CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 11.10.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, avverte che, nell'impossibilità del collega Pastorino di partecipare alla seduta, ha provveduto ha sostituirlo quale relatore con il collega Guerini, che invita ad intervenire.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rileva che il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, si compone di 123 articoli, a fronte degli 86 originari, raccolti in tre titoli: il titolo I (articoli 1-27) reca misure per la crescita economica; il titolo II (articoli 28-61) riguarda le semplificazioni; il titolo III (articoli 62-86) contiene misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile. Durante l'esame in prima lettura della Camera sono stati introdotti 31 nuovi articoli ed è stato soppresso l'articolo 80; il Senato ha soppresso tre articoli (12-bis, 59-bis e 79) ed ha introdotto numerosi commi ed i seguenti dieci articoli, che toccano un ampio spettro di argomenti: 25-bis, riguardante la individuazione della sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti; 29-ter, recante disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 30-bis, in materia di semplificazioni in materia agricola; 41-quater, che demanda a successivi adempimenti la disciplina dell'utilizzo del pastazzo degli agrumi quale sottoprodotto, sottraendolo alla disciplina dei rifiuti; 42-bis, che elimina l'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico motoria ed amatoriale; 46-ter, recante varie disposizioni relative all'Esposizione Universale di Milano del 2015; 49-quinquies, recante misure finanziarie urgenti per gli enti locali; 56-quater, che disciplina il diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento; Pag. 15656-quinquies, in materia di intermediazione finanziaria; 84-ter, riguardante i compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni, materia in precedenza disciplinata dall'articolo 12-bis, introdotto dalla Camera e soppresso dal Senato.
  Nel limitarsi a dare conto delle modifiche apportate dal Senato che investono profili rilevanti ai fini delle competenze della XIV Commissione, segnalo in primo luogo la modifica introdotta al comma 3-bis dell'articolo 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari e Piano città) che prevede, per accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e con riguardo gli interventi del Piano nazionale per le città, il coinvolgimento anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, insieme al Ministro della coesione territoriale e al Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, nell'istituzione del tavolo tecnico per sostenere le autorità competenti nelle procedure amministrative per il finanziamento di tali interventi e nella stipula della convenzione volta a definire le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra comuni e autorità di gestione dei suddetti programmi, nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula degli accordi medesimi e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.
  Ricorda che il citato comma 3-bis, era stato inserito nel corso dell'esame alla Camera, al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 ed evitare il disimpegno automatico delle somme medesime, che le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali, che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al Piano nazionale per le città previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2012, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei programmi operativi.
  Prende poi atto negativamente che il Senato ha soppresso il comma 9-bis dell'articolo 18, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità e dei criteri per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili».
  Si sofferma quindi sulle diverse modifiche introdotte alle disposizioni in materia ambientale. In primo luogo è stato modificato l'articolo 41, ai commi 1, 3, lettera b) e 6-ter. Il comma 1 del nuovo testo dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal comma 1 dell'articolo 41, è stato riscritto al fine di apportare alcune precisazioni alla procedura contemplata per l'emungimento delle acque sotterranee. Viene, infatti, chiarito che la prevenzione si riferisce all'inquinamento delle acque. Inoltre viene eliminata la parte della disposizione relativa alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica. L'attività di bonifica viene richiamata, infatti, nel trattamento, laddove si fa riferimento alle procedure operative ed amministrative dettate dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nell'ambito della disciplina concernente la bonifica dei siti contaminati, per eliminare o isolare le fonti di contaminazione e non, come prevedeva il testo approvato dalla Camera in prima lettura, come attività residuale. L'utilizzo delle acque emunte nei cicli produttivi, nella nuova formulazione del comma, non è limitato al caso di «bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento», ma viene esteso a tutti i casi di emungimento e trattamento delle acque sotterranee.
  Ricorda che sul predetto comma 1 era intervenuta Commissione in prima lettura, ponendo una condizione, volta a modificare la norma nel senso di sopprimere le parole «ed economicamente sostenibile», laddove la disposizione appariva subordinare gli interventi di bonifica alla sostenibilità Pag. 157economica degli stessi. Manifesta a apprezzamento per il fatto che una modifica in tal senso sia poi stata introdotta nel corso del successivo esame presso le Commissioni di merito alla Camera e sia stata precisata al Senato.
  Evidenzia quindi che il comma 3, lettera b) è stato modificato al fine di chiarire che le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto dettate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, come novellato dal comma 3 in commento, si applicano fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della disposizione e conformi alle norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione. Illustra poi il comma 6-ter che consente ai commissari ad acta – previsti dal precedente comma 6 per il superamento della situazione di criticità nella gestione dei rifiuti in Campania – di promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare lo svolgimento di una serie di attività. Osserva al riguardo che la modifica apportata dal Senato è volta a introdurre correttamente precisazioni rispetto alla formulazione approvata dalla Camera. Gli accordi di programma sono infatti disciplinati dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, mentre l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 che disciplina la conferenza di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. La modifica approvata dal Senato provvede, pertanto, a chiarire che gli accordi cui la norma fa riferimento possono essere di due differenti tipi: accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico sugli enti locali; accordi tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo.
  Passa successivamente all'articolo 41-bis che reca disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012. La disciplina introdotta si applica sia ai piccoli cantieri (per l'espresso richiamo all'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006), sia ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA). La disciplina dettata dal decreto ministeriale n. 161 del 2012 si applica quindi solo ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere soggette a AIA o VIA (come disposto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge). Fa in proposito presente che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 6-bis, volto a precisare che la definizione di «materiali da scavo» dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 161 del 2012, integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Rileva conclusivamente che al Senato è stato infine introdotto l'articolo 41-quater, che prevede, al primo periodo, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, volto a consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico e a non applicare pertanto la disciplina concernente i rifiuti. Il secondo periodo prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un ulteriore decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione.
  Ricorda, in proposito, che l'articolo 184-bis detta le condizioni alle quali una sostanza o oggetto può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, sulla base delle condizioni previste al comma 1, il Ministero dell'ambiente possa Pag. 158emanare decreti, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Fa però notare che la disciplina prevista dall'articolo in commento non potrà comunque derogare alle condizioni previste dall'articolo 5 della direttiva rifiuti 2008/98/CE, per considerare una sostanza come sottoprodotto. Tali condizioni sono, infatti, nella sostanza le medesime dettate dal citato articolo 184-bis.

