CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 29 luglio 2013
64.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 31 LUGLIO 2013

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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI – Interviene il sottosegretario di Stato all'economia ed alle finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione.
C. 1310-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo e chiede la sospensione della seduta.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, rileva che i lavori della Commissioni sono rallentati a causa del tardivo invio, da parte dell'Assemblea, delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame. Avverte, quindi, che la seduta sarà sospesa per dieci minuti.

  La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante norme urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Pag. 20maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Evidenzia che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che nel corso dell'esame al Senato e dell'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite VI e X della Camera, sono state introdotte modifiche al testo originario del decreto-legge. Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, in merito agli articoli da 1 a 4, da 7 a 9, da 11 a 13 e 17-bis, che contengono disposizioni in materia di miglioramento della prestazione energetica degli edifici e che modificano gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15 e 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, in merito alla quale è attualmente in corso una procedura di infrazione, osserva che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, il presente decreto legge – inclusi gli articoli in esame – è volto ad assicurare il pieno recepimento della disciplina comunitaria in materia di rendimento energetico in edilizia, al fine di superare la procedura d'infrazione dalla quale potrebbero derivare, in caso di sentenza di condanna, effetti onerosi per l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia. Rileva preliminarmente che nella loro generalità le misure contenute nel provvedimento – finalizzate a recepire nell'ordinamento interno previsioni e forme di regolazione, anche tecniche, introdotte a livello europeo – dovrebbero avere carattere vincolante; l'applicazione delle stesse non sembra pertanto suscettibile di essere dilazionata o modulata sulla base delle risorse disponibili. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 192 del 2005, oggetto di modifiche con il testo in esame alla luce della più recente disciplina comunitaria – direttiva 2010/31/UE –, è corredato da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento 20, che non viene modificata con il presente decreto-legge se non per la parte relativa alle norme in materia di efficienza energetica negli edifici pubblici contenute nell'articolo 5. Ritiene pertanto che andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle norme in esame. A tal fine andrebbe considerato: in termini di potenziale riduzione dell'impatto finanziario, che l'ambito di applicazione delle nuove prescrizioni è limitato alle future edificazioni, alle ristrutturazioni importanti e agli interventi di riqualificazione energetica (articolo 3); in termini di potenziale aumento dell'impatto finanziario, che – nel caso degli immobili pubblici non rientranti nella precedente disciplina sulla certificazione energetica – tali prescrizioni potrebbero comunque incrementare i costi anche degli interventi già programmati a valere sulle risorse disponibili e quindi richiedere un'integrazione dei piani finanziari già approvati. Pone quindi in evidenza ulteriori adempimenti per i quali andrebbero precisati le modalità e i mezzi di attuazione, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria e in particolare: la realizzazione di un sistema di ispezioni periodiche degli impianti termici – articolo 3, capoverso 2-ter, lettera g), e articolo 8 –; l'introduzione di requisiti professionali degli organismi di attestazione delle prestazioni energetiche – articolo 3, capoverso 2-ter, lettera h), e articolo 8 –; la promozione dell'uso razionale dell'energia attraverso l'informazione degli utenti finali e attraverso la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore – articolo 3, capoverso 2-ter, lettera l) e articolo 11 –; la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica, realizzazione affidata agli organismi di attestazione delle prestazioni energetiche – articolo 4, capoverso lettera b) –; le iniziative di qualificazione, formazione e aggiornamento professionale promosse dalle regioni per i soggetti incaricati delle attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica Pag. 21degli edifici – articoli 8 e 11 –. In generale, poiché il testo fa riferimento, fra l'altro, al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale, che sono vincolanti, per l'Italia, a livello sia comunitario sia internazionale, ritiene che andrebbe verificata la coerenza fra gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente per la predetta finalità e la stima dei costi derivanti dagli adempimenti resi obbligatori dalla disciplina in esame, che appaiono suscettibili di determinare spese aggiuntive a carico degli enti pubblici interessati, almeno nella fase di prima realizzazione dei necessari interventi, mentre nella successiva fase di esercizio delle nuove dotazioni a più elevata efficienza le misure di risparmio energetico previste dal testo potrebbero determinare nel lungo periodo effetti di risparmio.
  Fa presente quindi che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero e di meccanismi incentivanti per gli edifici di proprietà pubblica. La norma introduce due articoli aggiuntivi al decreto legislativo n. 192 del 2005: il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero – articolo 4-bis –, il secondo volto ad aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti in tema di efficienza energetica negli edifici – articolo 4-ter –. Segnala, secondo quanto affermato nella relazione tecnica, che, al fine di sostenere interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici, l'articolo aggiuntivo 4-ter prevede di utilizzare parte delle risorse destinate al Fondo di garanzia attualmente destinato alla realizzazione di reti di teleriscaldamento. Osserva che le risorse attualmente accantonate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico sono stimate in circa 50 milioni di euro, con un gettito annuo di circa 39 milioni di euro a valere sulle tariffe del gas naturale e che si prevede che le risorse del suddetto Fondo siano incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 destinate ai progetti energetico-ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30. Segnala inoltre che la relazione tecnica ipotizza che le risorse da destinare a progetti energetico-ambientali siano circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2013-2020. Ritiene al riguardo che andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alla stima di 200 mln di euro annui indicata dalla relazione tecnica. Andrebbe in particolare chiarito se essa faccia riferimento al gettito annuo complessivo previsto dalle aste per gli esercizi dal 2013 al 2020 o solo alla quota – 50 per cento – da destinare a finalità di spesa di carattere ambientale. Andrebbe inoltre chiarito se la predetta quantificazione debba intendersi come un aggiornamento di quelle fornite in occasione di precedenti provvedimenti in materia, che recavano stime di importo maggiore. Alla luce della nuova quantificazione fornita dalla relazione tecnica in esame e delle finalizzazioni di spesa già operate dai precedenti provvedimenti, andrebbe più in generale chiarito il complessivo riparto delle risorse attese dalle aste rispetto alle diverse finalizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente, inclusa la norma in esame, chiarendo in particolare quale ammontare resti destinato all'abbattimento del debito pubblico, come previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 201 del 2011. Con riferimento allo strumento del Fondo di garanzia, evidenzia che, secondo la Nota del 24 giugno 2013, tale strumento non è stato ancora attivato e che non sono disponibili i dati statistici relativi alle escussioni effettuate. Tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica in merito all'intervento del medesimo Fondo «a parziale garanzia del ritorno del finanziamento concesso dagli istituti di credito alle ESCO che effettuano interventi di efficientamento sugli edifici della pubblica amministrazione nel caso in cui queste non siano in grado di onorare quanto concordato dal contratto di finanziamento», considera necessario acquisire chiarimenti in merito alla procedura mediante la quale si intende garantire che gli interventi del Fondo di garanzia siano disposti nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nell'ambito del medesimo Fondo. Osserva altresì che la presumibile percentuale di riversamento Pag. 22dei proventi derivanti dalla vendita delle quote di emissione di CO2 – 15 per cento – è indicata dalla relazione tecnica e non dal testo del provvedimento. Ritiene che andrebbe altresì chiarito come siano stati valutati, per il futuro, i rischi di effettiva escussione della garanzia anche in ragione delle fattispecie ammesse all'intervento agevolativo. Per quanto riguarda le possibili erogazioni del Fondo in presenza di un'attivazione della garanzia, ritiene opportuno chiarire come si intenda assicurare l'allineamento temporale, ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, tra le entrate derivanti dalle aste che incrementeranno la dotazione del Fondo e le erogazioni per le garanzie finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.
