CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 luglio 2013
61.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 73

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che il 2 maggio 2013 il Governo ha presentato al Senato i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013. Rileva che si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Pag. 74
  Rammenta che, con l'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Con riferimento al disegno di legge, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2013, fa presente che lo stesso è stato approvato dal Senato l'8 luglio 2013 e trasmesso alla Camera dei deputati il 9 luglio 2013 (AC 1326). Osserva che il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.
  Fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono disposizioni di carattere generale; gli articoli da 3 a 13 contengono i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della normativa europea; gli articoli 5, 6, 10, 11 e 12 prevedono che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che gli articoli 4, 9 e 13 si limitano a prevedere che la loro attuazione non deve comportare «nuovi o maggiori oneri». Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate; che l'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge e che l'articolo 3 detta specifici princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) relativa alle emissioni industriali. Fa presente che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.
  Segnala che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Ricorda che la direttiva provvede a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno, sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.
  Osserva che gli ultimi dati statistici divulgati dalla Commissione europea sul traffico degli esseri umani forniscono un Pag. 75quadro allarmante non solo sulla diffusione di questo crimine ma anche sulla connessa attenuazione dei diritti umani tra i Paesi membri dell'Unione. Fa presente che dal rapporto risulta che le vittime della tratta tra il 2008 e il 2010 sono arrivate a quota 23.632. Con un incremento del 28 per cento e una preoccupante diminuzione delle condanne negli Stati membri dell'Unione (-13 per cento). Le vittime sono soprattutto donne (68 per cento). Ben il 62 per cento delle vittime della tratta sono oggetto di sfruttamento sessuale, il 25 per cento di lavoro forzato e il 14 per cento di altre forme di sfruttamento. Evidenzia che il dato sorprendente è rappresentato dal fatto che il 61 per cento delle vittime proviene da altri Stati dell'Unione. Osserva che l'Italia conquista poi il primato negativo con 2.381 vittime nel 2010, seguita dalla Spagna con 1.605 vittime. Segnala che, d'altra parte, gli Stati fanno poco per combattere questo drammatico fenomeno criminale. Solo sei Stati hanno recepito correttamente la direttiva 2011/36 del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, malgrado la direttiva, oltre a fornire una nozione comune del reato a tutti gli Stati membri, stabilisca strumenti anche di carattere processuale per ampliare il margine d'intervento degli Stati e assicurare una maggiore forza nella repressione del fenomeno.
  Segnala che l'articolo 6 contiene tre specifici criteri di delega – di cui due introdotti nel corso dell'esame del Senato – per recepire la direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. Per quanto attiene all'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, evidenzia che esso stabilisce alcuni criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e sul contenuto della protezione riconosciuta. Osserva che l'articolo 8 stabilisce uno specifico criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che fissa le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi. Segnala che l'articolo 9 delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto. Evidenzia che l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea (sistema FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade) nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname. Rileva che l'articolo 11 delega il Governo all'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento.
  Fa presente che l'articolo 12 stabilisce princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi. Sottolinea che l'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, contiene princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Segnala che gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. Analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le 38 direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari; l'allegato A comprende due sole direttive per le quali non si è ritenuto necessario il passaggio parlamentare. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva Pag. 762006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.