  Vega COLONNESE (M5S), ricordando che il suo gruppo si era astenuto sul parere adottato in prima lettura quale segno di apprezzamento per la condizione posta a tutela dell'ambiente, si vede purtroppo costretta a preannunciare un orientamento contrario alla luce delle ulteriori norme introdotte dal Senato sia sull'istituto commissariale per la gestione dei rifiuti in Campania sia sull'Expo 2015, temi entrambi su cui il Movimento Cinque Stelle è politicamente assai critico. Manifesta in generale viva preoccupazione per la struttura amorfa e disomogenea che il provvedimento ha sempre più assunto, contestando tempi e modi dei lavori parlamentari che non hanno consentito di esprimere adeguatamente le proprie istanze alla sua parte politica.

  Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo, pur rilevando che il Senato ha opportunamente ripristinato il tetto alle retribuzioni dei manager pubblici. Resta comunque il giudizio complessivamente negativo su un provvedimento inadeguato e confuso che aggiunge peraltro elementi di dubbia semplificazione nella materia urbanistica e del patrimonio pubblico. Ritiene altresì poco chiari e sostanzialmente inefficaci gli aggiustamenti che dovrebbero agevolare l'utilizzo dei fondi comunitari e che invece, a suo avviso, si risolverebbero in ulteriori lentezze e macchinosità.

  Sandro GOZI (PD) ribadisce l'orientamento favorevole del suo gruppo alla luce del fatto che il provvedimento risponde agli impegni assunti dal Governo in sede europea ed inizia ad attuare le raccomandazioni ricevute dalla Commissione, pur rendendosi conto che le relative misure sono dirette al rilancio dell'economia ma non potranno conseguirlo nell'immediato. Apprezza inoltre le misure concrete volte all'utilizzo dei fondi europei, con particolare riferimento al ricorso agli strumenti della legge n. 241 del 1990. Nell'apprezzare la scelta del relatore di essersi concentrato sugli aspetti già emersi in prima lettura come interessanti, rileva che altre pur significative modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento sono meno dirette all'adempimento degli impegni assunti rispetto all'Unione europea.

  Paolo TANCREDI (PdL) conferma il sostegno della sua parte politica già accordato al provvedimento in prima lettura. Considera complessivamente migliorative le modifiche apportate dal Senato, aderendo alla relazione svolta.

  Adriana GALGANO (SCpI) reitera l'orientamento favorevole del suo gruppo che ha peraltro rinunciato a presentare emendamenti per consentire la tempestiva approvazione del provvedimento affinché le relative norme possano contribuire a consolidare i primi segnali della ripresa economica. Manifesta tuttavia alcune perplessità circa il trasferimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in contrasto con quanto stabilito dal precedente esecutivo in ordine all'inopportunità di decentrare tali organismi, in quanto ciò verrebbe meno all'analisi costi-benefici e comporterebbe maggiori oneri, Osserva peraltro che analoghi sprechi si rilevano purtroppo anche in sede europea, come dimostra il caso eclatante del trasferimento degli uffici da Bruxelles a Strasburgo per una settimana al mese oppure il caso del brevetto europeo su cui sono competenti tre corti oltre all'appello a Lussemburgo. Auspica infine che la prossima legge di stabilità possa fare oggetto di un più adeguato approfondimento parlamentare.

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  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, nel formulare una proposta di parere favorevole, replica alle colleghe Colonnese e Pannarale che comprende le ragioni politiche della loro opposizione, con particolare riferimento all'istituto commissariale di gestione dei rifiuti in Campania, ma che molte delle norme introdotte dal Senato razionalizzano in ogni caso i procedimenti amministrativi. Non si nasconde tuttavia la ristrettezza dei tempi d'esame del provvedimento auspicando che in futuro la Commissione possa essere messa nelle condizioni di approfondire maggiormente. Ringrazia infine gli uffici per l'accurato supporto tecnico garantito in tempi così brevi.

  Michele BORDO, presidente, riprende l'auspicio del relatore circa la possibilità per la Commissione di lavorare in futuro con più ampi margini di tempo, rammaricandosi che purtroppo recentemente ciò non è stato sempre possibile.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata relatore.

  La seduta termina alle 11.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.