  Segnala quindi che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici. In particolare, le disposizioni modificano l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 prevedendo che l'attestato di prestazione energetica degli edifici venga richiesto obbligatoriamente per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni. Osserva che l'attestato è richiesto anche per taluni edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 metri quadrati – 250 metri quadrati a partire dal 9 luglio 2015 – e che viene conseguentemente esteso a tali edifici l'obbligo di produrre ed affiggere l'attestato in luogo chiaramente visibile. Osserva, secondo la relazione tecnica, che l'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica per i nuovi contratti di locazione avrà un effetto, anche se esiguo, sui canoni di locazione ed evidenzia, inoltre, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, prevede incentivi a totale copertura dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per ottenere tali attestati in occasione di interventi di riqualificazione energetica. Fa presente al riguardo che la relazione tecnica fa riferimento, da una parte, ad oneri posti a carico delle pubbliche amministrazioni – per la predisposizione della certificazione energetica degli edifici pubblici –, dall'altra, a modalità di neutralizzazione di detti oneri, sia attraverso gli incentivi previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 sia attraverso il ricorso a personale tecnico qualificato interno alle stesse amministrazioni. La relazione tecnica, tuttavia, non fornisce indicazioni circa la possibile entità di detti oneri, né circa l'effettiva compensatività del meccanismo prospettato, utilizzo di agevolazioni finanziarie e di mezzi organizzativi già a disposizione delle amministrazioni interessate. Ritiene quindi opportuno acquisire tali elementi, al fine di verificare la possibilità di fare fronte agli oneri richiamati attraverso le risorse già disponibili a normativa vigente. Andrebbero inoltre chiarite le modalità di finanziamento degli oneri connessi alla definizione di un sistema informativo nazionale che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli. In ordine alla previsione – introdotta dal Senato – di utilizzare il Fondo di garanzia per le reti di teleriscaldamento anche a copertura delle spese relative alla certificazione energetica – finalità prevista anche dal precedente articolo 5, capoverso articolo 4-ter, comma 2 –, considera altresì opportuno acquisire chiarimenti circa i possibili effetti finanziari della norma. Infatti, pur considerando che la fonte di alimentazione del Fondo è costituita da un corrispettivo posto a carico dell'utenza finale del gas metano, reputa necessario chiarire: quali siano le tipologie degli interventi posti a carico del Fondo e se siano comunque conformi alle attuali modalità di intervento del Fondo; se tali interventi siano compatibili con gli altri utilizzi del Fondo, fra cui quello previsto all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 4-ter, del provvedimento in esame (miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica); attraverso quali meccanismi procedurali si intenda assicurare che la concessione delle garanzie del Fondo e i connessi profili di rischio siano in linea con le Pag. 23disponibilità del Fondo medesimo. Osserva quindi che l'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005, recante la copertura finanziaria del medesimo decreto legislativo. In particolare il nuovo articolo 14 stabilisce che all'attuazione del decreto legislativo n. 192 del 2005, fatti salvi gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo evidenzia la necessità di un chiarimento circa la portata applicativa della clausola di neutralità finanziaria contenuta nella norma in esame. Il testo, infatti, fa salvi gli strumenti finanziari di cui al nuovo articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005, mentre a tale disposizione il presente decreto-legge non ascrive effetti onerosi. Ritiene pertanto che andrebbero precisate le ragioni sottostanti l'eccezione prevista dalla norma alla generale clausola di non onerosità. In merito all'articolo 14 fa presente che esso reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. In particolare le disposizioni stabiliscono che la detrazione IRPEF sulle spese di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 spetta in misura pari al 65 per cento sulle spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013. Osserva che con un emendamento approvato al Senato è stata soppressa la parte del comma 1 che escludeva dalla proroga le spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa quantità di energia scambiata con l'ambiente, nonché le spese per la sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Segnala che l'emendamento introduce a tal fine una copertura pari a 0,2 milioni di euro nel 2014, 2,2 milioni di euro nel 2015 e 1,4 milioni di euro annui per il periodo 2016-2024 (comma 1). Segnala inoltre che la norma prevede la medesima detrazione IRPEF anche per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel periodo 6 giugno 2013 – 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio – comma 2 – e che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali – comma 3 –. Al riguardo evidenzia che la metodologia utilizzata per la stima degli effetti finanziari risulta sostanzialmente in linea con le quantificazioni effettuate in occasione delle precedenti proroghe. Osserva, tuttavia, che la relazione tecnica non considera gli effetti finanziari derivanti dell'incremento dell'aliquota nel periodo 6 giugno-30 giugno 2013. Infatti, mentre la norma eleva al 65 per cento la misura della detrazione IRPEF in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013 – data di entrata in vigore del provvedimento in esame –, la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari considerando il solo secondo semestre 2013. Sul punto ritiene necessario l'avviso del Governo. Considera inoltre necessari chiarimenti in merito al maggior gettito IVA relativo agli effetti indotti, che risulta iscritto in base ai valori di competenza e non considera gli effetti di cassa. Tale circostanza determinerebbe una sovrastima del gettito nell'anno 2013 in quanto l'imposta relativa all'ultima liquidazione periodica – mensile o trimestrale – viene pagata nell'anno successivo. Con riferimento alla modifica introdotta dal Senato, che ha reintrodotto nell'ambito di applicazione tipologie di spese escluse dalla norma originaria, rileva che la quantificazione dell'onere aggiuntivo appare in linea con la stima della relazione tecnica riferita al testo originario. Ritiene inoltre che risponda presumibilmente a motivi prudenziali non aver computato ulteriori effetti indotti di incremento del gettito. In termini di competenza, gli incrementi della spesa per detrazioni IRPEF ottenuti considerando le due norme richiamate risultano in linea. Tuttavia, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle variazioni in termini di effetti indotti e andrebbe acquisita una conferma in ordine alla neutralità complessiva degli effetti Pag. 24recati. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che le risorse del quale è previsto l'utilizzo sono quelle relative al fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato – capitolo 1740 – Ministero dello sviluppo economico –. Al riguardo evidenzia l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in esame e alla possibilità di destinarle alla copertura degli interventi di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime, anche in considerazione del fatto che il loro utilizzo è previsto dall'anno 2013 all'anno 2024. Con riferimento alla formulazione della disposizione segnala che gli oneri indicati dalla stessa sono solo una quota di quelli derivanti dall'articolo stesso e devono considerarsi riferiti alle sole modifiche apportate dal Senato all'articolo in esame, mentre la copertura della restante parte degli oneri è prevista ai sensi dell'articolo 21. Fa quindi presente che l'articolo 15 reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica e che la Nota del MEF del 24 giugno 2013 riporta gli elementi di risposta alle richieste formulate nel corso dell'esame presso il Senato, forniti dal MISE. In particolare, in merito alla richiesta di delucidazioni sugli effetti della disposizione, fa presente che secondo il MISE la norma «ha carattere programmatico e prevede che le prossime misure finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e per l'incremento del loro rendimento energetico, dovranno essere maggiormente selettive e stabili nel tempo». Al