CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2013
84.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2013.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che, all'esito del dibattito svoltosi nella giornata di ieri, è stata predisposta una proposta di parere da parte del relatore.

  Daniela SBROLLINI (PD), relatore, illustra la proposta di parere formulata anche alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito che ha avuto luogo nella seduta precedente (vedi allegato 1).

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  Giulia GRILLO (M5S), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore e ritenendo condivisibile il contenuto della proposta di parere presentata, annuncia tuttavia il voto di astensione da parte del suo gruppo, che contesta radicalmente l'impostazione del decreto-legge in oggetto, in quanto le disposizioni volte a contrastare la violenza di genere contengono fondamentalmente misure di carattere repressivo anziché privilegiare il rafforzamento di strumenti volti a favorire la prevenzione e i programmi di rieducazione.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore, favorevole con una condizione.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Testo unificato C. 282 Causi e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VI Commissione (Finanze) il prescritto parere sulle parti di competenza concernenti il testo unificato delle proposte di legge n. 282 e abbinate, recante delega al Governo per la revisione del sistema fiscale.
  Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione affari sociali, rileva la disposizione recata dall'articolo 14 del testo unificato, contenente disposizioni in materia di giochi pubblici, ricordando che – come è noto – la Commissione si è occupata del tema dei giochi fin dalla scorsa legislatura, nella quale è stata deliberata l'indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo, il cui documento conclusivo è stato approvato nell'agosto del 2012.
  Per quanto riguarda la legislatura in corso, fa presente che nella seduta della medesima Commissione dell'11 settembre scorso è stato avviato l'esame di quattro proposte di legge (A.C. 101 Binetti e abbinate) che, pur avendo contenuti differenti tra loro, sono accomunate dal fatto di prevedere, a vario titolo, interventi volti alla cura e alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
  Altre proposte sullo stesso tema – non ancora assegnate – sono state presentate da parte di diversi gruppi parlamentari.
  Entrando nel merito della disposizione in oggetto, rileva che l'articolo 14, al comma 1, conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio, in quanto ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
  Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa da un lato sulla riserva in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse e, dall'altro, sulla concessione di servizio, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l'esercizio del gioco, ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull'attività poteri di controllo.
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 14 indica diversi princìpi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nel riordino della materia, in primo luogo quello di procedere alla raccolta sistematica ed organica delle disposizioni vigenti e al loro adeguamento ai più recenti princìpi stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali (comma 2, lettera a).Pag. 165
  Osserva che i profili di maggiore interesse per la XII Commissione attengono alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico e alla tutela dei minori: si tratta di temi trattati dalle suddette proposte di legge in corso di esame, in ordine ai quali sono intervenute diverse disposizioni.
  Al riguardo, ricorda, in particolare, che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri mediante il quale dovrebbe essere effettuato tale aggiornamento allo stato attuale è in fase di definizione.
  Peraltro, già la legge di stabilità 2011 aveva previsto che con decreto interdirigenziale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e del Ministero della salute fossero adottate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo (articolo 1, comma 70, primo periodo, della legge n. 220 del 2010). Lo schema di decreto, trasmesso nel mese di giugno 2011, è tuttora all'esame della Conferenza unificata. Il termine per l'emanazione del decreto è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2013.
  Nell'ambito del quadro normativo vigente, segnala altresì l'articolo 7, comma 5, del suddetto decreto-legge Balduzzi, che prevede l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine dei giochi; sugli apparecchi di gioco (cosiddetto AWP – Amusement with prizes); nelle sale con videoterminali (cosiddetto VLT – Video lottery terminal); nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
