CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 settembre 2013
90.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 26 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.
C. 1572 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.
C. 1573 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nella seduta del 25 settembre Pag. 67si è concluso l'esame preliminare congiunto dei due provvedimenti. Fa presente, inoltre, che si procederà ora, in primo luogo, alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge di rendiconto per il 2012, e poi alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato.
  Con riferimento al disegno di legge C. 1572, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, fa presente che non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 1572, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, con riferimento al disegno di legge C. 1573, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, fa presente che non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 1573, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2013.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo, nella seduta del 19 settembre 2013, si era riservato di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

  Il viceministro Stefano FASSINA rileva che la quantificazione degli oneri connessi all'estensione del gratuito patrocinio, prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è stata effettuata in maniera prudenziale, tenendo peraltro conto dell'aumento dei casi di ricorso a gratuito patrocinio registratosi negli ultimi anni per i reati di stalking e violenza domestica. Rileva altresì che le risorse residue iscritte nel fondo relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 96 del 2012, sono sufficienti ad assicurare l'eventuale applicazione Pag. 68della clausola di salvaguardia prevista dal successivo comma 6 del medesimo articolo 15, tenuto conto delle stime assolutamente prudenziali effettuate per il calcolo delle risorse da utilizzare a copertura delle minori entrate in materia di erogazioni liberali derivanti dal suddetto articolo 15. Fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non pregiudica l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente e che, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, limitandosi a tipizzare e circoscrivere i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, non determinano un ampliamento della platea dei destinatari e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli ascrivibili all'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Sottolinea che le anticipazioni delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo», previste ai sensi dell'articolo 6, comma 1, essendo finalizzate ad evitare ritardi nell'attuazione del citato programma non innova la tempistica già prevista e non determina pertanto alterazioni del profilo temporale delle erogazioni già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica e che l'utilizzo delle risorse relative al riordino delle carriere e dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 6, comma 3, determinando l'impiego dei residui passivi iscritti in bilancio per tale finalità per soli due milioni annui negli esercizi finanziari 2011 e 2012, non pregiudicherà la realizzazione degli interventi già previsti in materia di riordino a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Fa presente che la quantificazione degli oneri in materia di trattamento accessorio del personale del comparto difesa e sicurezza, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, è stata elaborata sulla base delle comunicazioni fornite dalle amministrazioni interessate in sede di predisposizione del disegno di legge di assestamento, in relazione al personale cessato e che l'assegnazione delle disponibilità residue del fondo emergenza Nord Africa agli interventi di cui all'articolo 6, comma 5, risulta coerente con i profili di spesa previsti a legislazione vigente e non determina effetti finanziari negativi. Rileva che l'articolo 7, comma 3, limitandosi a consentire una maggiore flessibilità di impiego del contingente delle Forze armate messo a disposizione dei Prefetti per il concorso a compiti di controllo del territorio non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene necessario, inoltre, all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, modificare il riferimento al fondo di protezione civile con quello al fondo per le emergenze nazionali del quale è prevista l'istituzione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera d). Osserva che la modifica della durata della dichiarazione dello stato di emergenza prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), non determinerà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che ad essa non farà seguito una variazione del limite massimo degli oneri per i primi interventi di assistenza e soccorso, per i quali verrà utilizzato il fondo per le emergenze nazionali. Rileva, infine, che il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse estorsive e dell'usura, del