CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 luglio 2013
61.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 159

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 13.20.

Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Luca PASTORINO (PD), relatore, ricorda che l'articolo unico del testo unificato della proposte di legge C. 245 (Scalfarotto), C. 280 (Fiano) e C. 1071 (Brunetta) intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia novellando la cosiddetta legge Reale (legge 654/1975) e la cosiddetta legge Mancino (DL 122/1993), che attualmente costituiscono l'ossatura della legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni.
  Il testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia, all'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 3 della cosiddetta legge Reale, inserendo tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia.
  Conseguentemente, si punisce:
   con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole «o fondati sull'omofobia o transfobia» al termine della lettera a) interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di «propaganda» di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione;
   con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia;
   con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa – o presta assistenza all'attività – di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

  I commi 2 e 3 dell'articolo 1 novellano la c.d. legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993), aggiungendo la discriminazione fondata sull'omofobia o transfobia nel titolo del provvedimento e nella rubrica del primo articolo. In particolare, la «legge Mancino», all'articolo 1, comma 1, ha sostituito proprio l'articolo 3 della «legge Reale». L'intervento sulla rubrica dell'articolo 1 della «legge Mancino» chiarisce adesso che sono applicate anche ai condannati per una delle fattispecie precedenti – ovvero a seguito di condotta fondata sull'omofobia o transfobia – le pene accessorie previste dalla stessa legge Mancino. Si tratta dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, dell'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; della sospensione della patente di guida o del passaporto, nonché del divieto di detenzione di armi e del divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.
  Ricordo che provvedimenti mirati alla specifica tutela di omosessuali e transessuali si rintracciano nell'ambito degli interventi attuati a livello europeo per prevenire ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, e rinvio sul punto alla scheda predisposta dagli Uffici.
  Segnalo il Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio europeo nel 2009 per il periodo 2010-2014, che definisce come una priorità a livello europeo la lotta all'omofobia, in coerenza con i principi di tutela della dignità e dei diritti umani, uguaglianza e non discriminazione su cui si fonda l'Unione.
  La risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012, sulla lotta contro l'omofobia in Europa, tra le altre cose, invita le Istituzioni europee e gli Stati membri a dar seguito alle indicazioni contenute nella relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali intitolata «Omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere». Tra queste raccomandazioni, una giudica essenziale introdurre misure sanzionatorie volte a tutelare le persone LGBT, insieme ad altri Pag. 161gruppi (quali le minoranze razziali o religiose), dall'istigazione all'odio e dai reati di odio.
  Infine, la risoluzione del Parlamento adottata il 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE, invita la Commissione e il Consiglio a:
   intervenire in modo più incisivo contro l'omofobia, la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, anche chiedendo ai sindaci e alle forze di polizia degli Stati membri di proteggere la libertà di espressione e di manifestazione in occasione delle marce dell'orgoglio LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender);
   utilizzare i risultati dell'indagine in corso dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) al fine di dare finalmente seguito alle ripetute richieste da parte del Parlamento europeo e delle ONG;
   presentare urgentemente la tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere da adottare entro il 2014.

  Osserva in conclusione che il provvedimento in esame sembra conforme alle indicazioni e agli orientamenti in sede europea e, pertanto, formula una proposta di parere favorevole.
  Auspica che, in sede di discussione in Aula, il provvedimento non sia soggetto a rinvii e, per dare migliore attuazione alle raccomandazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sia introdotta una disposizione volta a emendare l'articolo 3 della cosiddetta Legge Mancino, in modo da estendere le circostanze aggravanti ivi previste anche ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio in relazione all'identità od orientamento sessuale della vittima.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ricorda innanzitutto che sulla materia in discussione non esiste alcuna competenza dell'Unione europea, trattandosi di questioni integralmente rimesse alla sovranità dei singoli Stati. Ritiene altresì opportuno richiamare nella proposta di parere il principio della libertà di opinione, sancito dall'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea; non vorrebbe infatti che l'espressione di una valutazione morale potesse essere qualificata come omofobia.

