CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2013
65.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 190

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 9.15.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franca BIONDELLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza concernenti il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
  Rileva, in via generale, che il decreto-legge in titolo contiene misure volte a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive, anche allo scopo di sanare una situazione che espone il nostro Paese a reiterate condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
  Le disposizioni del decreto favoriscono, in sostanza, l'adozione di misure di riduzione dei casi di detenzione negli istituti di pena, esclusivamente per le persone di non elevata pericolosità. Resta ferma, comunque, la vigente disciplina della detenzione in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale.
  Evidenzia, quindi, che a tali fini il provvedimento in oggetto, che si compone di sei articoli, modifica il codice di procedura Pag. 191penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.
  Ricorda, poi, che esso è stato approvato, con modificazioni, il 24 luglio scorso dal Senato, che ha inserito un ulteriore articolo, volto a favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati.
  Entrando nel merito del contenuto, osserva che l'articolo 1 del decreto-legge, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.
  Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per quanto concerne la descrizione puntuale delle disposizioni introdotte, precisa che in questa sede si soffermerà, in particolare, su quelle che tendono in qualche misura a incidere sulle competenze della XII Commissione.
  Segnala, pertanto, la lettera b), numero 2), dell'articolo 1, che innalza a quattro anni il limite di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede (negli stessi limiti di pena da espiare) la detenzione domiciliare. Tra questi condannati rientrano la persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richieda costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; la persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; la persona di età minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Queste categorie di soggetti, anche qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre ed i quattro anni, potranno, dunque, accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente ingresso in carcere.
  La lettera b), numero 3), del medesimo articolo 1, introduce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per alcune condanne, tra cui quelle inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  Osserva, quindi, che l'articolo 2 contiene modifiche in materia di ordinamento penitenziario.
  In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro all'esterno del carcere, inserendovi il comma 4-ter, che permette ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al l'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che regola il lavoro di pubblica utilità in relazione ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.
  Il Senato ha modificato la formulazione del nuovo comma 4-ter prevedendo: che detenuti e internati possano «di norma» essere assegnati alle attività di pubblica utilità; che nell'assegnazione si debba tener conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti; che il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi anche presso comunità montane, Unioni di comuni, Asl, enti e organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di assistenza sanitaria; la possibile assegnazione di detenuti e internati ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi; l'inapplicabilità del comma 4-ter ai detenuti e agli internati per: il delitto di associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale); per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo; per delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.
  Rileva, poi, che la novella di cui al numero 3) della lettera b) dell'articolo 2 estende i casi in cui il magistrato di Pag. 192sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, in attesa dell'esame dell'istanza di applicazione della medesima detenzione domiciliare. Tale istituto concerne le ipotesi in cui l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare sia proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena. La novella estende la possibilità dell'applicazione provvisoria alle fattispecie di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena: le fattispecie di rinvio obbligatorio sono costituite dai casi di donne incinte o di donne che abbiano figli di età inferiore ad un anno e dai casi di soggetti affetti da malattia particolarmente grave; tra le fattispecie di rinvio facoltativo rientrano le ipotesi di grave infermità fisica del soggetto e le donne che abbiano figli di età inferiore a tre anni (e pari o superiore ad un anno).
  Segnala altresì l'articolo 3 del decreto-legge, che prevede l'inserimento nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di un nuovo comma 5-ter, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-bis per tutti i reati, salvo quelli più gravi indicati al comma 2, lettera a) dell'articolo 407 del codice di procedura penale, precisando che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione il Senato ha modificato tale articolo, con l'introduzione di alcuni requisiti ulteriori per l'applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità.
  Richiama, inoltre, l'articolo 3-bis, inserito nel decreto-legge dal Senato, che novella due leggi: la n. 381 del 1991, sulle cooperative sociali, e la n. 193 del 2000, sull'attività lavorativa dei detenuti, con la finalità di sostenere il reinserimento lavorativo degli ex detenuti.
  In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 in tema di sgravi contributivi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate impiegate in cooperative sociali.
  La disposizione approvata dal Senato amplia la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi.
  Il comma 2 novella la suddetta legge n. 193 del 2000, inserendovi l'articolo 3-bis, che concede alle imprese che assumono detenuti un credito d'imposta.
  Si precisa (al comma 3) che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e che sono riconosciuti (in coordinamento con la previsione della legge n. 381 del 1991) anche successivamente all'uscita dal carcere, per diciotto o ventiquattro mesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno avuto accesso alle misure alternative alla detenzione.
  Segnala, quindi, l'articolo 4, che amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, attribuendogli, tra gli altri, il compito di implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto, nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia.
  Fa presente, infine, che gli articoli 5 e 6 del decreto-legge riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del decreto stesso.
  Dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, che rappresenta a suo avviso una tappa fondamentale nell'ambito del percorso che il Paese deve intraprendere, nel senso di dare una prima, seppure limitata, soluzione all'annoso problema del sovraffollamento penitenziario, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

