CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 agosto 2013
69.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 73

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
C. 1458 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che il provvedimento d'urgenza, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni VI e XI congiunte, è all'esame dell'Assemblea a partire dalla seduta di domani.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, osserva preliminarmente le disposizioni contenute nel decreto-legge hanno lo scopo principale di promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile, in linea con le politiche dell'Unione europea, pur se in modo parziale e nei limiti delle risorse disponibili. Sottolinea che la situazione del mercato del lavoro italiano si è notevolmente aggravata dalla seconda metà del 2011, ma il problema della disoccupazione giovanile o di forme di occupazione giovanile fondate sulla precarietà e sullo sfruttamento datano da prima dell'inizio di questa lunga crisi.
  Ricorda che l'articolo 1, che introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni è stato oggetto al Senato di numerosi emendamenti, non accolti dalle Commissioni Pag. 74riunite, finalizzati ad innalzare fino a trentacinque anni l'età dei giovani per la cui assunzione sono previsti incentivi. Rileva tuttavia che il tema ampiamente presente nel dibattito pubblico sembra contrastare con quanto previsto dal regolamento CE n. 800 del 2008, che è alla base delle disposizioni che regolano l'erogazione dell'incentivo. Ritiene, in particolare, che l'articolo 1 si configuri come un primo intervento che va nella giusta direzione per combattere la disoccupazione giovanile, che nel nostro Paese è ormai vicina al 40 per cento. In questo contesto, il provvedimento rappresenta un passo importante, nel percorso per costruire un sistema di garanzie per l'accesso al lavoro e per la tutela di quanti lo perdono, come accade nella maggior parte dei Paesi socialmente più avanzati. Rileva anche l'importanza delle misure contenute all'articolo 4, commi 1 e 2, dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016.
  Illustra quindi il provvedimento in titolo, con particolare attenzione alle parti di competenza della X Commissione.
  Il provvedimento si compone di 13 articoli.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della X Commissione si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.
  I commi da 1 a 8 dell'articolo 2 introducono disposizioni a regime in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare (comma 1) la grave situazione occupazionale, che coinvolge in particolare i giovani. Si segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il riferimento al carattere di straordinarietà e temporaneità (con applicazione fino al 31 dicembre 2015) delle richiamate misure.
  I commi 2 e 3 recano disposizioni in materia di apprendistato. In particolare, si prevede che entro il 30 settembre 2013, la Conferenza Stato-Regioni debba adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011.
  Nell'ambito delle linee guida possono essere previste le seguenti deroghe al decreto legislativo n. 167 del 2011. In particolare:
   il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (lettera a));
   la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in uno specifico documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276/2003 (lettera b));
   in caso di imprese multilocalizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale (lettera c)).