  Sandro GOZI (PD) osserva invece, in parziale dissenso rispetto a quanto testé sostenuto dall'onorevole Buttiglione, che sebbene non vi sia un obbligo giuridico specifico, il contrasto a discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale si inserisce pienamente nel quadro degli obiettivi politici dell'Unione, come confermato dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea – che stabilisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana dell'uguaglianza e della tutela dei diritti umani –, dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, nonché dall'articolo 10 del Trattato, che afferma che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Si tratta di valori e obiettivi comuni, di valore costituzionale, che meritano di essere richiamati nelle premesse del parere. Condivide quindi la opportunità di salvaguardare, in ogni caso, il diritto alla libertà di espressione, che pure potrebbe essere opportunamente richiamato.

  Vega COLONNESE (M5S) sottolinea l'importanza di una più ampia tutela dei diritti dei cittadini, la cui mancata garanzia determina fenomeni come quello dell'omofobia. Consapevole del fatto che inevitabilmente si toccano questioni che riguardano il merito del provvedimento, ricorda che da troppo tempo si discute in Parlamento su questi temi, senza che si sia sinora pervenuti ad alcun risultato, e ritiene importante che in questa legislatura si sia fatto un primo passo nella direzione Pag. 162di una maggiore concretezza di intervento. Dichiara infine di condividere le considerazioni del collega Gozi.

   Annalisa PANNARALE (SEL) sottolinea l'importanza di procedere speditamente, con tenacia e convinzione, nell’iter del provvedimento, al fine di modificare l'articolo 3 della c.d. legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993), con l'inserimento dei reati connessi alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Preannuncia quindi l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, sottolineando la necessità di un impegno, nella successiva fase di esame in Assemblea, per un risultato anche più avanzato rispetto a quanto definito nel testo base licenziato dalla Commissione.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI) rileva la mancanza, a causa dell'assenza di disposizioni in materia nella cosiddetta Legge Mancino, di una qualsiasi forma di catalogazione o rilevazione statistica dei reati omofobici, e sottolinea l'ineludibilità delle norme contenute nel provvedimento all'attenzione della Commissione.

  Luca PASTORINO (PD) presso atto del dibattito svoltosi e delle osservazioni formulate dal collega Gozi, che condivide, ritiene opportuno predisporre una nuova proposta di parere.

  Michele BORDO, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di consentire al relatore di definire una nuova proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.20.

