CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 settembre 2013
85.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 settembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza.

  La seduta comincia alle 9.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574, Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giancarlo GALAN, presidente e relatore, dopo aver ringraziato il Ministro Carrozza per la sua presenza, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, contenuto nell'A.C. 1574, è articolato in tre capi, in quanto esso interviene in materia dettando disposizioni rivolte agli studenti ed alle famiglie (Capo I), alle scuole (Capo II) e, infine, a profili di varia natura (Capo III), tra i quali menziona i corsi di laurea ad accesso programmato, la formazione specialistica dei medici, l'organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca, il personale degli enti di ricerca e degli atenei. Descrive quindi le disposizioni del provvedimento in esame, nell'ambito del quale, al Capo I, l'articolo 1 si occupa del welfare degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, autorizzando la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti il merito, l'esigenza di servizi di ristorazione o trasporto e la condizione economica. Specifica che in particolare, l'articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti: merito negli studi, risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso scolastico; esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; condizione economica, individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con particolare riferimento agli studenti pendolari e fuori sede. Precisa che la ripartizione delle risorse tra le regioni in base al numero degli studenti è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Aggiunge che il medesimo decreto definisce, altresì, la tipologia dei benefici e i requisiti (specifici) per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti e che le risorse sono attribuite agli studenti sulla base di graduatorie regionali, fino al loro esaurimento. A tal fine, ciascuna regione, nel termine di 30 giorni dall'adozione del decreto interministeriale, pubblica un bando con il quale sono definiti la natura e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, e i criteri per la formazione delle graduatorie. Specifica che il comma 4 del medesimo articolo 1 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'erogazione dei contributi e benefici a favore degli studenti, previsti dal comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Ricorda poi che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto allo studio nell'istruzione universitaria, incrementando di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità interno.
  Aggiunge che il decreto ministeriale 111878 del 31 dicembre 2012, reca, in corrispondenza del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di previsione del MIUR) un importo per il 2014 pari a euro 12,8 milioni (a fronte di 150,6 milioni di euro stanziati per il 2013). Per effetto dell'incremento disposto dall'articolo in esame, lo stanziamento per il 2014 dovrebbe, dunque, essere pari a 112,8 milioni di euro. In materia, rammenta che la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta, poi, esclusivamente alle regioni. Aggiunge, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di diritto allo studio universitario, finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, dal computo Pag. 77ai fini del patto di stabilità interno. Per ciascun anno, la quota di finanziamento statale spettante a ciascuna regione ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012 (articolo 18, comma 4, e articolo 7, comma 7) non deve essere considerata ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione per il contenimento delle spese. Illustra poi l'articolo 3 del provvedimento, che dispone l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con quelle assegnate ai sensi del citato decreto legislativo n. 68 del 2012. Precisa che tale articolo, a tal fine, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. In particolare, il comma 1 prevede che, con bando emanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca l'importo delle borse di studio, le modalità di presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. Il comma 2 prevede poi che gli studenti siano ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a: condizione economica, individuata, per i residenti in Italia, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, e comprovata, per i residenti all'estero, tramite autocertificazione; valutazione del merito artistico, mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte. Aggiunge che la comunicazione della graduatoria con l'individuazione dei destinatari delle borse di è effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2013. Riferisce poi sull'articolo 4, recante tutela della salute nelle scuole, il quale estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all'aperto delle istituzioni scolastiche, vieta l'uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime istituzioni, e prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti. Ricorda che il medesimo articolo 4 dispone, inoltre, l'elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole, al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli. Specifica che i commi da 1 a 4 dell'articolo 4 prescrivono il divieto di fumo ed estendono il divieto di fumo nei locali chiusi e alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Ricorda che in particolare il comma 2 vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. Aggiunge poi che sono anche definite, mediante rinvio, le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del divieto. Specifica che in particolare per la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni sopra indicate, il comma 3 richiama le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge n. 584 del 1975, che prevedono il pagamento di una somma da euro 25 a euro 250. Ricorda inoltre che il comma 4 del medesimo articolo 4 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da organi statali siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento del monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche nonché per la realizzazione di attività informative destinate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. Illustra quindi il comma 5 dello stesso articolo 4, il quale dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabori i programmi di educazione alimentare. Le modalità attuative saranno definite con decreto interministeriale.
  Passa quindi a relazionare sull'articolo 5 del provvedimento che reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare: è introdotta, a decorrere Pag. 78dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora (settimanale) di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali; si prevede la pubblicazione di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la fruizione del patrimonio culturale; a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi. Specifica che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per il 2014 e di 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2015. I commi 2 e 3 del medesimo articolo 5 prevedono l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2013, di un bando di concorso per la realizzazione e il finanziamento di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali, cui possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, una spesa di 3 milioni di euro per il 2014. Passa quindi ad illustrare il comma 4 dell'articolo 5, il quale novella l'articolo 1 della legge n. 440 del 1997 disponendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, una parte del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi sia destinata al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici, situati presso istituzioni scolastiche statali, che utilizzano materiali innovativi. Ricorda che la relazione tecnica chiarisce che, essendo il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali a decorrere dal 2014, una quota parte determinata annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzata per le finalità indicate. Specifica quindi che la definizione della tipologia di laboratori e materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con detta quota parte del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 è demandata ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Illustra poi l'articolo 6 del provvedimento che reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il decreto-legge n. 179 del 2012, volte alla riduzione della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo sulle regole per l'adozione dei libri di testo e prevedendo l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti. In particolare, ricorda che il comma 1 del medesimo articolo 6, novellando l'articolo 151 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 rende facoltativa l'adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e circoscrive la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico. Ricorda che, con riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il comunicato presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiarisce che «i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali». Specifica che tale disposizione dispone inoltre che costituisce illecito disciplinare l'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei tetti di spesa dell'intera dotazione libraria. Aggiunge che il comma 3 del medesimo articolo 6 dispone, per l'anno scolastico 2013-2014, che non possa essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali. Aggiunge poi che il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il Pag. 79MIUR eroghi direttamente alle istituzioni scolastiche 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente. L'assegnazione alle scuole è effettuata, sulla base del numero di studenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Passa quindi ad illustrare l'articolo 7 che prevede che nell'anno scolastico 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. In particolare, il comma 1 dell'articolo 7 dispone che nell'anno scolastico 2013-2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla anche, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, in particolare nella scuola primaria, al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica. Precisa poi che al fine indicato, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa di 3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro per il 2014.
  Rileva al proposito che tutta la disciplina applicativa è demandata dal comma 2 del medesimo articolo 7 ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-regioni. Precisa che tale decreto indica: gli obiettivi del programma; i metodi didattici da utilizzare; i criteri di selezione delle scuole; le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche. Specifica che già la norma primaria prevede, inoltre, che le stesse istituzioni scolastiche possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro che abbiano fra le proprie finalità statutarie l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, le quali devono essere abilitate dal MIUR. Illustra quindi l'articolo 8, il quale intende potenziare le attività svolte per l'orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli studi: a tal fine, prevede, tra l'altro, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, l'avvio dei percorsi di orientamento – finora previsti nel quinto anno – già dal quarto anno e autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Precisa quindi che l'intervento normativo è finalizzato a promuovere una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla «Garanzia giovani». In particolare, il comma 1, lettera a) del medesimo articolo 8 stabilisce che le attività per l'orientamento svolte dalle scuole: sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive; riguardano l'intero corpo docente; nel caso eccedano l'orario obbligatorio, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche. Aggiunge poi che la lettera b) del medesimo comma 1, novellando il già citato articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2008, modifica la disciplina che consente di stipulare convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative di orientamento in modo da includere nella platea dei possibili partecipanti anche camere di commercio e agenzie per il lavoro, e da garantire il rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza. Aggiunge poi che il comma 2 del medesimo articolo 8 autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività di orientamento. Specifica che le risorse saranno assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati, e si aggiungeranno alle risorse derivanti da programmi regionali, nazionali, europei e internazionali.
  Illustra quindi l'articolo 9 che estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio Pag. 80o per formazione per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno rinnovabile di anno in anno. Gli effetti della disposizione sono differiti all'adozione della normativa di attuazione. Specifica che la modifica è introdotta mediante novella, prevista dal comma 1, all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico in materia di immigrazione, adottato con decreto legislativo n. 286 del 1998. Aggiunge che la ratio della modifica introdotta è quella di consentire agli studenti stranieri che studiano in Italia di ottenere sin dall'ingresso un permesso di soggiorno con validità pari alla durata del corso, evitando – come evidenziato nella relazione illustrativa – a chi «si trattiene in Italia per un corso pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rinnovo del permesso di soggiorno». Precisa che rispetto al testo previgente, la novella prevede che sia «fatta salva la verifica annuale di profitto». In proposito, ricorda che attualmente la verifica di profitto è prevista per il rinnovo del permesso per la frequenza di corsi universitari. Aggiunge poi che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, occorre procedere all'adeguamento della normativa secondaria prevista dall'articolo 1, comma 6, del Testo unico in materia di immigrazione. Precisa che il comma 3 del medesimo articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli effetti derivanti dalla disposizione in commento. Ricorda poi che il Capo II del provvedimento in esame detta disposizioni per le scuole. In particolare l'articolo 10 consente alle regioni interessate la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica nell'ambito della programmazione 2013-2015. Specifica che i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Aggiunge che la disposizione include le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali. Il comma 1 del medesimo articolo 10 reca disposizioni finalizzate alla promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. A tal fine, viene previsto che, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Aggiunge che per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Lo stesso comma elenca i soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa; Cassa Depositi e Prestiti; soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1993) e, infine, demanda ad un successivo decreto interministeriale (adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il MIUR e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) l'individuazione delle modalità di attuazione. Il comma 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui di cui al comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno ed il comma 3 amplia le ipotesi in cui il contribuente può usufruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università. In particolare, sono rese detraibili dall'IRPEF nella misura del 19 per cento anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università, purché aventi specifici scopi; in particolare, esse devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'ampliamento Pag. 81dell'offerta formativa e, per effetto delle norme in commento, anche all'edilizia universitaria.
  Ricorda che la detrazione è condizionata al versamento delle erogazioni mediante un sistema di pagamento tracciabile. Il beneficio si applica a partire dall'anno di imposta in corso al 12 settembre 2013. Illustra poi l'articolo 11 che reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali. Aggiunge che le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici. Nell'ambito delle azioni per l'Agenda Digitale Italiana rientrano alcune azioni per promuovere l'istruzione digitale: l'Anagrafe nazionale studenti ed il fascicolo elettronico dello studente universitario, nonché il programma per i libri ed i centri scolastici digitali. La strategia per l'attuazione prevede in particolare di dare supporto al MIUR per favorire la scuola digitale. Ricorda che il MIUR ha promosso il Piano Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica. Per quanto attiene all'obiettivo di ridurre il digital divide interno al mondo della scuola, è già in fase di attuazione il Piano Nazionale Scuola Digitale, che supporta le iniziative delle scuole che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione graduale degli ambienti di apprendimento. Illustra inoltre l'articolo 12, il quale, al fine di consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni: in particolare, limita la disciplina recata dall'articolo 19, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) agli anni scolastici. 2012/2013 e 2013/2014 e rinvia la definizione dei criteri a regime per tali assegnazioni ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Dispone, altresì, l'inserimento della Scuola per l'Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni. Segnala che l'articolo. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva disposto nuovi parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Aveva, altresì, previsto che, per acquisire l'autonomia, gli istituti comprensivi dovevano essere costituiti con almeno mille alunni, ridotti a cinquecento per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con sentenza n.147 del 2012, la Corte ha poi sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 98/2011, rilevando che «è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti». Il comma 1 del medesimo articolo 12 limita l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5 e 5-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 all'anno scolastico 2012/2013, già trascorso, e 2013/2014, appena avviato, e, inserendo nello stesso articolo 19 il comma 5-ter, dispone che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche – nonché educative – alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA sono definiti con accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata, su proposta del MIUR e del MEF. Inoltre, il comma 2 dispone la clausola di invarianza finanziaria in relazione alle disposizioni recate dal comma 1. Il comma 3 dispone invece che la Scuola per l'Europa di Parma rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