  Giulia GRILLO (M5S), con riferimento alle disposizioni recate dal decreto-legge in oggetto, volte a incidere sulle competenze della XII Commissione, richiama, in particolare, la norma – ricordata nella relazione Pag. 193introduttiva – ai sensi della quale si stabilisce in quattro anni il limite di pena, anche residua, per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare. Rileva, quindi, che tra tali categorie sono comprese anche persone «in condizioni di salute particolarmente gravi», facendo notare come, a suo avviso, occorrerebbe definire con maggiore precisione tale concetto, individuando i parametri in base ai quali può essere concretamente effettuata la valutazione concernente la gravità di una malattia.

  Paola BINETTI (SCpI), prima di entrare nel merito del contenuto del decreto-legge in titolo, svolge una considerazione attinente al metodo, apprezzando il fatto che il Senato abbia apportato delle modifiche, anche rilevanti, al testo presentato dal Governo, ciò che costituisce indice di dignità dei lavori parlamentari.
  Fa presente, poi, che il coinvolgimento della Commissione affari sociali deve riguardare specificamente tutte le disposizioni che presentino profili di rilievo dal punto di vista del percorso riabilitativo dei soggetti condannati, nonché sotto l'aspetto dell'umanizzazione delle pene, e non, invece, le norme di carattere strettamente tecnico-giuridico, il cui esame spetta evidentemente alla Commissioni di merito.
  Richiamando, quindi, l'osservazione formulata dal deputato Grillo, rileva come la definizione concernente la gravità di una malattia sia usualmente legata ai concetti di urgenza e di curabilità, nonché, con specifico riferimento al caso di specie, alla considerazione delle ripercussioni che il regime carcerario potrebbe avere sul decorso della malattia stessa.

  Giulia GRILLO (M5S) non concorda con la definizione di gravità della malattia data dal deputato Binetti, facendo notare come, nella prassi, si assista a valutazioni effettuate dai consulenti di parte che sono sempre soggettive e arbitrarie, essendo fondate su dei parametri assolutamente generici.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto e, soprattutto, per il fatto di avere dato conto in modo analitico del contenuto delle norme recate dal decreto-legge in esame, che assumono particolare interesse per la XII Commissione, esprime apprezzamento per quelle disposizioni che prevedono programmi di recupero dei soggetti condannati, nella consapevolezza che la permanenza presso le strutture carcerarie spesso porta ad accentuare l'aspetto della devianza.
  In questo contesto, fa riferimento, in particolare, all'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati.
  Per quanto concerne l'obiezione emersa dall'intervento del deputato Grillo, fa presente che in determinati casi l'applicazione di una normativa non può che essere rimessa alla scienza medica, in quanto non si può pensare di indicare in un testo di legge tutte le possibili patologie, definendone preventivamente i vari stadi di gravità.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nel corso della quale, dopo l'eventuale prosecuzione del dibattito, il relatore presenterà la propria proposta di parere.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2013.

