CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 settembre 2013
79.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

  Laura CASTELLI (M5S) esprime rammarico per il dibattito svoltosi ieri presso la XIV Commissione, nel corso del quale – come avvenuto presso la stessa Commissione Affari esteri e nelle altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva – non si è affrontato il merito del provvedimento di ratifica, ma ci si è limitati ad esprimere opinioni a favore o contro la realizzazione della TAV. Ci si sarebbe invece dovuti occupare delle questioni che l'Accordo che l'Italia è chiamata a ratificare pone in quanto tale, con riferimento, in primo luogo, alla cessione di sovranità giudiziaria consentita dal nostro Paese. Ci si dovrebbe infatti interrogare su come sia possibile consentire che il diritto applicabile nei contenziosi sia quello francese, con le immaginabili conseguenze riguardanti, ad esempio, la normativa antimafia, che in Francia non esiste. Occorre anche domandarsi come sia Pag. 107possibile che il nostro Paese assuma il 57,9 per cento degli oneri complessivi a carico di Italia e Francia e poi si limiti al 27 per cento della proprietà. Un ulteriore aspetto che merita riflessione è il ruolo dei nuovi Comitati istituiti rispetto a quelli già esistenti; si chiede cosa avverrà dell'Osservatorio sulla TAV che ha lavorato in questi anni.

  Francesca BONOMO (PD) ritiene importante, come suggerito dalla collega Castelli, riportare la discussione sull'oggetto e le condizioni previste nell'Accordo in esame, invece di parlare genericamente della posizione favorevole o meno all'opera stessa, cosa che nella seduta svoltasi ieri hanno fatto proprio i colleghi del gruppo M5S.
  Osserva quindi come il termine «ragionevolezza» sembra sia stato bandito dal dibattito sulla realizzazione della TAV in Val di Susa, perché in molti hanno assunto una posizione pregiudiziale ed estrema sull'opera senza considerarne le evoluzioni, ed i vantaggi che determinerà non solo per quel territorio ma per l'Italia intera. Né si deve dimenticare che oltre alla realizzazione dell'opera si deve garantire la convivenza civile, basata sul rispetto della Costituzione e della legalità.
  Continuano tuttavia le azioni intimidatorie e violente nei confronti degli imprenditori e delle persone che lavorano nel cantiere di Chiomonte, e verso le forze di Polizia. L'ultimo atto è stato compiuto proprio la scorsa domenica in concomitanza con la presenza a Torino del Ministro Lupi, nei confronti della ditta Imprebeton di Salbertrand alla quale sono state bruciate tre betoniere. Questi sono atti da condannare, e testimoniano il clima di tensione nel quale si è costretti ad operare. A loro, ai cittadini ed agli amministratori di quella valle va la nostra vicinanza.
  Non intende certamente mettere in discussione i dubbi legittimi sollevati dalla realizzazione dell'opera e occorrerà prevedere politiche ed incentivi volti a trasferire traffico pesante dalla gomma al ferro, come peraltro già si fa in altre regioni, anche alpine per garantire il rispetto dell'ambiente e la riduzione di emissioni inquinanti nell'aria. La sostenibilità ambientale si ottiene anche investendo in innovazione ed in opere infrastrutturali e perdere l'occasione di migliorare l'interconnessione all'interno dell'euroregione rischia invece di causare ripercussioni su crescita e sviluppo economico.
  Intende sottolineare come occorra l'impegno di tutti per assicurare il rispetto delle procedure democratiche per la realizzazione dell'opera e rileva che, che pur in assenza di espressioni specifiche, il consenso della grande maggioranza della popolazione della valle e del Piemonte è andato a partiti le cui opinioni sulla TAV erano ben chiare. A chi sostiene che in un paio di piccoli comuni il partito dei contrari ha vinto, basta replicare con questo semplice dato: a febbraio, nei 44 comuni della Val di Susa i partiti favorevoli all'opera hanno prevalso di 7.341 voti, e se si estende lo sguardo alla provincia di Torino, o al Piemonte ed all'Italia, i cittadini contrari diventano sempre di meno, fino a diventare in Francia una minoranza difficilmente rilevabile. Peraltro in Francia, che pure ospita una gran parte dell'opera, nessuno si è mai sognato di mettere in discussione la legittimazione delle decisioni prese dalle autorità locali e nazionali.
  In Italia la posizione più ragionevole è probabilmente stata quella del Partito Democratico, che ha ospitato sia internamente che esternamente un vivace dibattito, ma come si conviene ad un grande partito non ha mai derogato dall'interesse generale e dal rispetto della legge. Grazie a questa nostra azione di sintesi tanto difficile quanto doverosa, siamo riusciti a far modificare il progetto originario fino a garantire le giuste compensazioni alla valle, ascoltando le obiezioni sensate e rivedendo il progetto iniziale fino ad utilizzare, ammodernandolo, gran parte del tracciato storico con l'eccezione del tunnel di base necessario all'eliminazione delle pendenze e delle strettoie incompatibili coi moderni convogli. La Val di Susa può già Pag. 108contare su un nuovo acquedotto pagato da tutti i cittadini della Provincia, avrà una stazione internazionale e ottimi collegamenti all'area metropolitana torinese, e 30 milioni aggiuntivi, 10 già forniti e 20 nel prossimo biennio, per reti telematiche di ultima generazione, energie rinnovabili, manutenzione di scuole ed edilizia popolare, parchi, riassetto idrogeologico, viabilità minore di montagna e molto ancora. Abbiamo ottenuto un controllo rigoroso sulle possibili infiltrazioni illegali nei cantieri e sulla sicurezza del materiale di scavo. Abbiamo ottenuto che i fondi già stanziati ma non ancora utilizzati potessero finanziare tante altre opere sui territori italiani, preservando i finanziamenti europei e gli accordi internazionali, con l'obiettivo di uscire dalla crisi economica e produrre sviluppo.
  Invita in conclusione tutte le forze politiche a testimoniare la rappresentanza democratica garantita da uno Stato libero, di abbandonare posizioni oltranziste, di condannare le azioni mafiose e terroristiche compiute ancora in questi giorni, e di rispettare gli interessi comuni facendo rientrare le proprie richieste nell'alveo democratico della ragionevolezza.