  Sottolinea quindi che l'articolo 13 è finalizzato ad assicurare l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l'anno scolastico 2013-2014. Infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 2005 ha disposto che con apposito accordo tra il MIUR e il Ministero del lavoro e Pag. 82delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata, è assicurata l'integrazione delle anagrafi nazionale e regionale nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. A tal fine, si provvede a definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi; assicurare l'interoperabilità delle anagrafi; definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti. L'articolo 14 elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 5 del 2012, legge n. 35 del 2012, disponendo che da tale previsione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica fa presente che, in virtù della clausola di invarianza finanziaria, la costituzione di nuovi ITS potrà avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spesa o incrementi di entrate presso le regioni. L'articolo 15 dispone in materia di personale scolastico, prevedendo la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA – rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011- 2013 con l'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 – legge n. 106 del 2011 –, la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014; l'abrogazione, dal 1o gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute recata dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, legge 135 del 2012, e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1o gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge; l'integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall'articolo 14, comma 14, dello stesso decreto-legge 95/2012. Con riguardo al Piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, il comma 1 dispone che, in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto interministeriale è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016. La relazione tecnica specifica che, in base alla normativa vigente, la metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso – il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 25 settembre 2012 – e l'altra metà fra i precari presenti nella graduatoria. Inoltre, evidenzia che il personale da assumere è articolato in tre gruppi: personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo.
  Aggiunge che gli interventi per l'organico dei docenti di sostegno sono contenuti ai commi 2 e 3. In particolare, il comma 2 ridetermina la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno in misura pari al 75 per cento nell'anno scolastico 2013/2014, al 90 per cento nell'anno scolastico 2014/2015 e al 100per cento dall'anno scolastico 2015/2016. A tal fine, novella l'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, che aveva disposto la rideterminazione della stessa dotazione organica nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Il comma 3, invece, autorizza il MIUR, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, sempre utilizzando la procedura autorizzatoria indicata nel comma 1. La relazione Pag. 83tecnica fa presente che, per effetto del comma 2, si determina, nel triennio, un incremento dell'organico di diritto di 26.684 unità, pari alla differenza tra l'organico di fatto dell'anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032 unità, e quello degli anno scolastico 2010/2011 e seguenti, pari a 63.348 unità. Fa, altresì, presente che, in base al comma 3, tali assunzioni sono autorizzate «in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati». La stessa relazione aggiunge che le 26.684 unità si dividono in 12.428 presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e 14.256 presso la scuola secondaria di I e II grado. Circa la ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute, i commi da 4 ad 8 abrogano, dal 1o gennaio 2014, la disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute recata dall'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. L'articolo 19, comma 12-15, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Nel caso in cui l'istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell'anzianità maturata e dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile. Il comma 5 dispone l'integrazione delle commissioni mediche operanti presso le ASL con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola. Il successivo comma 6 definisce la normativa a regime per il personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1o gennaio 2014. In particolare, dispone che a tale personale si applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, comma 12-14, del decreto-legge 98/2011. In realtà, rispetto alla procedura indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze, non vi è, invece, alcun riferimento all'assunzione di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente. Il comma 7 reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica entro il 20 dicembre 2013. Ove, all'esito della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la funzione docente. Ove, invece, la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di conferma dell'inidoneità. Il successivo comma 8 dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio. Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.
  Rileva quindi che, con riferimento alla ridefinizione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, il comma 9 prevede che, fermo restando, per riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 – insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell'articolo 8, comma 3, della legge 124/1999 – e C555 – ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale –, quanto previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 95/2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la Pag. 84qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto, lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento. Il comma 10 dispone che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 112/2008, legge 133/2008, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai commi 1-9, ai fini della determinazione del Fondo destinato ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
  Aggiunge che la formazione del personale scolastico è materia dell'articolo 16, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo. Inoltre, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l'accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro. In particolare, le disposizioni di cui al comma 1 – che autorizza una spesa di 10 milioni di euro per il 2014 – sono finalizzate a migliorare il rendimento della didattica e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico. Il comma 2 rinvia ad un decreto del MIUR – per la cui emanazione non è previsto un termine - la definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative, anche attraverso convenzioni con università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Al riguardo, ricorda che l'articolo 4, comma 2, lett. b), del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, tuttora in vigore, ha individuato la formazione come materia di contrattazione integrativa nazionale, stabilendo altresì che, con cadenza annuale, sono fissati obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. In particolare, il vigente CCN integrativo stabilisce che: la programmazione e la concreta gestione dell'attività di formazione avvengono a livello regionale e di singola istituzione scolastica autonoma, lasciando all'Amministrazione centrale, oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, la competenza in materia di promozione, individuazione e diffusione di modelli innovativi di formazione ed aggiornamento connessi ai processi di innovazione di sistema (articolo 1). Il comma 3, al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l'accesso gratuito dello stesso personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato. Con riguardo alla platea dei destinatari, il comunicato presente sul sito del MIUR chiarisce che la disposizione è rivolta al «personale docente di ruolo». Il beneficio è concesso nel limite complessivo della disponibilità di un Fondo per il recupero delle minori entrate appositamente istituito nello stato di previsione del MIIBACT, con la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2014. Le modalità di fruizione del servizio sono demandate ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con MIUR e MEF.
