CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2013
83.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 298

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Testo unificato C. 282 Causi e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, ricorda che il 20 giugno 2013 la Commissione Finanze ha avviato l'esame di alcune proposte di legge in materia fiscale. Le proposte di legge 282 (Causi e altri), 1122 (Capezzone e altri) e 1339 (Migliore) recano norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo. La proposta di legge 950 (Zanetti) reca norme in materia di contrasto all'elusione fiscale e abuso del diritto. L'8 agosto 2013 è stato adottato il testo base.
  Rileva quindi che la proposta si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del Pag. 299diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.
  Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale, disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011 che ha introdotto l'Imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in luogo del numero dei vani. È assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, che non dovranno comunque superare i valori di mercato.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una norma a favore delle unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, per le quali si dovrà tenere conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; in sede referente è stata resa esplicita l'esigenza di tutelare l'unico immobile non di lusso posseduto dal contribuente. Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si è attribuito valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa. Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni.
  La delega fiscale è anche orientata, secondo le modifiche introdotte in sede referente, ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 3) e un rapporto sulle spese fiscali (articolo 4).
  Nel corso dell'esame in sede referente sono stati ulteriormente precisati gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, certezza del diritto, uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138/11. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.
  Tra gli obiettivi delineati emerge inoltre la certezza del sistema tributario, da perseguire in particolare attraverso la definizione dell'abuso del diritto (articolo 5), inteso come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché la condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; deve essere garantita la scelta tra Pag. 300regimi alternativi quando l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali «non marginali».
  Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6).
  Si sofferma quindi sulle norme volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali nonché la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, nei casi di obiettiva difficoltà. Si intende inoltre attuare una semplificazione sistematica dei regimi fiscali, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, secondo le modifiche introdotte in sede referente, al fine di eliminare «complessità superflue» (articolo 7).
  Si prevede la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 8) secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime; si prevede, al riguardo, la revisione del regime della dichiarazione infedele e la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, ovvero di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata; con una modifica operata nella medesima sede referente, è stato disposto che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
  L'articolo 9 indica i principi e i criteri da perseguire per il rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili, i fenomeni di transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché le fattispecie di elusione fiscale. Nell'attività di controllo deve essere, tra l'altro, rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si prevede poi che siano espressamente previsti i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità promuovendo adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari. Si dispone l'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, il potenziamento del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) nonché il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento. Si ripropone quindi il tema della revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali.
  L'articolo 10 reca la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (principio introdotto nel corso dell'esame in sede referente).
  In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali Pag. 301chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione. Nel corso dell'esame in sede referente, si è disposto lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità.
  Tra i principi e i criteri direttivi per la tutela dei contribuenti si ricordano: l'impignorabilità di alcuni beni di impresa; l'estensione della rateazione dei debiti tributari e la riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi; la limitazione del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio.
  L'articolo 11 reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni. Anzitutto si prevede l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) dei soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale ed allineata a quella dell'IRES. Le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci concorreranno alla formazione del reddito IRPEF. Sono introdotti regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e, per i contribuenti «minimi», regimi sostitutivi forfetari con invarianza del quantum dovuto, nonché istituti premiali per le nuove attività produttive. Infine, si delega il Governo a introdurre «forme di opzionalità».
  Il Governo è altresì delegato a chiarire la definizione di «autonoma organizzazione» ai fini IRAP per professionisti e piccoli imprenditori, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale. Allo stesso tempo, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 12), a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, rivedere la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento, tra l'altro, al regime dei lavoratori all'estero, rivedere i regimi di deducibilità di ammortamenti, spese e costi.
  L'attuazione della delega in materia di IVA deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali e l'attuazione del regime del gruppo IVA (articolo 13). Allo stesso tempo, il Governo è delegato ad introdurre norme per la revisione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale.
  L'articolo 14 riguarda i giochi pubblici, prevedendo – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; rivisitare aggi e compensi spettanti ai concessionari; ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché al sistema sanzionatorio. Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
  Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico.
  Il Governo è infine delegato (articolo 15) ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a Pag. 302livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.
  Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.
  Per quanto concerne l'adeguamento ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, indicato fra i princìpi e criteri generali di delega di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, ricorda, in estrema sintesi, che le norme dei Trattati europei in materia fiscale prevedono sostanzialmente il divieto di istituire tassazioni discriminatorie, rispetto a quelle applicate sui prodotti nazionali, su prodotti provenienti da altri Stati membri e l'armonizzazione comunitaria dell'IVA, delle imposte di consumo (accise) e delle altre imposte indirette. L'imposizione diretta non è invece armonizzata e rimane di competenza esclusiva degli Stati membri.
  Segnala inoltre che l'articolo 5, comma 1, in materia di definizione dell'abuso del diritto, richiama espressamente fra i princìpi di delega quelli contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012.
  Con riferimento alle misure per contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 9, segnala che sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2013 sono state pubblicate due modifiche della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, segnatamente:
   la direttiva 2013/43/UE, relativa all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi;
   la direttiva 2013/42/UE, relativa al meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

