CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 agosto 2013
69.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VI (Finanze) e XI (Lavoro) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013, recante disposizioni in materia di occupazione, soprattutto giovanile, e di IVA.
  Avverte che, come preannunciato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tale parere deve essere espresso nell'ambito della seduta odierna, al fine di consentire alle Commissioni di merito di concludere entro oggi l'esame del provvedimento, in considerazione della calendarizzazione di quest'ultimo in Assemblea, prevista a partire dalla giornata di domani.
  Allo svolgimento della relazione da parte del deputato Gigli seguirà, quindi, il dibattito, all'esito del quale il relatore presenterà una proposta di parere.

  Gian Luigi GIGLI (SCpI), relatore, riferendosi specificamente alle disposizioni concernenti le competenze della Commissione affari sociali, e rinviando, per il resto, all'ampia documentazione predisposta dal Servizio Studi, segnala, in primo luogo, i commi da 2 a 5 dell'articolo 3, che riguardano l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta «carta acquisti sperimentale» (o nuova social card).
  Ricorda che, in base alla disciplina fino ad ora vigente, la carta acquisti, istituita Pag. 83dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha disposto la creazione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, è sperimentata – secondo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 – tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno ed entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro, nei comuni con più di 250.000 abitanti.
  I suddetti commi dell'articolo 3 dispongono, quindi, un'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015, a tutti gli altri comuni delle regioni del Mezzogiorno. Le nuove risorse in oggetto sono ripartite tra gli ambiti territoriali con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale, in modo che, con riferimento ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno ivi residente.
  Il comma 4 specifica, inoltre, che le regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, possono introdurre ulteriori requisiti con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.
  Il comma 5 specifica, poi, che le regioni, comprese quelle non rientranti nel territorio del Mezzogiorno, e le province autonome, possono disporre ulteriori finanziamenti per la sperimentazione della carta acquisti o ampliamenti dell'ambito territoriale di applicazione.
  Osserva che tale norma, almeno letteralmente, sembrerebbe consentire, anche alle regioni del centro-nord, un impiego delle medesime risorse, già stanziate dal suddetto articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 e dal decreto ministeriale 10 gennaio 2013, anche in favore dei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 250.000 abitanti.
  Rileva altresì il comma 1 dell'articolo 3, che, al fine di favorire l'occupazione giovanile, prevede un finanziamento – pari a 108 milioni per il 2013, a 68 milioni per il 2014 e a 152 milioni per il 2015 – per interventi nei territori del Mezzogiorno relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, a progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici e a borse di tirocinio formativo, relativamente ai giovani residenti e/o domiciliati nelle regioni meridionali.
  Fa notare che nel corso dell'esame al Senato è stato, peraltro, introdotto un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che, in relazione ai suddetti interventi, dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività.
  Segnala, quindi, i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, introdotti nel corso dell'esame al Senato, che prevedono disposizioni a favore dei disabili, in particolare disponendo un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014, nonché prescrivendo l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro – come definiti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge n. 18 del 2009 – al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
  In particolare, il comma 4-bis incrementa la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, stabilita dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014.
  Per quanto riguarda il comma 4-ter, fa presente che per «accomodamento ragionevole» Pag. 84si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati adottati, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali sulla base dell'eguaglianza con gli altri.
  A questo riguardo, sottolinea che il 4 luglio 2013 la Corte di giustizia dell'Unione Europea, accogliendo uno specifico ricorso della Commissione europea nei confronti dell'Italia, ha dichiarato che l'Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2007/78/CE. Non è, infatti, sufficiente che gli Stati membri prevedano misure di incentivo e di sostegno, bensì devono adottare provvedimenti efficaci e pratici in funzione delle esigenze delle situazioni concrete; è proprio in questa ottica che vanno letti i due richiamati commi dell'articolo 9.
  I commi 5 e 6 dell'articolo 10 si riferiscono, invece, alle pensioni di invalidità, chiarendo – in relazione a recenti incertezze amministrative e giurisprudenziali – che i requisiti reddituali per la pensione assistenziale di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili sono computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare.