  Ricorda che l'articolo 17 detta disposizioni prevedendo nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; per il solo anno scolastico 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante Pag. 85l'anno scolastico; in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la costituzione di sottocommissioni per ogni gruppo di 300 candidati, anziché 500. La principale novità è costituita dalla previsione che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per tutti i posti vacanti. Il numero dei posti vacanti è comunicato dal MIUR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e alla stessa Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il MEF e fermo restando il meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui si è già dato conto nella scheda relativa all'articolo 15. Il concorso per l'accesso al corso-concorso è per esami e titoli. Per le spese della procedura concorsuale i candidati devono corrispondere un contributo. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti vacanti, entro un limite massimo del 20 per cento, stabilito con il DPCM al quale è rimessa anche la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, della durata del corso-concorso, delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, ai quali può essere eventualmente ridotto il carico didattico. Al riguardo la relazione tecnica chiarisce che la partecipazione al corso-concorso non può comportare un esonero completo dal servizio. I commi da 5 a 7 introducono una deroga, per il solo anno scolastico 2013-2014, ai criteri individuati, in tema di esonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, dall'articolo 459, comma 2 e 3, del decreto legislativo 297/1994, e prevedono la possibilità di nomina dei vincitori di concorso per dirigente scolastico anche nel corso dell'anno scolastico. I commi 2 e 3 del citato articolo 459 del decreto legislativo 297/1994 prevedono che l'esonero dall'insegnamento può essere concesso ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che collaborano con il dirigente scolastico quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi e ai docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutte i gradi di istruzione con almeno 55 classi. In particolare, il comma 5 dispone che, solo per l'anno scolastico in corso e solo nelle regioni in cui uno dei concorsi per dirigente scolastico banditi con decreto dirigenziale 22 novembre 2004 e con decreto dirigenziale 13 luglio 2011 non si è ancora concluso, possono ottenere l'esonero dall'insegnamento, i docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole conferite in reggenza a dirigenti che hanno l'incarico presso un'altra scuola. Alla sostituzione dei docenti esonerati si procede, in base al comma 7, con supplenze temporanee. La relativa spesa è coperta a valere sulle facoltà di assunzione relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. In base al comma 6, gli incarichi di reggenza e gli esoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie di cui al comma 5 cessano alla conclusione del concorso di riferimento, dandosi luogo, in tal caso, alla nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nei limiti delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione alle scuole in questione di un dirigente scolastico titolare con incarico a tempo indeterminato.
  Sottolinea quindi che l'articolo 18 autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado. Si è concluso con l'individuazione di 55 vincitori e di 2 idonei, e che, a fronte di una dotazione organica pari a 200 posti Pag. 86di funzione, il MIUR dispone solo di 29 dirigenti tecnici. L'autorizzazione all'assunzione sopra indicata è dunque disposta dal comma 1, a decorrere dal 2014, per le necessità del Sistema nazionale di valutazione della scuola e in aggiunta alle facoltà di assunzione possibili ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007. In base alla disposizione citata, per il quinquennio 2010-2014 le amministrazioni statali, con alcune eccezioni, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. L'onere per le assunzioni autorizzate è quantificato dallo stesso comma 1 in 8,1 milioni di euro dal 2014. In base al comma 2, allo stesso onere si fa fronte attraverso una riduzione dell'autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti e ai commissari delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato al termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell'ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati. L'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale è trattata dall'articolo 19 dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse. Conferisce, inoltre, un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. Il comma 1 dispone che, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, legge n. 143 del 2004, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato. Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l'articolo 19 del decreto ministeriale 16 giugno 2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche.
  Precisa che resta, peraltro, fermo il regime di autorizzazione alle assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, e che per le esigenze didattiche delle Istituzioni AFAM cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Il comma 2 prevede, nelle more dell'adozione del regolamento che i contratti a termine in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle Istituzioni AFAM, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014 per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, a condizione che tale personale abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, e in subordine agli incarichi richiamati al precedente comma. La previsione si pone in deroga alla normativa generale sui contratti a tempo determinato. Il comma 3 dispone che le funzioni di direttore amministrativo delle Istituzioni AFAM sono attribuite, con delibera del Consiglio di amministrazione, a personale dell'Area «Elevata professionalità» del comparto AFAM in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di tale personale, a personale di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di un profilo equivalente, collocato in posizione di comando o in aspettativa, sempre nell'ambito delle facoltà di assunzione. Il CCNL del nuovo comparto AFAM Pag. 87del 16 febbraio 2005 ha, quindi, definito il profilo professionale del Direttore amministrativo, senza prevedere il conferimento di tali mansioni mediante incarico anche a persone non appartenenti all'amministrazione. I commi 4 e 5 sono dedicati alle risorse per gli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. Il comma 4 dispone che, nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati), e in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata, per il 2014, la spesa di 3 milioni di euro. In base al comma 5, la ripartizione delle risorse sarà effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – per la cui emanazione non è indicato un terminesulla base di criteri, da definire con lo stesso decreto, che terranno conto della spesa storica di ogni istituto. Al riguardo ricordo che la legge 508/1999, all'articolo 2, ha disposto, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
  Ricorda quindi che il Capo III reca previsioni di varia natura. In particolare, l'articolo 20 abroga l'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al c.d. «bonus maturità» per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo – a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 – che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La relazione illustrativa evidenzia che la prima applicazione della disposizione, prevista per l'iscrizione ai corsi universitari dell'anno accademico 2013-2014, dopo numerosi differimenti, ha confermato le criticità della previsione normativa recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, «anche con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale». In base al decreto ministeriale, il punteggio di valutazione del percorso scolastico, per un massimo di 10 punti, è attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di Stato almeno pari a 80/100 e non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13, secondo una tabella di corrispondenza. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21/2008. Il decreto ministeriale n. 449 del 2013 ha anche fissato le date per lo svolgimento dei test di ammissione all'università in date comprese fra il 3 e il 10 settembre per i diversi corsi di laurea e ha disposto che per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e in architettura il Cineca, sulla base del punteggio totale, redige una graduatoria nazionale, che si chiude con un provvedimento ministeriale. Per i corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione sono stati definiti con decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615. In particolare, il decreto ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 21/2008. Lo svolgimento della prova di ammissione è stata fissata, presso ciascuna sede universitaria, per il giorno 17 settembre 2013. Sulla base degli elementi esposti, dunque, alcune prove di ammissione sono state svolte prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, Pag. 88altre successivamente, mentre non si hanno notizie sulla redazione della graduatoria nazionale e del provvedimento ministeriale finale. Se l'interpretazione è corretta, dunque, il meccanismo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 21/2008 non si applicherà alle procedure per l'accesso ai corsi dell'a.a. 2013-2014 per le quali non sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi già svolte le relative prove di ammissione.
