CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2013
65.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 10.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, osserva che la possibilità di ricorrere ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 4, per il recepimento delle direttive contenute nel provvedimento in esame deve intendersi nel senso che anche attraverso i successivi decreti legislativi di attuazione delle direttive medesime potrà prevedersi l'utilizzo di autorizzazioni legislative di spesa o di Pag. 110accantonamenti dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni. Segnala altresì che il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per effetto del quale gli stessi sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, è direttamente regolato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, anche in assenza di un esplicito richiamo alle citate disposizioni, posto che tale legge definisce i principi generali cui deve attenersi la legge di delegazione europea. Ricorda inoltre che l'utilizzo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 per le finalità connesse all'attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali garantisce che il recepimento della direttiva medesima potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la definizione di nuove tariffe elettriche aderenti al costo del servizio ai sensi dell'articolo 4 non determinerà effetti negativi sul gettito fiscale. Segnala che i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 5, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani appaiono generici, sicché eventuali oneri da essi derivanti potranno essere individuati solo all'atto dell'adozione del provvedimento delegato. Fa presente inoltre che la nuova disciplina in materia di soggiornanti di lungo periodo beneficiari di protezione internazionale, che sarà adottata ai sensi dell'articolo 6, da un lato, modificherà, per un periodo molto limitato, la decorrenza del periodo di soggiorno che resterà comunque stabilito in cinque anni e, dall'altro, renderà più agevole l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, fermo restando che il riconoscimento di tale status rimarrà comunque subordinato alla presenza del requisito del reddito minimo. Ricorda inoltre che gli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla nuova disciplina in materia di attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, di cui all'articolo 7, saranno valutabili solo all'atto dell'esercizio della delega ivi prevista e ad essi si potrà far fronte mediante l'utilizzo delle risorse dell'amministrazione proponente o, in caso di documentata carenza, attraverso le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Evidenzia, infine, che la delega di cui all'articolo 9, in quanto volta ad abrogare norme non più vigenti in materia di IVA, non determinerà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che alle strutture cui saranno affidati i compiti di autorità competente per l'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname, di cui all'articolo 10, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le entrate derivanti dalle tariffe per l'importazione di legname di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), in quanto calcolate sulla base del costo effettivo del servizio, sono idonee, anche in termini di allineamento temporale, a coprire i costi delle ordinarie attività di controllo previste dalla medesima norma.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti resi, richiama l'attenzione della Commissione e del Governo su quelli che, a suo avviso, rappresentano i passaggi più delicati del provvedimento in esame, vale a dire le disposizioni in materia di efficienza energetica e di tariffe elettriche di cui all'articolo 4 e quelle in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani di cui al successivo articolo 5. Formula, quindi, la seguente proposta di relazione:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);
   per quanto riguarda i profili di merito,
   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;Pag. 111
   per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale:
    la possibilità di ricorrere ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 4, per il recepimento delle direttive contenute nel provvedimento in esame deve intendersi nel senso che anche attraverso i successivi decreti legislativi di attuazione delle direttive medesime potrà prevedersi l'utilizzo di autorizzazioni legislative di spesa o di accantonamenti dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni;
    il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per effetto del quale gli stessi sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, è direttamente regolato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, anche in assenza di un esplicito richiamo alle citate disposizioni posto che tale legge definisce i principi generali cui deve attenersi la legge di delegazione europea;
    l'utilizzo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 per le finalità connesse all'attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali garantisce che il recepimento della direttiva medesima potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    la definizione di nuove tariffe elettriche aderenti al costo del servizio ai sensi dell'articolo 4 non determinerà effetti negativi sul gettito fiscale;
    i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 5, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani appaiono generici, sicché eventuali oneri da essi derivanti potranno essere individuati solo all'atto dell'adozione del provvedimento delegato;
    la nuova disciplina in materia di soggiornanti di lungo periodo beneficiari di protezione internazionale che sarà adottata ai sensi dell'articolo 6, da un lato, modificherà, per un periodo molto limitato, la decorrenza del periodo di soggiorno che resterà comunque stabilito in cinque anni e, dall'altro, renderà più agevole l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, fermo restando che il riconoscimento di tale status rimarrà comunque subordinato alla presenza del requisito del reddito minimo;
    gli eventuali nuovi maggiori oneri derivanti dalla nuova disciplina in materia di attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale di cui all'articolo 7, saranno valutabili solo all'atto dell'esercizio della delega ivi prevista e ad essi si potrà far fronte mediante l'utilizzo delle risorse dell'amministrazione proponente o, in caso di documentata carenza, attraverso le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
    la delega di cui all'articolo 9, in quanto volta ad abrogare norme non più vigenti in materia di IVA, non determinerà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
    alle strutture cui saranno affidati i compiti di autorità competente per l'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname, di cui all'articolo 10, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le entrate derivanti dalle tariffe per l'importazione di legname di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), in quanto calcolate sulla base del costo effettivo del servizio, sono idonee, anche in termini di allineamento temporale, a coprire i costi delle ordinarie attività di controllo previste dalla medesima norma,

  delibera di riferire favorevolmente».