quale è previsto l'utilizzo per il finanziamento nell'anno 2013 del fondo per interventi emergenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, reca, al netto degli utilizzi previsti per la copertura degli interventi già previsti a legislazione vigente, le necessarie disponibilità e che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrà far fronte alle attività connesse alla verifica delle attrezzature di lavoro e alla formazione e all'abilitazione al loro utilizzo, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), nell'ambito delle proprie risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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   Simonetta RUBINATO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1540, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la quantificazione degli oneri connessi all'estensione del gratuito patrocinio, prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è stata effettuata in maniera prudenziale, tenendo peraltro conto dell'aumento dei casi di ricorso a gratuito patrocinio registratosi negli ultimi anni per i reati di stalking e violenza domestica;
    le risorse residue iscritte nel fondo relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 96 del 2012, sono sufficienti ad assicurare l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal successivo comma 6 del medesimo articolo 15, tenuto conto delle stime assolutamente prudenziali effettuate per il calcolo delle risorse da utilizzare a copertura delle minori entrate in materia di erogazioni liberali derivanti dal suddetto articolo 15;
    l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non pregiudica l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, limitandosi a tipizzare e circoscrivere i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, non determinano un ampliamento della platea dei destinatari e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli ascrivibili all'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
    le anticipazioni delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo», previste ai sensi dell'articolo 6, comma 1, essendo finalizzate ad evitare ritardi nell'attuazione del citato programma non innova la tempistica già prevista e non determina pertanto alterazioni del profilo temporale delle erogazioni già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica;
    l'utilizzo delle risorse relative al riordino delle carriere e dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 6, comma 3, determinando l'impiego dei residui passivi iscritti in bilancio per tale finalità per soli due milioni annui negli esercizi finanziari 2011 e 2012, non pregiudicherà la realizzazione degli interventi già previsti in materia di riordino a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
    la quantificazione degli oneri in materia di trattamento accessorio del personale del comparto difesa e sicurezza, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, è stata elaborata sulla base delle comunicazioni fornite dalle amministrazioni interessate in sede di predisposizione del disegno di legge di assestamento, in relazione al personale cessato;
    l'assegnazione delle disponibilità residue del fondo emergenza Nord Africa agli interventi di cui all'articolo 6, comma 5, risulta coerente con i profili di spesa previsti a legislazione vigente e non determina effetti finanziari negativi;
    l'articolo 7, comma 3, limitandosi a consentire una maggiore flessibilità di impiego del contingente delle Forze armate messo a disposizione dei Prefetti per il concorso a compiti di controllo del territorio non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, appare necessario Pag. 70modificare il riferimento al fondo di protezione civile con quello al fondo per le emergenze nazionali del quale è prevista l'istituzione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera d);
    la modifica della durata della dichiarazione dello stato di emergenza prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), non determinerà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che ad essa non farà seguito una variazione del limite massimo degli oneri per i primi interventi di assistenza e soccorso, per i quali verrà utilizzato il fondo per le emergenze nazionali;
    il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse estorsive e dell'usura, del quale è previsto l'utilizzo per il finanziamento nell'anno 2013 del fondo per interventi emergenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, reca, al netto degli utilizzi previsti per la copertura degli interventi già previsti a legislazione vigente, le necessarie disponibilità;
   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrà far fronte alle attività connesse alla verifica delle attrezzature di lavoro e alla formazione e all'abilitazione al loro utilizzo, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), nell'ambito delle proprie risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo con le seguenti: del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies».

