CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 agosto 2013
70.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
C. 1458-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 2 agosto 2013, ha avviato l'esame del provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, nel testo trasmesso dal Senato senza, tuttavia, concluderlo. Rammenta che in quell'occasione il relatore aveva formulato alcune richieste di chiarimento al Governo, sulle quali lo stesso si Pag. 59era riservato di rispondere in una successiva seduta. Fa presente che le Commissioni finanze e lavoro hanno concluso, nella seduta del 5 agosto 2013, l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato e che quindi la Commissione è ora chiamata a esprimere parere direttamente all'Assemblea, sul testo del provvedimento come trasmesso dal Senato. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta.

  Il viceministro Stefano FASSINA fa presente quanto segue. L'INPS provvederà all'adeguamento delle proprie procedure informatizzate e al monitoraggio delle minori entrate, di cui all'articolo 1, comma 9, nonché al monitoraggio degli interventi complessivamente previsti dal medesimo articolo 1, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'incentivo contributivo per le nuove assunzioni di lavoratori giovani, erogabile dalle regioni e dalle province autonome, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, poiché riconosciuto nel limite delle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013 non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le attività di monitoraggio assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure introdotte relative al mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 8, saranno effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente; la possibilità riconosciuta dall'articolo 2, comma 9, di poter fruire del credito di imposta previsto per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno entro il 15 maggio 2015, anziché entro due anni dalla data di assunzione del dipendente, non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti di cassa sia perché non sono modificate le annualità di fruizione dei crediti per le ultime assunzioni ammesse al beneficio, vale a dire quelle del 2013, sia perché gli effetti sui crediti maturati negli anni precedenti, appaiono limitati solo a casi del tutto marginali; la realizzazione dei tirocini formativi destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, di cui all'articolo 2, comma 14, anche presso enti pubblici non comporterà, come previsto espressamente dalla citata disposizione, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il dirigente di prima fascia preposto all'incarico di coordinamento della struttura di missione per l'attuazione della garanzia per i giovani, di cui all'articolo 5, comma 3, sarà individuato nell'ambito della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così come attualmente determinata, e non fruirà di compensi aggiuntivi; le spese per il funzionamento della struttura di missione, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché quelle concernenti i comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro e delle politiche sociali, sono poste a carico di apposti capitoli del predetto Ministero, per un ammontare complessivo di 40 mila euro per l'anno 2013 e di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, provvedendo alla relativa integrazione mediante riduzione delle spese discrezionali del fondo sociale per l'occupazione e la formazione; gli utilizzi del fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsti ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 4-bis e di cui all'articolo 9, comma 4-bis, non pregiudicano gli interventi già previsti dalla legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL prevista dal comma 4-bis dell'articolo 5 non può essere effettuata in deroga ai limiti posti dalla normativa europea e, pertanto, non potrà dare adito a successive richieste di stabilizzazione; l'equiparazione a tutti gli effetti del trattamento economico del personale proveniente dall'Istituto degli affari sociali a quello dell'ISFOL, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le Pag. 60modifiche in materia di contribuzione figurativa di specifiche tipologie lavoratori utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), non comporteranno minori entrate per l'INPS; le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), numero 2-bis), volte ad escludere alcune categorie di imprese dalle limitazioni previste al numero degli associati in partecipazione prestatori di lavoro, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che, in attesa degli effetti e della concreta applicazione della legge n. 92 del 2012, non sono stati ancora previsti, per ragioni prudenziali, effetti di maggiore entrata; la definizione del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale ovvero a svolgere tirocini formativi ai sensi dell'articolo 9, comma 8, sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il trasferimento delle risorse riguardanti le spese per l'accoglienza di minori non accompagnati al Fondo minori non accompagnati prevista dall'articolo 9, comma 9, non determina effetti finanziari negativi in quanto le risorse oggetto di trasferimento saranno utilizzate per finalità analoghe a quelle già previste a legislazione vigente; l'INPS svolgerà le nuove attività in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 9, prevedendo modifiche civilistiche alla disciplina in materia di società a responsabilità limitata che non hanno effetto diretto sulla disciplina fiscale, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica; le maggiori entrate derivanti dal contributo unificato in materia di giustizia di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, destinate, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, ad incrementare i fondi finalizzati all'assegnazione di crediti d'imposta ai soggetti che assumono o effettuano attività di formazione in favore dei detenuti, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica gli interventi per il funzionamento degli uffici giudiziari già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; le disposizioni in materia di detassazione dei contributi per la ricostruzione dell'Emilia Romagna di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica dal momento che le previsioni tendenziali non includono in alcun modo il gettito derivante dalle fattispecie oggetto di detassazione; la rimodulazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione prevista dall'articolo 11, comma 11-ter, recante misure in materia di smaltimento di amianto ed Eternit nella Valle del Belice non pregiudica la realizzazione dei programmi già avviati a valere sulle medesime risorse; la disposizione di cui dell'articolo 11, comma 11-quater, che prevede che la garanzia dello stato sui finanziamenti agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, sia concessa anche sulla provvista fornita dal Cassa Depositi al sistema bancario, e non solo sul finanziamento bancario, determina di fatto un incremento assolutamente marginale del rischio di escussione a carico dello Stato; la disposizione di cui all'articolo 11, comma 12, prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di ricorrere alla leva fiscale per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, consente di ampliare la manovrabilità in aumento rispetto all'aliquota di base dell'addizionale IRPEF, innalzando tale limite massimo fino ad 1 punto percentuale; l'efficacia della garanzia dello Stato sui debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni è subordinata all'istituzione, ai sensi dell'articolo 11, comma 12-sexies, di un apposito fondo di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione della medesima garanzia dello Stato; le attività di monitoraggio affidate al Pag. 61Ministero della salute in merito all'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 11, comma 23, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la modifica del limite di indebitamento degli enti locali prevista dall'articolo 11-bis, comma 1, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto le eventuali maggiori spese di investimento devono comunque essere effettuate nell'ambito degli ordinari limiti fissati dal patto di stabilità interno; le risorse del fondo per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti arti e professioni, e del fondo relativo alla quota dell'otto per mille di competenza statale, di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, lettera e) e g-bis), risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante Governo, sottolineando come la stipulazione di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti di ricerca e taluni enti ed agenzie ed università, in deroga ai vigenti limiti alle assunzioni, debba comunque avvenire in modo da non pregiudicare i risparmi di spesa, già previsti rileva che sul punto potrebbe essere utile un ordine del giorno volto a vincolare il Governo ad attuare in tale senso la disposizione. Formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1458-A Governo, approvato dal Senato, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'INPS provvederà all'adeguamento delle proprie procedure informatizzate e al monitoraggio delle minori entrate, di cui all'articolo 1, comma 9, nonché al monitoraggio degli interventi complessivamente previsti dal medesimo articolo 1, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    l'incentivo contributivo per le nuove assunzioni di lavoratori giovani, erogabile dalle regioni e dalle province autonome, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, poiché riconosciuto nel limite delle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013 non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le attività di monitoraggio assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure introdotte relative al mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 8, saranno effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente;