Pag. 112

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta formulata dal relatore e nomina il deputato Edoardo Fanucci quale relatore presso la XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, con riferimento alle minori entrate ascrivibili alle modifiche alla disciplina dell'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 8, fa presente che, come risulta dal Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2012, a fronte di una previsione di 87,9 milioni di euro, sono stati contabilizzati introiti di modesta entità, pari a circa 2,6 milioni di euro, riferiti a tutta la platea dei soggetti passivi. Ne consegue, plausibilmente, che il gettito relativo ai soli soggetti possessori di aeromobili privati, non immatricolati in Italia, sia di entità ancora più esigua. Considerata, quindi, l'esiguità del gettito generato da questa tipologia di contribuenti e considerato anche che il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2012 stabilisce che «l'imposta versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura vigente, è scomputata da quella dovuta all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità o può essere richiesta a rimborso qualora il contribuente non risulti più tenuto al pagamento dell'imposta», osserva che si può ragionevolmente ritenere che le eventuali richieste di rimborso siano da considerarsi di trascurabile entità. Fa presente inoltre che la cessazione dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui all'articolo 10, anche in considerazione del congruo termine ivi previsto, non ha riflessi negativi sulle entrate degli enti locali interessati e che l'utilizzo con finalità di copertura del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 13, non comprometterà la realizzazione delle iniziative e dei programmi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del suddetto fondo. Segnala che all'attuazione delle disposizioni in materia di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528 del 2012 in materia di biocidi, di cui all'articolo 15, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che all'articolo 20, recante modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, l'assolvimento dei nuovi obblighi informativi dell'autorità competente – mediante la messa a disposizione del proprio sito e la possibilità da parte dell'autorità stessa di assumersi gli obblighi dell'operatore in caso di inadempienza di quest'ultimo attraverso una specifica garanzia finanziaria da questi prestata – potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente altresì che i compiti di ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto di costi-efficacia per tutti i tipi di pile da accumulatori, di cui all'articolo 21, possono essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dalla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, di cui all'articolo 25, si può provvedere nell'ambito delle risorse già stanziate in bilancio, e, in caso di pagamento dei soggetti obbligati, le risorse Pag. 113acquisite potranno essere utilizzate, in coerenza con il relativo profili temporale, per la realizzazione delle misure di riparazione. Evidenzia inoltre che i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome, all'ISPRA e agli altri enti pubblici di ricerca coinvolti dalle modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, di cui all'articolo 26, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che agli oneri derivanti dall'eventuale istituzione delle nuove sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 30 si provvederà mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 94 del 2009, che riserva il 50 per cento del gettito complessivo del contributo per le istanze in materia di cittadinanza al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per i procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. Segnala, infine, che alle disposizioni in materia di strumenti derivati OTC e repertori di dati sulle negoziazioni di cui all'articolo 33 potrà essere data attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Edoardo FANUCCI (PD) relatore, formula, quindi, la seguente proposta di relazione:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
    le minori entrate ascrivibili alle modifiche alla disciplina dell'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 8 appaiono di trascurabile entità, sia alla luce dei dati contenuti nel disegno di legge di approvazione del rendiconto 2012, sia in quanto l'imposta già versata di cui viene eventualmente richiesto il rimborso deve essere scomputata da quella dovuta all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità ovvero deve essere restituita solo qualora il contribuente non risulti più tenuto al pagamento dell'imposta;
    la cessazione dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui all'articolo 10, anche in considerazione del congruo termine ivi previsto, non ha riflessi negativi sulle entrate degli enti locali interessati;
    l'utilizzo con finalità di copertura del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 13, non comprometterà la realizzazione delle iniziative e dei programmi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del suddetto fondo;
    all'attuazione delle disposizioni in materia di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528 del 2012 in materia di biocidi, di cui all'articolo 15, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 20, recante modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, l'assolvimento dei nuovi obblighi informativi dell'autorità competente, mediante la messa a disposizione del proprio sito e la possibilità da parte dell'autorità stessa di assumersi gli obblighi dell'operatore in caso di inadempienza di quest'ultimo attraverso una specifica garanzia finanziaria da questi prestata, potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    i compiti di ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto di costi-efficacia per tutti i tipi di pile da accumulatori, di cui all'articolo 21, Pag. 114possono essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    agli eventuali oneri derivanti dalla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui all'articolo 25, si può provvedere nell'ambito delle risorse già stanziate in bilancio, e, in caso di pagamento dei soggetti obbligati, le risorse acquisite potranno essere utilizzate, in coerenza con il relativo profili temporale, per la realizzazione delle misure di riparazione;
    i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome, all'ISPRA e agli altri enti pubblici di ricerca coinvolti dalle modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, di cui all'articolo 26, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    agli oneri derivanti dall'eventuale istituzione delle nuove sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 30 si provvederà mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 94 del 2009, che riserva il 50 per cento del gettito complessivo del contributo per le istanze in materia di cittadinanza al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per i procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza;
    alle disposizioni in materia di strumenti derivati OTC e repertori di dati sulle negoziazioni di cui all'articolo 33 potrà essere data attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  delibera di riferire favorevolmente».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore e nomina il deputato Edoardo Fanucci quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, con riferimento alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012, nel ribadire quanto già espresso nella seduta del 24 luglio 2013, evidenzia il fatto che la stessa venga esaminata dal Parlamento con una tempistica eccessivamente tardiva rispetto al periodo cui si riferisce. Ricorda inoltre come occorra evidenziare l'assenza di un riscontro sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ringraziare il relatore per le osservazioni testé svolte, assicura, nell'ottica di una migliore interlocuzione tra Governo e Parlamento in materia europea, una maggiore valorizzazione degli atti parlamentari di indirizzo e controllo.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminata per le parti di propria competenza la Relazione consuntiva sulla Pag. 115partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);
   valutata positivamente l'analiticità delle informazioni recate dalla relazione rispetto alle posizione assunte dal Governo sui diversi temi discussi presso le istituzioni europee e per la determinazione delle relative politiche;
   ritenuto che l'esame della relazione possa costituire un importante strumento di controllo a disposizione del Parlamento per valutare a in sede consuntiva i risultati della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
   rilevato che, in questa ottica, la Relazione consente di verificare a posteriori l'efficacia della partecipazione del Parlamento alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea e come sia sempre più importante, anche in relazione alle prossime tappe del processo di integrazione europea, un sempre più pieno e sistematico coinvolgimento delle Camere in tutte le scelte politiche e normative dell'Unione europea;
   considerato infine come, in questo quadro, sarebbe necessario anche un riscontro del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 234 del 2012,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamento e conclusione – Parere su emendamento).

