CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2013
66.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di martedì 30 luglio scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che, a seguito dell'impossibilità del relatore a prendere parte ai lavori della Commissione, sostituirà lo stesso relatore nella giornata odierna. Ricorda infine che nella seduta di ieri è stato illustrato il provvedimento in titolo.

  Salvatore MATARRESE (SCpI), preliminarmente esprime un giudizio favorevole sia sul provvedimento nel suo complesso che sulla figura del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie disciplinata dall'articolo 4. Chiede, tuttavia, al presidente, nella sua qualità di relatore, di inserire nella proposta di parere un espresso richiamo alla necessità che il Commissario straordinario operi nel pieno rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e che, per questo, siano espunte dal testo del provvedimento tutte le disposizioni derogatorie attualmente previste in materia.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), a nome del suo gruppo, esprime anzitutto un giudizio contrario sull'insieme delle norme contenute nel provvedimento in titolo. Ritiene, inoltre, particolarmente inaccettabili le disposizioni dell'articolo 4 che istituiscono un'ulteriore figura di commissario straordinario. Invita quindi il relatore a inserire nel parere una richiesta di soppressione di tale articolo.

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  Alessandro ZAN (SEL), nell'associarsi a quanto detto dal collega Matarrese, chiede che nella proposta di parere sia espressamente richiesta l'espunzione dal testo dell'articolo 4 delle disposizioni derogatorie alla disciplina generale in materia di appalti pubblici.

  Paolo GRIMOLDI (LNA), nel condividere la richiesta formulata dai colleghi Matarrese e Zan, sottolinea, su un piano più generale, la valenza propagandistica e strumentale della figura del commissario straordinario che, a suo avviso, è stata inserita nel decreto-legge in titolo solo per attenuare le critiche dell'opinione pubblica in ordine a un provvedimento profondamente sbagliato, che desta un fortissimo allarme sociale di fronte al rischio della fuoriuscita dal carcere di migliaia di detenuti.

  Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere piena condivisione su quanto detto dai colleghi fin qui intervenuti, chiede al presidente di inserire nella proposta di parere una specifica condizione con la quale di chiede alla Commissione di merito di espungere dal testo del provvedimento le disposizioni che consentono al commissario straordinario di derogare alle norme generali del Codice degli appalti pubblici.

  Tino IANNUZZI (PD) si dichiara d'accordo con la richiesta appena formulata dalla collega Mariani, che giudica del tutto ragionevole anche in considerazione della mole delle risorse che il Commissario straordinario è chiamato a gestire e della conseguente necessità di garantire, prima di tutto sul piano normativo, piena trasparenza e correttezza nell'uso di tali risorse.

  Cosimo LATRONICO (PdL), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle osservazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti nel dibattito, li invita a considerare attentamente la contraddizione insita nella posizione di chi, da un lato, si dichiara a favore della figura del commissario straordinario e, dall'altro, ritiene che esso non debba operare con poteri derogatori della disciplina generale.