  Aggiunge che l'articolo 21 reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un'unica graduatoria nazionale. Dispone, inoltre, che, a partire dall'anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale, invece che annuale. In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 36 del Decreto legislativo n. 368/1999, prevede un'unica commissione preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione nonché la formazione di un'unica graduatoria nazionale all'esito delle prove anziché, come previsto in precedenza, di singole graduatorie locali. Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, il meccanismo fino ad oggi attuato, prevedendo una graduatoria locale per l'accesso alle singole scuole, era passibile di determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e sui criteri di valutazione a livello nazionale. Viene fatta salva la specifica disciplina per l'accesso degli allievi delle scuole militari alle scuole di specializzazione. Il comma 2, modificando l'articolo 39 del citato Decreto legislativo 368/1999, dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso sia effettuata con DPCM adottato ogni 3 anni e non più annualmente. Al successivo articolo 22 è disposta l'organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca, prevedendo a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – che, in base all'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, legge n. 286 del 2006, era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica citato per i componenti in carica. L'articolo 22 reca, infatti, alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 213/2009. Il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 140, del DECRETO-LEGGE 262/2006 (LEGGE 286/2006), dispone che i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. Precisa che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 ha disposto che il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell’European research council e Pag. 89del Consiglio nazionale degli studenti. L'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 76/2010 ha, altresì, disposto che il Presidente ed i componenti degli organi dell'ANVUR restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati, e che se uno di essi cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il soggetto nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
  Sottolinea che le principali novità che derivano dall'intervento normativo possono così enuclearsi: non è più previsto il parere parlamentare sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR; l'elenco nell'ambito del quale il Ministro sceglierà i nominativi da proporre potrà essere composto da un numero di soggetti non predeterminato e sarà valido solo un anno – mentre finora, come si è visto, poteva essere utilizzato fino ad esaurimento –; il mandato dei membri del Consiglio direttivo avrà una durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di altro componente cessato dalla carica. Il comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione, per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR (evidentemente, a seguito delle dimissioni di cui si è detto ante) è utilizzato l'elenco già definito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Dispone, altresì, che per i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta ferma la disciplina transitoria recata dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Rileva che le disposizioni inerenti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono previste dai commi 3 e 4. In particolare, il comma 3, novellando l'articolo 11 del decreto legislativo 213/2009 dispone che i nominativi proposti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, dal comitato di selezione appositamente costituito, possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta. Il successivo comma 4 dispone che, per le nomine dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si procede nominando un nuovo comitato di selezione.
  Rileva quindi che con riferimento alle assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca e le università e finanziamento degli enti di ricerca, l'articolo 23 reca disposizioni inerenti: le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. Il comma 1, reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale per l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, eliminata dal decreto-legge n. 76 del 2013. Al contempo, reintroduce la previsione che ciò è possibile a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi – FOE, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 – o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale del FOE. Il comma 2 sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, che ha stabilito: che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR; che, a decorrere dal 2011, una quota del FOE non inferiore al 7 per cento, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati con decreto del Pag. 90MIUR avente natura non regolamentare. Inoltre, il comma 2 dispone che le quote del FOE assegnata per specifiche finalità, che non possono più essere utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività e progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa richiesta motivata al MIUR e conseguente autorizzazione.
  Ricorda che il personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR è oggetto di disciplina da parte dell'articolo 24, autorizzando alcune assunzioni presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e prevede che gli enti di ricerca vigilati dal MIUR possono procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all'articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001, il quale stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. Le disposizioni inerenti l'INGV sono recate dai commi 1-3. Il comma 1 autorizza l'INGV ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari ad euro 2 milioni nel 2014, 4 milioni nel 2015, 6 milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017 e 10 milioni dal 2018. Lo scopo è quello di far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio. Il comma 2 dispone che l'approvazione del fabbisogno di personale, la consistenza e le variazioni dell'organico dell'INGV sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il comma 4 prevede una deroga alla procedura per il reclutamento di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. In particolare, tali enti possono procedere al reclutamento delle figure professionali indicate, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001. L'articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. Il successivo articolo 25 interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015) delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilicomma Ai sensi della normativa vigente, l'Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per tali prodotti: birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. Precisa che l'articolo 25 in esame provvede, al comma 1, ad aumentare le aliquote di accisa di tali prodotti con decorrenza dal 10 ottobre 2013, nelle seguenti misure: birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. Il comma 2, a fini di coordinamento con quanto disposto dal decreto-legge n. 91 del 2013, stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 per il 2014 e a decorrere dal 2015 sono fissate nelle seguenti misure indicate al successivo comma 3 del presente articolo: a decorrere dal 1o gennaio 2014, birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro. A decorrere dal 1o gennaio 2015, invece birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.