  Il rispetto dei princìpi generali della normativa europea, è richiamato inoltre dall'articolo 10, lettera c), punto 3, del testo che detta i criteri di delega in materia di affidamento dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali. Il richiamo va inteso con particolare riguardo alla disciplina della concorrenza nel settore dell'affidamento dei servizi pubblici.
  Per quanto riguarda la razionalizzazione dell'IVA, evidenzia che l'articolo 13, comma 1 conferisce delega al governo per il recepimento della direttiva 2006/112/UE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dettando specifici princìpi e criteri direttivi. Il primo dei due specifici criteri direttivi riguarda la razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati: la disposizione sembra prefigurare un adattamento dei regimi speciali, vigenti in alcuni settori, alla disciplina generale, al fine di evitare che le particolarità dei singoli settori producano distorsioni nell'applicazione dell'imposta ovvero oneri maggiori rispetto a quelli derivanti dal regime ordinario. Ricorda in proposito che l'esigenza di procedere al riordino e alla progressiva riduzione dei regimi speciali è stata sottolineata anche dalla Commissione europea nel citato Libro verde sul futuro dell'IVA – Verso un sistema IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010) 695). Il secondo criterio specifico riguarda l'attuazione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/UE. L'articolo citato ha stabilito che, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico Pag. 303soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.
  L'articolo 15, infine, delega il Governo ad introdurre, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, nuove norme di fiscalità finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/UE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.
  Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una rassegna dei documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea in tema di fiscalità e lotta contro le frodi.
  Ricorda infine – per affinità di materia, benché il provvedimento non intervenga sul punto specifico – che il 3 giugno 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare in cui sostiene che alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 contrastano con la direttiva 2006/112 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in quanto escludono dall'imposta alcune operazioni considerate «non commerciali» che dovrebbero, invece, essere tassate o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate «esenti» piuttosto che «escluse».
  In particolare, la Commissione ricorda che l'articolo 2 della citata direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni o le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'articolo 132 della direttiva medesima prevede, al massimo, che determinate attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo «pubblico», possano essere «esenti», ma non «escluse», e pertanto tali da concorrere in ogni caso alla formazione dell'imponibile IVA e da andare soggette a fattura e registrazione.
  Ad avviso della Commissione, l'articolo 4, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 contrasterebbe con la norma europea, in quanto dispone per gli enti diversi dalle società commerciali che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria – in quanto l'attività prevalente non è orientata a fini di lucro – che siano «escluse» dall'IVA le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Inoltre, lo stesso articolo 4 prevede che la cessione di beni e l'erogazione di servizi a favore degli associati – in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico – siano «escluse» dall'IVA in quanto afferenti ad una finalità «pubblica». Secondo la Commissione, anche queste cessioni di beni o erogazioni di servizi dovrebbero essere considerate «commerciali», in quanto sia la maggiorazione della quota sia l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di «commercialità»: tali fattispecie non possono dunque essere «escluse» dall'IVA, ma – al massimo – essere considerate «esenti», a condizione che:
   non avvengano dietro corrispettivo;
   laddove si presentino come cessione di beni, non siano autonome, ma risultino connesse ad un servizio pertinente allo scopo dell'ente;Pag. 304
   l'esenzione concessa non alteri la concorrenza;
   la finalità «pubblica» dell'ente sia riconducibile esclusivamente a una delle ipotesi di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

  Vega COLONNESE (M5S) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di formulare una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

  Michele BORDO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato), che tiene conto delle indicazioni formulate dai colleghi nel corso del dibattito. Osserva di aver ripreso, nelle premesse, anche l'obiezione della collega Pinna relativa alla necessità di evitare eccessivi irrigidimenti nel mercato del lavoro.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