  Luca PASTORINO (PD) formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94a sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.
C. 1328 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, ricorda che la Convenzione sul lavoro marittimo è stata adottata in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione OIL n. 186), dalla 94ma sessione marittima della Conferenza internazionale del lavoro in data 23 febbraio 2006 a Ginevra.
  Caratteristica fondamentale della Convenzione è quella di contenere un insieme di standard globali, quasi alla stregua di un testo unico, risultanti da numerosi strumenti (Convenzioni o Raccomandazioni) in materia di lavoro marittimo che l'OIL ha adottato a partire dal 1920 per assicurare progressivamente migliori condizioni di vita e di lavoro per i marittimi e una più equa concorrenza per gli operatori e gli armatori. Essendo stato raggiunto il 20 agosto 2012 il previsto numero di ratifiche per l'entrata in vigore a livello internazionale dopo 12 mesi, la Convenzione inizierà a dispiegare i suoi effetti per l'appunto dal 20 agosto 2013.
  La Convenzione si compone di un Preambolo e di 16 articoli, strettamente connessi a un corpus di Regole con il relativo Codice applicativo. Gli articoli e le regole configurano l'insieme delle norme obbligatorie, mentre il Codice ne fissa le condizioni applicative, a loro volta distinte in standard obbligatori e linee guida non obbligatorie: il Codice risulta quindi essere lo strumento di flessibilità affidato alla discrezionalità degli Stati membri, almeno per quanto concerne la parte non obbligatoria.Pag. 163
  Il Preambolo contiene l'esplicita finalizzazione della Convenzione alla creazione di «uno strumento unico e coerente che comprenda il più possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonché i principi fondamentali riportati» in una serie di altre convenzioni internazionali del lavoro appresso elencate.
  L'articolo I contiene gli obblighi generali degli Stati ratificanti la Convenzione in esame, ciascuno dei quali, operando anche congiuntamente alle altre Parti della Convenzione medesima, si impegna a darle l'attuazione con l'obiettivo di conseguire un livello di impiego dignitoso per la gente di mare.
  L'articolo II reca una serie di definizioni, nonché di previsioni relative all'applicabilità della Convenzione, la quale è appunto in linea generale applicabile a tutti i marittimi.
  L'articolo III prevede la verifica, da parte di ciascuno Stato membro, della compatibilità della sua legislazione – nel contesto della Convenzione in esame – con il rispetto della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva, con l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e del lavoro minorile, nonché di ogni discriminazione in materia di occupazione.
  In base all'articolo IV tutti i marittimi hanno diritto ad un luogo di lavoro sicuro nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, come anche a condizioni eque di impiego, a dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi, alla tutela della salute e a misure previdenziali e di protezione sociale. È posto in capo a ciascuno Stato membro della Convenzione l'obbligo di vigilare affinché tali diritti vengano effettivamente assicurati, mediante applicazione di disposizioni della Convenzione in esame o con ogni altro mezzo giuridico o contrattuale.
  Sulla scorta dell'articolo V, ciascuno Stato membro si incarica di far rispettare la presente Convenzione dalle navi battenti la propria bandiera: tuttavia, anche uno Stato membro diverso da quello di bandiera può ispezionare le navi di un altro Stato membro della Convenzione per verificarne il rispetto. Particolarmente rilevante è poi la previsione per la quale alle navi battenti la bandiera di Stati che non abbiano ratificato la Convenzione in esame non dovranno essere applicati trattamenti più favorevoli rispetto a quelli di cui beneficiano le navi battenti la bandiera di uno Stato ratificante.
  Di grande rilevanza è l'articolo VI, nel quale vengono stabiliti gli statuti giuridici delle Regole e delle parti del Codice collegati alla convenzione in esame, prevedendo l'obbligatorietà del corpus delle regole e delle disposizioni della parte A del Codice. In ogni caso, comunque, ciascuno Stato membro dovrà dare seguito adeguatamente anche alle linee-guida della parte B del Codice stesso. Anche per quanto concerne la parte A del Codice, tuttavia, è lasciata una certa discrezionalità allo Stato membro nel raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso proprie disposizioni legislative, regolamentari o di carattere contrattuale, purché in tal modo venga effettivamente conseguito l'obiettivo.
  I rimanenti articoli della Convenzione riguardano le consuete clausole finali, ma anche le procedure di emendamento alla Convenzione e al Codice ad essa collegato (rispettivamente gli articoli XIV e XV), nonché l'istituzione del Comitato tripartito speciale (articolo XIII) incaricato di monitorare l'applicazione della Convenzione in esame per conto del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro.
  Per quanto concerne l'entrata in vigore (articolo VIII), questa è subordinata al trascorrere di 12 mesi dopo la ratifica della Convenzione da parte di almeno 30 Stati che rappresentino il 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale – tale condizione, come già rilevato, si è verificata il 20 agosto 2012. La possibilità di denunciare (articolo IX) la presente Convenzione esiste, ma solo dopo 10 anni dall'entrata in vigore di essa (articoli XI e XII).Pag. 164
  L'entrata in vigore della Convenzione in esame comporterà la revisione di numerose Convenzioni OIL, che sono dettagliatamente elencate all'articolo X.
  Per quanto riguarda il corpus delle Regole e il Codice collegati alla Convenzione – per i quali rinvia alla descrizione contenuta nella scheda predisposta dagli uffici – essi si articolano in cinque titoli, ovvero: Titolo 1: requisiti minimi per il lavoro dei marittimi a bordo delle navi; Titolo 2: condizioni di impiego; Titolo 3: alloggi, strutture ricreative, alimentazione e servizio mensa; Titolo 4: tutela della salute, assistenza sanitaria, tutela del benessere e sicurezza sociale; Titolo 5: verifica di conformità e applicazione delle disposizioni.
  Il disegno di legge di ratifica è stato approvato l'8 luglio scorso dal Senato: nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento è stato soppresso l'articolo 4, che recava modifiche in materia di legge regolatrice del contratto di arruolamento.
  L'articolato è organizzato in due capi: il capo I contiene gli artt. 1 e 2, recanti rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL 186 sul lavoro marittimo e relativi Allegati, mentre il capo II (articoli da 3 a 6) detta le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno.
  In particolare, l'articolo 3 modifica il codice della navigazione. Il comma 1 novella l'articolo 368 del Codice, al fine di prevedere che la disciplina del rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane, di cui al Libro II, Titolo IV, Capo V del Codice, trovi sempre applicazione e non, come attualmente previsto, solo a condizione di reciprocità (ossia, a condizione che lo Stato di cui lo straniero arruolato è cittadino assicuri eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la sua bandiera).
  I commi 2 e 3 novellano gli articoli 1091 e 1094 del Codice della navigazione, che prevedono i delitti, rispettivamente, di diserzione e di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio, circoscrivendo l'ambito di applicazione della sanzione penale alle sole condotte che cagionino un pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della navigazione. Nei casi in cui, invece, non si configuri una violazione dei suddetti beni primari e le condotte siano esclusivamente lesive dell'efficienza e del buon andamento dell'organizzazione di bordo, la sanzione penale viene sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria.
  L'articolo 4, al comma 1, in coerenza con la regola 1.1, comma 1, della Convenzione modifica l'articolo 119 del codice della navigazione, prevedendo che possano conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni, anziché ai quindici anni (come prevede attualmente la norma in esame), che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per ciascuna categoria.
  L'articolo 5, al comma 1, sostituisce il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 1602/1962, riguardante l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare. Il comma 2 stabilisce poi che le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone,devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.
  L'articolo 6 abroga l'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939, che prevedeva che qualora tra i componenti l'equipaggio a bordo delle navi mercantili nazionali vi siano persone di colore, a queste dovessero essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi; la norma prevedeva, poi, che a tale personale di colore venissero assicurate a bordo le condizioni per confezionare il vitto secondo le proprie abitudini e i propri costumi.
  La legge n. 1045 del 1939 si inscrive in un contesto storico contrassegnato dall'affermarsi di una legislazione di stampo razzista e segregazionista, volta a discriminare da un lato gli ebrei, dall'altro le persone native del'Africa orientale, sottoposta ad occupazione italiana.Pag. 165
  L'articolo 7 reca la norma di copertura finanziaria (comma 1).
  Segnala, in fine, che la compatibilità della ratifica della Convenzione 186 con l'ordinamento dell'Unione europea è assicurata dall'essere tale ratifica proprio conforme a quanto prospettato dal Comitato europeo dei diritti sociali in tema di modifica delle specifiche discipline del settore marittimo.
  Rileva inoltre che la mancata ratifica comporterebbe probabilmente una perdita di competitività per gli armatori italiani, sia perché le navi battenti bandiera italiana correrebbero il rischio di provvedimenti di fermo amministrativo da parte delle autorità dei paesi di scalo, sia perché anche in considerazione di tale rischio gli operatori dell'attività di commercio internazionale via mare privilegerebbero i vettori di Stati esteri già in possesso della certificazione di conformità alla Convenzione 186.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede al relatore informazioni su quanti e quali Stati abbiano sinora ratificato la Convenzione e quanti e quali armatori abbiano rapporti di scalo con i porti italiani.

