CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole con Pag. 111osservazioni sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1).

  La Commissione prosegue l'esame provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 16 luglio 2013.

  Davide CRIPPA, presidente, ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti è iniziato con la relazione introduttiva della relatrice Caterina Bini.
  Avverte che sono stati presentate proposte emendative, di cui ricorda lo speciale regime procedurale ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, passa quindi all'esame del disegno di legge di delegazione europea C. 1326 e alle relative deliberazioni.
  Avverte che a tale disegno di legge sono state presentate proposte emendative (vedi allegato 1).

  Caterina BINI (PD), relatore, rilevato che presso la XIV Commissione è emerso l'orientamento di approvare i provvedimenti in esame senza ulteriori modifiche, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Fantinati X/1326/4.1, eventualmente riproponendo in Assemblea ordini del giorno di analogo contenuto. Formula quindi una proposta di parere contrario sull'emendamento Zaratti 4.1 e sull'articolo aggiuntivo Pini 13.06 che giudica pleonastico.

  Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere contrario sulle proposte emendative in esame, manifestando sin d'ora disponibilità ad accogliere eventuali ordini del giorno che ne ripropongano il contenuto.

  Mattia FANTINATI (M5S) illustra il proprio emendamento che prevede un piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza degli immobili pubblici e per intraprendere un censimento di una particolare categoria di edifici pubblici. Chiede quindi alla relatrice e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel giudicare condivisibile il contenuto dell'emendamento Fantinati X/1326/4.1, sottolinea la necessità di approvare tempestivamente i provvedimenti in esame. Ritiene altresì opportuno presentare un ordine del giorno di analogo contenuto in Assemblea.

  Raffaello VIGNALI (PdL) si associa alle considerazioni del collega Benamati sottolineando che ulteriori ritardi nell'approvazione delle legge di delegazione europea esporrebbero l'Italia a costose procedure di infrazione.

  Mattia FANTINATI (M5S), rilevata la scarsa efficacia degli ordini del giorno, insiste per la votazione del proprio emendamento X/1326/4.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fantinati X/1326/4.1 e approva la proposta di parere contrario sull'emendamento Zaratti 4.1 e sull'articolo aggiuntivo Pini 13.06.

  Caterina BINI (PD), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326 (vedi allegato 2).

  I deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Raffaello VIGNALI (PdL) dichiarano voto favorevole sulla proposta di relazione.

  Stefano ALLASIA (LNA) dichiara voto contrario sulla proposta di relazione.

  La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1326 presentata dalla relatrice.

  Davide CRIPPA, presidente, passa all'esame del disegno di legge di delegazione europea C. 1327 e alle relative deliberazioni.
  Avverte che a tale disegno di legge sono state presentate proposte emendative (vedi allegato 3).

  Caterina BINI, relatore, per i motivi precedentemente esposti, pur condividendo nel merito le proposte emendative in esame, invita i presentatori a ritirare gli Pag. 112emendamenti Mucci X/1327/3.1 e X/1327/3.2, formulando una proposta di parere contrario sugli emendamenti Baldassarre 3.1, Ricciatti 3.5 e Pinna 3.1 trasmessi dalla XIV Commissione.

  Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Mara MUCCI (M5S) illustra i propri emendamenti X/1327/3.1 e X/1327/3.2 finalizzati a prevedere un'organica revisione della normativa sulle guide turistiche.

  Stefano ALLASIA (LNA), nel manifestare un orientamento complessivamente contrario alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che impone ai singoli Paesi una limitazione della loro sovranità, esprime particolare preoccupazione per le disposizioni relative al previsto irrigidimento delle regole sulle guide turistiche, nonché sulle nuove modalità di etichettatura dei prodotti che comporteranno un aumento dei costi sia per i produttori sia per i consumatori.

  Mara MUCCI (M5S) ritira i propri emendamenti X/1327/3.1 e X/1327/3.2

  La Commissione approva la proposta di parere contrario sugli emendamenti Baldassarre 3.1, Ricciatti 3.5 e Pinna 3.1 trasmessi dalla XIV Commissione.