  Vega COLONNESE (M5S) chiede di poter intervenire.

  Michele BORDO, presidente e relatore, osserva come la deputata Colonnese sia già intervenuta nella seduta di ieri dedicata al provvedimento e che altri colleghi del suo gruppo hanno preso oggi la parola. Ritiene che per motivi di economia procedurale e al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione non si possa prolungare il dibattito con continue repliche, che inducono ulteriori risposte, e rendono la discussione infinita.

  Paola CARINELLI (M5S) ritiene che sia diritto dei deputati intervenire più volte nel corso del dibattito.

  Dalila NESCI (M5S) evidenzia come la collega Bonomo, malgrado le premesse al suo intervento, non abbia affrontato le questioni di merito relative ai contenuti dell'Accordo in discussione. Ritiene inoltre necessario un chiarimento sulle modalità procedurali adottate dal Presidente nella conduzione dei lavori della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Nuovo testo C. 362 Madia.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

  Alessia Maria MOSCA (PD) si associa alle perplessità sul merito del provvedimento espresse nella seduta di ieri dal relatore, sebbene la sua attenzione sia rivolta non tanto alla questione della proliferazione di ordini professionali quanto alla necessità di garantire una adeguata armonizzazione a livello europeo. Se si vuole favorire la mobilità dei lavoratori si deve anche far sì che a livello europeo i requisiti formativi richiesti siano omogenei.
  Ritiene che si tratti di un aspetto del quale occorre tenere conto, eventualmente inserendo una osservazione nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) evidenzia la complessità del mercato professionale a livello europeo, anche in considerazione del fatto che le conoscenze che abilitano all'esercizio di determinate professioni – è il caso degli archeologi, ad esempio, o delle guide turistiche – sono sagomate sulle peculiarità del territorio. Ritiene peraltro che l'introduzione di criteri che sanciscono una professionalità ancorata al territorio abbia una sua ragionevolezza e che occorrerebbe in casi come questi pervenire Pag. 109all'applicazione del principio dell'eccezione culturale, che può giustificare normative specifiche per casi particolari. Si tratta di un aspetto al quale l'Europa dovrebbe dare maggiore consistenza.

  Paola PINNA (M5S) ritiene che le professionalità chiamate in causa dal provvedimento non siano così direttamente legate alle specificità del territorio, e si chiede piuttosto perché si debba, oltre al conseguimento del titolo, prevedere per questi professionisti l'ottenimento di ulteriori abilitazioni per l'accesso al lavoro. Occorre chiedersi sul punto se non si rischi di attribuire poteri eccessivi alle associazioni professionali titolate a definire modalità e requisiti per l'iscrizione negli elenchi nazionali, con i conseguenti problemi connessi alla possibile previsione di corsi, anche a pagamento, e alla difficoltà di verificare la veridicità delle attestazioni rilasciate.
  Condivide, inoltre, le preoccupazioni manifestate dalla collega Mosca.

