CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 125

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.10.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, sottolinea che la Commissione deve esprimere un parere alle Commissioni riunite I e V sul testo del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto «del fare») come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica.
  Avverte che, in relazione al dato che l'inizio dell'esame del decreto è già calendarizzato in Aula a partire dalle ore 14 odierne, la presente relazione si limiterà alle disposizioni modificate o introdotte dal Senato di stretta competenza della X Commissione.
  L'articolo 1, volto a potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato oggetto di modifica da parte del Senato limitatamente al comma 3 e al comma 4. È stato altresì inserito nel corso dell'esame in Senato, un nuovo comma 5-ter:
   il comma 3 è stato soppresso nel corso dell'esame in Senato. In seguito a tale soppressione viene ripristinata la riserva del 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per gli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tale riserva era infatti oggetto di abrogazione nel testo approvato in prima lettura dalla Camera;
   il comma 4, nel testo del decreto- legge n. 63 del 2013, non modificato in prima lettura dalla Camera, era volto ad abrogare l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che una quota pari all'80 per cento delle disponibilità Pag. 126finanziarie del Fondo stesso sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa. In seguito alla modifica apportata dal Senato la disposizione citata non è più oggetto di abrogazione, ma è riformulata nel senso di limitare la quota di riserva dall'attuale 80 per cento al 50 cento;
   il comma 5-ter, infine, introduce la possibilità che la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla microimprenditorialità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, sia alimentata anche da contributi su base volontaria, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello stato.

  All'articolo 2 che, come si ricorda, introduce un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per l'acquisto di beni strumentali d'impresa è stata apportata una modifica al comma 1, eliminando il riferimento all'acquisto ed estendendo la misura agevolativa anche agli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali.
  Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Senato all'articolo 3, che attribuisce 150 milioni di euro una tantum per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria, consistono nell'introduzione di un nuovo comma 4-bis. Il nuovo comma specifica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico – di cui al comma 4 del medesimo articolo 3 – cui è rimessa la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve prevedere che l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, non sia inferiore a 20 milioni di euro con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1 lettera a), dell'articolo 3 del DM 24 settembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. È inoltre specificato che nell'ambito del programma di sviluppo oggetto del contratto, i progetti di investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a dieci milioni di euro a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  All'articolo 4 del decreto che, come si ricorderà, riguarda misure in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, è stato introdotto il comma 7-bis che modifica la disciplina della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti sostituendo il parametro dei ricavi con quello dei volumi d'affari. Le percentuali di riduzione forfetaria del reddito e gli scaglioni di riferimento non sono modificati.
  All'articolo 5, concernente misure per la riduzione del prezzo dell'energia elettrica ed estensione della c.d. Robin Hood tax, le modifiche apportate hanno interessato solo il comma 5, già oggetto di riformulazione nel corso dell'esame presso la Camera, con riferimento al regime di deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti, in merito alla modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6. La modifica del Senato è tesa a specificare che la platea dei termovalorizzatori destinatari della deroga è limitata a quelli in esercizio da non più di otto anni.
  In riferimento all'articolo 7 segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 1-ter dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame alla Camera, il quale attribuiva la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, istituito dal Pag. 127decreto-legge n. 70 del 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 12-bis (già articolo 12-ter nel corso dell'esame alla Camera) esso è stato riformulato nel corso dell'esame al Senato, destinando una quota annua, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro (in luogo dei 150 milioni previsti nel testo dell'articolo come introdotto alla Camera), delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 35 del 2012 per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, in favore dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario negli ultimi due anni, al fine di consentire a tali enti di provvedere al pagamento dei debiti commerciali da essi maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti delle imprese.
  Giudica degna di segnalazione (in quanto anche oggetto di parte della risoluzione recentemente approvata dalla X Commissione in riferimento alla relazione del Governo sulle liberalizzazioni) una modifica apportata dal Senato all'articolo 13-bis, che, aggiungendo un periodo al comma 2, obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere prioritariamente a prodotti informatici open source, che non comportino oneri di spesa, nell'utilizzo di piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate.
  Pur non rientrando nelle specifiche competenze della Commissione, ritiene opportuno segnalare anche la modifica apportata dal Senato con l'introduzione del comma 5-bis dell'articolo 19 che prevede la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi. La sospensione ha effetto anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Conseguentemente sono sospesi anche i provvedimenti amministrativi relativi al mancato pagamento dei canoni, anche con riferimento all'eventuale sospensione, revoca o decadenza della concessione. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione le amministrazioni competenti dovranno trasmettere all'agente della riscossione i codici tributo interessati dalla sospensione.
  Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto, nell'articolo 30, il nuovo comma 5-ter. Con tale comma si interviene sull'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 ove si chiamano le Regioni e gli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali – stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.
  Ritiene opportuno segnalare altresì, pur non rientrando nelle specifiche competenze della Commissione, la modificazione apportata nel corso dell'esame al Senato, con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 31, che ha recato specifiche disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In particolare, il nuovo comma prevede l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese.
  Un gruppo consistente di modifiche sono state apportate in relazione alle disposizioni concernenti l'EXPO di Milano 2015; le modifiche apportate dal Senato hanno introdotto il comma 1-bis dell'articolo 46 che assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tale contributo è destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare. Il Senato ha altresì modificato il comma 1-quinquies, il quale prevede che Pag. 128le azioni indicate nel programma «City Operations» (finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015», approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano del 15 giugno 2013) finanziate con quota parte del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano (fino all'80 per cento del gettito medesimo) e le relative spese, finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, non sono sottoposte ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che reca misure di riduzione della spesa delle P.A. per studi e consulenze, per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per missioni, di formazione, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni) né sono contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno del Comune di Milano. La modifica introdotta dal Senato è volta ad escludere tale ultima ipotesi, facendo pertanto rientrare le azioni e le relative spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno nei vincoli del Patto di stabilità interno. Resta confermata l'esclusione di tali spese dai limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Sulla medesima materia è stato poi introdotto l'articolo 46-ter, che prevede ulteriori interventi in favore dell'Esposizione universale di Milano del 2015, che riguardano il possibile coinvolgimento della Consip Spa, in qualità di centrale di committenza, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato da parte delle società in house degli enti locali soci di EXPO Spa, la revoca dei finanziamenti statali per opere il cui progetto definitivo non è stato approvato.
  Richiama, infine, le modifiche apportate all'articolo 50 che novella l'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore. In particolare viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva da parte del subappaltatore, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata ripristinata la formulazione originaria del decreto ed è stata soppressa la disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva l'esclusione della responsabilità solidale con l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