  Caterina BINI (PD), relatore, formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1327.

  Luigi TARANTO (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione, sottolineando in particolare l'importanza della lettera a) delle osservazioni in materia di revisione della normativa sulle guide turistiche. Condivide altresì l'invito a presentare ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea che impegnino il Governo ad emanare una disciplina organica per la regolazione del settore e la tutela della professionalità degli operatori.

  Mara MUCCI (M5S) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione.

  Stefano ALLASIA (LNA) dichiara voto contrario sulla proposta di relazione.

  La Commissione approva la proposta del relatore di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1327 (vedi allegato 4).

  Davide CRIPPA, presidente, passa quindi all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) e alle relative deliberazioni.

  Caterina BINI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole.

  Mattia FANTINATI (M5S), con riferimento alla lettera a) delle premesse, paventa che la promozione di processi di internazionalizzazione delle imprese possa favorire meccanismi di delocalizzazione dannosi per i lavoratori italiani, e che finanziamenti pubblici per l'acquisto di macchinari possano essere richiesti da imprese che successivamente trasferiscono la propria attività in altri Paesi. Manifesta altresì l'orientamento contrario del proprio gruppo alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e alla prospettiva di garantire all'Italia il ruolo di hub del gas. Dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Luigi TARANTO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore che ripercorre compiutamente i contenuti della relazione consuntiva e si sofferma sulla strategia attiva di produzione del nostro Paese che fa leva sul riconoscimento delle caratteristiche di qualità delle produzioni manifatturiere italiane. Esprime altresì apprezzamento per l'impegno del Governo per la realizzazione di un mercato unico dell'energia attraverso il potenziamento delle Pag. 113infrastrutture e la prospettiva di garantire all'Italia il ruolo di hub del gas.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 5).