  Ermete REALACCI, presidente e relatore, in risposta a quanto appena detto dal deputato Latronico, precisa che il commissario straordinario è dotato di una pluralità di poteri derogatori che non sono stati messi in discussione, fatta eccezione per quelli relativi all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. In tal senso, preso atto del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal presidente della Commissione nella sua qualità di relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
C. 67 Realacci e C. 110 Bratti.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Filiberto ZARATTI (SEL), relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame di due proposte di legge aventi a oggetto un tema di particolare rilevanza in un Paese che vuole perseguire un livello sempre più alto di tutela dell'ambiente, segnatamente quello dell'istituzione di un Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente.Pag. 198
  Al riguardo, ricorda che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato istituito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha accorpato in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). L'ISPRA è integrata in un sistema a rete (anche informativa, attraverso il SINAnet), il Sistema delle agenzie ambientali, che conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita legge regionale. Si tratta di «un esempio di sistema federativo consolidato», in cui l'ISPRA garantisce la coesione del Sistema. Ricordo in proposito che l'articolo 15 del decreto ministeriale 123/2010, recante disposizioni di organizzazione dell'ISPRA, prevede, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA, che presso quest'ultimo operi il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA.
  Prima di illustrare le proposte di legge in esame, ritiene opportuno evidenziare come i pur condivisibili obiettivi di semplificazione amministrativa, qualora investano il settore ambientale, devono contemperarsi con esigenze di salvaguardia della tutela ambientale attraverso un rafforzamento del sistema dei controlli, in modo da evitare che la semplificazione diventi strumentale a forme di elusione della normativa a tutela dell'ambiente. Aggiunge che in tale prospettiva si è mossa la VIII Commissione già nella precedente legislatura, licenziando per l'Aula, anche a seguito di un'articolata istruttoria che ha visto coinvolti in sede di audizioni il mondo delle agenzie ambientali, un testo sul sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente che, a causa della conclusione della legislatura, non è stato però esaminato dall'Assemblea.
  Tale testo è riprodotto nella sostanza dall'A.C. 110, mentre l'A.C. 68 riproduce, in larga parte, il testo dell'A.C. 55 della scorsa legislatura, che a sua volta riprendeva il testo dell'A.C. 1561 della XV legislatura. Si tratta quindi di una proposta di legge nata in un quadro normativo precedente l'istituzione dell'ISPRA o comunque prima della sua regolamentazione. Ciò si riflette sulla portata di alcune norme che in parte si sovrappongono alle norme dettate dal decreto ministeriale n. 123 del 2010 di organizzazione dell'Istituto.
  Nel segnalare, quindi, che nell'illustrazione delle proposte di legge, si soffermerà particolarmente sulle disposizioni dell'A.C. 110, frutto già di istruttoria della Commissione nella precedente legislatura, evidenziando, ove presenti, le differenze con il testo dell'A.C. 68, fa presente che i due testi, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, riconoscono rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente (articolo 1). Del Sistema fanno parte: l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.
  L'articolo 2 dell'A.C. 110 contiene una serie di definizioni funzionali alla miglior comprensione del testo. In particolare viene puntualizzata la definizione di «Sistema nazionale (delle agenzie per la protezione dell'ambiente)», inteso come l'insieme ISPRA-ARPA-APPA, quale rete che attua i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), disciplinati dall'articolo 7. Le funzioni del Sistema sono disposte dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti: a) monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle «pressioni sull'ambiente» (concetto definito all'articolo 2); c) attività di produzione, di trasmissione Pag. 199ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; d) supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale (in particolare l'articolo 3 dell'A.C. 68 fornisce un elenco di atti, VIA, VAS, autorizzazione integrata ambientale – AIA, cui devono in particolare riferirsi le citate attività di supporto); e) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; f) collaborazione in relazione ad attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale; g) partecipazione, anche mediante integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali; i) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.