  Stefano ALLASIA (LNA) chiede preliminarmente se le modifiche apportate dal Senato siano tutte di carattere sostanziale; dichiara di condividere numerose disposizioni recate dal testo in esame, pur ritenendo che il Governo avrebbe potuto fare di più. Rilevata con rammarico l'esiguità dei tempi a disposizione della Camera per l'approvazione del disegno di legge di conversione, esprime apprezzamento per la decisione di esaminare in sede consultiva il testo approvato dal Senato.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, sottolinea che le modifiche apportate dal Senato sono tutte di carattere sostanziale e migliorativo. Alla luce del parere approvato dalla Commissione in prima lettura nella seduta dello scorso 4 luglio, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel condividere che le modifiche approvate dal Senato sono generalmente migliorative del testo, esprime tuttavia un giudizio critico sull'introduzione del comma 5-quinquies all'articolo 46 il quale prevede che le azioni indicate nel programma «City Operations» finanziate con quota parte del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano rientrino nei vincoli del Patto di stabilità interno. Lamenta che nel passaggio dalla Camera al Senato sono stati evidenziati problemi di copertura che la Ragioneria generale dello Stato non Pag. 129aveva rilevato in corso di prima lettura. Ricorda che Expo 2015 rappresenta una straordinaria opportunità per il Paese e uno dei pochi strumenti anticiclici a disposizione in questo momento di profonda crisi economica.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), in merito ad Expo 2015, osserva che, oltre a riportare una quota parte delle spese all'interno del patto di stabilità, sono state previste anche risorse aggiuntive. Esprime perplessità sull'introduzione del comma 5-ter all'articolo 30 che consente a regioni ed enti locali la possibilità di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. Per il resto ritiene che le modifiche apportate dal Senato siano state migliorative del testo e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

