CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.20.

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, rileva come il provvedimento in esame sia stato modificato dal Senato e torni, quindi, alla Camera per una nuova lettura.
  Ricorda che l'esame in Assemblea inizierà oggi stesso alle ore 14 e che quindi la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere entro questa mattina. Ricorda, inoltre, che l'oggetto dell'esame in sede consultiva è limitato alle sole disposizioni modificate dal Senato e rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  Segnala, quindi, che sono di interesse della Commissione le modifiche apportate agli articoli 73, 76, 79 e 82.
  Iniziando ad illustrare le modifiche meno problematiche, osserva come l'articolo 76 novelli la disciplina della divisione giudiziale nelle comunioni, ereditarie e non, e permetta ai condividenti, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista (in origine esclusivamente di un notaio, nel testo in esame anche un avvocato) che si occupi dell'intera procedura di divisione.
  Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che aggiunge alla nomina dei notai la possibile nomina di avvocati prevedendo, per entrambi, potere di autentica delle firme.
  Il Senato ha soppresso tale ultima previsione che, in particolare, ritenendo che attribuisse agli avvocati un potere generale di autentica (già proprio dei notai) non previsto dalla legge. La modifica del Senato precisa che l'eventuale autentica del Pag. 51notaio o dell'avvocato avviene su richiesta delle parti e si riferisce alle sottoscrizioni poste in calce al ricorso di cui al nuovo articolo 791-bis c.p.c. (Divisione a domanda congiunta).
  Il Senato ha poi soppresso l'articolo 79, relativo alla semplificazione della motivazione della sentenza civile.
  Ricorda che la disposizione, come modificata dalla Camera, prevedeva che la motivazione consistesse nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei princìpi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice di procedura civile si precisava che dovessero esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
  Osserva come l'articolo 82 sia volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo in bianco (o con riserva).
  L'articolo è stato modificato dal Senato con la esplicita previsione della motivazione del decreto con cui il giudice fissa il termine entro cui presentare la proposta di concordato, con relativi piano e documentazione prescritta (e che può prevedere la nomina di un commissario giudiziale).
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 73, del quale si è discusso lungamente in questa Commissione, che detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa dei più meritevoli fra i laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso almeno quadriennale. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
  Il Senato ha ritenuto di sopprimere l'intero comma 12 dell'articolo, il quale stabiliva che l'esito positivo dello stage presso l'ufficio giudiziario costituisce titolo idoneo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria, in alternativa alla frequentazione delle scuole di specializzazione.
  Analoga soppressione da parte del Senato ha riguardato il comma 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera per coordinare la normativa del decreto-legge con quella che già prevede attività formativa di laureati in giurisprudenza presso uffici giudiziari.
  Stigmatizza questo intervento del Senato sull'articolo 73, non condividendone la ratio, in quanto sostanzialmente disincentiva i giovani ad accedere al tirocinio formativo preso gli uffici giudiziari e, di fatto, potrebbe svuotare di contenuto la prima realizzazione del cosiddetto «Ufficio del processo».
  Ritiene che le preoccupazioni pubblicamente espresse dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali possano avere contribuito a determinare l'intervento del Senato. In realtà, le predette preoccupazioni potevano essere superate mantenendo il testo approvato in Commissione al Senato che, ai fini dell'accesso al concorso in magistratura, riteneva abilitante l'esito positivo del tirocinio formativo di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari o l'Avvocatura dello Stato, oltre al positivo superamento del primo anno delle Scuole di specializzazione.
  Ciò avrebbe consentito di tenere conto della preparazione teorica delle Scuole e, al tempo stesso, di incentivare i giovani al tirocinio formativo. Questa soluzione avrebbe, inoltre, garantito ai giovani meritevoli, laureati, che intendono accedere alla magistratura ordinaria, una formazione qualificata anche dalla pratica giudiziaria e, al contempo, un significativo sostegno agli uffici giudiziari. Ritiene, infatti, che, in un periodo di grave crisi economica e di forte disoccupazione giovanile, il provvedimento in esame, per la parte relativa alla giustizia, dovrebbe valorizzare e incentivare non solo i giudici ausiliari settantenni, ma anche e soprattutto i giovani.
  In considerazione dell'urgenza di convertire il decreto-legge in esame e tenuto Pag. 52conto del fatto che, comunque, il Senato ha sostanzialmente mantenuto l'impianto delle modifiche apportate dalla Camera alle disposizioni del Capo III del provvedimento, propone di esprimere, per le parti di competenza, parere favorevole, condizionato al ripristino dei commi 12 e 12-bis dell'articolo 73 (vedi allegato).
  Preannuncia, inoltre, la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno, aperto alla sottoscrizione di tutti i colleghi interessati, con il quale si impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 73, al fine di verificare la necessità di un intervento normativo che preveda che l'esito positivo del tirocinio presso gli uffici giudiziari e presso l'Avvocatura dello Stato per 18 mesi costituisce titolo idoneo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria, eventualmente prevedendo un adeguato coordinamento con la preparazione teorica delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