    la possibilità riconosciuta dall'articolo 2, comma 9, di poter fruire del credito di imposta previsto per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno entro il 15 maggio 2015, anziché entro due anni dalla data di assunzione del dipendente, non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti di cassa sia perché non sono modificate le annualità di fruizione dei crediti per le ultime assunzioni ammesse al beneficio, vale a dire quelle del 2013, sia perché gli effetti sui crediti maturati negli anni precedenti, appaiono limitati solo a casi del tutto marginali;
    la realizzazione dei tirocini formativi destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, di cui all'articolo 2, comma 14, anche presso enti pubblici non comporterà, come previsto Pag. 62espressamente dalla citata disposizione, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    il dirigente di prima fascia preposto all'incarico di coordinamento della struttura di missione per l'attuazione della garanzia per i giovani, di cui all'articolo 5, comma 3, sarà individuato nell'ambito della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così come attualmente determinata, e non fruirà di compensi aggiuntivi;
    le spese per il funzionamento della struttura di missione, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché quelle concernenti i comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro e delle politiche sociali, sono poste a carico di apposti capitoli del predetto Ministero, per un ammontare complessivo di 40 mila euro per l'anno 2013 e di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, provvedendo alla relativa integrazione mediante riduzione delle spese discrezionali del fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
    gli utilizzi del fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsti ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 4-bis e di cui all'articolo 9, comma 4-bis, non pregiudicano gli interventi già previsti dalla legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
    la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL prevista dal comma 4-bis dell'articolo 5 non può essere effettuata in deroga ai limiti posti dalla normativa europea e, pertanto, non potrà dare adito a successive richieste di stabilizzazione;
    l'equiparazione a tutti gli effetti del trattamento economico del personale proveniente dall'Istituto degli affari sociali a quello dell'ISFOL, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le modifiche in materia di contribuzione figurativa di specifiche tipologie lavoratori utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), non comporteranno minori entrate per l'INPS;
    le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), numero 2-bis), volte ad escludere alcune categorie di imprese dalle limitazioni previste al numero degli associati in partecipazione prestatori di lavoro, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che, in attesa degli effetti e della concreta applicazione della legge n. 92 del 2012, non sono stati ancora previsti, per ragioni prudenziali, effetti di maggiore entrata;
    la definizione del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale ovvero a svolgere tirocini formativi ai sensi dell'articolo 9, comma 8, sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il trasferimento delle risorse riguardanti le spese per l'accoglienza di minori non accompagnati al Fondo minori non accompagnati prevista dall'articolo 9, comma 9, non determina effetti finanziari negativi in quanto le risorse oggetto di trasferimento saranno utilizzate per finalità analoghe a quelle già previste a legislazione vigente;
    l'INPS svolgerà le nuove attività in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 9, prevedendo modifiche civilistiche alla disciplina in materia di società a responsabilità limitata che non hanno effetto diretto sulla disciplina fiscale, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica;Pag. 63
    le maggiori entrate derivanti dal contributo unificato in materia di giustizia di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, destinate, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, ad incrementare i fondi finalizzati all'assegnazione di crediti d'imposta ai soggetti che assumono o effettuano attività di formazione in favore dei detenuti, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica gli interventi per il funzionamento degli uffici giudiziari già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
    le disposizioni in materia di detassazione dei contributi per la ricostruzione dell'Emilia Romagna di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica dal momento che le previsioni tendenziali non includono in alcun modo il gettito derivante dalle fattispecie oggetto di detassazione;
    la rimodulazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione prevista dall'articolo 11, comma 11-ter, recante misure in materia di smaltimento di amianto ed Eternit nella Valle del Belice non pregiudica la realizzazione dei programmi già avviati a valere sulle medesime risorse;
    la disposizione di cui dell'articolo 11, comma 11-quater, che prevede che la garanzia dello stato sui finanziamenti agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, sia concessa anche sulla provvista fornita dal Cassa Depositi al sistema bancario, e non solo sul finanziamento bancario, determina di fatto un incremento assolutamente marginale del rischio di escussione a carico dello Stato;
    la disposizione di cui all'articolo 11, comma 12, prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di ricorrere alla leva fiscale per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, consente di ampliare la manovrabilità in aumento rispetto all'aliquota di base dell'addizionale IRPEF, innalzando tale limite massimo fino ad 1 punto percentuale;
    l'efficacia della garanzia dello Stato sui debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni è subordinata all'istituzione, ai sensi dell'articolo 11, comma 12-sexies, di un apposito fondo di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione della medesima garanzia dello Stato;
    le attività di monitoraggio affidate al Ministero della salute in merito all'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 11, comma 23, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    la modifica del limite di indebitamento degli enti locali prevista dall'articolo 11-bis, comma 1, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto le eventuali maggiori spese di investimento devono comunque essere effettuate nell'ambito degli ordinari limiti fissati dal patto di stabilità interno;
    le risorse del fondo per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti arti e professioni, e del fondo relativo alla quota dell'otto per mille di competenza statale, di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, lettera e) e g-bis), risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
   rilevato che, secondo la relazione tecnica:
    le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, concernenti l'istituzione del «fondo mille giovani per la cultura», e di cui all'articolo 7-bis, relativo alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro risultano carenti di copertura finanziaria, in quanto quella prevista a valere sul fondo per il pagamento Pag. 64dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato con uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 128 del 2012, risulta suscettibile di determinare oneri connessi al mancato conseguimento di risparmi per interessi passivi considerati nelle previsioni di finanza pubblica;
    la disposizione di cui all'articolo 9, comma 16-quinquies, che consente agli enti di ricerca, a taluni enti ed agenzie ed alle università di stipulare contratti di lavoro flessibile, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica «anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legislativo n. 213 del 2009», comporta inevitabilmente maggiori oneri, in quanto il venir meno della condizione posta nell'originario testo del comma 188 del predetto articolo 1 – per il quale la deroga era consentita unicamente a condizione che gli oneri dei progetti non gravassero sui bilanci di funzionamento degli enti o sul fondo di finanziamento degli enti o sul fondo ordinario delle università – pregiudica la realizzazione delle economie di spesa a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate;
   ritenuto, tuttavia, che:
    l'eventualità che la riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato con uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, possa incidere, come prospettato dalla relazione tecnica, sulla realizzazione della connessa operazione di dismissione immobiliare, per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad uffici statali e, per questa via, anche sulla prevista riduzione del debito pubblico e sul conseguente contenimento della spesa per interessi, appare un'ipotesi del tutto residuale che, ove anche si realizzasse, determinerebbe effetti finanziari di entità assolutamente trascurabile in ragione del modesto incremento delle risorse utilizzate per finalità di copertura dopo l'esame al Senato;
    la stipulazione di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti di ricerca e taluni enti ed agenzie ed università, in deroga ai limiti alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, debba comunque avvenire in modo da non pregiudicare i risparmi di spesa già previsti a legislazione vigente per effetto dell'introduzione dei predetti limiti;
    pertanto, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 16-quinquies, non può che essere interpretata nel senso che le predette assunzioni in deroga non possano comunque essere poste a carico dei bilanci di funzionamento degli enti, del Fondo di finanziamento degli enti ovvero del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
  esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE».