  L'articolo 2 dell'A.C. 68 reca ulteriori commi che attribuiscono agli elementi conoscitivi derivanti dalle attività suindicate alle lettere a)-c), il valore di riferimento tecnico ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione e definiscono le funzioni di cui alle medesime lettere a)-c) quali funzioni di rilievo nazionale. Sono altresì funzioni di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 3 dell'A.C. 68, quelle sopra indicate alle lettere a)-b). Tornando all'articolo 2 dell'A.C. 68, precisa che esso contempla altresì una disposizione che, nell'ambito della collaborazione con altri soggetti, prevede, ai fini delle attività inerenti la difesa del suolo e i servizi geologici, che le funzioni del Sistema nazionale siano svolte avvalendosi del Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto ministeriale ambiente 4 maggio 2001.
  L'articolo 4 dell'A.C. 110 disciplina l'ISPRA, attribuendogli innanzitutto la personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinandone i profili di autonomia e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (comma 1). Il comma 2 prevede che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge e, a tal fine, prevede l'emanazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, dei nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA. I commi 3 e 4 individuano le funzioni attribuite all'ISPRA (funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale; adozione, anche con il concorso delle agenzie, di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.). A tali funzioni si aggiungono le funzioni di indirizzo e di coordinamento affidate all'ISPRA dall'articolo 5. Il comma 5 dell'articolo 4, al fine di un più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, dispone che l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. Il comma 6 reca invece disposizioni volte a disciplinare gli organi dell'ISPRA. Viene disposto che i componenti di tali organi durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato, analogamente a quanto disposto per il direttore generale. Rispetto alla normativa vigente, cui il comma 6 fa Pag. 200riferimento (articolo 28, comma 3, del decreto-legge 112/2008), si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi.
  L'articolo 5 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento affidate all'ISPRA al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale. Tali funzioni, che sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema, ricomprendono: a) la definizione delle procedure tecniche per la determinazione dei LEPTA, che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale; b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse; c) la definizione degli strumenti e dei criteri operativi per l'esecuzione delle attività di controllo, raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi; d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati; e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, in coerenza con le disposizioni in tema di monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque dettate, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e dagli articoli 76-79 del decreto legislativo n. 152 del 2006; f) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; g) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali.
  Le disposizioni dettate dagli articoli 4 e 5 trovano parziale corrispondenza nel comma 1 e nel comma 2, lett. a) e b), dell'articolo 7 dell'A.C. 68. Le restanti disposizioni dell'articolo 7 dell'A.C. 68 contengono un lungo e dettagliato elenco di funzioni attribuite all'ISPRA nei vari settori della normativa ambientale (pianificazione di bacino, emissioni di gas-serra, incidenti rilevanti, certificazione di qualità ecologica, eccetera). Ulteriore corrispondenza si riscontra tra l'articolo 5 dell'A.C. 110 e l'articolo 5 dell'A.C. 68, entrambi dedicati alla definizione dei compiti di indirizzo e coordinamento.
  L'articolo 6, comma 1, dell'A.C. 110 attribuisce, anche alle agenzie regionali e provinciali (ARPA-APPA) la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Il comma 2 demanda alle leggi regionali (e delle province autonome di Trento e Bolzano) la disciplina della struttura, del funzionamento, del finanziamento e della pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 8. Il comma 3 reca una novella al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 496 del 1993 (che disciplina le agenzie regionali e delle province autonome), volta ad introdurre una disposizione che demanda, ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente (da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) la definizione: delle procedure a evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle agenzie e, in particolare, dei requisiti per l'ammissione, dei criteri di valutazione e delle modalità per la nomina dei vincitori; delle procedure per l'istituzione e il costante aggiornamento di un'anagrafe dei direttori delle agenzie, che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori; delle procedure per la predisposizione, da parte dei direttori, di una relazione periodica sulle attività delle agenzie. I commi da 4 a 7 disciplinano lo svolgimento delle attività da parte delle agenzie, prevedendo che le agenzie: svolgano le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza; possano svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o Pag. 201di accordi o convenzioni e applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