  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, ringrazia i colleghi per le osservazioni svolte, e si dichiara d'accordo con le perplessità manifestate dalla deputata Pinna, sebbene non ritenga che vi siano rischi connessi alle associazioni professionali. Più in generale, considera che ogni norma che, in tali ambiti, introduce regolamentazioni, sebbene abbia le sue buone ragioni, determina un irrigidimento del mercato del lavoro e possa provocare danni superiori ai risultati positivi auspicati.
  Si tratta tuttavia di valutazioni che riguardano il merito del provvedimento; nel parere che si riserva di formulare si potrebbe piuttosto, anche tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, inserire una osservazione riguardante la necessaria armonizzazione delle disposizioni in esame con le altre normative europee che definiscono i requisiti formativi delle professioni coinvolte.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo ALLI (PdL), relatore, rileva innanzitutto che il decreto-legge IMU dispone l'abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili. Inoltre, si introducono misure per riattivare il circuito del credito, anche attraverso il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, e mettere in moto politiche abitative, con il sostegno ai mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione della cedolare secca. È altresì previsto un incremento di 7 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese. Infine, si provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici.
  Con particolare riferimento all'Imposta municipale propria (IMU), il decreto-legge n. 102 del 2013 (A.C. 1544) prevede (articolo 1) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013, vale a dire abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa), terreni agricoli e fabbricati rurali.
  Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, la sospensione della rata dell'IMU avrebbe operato nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi: la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares); la modifica dell'articolazione Pag. 110della potestà impositiva a livello statale e locale; l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. Antecedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha diffuso, sul proprio sito internet, un documento recante alcune Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili. Si fa notare, tuttavia, che il decreto-legge, pur rendendo definitiva la cancellazione della prima rata dell'IMU per l'anno 2013, non reca alcuna norma di riforma generale della disciplina.
  Viene modificato il quadro delle esenzioni e agevolazioni (articolo 2), con particolare riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, agli alloggi sociali e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; agli immobili destinati alla ricerca scientifica; agli immobili posseduti da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia.
  In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, l'articolo 3, dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta «cedolare secca» introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone «concordato», l'aliquota al 15 per cento – in luogo dell'aliquota vigente pari al 19 per cento – a decorrere dall'anno di imposta 2013.
  In materia di Tares, l'articolo 5 prevede che il comune può stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dalla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Viene inoltre abrogata la disposizione che prevedeva l'iscrizione in bilancio delle riduzioni ed esenzioni come autorizzazioni di spesa e ne assicurava la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Sarà quindi possibile coprire le predette agevolazioni con le risorse rinvenienti dal pagamento del tributo stesso. Deve essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica.
  Il decreto-legge reca poi alcune reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare (articolo 6): si autorizza in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito una base di liquidità – mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale – per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico.
  La Cassa può inoltre acquistare obbligazioni bancarie garantite (covered bond) o tranches senior di operazioni di cartolarizzazione (titoli caratterizzati da bassa rischiosità) emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per favorire la diffusione di tali strumenti Pag. 111presso le banche autorizzate al fine di aumentarne le disponibilità finanziarie per l'erogazione di finanziamenti ipotecari.
  Si provvede poi al rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa e del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è infine prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia, nelle aree ricomprese in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, al cui trasferimento si applica l'agevolazione dell'imposta di registro dell'1 per cento.
  L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo – rispetto a quanto stabilirà un apposito DPCM ancora non emanato – su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013.
  L'articolo 8 reca tre diversi interventi, con riferimento all'anno 2013, su alcune disposizioni che interessano gli enti locali, prorogando al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per tale anno, stabilendo che per il 2013 le deliberazione e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune ed, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale.
  Tra le misure volte ad assicurare la copertura del decreto-legge, si segnala la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 230 euro a decorrere dal 2014 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente (articolo 12) nonché l'estensione dell'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica.
  L'articolo 9 reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013.
  L'articolo 10 detta norme volte al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (comma 1) e all'interpretazione della disposizione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (comma 2).
  L'articolo 11 contiene disposizioni concernenti i cd. lavoratori esodati.
  Il comma 1 prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 201/2011, applicabili anche ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011, a condizione che rispettino le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 216/2011, trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori Pag. 112il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo.
  Il comma 2 dispone che il beneficio è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate (cioè 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019).
  Il comma 3, infine, dispone che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 201/2011, debbano confluire nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori, finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del più volte citato decreto-legge 201/2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
  Tra le misure volte ad assicurare la copertura del decreto-legge, si segnala la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 230 euro a decorrere dal 2014 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente (articolo 12) nonché l'estensione dell'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica.
  L'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziate dal decreto-legge n. 35/2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014.
  Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il decreto-legge n. 35/2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel decreto-legge 35/2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo.
  In relazione alle norme di copertura recate dall'articolo 15, si segnala il comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata del contenzioso e dalle maggiori entrate IVA determinate dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, Pag. 113nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

