiarire prima se l'approvazione di una proposta emendativa porti all'assorbimento di emendamenti che sono posti successivamente nell'ordine di votazione.
  Si associa quindi a quanto testè chiarito dal presidente Ferranti e conferma che con la votazione dell'emendamento 3.502 dei relatori le Commissioni hanno approvato un testo di contenuto più ampio, che assorbe quello proposto dagli emendamenti Marzano 3.14, Bonafede 3.22 e Tartaglione 3.11.
  Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schirò Planeta 3.31: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 3.23, che fa seguito a quanto discusso di recente in Assemblea precisando che ci si riferisce a persone «anche dello stesso sesso».

  Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene superflua tale precisazione, essendo già inteso in tal senso il testo del provvedimento.

  Giulia SARTI (M5S) ritira quindi il proprio emendamento 3.23.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schirò Planeta 3.32: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Donatella FERRANTI, relatore per la II Commissione, precisa che l'invito al ritiro formulato dai relatori sull'emendamento Bonafede 3.24 è motivato dal fatto che nel testo del decreto-legge il termine di «residenza», come spesso avviene nei testi legislativi, viene inteso in senso atecnico e, quindi, più ampio.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che l'utilizzo in senso atecnico implichi gravi rischi in sede applicativa. Invita quindi ad approvare il proprio emendamento 3.24.

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  Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che, generalmente, il termine «residenza» si usa e viene inteso in senso atecnico e non come «residenza anagrafica». Se si specifica il riferimento anche al «domicilio» vi è il rischio che, a quel punto, venga data un'interpretazione restrittiva al concetto di «residenza».

  Le Commissione respingono l'emendamento Bonafede 3.24.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Chiarelli 3.5: si intende che vi abbia rinunciato.

  Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 3.25 evidenziando come, a suo avviso, la sospensione della patente non costituisce un efficace deterrente per il maltrattante ma costituisce anzi un pericolo maggiore nel caso di convivenza se costringe la persona a rimanere a casa. È quindi opportuno sopprimere il comma 2 dell'articolo 3.

  Daniele FARINA (SEL) rileva come non si comprenda la ratio del comma 2 dell'articolo 3 evidenziando come la sospensione della patente abbia carattere preventivo e sia molto vago. È un'inutile misura afflittiva. È dunque favorevole alla soppressione del suddetto comma 2, così come all'approvazione di quanto previsto dal proprio emendamento 3.30.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sarti 3.25 e Daniele Farina 3.30.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, constata l'assenza delle presentatrici dell'emendamento Carfagna 3.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Michela MARZANO (PD) illustra gli emendamenti Villecco Calipari 3.65 e Locatelli 3.15, volti a superare le contraddizioni presenti in alcuni testi legislativi: il concetto di «genere» è stato, infatti, oggetto di contestazione nei provvedimenti sull'omofobia mentre ora si fa riferimento a quello di «violenza di genere» mentre la Convenzione di Istanbul si richiama a quello di violenza contro le donne. Serve dunque più coerenza.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, rileva che, dopo ampie riflessioni, si è giunti alle proposte in discussione. Con il provvedimento in esame ci si propone di essere più ampi possibile.

  Michela MARZANO (PD) ritira gli emendamenti Villecco Calipari 3.65 e Locatelli 3.15 ma ribadisce l'esigenza di una maggiore omogeneità.

  Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 3.29, volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3, che dev'essere maggiormente discusso, aprendo la strada ai peggiori illeciti ed interessi e prefigurando una zona grigia.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che la previsione del comma 4 è stata oggetto di ampia riflessione e sono stati tenuti in considerazione tutti i profili.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, rileva come il comma 1 dell'articolo 3 sia strettamente connesso, essendo il presupposto del comma 4. Si è dunque preteso che le segnalazioni non possano mai essere in forma anonima.
  Vi è, quindi, una connessione con l'emendamento 3.501 dei relatori (vedi allegato 1), che illustra. È stata considerata, infatti, anche l'esigenza, rappresentata dai centri antiviolenza nel corso delle audizioni, di proteggere il segnalante, di cui si omettono le generalità, che è diverso dalla segnalazione anonima.
  Ritiene quindi opportuno mantenere questa forma di tutela, che fa eccezione nel caso in cui la segnalazione risulti manifestamente infondata. Si precisa inoltre Pag. 21nel testo che la segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, aggiunge, riguardo all'emendamento 3.501 dei relatori, che le segnalazioni anonime sono state esplicitamente escluse. Se la segnalazione è infondata si è tutelato il diritto del soggetto verso cui è rivolta di conoscere quale sia la fonte, secondo principi generali del diritto. Si prevede inoltre nel testo che la segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento, poiché nessuna segnalazione è mai considerata esaustiva per l'ammonimento.
  Si è dunque cercato, con equilibrio, di conciliare le diverse esigenze.