riguardo, pur prendendo atto di quanto indicato nella Nota di risposta del Governo, evidenzia che non appare chiara la portata della norma. Infatti, secondo quanto affermato dal MISE, la norma dovrebbe avere carattere programmatico mentre il testo della disposizione potrebbe essere interpretato come una estensione dell'ambito applicativo dei benefici di cui agli articoli 14 e 16. In tale ultima ipotesi, peraltro, osserva che l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle discipline relative alla detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica e per spese di ristrutturazione ovvero la possibilità di cumulare le due agevolazioni con riferimento alle medesime spese determinerebbe effetti negativi di gettito che andrebbero opportunamente quantificati e rispetto ai quali occorrerebbe individuare la copertura finanziaria. Segnala quindi che l'articolo 15-bis istituisce presso il Gestore dei servizi energetici SpA – società interamente partecipata dal Ministero dell'economia – una banca dati nazionale in cui dovranno confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Al riguardo ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma in assenza di oneri e nell'ambito delle risorse già disponibili. Inoltre dal tenore delle disposizioni non si evincono le attività richieste alle amministrazioni pubbliche per alimentare e aggiornare i flussi informativi verso la banca dati, in quanto la norma si limita a prevedere forme di collaborazione che assicurino la celere trasmissione dei dati ed il riscontro di eventuali anomalie. Anche a tale proposito ritiene che andrebbero forniti elementi al fine di verificare la neutralità complessiva delle disposizioni. Per quanto riguarda l'articolo 16 fa presente che esso proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili possono beneficiare di una maggiore detrazione IRPEF – 50 per cento in luogo del 36 per cento – e di un maggior limite massimo di spesa agevolabile – 96 mila euro in luogo di 48 mila Pag. 25euro (comma 1) –. Segnala che per i soggetti che sostengono le spese di cui al comma 1, la detrazione IRPEF è ammessa anche per le spese documentate relative ad acquisto di mobili finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Osserva che, con emendamento approvato dal Senato, la detrazione è stata ammessa anche per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+, di forni di classe A, e di apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Il beneficio, da ripartire in dieci rate annuali, spetta nella misura del 50 per cento del costo sostenuto e comunque entro il limite massimo di 10 mila euro (comma 2). Inoltre, fa presente che il comma 1-bis del medesimo articolo 16, introdotto nel corso dell'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite VI e X, prevede una detrazione pari al 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità riferite a costruzioni adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive per un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro, per unità immobiliare e che ai relativi oneri pari a 2,5 milioni per l'anno 2014, a 4 milioni nel 2015 e a 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2023 si provvede a valere sulla copertura finanziaria di cui all'articolo 21. Al riguardo evidenzia che la procedura utilizzata nella relazione tecnica per la stima degli effetti finanziari appare in linea con quella utilizzata per le precedenti disposizioni che hanno introdotto o prorogato l'agevolazione in commento. Ritiene che andrebbe invece valutata la prudenzialità delle stime riferite agli effetti positivi di gettito derivanti dalle misure in esame. Infatti i criteri che presiedono a tale stima sono analoghi a quelli già indicati con riferimento all'articolo 14, nonostante nel caso in esame l'incremento della percentuale di detrazione sia più contenuto. Inoltre non sembrano essere considerati fattori di potenziale riduzione dell'effetto incentivante dovuto alla continuità, negli ultimi anni, del riconoscimento del beneficio. Tali considerazioni non sono invece riferibili alla spesa per mobili in quanto il beneficio è introdotto per la prima volta. Sul punto ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al beneficio introdotto per l'acquisto di mobili osserva che la formulazione del comma 2, rinviando al comma 1, non consente di individuare l'ambito temporale di riferimento. Pertanto ritiene che andrebbe individuata la decorrenza iniziale, ossia la data a decorrere dalla quale gli acquisti di mobili sono ammessi al beneficio della detrazione e che andrebbe chiarito se la disposizione debba intendersi di carattere temporaneo – fino al 31 dicembre 2013 – ovvero se debba intendersi di carattere permanente, tenuto conto che la detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione è già vigente a regime – il comma 1, infatti, dispone la proroga della maggiore misura di aliquota e del maggior tetto di spesa, rispetto a quelli individuati nella norma a regime – e che il comma 2 non definisce un ambito temporale di applicazione. Reputa i suddetti chiarimenti necessari anche alla luce del fatto che la relazione tecnica considera come periodo di applicazione un semestre, mentre la norma è entrata in vigore il 6 giugno 2013. Segnala inoltre che in sede di quantificazione del maggior gettito dovuto agli effetti indotti, il valore stimato – 70 milioni IVA compresa – è stato considerato come riferito ad un semestre nel caso dell'IVA, mentre per il calcolo dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP tale valore è stato ridotto alla metà – presumibilmente per rapportarlo al semestre –. Sul punto considera quindi necessaria una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda gli effetti di cassa, osserva che la stima del maggior gettito IVA attribuito agli effetti indotti viene iscritta interamente nell'anno 2013 nonostante la normativa vigente preveda che il pagamento dell'imposta riferita all'ultimo mese o trimestre di ciascun anno debba avvenire nell'anno successivo. Sul punto considera necessari dei chiarimenti, considerando che agli effetti positivi complessivamente ascritti alla norma in esame per l'anno 2013 – 27,4 milioni – concorre in misura determinante il gettito IVA per l'effetto indotto – 37,4 milioni –. Pag. 26Segnala infine che non risultano quantificati gli effetti recati dall'introduzione, nell'ambito di applicazione della detrazione per acquisto di mobili, delle spese per acquisto di grandi elettrodomestici e di forni. Pur considerando che la norma stabilisce un limite massimo di spesa, ritiene opportuno che siano considerati gli effetti di maggiore spesa detraibile da parte dei contribuenti che non avrebbero raggiunto il tetto massimo di detrazione. Segnala quindi che l'articolo 16-bis prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze promuova con l'associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste dal presente decreto-legge per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. Ritiene al riguardo opportuno acquisire conferma che le condizioni agevolate di accesso al credito non comportino alcun onere per la finanza pubblica. In ordine all'articolo 17 fa presente che esso reca disposizioni per la qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili e che, secondo la relazione tecnica, dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sia a livello centrale che territoriale, in quanto le attività formative erano già previste dal decreto legislativo n. 28 del 2011 e sottolinea che la mancata approvazione della proroga impedirebbe ad una larga platea di installatori di poter operare, con significative ripercussioni socioeconomiche. In merito all'articolo 19 segnala che esso interviene sulla disciplina IVA da applicare alle cessioni di prodotti editoriali che contengono, in un'unica confezione, supporti integrativi – nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici –. In particolare, fa presente che attraverso una modifica all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è esclusa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta pari al 4 per cento e la facoltà di determinazione con metodo forfetario del valore imponibile in relazione alle cessioni dei citati supporti integrativi – comma 1 –. Segnala altresì che la disposizione si applica ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014 – comma 2 – e che la relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 125 milioni annui a decorrere dall'anno 2014. Osserva inoltre che, per effetto delle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, è stata operata una restrizione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina, nel senso che sono