  Con specifico riferimento ai profili finanziari del provvedimento in esame, rileva che agli articoli 1 e 2, recanti deleghe per il recepimento della disciplina comunitaria, vengono riproposti i meccanismi di copertura amministrativa e finanziaria generalmente utilizzati nelle precedenti leggi comunitarie: ricorso alle ordinarie strutture amministrative e ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni; ricorso (in caso di insufficienza di risorse) al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Osserva, altresì, che il disegno di legge non richiama espressamente, invece, il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, già presente nelle precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012. In base a tali commi, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se, anche in assenza di un esplicito richiamo all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, il predetto meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli debba intendersi confermato anche per il recepimento delle direttive indicate dal provvedimento in esame. Ciò al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 4, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 delle legge 16 aprile 1987, n. 183. Al riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 4, come indicato nella relazione tecnica allegata all'Atto Senato n. 587, riproduce la consueta norma contenuta tra i criteri generali previsti per l'esercizio della delega legislativa nelle più recenti leggi comunitarie. Anche in tali ultime occasioni non era, infatti, stato previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile, se non impossibile, determinare a priori se l'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possa comportare effetti onerosi. Ricorda inoltre che in precedenza, fino al 2006, i disegni di legge comunitaria recavano, invece un limite massimo di ricorso al predetto Fondo, stabilito in 50 milioni di euro. Durante l'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha chiarito che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie reca le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo per la copertura dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie è eccezionale, sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è stato destinato, sia in relazione alla consistenza delle risorse del suddetto fondo impiegate a tale scopo. Osserva che, alla luce di tali chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 19 giugno 2013, ha espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole sulla base, tra gli altri, del presupposto secondo il quale l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 per la copertura di spese non previste dalla legislazione vigente, e comunque nei soli limiti delle necessità connesse all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, abbia carattere eccezionale e riguardi in ogni caso un numero limitato di direttive Pag. 77tra quelle oggetto di recepimento. Per quanto attiene, invece, al ricorso – in via ordinaria – ai «fondi già assegnati alle competenti amministrazioni» osserva che nella prassi applicativa delle disposizioni di identico tenore contenute nelle precedenti leggi comunitarie si è ritenuto che tale formulazione consenta, attraverso i successivi decreti legislativi di attuazione, il ricorso anche alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa o dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni. A tale proposito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, recante emissioni industriali, rileva che, stante l'ampiezza della disciplina prevista dalla direttiva 2010/75/CE – che interessa un ambito assai esteso di attività industriali da sottoporre ad autorizzazione e controllo a fini di tutela ambientale – andrebbe precisata la portata attuativa dei criteri direttivi di cui alle lettera d) ed e), che prevedono, da un lato, l'utilizzo delle sanzioni amministrative ai fini di una migliore attuazione della direttiva 2010/75/UE ovvero di un potenziamento delle attività di ispezione, dall'altro, la revisione del sistema sanzionatorio ai fini di una maggiore efficacia della prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni. Rileva, in particolare, che andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti riguardo al criterio di delega che prevede l'utilizzo delle sanzioni amministrative per le finalità connesse all'attuazione della direttiva stessa, tenuto conto che gli introiti da sanzioni assumono carattere comunque eventuale e non predeterminabile nell'ammontare. Andrebbe chiarito, inoltre, il coordinamento tra la revisione del sistema sanzionatorio prevista dal testo e la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 in base alla quale, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Con riferimento all'articolo 4, recante efficienza e di tariffe elettriche, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che la modifica delle tariffe elettriche incide anche sul gettito fiscale ad essa associato. Con riferimento all'articolo 5, recante prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, rileva che appare opportuno acquisire elementi di chiarimento dal Governo circa la portata applicativa di taluni criteri di delega, atteso che gli stessi sembrano suscettibili di determinare possibili oneri a carico della finanza pubblica. Ciò con particolare riferimento: alle modalità di coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo – lettera b); alle misure per l'identificazione dei minori non accompagnati – lettera c); alla previsione che i percorsi di formazione dei pubblici ufficiali ricomprendano questioni inerenti alla tratta di esseri umani e alla protezione internazionale – lettera e). Con riferimento all'articolo 6, recante norme sui soggiornanti di lungo periodo beneficiari di protezione internazionale, rileva che andrebbe precisata la portata applicativa delle modifiche apportate alla formulazione originaria dell'articolo 6 (Attuazione alla direttiva 2011/51/UE), che appaiono determinare un allentamento delle condizioni di accesso o di mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Ciò al fine di valutare i conseguenti effetti in termini di impatto finanziario della delega, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 2. Ricorda, inoltre, la 5a Commissione del Senato ha espresso sull'emendamento 4.1, che ha introdotto le lettere b) e c) del comma 1, nonché