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Caterina BINI (PD), relatore, ricorda come la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 1239 e 1271 recanti la ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi convenzionali (Arms Trade Treaty).
  Il Trattato in esame è stato adottato il 2 aprile scorso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il voto favorevole di 154 Paesi (tra cui l'Italia, tutti i paesi dell'Unione europea, gli Stati Uniti, gran parte degli Stati dell'America Latina e dell'Africa), il voto contrario di soli 3 Paesi (Iran, Siria e Corea del Nord) e 23 astensioni (tra cui quelle di Russia, Cina, India, Indonesia, Egitto, Arabia Saudita).
  Il Trattato, aperto alla firma il 3 giugno 2013 a New York, ha raccolto sinora 72 sottoscrizioni, tra cui quella dell'Italia: l'entrata in vigore dell’Arms Trade Treaty avverrà solo novanta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte di almeno 50 Stati.
  Il processo negoziale per la definizione del Trattato è stato particolarmente laborioso e ha le sue radici negli anni Novanta, quando gli attori della società civile e i premi Nobel per la pace segnalarono con particolare forza la necessità e l'urgenza di definire uno strumento di diritto internazionale per regolamentare il commercio delle armi e per contrastare quei traffici illeciti che alimentano instabilità, conflitti, povertà e gravi violazioni dei diritti umani.
  Il nostro Paese si è impegnato, in maniera attiva nel corso del lungo iter diplomatico, affinché lo spirito del Trattato fosse in linea con le proprie priorità negoziali e con quanto da sempre sostenuto nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo e nel rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario e con il richiamo all'obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici.
  L'avvento della nuova Amministrazione USA guidata da Barack Obama nel 2008 ha indubbiamente impresso un nuovo impulso al processo negoziale, così come ha svolto un ruolo centrale quella larga coalizione costituita da Stati dell'America Latina, dell'Africa e da molti Paesi europei (a partire proprio dall'Italia) che si è progressivamente venuta raccogliendo intorno all'obiettivo condiviso di regolamentare su scala internazionale il commercio di armi convenzionali.
  Il Trattato rappresenta un importante strumento di diritto internazionale concepito per il contrasto al traffico illecito o alla diversione di armamenti convenzionali, con l'intento di superare quella condizione di incertezza, disomogeneità tra Stati o talvolta addirittura di vuoto normativo in materia di regolamentazione del commercio delle armi, affermando tra gli Stati parte princìpi di responsabilità, trasparenza, controllo e cooperazione nel settore.
  In particolare, l'obiettivo del Trattato, così come enunciato all'articolo 1, è l'introduzione di standard comuni legalmente vincolanti per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento delle armi convenzionali, che siano riconosciuti nella misura più larga possibile all'interno della comunità internazionale e che contribuiscano alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali.
  Ad ispirazione e riferimento concettuale del Trattato vengono richiamati proprio i pilastri su cui si fonda l'intero sistema delle Nazioni Unite: pace, sicurezza, sviluppo e diritti umani, pilastri che Pag. 114sono tra loro strettamente interconnessi e che si rafforzano secondo un criterio di reciprocità.
  L'ambito di applicazione dell’Arms Trade Treaty è definito all'articolo 2, nel quale si precisano le 8 categorie di armi a cui le disposizioni del Trattato si applicano: carri armati, mezzi corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri da attacco, navi da guerra, missili e lanciamissili (7 tipologie di armamento già previste dal Registro per le armi convenzionali delle Nazioni Unite istituito nel 1991), oltre alle armi leggere e di piccolo calibro.
  Le munizioni, le parti e i componenti delle armi non sono direttamente oggetto del Trattato, ma agli articoli 3 e 4 si prevede che ciascuno Stato parte stabilisca un sistema nazionale di controllo per regolarne l'esportazione in relazione alle categorie di armi elencate dal citato articolo 2.
  L'articolo 5 contiene le disposizioni di attuazione del Trattato, con la previsione di un sistema nazionale e di una lista di controllo sulle attività di importazione, esportazione e trasferimento delle armi convenzionali che ciascun Paese dovrà comunicare al Segretariato istituito dal Trattato. Lo stesso Segretariato provvederà a condividere tali informazioni con gli altri Stati parte.
  La previsione più rilevante ed innovativa introdotta dall’Arms Trade Treaty è quella contenuta all'articolo 6: una golden rule a tutela dei diritti umani e dei princìpi di diritto internazionale umanitario. È previsto infatti che ogni Stato parte debba negare automaticamente l'autorizzazione al trasferimento di armi convenzionali, munizioni, parti o componenti, qualora ciò sia in contrasto con obblighi derivanti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU (con particolare riferimento a misure di embargo sulle armi) o da accordi internazionali per il contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali o qualora si accerti la circostanza che tali materiali possano essere impiegati per commettere crimini internazionali, crimini contro l'umanità, atti di genocidio, crimini di guerra, attacchi contro obiettivi civili o comunque ogni altra azione di grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949.