  Antonio MAROTTA (PdL) condivide la relazione e la proposta di parere della Presidente, dichiarandosi disponibile a sottoscrivere l'ordine del giorno. Sottolinea come si sia persa l'occasione di fare un passo in avanti in un sistema di formazione dei giovani sclerotizzato e caratterizzato da una netta cesura tra la preparazione universitaria e la formazione professionale.
  Dichiara di non condividere, invece, la soppressione dell'articolo 79, relativo alla semplificazione della motivazione della sentenza civile, ritenendo che la formulazione approvata dalla Camera fosse ottimale e idonea a ridurre i tempi, fin troppo lunghi, relativi al deposito delle sentenze.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la soppressione del comma 12 dell'articolo 73 sia censurabile perché immorale, favorendo il precariato e rappresentando un invito ai giovani laureati in giurisprudenza ad andare all'estero.
  Ritiene inoltre che l'intervento del Senato sull'articolo 76 costituisca un esempio di mediocrità legislativa asservita alla casta dei notai.
  Condivide la soppressione dell'articolo 79, poiché tale norma, a suo avviso, rappresenta un mostro giuridico che il Senato, in un momento di lucidità, ha ritenuto correttamente di eliminare dal testo.
  Ricorda quindi come il suo gruppo abbia sin dall'inizio manifestato una totale contrarietà al provvedimento nel suo complesso, anche perché ritiene che non sussistano le ragioni d'urgenza che dovrebbero essere alla base di un decreto-legge, e precisa come ciò non consenta, nonostante la condivisione di alcuni rilievi della relatrice, di esprimere un voto favorevole sulla sua proposta di parere.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
  Ritiene che l'intervento del Senato sull'articolo 73 non sia condivisibile e fornisca la conferma di come il nostro non sia un paese per giovani, determinando un forte disincentivo alla richiesta di accesso allo stage presso gli uffici giudiziari, che comporterà lo svolgimento di un lavoro non retribuito, senza più costituire neanche un titolo per partecipare al concorso in magistratura. Sottolinea come, senza alcuna forma di incentivo, si tratterebbe di un'attività analoga al praticantato negli studi legali, che rappresenta una forma moderna di schiavitù.
  Interviene, quindi, in materia di geografia giudiziaria, sottolineando come, ferma restando la volontà politica di attuare la riforma, alcune soppressioni di uffici giudiziari sembrerebbero il frutto di errori tecnici che dovrebbero essere corretti.

  Donatella FERRANTI, presidente, pur conoscendo bene la particolare importanza e delicatezza del tema affrontato da ultimo dal collega Scalfarotto, non può esimersi dal ricordare, come d'altra parte già fatto all'inizio della seduta, che l'oggetto dell'esame in sede consultiva è limitato alle sole disposizioni modificate dal Senato e rientranti negli ambiti di competenza della Commissione.