  Tale criterio si applica anche alle domande di pensione già presentate, senza, tuttavia, il riconoscimento di importi arretrati e fatti salvi i casi in cui le domande siano state già definite con provvedimento definitivo e i casi di procedimenti giurisdizionali già conclusi con sentenza definitiva.
   Osserva che un'altra disposizione rilevante per le competenze della XII Commissione è il comma 7 dell'articolo 10, che esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione – da parte della regione – delle misure di «riduzione dei costi della politica» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012.
  Ricorda che la norma fino ad ora vigente già esclude dall'ambito della riduzione i trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.
  Ad essi si aggiungono – come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto – le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, entrambi destinati a finanziare servizi essenziali per i cittadini, al pari delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale.
  La disposizione introdotta dal comma 12 dell'articolo 11, poi, consente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere alla leva fiscale – consentendo loro di maggiorare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo di 1 punto percentuale – ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali» e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013.
  Una modifica apportata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato inserisce nella norma l'esclusività del fine, nel senso che l'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF è consentito al solo fine della copertura degli oneri derivanti dal Pag. 85rimborso del prestito dello Stato per il pagamento dei debiti della regione o degli enti del servizio sanitario.
  Ad oggi, risulta che, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome, solo la Sicilia e la Sardegna (quest'ultima solo in relazione al pagamento dei debiti sanitari) abbiano fatto richiesta per ottenere anticipazioni di liquidità.
   Evidenzia che la disposizione in commento si rende necessaria in relazione al diverso ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale, in quanto le norme che consentono alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF – recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della delega sul federalismo fiscale recata dalla legge n. 42 del 2009 – non si applicano direttamente alle autonomie speciali. Per esse, l'attuazione dei principi del federalismo fiscale richiede la predisposizione di norme di attuazione dello statuto speciale.
  Il comma 12-bis dello stesso articolo 11, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, aggiunge un comma 1-bis all'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, riguardante i criteri per l'effettuazione delle anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari, nei casi di regioni sottoposte ai piani di rientro (di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004) e commissariate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  Viene quindi stabilito che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari, oltre che in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto-legge, possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.
  Restano comunque fermi i piani di rientro nonché gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione di essi.
  Segnala che un'ulteriore disposizione di rilevo è quella recata dal comma 23 dell'articolo 11 che, mediante l'aggiunta di un comma 10-bis all'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, stabilisce, in primo luogo – per effetto di una modifica approvata al Senato – che ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo si applichino le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in tema di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.
  In proposito, ricorda che l'articolo 51 della citata legge n. 3 del 2003 attiene alla tutela della salute dei non fumatori, sancendo il divieto di fumo nei locali chiusi, salvo alcune eccezioni, e stabilendo alcune regole a tutela dei non fumatori relative ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione.
  Sono anche definite, mediante rinvio, le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del divieto.
  Ricorda, inoltre, che in tema di «sigarette elettroniche» è stata recentemente emanata l'ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013 che reca e disciplina il «Divieto di vendita sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni 18», analogamente a quanto previsto in tema di divieto di vendita ai minorenni di prodotti del tabacco dall'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012.
  Viene, poi, attribuito al Ministero della salute il compito di effettuare il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.
  Sempre per quanto riguarda le «sigarette elettroniche», richiama il comma 22 dello stesso articolo 11 assoggetta, a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. La commercializzazione di tali prodotti viene assoggettata alla Pag. 86preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimandando ad un successivo decreto per l'individuazione delle modalità di presentazione della relativa istanza, delle procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico, delle modalità di tenuta dei registri e documenti contabili e di quelle di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo.