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) manifesta perplessità in ordine alla possibilità, cui si fa riferimento all'articolo 11, comma 12, del provvedimento in esame, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ricorrano ad un incremento delle aliquote delle relative addizionali IRPEF ai fini del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, dal momento che il Governo aveva sempre escluso che il citato pagamento potesse tradursi in un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini. Chiede, inoltre, al Governo ulteriori chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede una riduzione, per coprire le spese di funzionamento della struttura di missione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle spese discrezionali del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

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  Guido GUIDESI (LNA) rileva come, a suo avviso, la Commissione non possa assumersi la responsabilità di non dar seguito ai rilievi della Ragioneria generale dello Stato in merito alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, 7-bis e 9, comma 16-quinquies, del provvedimento in esame, ritenendo necessaria, contrariamente alla proposta del relatore, l'apposizione di specifiche condizioni al parere da rendere all'Assemblea al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva come, in caso contrario, si determinerebbe un precedente che il suo gruppo si riserverebbe di utilizzare anche in futuro in merito alle valutazioni sulle proposte emendative, per le quali il Governo spesso richiama il parere della Ragioneria generale dello Stato.

  Maino MARCHI (PD) rileva come l'istruttoria condotta dal relatore e dagli uffici sia stata particolarmente approfondita e che il Governo ha dato puntuale risposta ai quesiti ed alle osservazioni poste. In riferimento alle considerazioni dell'onorevole Guidesi, sottolinea come la Commissione non abbia un ruolo esclusivamente notarile rispetto alle valutazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato e ricorda come, contrariamente a quanto affermato, ciò sia accaduto diverse volte nella passata come anche nella presente legislatura, richiamando il dibattito relativo all'esame del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne. Rileva come la questione posta dall'onorevole Guidesi possa essere risolta attraverso la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo all'attuazione delle disposizioni sulle assunzioni presso gli enti di ricerca nel senso richiamato dal relatore. Osserva inoltre come il provvedimento utilizzi nuovamente risorse relative alla quota statale dell'8 per mille intaccando anche quelle relative al 2014, dopo avere prosciugato quelle relative al 2013. Auspica pertanto che la questione relativa al ristoro di tali utilizzi possa essere affrontata e risolta nell'ambito della prossima legge di stabilità.

  Giulio MARCON (SEL), nel richiamare le considerazioni svolte dal deputato Marchi, stigmatizza il nuovo utilizzo delle risorse relative alla quota statale dell'otto per mille. Nel ricordare, in particolare, come sia già la quarta volta nell'attuale legislatura che ciò si verifica, richiama il rispetto del regolamento esaminato dalla Commissione speciale che prevede l'obbligo per il Governo di dare conto delle modalità e della tempistica per il ripristino di risorse eventualmente utilizzate per finalità diverse.

  Rocco PALESE (PdL) si associa ai deputati Marchi e Marcon in merito alle considerazioni svolte sull'utilizzo delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille. In merito ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che, pur essendovi una piena autonomia politica della Commissione, essa non possa tuttavia essere esercitata al fine di ignorare pareri tecnici della Ragioneria nel caso in cui si evidenzi un'oggettiva carenza di copertura finanziaria. Osserva quindi che se lo strumento dell'ordine del giorno è ritenuto sufficiente anche dal Governo per di garantire la tenuta dei conti pubblici, tale soluzione troverà il sostegno del suo gruppo, altrimenti ritiene che sarebbe preferibile una modifica del testo.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come un ordine del giorno in questa materia non sarebbe idoneo a garantire pienamente il rispetto dei vincoli finanziari e rileva come il Governo potrebbe assumere immediatamente un impegno nel senso richiesto dal relatore.

  Massimo Enrico CORSARO (FdI) rivolge al presidente un appello in merito al corretto svolgimento dei rapporti tra Governo e Parlamento, ritenendo che la Commissione stia abdicando ai suoi compiti istituzionali relativi al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, annettendo alle proprie decisioni Pag. 66margini di eccessiva discrezionalità. In particolare, osserva come l'ordine del giorno non sarebbe comunque uno strumento idoneo riguardo all'applicazione di una norma a regime perché non vincolerebbe in futuro i Governi che si succedono nel tempo.

  Guido GUIDESI (LNA) ribadendo le considerazioni già espresse, rileva come la Commissione non debba svolgere un dibattito politico, ma solo prendere atto delle valutazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato, ovvero rigettarle ritenendole non fondate.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda come i pareri della Ragioneria generale dello Stato non possono essere ritenuti preclusivi di autonome valutazioni della Commissione e rileva come, in merito alle proposte emendative che hanno introdotto le disposizioni sulle quali vi è l'avviso contrario della Ragioneria generale dello Stato, non vi sia stato parere contrario da parte dell'omologa Commissione del Senato, motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Nel rilevare come la soluzione indicata dal relatore vincolerebbe il Governo ad un'applicazione comunque compatibile con i vincoli di finanza pubblica, in merito all'utilizzo delle risorse della quota statale dell'otto per mille, concorda con le osservazioni svolte dai deputati intervenuti, sottolineando come la legge di stabilità dovrà risolvere positivamente la questione. Chiede quindi in proposito un impegno da parte del Governo.