  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, si riserva di acquisire i dati richiesti dal collega Prataviera.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 17 luglio 2013.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame congiunto del disegno di legge di delegazione europea 2013, del disegno di legge europea 2013 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
  Ricorda quindi che i relatori, rispettivamente gli onorevoli Mosca, Alli e Galgano, hanno illustrato i contenuti dei provvedimenti lo scorso 11 luglio, che la discussione si è svolta nelle sedute del 16 e del 17 luglio, anche alla presenza del Ministro Moavero, e che si è quindi concluso l'esame preliminare sui provvedimenti.
  Segnalo inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi ieri mattina ha fissato l'avvio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea per mercoledì 31 luglio prossimo.
  Avverte che sul disegno di legge di delegazione europea (C. 1326) sono pervenute 70 proposte emendative e sul disegno di legge europea (C.1327) 111 proposte emendative, i cui fascicoli saranno allegati al resoconto della seduta odierna (vedi allegati 2 e 3).
  Informa quindi di aver provveduto a trasmettere i suddetti emendamenti alle Pag. 166Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea né volti a rispondere a procedure di infrazione o sentenze della Corte di giustizia.
  In particolare, sono da ritenere inammissibili, con riferimento al disegno di legge di delegazione europea (C.1326), le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012:
   2.01 Ricciatti, che dispone una delega al Governo per il riordino complessivo della disciplina della professione di guida turistica, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 che recepisce la direttiva sui servizi nel mercato interno;
   7.01 Franco Bordo, che introduce disposizioni attuative dell'articolo 27 del Regolamento UE n.1151/2012 in materia di indicazione facoltativa di qualità denominata «Prodotto di fattoria»;
   13.01 Palazzotto, che detta criteri di delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime.