   Francesca BONOMO (PD), relatore, intende preliminarmente esprimere apprezzamento per l'operato del Governo in carica, che dopo soli due mesi dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presenta al Parlamento un provvedimento in materia.
  Ricorda quindi che i decreto-legge in esame è composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (articolo 13).
  In particolare, l'articolo 1 interviene sul codice penale modificando la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori. A tal fine: introduce nuove aggravanti. Specificamente, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è aggravato se commesso in danno di minorenne ovvero in presenza di minorenne (prima del decreto-legge l'aggravante era limitata al fatto commesso in danno di minore degli anni 14). La violenza sessuale è aggravata se commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza ovvero dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, anche priva del requisito della convivenza. Il delitto di atti persecutori (stalking) è aggravato se gli atti sono commessi dal coniuge o da altra persona legata alla vittima da una relazione affettiva (l'aggravante non è più limitata al fatto commesso dal coniuge separato o divorziato) ovvero se gli atti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici; prevede l'irrevocabilità della querela presentata per stalking; prevede l'obbligo del divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato.
  L'articolo 2 prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggiore protezione delle vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia.
  Una prima serie di modifiche è volta ad ampliare le ipotesi di adozione delle misure a tutela delle vittime di tali reati e, più in generale, di violenza domestica. È pertanto incrementata la lista dei reati per i quali si applica l'allontanamento dalla casa familiare, l'arresto obbligatorio in flagranza. È introdotto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero. Un ulteriore gruppo di disposizioni del codice di procedura penale sono modificate per introdurre obblighi di costante comunicazione alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare (avviso di richiesta di archiviazione, adozione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e domanda di revoca delle stesse, avviso di conclusione delle indagini).
  Ulteriori misure processuali di favore sono dettate in relazione ai procedimenti per maltrattamenti in famiglia (modalità protette di assunzione della prova e, in particolare, della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili). I reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking sono inoltre inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza.
  In attuazione della Convenzione di Istanbul è estesa alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni Pag. 114genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.
  L'articolo 3 dà attuazione alla Convenzione di Istanbul introducendo una misura di prevenzione – l'ammonimento del questore – per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore per il reato di stalking. La relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale dovrà contenere, in un'autonoma sezione, un'analisi criminologica della violenza di genere. Le misure già previste a sostegno delle vittime di atti persecutori dovranno essere applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale.
  L'articolo 4 tutela gli stranieri vittime di violenza domestica, cui potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno, proprio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.
  L'articolo 5 attribuisce al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in sinergia con la programmazione comunitaria 2014-2020. Le finalità del piano sono: la prevenzione, la promozione a livello educativo, di formazione scolastica e di formazione delle professionalità a contatto con i fenomeni di violenza di genere e di atti persecutori, il potenziamento dell'assistenza alle vittime, la collaborazione tra istituzioni, la raccolta dati, la realizzazione di azioni positive, la configurazione di un sistema di governance del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale.
  L'articolo 6 contiene differenti disposizioni di carattere finanziario relative al comparto sicurezza e ordine pubblico. Il comma 1 autorizza l'anticipazione, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013». I commi 2-3 sospendono l'efficacia della disposizione che prevede la riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia relativamente all'anno 2013. Il comma 4 interviene in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, sostituendo l'attuale limite massimo giornaliero fissato per legge con la piena libertà di contrattazione in sede di convenzioni tra Ministero e società autostradali concessionarie. Il comma 5 prevede l'assegnazione al Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse già stanziate per gli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa ed ormai dichiarata conclusa.
  L'articolo 7 reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini:
   proroga al 30 giugno 2016 l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tale disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013;
   introduce nuove aggravanti speciali del delitto di rapina (quando il reato è commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; quando il reato è commesso in danno di persona maggiore di 65 anni);
   permette di destinare le forze armate impegnate nel controllo del territorio (1.250 unità) anche a compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia;
   introduce il reato contravvenzionale di accesso vietato per ragioni di sicurezza pubblica in immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, equiparandolo sul piano sanzionatorio all'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