  Luca PASTORINO (PD) osserva come, volendo esaminare la materia fiscale dal punto di vista dell'Unione Europea, anche in mancanza di una competenza legislativa, si possa contare su un gran numero di indirizzi politici, volti a coordinare politiche spesso dannosamente divergenti e indicare una minima azione fiscale comune, per il rilancio dell'economia e del lavoro e a presidio della giustizia sociale. Sono indirizzi che, in questo come in altri campi, la politica dovrebbe decidere, prima, e attuare, poi, con maggiore approfondimento e serietà, per costruire davvero nei fatti un'Unione più coesa e giusta.
  Con riferimento agli indirizzi europei nel settore fiscale, già richiamati in occasione della conversione del decreto-legge 54/2013, ricorda che il Consiglio Europeo del marzo 2012, sottolineando l'insufficienza degli sforzi comuni per dare seguito alla strategia «Europa 2020», ha evidenziato alcuni possibili interventi per il rilancio della strategia per il lavoro e la crescita. Tra questi figura la riforma dei Pag. 305sistemi tributari, in modo da renderli più efficaci ed efficienti, eliminare le esenzioni ingiustificate, ampliare la base imponibile, combattere la frode e l'evasione fiscale e – questo interessa la discussione odierna – spostare l'onere fiscale dal lavoro.
  La Commissione europea – forse mai con la dovuta incisività – ha perseguito questo stesso indirizzo. Più precisamente, le sue indicazioni chiedono agli Stati membri riforme fiscali per ridurre considerevolmente l'onere sull'occupazione. Tali riforme dovrebbero essere neutre in termini di carico fiscale complessivo e, quindi, andrebbero finanziate mediante aumenti dei tributi, ad esempio, sui patrimoni o in ambito ambientale e con un più deciso contrasto dell'economia sommersa e dell'evasione.
  Nell'Analisi annuale della crescita 2013, la Commissione ha affermato chiaramente che gli Stati membri dovrebbero invertire la tendenza in corso, puntando a «spostare l'onere fiscale complessivo verso basi imponibili meno nocive per la crescita e la creazione di posti di lavoro». Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero rendere i sistemi tributari «più efficienti, competitivi ed equi».
  Per l'Italia, il punto 5 delle raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 chiede esplicitamente il varo di una riforma fiscale per trasferire il carico da lavoro e capitale ai consumi, beni immobili e ambiente. Inoltre, l'Italia dovrebbe condurre una lotta incisiva all'evasione fiscale, all'economica sommersa e al lavoro irregolare.
  Già in occasione della sospensione dell'IMU disposta dal decreto-legge 54/2013 ha avuto modo di intervenire in questa Commissione per sottolineare come si trattasse, senz'altro, di un sollievo in un Paese in forte crisi e gravato da una pesante tassazione. Questo vale oggi per il decreto-legge 102/2013.
  Tuttavia, attenendoci agli indirizzi dell'Unione Europea, dovremmo trovarci a discutere un intervento fiscale di ben diversa natura. Una riforma fiscale, neutra in termini di gettito e di natura strutturale e complessiva, tale da realizzare un incisivo spostamento del carico fiscale dal lavoro, per favorire l'occupazione e la lotta all'evasione fiscale.
  Da un approccio sistematico esce purtroppo anche la questione della TARES. Infatti il nuovo tributo è mantenuto e anzi aggravato dalle disposizioni del decreto-legge 102/2013. Se è vero che il principio del «chi inquina paga» – più che condivisibile – ci viene dall'UE e che la stessa Unione chiede di spostare il carico fiscale sul settore ambientale, è pure vero che gli aggravi saranno improvvisi e rilevanti, al punto da mettere in difficoltà in particolare, oltre le famiglie già provate, le piccole imprese di commercianti e artigiani. Posto che tra un anno un nuovo tributo sui servizi potrebbe rivoluzionare di nuovo il sistema e posto che le indicazioni europee sono di assumere misure fiscali coerenti e che non deprimano l'economia e il lavoro, il Governo e le Camere devono attivarsi per sospendere l'applicazione della TARES per quest'anno, in attesa di approvare il nuovo tributo sui servizi l'anno prossimo.

  Paolo ALLI (PdL), relatore, ribadito che il provvedimento in esame non presenta profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ritiene che in materia fiscale alcune delle considerazioni del collega Pastorino potrebbero essere inserite nella proposta di parere, seppure non in forma vincolante per la Commissione di merito.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI) riterrebbe opportuno inserire, nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, una osservazione relativa alla regolamentazione delle aliquote IVA, con riferimento alla loro armonizzazione nei diversi paesi europei.

  Michele BORDO, presidente, osserva come quella relativa alla armonizzazione delle aliquote IVA sia questione controversa, sulla quale si affrontano posizioni politiche differenziate, e che appare pertanto di difficile traduzione in una osservazione espressa dalla XIV Commissione nel parere al provvedimento.

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  Arianna SPESSOTTO (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento in esame, contrariamente alle dichiarazioni di principio del Governo, prevede l'ennesimo condono, introducendo, all'articolo 14, uno riduzione del 75 per cento sulle somme dovute per il danno erariale accertato da sentenza di primo grado.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

  Paola PINNA (M5S) osserva, con riferimento alle disposizioni in materia di commissariamento delle province, che il decreto-legge in esame proroga gli effetti del precedente decreto-legge n. 201 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale in quanto privo dei requisiti di necessità e urgenza. L'assenza di motivi di urgenza è peraltro confermata dal fatto che l'assetto dato all'ordinamento provinciale è valido sino al 31 dicembre 2013.
  Con il provvedimento in esame si procede inoltre a sostituire organi elettivi con commissari nominati, ledendo in tal modo il principio della rappresentanza democratica. Assai più opportuno sarebbe stato prima procedere alla riorganizzazione delle province, e solo in una seconda fase occuparsi degli organi elettivi.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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