CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 settembre 2013
90.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 settembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento

  Carlo SARRO (PdL), relatore, osserva come il provvedimento in esame si componga di 15 articoli.
  Rileva, quindi, come rientri negli ambiti di competenza della Commissione giustizia l'articolo 14, che estende l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, commi 231 ss., della L. 266/2005) che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza, purché ne avanzassero richiesta in sede di impugnazione della stessa sentenza in appello.
  Le citate disposizioni, segnatamente, hanno introdotto la definizione agevolata in sede di appello dei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per un ambito limitato di fattispecie. La «definizione agevolata» è infatti subordinata a specifiche condizioni: il giudizio deve riguardare fatti commessi antecedentemente al 1o gennaio 2006; su tali fatti è intervenuta una pronuncia di condanna in primo grado entro il 31 dicembre 2005.
  Quindi le disposizioni richiamate spiegano retroattivamente i loro effetti, applicandosi solo ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti riguardanti fatti commessi antecedentemente al 1o gennaio 2006, data della loro entrata in vigore.
  Il comma 1 dell'articolo in esame, invece, ne estende temporalmente l'applicazione, comprendendo i giudizi il cui oggetto è individuato facendo riferimento ad Pag. 44un duplice criterio: 1) la condotta, purché iniziata prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006; 2) il danno erariale provocato dalla condotta medesima, purché verificatosi entro la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Condizione di applicazione della definizione agevolata è la presentazione, ai sensi del comma 2, di apposita richiesta nel termine, da ritenersi perentorio, di venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013.
  Va notato che, mentre l'istituto previsto dalla legge finanziaria per il 2006 prescriveva che la richiesta fosse fatta in sede di impugnazione, la disposizione in esame pone il termine ultimo nell'individuazione di una data fissa.
  Per effetto della previsione del comma 2 l'istituto risulta applicabile anche a giudizi per i quali sia già stato presentato appello, indipendentemente dallo stato del procedimento, poiché il termine dei venti giorni precedenti l'udienza di discussione può essere superato dalla data del 15 ottobre 2013.
  Il comma 2 prevede che la richiesta di definizione indichi una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e il giudice determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta.
  La sezione d'appello delibera in camera di consiglio, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta.
  Il termine di versamento della somma non è oggetto di valutazione da parte del giudice, in quanto predeterminato dal comma 2 in esame e, in caso di accoglimento, con decreto determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.
  Poiché per la definizione del giudizio il comma 2 in esame richiama il comma 233 dell'articolo 1 della L. 266/2005, deve ritenersi che, come ivi previsto, il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.