CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2013
65.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 131

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 30 luglio 2013.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
C. 362 Madia.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
Nuovo testo C. 925 e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sandra ZAMPA (PD), relatore, premette che nel complesso considera positiva la riforma introdotta con il testo in esame – seppure nei limiti che dirà –, che rappresenta un punto di condivisione tra le varie forze politiche rappresentate nella Commissione di merito. Aggiunge che il provvedimento scaturisce da un confronto con le parti direttamente interessate e giunge al termine di un lungo percorso legislativo. In sintesi, considera punti qualificanti del nuovo testo – i cui contenuti si accinge ad esaminare in dettaglio – l'abolizione del carcere per i giornalisti condannati per il reato di diffamazione a mezzo stampa; l'esclusione dalla proposta di legge del settore del blog; l'inclusione invece dei siti giornalistici registrati on-line e l'introduzione di una sanzione quale deterrente avverso le querele temerarie. Saluta inoltre favorevolmente l'inserimento dell'obbligo della rettifica quale principio generale della riforma. Ricorda quindi, in modo più specifico, che il nuovo testo in esame, elaborato dalla Commissione giustizia in sede referente il 26 luglio 2013, reca disposizioni in materia di diffamazione a mezzo della stampa o con altro Pag. 132mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, introducendo alcune modifiche alla legge n. 47 del 1948 recante disposizioni sulla stampa, al codice penale e al codice di procedura penale. Con riferimento alle singole disposizioni osserva che l'articolo 1 del testo in esame, al comma 01, aggiunge un comma all'articolo 1 della legge n. 47 del 1948, che reca la definizione di stampa o di stampato, disponendo che le disposizioni della legge n. 47 del 1948 si applichino anche alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, sottolineando che il testo in esame non faccia riferimento alle testate giornalistiche radiotelevisive e che questo sia un punto da approfondire nel corso del dibattito. Aggiunge inoltre che il medesimo articolo 1 del provvedimento, al comma 1, introduce diverse modifiche all'articolo 8 della citata legge n. 47 del 1948, che riporta disposizioni in tema di risposte e rettifiche. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 8 viene modificato nel senso che il direttore o comunque il responsabile è tenuto a pubblicare – anziché a «fare inserire» com'era sinora previsto – oltre che gratuitamente, senza commento (quest'ultima indicazione non è prevista a legislazione vigente) nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa, o nelle testate giornalistiche on-line registrate le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti lesi. Precisa altresì che il comma 2 del medesimo articolo 8 della legge n. 47 del 1948 viene inoltre integrato, prevedendosi che per le testate giornalistiche on-line le dichiarazioni o le rettifiche siano pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica.
  Ricorda poi che al medesimo articolo 8 viene aggiunto un comma che dispone che per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche siano effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Precisa che un ulteriore comma aggiuntivo – al medesimo articolo 8 – prevede che per la stampa non periodica l'autore dello scritto – ovvero l'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile – provvede, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Sottolinea che tale comma prevede inoltre che la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Aggiunge altresì che seguono alcune disposizioni di coordinamento interno al medesimo articolo 8 della legge n. 47 del 1948, con l'inserimento, inoltre, del riferimento alle testate giornalistiche on-line e alla figura del giudice – anziché a quella previgente del pretore – quale autorità giurisdizionale competente. Ricorda che un ulteriore comma – dopo il vigente quinto comma dell'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 – prevede, poi, il possibile ricorso anche dell'autore dell'offesa all'autorità giudiziaria per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, ai fini della pubblicazione della rettifica, qualora il direttore responsabile – anche di una testata giornalistica on-line – e figure assimilate non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta. Aggiunge quindi che un'ultima modifica dell'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 sostituisce l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria Pag. 133– derivante dall'inottemperanza delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8 – espressa attualmente in lire, con un'altra, espressa in euro: si passa quindi da un minimo di 15 milioni di lire e un massimo di 25 milioni di lire, a un minimo di 8000 e a un massimo di 16.000 euro quale sanzione pecuniaria. Aggiunge inoltre che il comma 2, dell'articolo 1, del testo in esame, introduce l'articolo aggiuntivo 11-bis della legge n. 47 del 1948, che dispone che nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione di rettifica. Specifica che è previsto inoltre che l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione – nei casi previsti dalla medesima legge n. 47 del 1948 – si prescriva in due anni dalla pubblicazione.
  Rileva che il comma 3, dell'articolo 1 del provvedimento in esame abroga l'articolo 12 della legge sulla stampa che prevede, in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la possibile richiesta da parte del danneggiato – oltre che al risarcimento del danno – di un'ulteriore somma a titolo di riparazione. Aggiunge inoltre che il comma 4 dell'articolo 1 riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa, escludendo – in particolare – che la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, possa essere sanzionata con pena detentiva. Ricorda che, attualmente, l'articolo 13 della legge sulla stampa prevede infatti – per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato – la pena congiunta della reclusione da 1 a 6 anni e la multa non inferiore a 258 euro. Aggiunge che il testo in esame prevede intanto che nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa si applichi la pena della multa da 5000 euro a 10.000 euro e, inoltre, che se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applichi la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. Precisa che all'eventuale condanna del giornalista consegue come pena accessoria la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale. Ricorda inoltre che solo in caso di recidiva del condannato, per un delitto non colposo della stessa indole, il giudice impone l'ulteriore pena accessoria della sospensione dalla professione per un periodo da 1 mese a 6 mesi. Aggiunge poi che è considerato causa di esclusione della punibilità l'adempimento da parte dell'autore dell'offesa degli obblighi di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche previsti dall'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 e che spetterà comunque al giudice la verifica del corretto adempimento della rettifica. Specifica infine che a seguito della condanna, il giudice deve trasmettere gli atti all'ordine professionale ai fini delle determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
  Illustra, quindi, l'articolo 2 del provvedimento in esame che, al comma 1, sostituisce l'articolo 57 del codice penale. Specifica quindi che la rubrica di questo articolo non è più nominata «Reati commessi col mezzo della stampa periodica», bensì «Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione». Aggiunge poi che il nuovo articolo 57 del codice penale prevede, al primo comma, che, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponda dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. È previsto inoltre che non si applichi la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista. Ricorda che il medesimo Pag. 134nuovo articolo 57 del codice penale, al secondo comma, dispone che il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, possa delegare, con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma. Ricorda inoltre come il medesimo articolo 2 del testo in esame, al comma 2, sostituisca l'articolo 594 del codice penale recante il reato di ingiuria. Precisa quindi che con il nuovo articolo 594 del codice penale l'ingiuria – sia verbale che commessa con altri mezzi – è sanzionabile con la pena pecuniaria della multa fino a 5.000 euro. Evidenzia che la nuova disposizione prevede che le pene siano aumentate fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone. Ricorda poi che sempre l'articolo 2 del testo in esame, al comma 3, sostituisce l'articolo 595 del codice penale, recante il reato di diffamazione, prevedendo che chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, anche in via telematica, offenda l'altrui reputazione, sia punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000 e che se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena sia della multa fino ad euro 15.000. Evidenzia, quindi, che l'articolo 3 del testo oggetto d'esame aggiunge un comma all'articolo 427 del codice di procedura penale, in materia di condanna del querelante alle spese e ai danni, disponendo che il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1000 euro a 10.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in caso di querela temeraria. Rileva, infine, che l'articolo 3-bis del provvedimento in esame estende ai giornalisti pubblicisti la normativa in materia di segreto professionale già vigente per i giornalisti professionisti, di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale, con una previsione che considera assai positiva. Ribadisce quindi il giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, riservandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