  Con riferimento al disegno di legge europea (C.1327), sono da ritenere inammissibili le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:
   9.01 Ruocco, volto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di regime IVA applicabile alle cessioni di navi adibite alla navigazione e destinate all'esercizio delle attività commerciali;
   10.01 Ricciatti, volto a modificare il trattamento fiscale delle prestazioni del servizio postale universale;
   10.02 Gianluca Pini, volto a modificare il decreto legislativo n. 385 del 1993 in materia bancaria e creditizia;
   10.03 Gianluca Pini, volto a fornire una interpretazione del decreto legislativo 194 del 2008 in materia di pagamento delle tariffe per i controlli sanitari obbligatori per gli imprenditori agricoli;
   10.04 Fedriga, volto a modificare il decreto legislativo n. 39 del 2010 di attuazione della direttiva servizi in materia di lavoro di cittadini comunitari;
   13.2 Schullian, in materia di regime delle prestazioni aggiuntive socio-assistenziali con riferimento ai cittadini UE e ai cittadini di paesi terzi;
   15.01 Gianluca Pini, volto a modificare l'articolo 20 della legge comunitaria 2010, in materia di pesticidi, inserendo il concerto dei ministri delle politiche agricole e della salute;
   16.3 Nicchi, limitatamente al secondo periodo dell'ultimo capoverso (da «È altresì vietato» sino a «farmaceutico») in quanto introduce un divieto di testare su animali prodotti cosmetici anche ove la commercializzazione ricada in ambiti chimico e/o farmaceutico;
   gli identici articoli aggiuntivi 17.02 Grillo e 17.03 Ricciatti, volti a introdurre disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti made in Italy e di certificazione igienico sanitaria di prodotti provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione europea;
   26.24 Gianluca Pini – fatto salvo il capoverso lettera b), giudicato ammissibile – in quanto interviene su disposizioni della legge 157/1992 in materia di caccia, che non sono state oggetto di rilievi nella sentenza di condanna della Corte di Giustizia per non corretto recepimento della direttiva 79/409/CEE da parte dell'Italia (la stessa motivazione di inammissibilità per estraneità di materia, riguarda gli altri emendamenti all'articolo 26 presentati dall'onorevole Gianluca Pini);
   26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.31, 26.32, 26.33, 26.34, 26.36, 26.37, 26.38, 26.39, 26.40 e 26.41 Gianluca Pini;Pag. 167
   33.01 Schullian, che introduce disposizioni relative alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano che hanno competenza in materia di vigilanza cooperativa;
   33.02 e 33.03 Mannino che introducono modifiche del testo unico dell'edilizia in tema di affidamento di opere di urbanizzazione primaria con riferimento alla violazione della disciplina europea in tema di appalti pubblici;
   33.05 Gianluca Pini, in materia di esclusione degli invii di posta massiva dall'ambito del servizio universale;
   33.06 Gianluca Pini, riguardante il commercio elettronico;
   33.08 e 33.09 Gianluca Pini, in materia di concessioni demaniali marittime.

