CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 140

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge di conversione in titolo, che hanno subito modifiche nel corso dell’iter al Senato.
  Ricorda altresì che l'inizio dell'esame in Assemblea del predetto provvedimento è previsto per la giornata odierna, a partire dalle ore 14.
  Da, quindi, la parola al relatore, deputato Gelli, per lo svolgimento della relazione introduttiva, al quale seguirà il dibattito.

  Federico GELLI (PD), relatore, osserva preliminarmente che le modifiche apportate alle disposizioni afferenti alle competenze della XII Commissione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono da ritenersi, complessivamente, migliorative, essendo state in alcuni casi recepite le condizioni e le osservazioni che la stessa Commissione affari sociali aveva formulato nel parere espresso in fase di esame in prima lettura del decreto-legge. Analoga valutazione esprime per quanto riguarda gli articoli completamente innovativi che sono stati inseriti nel testo del provvedimento.
  Entrando nel merito del contenuto, segnala, in primo luogo, l'articolo 17 che, a fronte di situazioni regionali molto diverse, stabilisce termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale, introducendo alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  Ricorda come tale norma sia già stata modificata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, che ha spostato al 30 giugno 2014 il termine entro il quale le Pag. 141regioni e le province autonome sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale i piani di progetto per la realizzazione del FSE e al 30 giugno 2015 il termine entro cui le stesse regioni devono provvedere alla relativa istituzione.
  Osserva, quindi, che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate ulteriori modifiche: in particolare, per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza della terapia ai fini della sicurezza del paziente, viene istituito il dossier farmaceutico – i cui contenuti saranno definiti dai decreti attuativi interministeriali di cui al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 – quale parte specifica del FSE (articolo 17, comma 1, lettere b) e d)) e diventa più incisivo il ruolo delle regioni e delle province autonome nella definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali (articolo 17, comma 1, lettera f), che aggiunge il comma 15-ter all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012).
  Per la progettazione e la realizzazione della predetta infrastruttura nazionale, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (articolo 17, comma 1, lettera f), che aggiunge il comma 15-quinquies all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012).
  Evidenziando la rilevanza del concetto di «interoperabilità», fa presente che a suo avviso sarebbe stato opportuno coinvolgere nella realizzazione della suddetta infrastruttura anche gli istituti di ricerca e i soggetti privati, ma il Senato non è andato, evidentemente, in questa direzione.
  Segnala, poi, la nuova disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 42, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che – in conformità alla condizione apposta al parere reso in prima lettura alla Camera dalla XII Commissione – sopprime l'obbligo per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria (previsto ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 14 della legge n. 283 del 1962, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, recante il relativo regolamento di esecuzione).
  Un'altra disposizione introdotta dal Senato, a suo avviso particolarmente rilevante in quanto concerne un tema sul quale ha avuto modo di soffermarsi durante l'esame in prima lettura del decreto-legge in oggetto, è quella dell'articolo 42-bis, che sopprime l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, e dal conseguente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013. Per l'attività sportiva non agonistica rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base anche se non sono più obbligatori accertamenti sanitari quale l'elettrocardiogramma. Sono, infatti, i medici o i pediatri di base a stabilire annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari. Ricorda, in particolare, che anche su questo punto il parere approvato dalla Commissione in prima lettura si era espresso in termini analoghi.
  Rileva, inoltre, il comma 4-quinquies dell'articolo 44, anch'esso inserito nel testo del provvedimento nel corso dell’iter del decreto-legge al Senato, il quale prevede, qualora siano apportate modifiche al foglietto illustrativo di un farmaco, una procedura autorizzativa da parte dell'AIFA, che permetta la vendita al pubblico delle scorte dei corrispondenti farmaci, già immesse nel ciclo distributivo. L'autorizzazione viene subordinata alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.Pag. 142
  L'intervento legislativo è attuato con l'aggiunta, nel corpo dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 219 del 2006, del comma 1-bis.
  Precisa che l'intento della disposizione in esame è quello fronteggiare il fenomeno del ritiro dei farmaci per modifiche dei foglietti illustrativi, evitando gli oneri e le procedure amministrative a carico di tutti gli operatori coinvolti nella filiera del farmaco, nonché la quasi certa distruzione dei farmaci interessati.
  Segnala, altresì, l'articolo 49, recante norme di proroga o differimento di termini in materia di spending review, già modificato anche nel corso dell'esame alla Camera.
  In particolare, il comma 2-bis, modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta le seguenti modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ritiene condivisibili: in particolare, stabilisce che, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, invece di fare riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, si faccia riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (così la lettera a), che modifica l'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge n. 95 del 2012); la lettera b) aggiunge un periodo al comma 14 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge, in materia di riduzioni di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite da privati accreditati, prevedendo che, qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa – per l'acquisto di prestazioni sanitarie fornite da privati accreditati – possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative. La regione deve comunque assicurare, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto.
  Esprime, infine, il proprio dissenso nei confronti dell'articolo 49-quater, con il quale è stata disposta un'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), sia per una ragione di merito, sia per una questione di metodo, essendo tale norma frutto di un emendamento approvato in tarda notte da parte delle Commissioni I e V, senza che la Commissione affari sociali abbia avuto modo di valutarlo.