  Il viceministro Stefano FASSINA, nel rilevare come le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato abbiano un carattere eminentemente prudenziale, ritiene che la soluzione prospettata dal relatore non abbia l'intento di smentirle. Rileva, comunque, come tali valutazioni prudenziali meritino di essere tenute in debita considerazione, evidenziando come l'ordine del giorno possa essere uno strumento utile al riguardo. In merito alle osservazioni del deputato Sorial sull'articolo 11, comma 12, sottolinea come la disposizione sia stata inserita su sollecitazione delle regioni interessate e come comunque essa attribuisca alle stesse una mera facoltà, senza alcun obbligo di innalzamento della pressione fiscale. Sulla questione dell'utilizzo delle risorse relative alla quota statale dell'otto per mille, fa presente che il Governo riferirà sulle modalità e sui tempi per il ripristino dei fondi. Osserva tuttavia come occorra sottolineare che nel caso in esame sia finanziata una finalità, quella dello svolgimento del servizio civile, che sarebbe rientrata comunque nella ripartizione ordinaria delle risorse. Con riferimento alle risorse impiegate per l'istituzione della struttura di missione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, a valere sul fondo per l'occupazione, osserva che la disposizione, mantenendo le risorse comunque nell'ambito delle finalità generali del fondo, consentirà una maggiore efficienza di taluni interventi.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ribadisce la proposta di parere precedentemente espressa e conferma la correttezza della soluzione prospettata in merito alle disposizioni relative alle assunzioni da parte di enti di ricerca.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come la 5a Commissione del Senato aveva espresso parere contrario sulla disposizione.

  Francesco BOCCIA, presidente, conferma che la 5a Commissione del Senato aveva espresso un parere contrario non motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