il comma 2 recante clausola di invarianza, parere di semplice contrarietà. Con riferimento all'articolo 7, recante attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, osserva che appare opportuno acquisire elementi di chiarimento dal Governo circa la portata applicativa di taluni criteri di delega, atteso che gli stessi sembrano suscettibili di determinare possibili oneri a Pag. 78carico della finanza pubblica. Ciò con particolare riferimento alla possibilità che il mantenimento in tutti i casi degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore, su uno status uniforme per i rifugiati o per i beneficiari della protezione sussidiaria, porti all'ampliamento della platea degli aventi diritto rispetto alla normativa vigente. Appare altresì opportuno acquisire chiarimenti circa la portata applicativa del criterio di delega relativo all'introduzione di misure volte all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, di cui alla lettera d). Con riferimento all'articolo 9, recante coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea, fa presente che, tenuto conto che la relazione tecnica e la successiva Nota del dipartimento delle finanze affermano che le norme che si intende abrogare sono disapplicate in quanto in contrasto con la normativa comunitaria, appare opportuna una precisazione diretta a confermare che alle suddette disposizioni non siano stati ascritti effetti ai fini della stima dei tendenziali di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 10, recante istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname, rileva che la norma contempla, tra i criteri di delega, l'individuazione del Ministero delle politiche agricole quale autorità nazionale competente per la verifica, mediante risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze per le importazioni di legname. Inoltre è prevista una tariffa, destinata all'integrale copertura delle spese sostenute per i controlli previsti. Infine, viene dettata una clausola di non onerosità per la finanza pubblica. Dato il tenore della norma di delega, osserva che la compatibilità della disciplina con la clausola di invarianza potrà essere verificata in modo esaustivo soltanto sulla base della normativa che sarà adottata nell'esercizio della delega. Sarebbe comunque opportuno acquisire elementi volti ad individuare le strutture cui dovranno presumibilmente essere affidati i compiti di autorità competente, nonché elementi circa l'idoneità delle stesse ad esercitare tali attività nell'ambito delle risorse già assegnate. Infine, stante che i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata vengono destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di controllo, appare opportuna una conferma, da parte del Governo, che le entrate derivanti dalle tariffe siano idonee – anche in termini di allineamento temporale – a coprire i costi delle ordinarie attività di controllo. Con riferimento all'articolo 11, recante adeguamento della normativa nazionale sui prodotti e le tecnologie a duplice uso, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento all'articolo 12, recante norme sui gestori di fondi di investimento alternativi, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento all'articolo 13, recante protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Relativamente al disegno di legge, già approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013», fa presente che il testo originario è corredato di relazione tecnica, che risulta utilizzabile anche a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Segnala che la relazione tecnica precisa che tutte le disposizioni contenute nel provvedimento mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni pecuniarie in favore dell'Unione europea e a prevenire aggravi finanziari a carico delle casse dello Stato. Osserva inoltre che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio ulteriori note tecniche. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente che, in relazione agli articoli 1 e 3, concernenti rispettivamente il diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari e disposizioni relative all'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, non ritiene di dover formulare osservazioni. Analogamente non Pag. 79ha osservazioni da formulare riguardo all'articolo 4 – concernente l'ordinamento e il mercato del turismo – in considerazione delle modalità di alimentazione del Fondo che non comportano oneri per la finanza pubblica, all'articolo 6 – modifica della disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori –, nel presupposto che la norma sia idonea a superare gli elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria sollevati dalla Commissione europea, e all'articolo 7 – accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni –. In merito all'articolo 8, relativo all'imposta erariale sugli aeromobili, osserva che la disposizione riduce l'ambito di applicazione dell'imposta, i cui effetti sono scontati nelle previsioni tendenziali. Ritiene che andrebbero pertanto quantificate le minori entrate attese sulla base dei dati di gettito realizzati nell'anno 2012, rispetto ai quali la relazione tecnica non fornisce informazioni. Tenuto conto che la norma è diretta a recepire la disciplina comunitaria in materia, considera opportuno che siano valutati gli effetti relativi ai possibili rimborsi richiesti dai contribuenti che hanno versato l'imposta e che, in attuazione della norma in esame, non rientrano più tra i soggetti passivi. Ciò anche alla luce di quanto indicato nell'articolo 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2012 che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta, versata in base alle disposizioni previgenti ma non più dovuta in base alla nuove disposizioni. Nessuna osservazione da formulare rispetto all'articolo 9, che prevede disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Riguardo all'articolo 10, sull'affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, ritiene che andrebbe chiarito se la cessazione dei contratti di affidamento, benché sia previsto un congruo termine per l'interruzione dello stesso, possa avere riflessi sulle entrate degli enti locali interessati. Non ritiene di dover formulare osservazioni sui profili finanziari riguardo all'articolo 11, che prevede disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare e all'articolo 12, che prevede disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. In merito all'articolo 13, concernente l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, rileva che la quantificazione degli oneri appare coerente con i parametri utilizzati nella relazione tecnica. Ritiene altresì opportuno acquisire chiarimenti circa l'utilizzo a fini di copertura del Fondo nazionale per le politiche sociali, al fine di escludere che detto utilizzo comprometta la realizzazione di iniziative o programmi già avviati a valere sulle risorse in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura ricorda che quelle di cui alla lettera a), pari a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, sono iscritte nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo rileva che tali risorse pur se iscritte in un capitolo di conto capitale sono state in numerose occasioni utilizzate anche per la copertura di oneri di parte corrente. Con riferimento alle risorse di cui alla lettera b) fa presente che esse prevedono l'utilizzo, nella misura di 4,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; tale accantonamento seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Le risorse di cui alla lettera c) prevedono l'utilizzo, nella misura di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, del fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Con riferimento all'utilizzo di tale fondo, ricorda che la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso sia alla 14a Commissione in data 20 giugno 2013, sia all'Assemblea in data 4 luglio 2013, ha formulato un'osservazione evidenziando che la copertura prevista «assorbe quasi la metà dello stanziamento iscritto, a partire dal 2014, sul Fondo nazionale per le politiche sociali, con il Pag. 80rischio di ridimensionare ulteriori interventi finanziati dal medesimo fondo». Infine le risorse di cui alla lettera d) prevedono la riduzione, nella misura di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (capitolo 2780 – Ministero dell'economia e delle finanze). Con riferimento all'utilizzo di tali risorse, ricorda che la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso sia alla 14a Commissione in data 20 giugno 2013, sia all'Assemblea in data 4 luglio 2013, ha formulato un'osservazione evidenziando che l'utilizzo di quota parte dell'otto per mille Irpef di spettanza statale «rappresenta il perpetuarsi di una prassi basata sul ricorso a tali stanziamenti per finalità difformi rispetto alla legge istitutiva del meccanismo dell'otto per mille». Con riferimento all'articolo 14, che modifica il decreto legislativo n. 267 del 2003, in materia di protezione delle galline ovaiole, non ritiene di formulare osservazioni, tenuto conto che attività di controllo degli allevamenti da parte dell'autorità sanitaria sono già previste a legislazione vigente. Anche con riferimento all'articolo 15, relativo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi non ritiene di dover formulare osservazioni, tenuto conto che la legislazione vigente già prevede attività di controllo da parte del Ministero della salute e che le tariffe dovranno garantire la copertura degli oneri correlati. In merito all'articolo 16, sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, rileva che la norma individua il Ministero della salute quale autorità nazionale competente per la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali. Inoltre, demanda a un successivo decreto ministeriale la regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione. Ritiene pertanto che andrebbero fornite assicurazioni in merito all'idoneità delle strutture individuate ad esercitare le attività previste nell'ambito delle risorse già assegnate, come sembra implicitamente indicare la relazione tecnica.Nessuna osservazione ritiene di dover formulare in merito all'articolo 17, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, all'articolo 18, che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sulla gestione della qualità delle acque di balneazione, e all'articolo 19, che modifica il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni, nel presupposto che tali norme siano idonee a superare gli elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria sollevati nella procedura d'infrazione. Con riferimento all'articolo 20, che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – che l'assolvimento dei nuovi obblighi informativi dell'autorità competente mediante la messa a disposizione del proprio sito non determini ulteriori oneri per l'autorità stessa e che, stante la possibilità da parte dell'autorità competente di assumersi gli obblighi dell'operatore in caso di inadempienza di quest'ultimo, la garanzia finanziaria da questi prestata risulti idonea a coprire totalmente gli oneri per l'autorità competente. In merito all'articolo 21, che modifica il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, prende atto che nel corso della discussione presso il Senato il Governo ha ribadito la non onerosità della norma, rinviando al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare ogni chiarimento in relazione alla possibilità per il medesimo dicastero di svolgere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, i compiti di ricerca di metodi di Pag. 81riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi e efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori, senza oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato. Poiché tuttavia tali chiarimenti al momento non risultano essere disponibili, evidenzia che andrebbe acquisita la conferma che i predetti compiti di ricerca, incombenti allo Stato italiano in forza della normativa europea, possano effettivamente essere svolti senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 22, che modifica il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e all'articolo 23, che prevede disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il recepimento della direttiva 2011/92/UE, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari. In merito all'articolo 24, sull'azione comunitaria in materia di acque, ritiene necessario che il Governo confermi che le attività di natura tecnica previste dalle norme in esame possano essere effettivamente svolte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria. Segnala in proposito che tale clausola è stata introdotta al fine di recepire una condizione motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 luglio 2013.