  Pierpaolo VARGIU (SCpI), presidente, ricorda che nella seduta precedente il relatore sulla proposta di legge in titolo, deputato Dorina Bianchi, aveva chiesto, in Pag. 194considerazione della delicatezza della materia e della diversità delle posizioni emerse dal dibattito, di poter disporre di un tempo aggiuntivo ai fini della predisposizione della proposta di parere, che in ogni caso sarebbe stata presentata nella prima seduta utile della Commissione, ovvero nella giornata di lunedì o di martedì della settimana in corso. Tale richiesta era stata accordata dalla maggioranza dei gruppi pronunciatisi sul punto.
  Fa altresì presente che, poi, l'esame di tale provvedimento non era stato inserito all'ordine del giorno dei lavori della XII Commissione di questa settimana in quanto, all'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nel tardo pomeriggio di venerdì 26 luglio, non è stata disposta la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento stesso. Scelta analoga è stata compiuta dalla I Commissione (Affari costituzionali) chiamata anch'essa a esprimere il parere sulla proposta di legge recante disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia.
  Precisa, quindi, che nella giornata di ieri è intervenuta una novità in quanto la Conferenza dei capigruppo, nuovamente riunitasi, ha previsto l'esame del provvedimento in oggetto da parte dell'Aula per la prossima settimana, ciò che ne richiede, evidentemente, la conclusione da parte delle Commissioni coinvolte, in sede sia referente sia consultiva.
  Evidenzia che, pertanto, la presidenza della XII Commissione – avendo ricevuto peraltro una richiesta in tal senso da parte del gruppo del Partito Democratico – ha prontamente inserito la proposta di legge n. 245 all'ordine del giorno della seduta antimeridiana della giornata odierna, alla quale il relatore non ha potuto prendere parte, a causa dello scarso preavviso, chiedendo quindi un brevissimo rinvio, al primo pomeriggio di oggi.
  Accogliendo, dunque, tale richiesta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata per le ore 14.30 della giornata odierna, precisando che, in caso di assenza da parte del relatore, sarà egli stesso ad assumersi il compito di portare a conclusione l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana del 30 luglio 2013.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, comunica che il relatore, deputato Dorina Bianchi, non può prendere parte alla seduta convocata alle 14.30 di oggi in quanto affetta da un problema di salute.
  Nel rivolgerle, a nome dell'intera Commissione, gli auguri di una pronta guarigione, come precisato nella seduta antimeridiana di oggi assume egli stesso l'incarico di relatore e, in quanto tale, annuncia la presentazione di una proposta di parere che tiene conto del dibattito, ampio e articolato, che ha avuto luogo nelle sedute precedenti e, in particolare, nella giornata di venerdì 26 luglio.
  Ricorda come in quella sede siano emerse posizioni diverse, a volte contrastanti, sul merito del provvedimento in oggetto e sul fatto che esso sia idoneo o meno a incidere sulle competenze della Commissioni affari sociali, una volta che la Commissione di merito, in sede di esame degli emendamenti, ha espunto dal testo l'articolo 4, concernente lo svolgimento di Pag. 195un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.
  A questo proposito rileva come, ad avviso della maggioranza dei componenti della Commissione intervenuti nella discussione, il testo licenziato dalla Commissione di merito non presenti, nella versione attuale, profili rientranti nella sfera di competenza della XII Commissione.
  Fa presente, pertanto, che, sul piano strettamente tecnico-giuridico, non può non tenere conto di tale rilievo e proporre, dunque, di esprimere nulla osta al seguito dell'esame del provvedimento, non essendovi più materie di competenza della Commissione affari sociali.
  Precisa altresì che, tenuto conto della delicatezza e della rilevanza della materia in oggetto, ha ritenuto opportuno dare conto nella proposta di parere, tra le premesse, delle preoccupazioni espresse da parte di alcuni deputati intervenuti nel dibattito, per cui si richiama la necessità di evitare che dall'applicazione del provvedimento in esame venga posta in discussione la libertà di espressione del pensiero di quanti sostengono e manifestano a favore della famiglia biologica. Evidenzia, quindi, che, in caso di dissenso, tale premessa sarebbe espunta dal testo della sua proposta.
  Procede, dunque, a dare lettura della proposta di parere presentata (vedi allegato 1).

  Paola BINETTI (SCpI) ricorda che nella precedente seduta aveva dato conto di un emendamento da presentare in Assemblea, sul quale un gruppo di deputati sta lavorando, volto ad aggiungere al testo del provvedimento in esame un ulteriore comma, al fine di scongiurare il pericolo per cui in via giurisprudenziale si possa arrivare a censurare la manifestazione di certe opinioni, con il pretesto che si tratterebbe di «condotte omofobe».
  Per le ragioni suddette, ritiene che sia limitativo il riferimento introdotto nella proposta di parere del relatore – che figura, peraltro, tra le premesse, e non nella forma di condizione o di osservazione – alla «libertà di espressione del pensiero di quanti sostengono e manifestano a favore della famiglia biologica», essendovi la necessità di prendere in considerazione la tutela di numerose altre condotte.