  Marco RONDINI (LNA) esprime una valutazione negativa del decreto-legge in oggetto, evidenziando il fatto che molte delle disposizioni da esso recate sono frutto di una politica di tipo clientelare.
  A questo proposito cita, soprattutto, le disposizioni recate dall'articolo 3 e ricordate dal relatore, concernenti, rispettivamente, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della social card con riferimento esclusivamente ai comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno d'Italia, nonché i finanziamenti stanziati al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile, sempre nelle regioni del sud.
  Stigmatizza queste scelte che, a suo avviso, sono fortemente discriminatorie nei confronti delle regioni del nord, che necessiterebbero parimenti di interventi volti a sostenere i giovani e ad affrontare il problema dell'occupazione.
  Fa presente che, se si prosegue lungo questa linea – che, ricorda, è stata seguita anche da parte di Governi precedenti, compresi, in parte, quelli di centro-destra – si produrrà un effetto paradossale per cui i cittadini svantaggiati e i giovani del nord dovranno trasferirsi nel sud del Paese per ottenere gli aiuti di cui necessitano.
  Ribadisce, quindi, la propria contrarietà al provvedimento in generale, e alla norma di cui all'articolo 3 in particolare, in base alla quale i comuni del Mezzogiorno beneficeranno di nuove e ulteriori risorse per l'erogazione della carta acquisti, mentre le regioni del centro-nord e le province autonome possono – stando all'interpretazione del comma 5 del predetto articolo, illustrata dal relatore – al più disporre ulteriori finanziamenti per la sperimentazione della carta medesima o ampliamenti dell'ambito territoriale di applicazione, restando tuttavia nell'ambito delle risorse già assegnate dall'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, che potrebbero, quindi, essere oramai esaurite.
  Ravvisa, pertanto, nelle scelte operate dal Governo, un intento discriminatorio rispetto al quale dissente fortemente.

  Andrea CECCONI (M5S), pur riconoscendo che il provvedimento in esame presenta alcuni aspetti positivi, soprattutto in quanto istituisce maggiori controlli per quanto riguarda l'utilizzo dei Fondi europei che – come è noto – nel corso degli anni non sono stati correttamente impiegati, ritiene tuttavia che esso presenti una serie di aspetti oscuri, riferendosi soprattutto ad una iniqua ripartizione delle risorse stanziate tra le regioni, che introduce discriminazioni inaccettabili tra cittadini, per cui una parte di essi risulta penalizzata in base all'area territoriale in cui risiede.
  Entrando nel merito delle singole disposizioni che a suo avviso presentano aspetti critici, segnala, in primo luogo, l'articolo 3, comma 1, recante il finanziamento relativo a progetti imprenditoriali e a borse di tirocinio formativo, individuando come destinatari i soli giovani residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno. A questo proposito si domanda, innanzitutto, come sia possibile, in un momento di crisi come quello che l'intero Paese sta attraversando, pensare di favorire una sola area, trascurando completamente le esigenze delle regioni del centro-nord.
  Inoltre, rileva che – come è stato opportunamente evidenziato nel dossier predisposto dal Servizio Studi – non appare chiaro quali siano i criteri e le modalità per la concreta assegnazione delle risorse relative ai suddetti tirocini, nonché il fatto che il tirocinio stesso possa o meno svolgersi anche in regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, dal momento che la norma fa riferimento a soggetti residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno.Pag. 87
  Non condivide, inoltre, la disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 10 in quanto, escludendo i trasferimenti erariali relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione – da parte della regione interessata – delle misure di «riduzione dei costi della politica» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, favorisce indirettamente la prosecuzione di politiche poco virtuose da parte di alcune regioni, nella consapevolezza che non subiranno il taglio delle risorse loro erogate.
  Contesta, altresì, la disposizione che consente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di maggiorare l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo di 1 punto percentuale, ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in quanto essa finisce per far pagare ai cittadini, attraverso l'aumento della tassazione, le conseguenze di gestioni poco oculate.
  Né condivide l'altra disposizione, riguardante i criteri per l'effettuazione delle anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari, nei casi di regioni sottoposte ai piani di rientro, facendo notare come essa sia stata predisposta al solo fine di sanare una situazione contingente, data dal fatto che a un certo punto una norma di legge aveva bloccato la possibilità di ricorrere ai pignoramenti per i debiti sanitari, la Corte di cassazione era poi intervenuta su tale materia, ed ora, con il decreto-legge in oggetto, il legislatore autorizza il pagamento di tali debiti, per le predette regioni, fissando come ulteriore criterio quello di dare la precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.
  A questo proposito, obietta, dunque, come l'intervento del legislatore in questa materia sia sempre legato all'esigenza di porre rimedio a determinate situazioni anziché essere mirato al risanamento complessivo del sistema sanitario e sociale del Paese.
  Alla luce delle considerazioni svolte, in considerazione dei numerosi aspetti critici connessi al contenuto specifico delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame più che agli intenti da esso astrattamente perseguiti, preannuncia il voto contrario da parte del suo gruppo.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) dissente dalle argomentazioni addotte dai deputati intervenuti nel dibattito facendo notare come invece, a suo avviso, il decreto-legge in oggetto contiene degli elementi innovativi di cui non si può non tenere conto.
  A questo proposito sottolinea, innanzitutto, come sia intervenuto un netto cambiamento di tendenza per quanto riguarda la social card, già contestata in passato dal suo gruppo – con riferimento al cosiddetto «modello Tremonti» – che ora invece muta completamente natura, grazie alla gestione diretta da parte dei comuni.
  Fa notare, inoltre, come per la prima volta siano utilizzati a questo scopo i Fondi europei che fino ad oggi sono stati usati per finalità ben diverse da quella della coesione sociale e come questa nuova linea sia iniziata con il Governo Monti e il ministro Barca e prosegua, quindi, con l'attuale Governo Letta.
  Rispetto alle obiezioni espressa dai deputati Rondini e Cecconi, fa presente che le risorse previste dall'articolo 3 del decreto-legge vengono impiegate per sostenere le regioni che si trovano in condizioni di difficoltà maggiori, per affrontare situazioni che sono vicine alla povertà estrema.
  Rileva, quindi, che, come emerge dal prospetto riportato nel dossier redatto dal Servizio Studi, le regioni del nord non sono mediamente più virtuose di quelle del Mezzogiorno d'Italia per quanto concerne l'impiego dei Fondi europei.
  Esprime, inoltre, una valutazione positiva relativamente alle norme che, con Pag. 88riferimento alle pensioni di invalidità, chiariscono una situazione di incertezza determinata anche da sentenze contrastanti adottate in materia, stabilendo, quindi, che i requisiti reddituali per la pensione assistenziale di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili sono computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare.