  Con specifico riferimento al capitolo della tutela dei minori, evidenzia che l'articolo 7, comma 4, del medesimo decreto dispone che dal 1o gennaio 2013 sono vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono peraltro vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali e riviste, durante trasmissioni televisive e radiofoniche e spettacoli cinematografici e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.
  Ai sensi del successivo comma 4-bis, la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato e se la stessa non è definibile va indicata la percentuale storica per giochi simili. In caso di violazione, il soggetto proponente deve ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.
  Per quanto riguarda la disposizione in esame, osserva come nel testo dell'articolo 14, comma 2, lettera a), non siano specificate le misure da adottare per il raggiungimento delle finalità che si intende conseguire, quale sarebbe ad esempio agire sul piano dell'offerta di gioco, introducendo una limitazione della stessa.
  I principi e criteri direttivi indicati alle successive lettere b) e c) sono volti a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge (lettera b), mentre i provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recheranno la specifica disciplina dei singoli giochi, la Pag. 166definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura (lettera c).
  Si prevede, inoltre, che debba essere effettuato il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, ed al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, le percentuali destinate a vincita (payout), nonché in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione (lettera d).
  Ai sensi della lettera e), in sede di attuazione della delega deve essere garantita, inoltre, l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
  La successiva lettera f) prevede, poi, che il riordino della materia comporti anche una rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate.
  Fa presente, poi, che al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, tra i principi e criteri direttivi è ricompreso anche quello concernente il rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni (lettera g).
  Ulteriori principi e criteri direttivi attengono, rispettivamente: alla verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi, circa l'efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di interesse (lettera h); al riordino e all'implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia (lettera i); al riordino e all'implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e la sua effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line (lettera l).
  La successiva lettera m) riguarda invece la razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco – a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), TULPS (R.D. n. 773 del 1931) – comunque improntata al criterio della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario, ovvero del titolare dell'esercizio, nonché l'individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una metratura minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati e, infine, la revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto Testo unico, idonea a garantire controlli più efficaci in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco.
  A questo proposito, ricorda che l'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi) prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi da gioco AWP (Amusement with prizes) – articolo 110, comma Pag. 1676, lettera a), del TULPS n. 773 del 1931 – sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Tali pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge.
  L'attuazione della delega deve, inoltre, essere improntata ai seguenti principi e criteri direttivi: allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco (lettera n); deflazione, anche agevolata ed accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso (lettera o); attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito (lettera p).
  Un ulteriore criterio per l'esercizio della delega concerne l'istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto delle ludopatie, da realizzarsi a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, anche in concorso con la finanza regionale e locale (lettera q).
  Altri principi e criteri direttivi riguardano poi: il rafforzamento del monitoraggio circa il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, anche ai fini della revisione della disciplina in materia (lettera r); l'introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro (lettera s), la previsione di maggiori forme di controllo, anche in via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identità del giocatore e vincite (lettera t).
  Infine, fa presente che l'ultimo dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 14 – comma 2, lettera u) – concerne il rilancio del settore ippico, rispetto al quale prevede l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, oltre ad una serie di ulteriori misure.