  Rileva quindi che in sostanza, quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, viene superato e incluso nelle misure indicate dal presente articolo 25. L'articolo 26, attraverso una novella all'articolo 10 del Decreto legislativo n. 23 del 2011, cosiddetto Pag. 91federalismo municipale, interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. In sostanza, l'articolo 26: conferma il regime di esenzione dall'imposta di registro da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 10 del decreto sul federalismo municipale, decreto legislativo n. 23 del 2011, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari; assoggetta ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro (mentre precedentemente venivano esentati); in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano liquidate in misura fissa, il relativo importo aumenta, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, da 168 a 200 euro. L'articolo 27 reca, al comma 1, il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e ai commi 2 e 3 le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. Il comma 1 rifinanzia il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni per l'anno 2015 e di 15 milioni a decorrere dall'anno 2016. Ricordo che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo decreto ministeriale Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa) il Fondo presentava una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015. Ricordo, altresì, che la dotazione del Fondo è stata via via ridotta, a copertura di una serie di disposizioni legislative intercorse successivamente all'approvazione della legge di bilancio. Si ricorda, da ultimo, che a valere sulle risorse del Fondo è stata posta la copertura finanziaria degli oneri relativi all'indennità da corrispondersi al Commissario straordinario per gli interventi di spending review, pari a 150.000 euro per l'anno 2013, 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 200.000 euro per l'anno 2016, dall'articolo 49-bis del decreto-legge n. 69/2013. I commi 2 e 3 dispongono le norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati complessivamente in 13 milioni di euro per l'anno 2013, 326,6 milioni di euro per l'anno 2014, 450,1 milioni di euro per l'anno 2015, 471,6 milioni di euro per l'anno 2016, 473,6 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. precisa che da ultimo, l'articolo 10 del decreto-legge n. 102 del 2013 ha disposto un ulteriore incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dal richiamato articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012. L'articolo 28 reca infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30, alle 11.15.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 settembre 2013. – Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.
Atto n. 22.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame disciplina i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012. Tale decreto è stato emanato sulla base di una delle deleghe della legge 240 del 2010 (articolo. 5 commi 1 e 4) e dispone che gli atenei – sia quelli statali sia quelli non statali – debbano dotarsi di un sistema di contabilità economico-patrimoniale entro il 1 gennaio 2014, al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili e di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione. Sottolinea tuttavia che il decreto su cui siamo chiamati ad esprimere parere (il cui termine è il 26 settembre 2013) doveva essere adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane, come previsto dall'articolo 7 dello stesso decreto – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n 18 del 2012, cioè entro il 23 giugno 2012. Aggiunge quindi che lo schema di decreto in esame è composto di 9 articoli e di 2 allegati ed è corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica, oltre che del parere della CRUI (datato 10 dicembre 2012) e della nota del Ministero dell'economia e delle finanze (datata 28 maggio 2013). Entrando nel merito del provvedimento precisa che all'articolo 1, il decreto stabilisce che i principi e gli schemi ivi disciplinati possono essere aggiornati con analogo decreto MIUR-MEF, acquisito il parere della CRUI, così come disposto dal decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale reca disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 196 del 2009. Per tutto ciò non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del Codice civile, articoli 2423 e successivi, e i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Illustra quindi l'articolo 2 che individua i principi contabili generali o postulati che gli atenei devono rispettare nella redazione dei loro bilanci. Come evidenzia la relazione illustrativa, essi sono ripresi in larga misura dai principi generali di bilancio fissati dalla legge di contabilità nazionale (legge n. 196 del 2009) e sono: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza e verificabilità, imparzialità, prevalenza della sostanza sulla forma. Vengono indicati anche il principio della competenza finanziaria e della competenza economica e il principio del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio di un ateneo. Aggiunge che devono trasparire l'utilità e la pubblicità del bilancio di ateneo, i cui dati devono essere completi, analitici e intelligibili, oltre che attendibili, e a tal fine devono essere fornite tutte le informazioni complementari necessarie affinché il bilancio sia di concreta utilità per il maggior numero di destinatari (studenti, comunità Pag. 93scientifica, comunità locale, enti pubblici e privati finanziatori, creditori, dipendenti e investitori). Rileva infine che il principio dell'equilibrio di bilancio prevede che il bilancio preventivo unico d'ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. Ricorda poi che, come prescritto dall'articolo 81 della Costituzione (modificato dalla legge costituzionale del 20 aprile 2012), il pareggio di bilancio è un principio costituzionale valido per l'intero comparto della pubblica amministrazione e ha valenza generale, cioè deve essere rispettato sia in fase di previsione sia in fase di rendicontazione, vista la necessità di poter comparare i documenti contabili. Passando all'articolo 3, ricorda che il bilancio unico d'ateneo di esercizio è costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, che contiene le informazioni tecnico-contabili sulla gestione dell'ateneo e ogni informazione (anche di natura non contabile) per una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del precedente esercizio, nonché l'elenco delle società e degli enti partecipati dall'università. Le voci obbligatorie del bilancio possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo. Specifica infine che gli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario sono riportati nell'allegato 1. Rileva poi che l'articolo 4 reca le principali poste che caratterizzano i bilanci delle università, indicate con i relativi principi di valutazione, che riflettono i contenuti degli schemi di cui all'allegato 1. Precisa che per lo Stato Patrimoniale sono descritte le seguenti voci: Immobilizzazioni immateriali (ad esempio costi di impianto, diritti di brevetto, concessioni, licenze e marchi); Immobilizzazioni materiali (ad esempio patrimonio librario, beni di valore culturale, storico, artistico e museale, nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità); immobilizzazioni finanziarie; rimanenze, per esempio beni destinati all'attività didattica e alla vendita all'interno delle università e i beni dell'assistenza sanitaria; crediti; disponibilità liquide; ratei e risconti attivi e passivi, in particolare per progetti e ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi; patrimonio netto, articolato in Fondo di dotazione, patrimonio vincolato e non vincolato; fondi per rischi ed oneri.
  Ricorda che per il Conto Economico sono descritte le seguenti voci: proventi per la didattica; contributi in conto esercizio – proventi finalizzati al funzionamento dell'ateneo – e in conto capitale finalizzati ad investimenti; operazioni e partite in moneta estera. Aggiunge che l'articolo 5 individua i criteri ai quali gli atenei – tenendo conto delle proprie specificità – sono tenuti ad attenersi per predisporre il primo Stato Patrimoniale. Essi riguardano: patrimonio immobiliare e terreni di proprietà; immobili e terreni di terzi a disposizione; beni mobili e patrimonio librario; contributi in conto capitale; immobilizzazioni finanziarie; disponibilità liquide; residui attivi e passivi; crediti e debiti tributari; mutui; avanzo di amministrazione, libero o vincolato; progetti finanziati; fondo di dotazione dell'ateneo, ove confluisce l'eventuale differenza tra attivo e passivo del primo stato patrimoniale. Il primo stato patrimoniale deve essere accompagnato da una specifica Nota Integrativa che illustra dettagliatamente le modalità di contabilizzazione delle singole poste attive e passive. Al contempo, l'articolo 9 del decreto dispone che in sede di redazione del primo bilancio unico d'ateneo di esercizio, devono essere predisposte tabelle di raccordo al fine di comparare i dati tra l'esercizio di chiusura in contabilità finanziaria ed il primo esercizio in contabilità economico-patrimoniale.
  Ricorda ancora che l'articolo 6 prevede l'obbligo di adozione di un piano dei conti, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, a decorrere dal 1 gennaio 2014 per le università facenti parte del comparto della pubblica amministrazione. La struttura di tale piano dei conti è rimessa ad un successivo decreto MIUR-MEF, del quale non viene tuttavia indicato un termine per l'adozione, da adottarsi «in conformità alle Pag. 94disposizioni di cui alla legge n. 196 del 2009». L'articolo 7 detta invece i criteri per la predisposizione – da parte delle università considerate amministrazioni pubbliche – del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, secondo gli schemi di cui all'allegato 2. Infine, l'articolo 8 prevede la predisposizione e l'aggiornamento periodico da parte del MIUR di un manuale tecnico-operativo di supporto delle attività gestionali, avvalendosi della Commissione per la Contabilità economico-patrimoniale delle università di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 2012.