  Il Sottosegretario Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere del relatore.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, in merito al fascicolo degli emendamenti trasmesso Pag. 67in data odierna dall'Assemblea, individua alcune proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: l'emendamento Rizzetto 1.20, volto ad esentare il datore di lavoro dal versamento dell'IRAP nel caso di assunzione di almeno due lavoratori per i quali spetta l'incentivo straordinario per nuove assunzioni, al cui onere, peraltro privo di quantificazione, si provvede tuttavia mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) e d) del TUIR; gli emendamenti Rostellato 1.16, 1.17, 1.27, volti a eliminare il termine del 30 giugno 2015 entro il quale devono essere effettuate le assunzioni di cui ai comma 1 e 10, travalicando l'orizzonte temporale previsto nella copertura finanziaria; l'emendamento Cominardi 1.19, volto ad estendere la durata temporale dell'incentivo straordinario per nuove assunzioni sino a 48 mesi, contestualmente riducendone l'importo mensile massimo nei limiti di 500 euro per lavoratore assunto, travalicando pertanto l'orizzonte temporale previsto per la copertura finanziaria; l'emendamento Fedriga 3.1, che sopprime l'articolo 3, assegnando le relative risorse alle finalità di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b); la proposta emendativa Nicchi 9.8, che sopprime la clausola di neutralità finanziaria prevista per i datori di lavoro pubblici al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità; l'emendamento Rizzetto 9.15, che esenta dal pagamento dei diritti camerali annuali le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, al cui onere, peraltro privo di una esplicita quantificazione e decorrenza temporale, si provvede mediante variazioni alla tassazione delle plusvalenze; gli emendamenti Fratoianni 9.27 e 9.28, che estendono, tra l'altro, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la possibilità di stipulare contratti di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente; le proposte emendative Guidesi 11.7 e Busin 11.6 che, rispettivamente, prorogano al 31 dicembre 2013 la sospensione dell'incremento dell'aliquota IVA e sopprimono l'aumento dell'acconto sulle imposte dirette e sull'IRAP e al cui onere, pari 1,1 miliardi di euro si provvede mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, tuttavia, presente natura di conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa non compatibile con la disciplina contabile vigente. Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla proposta emendativa Fedriga 1.1, interamente sostitutiva dell'articolo 1 e volta ad introdurre, tra le altre misure, esenzioni IRPEF per i soggetti di età inferiore a 35 anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, deduzioni per le aziende del settore privato che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché riduzione degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori di età inferiore a 35 anni. In merito osserva che ai relativi oneri, la cui quantificazione può desumersi solo dalla copertura finanziaria, si provvede mediante riprogrammazione e rimodulazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, riduzione della dotazione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari nonché a valere sulla ripartizione dei Fondi strutturali. Osserva che l'emendamento Di Salvo 1.2 è volto a modificare il comma 12, estendendo l'applicazione dell'incentivo straordinario per nuove assunzioni anche ai giovani fino a 35 anni di età, evidenziando che ai relativi maggiori oneri, determinati ai fini dell'indebitamento netto in una misura pari a 600 milioni di euro per il 2013 e 1.200 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante il risparmio atteso dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'Allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ferma rimanendo la non chiara formulazione della proposta emendativa laddove fa riferimento alla copertura degli oneri di cui al comma 12, ritiene opportuno che il Pag. 68Governo chiarisca la congruità della quantificazione e l'idoneità della copertura individuata. Fa presente che l'emendamento Airaudo 1.7 è volto a destinare, in favore delle regioni meridionali già individuate dall'articolo 1, comma 12, lettera a), del provvedimento, ulteriori risorse per il finanziamento dell'incentivo straordinario per nuove assunzioni, in una misura pari a 100 milioni di euro per il 2013, 150 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 100 milioni per il 2016 e che la disposizione prevede altresì la destinazione alle restanti regioni di ulteriori risorse nella misura di 50 milioni per il 2013, 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 50 milioni per il 2016. Evidenzia che ai suddetti oneri si provvede mediante il risparmio atteso dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'Allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ferma rimanendo la non chiara formulazione della proposta emendativa laddove fa riferimento alla copertura degli oneri di cui al comma 12, considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura individuata. In merito alla proposta emendativa Rostellato 1.18, volta a commisurare l'incentivo straordinario per nuove assunzioni, anziché ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ad una riduzione dell'aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 10 per cento, ritiene appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Osserva che l'emendamento Barbanti 1.24 è volto ad estendere l'erogazione dell'incentivo straordinario per nuove assunzioni anche ai comuni colpiti da calamità naturali, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2012 in materia di ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, evidenziando che al relativo onere, pari a 75 milioni di euro annui, del quale non è, tuttavia, indicata la decorrenza temporale, si provvede mediante aumento del canone annuo per i titolari di concessioni radiotelevisive private. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Anche alla luce delle modifiche recate dalla proposta emendativa, considera altresì opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria relativa all'emendamento Rostellato 1.26, che riduce da 60 a 30 i giorni entro i quali l'INPS adegua, senza nuovi o maggiori oneri, le proprie procedure informatizzate, di cui al comma 9. In ordine alle proposte emendative Fedriga 1.42; 1.28; 1.31; 1.40; 1.30; 1.32; 1.36; 1.38; 1.39; 1.37; 1.33; 1.34; 1.35 e 1.41, volte a sostituire alle regioni meridionali indicate nel testo, quelle settentrionali, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se tale modifica possa incidere sull'utilizzo di risorse destinate ad interventi già programmati nelle regioni meridionali. Sottolinea che l'emendamento Fedriga 1.43 è volto a stanziare risorse in favore di regioni settentrionali, in una misura pari a 500 milioni di euro per il 2014 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per il finanziamento dell'incentivo straordinario per nuove assunzioni, precisando che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura finanziaria, con particolare riferimento all'utilizzo del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione, dal momento che la riduzione del suddetto Fondo potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad uffici statali. Rileva che la proposta emendativa Fedriga 1.01 è intesa ad incentivare in via sperimentale, per un periodo di tre anni, la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso la previsione di Pag. 69una serie di agevolazioni quali la corresponsione al lavoratore di un'indennità economica di flessibilità, l'esenzione della stessa dall'imposizione contributiva previdenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché il suo assoggettamento, ai fini IRPEF, ad una aliquota agevolata entro determinati limiti di reddito. La disposizione prevede altresì l'obbligatoria partecipazione del lavoratore a programmi di formazione continua i cui costi, a carico del datore di lavoro, sono deducibili dall'imponibile IRAP. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, si provvede mediante rideterminazione dell'aliquota dell'accisa dei tabacchi lavorati. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura finanziaria. Quanto alle proposte emendative Fedriga 2.8 e 2.7, che aumentano da ventinove a, rispettivamente, trentadue e trentacinque anni di età, il limite per beneficiare del Fondo di cui al comma 5-bis, fermo rimanendo il limite delle risorse di cui al comma 5-bis, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'aumento della platea dei destinatari delle disposizioni possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti. In merito all'emendamento Fedriga 2.9, che destina non solo agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014, ma anche a quelli iscritti a corsi di laurea magistrale o a ciclo unico nonché a master e/o corsi di dottorato, il beneficio di cui al comma 10, fermo rimanendo il limite delle risorse di cui al comma 10, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'aumento della platea dei destinatari delle disposizioni possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti. In ordine all'emendamento Fedriga 2.13, che prevede che i benefici di cui al comma 13 per i soli tirocini all'estero possano essere erogati sotto la forma di vitto ed alloggio gratuiti, fermo rimanendo il limite delle risorse di cui al comma 13, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Per quel che concerne le proposte emendative Fedriga 3.4; 3.5; 3.6 e 3.7; 3.13; 3.14; 3.16, 3.17; 3.15, 3.25, volte a sostituire alle regioni meridionali indicate nel testo come destinatarie di misure contro la povertà, quelle settentrionali, auspica che il Governo chiarisca se tale modifica possa incidere sull'utilizzo di risorse destinate ad interventi già programmati nelle regioni meridionali. Considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dall'emendamento Rondini 3.100, che istituisce un fondo per la Carta di inclusione con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2013, 140 milioni di euro per il 2014 e 27 milioni di euro per il 2015 e al cui onere si provvede con un'apposita imposta speciale a carico dei gestori di esercizi pubblici di apparecchi idonei per il gioco. Rileva che l'emendamento Fedriga 5.7 è teso ad introdurre una clausola di neutralità finanziaria riferita alla struttura di missione per l'attuazione della Garanzia per i giovani e la ricollocazione dei lavoratori destinati degli ammortizzatori sociali in deroga e che, conseguentemente, la proposta sopprime la copertura finanziaria prevista al comma 4. In merito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se possa essere data effettiva attuazione alle disposizioni che prevedono la creazione