  Avverte altresì che al disegno di legge di delegazione europea (C. 1326) sono stati ritirati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 4.2 Abrignani, 12.01 e 12.02 Costantino, e che al disegno di legge europea (C. 1327) sono stati ritirati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 3.2, 3.3 e 10.05 Vignali, nonché 32.01 Tancredi.
  Avverte infine che, tenuto conto dell'avvio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea il prossimo 31 luglio, la Commissione dovrà convocarsi, per l'esame degli emendamenti sui quali le Commissioni di merito abbiano espresso parere favorevole, il prossimo martedì 30 luglio.

  Enzo MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei, rivolge un appello alla Commissione, per una rapida approvazione dei provvedimenti in esame. Si tratta di un obiettivo politico, tenuto conto del fatto che il contenuto dei disegni di legge riprende i provvedimenti della Legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012, mai approvati dal Parlamento. Ciò determina anche il fatto che i provvedimenti presentati sono inusualmente ampi poiché contengono numerose disposizioni ormai da diverso tempo all'attenzione delle Camere.
  Come è noto, su molte disposizioni sono già aperte procedure di infrazione – con possibili conseguenze in termini di sanzioni pecuniarie, assai onerose – cui si deve aggiungere, sulla base delle notizie odierne, una nuova procedura per mancato recepimento della direttiva in materia di beneficiari di protezione internazionale.
  È naturalmente consapevole del fatto che provvedimenti così articolati e che affrontano materie di rilevante delicatezza necessiterebbero adeguato approfondimento e che alcune materie meriterebbero di essere oggetto di specifici provvedimenti: tuttavia la situazione attuale non consente uno svolgimento fisiologico dei lavori parlamentari, ma induce a recuperare il ritardo accumulato con una accelerazione dei tempi di esame. L'appello che rivolge alle forze politiche incontra limiti intrinseci nella sovranità del Parlamento, ma è suo dovere fare presente questi elementi di urgenza.

  Michele BORDO, presidente, ringrazia il Ministro per l'attenzione che dedica ai lavori della XIV Commissione, testimoniata dalla costante presenza in seduta.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede al Ministro come sia possibile fare in modo che una direttiva come la cosiddetta direttiva servizi, la direttiva 2006/123/CE, a suo avviso iniqua, possa essere modificata. Ritiene che tale normativa danneggi il sistema economico italiano non consentendo di valorizzarne le specificità.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) ringrazia il Ministro per la sua presenza, e sottolinea, con riguardo alla compressione dei tempi di lavoro delle Camere, che il Parlamento non perde occasione per lamentarsi del bicameralismo perfetto e tuttavia non fa che inasprirne le rigidità con una interpretazione puntigliosa. Occorrerebbe a suo avviso, attraverso un semplice accordo interistituzionale, prevedere una procedura semplificata di esame per i provvedimenti già approvati presso un ramo del Parlamento, laddove non presentino Pag. 168profili di particolare complessità e delicatezza.
  Si sofferma quindi sul fatto che il disegno di legge di delegazione europea riporta tre elenchi di direttive: l'allegato A, contiene le direttive di carattere tecnico, che non richiedono un controllo politico ulteriore per il loro recepimento; l'allegato B contiene le direttive di rilevante impatto politico; l'allegato C contiene alcune specifiche direttive oggetto di modifica in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Osserva in proposito che l'allegato A reca due sole direttive e che occorre chiedersi se, in realtà, tutte le direttive contenute nell'allegato B necessitino effettivamente di un passaggio in Commissione. Ritiene che Governo e Parlamento dovrebbero svolgere una riflessione comune sul punto, sempre con finalità di snellimento dei lavori parlamentari.
  Rileva quindi, con riguardo alle esigenze di modifica della normativa dell'Unione europea, come il sistema normativo europeo sia lentissimo ma implacabile: se non si interviene al momento opportuno diviene poi estremamente difficile apportare modifiche. Ricorda infatti che le direttive sono di fatto legge già prima della loro effettiva trasposizione nell'ordinamento interno e che è ormai tardi intervenire sui loro contenuti, anche quando sono in discussione. Il lavoro di fase ascendente dovrebbe svolgersi nella fase di elaborazione delle linee generali di indirizzo delle politiche dell'Unione, in sede di discussione dei libri bianchi ad esempio. Con riferimento specifico alla direttiva servizi – certamente migliorabile per alcuni aspetti – ritiene in ogni caso che si tratti di un intervento di liberalizzazione che offre all'Italia notevoli vantaggi e opportunità.

