CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 agosto 2013
67.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1o agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
Nuovo testo C. 925 Costa e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia ROTTA (PD), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in sede consultiva sulla proposta di legge C. 925, nel testo trasmesso dalla II Commissione giustizia, recante modifiche alla legislazione in materia di diffamazione, come risultante dall'approvazione degli emendamenti. Osserva che finalità del provvedimento è quella di individuare un nuovo punto di equilibrio in materia tra le esigenze di tutela, da un lato, della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero e, dall'altro lato, dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio. In quest'ottica, si prevede, per i responsabili del reato di diffamazione, l'abolizione della pena detentiva, come previsto anche da alcune pronunce giurisprudenziali che si sono avute in sede europea, e l'individuazione di un tetto ai risarcimenti, ed, insieme, un potenziamento dell'istituto della rettifica. In questo quadro, sottolinea che i profili di interesse della IX Commissione trasporti concernono gli istituti della diffamazione attraverso il mezzo radiotelevisivo e, a seguito dell'approvazione degli emendamenti, l'applicazione della disciplina della diffamazione anche alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). Al riguardo, ricorda, in generale, che l'articolo 1, della legge n. 62 del 2001 ha disposto che i prodotti editoriali su supporto informatico diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata fossero sottoposti all'obbligo di registrazione, previsto dall'articolo 5 della legge n. 47/1948. Per superare le difficoltà interpretative derivanti dal fatto che l'ambito di applicazione di tale disposizione avrebbe potuto estendersi anche ai blog con periodicità regolare e testata in equivoca, il decreto legislativo n. 70 del 2003, nel recepire la direttiva 2000/31/CE in materia di servizi dell'informazione nel mercato interno, ha precisato che la registrazione della testata editoriale telematica risulta obbligatoria esclusivamente qualora la testata intenda accedere alle misure di sostegno economico (credito d'imposta, accesso al credito agevolato) previste dalla stessa legge n. 62 del 2001. Al fine dell'accesso a tali provvidenze, come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2012 la testata on line deve possedere alcuni requisiti, tra i quali la presenza di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali e di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico.Pag. 107
  In via generale, anche a prescindere dai contenuti del testo in esame, rileva quindi la singolarità di un sistema che subordina l'obbligo di registrazione alla scelta volontaria di accedere o meno a misure di sostegno economico. Giudica pertanto opportuno anche in questa occasione segnalare l'esigenza che la materia dell'editoria elettronica trovi una disciplina maggiormente omogenea.
  Ciò premesso, passando ad una breve illustrazione degli articoli, fa presente in particolare che i commi 01 e 1 dell'articolo 1 intervengono sull'articolo 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948). Si prevede in particolare che: le disposizioni della legge si applichino anche alle testate giornalistiche on-line registrate (comma 01); rispetto alla disposizione che vincola il direttore o, comunque, il responsabile a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, il provvedimento prevede che tali dichiarazioni o rettifiche debbano essere pubblicate (e non fatte inserire), senza commento, e prevede tra i mezzi di pubblicazione, oltre a quotidiani, periodici o agenzie di stampa anche le testate giornalistiche on-line (lettere 0a, 0b e 0c); riguardo alle modalità di rettifica sulle testate giornalistiche on line, la pubblicazione deve avvenire, come per i quotidiani, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica (lettera a-bis); a quest'ultimo riguardo fa presente di aver inserito nella proposta di parere un'osservazione su sollecitazione dei colleghi del gruppo Movimento 5 stelle volta ad escludere dall'ambito di applicazione del testo in esame i contenuti delle testate giornalistiche on line non direttamente riconducibili al controllo della redazione. Tornando all'esame del contenuto del comma 1, rileva che l'istituto della rettifica è esteso alle trasmissioni televisive o radiofoniche ai sensi dell'articolo 32-quinquies (erroneamente indicato nel testo come articolo 32) del testo unico dei media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; tale norma prevede il diritto, per la persona offesa, alla trasmissione, entro quarantotto ore, di apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali (lettera b); per la stampa non periodica, è introdotto, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, l'obbligo di pubblicazione a richiesta dell'offeso delle dichiarazioni o rettifiche della persona offesa, sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche, entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con adeguato rilievo (lettera c); la possibilità per l'autore della richiesta di rettifica di chiedere all'autorità giudiziaria, nella figura del giudice (in modo da correggere il riferimento ormai superato al pretore), un provvedimento di urgenza nel caso di inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica da parte degli obbligati è estesa anche alle testate giornalistiche on line (c-bis); di questa procedura si può avvalere anche l'autore dell'offesa (lettera d); viene aumentata la sanzione massima in caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'obbligo di rettifica, che passa da 25 milioni di lire (circa 13 mila euro) a 16 mila euro (lettera d-bis).
  L'articolo 1, comma 2, prevede che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. La prescrizione dell'azione civile per il risarcimento Pag. 108del danno alla reputazione è aumentata da uno a due anni dalla pubblicazione, misura che giudica con favore. L'articolo 1, comma 3, abroga l'articolo 12 della legge sulla stampa che prevede, in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa la possibile richiesta da parte del danneggiato di una ulteriore somma a titolo di riparazione. L'articolo 1, comma 4, riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa escludendo che la diffamazione a mezzo stampa possa essere sanzionata con pena detentiva, sostituendola con la sola pena della multa da 5.000 a 10.000 euro. Al riguardo osserva che tale disposizione va nel senso indicato dalla giurisprudenza europea, essendo al misura detentiva un possibile deterrente sulla libertà di espressione. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la pena è di una multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
  L'articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l'onore. In particolare, l'articolo 2, comma 1, modifica l'articolo 57 del codice penale in materia di responsabilità colposa dei direttori e dei vicedirettori dei periodici, estendendola (oltre alla stampa periodica) anche alle testate giornalistiche on line e alle altre modalità di comunicazione (diffusione radiotelevisiva ed altri mezzi di diffusione) e rafforzando il nesso di causalità tra i doveri di vigilanza del direttore ed i delitti commessi. Viene resa inoltre obbligatoria per il giudice, in caso di condanna del direttore, la riduzione di un terzo della pena prevista per il delitto. Con un emendamento approvato dalla Commissione è stato stabilito che non si applichi più la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista. Le funzioni di controllo possono essere delegate con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line, ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. L'articolo 2, comma 2, stabilisce che il delitto di ingiuria, di cui all'articolo 594 del codice penale, è sanzionabile con la sola pena pecuniaria della multa, fino a 5.000 euro, sopprimendo la previsione della pena detentiva e prevedendo che la pena possa essere aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone. L'articolo 2, comma 3, compie un analogo intervento per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, inserendo la diffamazione in via telematica, e prevedendo una multa da 3.000 a 10.000 euro, ovvero fino a 15.000 euro nel caso di attribuzione di un fatto determinato.
  L'articolo 3 prevede in fine l'introduzione di un comma aggiuntivo 3-bis nell'articolo 427 del codice penale volto a prevedere la possibilità per il giudice di infliggere una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria in favore della casse delle ammende.
  L'articolo 3-bis interviene sul comma 3 dell'articolo 200 del codice penale, relativo al segreto professionale estendendo le disposizioni ivi previste per i giornalisti professionisti, anche ai pubblicisti iscritti nell'apposito elenco dell'albo professionale. Di conseguenza, non soltanto i giornalisti professionisti, ma anche i pubblicisti possono essere obbligati a indicare i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia.
  In generale ritengo assolutamente condivisibili le finalità del testo in esame. Considero altresì apprezzabile l'estensione della disciplina concernente il diritto di rettifica, anche per quanto riguarda i profili di responsabilità, sia alle trasmissioni radiofoniche o televisive, sia alle testate giornalistiche on-line registrate. Pag. 109
  Segnala peraltro, oltre l'esigenza già evidenziata di una revisione complessiva della disciplina in materia di editoria elettronica (revisione che peraltro va al di là dei contenuti del presente testo), l'opportunità di riformulare le disposizioni riguardanti le modalità di esercizio del diritto di rettifica nel caso delle testate giornalistiche on-line. Il testo predisposto dalla Commissione Giustizia fa riferimento infatti a requisiti concernenti le caratteristiche grafiche, l'accesso al sito e la pagina che non sempre risulta possibile individuare nella effettiva configurazione e struttura delle testate on-line. Per questo ritiene opportuno proporre una diversa formulazione della lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 1, in base alla quale si preveda che le dichiarazioni e le rettifiche siano pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica.
  Ritiene altresì opportuno aggiungere alla medesima lettera una disposizione che faccia riferimento ai servizi di informazione personalizzati. In particolare si potrebbe inserire una previsione del seguente tenore: «nel caso in cui la testata giornalistica on-line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.
  Propone pertanto di esprimere un parere favorevole con due condizioni, che recepiscano le considerazioni svolte nel corso della relazione, e un'osservazione che è stata formulata a seguito di un approfondimento del tema con i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle (vedi allegato 1).