  Maino MARCHI (PD), con riferimento all'articolo 5, fa presente che la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che l'adozione del piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Al riguardo, tuttavia, rileva che per l'effettiva attuazione di un tale piano sarebbero necessarie, come emerso dal dibattito presso le Commissioni di merito, stanziamenti pari ad almeno 20 milioni di euro. Nell'osservare come la questione sarà certamente oggetto di ulteriore discussione in seno alle Commissioni di merito, rileva come, con le risorse attualmente disponibili, sarà possibile al più provvedere all'elaborazione del piano e non alla sua attuazione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, evidenzia come la Commissione è chiamata, in questa sede ad esprimere un parere sul testo attuale del provvedimento, che è accompagnato da una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, osserva pertanto come la Commissione sia nelle condizioni di esprimersi nel senso proposto dal relatore, ferma restando la necessità di un ulteriore approfondimento in relazione alle modifiche che le Commissioni di merito riterranno di apportare.

  Il viceministro Stefano FASSINA concorda con le valutazioni del presidente.

   Maino MARCHI (PD), nell'annunciare il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere, ribadisce tuttavia le sue perplessità in ordine alla effettiva possibilità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dall'onorevole Marchi, riformula la sua proposta di parere nel senso di richiamare nelle premesse l'opportunità di una integrazione delle risorse da destinare al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, ai fini della sua piena realizzazione.

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  Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la nuova formulazione della proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 26 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.
Atto n. 25.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD) rileva che lo schema di decreto legislativo reca la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 219 del 2012. Fa presente che tale norma è intervenuta sulla disciplina relativa alla filiazione, al fine di proclamare l'eguaglianza giuridica di tutti i figli, sia quelli nati nel matrimonio sia quelli nati fuori dal matrimonio, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale. Ricorda che l'articolo 6 della medesima legge n. 219 del 2012 prevede che dall'attuazione delle norme in essa recate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che il provvedimento, composto da 108 articoli, è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 107 dispone che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Fa presente che il provvedimento, oltre a modificare e ridefinire le procedure e le competenze giurisdizionali in materia di filiazione, introduce l'articolo 336-bis del Codice civile, in materia di tutela ed emancipazione del minore, che dispone, fra l'altro, che l'ascolto del minore sia condotto anche avvalendosi di esperti e di altri ausiliari, nonché l'articolo 337-quater del Codice civile, che tra l'altro prevede che, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice disponga un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Ricorda che la relazione tecnica afferma che, anche sulla base delle verifiche effettuate, resta confermato che le disposizioni introdotte dal provvedimento hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, le amministrazioni provvederanno allo svolgimento dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Fa presente, infine, che la relazione tecnica conferma la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 107 del provvedimento in esame. Ritiene che non vi siano osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Propone, quindi, di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

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  Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 26 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Atto n. 27.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 settembre 2013.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che sullo schema di decreto in esame erano stati chiesti al Governo alcuni chiarimenti.

  Il viceministro Stefano FASSINA ricorda che, nel corso della seduta dello scorso 19 settembre, è stato posto il quesito circa l'applicabilità dello schema di decreto alle Ferrovie dello Stato, precisando che tale azienda, emettendo strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentari è da considerarsi quotata e quindi non ricompresa nell'ambito di applicazione del provvedimento. In merito agli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore circa la Consip S.p.a., rileva che il dato relativo alla performance non figura tra i parametri considerati dal provvedimento ai fini della classificazione delle fasce di appartenenza delle società, rappresentati esclusivamente dal valore della produzione, dagli investimenti e dal numero di dipendenti. Fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto di un istituto specializzato, ha optato per un modello di tipo algoritmico, basato esclusivamente su variabili quantitative ed oggettive, quali il valore della produzione, gli investimenti e il numero di dipendenti. Osserva che tali parametri sono tutti risultanti dal bilancio, sono comuni a tutte le società pubbliche e sono, infine, i soli ritenuti idonei ad esprimere effettivamente la grandezza di una società, senza creare discriminazioni tra le società controllate. Rileva che per Consip il valore della produzione ammonta negli ultimi esercizi a circa 200 milioni di euro l'anno (associato alla fascia due). Precisa che l'importo complessivo delle gare indotte da Consip, in qualità di centrale di committenza, pur essendo un elemento oggettivo, non rappresenterebbe, invece, un elemento significativo, al fine di esprimere i ricavi della società e sarebbe discriminante, altresì, rispetto alle altre società aventi un oggetto sociale diverso. In merito alla richiesta di valutare l'opportunità di applicare agli amministratori con deleghe, che abbiano instaurato con le società un rapporto di collaborazione, il limite retributivo sul compenso netto, fa presente che il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, al quale fa riferimento l'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, è un compenso lordo e non netto e lo schema di decreto in esame, sul punto, si è limitato a rispettare il limite normativamente disciplinato e ad applicare il medesimo criterio a tutti i limiti agli emolumenti fissati dal medesimo schema di decreto.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, Pag. 73al fine di predisporre una proposta di parere.

  Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che il Governo attenderà il parere della Commissione prima di adottare definitivamente il provvedimento in esame.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

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