state escluse dall'ambito di applicazione della nuova aliquota IVA le cessioni di prodotti editoriali che contengono, in un'unica confezione, supporti integrativi. Rileva quindi che gli effetti finanziari negativi ascritti a tale modifica si evincono indirettamente dalla norma di copertura e risultano pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro dal 2015 fino al 2024. Al riguardo osserva che dalla relazione tecnica allegata al testo originario non si evincono elementi che consentano una verifica degli effetti di riduzione del maggior gettito IVA da ascrivere alla norma nel testo modificato dalle Commissioni di merito, rispetto al testo approvato dal Senato. In proposito ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione necessari ai fini della predetta verifica o comunque una conferma da parte del Governo in merito alla congruità della citata quantificazione. Riguardo all'articolo 20 segnala che esso eleva dal 4 al 10 per cento l'aliquota sulle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici scuole caserme e altri edifici destinati alla collettività e che la relazione tecnica stima, quindi, un incremento di gettito a titolo di IVA per 104 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014 mediante l'applicazione dei 6 punti di percentuale in più rispetto alla previgente aliquota IVA del 4 per cento. Al riguardo osserva che l'ipotesi di considerare l'intero ammontare delle cessioni dei prodotti in questione effettuate nel 2011 quale parametro per valutare il maggior gettito IVA potrebbe determinare una sovrastima della previsione Pag. 27di gettito. A tal fine considera opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi circa le cessioni effettuate verso i soggetti intermedi interessati, al fine di verificare se effettivamente i predetti effetti possano essere considerati trascurabili. Rileva, inoltre, che l'IVA sugli alimenti e bevande somministrate mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa è detraibile per l'impresa stessa. Alla luce di ciò, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all'esiguità della categoria dei soggetti intermedi, ritiene che ulteriori elementi di sovrastima potrebbero derivare dalla mancata considerazione degli effetti di minor gettito derivanti dall'aumento della detrazione IVA di cui le imprese potranno usufruire per effetto dell'incremento dell'aliquota dal 4 per cento al 10 per cento. In merito ai profili evidenziati ritiene quindi che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione. Riguardo all'articolo 21, comma 1, osserva che esso incrementa le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione in misura pari a 47,8 milioni di euro per il 2013 e a 121,5 milioni di euro per il 2014, per destinarla al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Evidenzia inoltre che, secondo la relazione tecnica, da ciò derivano corrispondenti maggiori oneri sul SNF per 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e per 121,5 milioni di euro per l'anno 2014 e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 29 milioni di euro per il 2013 e 73 milioni di euro per il 2014, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa – stimabili in circa il 40 per cento dell'importo complessivo e pari a 18,8 milioni di euro per il 2013 e a 48,5 milioni di euro per il 2014 – hanno riflesso nel 2013 e nel 2014 solo in termini di saldo netto da finanziare. Osserva quindi che l'articolo 21, comma 2, incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 concernente la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali. Segnala infine che l'articolo 21, comma 3, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, è stato modificato rispetto al testo trasmesso dal Senato, al fine di trasferire nella copertura finanziaria complessiva del provvedimento anche la copertura delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto delle pompe di calore; al fine di specificare che le risorse utilizzate a copertura, relativamente all'anno 2013, non derivano solo da maggiori entrate, ma anche dalle minori spese di cui agli articoli 14 e 16; al fine di sostituire parzialmente la copertura a valere sulle entrate derivanti dal vecchio testo dell'articolo 19, ossia l'incremento dell'IVA sulle cessioni di alcuni prodotti editoriali, con parte della quota statale relativa all'8 per mille e con le risorse derivanti dal Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati; e al fine di includere nella copertura complessiva del provvedimento anche gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente vale a dire gli oneri connessi alle detrazioni per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi delle lettere b) e d) rileva che le stesse hanno disposto un incremento degli utilizzi delle autorizzazioni di spesa già previste dal disegno di legge come approvato dal Senato relative alla realizzazione in Libia di progetti di investimento e alla quota di competenza statale dell'otto per mille. Al riguardo considera opportuno che il Governo confermi la disponibilità di tali ulteriori risorse, e che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, riguardo all'utilizzo del fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati è disposta in via permanente presumibilmente in quanto sostituisce la Pag. 28precedente copertura a valere su entrate IVA (a sua volta a carattere permanente). Tuttavia l'onere da coprire non sembra avere tale estensione temporale. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire dal Governo un chiarimento, nonché la conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ciò posto, evidenzia che le risorse utilizzate complessivamente a copertura – oltre a presentare un profilo temporale di carattere permanente a fronte di oneri da coprire limitati nel tempo (fino al 2024) – risultano maggiori degli oneri previsti dall'alinea del comma 3 dell'articolo 21 per gli anni 2013 e 2024, nella misura, rispettivamente, di 0,20 milioni di euro e 2,30 milioni di euro.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel rispondere alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, rileva che l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 non differisce da quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e, pertanto, i nuovi obblighi di efficienza non determinano un incremento dei costi degli interventi già programmati per gli immobili pubblici, ma costituiscono un adeguamento all'evoluzione tecnologica dei prodotti offerti sul mercato, e dall'attuazione degli stessi non deriveranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che all'aumento del costo specifico degli interventi o delle costruzioni limitatamente al progressivo incremento dell'edilizia a energia quasi zero, stimato intorno al 10 per cento – peraltro ampiamente compensato nel corso del tempo dai risparmi a vita intera sul costo delle forniture energetiche connessi alla particolare qualità dell'immobile – si provvede, nella fase iniziale, con gli strumenti finanziari nazionali o regionali (conto termico), nonché mediante l'utilizzo del Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Fa presente altresì che la realizzazione di alcuni degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4, 8 e 11, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già previsti a legislazione vigente, in particolare dai decreti del Presidente della Repubblica n. 74 e n. 75 del 2013 e che la stima di 200 milioni di euro delle risorse da destinare ai progetti energetico-ambientali nel periodo 2013-2020 di cui all'articolo 5, è stata effettuata tenendo conto partendo dalle quote di emissione di CO2 assegnate all'Italia, pari a circa 94 milioni annui e al prezzo unitario delle stesse stimato in circa 4,5 euro, tenendo conto dell'effettiva riduzione dei prezzi della CO2 registrata in Europa nell'ultimo anno. Con riferimento alle diverse finalizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente per il riparto delle risorse attese dalle aste, rileva che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 ha disposto che il 50 per cento dei relativi proventi sia destinato a progetti energetico-ambientali e il restante 50 per cento, al netto dei crediti spettanti agli operatori cosiddetti nuovi entranti, di cui al decreto-legge n. 72 del 2010, stimati in 700 milioni di euro, è destinato all'abbattimento del debito pubblico. Rileva che il decreto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, definirà l'entità delle garanzie che saranno concedibili annualmente, tenendo conto della effettiva dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5, che è alimentato dai proventi delle vendite all'asta delle quote di CO2.