  Raffaele CALABRÒ (PdL) concorda con il dissenso manifestato dal relatore rispetto al contenuto dell'articolo 49-quater del decreto-legge, domandandosi come sia possibile che un emendamento di questo tipo sia stato approvato senza un preventivo coinvolgimento della Commissione affari sociali.

  Paola BINETTI (SCpI), associandosi alle considerazioni svolte dai deputati Gelli e Calabrò con riferimento all'introduzione della disposizione che consente alla Croce rossa l'accesso a un'anticipazione di liquidità, ricorda come la XII Commissione nel corso del 2012 sia stata a lungo impegnata nell'esame degli schemi di decreti legislativi concernenti proprio la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, mentre nel caso in questione è stata completamente, e ingiustificatamente, estromessa.

  Eugenia ROCCELLA (PdL) osserva che, a suo avviso, l'accaduto è censurabile, rilevando l'opportunità di approfondire l'argomento in altra sede, al fine di evitare che si vengano a ripetere situazioni in cui altre Commissioni approvino norme afferenti alla competenza della Commissione affari sociali senza che quest'ultima ne sia informata.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dopo aver ricordato che, nel corso dell'esame in prima lettura, le Commissioni competenti in sede consultiva non hanno avuto modo Pag. 143di esprimersi nuovamente sul testo del decreto-legge in oggetto, dopo l'approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito, avendone queste ultime concluso l'esame in sede referente in ritardo rispetto alle previsioni iniziali e, dunque, in prossimità dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, fa presente che, in ogni caso, se la Commissione lo riterrà opportuno, la vicenda in questione potrà essere approfondita in sede di ufficio di presidenza, alla ripresa dei lavori parlamentari.

  Andrea CECCONI (M5S) rileva, in senso critico, quanto sia inutile, nel caso di specie, rivolgere osservazioni o condizioni alle Commissioni di merito, in quanto il provvedimento, trasmesso solo nella serata di ieri dal Senato, è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalle ore 14 della giornata odierna.
  Passando, poi, al merito delle disposizioni illustrate dal relatore, esprime apprezzamento per le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 17, concernente il fascicolo sanitario elettronico (FSE), anche se ritiene che l'aver disposto una proroga al termine inizialmente previsto per la realizzazione del progetto medesimo rischi di farne slittare l'istituzione a tempo indefinito, essendo probabile che in futuro si ricorra a ulteriori proroghe.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni, osserva che le novità inserite nel testo dal Senato corrispondano, complessivamente, a criteri di buon senso, con l'unica eccezione costituita dall'articolo 49, laddove si stabilisce che, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, si faccia riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, anziché ai dati rilevati dai modelli CE, non comprendendo la ratio di tale scelta.
  Con riferimento, poi, alla questione relativa all'anticipazione di liquidità in favore della Croce rossa, fa presente che il gruppo MoVimento 5 Stelle l'aveva già sollevata in Assemblea, nel corso della seduta fiume che si è svolta in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento in oggetto.