  In mancanza di adozione delle linee guida entro il termine previsto, la disciplina derogatoria si considera operativa fino al 31 dicembre 2015 (comma 3) e, nel caso in cui tali linee guida non siano adottate, trovano direttamente applicazione le norme di deroga richiamate in precedenza, con riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante. In queste ipotesi (come precisato nel corso dell'esame al Senato), resta comunque salva la possibilità di una successiva diversa disciplina, da parte delle richiamate linee guida ovvero da parte delle singole regioni.
  Ulteriori disposizioni in materia di apprendistato sono contenute anche nell'articolo 9, comma 3. La disposizione (aggiungendo Pag. 75il comma 2-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 167/2011, concernente l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) prevede la possibile trasformazione del contratto, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, in apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
  I commi da 10 a 13 dell'articolo 2 dispongono in materia di sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, a tal fine disponendo un'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2013 e di 7,6 milioni di euro per il 2014. Lo scopo è quello di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro.
  Il comma 11 dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), – che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – sono stabiliti criteri e modalità per la ripartizione «su base premiale» delle risorse tra le (sole) università statali che attivano tirocini di durata minima pari a 3 mesi con enti pubblici o privati.
  I commi 12 e 13 dispongono che le università attribuiscono le risorse loro assegnate, fino ad esaurimento delle stesse, agli studenti, per un importo massimo mensile destinato a ciascuno studente di 200 euro, quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese corrisposto dal soggetto, pubblico o privato, presso il quale il tirocinio si svolge. In base alla modifica del comma 13 apportata dal Senato, limitatamente ai tirocini svolti all'estero presso soggetti pubblici, l'importo può essere corrisposto in forma di benefici o facilitazioni non monetari.
  Il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurriculare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici. In particolare, il comma dispone in merito a piani di intervento, di durata triennale, finalizzati alla realizzazione dei suddetti tirocini formativi.
  I criteri e le modalità di definizione dei piani di intervento, i requisiti per l'accesso ai suddetti tirocini da parte degli studenti – che devono fare riferimento a criteri che ne premino l'impegno e il merito – nonché i criteri per l'attribuzione agli stessi studenti di crediti formativi, sono fissati con decreto MIUR-MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si dispone, infine, che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 3, al comma 1, reca il finanziamento complessivo per 108 milioni nel 2013, 68 milioni nel 2014 e per 152 milioni nel 2015 di interventi nei territori del Mezzogiorno relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, a progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici e a borse di tirocinio formativo, relativamente ai giovani residenti e/o domiciliati in tali regioni. Le risorse complessive sono stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013 (cioè della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali), nonché sulla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione.
  In particolare, sono destinate risorse:
   a) nel limite di 26 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015, per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego disciplinate dal decreto legislativo 21 Pag. 76aprile 2000, n. 185, da destinare ai giovani dei territori del Mezzogiorno;
   b) nel limite di 26 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015 per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e, come inserito dal Senato, molto svantaggiate, per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare riferimento, come specificato dal Senato, ai beni immobili confiscati ai sensi della legislazione antimafia, indicati all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che per gli interventi e le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle predette lettere a) e b), è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio);
   c) nel limite di 56 milioni nel 2013, di 16 milioni nel 2014 e di 96 milioni nel 2015, per le borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorino, non studino e non partecipino ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tali tirocini comportano la percezione di un'indennità di partecipazione, in conformità alle normative statali e regionali.

  Il Senato ha soppresso l'articolo 6 che disponeva la possibilità, per il primo biennio e il primo anno del secondo biennio degli istituti professionali, di utilizzare spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni, al fine di consentire lo svolgimento di percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa rispetto ai percorsi di durata triennale di competenza delle regioni.
  Il comma 11 dell'articolo 9 introduce (integrando l'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003) la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado) di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti (ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende), prevedendo, al riguardo, una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. L'assunzione congiunta può essere effettuata anche qualora le imprese siano legate da un contratto di rete, purché le imprese agricole rappresentino almeno il 50 per cento del totale. La definizione delle modalità delle assunzioni congiunte è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  I commi 16 e 16-bis dell'articolo 9 apportano modifiche specifiche all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativo ai requisiti della start-up innovativa.
  Più in particolare, il comma 16 prevede:
   la soppressione della lettera a) dell'articolo 25, comma 2, che prevedeva tra Pag. 77i requisiti delle imprese start up innovative i soci e le persone fisiche che detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
   la modifica del comma 2, la lettera h), punto 1), con la diminuzione dal 20 al 15 per cento della percentuale della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo;
   la modifica del comma 2, lettera h), punto 2), con l'estensione del vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale;
   la modifica del comma 2, lettera h), punto 3, con l'estensione del requisito relativo al possesso di brevetti, marchi, modelli, oltre che in relazione a invenzioni industriali, biotecnologiche, nuove varietà vegetali, anche a programmi per elaboratore (software).