  L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per Pag. 115inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, novella le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti, e interviene sul codice di procedura penale per prevedere, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.
  L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità, modificando:
   la fattispecie di frode informatica, prevista dall'articolo 640-ter c.p., introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In questa ipotesi aggravata il delitto sarà perseguibile d'ufficio;
   l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati, che determinano l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si tratta della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale; dell'indebita utilizzazione di carte di credito e dei delitti previsti dal Codice della privacy;
   il decreto legislativo n. 141 del 2010, per gli aspetti concernenti il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

  L'articolo 10 novella l'articolo 5 della legge n. 225/1992, che contiene le norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso, recentemente riformato con il decreto-legge n. 59 del 2012. Le modifiche introdotte riguardano la previa individuazione delle risorse finanziarie in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, l'allungamento della durata dello stato di emergenza, la tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile, nonché l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali.
  Inoltre, con una novella al D.Lgs. 33/2013 sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il medesimo articolo abroga la disposizione che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 8, decreto-legge 245/2005).
  L'articolo 11 reca disposizioni che riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per diversi profili: da un lato, in materia di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile (commi 1-4) e, dall'altro, interventi in materia di sicurezza sul lavoro (comma 5).
  L'articolo 12, con i commi 1 e 2, dispone la salvezza, rispettivamente, degli atti di nomina dei commissari delle province e degli atti da questi posti in essere, adottati sulla base del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 201/2011, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 220/2013 e che prevedeva l'applicazione sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento. Inoltre, è prorogata l'efficacia delle gestioni commissariali in essere fino al 30 giugno 2014 (comma 3) ed autorizzato il commissariamento fino alla medesima data delle amministrazioni provinciali che vengano a cessare, per scadenza naturale o altri fattori, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 (comma 4). Il comma 5 sospende l'applicazione delle misure di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno e il comma 6 dispone l'invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte.
  L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.Pag. 116
  Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che il Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini, inserendolo tra i valori (articolo 2 Trattato sull'Unione europea – TUE) e tra gli obiettivi dell'Unione (articolo 3, par. 3 TUE). La dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati afferma che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. La stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime. L'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere costituisce una priorità della Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea, nonché del Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia, 2010-2014.
  In questo quadro, tra i recenti interventi legislativi volti a dotare l'Unione europea di strumenti condivisi nella tutela delle vittime di reato, con particolare riguardo alla protezione delle donne vittime di violenza domestica in tutto il territorio dell'UE, segnala l'adozione della direttiva 2011/99/UE che istituisce l’«Ordine di protezione europeo», inteso quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. Emesso su richiesta della persona interessata qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l'Ordine di protezione europeo (OPE) sarà riconosciuto nello Stato membro di destinazione che ne darà esecuzione in base alla sua legislazione nazionale. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro l'11 gennaio 2015. Per quanto riguarda l'Italia, essa figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96).
  La disciplina citata è stata recentemente completata, per i profili attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile, con l'adozione del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013. Parallelamente al citato Ordine di protezione europeo in materia penale, in forza del nuovo regolamento le vittime di stalking, di molestie, o di violenza di genere, e le vittime di violenza domestica in generale (nella maggior parte dei casi, donne o bambini) che abbiano ottenuto dal proprio Stato membro misure di protezione nell'ambito di procedimenti in materia civile potranno spostarsi in altro Stato dell'UE senza che ciò determini la perdita di tale protezione.
  Un aggiornamento del quadro normativo generale è stato realizzato con l'adozione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI sulla stessa materia, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 novembre 2015. Anche in questo caso, per quanto riguarda l'Italia, la direttiva figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96). La direttiva contiene un particolare riferimento alla necessità di protezione specifica per le donne vittime di violenza di genere e di violenza domestica e per i loro figli, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, connesso a tale violenza. La direttiva dedica inoltre una particolare attenzione alle vittime di varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, i cd. «reati d'onore» e la mutilazione genitale femminile.
  L'appello ad una sollecita attuazione dei citati atti normativi nelle legislazioni nazionali è contenuto nelle conclusioni adottate dal Consiglio Affari sociali il 6 dicembre 2012 dal titolo «Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica».
  Merita da ultimo segnalare l'insieme di raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione Pag. 117di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne.
  Ricorda infine che l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea sta svolgendo una ricerca sull'entità dei fenomeni di violenza di genere nei 28 Stati membri UE, i cui risultati definitivi dovrebbero essere presentati nel corso del primo trimestre 2014 e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per i documenti in materia attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione europea.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.10.