  Andrea CECCONI (M5S), con riferimento al fatto che il testo unificato delle proposte di legge in oggetto prevede che si faccia ricorso allo strumento della delega al Governo, evidenzia l'esigenza di riaffermare, in materia di gioco d'azzardo come in tante altre materie, la centralità del Parlamento.
  A questo proposito, fa presente che su questo tema risultano essere state presentata circa diciotto proposte di legge – alcune delle quali ancora da assegnare – per cui è evidente l'interesse che esso suscita presso i vari gruppi parlamentari.
  Ricorda, poi, quanto è accaduto al Senato nella seduta del 5 settembre scorso, nella quale sono state discusse alcune mozioni sul medesimo tema. In quella circostanza, è stata approvata, con il parere contrario del sottosegretario competente, una mozione presentata dalla Lega Nord, che impegna il Governo a varare in tempi rapidi una moratoria di dodici mesi sul gioco d'azzardo on line e sui giochi elettronici, mentre è stata respinta la mozione n. 139 del Movimento 5 Stelle, che prevedeva il divieto totale di pubblicità dei giochi d'azzardo, l'innalzamento della tassazione sui relativi proventi e la modifica della disciplina delle concessioni nel senso indicato dalla relazione presentata nel 2010 dalla Commissione antimafia.
  Dagli elementi a disposizione – comprese alcune disposizioni recate dal decreto-legge n. 102 del 2013, che prevedono agevolazioni per la definizione del contenzioso in favore di alcuni concessionari di giochi (A.C. 1544) – e, soprattutto, dell'analisi della disposizione in oggetto, ritiene Pag. 168che vi siano ragioni valide per dubitare che vi sia da parte del Governo di intervenire contro i concessionari di giochi, pur trattandosi di un settore in cui si annidano collusioni con la criminalità organizzata.
  Fa notare come lo Stato si comporti in un certo modo nei confronti dei tossicodipendenti, e in un modo completamente differente rispetto ai soggetti dipendenti da gioco d'azzardo patologico, non volendo, evidentemente, colpire gli interessi economici afferenti a questo settore, dal momento che, secondo le stime, ottantasei milioni di euro, derivanti dal gioco e dalle scommesse, vanno in parte ai concessionari, in parte all'erario.
  Rileva, pertanto, che lo Stato concentra tutto il suo interesse sulle entrate legate al gioco anziché impegnarsi in attività di informazione capillare sui rischi che il ricorso eccessivo al gioco comporta.
  Entrando nel merito dell'articolo 14, oltre alle perplessità espresse dal relatore in merito al comma 2, lettera a), esprime ulteriori profili critici con riferimento a: la previsione recata dal comma 1 dell'articolo 14, per cui non si mette in discussione l'attuale modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio; il contenuto delle lettere d) ed e) ed h); la lettera m), soprattutto nella parte in cui non specifica se nella razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco l'offerta debba essere diminuita ovvero se, invece, possa addirittura essere incrementata rispetto al volume attuale; la lettera q), in quanto ritiene che l'espressione «giochi pubblici» si presti a possibili equivoci.
  Ribadisce, infine, l'auspicio per cui l’iter delle proposte di legge in materia di prevenzione e cura della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di cui la Commissione affari sociali ha avviato l'esame, possa proseguire e concludersi in tempi rapidi.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), ringraziando il deputato Cecconi per il suo intervento, rileva come questi abbia usato toni moderati rispetto alla gravità della situazione venutasi a creare.
  Si riferisce, in particolare, alle richiamate norme predisposte in favore di concessionari di giochi nei confronti dei quali erano state irrogate sanzioni, evidenziando come lo Stato non si comporta in maniera altrettanto clemente nei confronti dei comuni cittadini, soprattutto quelli meno abbienti.
  Osserva, poi, che tale impostazione è ribadita dalla disposizione in commento, dal momento che al comma 2, lettera o), si prevede tra i principi e criteri direttivi «la deflazione, anche agevolata ed accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso».
  Rileva, dunque, come l'atteggiamento di favore che lo Stato riserva ai concessionari di giochi, temendo di recare loro nocumento, stante l'entità degli introiti che consegue, non può non essere percepito come un comportamento sbagliato e discriminatorio da parte dei cittadini.
  In considerazione del quadro delineato, ritiene che i deputati debbano riappropriarsi della propria dignità, che viene percepita come irrimediabilmente perduta da parte dell'opinione pubblica, non essendo più tollerabili atteggiamenti di silenzio collusivo, altrimenti gli insulti rivolti alla classe politica sono del tutto meritati e i deputati non se ne possono lamentare.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, richiama il deputato Baroni, pregandolo di usare toni più consoni, anche in considerazione dell'atteggiamento di rispetto reciproco che i vari gruppi parlamentari hanno costantemente tenuto presso la Commissione affari sociali, per cui, anche di fronte ad una forte posizione politica, non hanno mai fatto ricorso alle offese o alle ingiurie.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), dopo aver ringraziato il presidente Vargiu per la precisazione, riprendendo l'esame della di- Pag. 169sposizione in commento, fa presente come anche la previsione di un apposito fondo per il contrasto delle ludopatie, di cui alla lettera q) del comma 2, sia insufficiente in quanto si fa riferimento ad una quota delle risorse erariali già esistenti.
  Reputa, pertanto, inadeguati gli interventi previsti dall'articolo 14 del provvedimento in titolo, soprattutto se si considera che cinque milioni di famiglie in Italia subiscono l'impatto devastante del gioco d'azzardo patologico.
  Ribadisce, infine, che la Commissione affari sociali potrebbe svolgere un ruolo fondamentale rispetto alle numerose questioni problematiche che il sempre più diffuso ricorso al gioco d'azzardo ha creato.