  Mirella LIUZZI (M5S), nel ricordare di aver presentato una delle proposte di legge che è stata abbinata all'esame del testo in oggetto, esprime la propria soddisfazione per l'eliminazione della pena della detenzione. Ritiene per altro verso che profili problematici emergano rispetto alle disposizioni riferite alle testate giornalistiche on-line. Segnala che in una fase iniziale era stata impiegata l'espressione «siti di natura editoriale» che poteva dar adito ad un'eccessiva estensione dell'ambito di applicazione della normativa. Al fine di evitare che le previsioni concernenti il diritto di rettifica valessero anche per blog e altre testate prive di natura editoriale è stato adottato il riferimento alle testate giornalistiche on-line registrate. Ritiene peraltro opportuno ribadire, come ha fatto la collega Rotta nella propria proposta di parere, recependo una proposta proveniente dal gruppo Movimento 5 Stelle, che è necessario assicurare che restino esclusi dall'ambito di applicazione del testo in esame i contenuti delle testate giornalistiche on-line non direttamente riconducibili al controllo della redazione. Segnala infatti che molte testate telematiche ospitano blog su cui sono presenti anche migliaia di commenti, che non possono essere controllati dal direttore e dalla redazione della testata stessa. Ricorda altresì le perplessità formulate dal proprio gruppo rispetto all'inserimento di una disposizione che esclude la possibilità di commentare le dichiarazioni con cui si esercita il diritto di rettifica. In ogni caso esprime anche a nome del proprio gruppo una valutazione positiva sulla proposta di parere presentata dal relatore e, con le precisazioni sopra ricordate, sul testo in esame. Preannuncia quindi la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti con cui si intenderà modificare il testo nel senso indicato, anche riprendendo le formulazioni adottate nelle condizioni e nell'osservazione contenute nel parere. Ricorda che tra le proposte avanzate dal proprio gruppo in relazione al testo in esame anche l'inserimento di specifiche disposizioni volte a disciplinare i casi di lite temeraria e di querela temeraria. Ritiene altresì opportuno evidenziare che rimane l'esigenza, segnalata nelle premesse della proposta di parere, di rivedere in un'apposita sede la disciplina complessiva delle testate giornalistiche on-line. Pag. 110Infine esprime soddisfazione per il fatto che il testo in esame abroghi l'aggravante prevista per la diffamazione, nel caso in cui l'offesa sia stata recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