  Il comma 16-bis, introdotto durante l'esame al Senato, elimina l'obbligo temporale, per le società che erano già costituite alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 179 del 2012, di depositare entro 60 giorni la dichiarazione del possesso dei requisiti all'Ufficio del registro delle imprese.
  Il comma 16-ter, novellando i commi 1 e 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, estende anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese start-up innovative.
  Il comma 16-quater dell'articolo 9 reca misure in materia di versamenti della Cassa conguaglio per il settore elettrico effettuati ai sensi del comma 3, lettera d) dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, la norma in esame interviene rideterminando le risorse a decorrere dall'anno 2017 fissandole in 66,87 milioni per l'anno 2017, 970.000 euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni a decorrere dal 2019. (Si ricorda che la norma richiamata, alla citata lettera d) dell'articolo 38, provvedeva a coprire parte degli oneri del medesimo decreto-legge mediante l'utilizzo delle risorse del fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo, per importi pari a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dal 2018. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico è tenuta a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul proprio conto corrente, fino al raggiungimento degli importi annuali predetti.
  Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ha istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 euro/kWh e a 0,08 euro/Sm3. Secondo la Relazione tecnica, nel conto corrente bancario intestato alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico affluirebbero risorse per circa 100 milioni di euro annui; attualmente vi sarebbe una giacenza di circa 85 milioni, che alla fine del 2012 dovrebbe raggiungere l'importo complessivo di 129 milioni di euro.
  In merito all'utilizzo del predetto fondo, la Relazione tecnica precisa che si tratterebbe di risorse già destinate dalla legge ad una finalità (il sostegno e la promozione dell'innovazione in campo industriale, applicata ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica) molto simile a quella del provvedimento in esame che, in un'ottica di accorpamento e razionalizzazione, il Governo ritiene utile far confluire con particolare riguardo alle misure previste per le start-up innovative. Pag. 78La Relazione precisa altresì che, trattandosi di una copertura proveniente da risorse già previste e in parte già accantonate, non comporterà un aggravio delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.
  Si segnala, peraltro, che, in merito all'utilizzo delle rimanenti risorse del fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che, soltanto a partire dall'anno 2017, le rimanenti risorse del fondo – al netto dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato necessari per la copertura del provvedimento in esame – potranno tornare ad essere destinate al finanziamento delle attività di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), numeri ii) e iv), del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, vale a dire, rispettivamente:
   al sostegno ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici,
   al sostegno ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici).

  I commi 7 e 8 dell'articolo 11 provvedono ad inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; pertanto, tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Più in dettaglio, il comma 7 abroga l'articolo 12-bis del decreto-legge n. 74 del 2012 con il quale si è stabilito che per le imprese ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e per le imprese ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.
  Il comma 8 riformula l'articolo 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013. La nuova formulazione dell'articolo 6-novies stabilisce, al comma 1, che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i relativi contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Il trattamento suddetto riguarda tutti i contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, qualunque sia la loro natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. La norma in esame, pertanto, rispetto al combinato disposto del previgente articolo 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013 e dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 74 del 2012 (abrogato dal comma 7), dispone che il trattamento agevolativo si applichi a tutte le forme di contributi, indennizzi e risarcimenti, di qualunque natura e comunque siano stati fruiti e contabilizzati, in relazione ai danni causati dal sisma del maggio 2012.
  Evidenzia altresì che, rispetto alla previgente formulazione delle norme sopra citate, il testo in esame fa riferimento ai soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, mentre il menzionato articolo 12-bis fa riferimento alle imprese. Ciò consentirebbe, pertanto, di ricomprendere nell'agevolazione anche altri soggetti non titolari di reddito di impresa, quali i lavoratori autonomi, che ricevano gli stessi contributi per i danni causati dal sisma.
  Il nuovo comma 2 dell'articolo 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013 attribuisce ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro Pag. 79qualità di commissari delegati, il compito di controllare la totalità dei contributi ricevuti dal beneficiari, al fine di evitare sovracompensazioni dei danni subiti, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.
  A tal fine si ribadisce l'istituzione da parte delle regioni del registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma, già previsto dall'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Viene infine specificato che l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final (Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura) e C (2012) 9471 final (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo) del 19 dicembre 2012.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Stefano ALLASIA (LNA), esprimendo rammarico sul fatto che il provvedimento arrivi praticamente «blindato» dal Senato della Repubblica, senza possibilità reale di modificarlo nel merito, evidenzia come si tratti di un decreto discriminatorio nei confronti del Nord del Paese, perlomeno in molte delle sue disposizioni: la maggior parte delle risorse sono infatti destinate a combattere la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno, trascurando il dato che ormai la crisi ha livellato verso il basso il Paese e situazioni di emergenza esistono anche in zone del settentrione ingiustamente trascurate dalle disposizioni in esame.
  Preannuncia comunque un voto di astensione da parte della Lega Nord in relazione ad alcune norme condivisibili che si trovano nel corpo del decreto, quali quelle in materia di detassazione di contributi ed indennizzi di qualsiasi tipo per i terremotati del maggio 2012.