  Vittoria D'INCECCO (PD) con riferimento alle gravi parole rivolte dal deputato Baroni, chiede se sia possibile prevedere la resocontazione stenografica delle sedute della Commissione, anche per le sedi referente e consultiva.

  Matteo DALL'OSSO (M5S) si associa alla richiesta, estendendola anche alla ripresa televisiva diretta.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, fa presente come non sia nella disponibilità della presidenza della Commissione ciò che è stato richiesto, dal momento che la disciplina concernente la pubblicità dei lavori, sia dell'Assemblea che delle Commissioni, è contenuta direttamente nel regolamento della Camera dei deputati, che non prevede il resoconto stenografico per la sede referente e consultiva, ma su esplicita richiesta potrebbe essere attivata la ripresa televisiva a circuito chiuso.
  Essendo previsto all'ordine del giorno della seduta odierna lo svolgimento di interrogazioni alle ore 15, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 18 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

  La seduta comincia alle 15.10.

5-00647 Nastri: Realizzazione della «Città della Salute e della Scienza di Novara».

  Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gaetano NASTRI (FdI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Fadda.
  Ricorda, in particolare, che la realizzazione della «Città della Salute e della Scienza di Novara» s'inserisce all'interno di una serie di prospettive strategiche previste dall'accordo Stato-Regione nel settore sanitario; Novara, oltre a Torino, costituisce, infatti, un centro primario in Piemonte con un insieme di requisiti favorevoli, indicati dalla programmazione economica territoriale e di settore le cui integrazioni di risorse costituiscono la base necessaria dell'intero progetto come motore di sviluppo e di crescita per l'intero Piemonte. Fa notare che le attuali difficoltà di natura burocratica nel dare prosecuzione al progetto nascono dal fatto che la proposta per la «Città della Salute e della Scienza di Novara» è stata accorpata con l'accordo di programma per la «Città della Salute e della Scienza di Torino». Un iter autonomo sarebbe stato a suo avviso preferibile in quanto il progetto di Novara è già stato approvato dalla Conferenza dei servizi della regione Piemonte e, quindi, è fondamentale che da parte della regione si acceleri il perfezionamento del documento di programma della «Città della Salute e della Scienza di Novara», affinché il Governo «sveli le carte» e si possa, quindi, comprendere se ha reali intenzioni di finanziare questo progetto.Pag. 170
  Ritiene altresì auspicabile che il suddetto progetto sia inserito nel disegno di legge di stabilità che verrà presentato nelle prossime settimane e che Novara possa disporre di risorse pari a 378 milioni di euro, considerando tale somma fondamentale per la realizzazione del nuovo ospedale.
  Occorre, pertanto, che da parte del Ministero ci sia la volontà di confermare che tali risorse siano ancora disponibili per la sottoscrizione degli accordi di programma, dando priorità alla realizzazione dell'intervento riguardante Novara rispetto a Torino.

5-00212 Miotto: Il quadro normativo inerente le radiazioni ionizzanti, con specifico riferimento al «caso Marlia».

  Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maria AMATO (PD), cofirmataria dell'interrogazione, replicando si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto, se da un lato esprime soddisfazione per la puntualità della risposta, non lo è altrettanto per quanto riguarda la prassi seguita nel settore della radiodiagnostica, che a suo avviso andrebbe rivista.
  A questo proposito, fa presente che da parte delle società scientifiche di radiologia sono state emanate da tempo linee guida che, tra l'altro, definiscono la ripartizione delle responsabilità tra le varie figure professionali.
  Concordando con la valutazione effettuata dal Governo circa l'opportunità di non commentare il caso concreto in quanto attualmente al vaglio della magistratura, ritiene tuttavia che permangano difformità tra la normativa italiana di abilitazione alla professione e il decreto legislativo n. 187 del 2000, con il quale è stata data attuazione alla direttiva EURATOM in materia di protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

5-00064 Biondelli: Situazione concernente il Centro di educazione motoria (CEM) di Roma, gestito dalla Croce Rossa italiana.

  Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Franca BIONDELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, segnalando tuttavia l'esigenza di continuare a monitorare i successivi sviluppi della vicenda, evidenziando l'importanza del centro di educazione motoria (CEM) di Roma, con riferimento alla qualità delle prestazioni erogate nei confronti di utenti affetti da gravi patologie, sia fisiche che psichiche.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 16.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello.

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