  Antonio PALMIERI (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene opportuno prevedere a settembre una nuova audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione allo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, preannunciato dal presidente Cardani nell'audizione del 17 luglio 2013.

  Manuela GHIZZONI, presidente, assicura il deputato Palmieri che informerà il presidente Galan della sua richiesta, che potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Milena SANTERINI (SCpI), ringraziando la relatrice per la chiarezza dell'esposizione, sottolinea come il testo all'esame della Commissione cerchi di mediare tra la libertà di espressione e il diritto ad essere tutelati nella propria reputazione. Si tratta di un bilanciamento di non facile attuazione, che il provvedimento in esame tenta comunque di realizzare proficuamente. Dopo avere preannunciato un giudizio complessivamente favorevole sul testo all'esame della Commissione, sottolinea che in passato i cittadini sono stati a volte inermi di fronte alla possibilità di essere diffamati a mezzo della stampa. Si è trattato in alcuni casi dell'esercizio di un potere, quello giornalistico, che è andato al di là delle mere finalità di informazione. Vi sono persone calunniate, lese nella reputazione, sia a livello personale che sociale, le quali con grande difficoltà e solo parzialmente hanno ricevuto e ricevono tutela a difesa Pag. 135della propria onorabilità. Con il provvedimento in esame, invece, si stabiliscono tempi e luogo della rettifica, proprio per assicurare una giusta e sicura tutela per l'offeso, senza che – come spesso è accaduto finora – sia colui che ha offeso, cioè la stampa, a decidere le modalità di tale rettifica. Apprezza, inoltre, l'estensione alle testate giornalistiche on-line della disciplina in commento, la rilevanza della sanzione proporzionata alla diffusione della notizia, nonché l'equiparazione ai giornalisti professionisti di quelli pubblicisti in relazione al segreto professionale. Ritiene, in conclusione, che si tratti di una normativa sicuramente in continua evoluzione, che richiede successivi interventi di carattere normativo, per adeguare la risposta del legislatore all'evolversi dei tempi, ma che il provvedimento in esame rappresenti un primo passo importante nella giusta direzione.