  Marisa NICCHI (SEL), come già esplicitato nella seduta del 26 luglio scorso, ribadisce l'opportunità di esprimere un nulla osta, non essendovi a suo avviso, nel testo del provvedimento trasmesso dalla Commissione di merito per l'acquisizione dei pareri, disposizioni volte a incidere sulle competenze della Commissione affari sociali.
  Reputa, quindi, superflua la premessa prevista nella proposta di parere in discussione, in quanto non ravvisa alcun pericolo per la libertà di espressione del pensiero, essendo il provvedimento in oggetto teso a sanzionare le manifestazioni di violenza o di istigazione alla violenza per motivi di omofobia o di transfobia, accanto agli altri motivi già contemplati dalla cosiddetta legge reale, come modificata dalla legge Mancino.
  Segnala altresì la pericolosità della previsione, nella suddetta proposta di parere, del riferimento alla «famiglia biologica», che rischia di innescare un dibattito su cosa si debba intendere esattamente, se, ad esempio, la famiglia composta da padre, madre e figlio adottivo possa rientrare o meno in tale definizione.

  Giulia DI VITA (M5S), concordando con le motivazioni addotte dal deputato Nicchi, reputa opportuno, come aveva già avuto modo di precisare nella seduta precedente, che la Commissione deliberi nel senso che nulla osta al prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo, essendo venuta meno la materia che rientrava nella sua sfera di competenza.
  Non ritiene condivisibile, pertanto, la premessa inserita nella proposta di parere, che fa riferimento all'esigenza di salvaguardare la libertà di espressione, trattandosi di un diritto previsto direttamente dalla Costituzione, che non è assolutamente messo in discussione nel caso di specie.Pag. 196
  Auspicherebbe, invece, che fosse rivolto un invito alla II Commissione, affinché proceda a definire i concetti di «omofobia» e di «transfobia» nel testo della proposta di legge.

  Donata LENZI (PD), dopo aver ribadito che il gruppo del Partito Democratico ritiene che, sulla base del testo licenziato dalla Commissione giustizia, non vi siano norme che in qualche modo possano incidere sulle competenze della Commissione affari sociali, fa presente che non vi sono, a suo avviso, pericoli per l'introduzione in via surrettizia di un reato di opinione, ricordando a tale proposito che, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Mancino, volte a sanzionare le discriminazioni compiute per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, non è venuta meno la libertà di critica e, più in generale, di espressione del pensiero.
  Ricorda altresì come la Commissione di merito abbia compiuto una scelta minimalista, limitandosi a integrare la richiamata fattispecie penale, estendendola anche agli atti di violenza o di istigazione alla violenza commessi per motivi di omofobia o di transfobia.
  Ciò premesso, fa presente che sarebbe comunque favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore, purché la premessa in questione si limiti a considerare la salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero, espungendo, quindi, il riferimento alla famiglia biologica, trattandosi di un concetto ambiguo, che si presta ad essere oggetto di interpretazioni controverse.

  Eugenia ROCCELLA (PdL) non concorda, innanzitutto, con la scelta compiuta dal relatore, di negare la sussistenza di profili rientranti nella competenza della Commissione affari sociali, con riferimento al contenuto del provvedimento in oggetto.
  Ricorda come nella seduta precedente avesse criticato il testo licenziato dalla Commissione giustizia, a partire dalla scelta di fondo di apportare modifiche alla cosiddetta legge Mancino, che ha un origine e delle motivazioni ben precise.
  Ribadisce, dunque, le proprie perplessità, legate anche alla considerazione per cui la scelta di predisporre una particolare forma di tutela per le discriminazioni connesse per motivi di omofobia potrebbe ragionevolmente portare, come conseguenza, alla creazione di situazioni fortemente discriminatorie, ponendo in posizione di netto svantaggio coloro che non sono omosessuali.