  Deborah BERGAMINI (PdL) esprime la valutazione favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore e sul testo in esame. Segnala infatti come la tutela della libertà di stampa sia stata in Italia gravemente pregiudicata da una legislazione penale superata, che ancora prevede la detenzione nel caso di diffamazione, o addirittura nel caso di negligenza nel controllo da parte del direttore di un giornale. Evidenzia infatti che i casi dei direttori Sallusti e Mulè sono all'attenzione del Consiglio d'Europa proprio a causa della previsione della pena della detenzione. Al tempo stesso condivide la finalità perseguita con il testo in esame di razionalizzare e rendere più efficaci le modalità di esercizio del diritto di rettifica. È infatti necessario provare un adeguato punto di equilibrio tra il diritto di espressione delle proprie opinioni e la dignità delle persone. Condivide le considerazioni svolte sia nella relazione e nella premessa della proposta di parere della collega Rotta, sia nell'intervento della collega Liuzzi, in merito alla esigenza di procedere in un'apposita sede alla revisione complessiva della normativa sulle testate on-line. Per quanto concerne invece il tema della querela temeraria, ritiene che esso debba essere oggetto di una considerazione molto attenta, dal momento che è comunque necessario permettere al semplice cittadino di poter far valere le proprie ragioni quando si ritiene diffamato. In conclusione ribadisce il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Martina NARDI (SEL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.
  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

  Giovedì 1o agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 13.40.