  Con riferimento all'attestato di prestazione energetica degli edifici di cui articolo 6, fa presente che il provvedimento in esame recepisce quanto indicato dalla direttiva 2010/31/UE, garantendo un livello di recepimento minimo al fine di non introdurre eccessivi oneri economici e amministrativi in capo alla Pubblica amministrazione. Fa presente, inoltre, che agli oneri connessi alla definizione del sistema informativo nazionale che comprenderà la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli, si provvederà ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 1995, come modificato dall'articolo 10 del presente provvedimento, con le risorse umane, finanziarie e strumentali Pag. 29disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il maggior gettito IVA relativo agli effetti indotti derivanti dalle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 è stato stimato nella relazione tecnica, considerando un profilo di cassa sostanzialmente coincidente con quello di competenza, in linea con quanto generalmente adottato in occasione della redazione di relazioni tecniche su analoghi provvedimenti di proroga, anche in considerazione del fatto che la normativa in materia di IVA prevede per fine anno il versamento di un acconto. Osserva che a fini prudenziali non è stato incrementato l'ammontare totale dei citati effetti indotti, sebbene nel corso dell'esame presso il Senato siano state introdotte, ai fini dell'applicazione del predetto articolo 14, alcune tipologie di spesa originariamente escluse dal beneficio della detrazione e che alla gestione della banca dati di cui all'articolo 15-bis sui beneficiari degli incentivi, istituita presso il Gestore dei servizi energetici SpA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, dal momento che il medesimo Gestore è già coinvolto nella gestione dei principali incentivi nazionali a sostegno delle energie rinnovabili e della promozione dell'efficienza energetica e che tutte le amministrazioni che comunicheranno dati dovranno farlo affrontando i relativi oneri nell'ambito delle risorse esistenti. Rileva che gli effetti finanziari positivi derivanti dalla proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, di cui all'articolo 16, sono stati stimati nella relazione tecnica, a fini prudenziali, in misura pari al 25 per cento delle spese incrementali e che la stima degli oneri derivanti dalle predette detrazioni tiene conto anche delle spese derivanti dall'acquisto di grandi elettrodomestici e di forni. Fa presente che non si ravvisano maggiori oneri connessi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-bis recante requisiti degli impianti termici e che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina IVA dall'articolo 19, come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalle Commissioni riunite VI e X appare congrua. Rileva, inoltre, che la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 20, concernente modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande, è stata effettuata tenendo conto che la quasi totalità dei beneficiari dei prodotti erogati tramite distributori automatici sono da considerarsi consumatori finali o assimilati. Rappresenta, infine, l'opportunità di modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 21, al fine di garantire l'allineamento temporale e l'esatta corrispondenza tra gli oneri quantificati e la relativa copertura finanziaria.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), stigmatizza il fatto che, nel modificare la disciplina IVA relativa alla cessione di prodotti editoriali di cui all'articolo 19 del decreto-legge in esame, le Commissioni di merito abbiano individuato, quale forma di copertura alternativa rispetto a quella prevista dal testo originario, talune riduzioni di autorizzazioni di spesa, tra cui, in particolare, quella riguardante il Fondo per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero professionali.

  Giampaolo GALLI (PD), con riferimento alle forme di copertura dell'articolo 19 del provvedimento, esprime perplessità sull'utilizzo delle autorizzazioni di spesa relative all'attuazione del Trattato di amicizia stipulato con la Libia nel 2008, che risulta tutt'ora vigente. Richiama sul punto l'attenzione della Commissione e del Governo.

  Pier Paolo BARETTA (PD), in ordine alla questione sollevata dall'onorevole Sorial, ricorda come, in seno alle Commissioni riunite, vi sia stato un ampio dibattito sugli interventi da effettuare in materia di IVA per i prodotti editoriali e sulle relative coperture finanziarie. In relazione al primo aspetto, fa presente come si sia Pag. 30scelto di preservare dall'aumento dell'IVA i supporti relativi a libri scolastici e universitari, nonché i prodotti destinati ad un pubblico portatore di handicap. Con riferimento alla scelta delle coperture finanziarie, ricorda come, come la copertura individuata e approvata dalle Commissioni sia stata proposta dai relatori tra una serie di ipotesi alternative, facendo presente come sia intenzione del Governo utilizzare comunque per le finalità proprie le risorse di cui al Fondo per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero professionali nei prossimi anni, a partire almeno dal 2015. Con riferimento all'utilizzo di risorse destinate all'attuazione degli obblighi derivanti dal Trattato di amicizia con la Libia del 30 agosto 2008, osserva come nel testo in esame si preveda l'impegno di risorse molto limitate e precisa che taluni impegni contenuti nel Trattato non potranno trovare attuazione a seguito degli eventi politici che hanno interessato la Libia.