  Gianluca BENAMATI (PD), preannuncia un voto convintamente favorevole del Partito democratico sul provvedimento in esame, che ritiene una parte importante della complessiva strategia del Governo sui rilevanti temi del lavoro e fiscale. Mette in evidenza come le norme sulla formazione dei giovani e contro la disoccupazione giovanile siano di rilevanza nazionale, mentre le risorse specificamente destinate al Mezzogiorno provengono da Fondi già destinati al sud del Paese: ritiene quindi poco pertinenti le critiche avanzate dalla Lega Nord.
  Ribadisce l'importanza del provvedimento mettendo in evidenza due temi di particolare rilevanza nelle materie di competenza della Commissione, quale quello degli incentivi alle start up innovative e la detassazione delle plusvalenza derivanti da indennizzi e contributi dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

  Raffaello VIGNALI (PdL), preannuncia il voto favorevole del PdL sul decreto in esame, che ritiene uno contributo efficace per l'occupazione giovanile; mette in evidenza le disposizioni recate dal decreto sul tema delle assunzioni congiunte, che sono applicabili anche nel caso di imprese unite da contratto di rete: quello delle reti di imprese è uno dei temi particolarmente a cuore della X Commissione, che lo ritiene uno dei cardini sui cui costruire una prospettiva di crescita dimensionale della struttura delle imprese in Italia.

  Mattia FANTINATI (M5S), evidenzia come questo provvedimento caratterizzi bene la capacità di questo Governo di muoversi come una sorta di tappabuchi volenteroso senza perseguire linee politiche ben definite: in questo caso è una generica lotta alla disoccupazione giovanile, in particolare nel Sud, a dare vita ad un provvedimento che nella sostanza però non si fa carico di premiare il merito e la qualità e quindi non riuscirà a frenare Pag. 80l'esodo delle migliori intelligenze del nostro Paese. Analogamente, ritiene che le disposizioni del decreto nel loro complesso non riusciranno a limitare minimamente il processo di delocalizzazione delle attività produttive che è in atto, e in tal modo non riusciranno a limitare la disoccupazione nazionale. In conclusione, sia pure nel provvedimento si rilevino disposizioni di buona volontà, non può che evidenziare la carenza dell'impianto complessivo e dichiarare quindi il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole.

  Luigi LACQUANITI (SEL), pur ribadendo l'atteggiamento critico del suo gruppo sull'abuso della decretazione d'urgenza, non può non rilevare come – in questo specifico caso – davvero il provvedimento affronti una situazione di grave necessità ed urgenza, quale la disoccupazione giovanile e soprattutto del Mezzogiorno. Dichiara quindi il voto favorevole di SEL sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

  Lunedì 5 agosto 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.
Audizioni informali di rappresentanti del Comitato «Domenica no grazie», Comitato Antiliberalizzazioni Selvagge e Confesercenti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

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