7-00059 Mura: Necessità di una tempestiva rivisitazione della convenzione relativa alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche alla luce dei forti rialzi tariffari e delle conseguenze negative sull'economia della regione.
(Seguito della discussione e approvazione di un nuovo testo n. 8-00007).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 31 luglio 2013.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che la Convenzione repertorio n. 54/2012 stipulata tra la società C.I.N. S.p.A. e lo Stato italiano, in ottemperanza ai criteri stabiliti dalla delibera CIPE 111 del 2007, emanata ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), prevede, all'articolo 6, un meccanismo tariffario basato sul limite di una tariffa massima, fissata per ogni linea e tipologia all'Allegato A) della Convenzione stessa, ed ancorata ai livelli tariffari assentiti dalle Amministrazioni competenti in vigenza del precedente regime convenzionale di carattere regolatorio in campo tariffario. Osserva che tale meccanismo stabilisce che la tariffa massima si possa aggiornare in funzione della variazione del prezzo del combustibile come stabilito e delineato nella predetta clausola convenzionale. Rileva che l'aumento Pag. 111tariffario potrebbe essere evitato dalla pubblica amministrazione solo se venissero decise misure compensative in termini di revisione degli assetti nautici, di differente articolazione tariffaria o di rideterminazione in diminuzione degli oneri di servizio pubblico, che facciano salvo l'equilibrio economico-finanziario determinato secondo i criteri fissati dalla sopraccitata delibera CIPE 111 del 2007. Sottolinea pertanto che la società CIN, nell'ambito del sistema vigente, definisce le proprie tariffe nel limite massimo assentito in Convenzione, il quale viene aggiornato esclusivamente in funzione di eventuali aumenti dei prezzi dei combustibili accertati dalle amministrazioni statali vigilanti secondo articolati parametri tecnici fissati in Convenzione. In particolare, osserva che il comma 2 dell'articolo 6 della Convenzione prevede che «perentoriamente entro il ventesimo giorno precedente l'inizio di ciascun bimestre, la società (C.I.N. S.p.A) trasmette ai Ministeri vigilanti la rideterminazione delle tariffe massime di cui all'Allegato A, applicando i moltiplicatori...omissis...di seguito specificati...omissis...». Fa osservare che tali procedure di comunicazione dell'aggiornamento delle tariffe massime sono state regolarmente eseguite dalla società C.I.N. S.p.A e che non si ravvisano dunque le condizioni per una revoca degli aumenti tariffari praticati da C.I.N. S.p.A., in quanto comunque intercorsi entro il limite delle tariffe massime stabilite in Convenzione. Segnala tuttavia che, sulla base delle richieste della regione Sardegna, dallo scorso mese di giugno è stato aperto un tavolo tecnico presso il gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha prodotto, come prima misura urgente, il blocco, a far data dal 26 giugno 2013, dell'aumento tariffario relativo al comparto merci, entrato in vigore dal 1o giugno 2013. Fa presente che le linee interessate dal blocco degli aumenti sono le linee merci Civitavecchia/Cagliari, Napoli/Cagliari, Genova/PortoTorres e Livorno/Cagliari. Segnala che il lavoro di detto tavolo è proseguito anche nel mese di luglio nel tentativo di trovare soluzioni che attraverso una modifica convenzionale portino ad un efficientamento nella gestione di CIN che si traduca in una riduzione delle tariffe operate all'utenza. In relazione alla richiesta di verifica prevista ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, rileva che lo stesso disposto convenzionale lega l'applicabilità della clausola di salvaguardia al confronto di alcuni dati contabili segnatamente ricavi e costi con i valori specificati nell'Allegato B della Convenzione per valutarne lo scostamento. Fa presente che tale operazione potrà essere effettuata non appena saranno resi disponibili i necessari dati contabili. In merito alla richiesta di revisione della Convenzione, segnala che allo stato attuale il sistema previsto per la sua modifica è quello stabilito dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012, e relativa legge di conversione, che al secondo comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze), sentite le regioni interessate e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 16 luglio 2013, di intesa con la regione Sardegna. Quanto infine alla possibilità di sperimentare l'utilizzo del LNG (gas naturale liquido) nel trasporto marittimo, giudica utile sottolineare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già dallo scorso anno ha favorito la sottoscrizione di una Convenzione tra MIT, Confitarma e Rina al fine di promuovere un progetto per l'utilizzo dell'LNG quale combustibile alternativo e che la Convenzione sta per essere sottoscritta anche con la Federlinea, l'Associazione a cui fanno capo le società dell'ex gruppo Tirrenia.