  Vega COLONNESE (M5S) rileva innanzitutto che la maggior parte degli emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle sono stati ritenuti ammissibili e che esistono margini di migliorabilità dei testi in esame. Alla luce della necessità di approfondire le complesse questioni affrontate dai provvedimenti riterrebbe opportuno che si potesse prolungare l'esame dei disegni di legge sino ai primi giorni del prossimo mese di settembre.

  Giampiero GIULIETTI (PD) richiama quanto suggerito dall'onorevole Buttiglione in ordine ad un accordo interistituzionale tra Camera e Senato in materia di esame dei provvedimenti, osservando che, assai spesso, quando vi è una accelerazione nell'iter dei provvedimenti, è la Camera a farne le spese, subendo una riduzione drastica dei tempi di esame e di istruttoria. Sottolinea quindi il fatto che, a prescindere dalle attuali esigenze di celerità vi sono alcuni temi, quale ad esempio quello riguardante la disciplina della professione di guida turistica, che potrebbero essere oggetto di discussione anche al di fuori delle leggi europee.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) chiede al Ministro se il rinvio della discussione dei provvedimenti in esame al prossimo mese di settembre determinerebbe l'apertura di nuove procedure di infrazione e, in caso di risposta affermativa, di quali procedure si tratti.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, manifesta la condivisione del suo Gruppo in ordine all'opportunità di un'approvazione entro l'estate dei disegni di legge in esame, anche al fine di offrire un segnale concreto al Paese e all'Europa circa la volontà del Parlamento di adeguarsi all'ordinamento dell'Unione europea. Sottolinea inoltre come una approvazione in tempi ravvicinati non escluda affatto la possibilità di approfondire ed intervenire su alcune disposizioni anche in un momento successivo, alla luce delle legittime perplessità che alcune disposizioni potrebbero evocare. Chiede infine al Governo una valutazione in ordine alle diverse opzioni relative all'adesione dell'Italia al sistema del brevetto unico europeo.

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  Alessia Maria MOSCA (PD), relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013, ribadisce, d'intesa con il relatore sul disegno di legge europea, l'intenzione di seguire i tempi di lavoro auspicati dal Ministro, anche in considerazione dei pesanti rischi di apertura di ulteriori procedure di infrazione, l'ultima delle quali è stata preannunciata proprio nella giornata di ieri. Rivolge quindi a sua volta un appello a tutte le forze politiche in Commissione, con le quali si è instaurato sin dall'inizio della legislatura un dialogo positivo, per ribadire che una definitiva approvazione dei disegni di legge entro l'estate rappresenterebbe un risultato importante per la XIV Commissione e per il Parlamento nel suo complesso. Dice questo nella consapevolezza degli spazi di miglioramento dei provvedimenti rispetto ai testi approvati dal Senato, ai quali – lo ricorda – i gruppi di maggioranza hanno rinunciato.