  Mattia FANTINATI (M5S), richiamate le perplessità manifestate sul complesso del provvedimento nella seduto dello scorso 4 luglio, rileva con soddisfazione che il Senato ha recepito all'articolo 2 la proposta fortemente sollecitata dal M5S di incentivare software, hardware e commercio elettronico. Dichiara che il proprio gruppo condivide la semplificazione in materia di DURC, mentre è fortemente contrario alle spese crescenti di Expo 2015, come anche alle previsioni sui termovalorizzatori recate dall'articolo 5. Ritiene che il provvedimento in esame presenti misure complessivamente modeste e che si sarebbe potuto fare di più per il rilancio dell'economia del Paese. Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Edoardo NESI (SCpI), nel congratularsi con il relatore per la brillante e puntuale esposizione, si associa alle preoccupazioni del collega Peluffo in relazione alla modifica approvata dal Senato in riferimento ad Expo 2015. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere articolata e tempestivamente formulata dal relatore. Giudica positivamente le modifiche apportate dal Senato sul Fondo di garanzia e sulla limitazione della platea dei termovalorizzatori beneficiari dell'incentivazione CIP6. Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Peluffo, manifesta come capogruppo, la disponibilità a sottoscrivere un ordine del giorno che solleciti il Governo a riconsiderare la materia in prossimi provvedimenti. Esprime apprezzamento per la scelta del Governo di confrontarsi ampiamente con le aule parlamentari, in momento politico difficile, su un provvedimento così articolato e complesso che ha visto la presentazione di migliaia di proposte emendative in entrambi i rami del Parlamento.

  Stefano ALLASIA (LNA), associandosi alle perplessità manifestate da alcuni colleghi in merito alla diversa valutazione del Governo sulle coperture di specifici interventi effettuate da parte dei due rami del Parlamento, ritiene che non tutte le modifiche apportate dal Senato siano condivisibili. Lamenta altresì che troppo spesso il lavoro svolto dalla Camera viene vanificato nell'altro ramo del Parlamento. Dichiara quindi l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

  Luigi LACQUANITI (SEL), pur apprezzando le modifiche introdotte al Senato, in particolare, sul DURT e sull’open source nella pubblica amministrazione, manifesta un orientamento complessivamente contrario ai contenuti del provvedimento in esame. Riconosce al relatore Taranto grande disponibilità e coglie l'occasione di ringraziare il collega Benamati che, in qualità di relatore sul decreto-legge n. 63 del 2013 (Ecobonus), la medesima disponibilità ha dimostrato nei confronti delle proposte presentate da SEL. Sottolinea che il giudizio negativo è motivato soprattutto dalla scarsa attenzione alla materia del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Marco DA VILLA (M5S) si associa alle perplessità manifestate dal collega Allasia Pag. 130in particolare sulle modalità di copertura finanziaria del provvedimento. Sottolinea che il testo in esame – in base alle dichiarazioni del sottosegretario Pier Paolo Baretta – crea non pochi problemi alla maggioranza e alle sue componenti interne. Lamenta altresì che la Camera non avrà alcuna possibilità di intervenire su un testo fortemente modificato nell'altro ramo del Parlamento. Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, concordando con le osservazioni del collega Peluffo, propone di integrare la proposta di parere aggiungendo alla fine della lettera f) delle premesse la seguente frase: «si segnala peraltro che la suddetta introduzione è purtroppo accompagnata dalla modifica recata dal comma 1-quinquies dell'articolo 46 che ha soppresso la precedente previsione dell'esclusione delle spese finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno della città di Milano dal rispetto del patto di stabilità interno».
  Quanto alle osservazioni dell'onorevole Abrignani in materia di esercizi commerciali, osserva che si tratta dell'esplicitazione di un principio già contenuto all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che l'apertura di nuovi esercizi commerciali sia sempre libera fatti salvi i motivi imperativi di interesse generale, tra i quali rientra la tutela dell'ambiente urbano. La modifica introdotta al Senato, a suo avviso, meglio chiarisce il principio e riconduce ad un quadro di programmazione il sistema commerciale che è condizione per sostenere il modello di pluralismo distributivo e per evitare la compresenza di piccole, medie e grandi superfici di vendita che rappresenta un tratto distintivo del nostro Paese.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) ringrazia il relatore per le precisazioni sugli esercizi commerciali, ma esprime preoccupazione in merito ai tempi di risposta degli amministratori locali per le richieste di apertura di esercizi commerciali

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.

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