  Marisa NICCHI (SEL), nella consapevolezza della materiale impossibilità di suggerire alle Commissione di merito ulteriori modifiche da apportare al testo, fa presente come, a suo giudizio, le modifiche apportate dal Senato alle disposizioni su cui si era già espressa la Commissione affari sociali della Camera siano da valutare, tutto sommato, in senso positivo.
  Esprime apprezzamento anche per la nuova disposizione introdotta, che sopprime l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012.
  Ribadisce, invece, i rilievi critici formulati già in fase di prima lettura del decreto-legge, con riferimento alle disposizioni di cui agli articolo 32 e 35, che a suo avviso introducono un vulnus in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al quale nemmeno l'altro ramo del Parlamento ha posto rimedio.
  A questo proposito, richiama l'importanza dell'indagine conoscitiva che il gruppo Sinistra Ecologia Libertà ha richiesto, che dovrebbe svolgersi presso le Commissioni Lavoro a Affari sociali.
  Si associa, infine, alle censure già rivolte dai deputati intervenuti precedentemente nel dibattito alla disposizione relativa all'anticipazione di liquidità in favore della Croce rossa, anche per le modalità con cui essa è stata approvata.

  Gian Luigi GIGLI (SCpI), in parziale dissenso dalle considerazioni svolte dal deputato Gelli nella sua relazione introduttiva, nutre delle perplessità per quanto concerne la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale, previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide l'apprezzamento espresso dal relatore Pag. 144con riferimento alle disposizioni introdotte dal Senato nelle materie di competenza della XII Commissione, ritenendole complessivamente migliorative del testo del provvedimento.
  Concorda altresì con le critiche espresse dallo stesso relatore alla disposizione volta a concedere un'anticipazione di liquidità alla Croce rossa, auspicando che tale previsione non finisca per ritardare, di fatto, il processo di trasformazione della Croce rossa, da ente pubblico in società di diritto privato.
  Con riferimento, poi, alla disposizione di cui all'articolo 49, ritiene che sia corretto commisurare la riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite da privati accreditati, a specifiche condizioni venutesi a creare, quali quelle in cui talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza.
  Tuttavia, non ritiene altrettanto corretta e comprensibile la parte restante della disposizione, laddove si prevede che la regione debba comunque assicurare, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto, in quanto non si può pensare di far ricadere gli effetti dell'inadempienza da parte di una struttura su altre strutture, completamente estranee.

  Giovanni MONCHIERO (SCpI), richiamando l'osservazione fatta da ultimo dal deputato Miotto, rileva come si tratti, a suo avviso, di una «clausola di stile» che probabilmente non verrà applicata.
  Allo stesso modo, auspica che non venga data attuazione alla norma recata dall'articolo 17 che prevedere l'istituzione del dossier farmaceutico all'interno del fascicolo sanitario elettronico, evidenziando come già allo stato attuale le aziende sanitarie locali e le farmacie sono in grado di dare conto dei medicinali erogati a ciascun paziente.
  Pertanto, qualora dovesse trovare applicazione la predetta norma, si rischierebbe di avere due diverse banche dati, con le medesime informazioni.
  Fa altresì presente che si tratta dell'unico aspetto rispetto al quale dissente dalle considerazioni svolte dal relatore, concordando con i contenuti della relazioni illustrativa su tutti gli altri punti.

  Federico GELLI (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, rileva come alcune considerazioni formulate dai deputati intervenuti meriterebbero di essere approfondite, in quanto potrebbero portare a un ulteriore miglioramento del testo del provvedimento rispetto a quello già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Tuttavia, ritenendo condivisibili, per le ragioni illustrate, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento alle disposizioni inerenti alle competenze della Commissione affari sociali, nonché le norme innovative inserite nel testo del provvedimento, e tenuto conto altresì dei tempi previsti per l'esame in Assemblea del provvedimento stesso, che non consentono realisticamente di modificarlo ulteriormente, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Andrea CECCONI (M5S) dichiara, a nome del suo gruppo, il voto contrario alla proposta di parere del relatore, non concordando con i tempi stabiliti per l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, ritenendoli troppo stretti.

  Marisa NICCHI (SEL) dichiara, a nome del gruppo che rappresenta, il voto contrario alla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.