  Paolo ALLI (PdL), relatore sul disegno di legge europea 2013, ritiene che se il Parlamento appena insediato volesse colmare la lacuna dell'ultimo biennio, determinatasi con la mancata approvazione dei disegni di legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012, offrirebbe un segnale di grande importanza all'Europa. Osserva peraltro come da un esame delle proposte emendative pervenute emergano in realtà ridotti spazi di modifica dei testi dei provvedimenti.

  Enzo MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei, osserva in primo luogo come le direttive europee non «inventino» nuove norme ma rendano operativi precetti già presenti nei Trattati, ed è questo il caso della direttiva servizi; rileva quindi che assai spesso la base giuridica delle procedure di infrazione è proprio la violazione dei principi contenuti nei Trattati, e che un terzo delle procedure di infrazione è attribuibile al mancato recepimento della normativa dell'Unione. Sempre con riferimento alla direttiva servizi – che, nella liberalizzazione dei servizi offre a suo avviso una importante opportunità anche per l'Italia – osserva come se in fase di elaborazione della normativa si fosse lavorato per ottenere specifiche deroghe non si avrebbe avuto un impatto così brusco sull'ordinamento interno, come peraltro avvenuto anche in altri paesi europei. Ricorda che per modificare una direttiva occorre che vi sia un'azione politica sulla Commissione europea, affinché riapra il fascicolo normativo in questione.
  Con riferimento alla domanda posto dal deputato Vignaroli rileva come, via via che scadono i termini di recepimento delle direttive, si aprono le procedure per mancato recepimento. Oltre ai noti rischi di sanzioni non va sottovalutata la clamorosa perdita di credibilità che questa situazione determina per l'Italia, risultando peraltro incomprensibile all'estero come il Paese, ormai da due anni, non provveda ad adeguarsi alle normative dell'Unione entrata in vigore.
  Evidenzia inoltre come molti degli emendamenti presentati potrebbero essere trasformati in ordini del giorno, come è il caso delle istanze avanzate in tema di professione di guida turistica.
  Si associa quindi alle riflessioni svolte dai relatori sulla necessità di adeguarsi al diritto vigente dell'Unione e ribadisce, ancora una volta, come sia nella fase di elaborazione della normativa dell'Unione europea – attualmente rivolta alla definizione di questioni importantissime come quelle che riguardano gli appalti pubblici, la materia ambientale, diritti dei cittadini, solo per fare alcuni esempi – che occorre partecipare alla definizione delle relative politiche.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.10.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 16.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, ricorda che si era riservata un approfondimento sulla disposizione di cui all'articolo 2, lettera a) del provvedimento, relativa al divieto di fabbricazione, importazione e vendita delle armi comuni da sparo con caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi superiori a 5 per le armi corte e a 15 per le armi lunghe, ad eccezione delle armi ad uso sportivo e alle repliche di armi antiche. Osserva in proposito che la relazione illustrativa al provvedimento motiva l'intervento con l'esigenza di impedire «che armi d'assalto con un numero di colpi superiore, persino, a quelli in dotazione alle forze dell'ordine possano essere immesse sul mercato civile». La disposizione sembrerebbe pertanto rispondere ad esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ricorda al riguardo che l'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea indica la pubblica sicurezza fra i motivi che giustificano deroghe al principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno. In considerazione della facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 3 della direttiva e dell'esclusione delle armi ad uso sportivo dal divieto di cui all'articolo 2, lettera a) dello schema di decreto legislativo non si ravvisano elementi di incompatibilità della disposizione in oggetto con la normativa comunitaria.
  In considerazione della esclusione delle armi ad uso sportivo dal divieto di cui all'articolo 2, lettera a) dello schema di decreto legislativo, non si ravvisano elementi di incompatibilità della disposizione in oggetto con la normativa comunitaria, e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) chiede se la limitazione introdotta per le armi con caricatori contenenti un numero di colpi superiori a 5 non rischi di configurarsi come contraria al principio della libera concorrenza, e se la facoltà di introdurre deroghe sia prevista dalla direttiva medesima.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, precisa che l'articolo 3 della direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

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