  Delia MURER (PD) desidera evidenziare, in aggiunta alle considerazioni testé svolte dalla collega Miotto alle quali si associa, una questione che ritiene particolarmente importante e che ha già sottolineato nel corso della audizione programmatica del Ministro Giovannini, ma che purtroppo non è stata tenuta in considerazione nella predisposizione del decreto-legge in esame. Si tratta dell'aumento dal 4 per cento al 10 per cento dell'IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte delle cooperative sociali, aumento previsto dalla legge di stabilità 2013 come conseguenza della abrogazione dell'aliquota agevolata al 4 per cento. Il nuovo regime fiscale, che si applicherà a partire dal 2014, è destinato a creare una serie di criticità sia di natura occupazionale sia in ordine all'erogazione dei servizi da parte delle cooperative medesime, che non saranno più in grado di effettuare determinate prestazioni.
  Nel preannunciare la presentazione di un ordine del giorno in merito alla questione illustrata, auspica che il regime fiscale agevolato per determinate prestazioni e servizi delle cooperative sociali possa essere ripristinato in occasione dell'approvazione della prossima legge di stabilità.

  Teresa PICCIONE (PD), riconoscendosi completamente nelle considerazioni svolte dal deputato Miotto, sia sul piano generale sia con specifico riferimento a singole disposizioni del decreto-legge, esprime il proprio disappunto per le considerazioni critiche formulate dai deputati Rondini e Cecconi.
  Rileva, in particolare, che la ratio di un provvedimento volto a incentivare il lavoro, nonché a porre parzialmente rimedio a situazioni di povertà estrema presenti nelle regioni del sud del nostro Paese, sia riconducibile al fatto che esiste un'Italia «a doppia velocità».
  Le misure predisposte, quindi, sono mirate a bilanciare in parte una situazione di totale squilibrio, che ha visto da sempre le regioni del Mezzogiorno fortemente penalizzate.
  Fa presente che, in base alla sua esperienza personale, non conosce situazioni in cui giovani del nord cercano lavoro, ad esempio, a Palermo, mentre i suoi stessi figli, insieme a tanti altri giovani meridionali, si recano nelle regioni del nord e, spesso, all'estero, per cercare lavoro, che spesso è ben poco remunerato.
  Per le ragioni addotte, esprime apprezzamento per un provvedimento che guarda finalmente alla condizione complessiva del Mezzogiorno del Paese e alle situazioni di povertà estrema.