  Arcangelo SANNICANDRO (SEL) non è convinto dalla spiegazione fornita e si chiede se in altre leggi si sia seguita un'impostazione analoga.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, richiama la legge n. 190 del 2012, che prevede interventi in materia di anticorruzione.

  Arcangelo SANNICANDRO (SEL) rileva l'esigenza di porsi dal punto di vista dell'offensore, che ha anche lui dei diritti. Non vede perché se è fondata non posso saperlo mentre altrimenti non sussiste questo diritto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che si tratta di una sanzione a matrice parapenalistica con caratteri non squisitamente penalistici. Volendo esasperare il parallelismo è come se nella fase delle indagini preliminari non si sapesse chi accusa.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, fa presente che in questo caso vi è un procedimento che si conclude con l'ammonimento, vi è comunque la possibilità di un ricorso giurisdizionale. A quel punto ci saranno tutti gli atti a disposizione.
  Nel testo in esame, data la gravità del fenomeno e l'omertà diffusa, si è voluto prevedere che le generalità del segnalante possano essere omesse me non vale come prova. Ribadisce che è solo per l'avvio.

  Titti DI SALVO (SEL) chiede quindi conferma che, in base all'emendamento proposto dai relatori, la segnalazione non può essere anonima ma non vengono rese pubbliche le generalità del segnalante.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) si chiede se non sia eccessivamente generica la formulazione dell'emendamento 3.501 dei relatori. In particolare ritiene che il concetto di «manifesta infondatezza» possa creare difficoltà in sede applicativa. Invita quindi i relatori a recepire il proprio emendamento 3.26 volto a sostituire la parola «omesse» con le seguenti «opportunamente segretate».

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, ritiene che l'emendamento Bonafede 3.26 abbia un intento apprezzabile ma non possa essere accolto in quanto il concetto di segretazione è molto specifico e ha determinati presupposti nel diritto amministrativo; nella sostanza, peraltro, ha un contenuto analogo a quello delle omesse generalità.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, concorda sul fatto che il concetto di segretazione ha una sua ritualità mentre in questo caso si vuole fare riferimento solo all'omissione delle generalità.

  Giulia SARTI (M5S) prende atto della discussione che vi è stata sul comma 4 dell'articolo 3, che il suo gruppo propone di sopprimere. Ricorda infatti che il provvedimento in esame dovrebbe dare attuazione alla Convenzione di Istanbul ma Pag. 22questa, agli articoli 27 e 28, non reca alcuna menzione all'omissione delle generalità del segnalante. Sottolinea come il faro dovrebbe essere il contenuto della Convenzione.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, fa presente che le convenzioni – sulla base dei principi ivi fissati – vanno adattate alle legislazioni interne di ciascun Paese, tenendo conto del tessuto normativo di ciascuno. In questo caso i principi sono in linea con le previsioni della Convenzione di Istanbul.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sarti 3.27 e Daniele Farina 3.29 e l'emendamento Bonafede 3.26.

  Fabiana DADONE (M5S) illustra l'emendamento Cozzolino 3.12, che dà attuazione ad un rilievo formulato nel proprio parere dal Comitato per la legislazione. Non comprende dunque le ragioni di un parere contrario.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, rileva che il parere dei relatori, dopo un'ulteriore riflessione, è divenuto favorevole sull'emendamento Cozzolino 3.12

  Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 3.12.

  Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Cozzolino 3.12 e 3.501 dei relatori.

  Fabrizia GIULIANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.34 (vedi allegato 1).

  Michela MARZANO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.16 (vedi allegato 1).

  Mara MUCCI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.19 (vedi allegato 1).

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Giuliani 3.34 (nuova formulazione), Marzano 3.16 (nuova formulazione), Mucci 3.19 (nuova formulazione).

  Francesco Paolo SISTO (PdL), presidente e relatore per la I Commissione, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Balduzzi 3.1, si intende vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Bonafede 3.28.

  Davide MATTIELLO (PD) ritira il suo emendamento 3.7.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), presidente e relatore per la I Commissione, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Carfagna 3.2 e Binetti 3.33: si intende vi abbiano rinunciato.
  Avverte che i relatori, in considerazione dell'assenza delle presentatrici dell'emendamento 3.2, hanno presentato l'emendamento 3.700 dei relatori (vedi allegato 1), che riproduce il contenuto del medesimo emendamento 3.2, riformulato così come indicato in sede di espressione dei pareri.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 3.700 dei relatori.

  Marilena FABBRI (PD) ritira i suoi emendamenti 3.10 e 3.9.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Balduzzi 3.01 e Carfagna 3.02: si intende vi abbiano rinunciato.
  Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del decreto-legge.
  Avverte inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 4.400 e 4.401 dei relatori (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, ad eccezione Pag. 23dell'emendamento Matteo Bragantini 4.8, di cui propone l'accantonamento.
  Le Commissioni acconsentono sull'accantonamento proposto dal relatore.
  Dopo aver ricordato che è stato confermato il giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 4.02 e 4.03, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 4.400 e 4.401 dei relatori.

  Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime pareri conformi a quelli del relatore per la II Commissione, nonché parere favorevole sull'emendamento 4.400 dei relatori.
  Chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 4.401 dei relatori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che, a seguito della richiesta del Governo di accantonare l'emendamento 4.401 dei relatori, dovrebbero essere accantonati anche gli identici emendamenti Terrosi 4.5 e Roberta Agostini 4.37.

  Le Commissioni deliberano l'accantonamento dell'emendamento 4.401 dei relatori, nonché degli emendamenti Terrosi 4.5 e Roberta Agostini 4.37.

  Nicola MOLTENI (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 4.10, volto a sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge, che introduce nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 l'articolo 18-bis, riguardante il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di violenza domestica.
  Rileva, in proposito, che si tratta di un tema che a suo avviso merita di essere ulteriormente approfondito dalle Commissioni, come egli stesso aveva evidenziato in sede di esame della ratifica della cosiddetta Convenzione di Istanbul.
  In particolare, osserva che, se la ratio sottesa alla disposizione in oggetto è quella di introdurre una tipologia di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, non sarebbe necessario introdurre un articolo ad hoc dal momento che tale fattispecie è già contemplata dal nostro ordinamento giuridico.
  Per tale ragione, ritiene che rappresenti una forzatura l'inserimento di una disposizione specifica in materia di permesso di soggiorno per le persone straniere vittime di violenza domestica, peraltro senza prevedere limiti temporali.
  Suscita, a suo avviso, perplessità ancora maggiori il fatto che tale permesso di soggiorno possa essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza emergono nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali.
  Alla luce delle considerazioni svolte, fa presente che, se fino alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 l'atteggiamento del gruppo della Lega Nord è stato improntato allo spirito di responsabilità, il protrarsi di tale disponibilità anche per il seguito dell'esame del provvedimento dipenderà dalle scelte che saranno concretamente effettuate da parte del Governo e della maggioranza parlamentare con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, replica alle obiezioni espresse dal deputato Molteni, facendo presente che l'esigenza di prevedere il parere dell'autorità giudiziaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per le persone straniere vittime di violenza domestica è stata presa in considerazione dai relatori, in sede di predisposizione degli emendamenti 4.400 e 4.401.
  Precisa altresì che, nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, spetta all'autorità giudiziaria la decisione in merito alla durata, in base al fatto che sia cessata o meno la necessità che ha portato al rilascio del permesso stesso.

  Nicola MOLTENI (LNA), apprezzando la spiegazione fornita dal presidente e relatore per la I Commissione, deputato Sisto, ribadisce tuttavia la critica di fondo, attinente alla non necessarietà della norma in questione dal momento che il Pag. 24nostro ordinamento prevede già la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per scopi di giustizia, connessi a situazioni di violenza esercitata nei confronti di uno straniero.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), associandosi alle considerazioni critiche svolte dal deputato Molteni, segnala altresì il pericolo che la nuova disposizione si trasformi in un mezzo improprio per aggirare la normativa vigente in materia di immigrazione, paventando il rischio di un'applicazione del tutto impropria, per cui sarebbe incentivato il ricorso ad atti di violenza domestica al fine di ottenere il permesso di soggiorno in favore della vittima e, quindi, il ricongiungimento con il convivente, autore della violenza.

  Anna ROSSOMANDO (PD), dissentendo radicalmente dalle argomentazioni addotte dal deputato Bragantini, in quanto esclude che una persona possa volersi sottoporre ad atti di violenza al fine di ottenere il permesso di soggiorno, evidenzia come la nuova disposizione preveda che si proceda all'accertamento della situazione di violenza sia in via preventiva, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, sia dopo il rilascio del permesso stesso.
  Alle considerazioni svolte dal presidente Sisto aggiunge che alla base del nuovo articolo 18-bis, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, vi è l'intento di ampliare la fattispecie del permesso di soggiorno rispetto alle previsioni recate dalla cosiddetta legge Bossi-Fini, includendovi specificamente l'aspetto della tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica.

  Giulia SARTI (M5S), esprimendo perplessità in ordine al contenuto dell'articolo 4, che a suo avviso è suscettibile di miglioramento, evidenzia come a suo avviso il vero problema è costituito dalla normativa vigente in materia di immigrazione recata dalla cosiddetta legge Bossi-Fini, che dovrebbe essere completamente revisionata.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, annuncia la presentazione di nuovi emendamenti da parte dei relatori, riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che saranno trasmessi a tutti i componenti delle Commissioni I e II, fissando il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 19,30 della giornata odierna.
  Pone, quindi, in votazione l'emendamento Molteni 4.10.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 4.10.

   Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 1o ottobre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

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