  Nicola BIANCHI (M5S) dichiara di condividere la risoluzione di cui la collega Mura è prima firmataria, e chiede di sottoscriverla, unitamente agli altri deputati appartenenti al proprio gruppo che sono membri della Commissione. È evidente infatti che la questione dei collegamenti da e per la Sardegna richiede un'ampia riorganizzazione, come ha potuto constatare anche personalmente negli Pag. 112incontri con i comitati delle associazioni che si battono per la continuità territoriale. Esprime forti critiche sulla convenzione attualmente vigente, che prevede l'esborso di ingenti risorse pubbliche che vengono assegnate a pioggia. Al contrario, nel valutare i finanziamenti necessari per sostenere il servizio quando esso viene effettuato in perdita, vale a dire durante la stagione invernale, bisognerebbe tener conto degli ingenti guadagni che lo stesso servizio permette di conseguire durante la stagione estiva. A suo avviso i finanziamenti dovrebbero essere determinati in rapporto al singolo biglietto e dovrebbero beneficiarne sia i residenti in Sardegna sia tutti i cittadini italiani, mediante la previsione di una tariffa unica a prezzo equo che assicuri il diritto costituzionale alla mobilità anche nei collegamenti da e per la Sardegna. Si dichiara infine d'accordo sulla proposta di promuovere la sperimentazione del gas naturale liquido.

  Martina NARDI (SEL) ringrazia la collega Mura per essere riuscita, con la presentazione della risoluzione, a formulare alcuni indirizzi al Governo nei quali si riassume l'ampia attività dedicata dalla Commissione alla questione dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna. Esprime anche in questa sede la propria forte critica a una convenzione che è stata formulata in modo generico, senza una puntuale definizione degli adempimenti a carico dell'operatore del servizio. Ritiene inoltre che anche la procedura con la quale la convenzione è stata approvata risulti gravemente carente. In particolare, a differenza di quanto previsto dalla legge, manca l'atto della giunta della regione Sardegna con cui avrebbe dovuto essere approvata la convenzione. Oltre a tutte le inadeguatezze che derivano dalla convenzione riguardo all'esercizio del servizio si pone dunque, a suo giudizio, anche un grave problema di legittimità degli atti adottati. Per le ragioni evidenziate dichiara quindi di sottoscrivere la risoluzione della collega Mura.

  Deborah BERGAMINI (PdL) dichiara a nome del proprio gruppo di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

  Roberta OLIARO (SCpI) dichiara a nome del proprio gruppo di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