  Giancarlo GALAN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione del provvedimento in esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi.
Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Anna ASCANI (PD), relatore, ricorda che lo schema in esame – corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica – consta di 5 articoli ed è stato adottato ai sensi degli articoli 4, comma 4 e 7, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012. Lo schema è corredato del parere della Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI) del 10 dicembre 2012, e della nota n. 35588 del 28 maggio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il quale si manifesta il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento da parte della Ragioneria generale. Destinatari del provvedimento sono – in base alle previsioni del decreto legislativo n. 18 del 2012, le sole università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della disciplina di contabilità pubblica. In particolare, l'articolo 1 prevede che le disposizioni dello schema concernenti la classificazione delle spese per missioni e programmi delle università si applicano sperimentalmente per l'esercizio finanziario 2013 e, in ogni caso, fino all'emanazione di un successivo decreto integrativo e correttivo, coerente con il piano dei conti di cui all'articolo 6 dello schema di decreto ministeriale n. 22, concernente i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, trasmesso parallelamente per l'espressione del parere parlamentare. Ricorda che, in base al decreto legislativo n. 91 del 2011, il piano dei conti è costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali. Lo schema del citato decreto ministeriale n. 22 dispone solo l'obbligo di adozione del piano da parte delle università considerate amministrazioni pubbliche, obbligo già previsto dal decreto legislativo n. 91 del 2011, a decorrere dal 1o gennaio 2014, mentre la definizione della struttura del piano è rimandata a un successivo decreto interministeriale MIUR-MEF, per la cui l'emanazione non è previsto un termine. Sottolinea quindi che l'articolo 2 del provvedimento in esame individua 5 missioni e 9 programmi, per ciascuno dei quali è indicata, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 18 del 2012, la corrispondente classificazione COFOG di secondo livello.
  Per completezza, ricorda che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 91 del 2011. Le cinque missioni individuate sono Ricerca e innovazione, Istruzione universitaria, Tutela della salute, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire, in simmetria con quelle previste – sugli stessi ambiti – per le amministrazioni Pag. 95centrali dello Stato. L'articolo 3 dello schema di decreto in esame concernente i principi di classificazione delle spese, dispone che le stesse sono imputate al programma cui, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali dettati dall'articolo 4, risultano direttamente riconducibili. Nel caso di spese destinate congiuntamente a più programmi, queste sono imputate ad ogni singolo programma – attraverso sistemi e procedure di contabilità analitica –, sulla base dei criteri specifici recati dall'articolo 5. Rileva che, nella sostanza, gli articoli 4 e 5 costituiscono una sorta di «mappa» per la corretta imputazione delle singole voci di spesa. Al riguardo, precisa, tuttavia, che il dossier predisposto dagli uffici sul provvedimento, fa riferimento alla necessità di alcuni chiarimenti. In particolare, relativamente all'articolo 4: il comma 1, lettera b), imputa al programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» le spese relative a «borse di studio di qualsiasi tipologia». Il comma 3, del medesimo articolo 4, tuttavia, imputa al programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» le spese relative a borse di dottorato e post-dottorato; con riferimento al comma 1, lettera c) – nonché alla citata lettera b), nella parte relativa alle borse di studio – sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire perché le spese relative alle stesse borse di studio e ad altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi non siano imputate al programma «Diritto allo studio nell'istruzione universitaria»; il comma 4, terzo periodo, imputa al programma «Ricerca scientifica e tecnologica applicata» anche le «spese sostenute per attività di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca conto terzi, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo». Tuttavia, l'articolo 5, commi da 1 a 6, imputa le spese per assegni fissi, rispettivamente, dei professori e dei ricercatori, ad altri programmi (»Sistema universitario e formazione post-universitaria», «Ricerca scientifica e tecnologica di base», «Assistenza in materia sanitaria», «Assistenza in materia veterinaria»), tenendo conto dell'effettivo impegno, secondo le indicazioni di cui agli articoli. 6, commi. 1-4, e 24 della legge n. 240 del 2010. Si tratta di disposizioni che prevedono, fra l'altro, lo svolgimento di attività di ricerca sia da parte dei professori che da parte dei ricercatori.
  Con riferimento all'articolo 5, ritiene invece che: il comma 7 imputa al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni» le «spese per il direttore generale (...), nonché le spese relative a missioni, formazione e mensa». Al contempo, il comma 8 stabilisce che le «spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato (...), nonché le spese relative a missioni e formazione» sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell'attività svolta presso le strutture di afferenza. Qualora le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta servizio presso strutture dell'amministrazione, nonché le spese relative a missioni e formazione, non siano direttamente correlate ai singoli programmi, sono imputate al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni». Inoltre, lo stesso comma 8, quarto periodo, del medesimo articolo 5 dispone che con lo stesso criterio devono essere imputati i costi di «stage e tirocini formativi a supporto dell'attività dell'ateneo». Sembrerebbe opportuno, pertanto, in linea con quanto evidenziato nel suddetto dossier, un chiarimento circa l'imputazione delle spese relative a borse di studio, retribuzione del personale di ruolo e missioni e formazione, nei termini sopra descritti. Aggiunge, peraltro, che sarebbe opportuno chiarire anche se il riferimento a stage e tirocini formativi costituisca elemento differente dalla «formazione».