  Giulio MARCON (SEL) stigmatizza l'ulteriore utilizzo di risorse destinate alla quota statale dell'8 per mille, ricordando come sia già la terza volta dall'inizio della legislatura, malgrado sia stata approvato un regolamento che impegna il Governo a chiarire, in caso di distrazione di parte di tali risorse, i modi e i tempi per il reintegro delle medesime.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, pur confermando la responsabilità del Governo, che aveva dato avviso favorevole sul relativo emendamento, ricorda che anche tale scelta è stata effettuata con l'approvazione, da parte delle Commissioni riunite VI e X, di una proposta emendativa dei relatori. Fa quindi presente che la questione potrà essere affrontata nell'ambito della prossima legge di stabilità.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si associa alle osservazioni del deputato Marcon e in relazione alla risposta del rappresentante del Governo, osserva come pur essendo non condivisibili le coperture in precedenza scelte dal Governo, il MoVimento 5 Stelle non ritiene opportune nemmeno quelle attualmente individuate dalle Commissioni riunite.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1310-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 non differisce da quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e, pertanto, i nuovi obblighi di efficienza non determinano un incremento dei costi degli interventi già programmati per gli immobili pubblici, ma costituiscono un adeguamento all'evoluzione tecnologica dei prodotti offerti sul mercato, e dall'attuazione degli stessi non deriveranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'aumento del costo specifico degli interventi o delle costruzioni limitatamente al progressivo incremento dell'edilizia a energia quasi zero, stimato intorno al 10 per cento – peraltro ampiamente compensato nel corso del tempo dai risparmi a vita intera sul costo delle forniture energetiche connessi alla particolare qualità dell'immobile – si provvede, nella fase iniziale, con gli strumenti finanziari nazionali o regionali (conto termico), nonché Pag. 31mediante l'utilizzo del Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
    la realizzazione di alcuni degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4, 8 e 11, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già previsti a legislazione vigente, in particolare dai decreti del Presidente della Repubblica n. 74 e n. 75 del 2013;
    la stima di 200 milioni di euro delle risorse da destinare ai progetti energetico-ambientali nel periodo 2013-2020 di cui all'articolo 5, è stata effettuata tenendo conto partendo dalle quote di emissione di CO2 assegnate all'Italia, pari a circa 94 milioni annui e al prezzo unitario delle stesse stimato in circa 4,5 euro, tenendo conto dell'effettiva riduzione dei prezzi della CO2 registrata in Europa nell'ultimo anno;
    con riferimento alle diverse finalizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente per il riparto delle risorse attese dalle aste, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 ha disposto che il 50 per cento dei relativi proventi sia destinato a progetti energetico-ambientali e il restante 50 per cento, al netto dei crediti spettanti agli operatori cosiddetti nuovi entranti, di cui al decreto-legge n. 72 del 2010, stimati in 700 milioni di euro, è destinato all'abbattimento del debito pubblico;
    il decreto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, definirà l'entità delle garanzie che saranno concedibili annualmente, tenendo conto della effettiva dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5, che è alimentato dai proventi delle vendite all'asta delle quote di CO2;
    con riferimento all'attestato di prestazione energetica degli edifici di cui articolo 6, il provvedimento in esame recepisce quanto indicato dalla direttiva 2010/31/UE, garantendo un livello di recepimento minimo al fine di non introdurre eccessivi oneri economici e amministrativi in capo alla Pubblica amministrazione;
    agli oneri connessi alla definizione del sistema informativo nazionale che comprenderà la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli, si provvederà ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 1995, come modificato dall'articolo 10 del presente provvedimento, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il maggior gettito IVA relativo agli effetti indotti derivanti dalle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 è stato stimato nella relazione tecnica, considerando un profilo di cassa sostanzialmente coincidente con quello di competenza, in linea con quanto generalmente adottato in occasione della redazione di relazioni tecniche su analoghi provvedimenti di proroga, anche in considerazione del fatto che la normativa in materia di IVA prevede per fine anno il versamento di un acconto;
    a fini prudenziali non è stato incrementato l'ammontare totale dei citati effetti indotti, sebbene nel corso dell'esame presso il Senato siano state introdotte, ai fini dell'applicazione del predetto articolo 14, alcune tipologie di spesa originariamente escluse dal beneficio della detrazione;
    alla gestione della banca dati di cui all'articolo 15-bis sui beneficiari degli incentivi, istituita presso il Gestore dei servizi energetici SpA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, dal momento che il medesimo Gestore è già coinvolto nella gestione dei principali incentivi nazionali a sostegno delle energie rinnovabili e della promozione dell'efficienza energetica e che tutte le amministrazioni che comunicheranno dati dovranno farlo affrontando i relativi oneri nell'ambito delle risorse esistenti;Pag. 32
    gli effetti finanziari positivi derivanti dalla proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, di cui all'articolo 16, sono stati stimati nella relazione tecnica, a fini prudenziali, in misura pari al 25 per cento delle spese incrementali;
    la stima degli oneri derivanti dalle predette detrazioni tiene conto anche delle spese derivanti dall'acquisto di grandi elettrodomestici e di forni;
    non si ravvisano maggiori oneri connessi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-bis recante requisiti degli impianti termici;
    la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina IVA dall'articolo 19, come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalle Commissioni riunite VI e X appare congrua;
    la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 20, concernente modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande, è stata effettuata tenendo conto che la quasi totalità dei beneficiari dei prodotti erogati tramite distributori automatici sono da considerarsi consumatori finali o assimilati;
    appare opportuno modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 21 al fine di garantire l'allineamento temporale e l'esatta corrispondenza tra gli oneri quantificati e la relativa copertura finanziaria;
   esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 21, comma 3, lettera a), sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 47,8 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e-bis) sostituire le parole: 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative trasmesse, in data odierna, dall'Assemblea, esprime parere contrario circa i seguenti emendamenti, che presentano una quantificazione carente o inidonea: Vignali 16.2, il quale estende il termine per la proroga delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria; Busin 16.354, che sostituisce il comma 2 con una novella al testo unico delle imposte sui redditi. Tale proposta pur riducendo la misura della detrazione dal 50 al 36 per cento, rende, tuttavia, permanente la detrazione di cui all'articolo 16, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; Allasia 16.351, 16.352 e 16.353, i quali estendono le detrazioni di cui al comma 2 anche all'acquisto di complementi di arredo artigianali, di mobili sanitari e di attrezzature destinate all'assistenza domiciliare di persone anziane e disabili senza, tuttavia, prevedere alcuna copertura finanziaria.