  Romina MURA (PD) ribadisce, come già ricordato nel corso dell'illustrazione della risoluzione, che l'Autorità garante per la concorrenza ha emanato, a luglio 2013, un ulteriore provvedimento che ha ad oggetto gli ingiustificati aumenti tariffari praticati da alcune compagnie di navigazione che porteranno all'irrogazione di una multa, ma non certo al risarcimento agli utenti delle tariffe non dovute. Sulla base di quanto affermato dal Governo, ossia di aver svolto tutte le verifiche secondo quanto prescritto dalla convenzione, invita il Governo medesimo ad effettuare la contabilità analitica tratta per tratta, che a suo giudizio rappresenta il punto di partenza più corretto per una rivisitazione efficace della disciplina della continuità territoriale marittima con la Sardegna, chiedendogli altresì i informare la Commissione sulle risultanze contabili delle singole tratte. Nel ringraziare i colleghi che hanno sottoscritto la risoluzione auspica che questa rappresenti, come sottolineato anche dal collega Bianchi, un punto di partenza per procedere alla rivisitazione della disciplina della continuità territoriale e alla rivisitazione della convenzione.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA propone di riformulare in alcune parti il dispositivo della risoluzione. In particolare, in relazione al primo impegno, propone di espungere le seguenti parole: «e a disporne, se ne ricorrano le condizioni, la revoca». Con riferimento al secondo impegno, propone di riformularlo nei termini seguenti: «a valutare la possibilità di prevedere tariffe particolarmente favorevoli per i collegamenti marittimi da e per la Sardegna nei mesi di agosto e settembre;». Con riferimento al terzo impegno, a sostituire le parole: «ad avviare l'istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario» Pag. 113con le seguenti: «ad avviare, non appena disponibili i necessari dati contabili, la verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario». Con riferimento al quarto impegno, propone di riformularlo nei termini seguenti: «a valutare la possibilità di prevedere anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella procedura di rivisitazione della convenzione attraverso un'attenta analisi delle tratte in regime di servizio pubblico, in modo da valutare rispetto a ciascuna delle stesse standard di servizio, frequenze, costi, ricavi e prospettive di sviluppo;

  Romina MURA (PD) accoglie le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che il nuovo testo della risoluzione assume il numero 8-00007 (vedi allegato 2). Pone quindi in votazione il nuovo testo della risoluzione.

  La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione numero 7-00059, che assume il numero 8-00007.

  La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 1o agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 14.

5-00242 Bruno Bossio: Contrarietà del comune di Montalto Uffugo al progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto ferroviario Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, sottolinea che le difficoltà avanzate dai comuni non erano rispetto al progetto ma rispetto all'intenzione di abbinare il sottopasso pedonale a quello automobilistico, rispetto al quale chiede al rappresentante del Governo una verifica.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA si riserva di effettuare la verifica richiesta dal presentatore e di informarlo al riguardo.

5-00256 Maestri: Raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) e potenziamento del nodo ferroviario Parma-Verona ai fini del completamento del corridoio intermodale Tirreno-Brennero.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Patrizia MAESTRI (PD), replicando, nel prendere atto della risposta, ricorda che era stata già presentata e svolta un'interrogazione su analogo argomento nel 2012, in risposta alla quale il Governo aveva dato la propria disponibilità ad intervenire per sbloccare i fondi già impegnati dal Cipe nel 2009. Osserva che il raddoppio della tratta ferroviaria cosiddetta Pontremolese rappresenta una questione aperta sia per il territorio parmense che per l'intero Paese, in ordine al quale ritiene necessari ulteriori interventi. Ricorda che nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto «del fare» il Governo ha accolto un ordine del giorno a prima firma Nardi, da lei stessa sottoscritto, con cui si impegnava a proseguire gli interventi sulla Tirreno Brennero, che consentirebbero alle merci un accesso dal mare, attuando una mobilità verde di cui il Paese ha davvero bisogno.

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5-00297 Da Villa: Mancata emanazione del piano regolatore portuale da parte dell'Autorità portuale di Venezia e gravi conseguenze per la laguna derivanti dalla mancata applicazione del divieto di transito delle grandi navi.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Marco DA VILLA (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per l'ampia e articolata risposta fornita, che contiene numerose utili informazioni, tuttavia si dichiara insoddisfatto per il ritardo ingiustificato e ingiustificabile con cui il Governo sta intervenendo nell'affrontare una questione che sta creando numerosi disagi ai cittadini di Venezia e all'ecosistema della laguna. Fa presente, infatti, che da molti anni comitati di cittadini si stanno battendo per evitare l'accesso delle grandi navi nella laguna e che il Governo ha preso in considerazione la questione soltanto dopo il grave incidente della Costa Concordia, senza peraltro pervenire a soluzioni efficaci. Ritiene che la questione debba essere affrontata sulla base di studi seri e accurati che tengano conto dell'analisi dei costi e dei ricavi e ricorda che lo stesso comune di Venezia, nell'approvare il PAT, il piano di assetto del territorio, si era impegnato a promuovere studi al riguardo, senza però dare seguito a quanto deciso. Ricorda che l'unico studio in proposito è quello realizzato dal professor Tattara dell'università Ca’ Foscari di Venezia, che ha evidenziato che la maggior parte dei ricavi è in capo a poche società crocieristiche, che il Venice terminal passeggeri ottiene un ricavo assai esiguo, di circa 20 milioni di euro l'anno, e che i ricavi complessivi per la città di Venezia dovuti al transito delle grandi navi ammontano a circa 298 milioni di euro a fronte di 278 milioni di euro di costi stimati, costi che non includono peraltro quelli dovuti all'inquinamento sugli edifici storici in conseguenza al passaggio delle navi. Nel fare presente, al riguardo, che l'inquinamento prodotto da una nave da crociera è pari a quello prodotto da 14.000 automobili, ritiene che il comune e l'Autorità portuale di Venezia debbano pervenire ad una decisione condivisa su tale questione, che potrebbe anche essere quella di vietare del tutto il passaggio delle grandi navi nella laguna veneta, al fine di evitare l'escavazione di ulteriori canali che potrebbero compromettere definitivamente l'ecosistema lagunare.