  Antonio PALMIERI (PdL), per quanto riguarda il settore del web, ritiene positivo che siano stati salvati dall'applicazione della normativa in esame i blog – che non rientrano nella casistica della diffamazione –, con la previsione della disciplina in oggetto alle sole testate giornalistiche on-line. Aggiunge che appare assolutamente positivo avere previsto per i giornalisti una pena diversa da quella detentiva, pur evidenziando l'opportunità di estendere la disciplina in oggetto al settore radiotelevisivo. Condivide, inoltre, che la Commissione di merito abbia differenziato, rispetto al passato, le responsabilità dei diversi giornalisti coinvolti, superando l'esclusiva imputabilità al direttore dell'eventuale violazione da parte del giornalista, come finora previsto. Sottolinea, in conclusione, che risulta altresì apprezzabile la previsione della pubblicazione della rettifica nella stessa pagina e posizione dell'articolo diffamatorio, in modo da dare lo stesso rilievo a notizia e smentita.

  Roberto RAMPI (PD) considera che la relazione della collega Zampa e la discussione conseguente sono, giustamente, molto approfonditi. Sottolinea la necessità di concretizzare lo spirito del testo in esame, la libertà di informazione, con l'assicurare che di fronte ad un danno subito vi sia un reale risarcimento ed una adeguata rettifica. Aggiunge che il provvedimento introduce una pena pecuniaria, più misurata rispetto a quella detentiva, ma anche più certa. Reputa quindi importante l'estensione ai giornalisti pubblicisti – spesso in condizioni di precarietà – della normativa in materia di segreto professionale, prevista dall'articolo 200 del codice di procedura penale, attualmente stabilita solo per i giornalisti professionisti. Preannuncia, quindi, un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame.

  Simone VALENTE (M5S) rileva che, a parte alcuni profili positivi, vi sono molte criticità nel testo in esame che inducono il gruppo cui appartiene ad esprimere un giudizio non favorevole su di esso. Si riserva quindi di intervenire nel prosieguo dell'esame, per evidenziare più specificamente le criticità alle quali si riferisce.

  Nicola FRATOIANNI (SEL) ritiene sia necessario avere un po’ più di tempo per approfondire la pur chiara esposizione della collega Zampa, che comunque ringrazia per la relazione svolta. Ritiene condivisibile l'aver cercato di trovare un punto di equilibrio tra tutela dell'informazione e tutela dei cittadini, pur evidenziando l'esigenza di introdurre alcuni correttivi al testo in esame. Considera per esempio esigua la sanzione prevista nel caso della cosiddetta querela temeraria; la previsione attuale, infatti – pari a poche migliaia di euro – non è idonea a dissuadere i grandi gruppi dal minacciare querele infondate. Pensa, per esempio, alle numerose querele sollevate da importanti società pubbliche e private che la trasmissione Report si trova a dover fronteggiare, che potrebbero essere forse ridotte laddove vi fosse la previsione di una sanzione pecuniaria adeguata proprio per il caso di querele temerarie. Aggiunge che appare necessario ripristinare la norma relativa alla fissazione di un tetto di trentamila Pag. 136euro per il risarcimento del danno non patrimoniale a carico dei giornalisti, condividendo peraltro l'esclusione dell'applicazione della normativa in esame per il settore dei blog. Si riserva quindi di svolgere ulteriori approfondimenti sugli altri aspetti della normativa sui quali non è intervenuto, ritenendo opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  Simone VALENTE (M5S), intervenendo per una precisazione, accoglie l'invito ad un ulteriore approfondimento del testo, ribadendo di riservarsi di intervenire in una successiva seduta.

  Manuela GHIZZONI, presidente, informa che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in discussione, a partire dalla prossima settimana. Per consentire quindi alla Commissione di merito di concluderne l'esame in tempo utile, sarebbe opportuno che la Commissione cultura esprimesse il parere sul provvedimento in titolo, già nella settimana in corso. Propone quindi di inserire domani, mercoledì 31 luglio 2013, il seguito dell'esame del progetto di legge in discussione.

  La Commissione concorda.

  Sandra ZAMPA (PD), relatore, concorda sul fatto che la sanzione pecuniaria per avere proposto una querela temeraria, prevista all'articolo 3 del testo oggetto d'esame, sia troppo esigua, come pure che sia da riconsiderare la soppressione del tetto di 30 mila euro originariamente previsto – per la liquidazione del danno non patrimoniale – quale comma 2 dell'articolo 11-bis della legge n. 47 del 1948, non riproposto nel testo in esame. Aggiunge che andrebbe estesa la disciplina prevista nel provvedimento in esame anche alle testate giornalistiche radiotelevisive, attualmente non ricomprese nello stesso. Sottolinea infine che potrebbe essere opportuno – al fine di tutelare i giornalisti – la previsione dell'obbligo, da parte del direttore della testata, di comunicare all'autore dell'articolo la presentazione della richiesta di rettifica da parte del querelante, prevedendo altresì l'obbligo dell'editore di pubblicare la rettifica su richiesta dell'autore del medesimo articolo.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
C. 544 Verini.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca.