CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 settembre 2013
80.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 85

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 6 settembre, l'esame in Commissione dei provvedimenti in titolo sarà organizzato tenendo conto che il 23 luglio 2013 la Conferenza dei presidenti di gruppo ha adottato all'unanimità la dichiarazione di urgenza dei predetti progetti di legge, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Regolamento; per effetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del Regolamento, il termine per riferire all'Assemblea è, pertanto, ridotto a trenta giorni dall'inizio dell'esame in Commissione. Al riguardo, fa notare che, essendo tali provvedimenti già inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea di ottobre 2013 ed Pag. 86iniziando oggi l'esame in Commissione, appare opportuno che l'esame preliminare si concluda entro la prossima settimana, in modo da passare alle successive fasi dell'iter tra l'ultima settimana del mese di settembre e la prima settimana del mese di ottobre.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatore, osserva che la presentazione di queste due proposte di legge consente di affrontare un tema che riguarda l'occupazione, soprattutto femminile, ma che più in generale interessa la tutela del lavoro e del contrasto agli abusi che colpiscono i lavoratori nel momento in cui questi sono più deboli. Fa riferimento, quindi, alle dimissioni volontarie o alle cosiddette «dimissioni in bianco», le cui dimensioni sono note attraverso i dati sconcertanti forniti dall'ISTAT e dai sindacati, che complessivamente parlano di 2 milioni di lavoratori colpiti, il 15 per cento di coloro che godono di un contratto a tempo indeterminato. Fa notare che si tratta di una piaga che discrimina maggiormente le donne e che riguarda in prevalenza il Sud dell'Italia, ad ulteriore penalizzazione di categorie già ampiamente svantaggiate: si sofferma, in particolare, sulle donne in stato di maternità, circa 800.000 nel biennio 2008-2009, che si dimettono su pressione dei datori di lavoro, che interpretano il concetto di flessibilità utilizzando ricatti a danni di quelle lavoratrici che, pur di ottenere un posto di lavoro, sono disposte a tutto. Rileva che tutto ciò è oggi aggravato dalla profonda e lunga crisi, che ha frantumato il sistema economico e sociale. Sottolinea, quindi, come al lavoro delle donne, in Italia, ancora non venga riconosciuta una parità retributiva, ma solo quella parità, penalizzante, dell'età pensionabile: dunque, il mancato riconoscimento del valore sociale della maternità, insieme alle insufficienti politiche di welfare, allontanano sempre più il Paese dall'obiettivo del Trattato di Lisbona, che stabiliva la soglia dell'occupazione femminile al 60 per cento, mentre l'Italia si attesta al 47,2 per cento, sotto la media europea di ben 12 punti percentuali.
  Per questi motivi, ritiene importante procedere con strumenti legislativi quali le proposte di legge in esame, di cui passa ad illustrare il contenuto, osservando come esse rechino norme volte a contrastare la pratica delle dimissioni «in bianco», consistente nel far firmare al lavoratore (e, più spesso, alla lavoratrice) la lettera di dimissioni al momento dell'assunzione (e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole) ai fini di un suo successivo utilizzo.
  In via preliminare, ricorda che su tale materia il legislatore è intervenuto ripetutamente nel corso delle passate legislature: dapprima la legge n. 188 del 2007 aveva disposto che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal «prestatore d'opera» (lavoratori subordinati e cosiddetti «parasubordinati») e volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, fosse subordinata all'utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali; destinatari della norma erano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e la nuova disciplina si applicava ai contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle prestazioni occasionali di collaborazione, ai contratti di associazione in partecipazione, nonché ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci; i moduli avevano una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione ed erano realizzati secondo determinate specifiche tecniche.
  Rammenta, quindi, che in seguito alle difficoltà emerse in sede di applicazione della normativa (evidenziate soprattutto da parte delle imprese) l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto l'abrogazione della legge n. 188 del 2007; del tema si è nuovamente interessata, nel corso della XVI legislatura, la XI Commissione della Camera, Pag. 87che ha avviato l'esame di alcune proposte di legge, senza peraltro pervenire all'adozione di un testo unificato, anche perché nel frattempo è intervenuta la legge n. 92 del 2012, che ha modificato la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in alcune circostanze, con l'obiettivo di rafforzare la tutela e meglio combattere la pratica delle dimissioni in bianco. Fa notare, infatti, che le nuove norme, in particolare, hanno esteso (da uno) ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e hanno previsto che l'obbligo di convalida (che costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro) valga anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Evidenzia, peraltro, che l'abrogazione della legge n. 188 del 2007 aveva lasciato comunque impregiudicato l'impianto normativo a tutela dei lavoratori (e, in particolare) delle lavoratrici, di cui agli articoli 54-56 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006, che disciplinano specifiche ipotesi relativamente alla maternità, alla presenza di figli fino a tre anni di età e al matrimonio.
  Passando al contenuto delle proposte di legge in esame, osserva innanzitutto che esse sono di contenuto sostanzialmente analogo e presentano solo talune limitate differenze. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito applicativo delle disposizioni, fa osservare che, mentre la proposta di legge C. 254 (composta di un solo articolo) fa riferimento alla sola lettera di dimissioni volontarie, la proposta di legge C. 272 (composta di due articoli) prende in considerazione anche la lettera di risoluzione consensuale. Fa presente che l'articolo 1, comma 1, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 1, dell'A.C. 272 prevedono che, fermi restando i termini di preavviso di cui all'articolo 2118 del Codice civile, la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego. Segnala poi che l'articolo 1, comma 2, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 3, dell'A.C. 272 elencano le tipologie di contratti di lavoro ai quali si applicano le disposizioni: si tratta dei rapporti di lavoro subordinato, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), dei contratti di collaborazione di natura occasionale, dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 1, commi 3-5, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, commi 4-6, dell'A.C. 272 dispongono che i richiamati moduli, realizzati secondo specifiche direttive (definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), devono in ogni caso riportare: un codice alfanumerico progressivo di identificazione; la data di emissione, a decorrere dalla quale i moduli hanno una validità temporale massima di 15 giorni; appositi spazi, da compilare a cura del firmatario dedicati all'identificazione del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere e della sua data di stipulazione. Osserva che al decreto attuativo è rimessa anche la definizione delle modalità per evitare contraffazioni o falsificazioni dei moduli, nonché per rendere disponibili i moduli anche attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fa notare, altresì, che l'articolo 1, comma 6, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 7, dell'A.C. 272 dispongono che con apposite convenzioni a titolo gratuito, definite con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), sono stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente Pag. 88i moduli, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i patronati e le organizzazioni dei datori di lavoro. Rileva, quindi, che l'articolo 1, comma 7, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 9, dell'A.C. 272 prevedono, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione di specifiche norme in materia, sottolineando come l'articolo 1, comma 8, dell'A.C. 254 e l'articolo 2, comma 10, dell'A.C. 272 dispongano che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Infine, evidenzia che la sola proposta di legge C. 272 (all'articolo 2, comma 8) introduce una nuovo illecito amministrativo, punendo (salvo che il fatto costituisca reato), qualsiasi alterazione del modulo da parte del datore di lavoro o del committente con una sanzione amministrativa (accertata ed erogata dalle direzioni territoriali del lavoro) da 5.000 a 30.000 euro.
  Per quanto concerne, infine, lo svolgimento dell'esame in Commissione, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deliberato all'unanimità l'urgenza dei provvedimenti in titolo e che, pertanto, occorrerà che la Commissione adotti tempi di esame coerenti con l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA si riserva di intervenire sui provvedimenti in esame nel prosieguo del dibattito, dopo lo svolgimento del dibattito di carattere generale.

  Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede preliminarmente alla presidenza se sia possibile ipotizzare l'avvio di un ciclo di audizioni sui provvedimenti in esame, considerata la delicatezza dell'argomento.

  Cesare DAMIANO, presidente, pur dichiarando di non rilevare una particolare esigenza di avviare un'attività conoscitiva sull'argomento, considerato che esso, a suo avviso, è già stato ampiamente trattato nelle passate legislature, fa presente che tale eventualità potrà comunque essere valutata nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa notare, in ogni caso, che la presidenza intende garantire lo svolgimento di un dibattito ampio e ponderato sui provvedimenti in titolo, che avrà inizio già nella prossima settimana.

  Titti DI SALVO (SEL) chiede alla presidenza se non sia il caso di avviare il dibattito di carattere generale già nella seduta odierna, tenuto conto della necessità di concludere con urgenza l'iter in Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, considerato che l'ordine del giorno della seduta odierna prevede il trattamento di ulteriori argomenti, ritiene opportuno – al fine di evitare un appesantimento dei lavori – rinviare l'avvio del dibattito di carattere generale alla prossima settimana, per la quale sono già state programmate due sedute da dedicare all'esame dei provvedimenti, fermo restando che, ove vi fossero richieste di intervento, non vi sarebbe alcun problema a iniziare la discussione sin dalla giornata odierna.

  Titti DI SALVO (SEL) intende precisare che il proprio intervento era diretto esclusivamente a comprendere le modalità di prosecuzione dell'esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto, quindi, che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 14.30.

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DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di iniziare nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo e di concluderlo, con la deliberazione del parere di competenza, in tempi coerenti con l'organizzazione dei lavori delle Commissioni di merito.
  Al riguardo, per opportuna conoscenza dei componenti della Commissione, informa peraltro che lo stesso Ufficio di presidenza ha ritenuto importante segnalare, in via informale, alle Commissioni di merito l'utilità di svolgere, nell'ambito della propria attività istruttoria sul disegno di legge in esame, le audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della Rete dei comitati di esodati, che sono state già programmate per la giornata di domani.