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

  La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.35.

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento Ricciatti 8.1.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, segnala che la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso l'emendamento Ricciatti 8.1 riferito al provvedimento in oggetto. Rileva che la citata proposta emendativa è volta a sopprimere la previsione contenuta all'articolo 8 che dispone che il Governo sia tenuto a coordinare i principi e i criteri direttivi previsti dalla direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri con le disposizioni di cui alla legge n. 243 del 2012. Premesso che la direttiva, fatta eccezione per i criteri per la costruzione dei dati contabili secondo il principio della competenza economica, risulta in gran parte già recepita nel nostro ordinamento contabile, rileva che, ai fini del completo recepimento della direttiva medesima, il riferimento alla suddetta legge n. 243 del 2012, in quanto attuativa Pag. 116della riforma dell'articolo 81 della Costituzione in materia di pareggio di bilancio, appare ineludibile. Propone pertanto di esprimere parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
C. 1310-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamento e conclusione – Parere su emendamento).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 19.600 delle Commissioni.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 19.600 delle Commissioni riunite VI e X, riferito al provvedimento in oggetto. Rileva che la citata proposta emendativa è volta a sostituire la lettera c) del comma 1 dell'articolo 19, recante modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali. In particolare, osserva che l'emendamento prevede la soppressione dell'ottavo periodo dell'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, inserito dalle Commissioni riunite VI e X nel corso dell'esame in sede referente. Evidenzia quindi che la disposizione che si intende sopprimere prevede che non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Rileva che la proposta emendativa, poiché si limita a ripristinare l'originaria abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 19, prevista dal decreto-legge presentato alle Camere, per altro di contenuto analogo alla disposizione inserita dalle citate Commissioni riunite, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sulla proposta emendativa in esame.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 19.600 delle Commissioni.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.