  Raffaele CALABRÒ (PdL) preannuncia il proprio voto non favorevole alla proposta di parere del relatore, ricordando che da alcuni interventi svoltisi nell'ambito del dibattito che ha avuto luogo nella seduta precedente erano emersi con chiarezza due punti fondamentali: la condanna di ogni forma di violenza, senza considerare alcune situazioni più meritevoli di altre dal punto di vista della tutela giuridica; la difesa della libertà di espressione del pensiero, in tutte le sue manifestazioni.
  Non concorda, quindi, con il presupposto in base al quale le competenze della Commissione affari sociali sarebbero venute meno a seguito della soppressione, dal testo inizialmente approvato dalla Commissione giustizia, della richiamata disposizione di cui all'articolo 4.
  Ritiene, pertanto, che la Commissione debba procedere all'espressione di un parere articolato anziché di un nulla osta, anche perché, dalle notizie in suo possesso, non risulta che sia stato raggiunto un accordo per apportare modifiche migliorative al testo nel corso della successiva fase dell'esame in Assemblea.

  Eugenia ROCCELLA (PdL) chiede al presidente Vargiu di pronunciarsi in merito alla questione da lei posta, concernente le competenze della Commissione affari sociali rispetto al testo in esame.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore, ribadisce che, dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico, non sono ravvisabili, nel testo licenziato dalla Commissione di merito, norme afferenti alle Pag. 197competenze della XII Commissione, anche perché – come è noto – si tratta di un testo composto da un articolo unico, che si limita a integrare una fattispecie di reato già prevista dalla più volte richiamata legge Mancino, senza prevedere ulteriori disposizioni.
  Ricorda altresì di aver inserito nella proposta di parere una premessa, evidentemente controversa, come è emerso dal dibattito che si è svolto fino ad ora, allo scopo di dare conto di alcune preoccupazioni emerse dal dibattito che ha avuto luogo presso la Commissione affari sociali il 26 luglio scorso.

  Andrea CECCONI (M5S) avanza alla presidenza la richiesta per cui la proposta di parere in discussione si sottoposta a votazione per appello nominale.

  Roberto CAPELLI (Misto-CD) reputa pleonastica la premessa di cui si sta discutendo, in quanto si tratta, a suo avviso, di «rafforzare in modo negativo» la fase successiva, dell'applicazione della legge.

  Gian Luigi GIGLI (SCpI), richiamando la considerazione svolta dal deputato Capelli, rileva come l'intero provvedimento sia pleonastico in quanto, in realtà, basterebbe applicare il codice penale, in base al quale gli atti di violenza legati a motivi di omofobia rientrerebbero tra quelli commessi per motivi abietti.
  Tuttavia, la proposta di legge in titolo tra origine dalla sensibilità di alcune categorie di persone, che si sentono particolarmente offese dal compimento di determinati atti nei loro confronti.
  Rileva, pertanto, che, se si ritiene di poter accogliere tali ragioni, allo stesso modo si possono accogliere le preoccupazioni di chi teme che il provvedimento in esame possa compromettere la libertà di critica verso determinate condotte, da un lato, e la difesa della famiglia, dall'altro.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore, fa presente che, essendosi registrato un forte dissenso sulla seconda delle due premesse inserite nella proposta di parere, si potrebbe procedere alla votazione di quest'ultima per parti separate.
  Quanto alla richiesta avanzata dal deputato Cecconi, rileva che, sulla base dei precedenti, non è possibile procedere a votazione nominale in quanto si tratta di una votazione non avente carattere definitivo, essendo la Commissione affari sociali chiamata, come più volte ricordato, a esprimere un parere alla Commissione di merito.

  Ferdinando AIELLO (SEL) chiede al presidente Vargiu spiegazioni circa la possibilità di procedere a votazione per parti separate del testo della proposta di parere in oggetto.

  Silvia GIORDANO (M5S) esprime perplessità sull'ipotesi di procedere a votazione per parti separate, in quanto il suo gruppo voterebbe a favore della prima premessa, insieme al dispositivo, ma sarebbe, evidentemente, contrario alla seconda delle premesse contenute nella proposta di parere, che verrebbe posta in votazione successivamente.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore, reputa opportuno procedere a una breve sospensione della seduta, al fine di verificare se sussistono le condizioni per riformulare la seconda premessa contenuta nella proposta di parere presentata ovvero se essa debba essere espunta.

  La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.10.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore, avverte che, a seguito della verifica effettuata, non vi sono le condizioni per riformulare, in maniera condivisa, la seconda delle premesse recate dalla proposta di parere già presentata.
  Procede, pertanto, all'espunzione di tale premesse e, da, quindi, lettura della proposta di parere, come riformulata (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La seduta termina alle 15.15.

Pag. 198