  Circa l'emendamento Allasia 4.51, volto a prevedere che le regioni predispongano un percorso graduale di adeguamento alle disposizioni in materia di efficientamento energetico di cui all'articolo 4, da completare entro il 31 dicembre 2020, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari a carico delle regioni; relativamente all'emendamento Pesco 5.3, volto a prevedere che il piano di azione, destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, comprenda la definizione di una strategia per la ristrutturazione e la Pag. 33riqualificazione degli edifici sia pubblici sia privati, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; con riguardo all'emendamento Allasia 6.16, volto ad estendere alla gestione degli impianti tecnici degli edifici pubblici l'obbligo di predisposizione dell'attestato di prestazione energetica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la predetta estensione possa avere profili rilevanti di carattere finanziario, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non ascrive al comma 9 del nuovo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 effetti finanziari; sull'emendamento Lacquaniti 14.2, volto ad estendere la detrazione di cui all'articolo 14 anche agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, all'uopo prevedendo come forma di copertura una riduzione dei diversi regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale per 150 milioni nel 2014 e 250 milioni a decorrere dal 2015, valuta opportuno un chiarimento del Governo circa la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; circa l'emendamento Ferrara 14.6, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica al 30 giugno 2014, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, considera opportuno che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; in relazione agli emendamenti Borghesi 14.50 e Busin 14.7, volti ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, rispettivamente, al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2014, all'uopo prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità di tale forma di copertura anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; relativamente all'emendamento Vignali 14.5, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica al 31 dicembre 2014, nonché a ridurre a otto il numero delle rate in cui i contribuenti possono recuperare il beneficio fiscale, all'uopo prevedendo la soppressione della detrazione fiscale per le spese relative agli interventi sulle parti comuni negli edifici, valuta opportuno un chiarimento del Governo, anche in assenza di quantificazione dei maggiori oneri, circa l'idoneità della copertura individuata; con riferimento all'emendamento Pesco 14.52, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica al 31 dicembre 2014, nonché a ridurre a otto il numero delle rate in cui i contribuenti possono recuperare il beneficio fiscale, all'uopo prevedendo l'aumento del contributo sulla vendita delle acque minerali da tavola, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in assenza di quantificazione dei maggiori oneri, l'idoneità della copertura individuata; per quanto attiene agli identici emendamenti Vignali 14.9 e Gianluca Pini 14.12, volti ad estendere la detrazione fiscale del 65 per cento anche alle spese per l'istallazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione, finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale estensione possa essere eventualmente disposta nell'ambito delle risorse già previste dal provvedimento; con riferimento all'emendamento Lacquaniti 14.18, volto a modificare gli importi massimi per le detrazioni di cui all'articolo 14, all'uopo prevedendo una riduzione della dotazione del fondo da ripartire relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, valuta opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della quantificazione e se la copertura individuata non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente; sull'emendamento Rizzetto 14.54, volto ad estendere le detrazioni fiscali anche alle spese per l'istallazione degli impianti fotovoltaici, all'uopo prevedendo l'aumento del contributo sulla vendita delle acque minerali da tavola, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in assenza di quantificazione dei maggiori oneri, l'idoneità della copertura individuata; con riferimento all'emendamento Busin 14.29, volto a modificare i valori massimi per la detrazione, riferiti all'istallazione di pannelli solari per la Pag. 34produzione di acqua calda e alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, portandoli rispettivamente a 50 mila euro, dagli attuali 60 mila, e a 40 mila euro, dagli attuali 30 mila, valuta opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; riguardo l'emendamento Prodani 14.31, volto a modificare la ripartizione delle quote annuali di detrazione in favore dei contribuenti, prevedendo l'aumento delle imposte su oli e lubrificanti, considera opportuno che il Governo chiarisca, anche in assenza di quantificazione dei maggiori oneri, l'idoneità della copertura individuata; circa l'emendamento Lacquaniti 14.19, volto a modificare la ripartizione delle quote annuali di detrazione in favore dei contribuenti in relazione alla rispettiva età anagrafica, all'uopo prevedendo una riduzione della dotazione del fondo da ripartire relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della quantificazione e se la copertura individuata non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente; in relazione agli emendamenti Busin 14.33, volto ad estendere l'ambito di applicazione delle detrazioni fiscali ad ulteriori fattispecie, all'uopo prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità di tale forma di copertura anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; sull'articolo aggiuntivo Lacquaniti 14.02, volto ad estendere alle spese per gli interventi di sostituzione di coperture in amianto una detrazione fiscale pari al 55 per cento delle medesime, all'uopo prevedendo una riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, è, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della quantificazione e se la copertura individuata non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente; circa l'emendamento Gianluca Pini 15.8, volto ad estendere agli interventi di sostituzione di coperture in eternit o in amianto le detrazioni fiscali previste nel presente decreto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; con riferimento all'emendamento Busin 15.2, volto ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 15 anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, valuta opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; riguardo all'emendamento Lacquaniti 16.1, volto a rendere permanente il regime di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, all'uopo prevedendo come forma di copertura una riduzione dei diversi regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale per 150 milioni nel 2014 e 300 milioni a decorrere dal 2015, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; circa l'emendamento Busin 16.3, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili al 30 giugno 2014, all'uopo prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, è, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità di tale forma di copertura anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; con riferimento agli emendamenti Lacquaniti 16.4, volto ad estendere la durata delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili al 30 giugno 2014, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, Lacquaniti 16.6, volto ad estendere la detrazione fiscale del 50 per cento alle spese relative agli interventi per la sostituzione di amianto con impianti fotovoltaici, all'uopo prevedendo una riduzione del fondo strutturale per gli interventi di politica economica e un aumento del PREU, Paglia 16.13, volto ad estendere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie anche alle spese per gli interventi relativi a misure antisismiche, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, Lavagno 16.12, volto ad estendere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie anche alle spese per gli interventi relativi alla rimozione di amianto, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, considera opportuno Pag. 35che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; con riguardo agli emendamenti Busin 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.27, 16.28, 16.29 e 16.32, volti a prevedere ulteriori fattispecie di spese per le quali sono ammesse detrazioni fiscali, ovvero ad ampliarne l'ambito di operatività, all'uopo prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, è, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità di tale forma di copertura anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; circa l'emendamento Zaratti 16.24, volto ad estendere alle spese relative all'acquisto di impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile le detrazioni di cui all'articolo 16, all'uopo prevedendo un aumento del PREU, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione e l'idoneità della copertura; con riguardo all'emendamento Busin 16.25, volto a prevedere la possibilità per il contribuente di scegliere la ripartizione della detrazione in cinque o dieci anni, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari; circa l'emendamento Fedriga 16.350, che estende il termine per la proroga delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023, e in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria, rispettivamente, degli emendamenti De Rosa 16.22, che estende il termine per la proroga delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16 ed esclude anche dalle suddette detrazioni i mobili. Ai relativi oneri, peraltro privi di una specifica quantificazione, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle modifiche alle imposte sugli oli lubrificanti, e Pesco 16.5, che estende il termine per la proroga delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16 limitatamente agli interventi per ristrutturazione edilizia, provvedendo ai relativi oneri, peraltro privi di una specifica quantificazione, mediante incremento del contributo sulla vendita di acqua minerale o da tavola; con riferimento all'emendamento Allasia 16.355, che modifica l'ammontare complessivo della detrazione di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023, e in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; sull'emendamento Latronico 16.26, che