  Paola BINETTI (SCpI) condivide l'impostazione generale del decreto-legge in esame e, in particolare, il modo in cui viene configurata la carta acquisti, attraverso la gestione affidata ai comuni, pur nella consapevolezza che si tratta di un intervento solo parziale, certamente non risolutivo del problema della povertà estrema.
  Sottolinea, poi, l'importanza della disposizione che prevede, da un lato, i diritti dei disabili e, dall'altro, gli obblighi del datore di lavoro, di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
  Ritiene, tuttavia, non esaustiva la norma in oggetto, rilevando che il legislatore avrebbe potuto specificare con maggiore dettaglio gli interventi da adottare al fine di garantire concretamente la tutela del lavoro delle persone con disabilità, Pag. 89soprattutto in una fase in cui i soggetti più deboli sono quelli maggiormente esposti alla possibilità di perdere il lavoro.
  Segnala, poi, la norma che affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la commercializzazione delle sigarette elettroniche, auspicando che, rispetto alla vendita di tali prodotti, intorno ai quali si aggirano numerosi interessi, non si registri lo stesso atteggiamento schizofrenico che ha già caratterizzato la gestione del gioco d'azzardo.

  Gian Luigi GIGLI (SCpI), relatore, ringraziando i deputati intervenuti nel dibattito per gli spunti offerti, replica alle considerazioni svolte da questi ultimi.
  Ritiene, in particolare, che nella proposta di parere si possa dare conto, sotto forma di osservazione, dei rilievi formulati rispettivamente dai deputati Murer e Binetti, circa l'opportunità di introdurre, nel decreto-legge in esame, una nuova disposizione volta evitare che l'IVA applicabile alle prestazioni rese dalle cooperative sociali sia aumentata a decorrere dal 2014, come previsto dalla legislazione vigente, nonché relativamente all'esigenza di definire meglio gli interventi che il datore di lavoro deve adottare al fine di salvaguardare i diritti dei disabili.
  Condividendo nel merito le argomentazioni addotte dal deputato Miotto a sostengo delle misure previste dall'articolo 3, sia per quanto riguarda l'applicazione della social card sia con riferimento alle risorse destinate, in particolare, a sostenere l'imprenditoria giovanile nel sud, fa notare ai deputati Rondini e Cecconi che vi è un vincolo di destinazione in tal senso previsto dal Piano di azione coesione, con il quale è stata definita un'azione strategica di rilancio del Mezzogiorno.
  Ravvisa, poi, una contraddizione nelle riflessioni svolte dal deputato Cecconi il quale, da un lato, stigmatizza l'esclusione dei trasferimenti erariali alle regioni, relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze, da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione delle misure di «riduzione dei costi della politica» in quanto incentiverebbe l'inerzia da parte delle stesse regioni rispetto a tale obiettivo; dall'altro lato, contesta la possibilità, per le regioni sottoposte a piani di rientro, di aumentare l'IRPEF ai fini del pagamento dei debiti sanitari, negando dunque la possibilità per tali regioni di risanare tali le predette situazioni debitorie, anche chiedendo ai cittadini di farsene in parte carico.
  Pur condividendo, in via generale, la considerazione formulata dal deputato Cecconi, per cui occorrerebbe risanare la situazione del sistema sanitario italiano con un intervento organico, teso a fare chiarezza una volta per tutte, anche rispetto alla commistione venutasi a creare tra pubblico e privato, ritiene tuttavia che la disposizione di cui al comma 12-bis dell'articolo 11, stabilendo che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività, sia funzionale al fine di risolvere le situazioni debitorie venutesi a creare.
  Chiede, dunque, al presidente Vargiu di sospendere la seduta per un tempo brevissimo, in modo da poter procedere alla formulazione di una proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle ore 14.50, è ripresa alle 14.55.

  Gian Luigi GIGLI (SCpI), relatore, alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta, favorevole con due osservazioni, che procede a illustrare (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

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