  Giovanna MARTELLI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. Ritiene opportuno, anzitutto, svolgere talune preliminari considerazioni su un tema di rilevante attualità, riguardante il contenuto omnibus dei provvedimenti d'urgenza, riproposto in tutta la sua evidenza anche dal testo in esame. Fa notare, al riguardo, come il carattere eterogeneo di testi normativi di tale portata, che recano disposizioni che spaziano in materie tra di loro diverse, contribuisca inevitabilmente a determinare un certo disordine nei lavori parlamentari, generando confusione fin dal momento dell'assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni competenti. Nel caso di specie, ritiene che non si possa non esprimere perplessità sul fatto che la XI Commissione si pronunci su disposizioni di grande interesse, in materia di sostegno al reddito e di pensioni, esclusivamente in sede consultiva.
  Richiamata, dunque, la necessità di riflettere su un modo di legiferare che rischia di rendere poco coerente il lavoro delle Commissioni e, più in generale, del Parlamento, frammentandone l'attività, passa ad esaminare il contenuto più generale del testo, ribadendone la sua complessità ed eterogeneità. Fa notare, infatti, che il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di imposta municipale propria (IMU), disponendo definitivamente che non è dovuta la prima rata per il 2013, per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili; a ciò si accompagna l'introduzione di una disciplina più favorevole per i contribuenti in ordine ad alcune categorie di immobili e ad alcune situazioni abitative, che assumono particolare rilevanza sul piano sociale ed economico. Inoltre, rileva che il testo in esame reca disposizioni tese a riattivare il circuito del credito e a mettere in moto politiche che favoriscano l'accesso al «bene casa», anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni; è altresì disposto il differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali e si introducono disposizioni per salvaguardarne le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili.
  Soffermandosi, poi, sulle parti di più diretto interesse della Commissione, evidenzia, oltre alle norme in materia di sostegno all'accesso all'abitazione che tutelano talune tipologie di lavoratori (recate dal comma 3 dell'articolo 6), le disposizioni Pag. 90dedicate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici.
  In particolare, segnala che l'articolo 10, al comma 1, dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'articolo 2, commi 64-66, della legge n. 92 del 2012 (legge di riforma del mercato del lavoro, cosiddetta «legge Fornero») attraverso un incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013); il medesimo comma 1 dispone, altresì, che l'incremento di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione debba ripartirsi tra le regioni tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. Fa notare che il comma 2 del medesimo articolo 10 provvede all'interpretazione della disposizione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Più precisamente, si stabilisce che a decorrere dal 2014 le risorse del suddetto Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 247 del 2007, sono utilizzate per il riconoscimento del relativo beneficio contributivo con riferimento alle quote di retribuzione, così come individuate dal medesimo comma 67, corrisposte nell'anno precedente: in sostanza, la norma sembra precisare che la retribuzione cui far riferimento ai fini dell'erogazione del beneficio sia la cosiddetta «retribuzione contrattuale annua».
  Fa presente, poi, che l'articolo 11 contiene disposizioni concernenti i cosiddetti lavoratori «esodati», ossia i lavoratori penalizzati dalla recente riforma previdenziale, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso a pensione e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, applicabili anche ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (a condizione che rispettino le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011), trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo: si tratta di quella categoria cosiddetta dei «licenziati individuali», che ha rappresentato una delle numerose lacune del sistema di tutele e deroghe predisposto dalla «riforma Fornero». Al riguardo, fa osservare che la disposizione prevede, peraltro, che restino in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati: che essi abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1o gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500 (lettera a)); che essi risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (cioè il 6 dicembre 2011) avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011 (lettera b)).
  Rileva che il comma 2 del citato articolo 11 dispone che il beneficio è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate (cioè 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019). Osserva inoltre che, ai fini della presentazione Pag. 91delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del richiamato decreto-legge n. 216 del 2011, come definite dal decreto ministeriale 1o giugno 2012 e dal decreto ministeriale 22 aprile 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro), ovvero agli altri soggetti equipollenti (individuati da disposizioni legislative o regolamentari), nonché alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti direzioni territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. Fa presente che L'INPS ha l'obbligo di provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento; qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del comma 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in precedenza previsti.
  Rileva, infine, che il comma 3 dell'articolo 11 dispone che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 (misure definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri svoltosi lo scorso 9 settembre), debbano confluire nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori, finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Rileva che lo stesso comma 3, inoltre, apporta alcune modifiche al richiamato articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. Più specificamente, precisa che in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti attuativi dei provvedimenti richiamati, effettuato allo scopo di accertate eventuali economie destinate al finanziamento del Fondo per gli esodati di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, si dovrà tenere conto anche delle modifiche apportate all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, dal precedente comma 1 dell'articolo in esame (lettera a)); inoltre, vengono innalzati i massimali delle risorse per gli anni 2014-2019, con i seguenti nuovi importi: 1.110 milioni di euro (invece di 959) per il 2014; 1.929 milioni di euro (invece di 1.765) per il 2015; 2.501 milioni di euro (invece di 2.377) per il 2016; 2.341 milioni di euro (invece di 2.256) per il 2017; 1.527 milioni di euro (invece di 1.480) per il 2018, 595 milioni di euro (invece di 583) per il 2019 (lettera b)).
  Considerato, quindi, il contenuto dell'articolo 11, ritiene che l'aspetto da evidenziare sia che con questa misura si da una risposta strutturale alle lavoratrici e ai lavoratori licenziati individuali, che rappresentano nella dimensione generale del fenomeno la categoria maggiormente vulnerabile; l'auspicio è quello, come già ribadito in precedenza, che gli effetti dell'applicazione della riforma siano da affrontare con misure altrettanto strutturali, che intervengano su una fascia di età della popolazione già a disagio per la crisi sociale ed economica.
  In conclusione, valutato il contenuto particolarmente complesso e articolato del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere che sappia indicare le principali questioni di interesse della Commissione e possa tenere conto di eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto della approfondita relazione introduttiva appena svolta, coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per esprimere il proprio apprezzamento circa la disponibilità di recente manifesta dal Ministro Giovannini, nell'ambito di Pag. 92dichiarazioni ai mezzi di informazione, nel valutare le eventuali ipotesi di miglioramento del testo in esame che potrà proporre il Parlamento, al fine di offrire il massimo sostegno alle categorie di lavoratori più svantaggiate.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