modifica le detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico anche in relazione alle spese effettuate per gli interventi di cui al punto 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni. Al relativo onere pari a 0,57 milioni di euro per il 2013, a 3,99 milioni di euro per l'anno 2014, a 14,43 milioni di euro per il 2015, a 14,79 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,69 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, e a 10,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce dell'assenza di un esplicita indicazione del criterio con il quale si procederà alla riduzione degli stanziamenti di bilancio; con riferimento all'articolo aggiuntivo Fedriga 16.0300, che prevede che ai contribuenti di età superiore ai 65 anni le agevolazioni di cui agli articoli 14 e 16 si ripartiscono in cinque Pag. 36quote annuali e che al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provveda prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; relativamente all'emendamento Vignali 17-bis.1, che modifica l'articolo 17-bis in materia di impianti termici prevedendo specifici criteri per quelli siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari qualora oggetto di nuovi interventi, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, soprattutto con riferimento agli immobili pubblici; circa l'emendamento Bernardo 19.200, volto a sopprimere gli articoli 19 e 20, prevedendo come forma di copertura la riduzione lineare degli stanziamenti per le spese rimodulabili dei ministeri per un importo pari a 184 milioni a decorrere dall'anno 2014, è, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura anche in relazione agli impegni già eventualmente assunti; con riferimento all'emendamento Bernardo 19.201, volto a sopprimere gli articoli 19 e 20, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione per un importo pari a 184 milioni a decorrere dal 2014, considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura anche in relazione agli impegni già eventualmente assunti; riguardo all'emendamento Bernardo 19.202, volto a sopprimere gli articoli 19 e 20, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale per un importo pari a 184 milioni a decorrere dal 2014, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura anche in relazione agli impegni già eventualmente assunti; circa l'emendamento Ragosta 19.7, volto a sopprimere l'articolo 19 e a prevedere come forma alternativa di copertura per le detrazioni fiscali l'aumento del PREU, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l'idoneità della copertura; sull'emendamento Allasia 19.209, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; con riferimento agli emendamenti Bernardo 19.203, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione lineare degli stanziamenti per le spese rimodulabili dei ministeri per un importo pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2014, Bernardo 19.204, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione per un importo pari a 80 milioni a decorrere dal 2014, Bernardo 19.205, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, Bernardo 19.206, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione delle agevolazioni fiscali attualmente riconosciute per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014; Bernardo 19.207, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, Bernardo 19.208, volto a sopprimere l'articolo 19, prevedendo come forma di copertura la riduzione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento di imprese editrici e del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2014; considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità Pag. 37della copertura anche in relazione agli impegni già eventualmente assunti; circa gli emendamenti Allasia 19.1 e Vignali 19.210, volti a sostituire l'articolo 19, al fine di limitare ulteriormente incrementi dell'IVA sui prodotti editoriali, all'uopo prevedendo come forma di copertura l'utilizzo delle maggiori entrate IVA derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 35 del 2013, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'effettiva utilizzabilità di tale forma di copertura; con riferimento all'emendamento Ragosta 19.15, volto a sostituire l'articolo 19, al fine di limitare ulteriormente incrementi dell'IVA sui prodotti editoriali, all'uopo prevedendo come forma alternativa di copertura l'aumento del PREU, considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura; circa gli emendamenti Bernardo 20.1, 20.2 20.3, 20.200 e 20.201, volti a sopprimere l'articolo 20 e a sostituire tale modalità di copertura della quale è previsto l'utilizzo ai sensi del successivo articolo 21, con al riduzione del Fondo strategico per il paese, del fondo per lo sviluppo e la coesione, del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili o mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti in bilanci come rimodulabili o delle dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle coperture previste, con particolare riferimento al fatto che alcune sembrano prefigurare una dequalificazione della spesa; con riferimento all'emendamento Gianluca Pini 20.202, volto a limitare l'ambito di applicazione dell'aumento IVA per le somministrazioni di alimenti e bevande, escludendo i distributori automatici collocati nelle micro e piccole imprese. Al relativo onere, valutato in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2024, si provvede prevedendo un tetto per le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; in merito all'emendamento Di Salvo 21.1, volto ad incrementare fino a 4 miliardi di euro, a decorrere dal 2013, il fondo sociale per l'occupazione, prevedendo come copertura, rispettivamente, l'aumento delle aliquote relative all'attività finanziaria, la soppressione dei contributi per la prosecuzione del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali della classe FREMM, l'aumento del PREU, la soppressione del regime di imposta sostitutiva per alcune operazioni societarie, il tutto in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3 Statuto dei diritti del contribuente in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, considera opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura anche in relazione agli interventi già previsti a legislazione vigente.
  Evidenzia, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Allasia 6.16 e Vignali 17-bis.1, sui quali si rimette alla Commissione.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.51, 5.3, 14.2, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9, 14.12, 14.18, 14.19, 14.29, 14.31, 14.33, 14.50, 14.52, 14.54, 15.2, 15.8, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.22, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.32, 16.350, 16.351, 16.352, 16.353, 16.354, 16.355, 19.1, 19.7, 19.15, 19.200, 19.201, 19.202, 19.203, 19.204, 19.205, 19.206, 19.207, 19.208, 19.209, 19.210, 20.1, 20.2, 20.3, 20.200, 20.201, 20.202, 21.1 e sugli articoli aggiuntivi 14.02 e 16.0300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.
C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dore MISURACA (PdL) relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione della Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, nonché norme di adeguamento interno e che è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 3, recante modifiche al Codice della navigazione, rileva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari atteso che la stessa pone l'onere del rimpatrio a carico dell'armatore e nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che sia esclusa qualsiasi possibilità di applicazione della stessa ad imbarcazioni in uso o in proprietà a pubbliche amministrazioni. Con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, recante certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo, rileva che non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene alla durata della validità del certificato medico, come modificata dalle disposizioni di cui al comma 1. Per quanto attiene all'assistenza sanitaria obbligatoria sulle navi passeggeri, che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone, andrebbe acquisita conferma che l'imputazione degli oneri a totale carico dell'armatore, prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale sopra citato, riguardi tutte le imbarcazioni interessate dalle norme in esame, nonostante il medesimo articolo 5 faccia esclusivo riferimento alle navi della marina mercantile italiana addette alla navigazione nel mare Mediterraneo. Come già segnalato con riferimento all'articolo 3, rileva infine che andrebbe esclusa qualsiasi possibilità di applicazione delle disposizioni ad imbarcazioni in uso o in proprietà a pubbliche amministrazioni. Con riferimento all'articolo XIII della Convenzione e all'articolo 7 del disegno i legge di ratifica, recante norme sul Comitato tripartito speciale, osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziari, rileva che l'articolo 7 dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La norma prevede, inoltre, al comma 2, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia per le spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione. Infatti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva che, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio Pag. 392010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. Infine, si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, segnala che lo stesso reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, rileva che appare opportuno acquisire dal Governo la conferma che il programma e la missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interessati dalle riduzioni lineari siano gli stessi a cui la relazione tecnica riconduce gli oneri del provvedimento ossia: la missione diritto alla mobilità, programma sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; la missione ordine pubblico e sicurezza programma sicurezza nei mari, nei porti e lungo le coste. In tal caso, segnala che i capitoli interessati dall'applicazione della clausola di salvaguardia sono il capitolo 1622 e il capitolo 2106 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò posto, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle spese rimodulabili, appare opportuno che il Governo confermi che i programmi e le missioni dei quali è previsto l'eventuale utilizzo rechino le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

  Dore MISURACA (PdL), relatore, formula proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.