  Per quanto riguarda l'articolo 25, sulla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, evidenzia come andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la previsione di invarianza finanziaria contenuta nel comma 3. In particolare, andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle somme necessarie per la riparazione dei danni ambientali nel caso in cui gli interventi di ripristino da parte dei responsabili risultino incompleti o non corretti. In tal senso andrebbe verificato: se risultino già stanziate in bilancio somme utilizzabili per le finalità indicate dal testo e se, in caso di pagamento da parte dei soggetti obbligati, si presenti il necessario allineamento temporale fra l'acquisizione di tali risorse e il loro utilizzo per la realizzazione delle misure di riparazione. Osserva in proposito che il comma 2 esclude gli accordi transattivi già stipulati – o comunque attuativi di accordi di programma già conclusi – dall'applicazione dell'articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come riformulato dal presente testo. Andrebbero esclusi eventuali riflessi finanziari di tale previsione. Infine, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni, andrebbe valutata la compatibilità della norma rispetto alla disciplina comunitaria, con particolare riferimento all'ambito di applicazione della tutela risarcitoria negli interventi di bonifica già avviati.
  Con riferimento all'articolo 26, che modifica la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ritiene che al riguardo andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, andrebbero forniti delucidazioni in merito ad eventuali oneri derivanti dai compiti attribuiti alle regioni e province autonome, all'ISPRA e agli altri enti pubblici di ricerca coinvolti. In merito all'articolo 27, che modifica il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari. In merito all'articolo 29, che reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la norma sia idonea a superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione. Per quanto riguarda l'articolo 30, relativo alle Commissioni territoriali per Pag. 82il riconoscimento della protezione internazionale, osserva che l'istituzione dei nuovi organismi, secondo quanto specificato anche dalla relazione tecnica, determina un potenziale onere a carico del bilancio dello Stato. Segnala inoltre che tale onere non dovrebbe, almeno in teoria, poter trovare copertura a carico degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, dal momento che i medesimi dovrebbero essere commisurati unicamente ai fabbisogni propri delle sole dieci Commissioni territoriali già attualmente previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008. A tal proposito rileva che non appare significativo il fatto che anche l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3703 del 2008 non ha individuato una copertura dal momento che la sua emanazione era da porre in relazione ad uno stato di emergenza dovuto all'eccezionale afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea giunti irregolarmente in Italia. Per quanto concerne l'impiego a copertura delle entrate riassegnabili alle finalità in esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 94 del 2009, segnala che tale utilizzo è indicato dalla sola relazione tecnica, ma non anche dal dispositivo normativo e che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa l'eventualità che le stesse entrate risultino ancora inutilizzate e dunque non già destinate ad altra finalità di spesa. Su tali aspetti ritiene, pertanto, necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Non ritiene di dover formulare alcuna osservazione in merito all'articolo 31, che riguarda l'attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici, e all'articolo 32, che modifica l'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del Servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Infine, in relazione all'articolo 33, che reca disposizioni in materia di strumenti derivati OTC e repertori di dati sulle negoziazioni, in considerazione del tenore delle norme e della clausola di neutralità riportata al comma 3, ritiene che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi idonei a comprovare che alle eventuali nuove attività che dovessero ricadere in capo a soggetti della pubblica amministrazione, questi ultimi possano provvedere avvalendosi delle risorse umane e strumentali già ad essi assegnate in base alla vigente normativa. Con riferimento alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, fa presente che la stessa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. Ricorda che, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento all'esame della Commissione dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. In particolare, la relazione dovrebbe indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; Pag. 83i dati consuntivi e una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle regioni, a livello di giunte e di assemblee. Rileva che la legge n. 234 del 2012 configura, pertanto, la relazione consuntiva quale principale strumento per il controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. A suo avviso la relazione relativa al 2012 consente, quindi, di ricostruire le attività svolte dal Governo nell'anno di riferimento e di valutarne l'efficacia complessiva. Tenuto