  Cesare DAMIANO, presidente, alla luce delle diverse questioni sollevate nel dibattito che ha avuto luogo nella seduta di ieri, chiede preliminarmente al relatore se intenda fornire i chiarimenti richiesti su diversi aspetti del provvedimento in titolo e se sia in condizione, sulla base di tali chiarimenti, di presentare la propria proposta di parere.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, fa presente di avere predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1), che ritiene tenga conto delle considerazioni svolte nel dibattito, facendo chiarezza sulle questioni più problematiche evidenziate nella seduta di ieri. Illustra, quindi, la propria proposta di parere, sottolineando come essa, nelle premesse, fornisca chiarimenti sia sulle finalità delle missioni investigative dell'ispettorato territorialmente competente, che potranno essere congiunte in caso di intervento di uno Stato sul territorio dell'altro Stato, sia sulla presenza nelle direttive europee di un «nocciolo duro» di diritti, comunque spettanti ai lavoratori, a prescindere dalla legislazione applicabile al rapporto di lavoro. Fa notare, inoltre, che nelle premesse della sua proposta di parere viene chiarito che la disposizione per cui l'esecuzione degli appalti aventi per oggetto l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese appare in linea con il principio generale per cui i lavori di «armatura» dei cantieri (ossia di posa in opera delle attrezzature fisiche, successiva a quella di realizzazione dei lavori di scavo e di predisposizione infrastrutturale dell'opera), in caso di lavori transfrontalieri, seguono la legge del Paese nel quale essi hanno inizio.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che i deputati Rostellato ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2).

  Claudio COMINARDI (M5S), pur manifestando apprezzamento per il parziale accoglimento da parte del relatore degli spunti forniti dal suo gruppo nella seduta di ieri, raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere, con la quale si intende manifestare una forte e netta contrarietà rispetto al provvedimento in esame e, più in generale, alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, in ragione della presenza di palesi elementi di criticità di natura economica, ambientale e sociale, che accompagnano la realizzazione dell'opera in questione.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifesta un particolare apprezzamento per il fatto che l'ultima parte delle premesse di tale proposta si riferisca all'esigenza di mantenere alta l'attenzione sulle garanzie da offrire a tutti i soggetti (imprenditori e lavoratori) impegnati nei cantieri della zona coinvolta nella costruzione della linea ferroviaria, anche alla luce degli ultimi, gravi, episodi Pag. 93di intimidazione e di tensione che si sono registrati nell'area.

  Giorgio AIRAUDO (SEL), pur apprezzando lo sforzo del relatore di tenere in debito conto le considerazioni svolte dal suo gruppo, al fine di fare chiarezza circa la reale portata dell'Accordo in esame, ritiene che il contenuto della sua proposta di parere non riesca a dissipare in modo soddisfacente i numerosi elementi di criticità e di incertezza che accompagnano l'esecuzione di talune delle disposizioni previste. Per tale ragione, preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore e, dunque, a favore della proposta alternativa presentata dai deputati Rostellato ed altri.

  Renata POLVERINI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Rostellato ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri.

  La seduta termina alle 14.55.

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