  L'articolo 7 dell'A.C. 110 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
  In proposito, richiama la definizione recata dall'articolo 2, comma 1, lett. e), dell'A.C. 110, secondo cui per «livello essenziale di prestazione» si intende lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Nell'A.C. 68, invece, si fa riferimento, in luogo dei LEPTA, ai livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale.
  L'articolo 8 dell'A.C. 110 prevede la seguente procedura di programmazione delle attività: predisposizione, da parte dell'ISPRA (previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale), del programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale; approvazione del programma triennale, con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle singole agenzie. Il comma 3 dell'articolo 8 impone al presidente dell'ISPRA l'obbligo di rendicontazione annuale delle attività svolte dal Sistema nazionale, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 9 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET, a cui accedono tutti i dati ambientali raccolti da amministrazioni dello Stato, altri enti pubblici e società concessionarie, secondo le modalità stabilite con D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 10 prevede la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.
  L'articolo 11 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA), con funzioni consultive (parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o coordinamento per il governo del Sistema, ivi compreso il programma triennale) e di segnalazione, al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni, dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.
  L'articolo 12 demanda ad apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni), favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. Sul punto, ricordo che, nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge n. 63 del 2013 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del Pag. 202lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale), è stata inserita una disposizione volta a novellare l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 allo scopo di prevedere che agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento delle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
  L'articolo 13 prevede le modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle agenzie regionali. All'ISPRA viene concesso un contributo statale, per le spese relative alle funzioni previste dalla presente legge. Tale contributo, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, è quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività. Complessivamente le risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'ISPRA ammontano quindi a 80,3 milioni di euro (pari al 95 per cento del totale delle risorse del citato programma 17.3). I capitoli 3621 e 8831 sono esposti in Tabella C. Alle agenzie deve invece essere destinata annualmente una quota non inferiore all'1 per cento del fondo sanitario regionale, in relazione ai LEPTA da raggiungere nell'anno di riferimento. Le attività istituzionali ulteriori rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei LEPTA sono invece oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente, in favore dell'ISPRA, e da parte delle regioni, in favore delle agenzie. I commi 5, 6 e 7 disciplinano invece la copertura delle spese relative al rilascio di pareri e ai successivi controlli mediante tariffazione a carico dei gestori degli impianti o opere. La determinazione delle tariffe nazionali viene demandata ad apposito decreto ministeriale Ambiente, da emanarsi entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  Viene altresì prevista l'emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell'ambiente, di natura non regolamentare, volto a disciplinare l'assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dalla tariffazione e dalle sanzioni comminate nei casi di inottemperanza alla normativa ambientale.
  Il contenuto dell'articolo 13 dell'A.C. 68 differisce da quello testé commentato, in quanto prevede una norma di delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a definire le modalità di finanziamento del Sistema nazionale.
  Ai sensi dell'articolo 14, restano attribuite all'ISPRA e alle agenzie le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  Non trovano corrispondenza nel testo dell'A.C. 110, le disposizioni recate dagli articoli 9 e 15 dell'A.C. 68, recanti, rispettivamente, disposizioni di riorganizzazioni dell'ISPRA che peraltro si sovrappongono a quelle del decreto ministeriale 123/2010 di organizzazione dell'ISPRA e l'abrogazione di specifiche disposizioni superate dalla legislazione intervenuta in materia.

  Paolo GRIMOLDI (LNA), riservandosi di entrare più approfonditamente nel merito delle proposte di legge in esame, esprime fin d'ora l'orientamento favorevole del gruppo della Lega Nord su un'iniziativa legislativa che si prefigge, fra gli altri, lo scopo di individuare con chiarezza le competenze dei vari organi, a livello centrale e a livello territoriale, e di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di compiti, oltre che di riformare e rafforzare il sistema dei controlli ambientali.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'esprimere, a nome del gruppo M5S, un orientamento di massima favorevole al contenuto delle proposte di legge in esame, preannuncia la presentazione di un'ulteriore proposta di legge del gruppo M5S, con la quale si intenderebbe introdurre norme dirette a rafforzare i profili di autonomia funzionale e di indipendenza organizzativa del sistema nazionale delle agenzie ambientali che si intende realizzare.

  Paolo ALLI (PdL), nel sottolineare l'importanza della materia oggetto delle proposte Pag. 203di legge che oggi la Commissione inizia a discutere e l'urgenza di provvedere ad un riordino e a un ammodernamento della relativa disciplina legislativa, osserva che le citate proposte di legge presentano alcune criticità che auspica possano essere affrontate e superate nel corso dell’iter istruttorio.

  Alessandro BRATTI (PD), pur comprendendo le motivazioni che sono alla base degli interventi del collega De Rosa e, sotto profili diversi, del collega Alli, sottolinea l'enorme valenza riformatrice delle proposte di legge in titolo e, in modo particolare, del testo della proposta di legge A.C. 110 che, come opportunamente osservato dal relatore, mette a frutto il grande lavoro istruttorio condotto nella precedente legislatura. Sotto questo profilo, fa presente che tale testo contiene elementi particolarmente avanzati e qualificanti, in particolare le norme che, per la prima volta, sanciscono sul piano della legislazione statale: l'esistenza di un Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente; l'obbligatorietà, e non la facoltà, dei pareri ambientali nei casi previsti dalla normativa; la definizione, sul modello del sistema sanitario nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA); la fissazione di regole certe per il finanziamento delle attività delle agenzie per la protezione dell'ambiente, con la previsione della devoluzione a questo scopo di una percentuale fissa del fondo sanitario nazionale, indicata nel testo nella misura dell'uno per cento; l'individuazione di criteri predeterminati e trasparenti per la nomina dei vertici delle agenzie per la protezione dell'ambiente; l'impostazione generale anti-centralista e rispettosa delle competenze e del ruolo degli organismi territoriali nella costruzione e nella vita dell'istituendo sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente.

  Claudia MANNINO (M5S) si dichiara d'accordo con molte delle osservazioni svolte dal collega Bratti con cognizione di causa. Formula, peraltro, l'auspicio che nel prosieguo dell’iter, anche grazie alla presentazione della preannunciata proposta di legge da parte del gruppo M5S, sia possibile dare risposta ad alcuni aspetti particolarmente critici della situazione attuale, a partire dalla necessità di realizzare, sotto il pungolo di apposite norme di legge, una mappatura completa, per tutto il territorio nazionale, delle zone a rischio di danno ambientale, nonché di fare in modo che il personale delle agenzie territoriali per la protezione dell'ambiente proceda, d'ufficio e non solo su segnalazione e pressione di altri soggetti, all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni necessarie a garantire un'efficace tutela del territorio sotto il profilo della salubrità dell'ambiente e della salvaguardia della salute dei cittadini. Conclude, quindi, formulando la proposta che la Commissione proceda, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, allo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni allo scopo di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per svolgere un lavoro istruttorio completo e approfondito.

  Luigi DALLAI (PD), riservandosi di intervenire nel merito nel prosieguo dei lavori, segnala la delicatezza, anche sotto il profilo della definizione di una adeguata disciplina legislativa, della questione relativa allo svolgimento da parte dell'ISPRA e delle agenzie territoriali per la protezione dell'ambiente di attività di ricerca che, a volte, peraltro lecitamente, sono remunerate da quegli stessi soggetti nei cui confronti i citati organismi sono tenuti a svolgere compiti e attività di controllo ambientale.

  Alessandro ZAN (SEL) sottolinea l'importanza del tema della definizione di criteri e regole certe e trasparenti per la nomina dei responsabili delle agenzie territoriali per la protezione dell'ambiente, anche per porre termine ai fenomeni di clientelismo e di cattivo uso delle risorse pubbliche ingenerati dall'attuale «dipendenza» diretta di tali nomine dagli organi di vertice politico delle regioni.

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  Filiberto ZARATTI (SEL), relatore, nell'esprimere apprezzamento per le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti e per le numerose proposte e spunti di riflessione da essi evidenziati, richiama la Commissione a valutare con grande attenzione la qualità e l'alto valore dei testi delle proposte di legge in esame, sottolineando il valore prioritario dell'obiettivo di una rapida conclusione dell’iter legislativo di un provvedimento atteso da molti anni e, a suo avviso, fondamentale per restituire credibilità e rafforzare il sistema nazionale dei controlli ambientali e per alimentare, a fronte di continui interventi di semplificazione normativa, quell'indispensabile circuito di fiducia fra i cittadini e le istituzioni che si basa sull'autorevolezza e sull'autonomia degli organismi preposti allo svolgimento dei controlli ambientali e alla produzione dei dati e delle informazioni ad essi relativi.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ringraziare tutti i deputati intervenuti per la ricchezza e la qualità del dibattito svolto, invita i rappresentanti dei gruppi a formulare fin dai prossimi giorni proposte in ordine ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame istruttorio delle proposte di legge in titolo, auspicando che comunque l’iter delle stesse proposte di legge non si protragga eccessivamente, in modo da fornire in tempi congrui una risposta efficace in materia di controlli ambientali.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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