  Giancarlo GALAN, presidente, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza sugli atti del Governo in esame, anche oltre il termine attualmente fissato al 26 settembre 2013.

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  Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI assicura senz'altro il presidente in tal senso, precisando che il Governo attenderà che la Commissione esprima il parere di competenza sugli atti del Governo in esame, anche oltre il termine attualmente fissato al 26 settembre 2013. Evidenzia peraltro l'opportunità che la Commissione proceda all'espressione del parere non oltre la settimana successiva alla scadenza inizialmente prevista, stante la imminente scadenza del decreto.

  Giancarlo GIORDANO (SEL) evidenzia che la richiesta si giustifica per la confluenza di numerosi atti del Governo all'esame della Commissione, per cui ritiene che sia l'Esecutivo a doversi fare carico di tale ritardo.

  Giancarlo GALAN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 19 settembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 14.30.

5-00466 Centemero: Sulle iniziative in occasione del centenario della pubblicazione del romanzo «Canne al vento» di Grazia Deledda.

  Il sottosegretario Gian Luca Galletti risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Elena CENTEMERO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. È necessario infatti valorizzare nei percorsi degli studi scolastici l'opera di Grazia Deledda, figura femminile d'esempio per le giovani generazioni e unica scrittrice italiana ad aver ottenuto finora il premio Nobel per la letteratura.

5-00606 Ghizzoni: Sul conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.

  Il sottosegretario Gian Luca Galletti risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta data dal rappresentante del Governo. Apprezza infatti l'annuncio che il Governo si attiverà per far riprendere i lavori del tavolo tecnico, diretti alla predisposizione del decreto interministeriale che definisce i presupposti per il conseguimento della laurea in fisioterapia da parte degli studenti e dei laureati in scienze motorie. Rileva però che sono trascorsi oltre due anni dall'entrata in vigore della legge 21 aprile 2011, n. 63, che recava l'abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. Ricorda quindi che tale legge prevedeva, all'articolo 1, comma 2, che entro nove mesi dalla sua approvazione sarebbe stato emanato un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, ma tale emanazione non è ancora avvenuta. Sottolinea quindi che all'abrogazione dell'equipollenza non ha fatto seguito l'emanazione della prevista regolamentazione della materia, la quale non è destinata alla reintroduzione fittizia della normativa legislativa abrogata, ma a definire una cornice di parametri nazionali per Pag. 97i laureati in scienze motorie che vogliano conseguire il titolo di fisioterapista.

5-00636 Giordano Giancarlo: Sull'utilizzo del personale educativo statale anche precario e in soprannumero.

  Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Dichiara infatti che, anche alla luce dell'emanazione del recente decreto-legge n. 104 del 2013 in materia di istruzione, citato nella risposta del sottosegretario Galletti, il Governo non abbia fornito risposte adeguate alle questioni affrontate nell'interrogazione in discussione.

5-00637 Bossa: Sulla situazione dell'istituto comprensivo «Teodoro Gaza» di San Giovanni a Piro (SA).

  Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Luisa BOSSA (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Galletti. Ricorda come dietro il fatto illustrato nell'interrogazione in titolo vi sia un'intera comunità di persone che merita di essere ascoltata.

  Giancarlo GALAN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 settembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

  La seduta comincia alle 20.10.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Testo unificato C. 282 e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giancarlo GALAN, presidente, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere alla VI Commissione il parere di competenza sui progetti di legge recanti delega in materia fiscale, di cui la medesima Commissione ha elaborato, nella seduta dell'8 agosto scorso, un testo unificato. Ricorda, altresì, che l'avvio dell'esame del citato provvedimento è previsto in Assemblea a partire da lunedì 23 settembre 2013.

  Giorgio LAINATI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione finanze ha in esame alcune proposte di legge in materia fiscale – proposte di legge n. 282 Causi ed altri, n. 1122 Capezzone ed altri e n. 1339 Migliore che recano norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo, nonché n. 950 Zanetti recante invece, norme in materia di contrasto all'elusione fiscale e abuso del diritto. L'8 agosto 2013 è stato adottato il testo unificato in discussione, quale testo base, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere per le parti di competenza.
  Il testo si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale. In particolare, dopo l'articolo 1 che reca delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura, il successivo articolo 2 delega il Governo ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel Pag. 98catasto dei fabbricati alcuni princìpi e criteri direttivi, tra i quali quello di cui alla lettera l, ai sensi del quale prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera g) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera h), che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.
  I restanti articoli da 3 a 16 recano, quindi, norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale, monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli, Semplificazione, revisione del sistema sanzionatorio, rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta, razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, giochi pubblici, fiscalità ambientale, disposizioni finanziarie. Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere nulla osta.

  La Commissione esprime quindi nulla osta sul provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 20.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca.

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