della suddetta struttura di missione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto all'emendamento Ciprini 5.6, che limita alla sola ISFOL la platea degli enti tenuti a fornire personale, mediante l'istituto del distacco, per il funzionamento della struttura di missione per l'attuazione della Garanzia per i giovani e la ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per la struttura di missione di far fronte ai propri compiti con il solo personale distaccato dall'ISFOL e a quest'ultima di non veder pregiudicata la propria operatività. Fa presente che la proposta emendativa Baldassarre 5.1 meglio specifica le Pag. 70spese di missione dei componenti della struttura di missione per l'attuazione della Garanzia per i giovani e la ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga. In merito, auspica che il Governo confermi che a tali rimborsi possa comunque essere data attuazione nell'ambito delle risorse allo scopo destinate. Rileva che l'emendamento Tripiedi 7.4 novella il decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedendo che, in ogni caso, l'importo netto spettante a particolari categorie di lavoratori utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche che usufruiscono di buoni orari non possa essere inferiore all'importo stabilito per i suddetti buoni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalla fissazione di un importo netto minimo dei buoni orari possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. In ordine alla proposta emendativa Baldassarre 7.17, che estende anche ai lavoratori che usufruiscono della mini assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) il contributo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato già previsto per i lavoratori che fruiscono della suddetta ASpI, fermo rimanendo che la relazione tecnica riferita al testo originario della disposizione non ascrive alla medesima effetti finanziari negativi, in quanto a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro non viene corrisposta la prestazione al lavoratore, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla neutralità finanziaria della proposta emendativa. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa Baldassarre 7.16, che innalza al 100 per cento il contributo per il datore di lavoro che assume lavoratori che fruiscono della suddetta ASpI. Giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative Di Salvo 9.2 e Ciprini 9.5 – volte ad eliminare l'esclusione prevista per le pubbliche amministrazioni dagli obblighi contributivi del committente in solido con l'appaltatore di cui all'articolo 9, comma 1 – fermo rimanendo il carattere procedurale riconosciuto dalla relazione tecnica alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa Fedriga 9.1, che estende l'ambito dei soggetti che possono costituire imprese start-up innovative anche a coloro in possesso del solo diploma di laurea. Rileva che l'emendamento Marcon 11.8 modifica in aumento il rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile nella misura di 13,5 milioni di euro per il 2013 e di 40 milioni di euro per il 2014 e ne sostituisce integralmente la copertura mediante il ricorso, non più alla quota di competenza statale dell'otto per mille, ma mediante riduzione del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 - Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista, dal momento che la riduzione del suddetto fondo potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad uffici statali, dalla quale è attesa una riduzione del debito e della conseguente spesa per interessi passivi. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dall'emendamento Barbanti 11.12, che estende le procedure per la rimozione di macerie miste ad amianto di cui all'articolo 11, commi da 9 a 11, anche alle calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza e al Pag. 71cui onere, pari a 75 milioni di euro annui, del quale non è, tuttavia, indicata la decorrenza temporale, si provvede mediante aumento del canone annuo per i titolari di concessioni radiotelevisive private. Evidenzia che l'emendamento Boccadutri 11.13 prevede la possibilità per i soggetti creditori della pubblica amministrazione di cedere il credito certificato e assistito da garanzia dello Stato anche a Cassa depositi e prestiti. In merito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che tali operazioni, anche se svolte dalla Cassa depositi e prestiti, possano essere oggetto di riclassificazione da parte di Eurostat.
  Osserva che la proposta emendativa Lavagno 11.15 stanzia, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la somma di 181,98 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, che a sua volta viene rifinanziato di 100 milioni di euro nell'anno 2014. Al relativo onere, del quale tuttavia non è esplicitamente indicata nuovamente la quantificazione, si provvede mediante variazioni del PREU. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle coperture finanziarie previste. Giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle coperture finanziarie previste dall'emendamento Cancelleri 11.16, che sopprime l'aumento dell'acconto sulle imposte dirette e sull'IRAP. Al relativo onere, infatti, si provvede attraverso diverse coperture finanziarie, delle quali non è indicata esplicitamente la relativa quantificazione, quali: incremento delle imposte sui redditi di capitale, realizzati con operazioni effettuate entro le 48 ore, aumento del PREU e del canone annuo per i titolari di concessioni radiotelevisive private. Fa presente che la proposta emendativa Lavagno 11.18 sopprime l'imposta di consumo sui succedanei dei tabacchi lavorati. Al relativo onere si provvede mediante aumento del PREU. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Segnala, inoltre, dal punto di vista formale, l'opportunità di coordinare con le modifiche previste dalla proposta emendativa anche l'articolo 12, comma 1, lettera c). Rileva che l'emendamento Pilozzi 11.17 sopprime l'imposta di consumo sui succedanei dei tabacchi lavorati. Al relativo onere, quantificato in 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante riduzione, con alcune esclusioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato c-bis) del decreto-legge. n. 98 del 2011. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Segnala, inoltre, dal punto di vista formale, l'opportunità di coordinare con le modifiche previste dalla proposta emendativa anche l'articolo 12, comma 1, lettera c). Segnala che la proposta emendativa Fedriga 11.1 sopprime l'imposta di consumo sui succedanei dei tabacchi lavorati. Al relativo onere, quantificato in 120 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 – Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista, dal momento che la riduzione del suddetto fondo potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad uffici statali, dalla quale è attesa una riduzione del debito e della conseguente spesa per interessi passivi. Segnala, inoltre, dal punto di vista formale, l'opportunità di coordinare con le modifiche previste dalla proposta emendativa anche l'articolo 12, comma 1, lettera c). Circa la proposta emendativa Corsaro 11.100, che modifica l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo di cui al comma 22, riferendola ai liquidi o alle ricariche per sigarette elettroniche idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati, Pag. 72giudica opportuno che il Governo chiarisca se la modifica della base imponibile dell'imposta possa comunque garantire le maggiori entrate alla stessa ascritte dal decreto-legge e utilizzate a copertura ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c). Fa presente che l'emendamento Fedriga 11.2 modifica la decorrenza delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei prodotti succedanei dei tabacchi lavorati. Al relativo onere, pari a 60 milioni per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 - Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione, all'idoneità della copertura finanziaria prevista, dal momento che la riduzione del suddetto fondo potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad uffici statali, dalla quale è attesa una riduzione del debito e della conseguente spesa per interessi passivi. Segnala, inoltre, dal punto di vista formale, l'opportunità di coordinare con le modifiche previste dalla proposta emendativa anche l'articolo 12, comma 1, lettera c). Considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative Busin 11-bis.2 e 11-bis.3, che modificano il limite fissato per il ricorso ai mutui ed altre forme di indebitamento da parte degli enti locali relativamente agli anni 2013 e 2014. Circa l'emendamento Busin 12.4, che sopprime le modalità di copertura di cui alle lettere a) e f) relative al Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente e al fondo per il finanziamento ordinario delle università, incrementando dell'importo corrispondente la copertura di cui alla lettera d) relativa al Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 – Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista, dal momento che la riduzione del suddetto fondo potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad uffici statali, dalla quale è attesa una riduzione del debito e della conseguente spesa per interessi passivi. Segnala che la proposta emendativa Lavagno 12.2 riduce la copertura di cui alla lettera e) relativa al Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati (capitolo 2870 – Ministero dell'economia e delle finanze), incrementando dell'importo corrispondente la copertura di cui alla lettera d) relativa al Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 – Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista, dal momento che la riduzione del suddetto fondo potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad uffici statali, dalla quale è attesa una riduzione del debito e della conseguente spesa per interessi passivi. Da ultimo, segnala che la proposta emendativa Marcon 12.3 sopprime la copertura di cui alla lettera g-bis) relativa alla quota dell'otto per mille di competenza statale, incrementando dell'importo corrispondente la copertura di cui alla lettera d) relativa al Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 – Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 1, comma Pag. 73139 della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista, dal momento che la riduzione del suddetto fondo potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad uffici statali, dalla quale è attesa una riduzione del debito e della conseguente spesa per interessi passivi. Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla contrarietà espressa dal rappresentante del Governo in merito agli emendamenti Rostellato 1.18 e 1.26, nonché sulle altre proposte emendative presentate dal suo gruppo che recavano una copertura finanziaria.