5-00477 Bergamini: Necessità di un potenziamento del trasporto ferroviario locale, con particolare riguardo alle tratte al servizio della regione Toscana.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Deborah BERGAMINI (PdL), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'ampia e articolata risposta, si dichiara tuttavia parzialmente soddisfatta, dal momento che a suo giudizio sulla tratta Firenze Viareggio c’è un reale e costante disinvestimento da parte di RFI, anche se la tratta movimenta un elevato numero di pendolari e di turisti. Nel giudicare inaccettabili le condizioni dei treni e della tratta ferroviaria stessa, che ritiene del tutto carenti in relazione soprattutto alla duplice natura della tratta, al servizio sia di pendolari che di turisti, preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo volti a sbloccare gli investimenti per progetti già approvati, anche per la tutela dei pendolari che ogni giorno affrontano il tragitto che li porta al lavoro in condizioni disagiate e del tutto inadeguate.

5-00593 Piras: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo Olbia-Genova.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Michele PIRAS (SEL), replicando, ringrazia il Governo della risposta di cui si dichiara soddisfatto. Ricorda che in un momento immediatamente successivo alla denuncia Pag. 115fatta dal sindaco di Olbia Giovannelli in ordine alla presunta soppressione del servizio di collegamento marittimo sulla tratta Olbia-Genova, la compagnia Tirrenia ha reso pubblica, non solo sul sito ma anche sulla stampa cartacea, la sua intenzione di non procedere alla soppressione per ragioni di mera natura formale, non potendo, in virtù della convenzione, stabilire unilateralmente la soppressione del servizio su una tratta. Nel manifestare preoccupazione in ordine a quanto affermato dall'amministratore delegato di CIN Tirrenia, Ettore Morace, nel corso delle audizioni informali tenutesi presso la Commissione, riguardo alla possibilità, in sede di rinnovo della convenzione, di intervenire sul numero delle tratte per ridurre il prezzo del biglietto da e per la Sardegna, auspica che il Governo possa impegnarsi affinché sia scongiurata, anche per il futuro, la soppressione della tratta oggetto dell'interrogazione.

  Michele Pompeo META, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 1o agosto 2013.

Audizione di rappresentanti della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (CULMV) Paride Batini – Porto di Genova, della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (CULP) – Savona, della Compagnia Portuale di Civitavecchia (CPC) e della Nuova Compagnia dei Lavoratori Portuali (NCLP) di Venezia, sulla disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo (articolo 17 della legge n. 84 del 1994).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 1o agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.40.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.
C. 730 Velo ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta del 21 maggio scorso, è stato avviato l'esame del provvedimento e che, dopo aver svolto un ampio ciclo di audizioni informali, il 2 luglio scorso la Commissione ha concluso la discussione delle linee generali. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti era stato fissato alla giornata di giovedì 11 luglio, alle ore 15. Avverte che sono state presentate 83 proposte emendative contenute nel fascicolo in distribuzione (vedi allegato 8). In considerazione dell'esigenza per il relatore e per il Governo di valutare gli emendamenti e definire il proprio parere su ciascuno di essi, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-00463 Velo: Gravi danni alle imprese del settore conseguenti all'impossibilità di conseguire l'autorizzazione periodica per i veicoli eccezionali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2013.

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