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  Alfredo BAZOLI (PD) invita i colleghi a mantenere il senso delle proporzioni e a non usare termini eccessivi, perché non si sta parlando né di «immoralità» né di «schiavitù». L'articolo 73, anche con le modifiche del Senato, che lo rendono meno efficace, offre comunque ai giovani un'opportunità di formazione che vale ai fini della pratica forense. Parimenti, ritiene che non si possa parlare di un «mostro giuridico» con riferimento all'articolo 79 che, nel testo approvato dalla Camera, costituiva una norma utile e formulata in base ad un compromesso accettabile.

  Alessia MORANI (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere della relatrice, stigmatizzando l'intervento del Senato sulle disposizioni in tema di giustizia.
  Intervenendo in materia di geografia giudiziaria, esprime il timore che a settembre, subito dopo l'entrata in vigore della riforma, le molte questioni irrisolte possano creare una situazione di disagio per la giustizia. Preannuncia, quindi, che il gruppo del PD presenterà in Assemblea un ordine del giorno, confidando che il Governo lo possa accogliere.

  Maria Gaetana GRECO (PD) dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.
  In considerazione della presenza del Sottosegretario Ferri, reitera le sollecitazioni da lei già più volte avanzate in merito alle difficoltà degli uffici giudiziari e, in particolare, del tribunale di Nicosia, a fronte dell'imminente entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), con riferimento all'intervento del collega Bazoli, ribadisce di ritenere immorale che gli avvocati sfruttino i praticanti senza pagarli e, così, che si preveda di arruolare giovani laureati presso gli uffici giudiziari, senza pagarli e, poi, sopprimendo anche l'unico incentivo che potesse rendere per loro conveniente lo stage.

  Ernesto MAGORNO (PD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che le modifiche apportate dal Senato costituiscano un passo indietro.
  Intervenendo in materia di riforma della geografia giudiziaria, invita il rappresentante del Governo a tenere in considerazione la situazione del Tribunale di Rossano.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce come le osservazioni in tema di riforma della geografia giudiziaria esorbitino dall'oggetto dell'odierno esame in sede consultiva della Commissione. Comprende, tuttavia, il grande interesse per questa materia e le preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi in questa che è probabilmente l'ultima seduta della Commissione Giustizia prima della pausa estiva, tenuto conto che l'attuazione della riforma della geografia giudiziaria è prevista per la metà del prossimo mese di settembre. Esprime, quindi, l'auspicio che il Governo possa affrontare le problematiche sottoposte alla sua attenzione assumendo, se necessario, qualche ulteriore responsabilità.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI sottolinea come ieri il Governo, al Senato, abbia compiuto un significativo passo avanti accogliendo alcuni ordini del giorno in materia di geografia giudiziaria. Assicura che il Ministro Cancellieri sta esaminando la materia e le relative problematiche con grandissima attenzione, compiendo un percorso insieme ai gruppi parlamentari i quali, peraltro, dovrebbero compiere un ulteriore sforzo di sintesi per contribuire maggiormente al raggiungimento di un punto di equilibrio. Ritiene, comunque, che sia sempre necessario distinguere la serietà delle proposte dalla difesa di posizioni che qualcuno definirebbe «campanilistiche».
  Per quanto concerne l'oggetto specifico dell'esame in sede consultiva, ricorda come il Governo abbia espresso al Senato parere contrario agli emendamenti soppressivi dei commi 12 e 12-bis dell'articolo Pag. 5473, compiendo anche un tentativo di mediazione, volto alla riformulazione del testo, che non ha avuto buon fine.
  Quanto alla soppressione dell'articolo 79, sulla semplificazione della motivazione, esprime talune perplessità, poiché ritiene che forse non siano stati valutati con sufficiente attenzione i rapporti, anche in termini di successione delle leggi nel tempo, con l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, secondo il quale la motivazione può fare riferimento ai precedenti conformi.
  Precisa, infine, che la modifica apportata dal Senato all'articolo 76 esplicita i limiti del potere di autentica della firma: limiti che erano già implicitamente desumibili dalla norma in via interpretativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizione.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25, alle 13.40.

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