  L'articolo 7 approfondisce e precisa i termini nei quali le autorità nazionali competenti dovranno regolamentare il commercio e il trasferimento di armi convenzionali, valutando – anche ove l'esportazione di armamenti non sia espressamente vietato ai sensi dell'articolo 6 – in modo obiettivo e non discriminatorio e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, il potenziale impatto di tale attività sul mantenimento o sulla messa in pericolo della pace e della sicurezza, sulle possibili violazioni che si possano produrre in relazione ai diritti umani, al diritto internazionale umanitario o ai Protocolli internazionali in materia di terrorismo o di criminalità organizzata trans-nazionale.
  In questo ambito, una previsione normativa particolarmente rilevante e innovativa è quella contenuta dal paragrafo 4 del citato articolo 7, secondo la quale gli Stati parte dovranno valutare se le armi convenzionali, le munizioni, le parti o componenti oggetto del commercio o del trasferimento possano essere usate per «commettere o facilitare seri atti di violenza di genere o seri atti di violenza contro donne e minori».
  Altra previsione rilevante del Trattato è quella contenuta dall'articolo 11 in materia di prevenzione dal rischio di diversione, secondo la quale ogni Stato parte coinvolto nel commercio e nel trasferimento di armi convenzionali dovrà cercare di impedirne la diversione attraverso i sistemi di controllo attivati su base nazionale ai sensi dell'articolo 5, verificando ogni possibile misura di mitigazione e di scambio di informazione tra i Paesi interessati. Ove si accerti la sussistenza di un'attività di diversione, dovranno essere adottate misure adeguate, con avvisi agli Stati coinvolti, esame delle spedizioni, indagini e azioni legali.
  Gli Stati parte si impegnano inoltre a regolare in accordo con le norme di diritto Pag. 115internazionale le attività di transito, transbordo (articolo 9) e brokeraggio (articolo 10) di armi convenzionali che avvengano sul loro territorio o sotto la loro giurisdizione, proprio al fine di evitare azioni di triangolazione.
  Importanti infine sono le misure di trasparenza introdotte dal Trattato: l'articolo 12, in tal senso, dispone che ogni Stato parte debba mantenere registri nazionali delle autorizzazioni concesse e delle esportazioni di armi convenzionali che sono state effettuate, con specifiche informazioni sulla quantità, sul valore e sulle tipologie degli armamenti trasferiti, sugli Stati di importazione, di esportazione, di transito e sugli utilizzatori finali.
  L'articolo 13 prevede inoltre che ogni Stato parte, entro un anno dall'entrata in vigore dell’Arms Trade Treaty, debba presentare al Segretariato un rapporto iniziale relativo alle misure adottate per l'implementazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso, oltreché successive relazioni a cadenza annuale sulle attività svolte nell'ambito del commercio e del trasferimento di armi convenzionali.
  L'articolo 14 dispone che ogni Stato parte adotti le misure necessarie per adeguare la normativa interna alle disposizioni contenute nel Trattato.
  A tale riguardo, segnala come la normativa italiana sul controllo dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185) rappresenti ancora oggi una delle discipline più avanzate e stringenti su scala globale, e che il recepimento della direttiva 2009/43/CE sul controllo dei trasferimenti dei materiali di armamento in ambito comunitario (avvenuto attraverso il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105) abbia consentito di preservare e aggiornare gli alti standard già vigenti in materia, permettendo al nostro ordinamento di essere già in condizione di dare piena attuazione alle previsioni del Trattato.
  Infine, sottolinea come lo spirito dell’Arms Trade Treaty appare pienamente coerente con gli indirizzi di azione internazionale che l'Italia persegue già nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione allo sviluppo, del contrasto alle reti trans-nazionali della criminalità organizzata e del terrorismo.
  L'Italia ha tra l'altro già firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui sono parte 176 Stati, ed in particolare il suo Protocollo contro la produzione illecita ed il traffico di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, supplemento della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che presenta diversi punti di contatto con l’Arms Trade Treaty.
  L'entrata in vigore del Trattato potrà rappresentare dunque un significativo strumento di implementazione di misure volte al contrasto dei traffici illeciti di armamenti su scala globale già adottate a testimonianza dell'impegno coerente e determinato del nostro Paese in materia di pace, sicurezza internazionale, controllo degli armamenti e disarmo.
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di 4 articoli, quali l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) la norma di copertura finanziaria degli oneri (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4).
  In conclusione, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento in esame, propone alla commissione di esprimere un parere favorevole.

  Mattia FANTINATI (M5S), in considerazione dell'urgenza relativa all'approvazione del Trattato sul commercio delle armi, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Gianluca BENAMATI, nel condividere le considerazioni svolte dal relatore sull'opportunità di procedere rapidamente alla conclusione del provvedimento in esame, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

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  Stefano ALLASIA (LNP), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, stigmatizza il fatto che l'Italia risulta essere fra i Paesi produttori di armi convenzionali ed auspica che durante l'esame in Assemblea si possa svolgere un dibattito più approfondito sui contenuti del Trattato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.45.

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