  Il viceministro Stefano FASSINA, nel confermare il parere contrario, fa presente che i pareri sono stati espressi previa valutazione analitica sull'idoneità della copertura di ciascuna proposta emendativa.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.26, 1.27,1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 3.100, 5.1, 5.6, 5.7, 7.4, 7.16, 7.17, 9.1, 9.2, 9.5, 9.8, 9.15, 9.27, 9.28, 11.1, 11.2, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.13, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.100, 11-bis.2, 11-bis.3, 12.2, 12.3, 12.4 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Atto n. 18.

(Rilievi alle Commissioni VI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2013.

  Il viceministro Stefano FASSINA rileva che, all'articolo 10, non vi sono contrarietà in merito alla possibilità di utilizzo dell'ISEE corrente in luogo dell'ISEE anche per l'ente erogatore del servizio che può richiedere una dichiarazione sostitutiva aggiornata nel caso in cui sussistano elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9; dall'applicazione dell'articolo 14, comma 2, non derivano effetti indesiderati sulla finanza locale, dal momento che l'articolo in questione demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione degli atti normativi necessari all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sulla base del nuovo indicatore, compresa la definizione delle nuove soglie ISEE, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati; in ogni caso, come risulta dalle simulazioni condotte dall'INPS, gli effetti che deriverebbero dall'applicazione del Pag. 74nuovo indicatore non determinano, mediamente, una espansione della spesa, anche in assenza di una revisione delle soglie di accesso; la fissazione delle nuove soglie per l'accesso alle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi è stata effettuata con criteri di prudenzialità, tenuto anche conto dell'andamento dei soggetti beneficiari delle relative prestazioni; per quanto riguarda le disposizioni relative al rafforzamento del sistema dei controlli ed, in particolare, i nuovi compiti in capo all'Agenzia delle entrate e all'INPS, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a tal fine, può essere utile, a suo avviso, inserire espressamente la clausola di invarianza finanziaria nel testo dell'articolo 11; ai fini dell'invarianza del numero dei beneficiari a seguito dell'applicazione del nuovo indicatore ISEE, il risultato della simulazione effettuata dall'INPS ritiene non sia influenzato negativamente in virtù della mancata considerazione del peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale verificatosi a partire dal 2011, dal momento che tale circostanza dovrebbe influire in senso espansivo anche sulla platea dei beneficiari a legislazione vigente; il provvedimento in oggetto adotta una definizione di reddito più ampia di quella vigente, includendo accanto al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche i redditi tassati con regimi sostitutivi e i redditi esenti, prevedendo comunque, per i trattamenti previdenziali o indennitari ottenuti dalla pubblica amministrazione, l'applicazione di una franchigia nonché di specifiche detrazioni, quali quelle concernenti i costi legati dell'abitare, i costi legati alle condizioni di disabilità e non autosufficienza; con riferimento alle famiglie con disabili, le nuove modalità di calcolo, in ottemperanza al dettato normativo, prevedono la detrazione dal reddito di spese e franchigie articolate in funzione del grado di disabilità; sostituendo il regime attuale – il quale prevede un abbattimento del reddito tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata – si attribuisce, quindi, un trattamento di maggiore favore alle famiglie con disabili più bisognose, sia dal punto di vista delle condizioni economiche, sia del grado di disabilità.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (atto n. 18);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    appare opportuno prevedere, all'articolo 10, che l'utilizzo dell'ISEE corrente in luogo dell'ISEE ordinario sia rimessa non solo al soggetto interessato, ma anche all'ente erogatore del servizio che può richiedere, a tal fine, una dichiarazione sostitutiva aggiornata in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9;
    l'articolo 14, comma 2, demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione degli atti normativi necessari all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sulla base del nuovo indicatore, compresa la definizione delle nuove soglie ISEE, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati,
    anche in assenza di una revisione delle citate soglie, comunque, come risulta dalle simulazioni condotte dall'INPS, gli effetti che derivano dall'applicazione del nuovo indicatore non determinano, in media, una espansione della spesa;
    per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, Pag. 75la fissazione delle nuove soglie è stata effettuata con criteri di prudenzialità, tenuto anche conto dell'andamento dei soggetti beneficiari delle relative prestazioni;
    ai nuovi compiti a carico dell'INPS e all'Agenzia delle entrate derivanti dal potenziamento dei controlli concernenti le autodichiarazioni degli interessati dovrà farsi fronte, come risulta espressamente dall'articolo 11, comma 16, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    il risultato della simulazione condotta dall'INPS, ai fini dell'invarianza del numero dei beneficiari derivanti dall'applicazione del nuovo indicatore, non dovrebbe risultare influenzato negativamente dalla mancata considerazione del generale peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale registrato a decorrere dal 2011, posto che tale peggioramento dovrebbe incidere in senso espansivo anche sulla platea dei beneficiari a legislazione vigente;
   considerato che, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica e come confermato dal rappresentante del Governo:
    il provvedimento, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, adotta una definizione di reddito più ampia di quella vigente, includendo accanto al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche i redditi tassati con regimi sostitutivi e i redditi esenti;
    per i trattamenti previdenziali o indennitari ottenuti dalla pubblica amministrazione si prevede comunque l'applicazione di una franchigia nonché di specifiche detrazioni, quali quelle concernenti i costi legati alle condizioni di disabilità e non autosufficienza, articolate in funzione del grado di disabilità;
    tale regime, sostituendosi, per le famiglie con disabili, all'attuale meccanismo di abbattimento del reddito tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, dà luogo ad un trattamento di maggiore favore, rispetto all'attuale, per le famiglie con disabili più bisognose sia in termini di condizioni economiche sia in funzione del grado di disabilità;
   rilevata la necessità di:
    prevedere all'articolo 10, comma 2, la facoltà degli enti erogatori di chiedere una DSU aggiornata in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9;
    formulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita ai nuovi compiti di controllo affidati all'INPS e all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 11, comma 16, prevedendo espressamente l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9;
   all'articolo 11, comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Luigi BOBBA (PD) osserva come la scala di equivalenza utilizzata per il calcolo dell'ISEE sia obsoleta, essendone stata adottata recentemente una nuova dall'ISTAT. Osserva come tali criteri finiscano per penalizzare non solo le famiglie con disabili, ma anche quelle numerose con figli a carico. Rileva inoltre come nella stessa legislazione vi sia una evidente incongruenza, laddove i figli sono valutati molto di più in relazione all'applicazione della TARES rispetto quanto lo siano in relazione alla determinazione dell'ISEE. Osserva come il provvedimento non sembra centrare l'obiettivo di una maggiore Pag. 76equità, ma solo quello di un maggior rigore. Auspica quindi anche la revisione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di escludere definitivamente gli assegni per il nucleo familiare e gli altri redditi esenti da tassazione dal calcolo dell'ISEE.

  Sergio BOCCADUTRI (SEL), richiama l'intervento del deputato Bobba, sottolineando come le prestazioni da ultimo richiamate abbiano natura indennitaria e non concorrono all'effettiva formazione del reddito. Osserva come occorra rafforzare i meccanismi di vigilanza e controllo con il coinvolgimento delle parti sociali.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel richiamare le considerazioni svolte dai deputati Bobba e Boccadutri, rileva come andrebbe escluso dalla formazione dell'ISEE anche l'eventuale trattamento di fine rapporto.

  Maino MARCHI (PD) rileva come nella proposta del relatore si potrebbe sottolineare l'attenzione verso le famiglie numerose e si dovrebbero altresì richiamare le esperienze positive già realizzate in talune realtà locali.

  Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che, in considerazione del notevole impatto del provvedimento, il Governo terrà in debito conto le osservazioni emerse. Precisa come la ragione dell'inclusione nel calcolo dell'ISEE anche dei redditi esenti è da ricondurre all'obiettivo, perseguito dal Governo, di ricostruire il più fedelmente possibile la situazione economica dei cittadini ai fini dell'accesso a determinate prestazioni. Fa presente, tuttavia, a tale riguardo, che a fronte della inclusione dell'ISEE dei predetti redditi, è stato previsto uno specifico sistema di detrazioni. In merito al trattamento di fine rapporto, osserva come lo stesso, la cui erogazione ha luogo una tantum, non pregiudica la rideterminazione dell'ISEE per l'anno successivo, essendo il relativo calcolo effettuato annualmente.

  Luigi BOBBA (PD) chiede al relatore di inserire nella sua proposta un richiamo alla nuova scala di equivalenza adottata dall'ISTAT.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, accede alla richiesta effettuata dall'onorevole Bobba e presenta quindi una nuova formulazione della sua proposta (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta del relatore come riformulata.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Testo unificato C. 249 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2013.

   Barbara SALTAMARTINI, relatore, fa presente che è pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 26 luglio scorso, predisposta dall'INPS e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Rileva che, in particolare, nella predetta relazione tecnica si evidenzia, conformemente alle richieste della Commissione, come il numero dei possibili beneficiari del provvedimento sarebbe rispettivamente pari a Pag. 775.670, relativamente al periodo di maturazione dei requisiti dal 1o gennaio al 31 agosto 2012, e pari a 3.330, per il periodo dal 1o settembre al 31 dicembre 2012, per un totale di 9.000 soggetti. Con riferimento alle maggiori spese, evidenzia che esse ammonterebbero, sommando quelle relative alla previdenza e quelle relative alla corresponsione del trattamento di fine servizio, per le prime 5.670 unità, a 49,13 milioni per l'anno 2013, 148,78 per il 2014, 523,69 per il 2015, 101,83 nel 2016 e a 70,88 per il 2017. Per la seconda categoria di soggetti esse ammonterebbero a 28,85 milioni nel 2013, 87,38 nel 2014, 307,57 nel 2015, 59,81 nel 2016 e 41,63 nel 2017. Rileva che, a partire dal 2018, l'effetto sarebbe invece positivo per il prevalere della minore spesa per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio. Fa presente che, a prescindere dal fatto che la nota della Ragioneria generale non tiene conto della scomposizione dell'onere tra le due richiamate categorie di soggetti, riportando solo le somme tra i maggiori oneri indicati, essa rileva che la copertura finanziaria individuata risulterebbe «ampiamente insufficiente rispetto agli oneri complessivamente recati dal provvedimento». Osserva inoltre che, poiché riguardo alla copertura finanziaria la Ragioneria generale dello Stato ha espresso comunque un parere contrario, la Commissione di merito dovrà inoltre valutare l'individuazione di una nuova modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, secondo la quantificazione prospettata. Al riguardo, ritiene che, tenendo conto dei dati disaggregati forniti dall'INPS, al fine di un significativo contenimento degli oneri, la Commissione potrebbe valutare la possibilità di limitare l'applicazione delle nuove disposizioni ai soli soggetti appartenenti alla prima categoria di soggetti, cioè quelli che maturerebbero il diritto tra il 1o gennaio e il 31 agosto 2012, e di mantenere invariata la data dell'erogazione del trattamento di fine servizio prevista sotto la vigenza della riforma «Fornero», poiché, come si evince dai dati forniti dall'INPS, buona parte dei maggiori oneri deriverebbe proprio dall'anticipazione del trattamento di fine servizio in ragione dell'anticipazione del pensionamento. Evidenzia infine che, ove la Commissione accedesse a tale possibilità, i maggiori oneri per la sola spesa pensionistica ammonterebbero a: 49,13 milioni per il 2013, 148,78 per il 2014, 142,76 per il 2015, 133,16 per il 2016, 116.59 per il 2017 e a 12,93 milioni per il 2018. Propone, pertanto, prendendo comunque atto della nota della Ragioneria generale dello Stato, di procedere all'invio alla Commissione di merito di una lettera, al fine di rappresentare quanto emerso dalla relazione tecnica predisposta dall'INPS.

  Francesco BOCCIA, presidente, rileva come la scomposizione dell'aggregato di spesa, nel senso richiesto dalla Commissione, consentirà l'individuazione di una diversa copertura finanziaria, rispetto a quella indicata nel testo originario del provvedimento, sulla quale si appuntano i rilievi negativi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato. Rileva, pertanto, che andrebbe effettuata una scelta di natura politica in merito all'individuazione di coperture finanziarie alternative, allo scopo di rimediare ad un vero e proprio errore contenuto nella riforma Fornero concernente la riforma dei requisiti d'accesso al sistema previdenziale. Auspica, infine, che il Governo adotti iniziative normative in tal senso.

  Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia il Presidente Boccia per aver evidenziato come nella «legge Fornero» sia stato commesso un errore concernente la riforma dei requisiti d'accesso al sistema previdenziale che penalizza il personale della scuola e che sta dando luogo ad un notevole contenzioso innanzi ai giudici del lavoro. Sottolinea, in particolare, come tale errore sia rappresentato dalla previsione di un'unica finestra di uscita fissata per il solo personale della scuola al 1o settembre 2013, pur in presenza dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, che, invece, dispone che i requisiti per l'accesso al sistema pensionistico debbano essere conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno.Pag. 78
  Ricorda, infine, come, già prima dell'entrata in vigore della riforma, la propensione al pensionamento del personale docente della scuola fosse significativamente più bassa che nel resto del pubblico impiego e come, recentemente, la riforma stessa abbia sensibilmente accentuato tale caratteristica.

  Il viceministro Stefano FASSINA, nel condividere le osservazioni della deputata Ghizzoni in ordine alla necessità di adottare correttivi alla riforma Fornero, in ragione delle specificità evidenziate, ricorda tuttavia come il Governo, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica, sta svolgendo una complessiva riflessione sulle criticità della riforma, partendo dalla necessità di garantire una soluzione per quei soggetti che sono rimasti senza stipendio e senza pensione, i cosiddetti esodati.

  Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, concorda con le osservazioni del presidente Boccia e dell'onorevole Ghizzoni, sottolineando l'esigenza di rimediare rapidamente ad un errore della riforma Fornero, auspicalmente nell'ambito della prossima legge di stabilità.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel segnalare che invierà una lettera al presidente della XI Commissione per informarlo circa gli esiti del dibattito svoltosi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

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