tuttavia conto dell'avvio della nuova legislatura, appare peraltro opportuno finalizzare l'esame della relazione non tanto alla formulazione di un giudizio sulla politica europea del precedente Governo ma piuttosto sulla individuazione dei fattori strutturali di forza e di debolezza della partecipazione italiana alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Ricorda che la relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'Unione europea – ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni); la seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali; la terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo; la quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo. Rileva che la Relazione è accompagnata da dieci allegati, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 sopra richiamato, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2012, con l'indicazione degli argomenti trattati, l'indicazione dei due ricorsi presentati dall'Italia alla Corte di giustizia, nonché l'elenco dei provvedimenti regionali di attuazione di direttive europee. Osserva che il documento all'esame, per i settori di competenza, della Commissione bilancio costituisce un forte progresso rispetto alle relazioni consuntive precedenti, in quanto non si limita ad una cronaca di quanto avvenuto a livello europeo ma riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti per ciascuna politica dal nostro Paese. Ritiene che in questa prospettiva assume un particolare rilievo soprattutto la premessa della relazione che, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 e con le richieste formulate dalla Camera nelle risoluzioni approvate sulle relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011, delinea in modo efficace e sintetico la posizione dell'Italia e le linee generali dell'azione negoziale svolta dal Governo sui grandi temi e politiche dell'UE, costituendo una sorta di guida alla lettura del documento. Ricorda che la parte I, relativa agli Sviluppi del processo di integrazione europea nel 2012, le sezioni I riserva una particolare attenzione ai temi economici e finanziari, formulando un giudizio complessivamente positivo sulle misure Pag. 84adottate a livello al fine di mantenere la stabilità dell'area euro, incluso il nuovo sistema di governance economica. Rileva che, ad avviso del Governo, gli sforzi compiuti hanno consentito di mitigare gli impatti di una crisi globale del sistema finanziario e di promuovere sia a livello europeo che nazionale, unitamente alle misure di consolidamento dei conti pubblici, una costante azione per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione. La relazione riconosce, tuttavia, che la gravità della crisi non ha tuttora consentito agli sforzi compiuti in sede europea e nazionale di produrre effetti visibili in termini di ripresa dell'economia e dell'occupazione. In tale contesto, ritiene che il documento rivendichi quale successo dell'azione del Governo, l'adozione da parte del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 del Patto per la crescita e l'occupazione che articola in modo organico le misure di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo, da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio. Fa presente che, anche con riferimento al rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria, la relazione sottolinea come il Governo abbia ispirato la propria azione a due principali obiettivi: sostenere un credibile e ambizioso processo di riforma, insistendo sull'esigenza di agire nel rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione e di assicurare anche il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali; assicurare che il rafforzamento della disciplina e delle regole volte ad assicurare la stabilità sia accompagnato da meccanismi capaci di promuovere la prosperità e la crescita equilibrata in tutti i Paesi dell'Unione, assicurando un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica. Rileva che un secondo tema di interesse della Commissione bilancio affrontato dalla relazione è il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, su cui è stato definito un accordo lo scorso 27 giugno. La posizione italiana – come ricordato dal documento – è stata caratterizzata dalla necessità di migliorare il saldo netto nazionale, e da un approccio globale, ispirato dai principi dell'uso efficiente delle risorse (in particolare per sostenere la crescita economica), della solidarietà e dell'equità. In senso negativo, rileva tuttavia che mentre si riportano sistematicamente e accuratamente le posizioni assunte dal Governo si ignora quasi completamente il dettato del secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234, in quanto non si dà conto se non in modo occasionale e quasi evasivo del seguito dato ad atti di indirizzo delle Camere su progetti di atti o su grandi questioni. In particolare, sono completamente ignorate le mozioni approvate, in identico testo, da Senato e Camera prima dei Consigli europei di gennaio e giugno 2012, le quali hanno concorso a definire la posizione dell'Italia sulla nuova governance economica e sulle iniziative per la crescita, e il documento finale sulle proposte relative al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 approvato nel gennaio 2012 dalle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea. Ritiene che la mancata indicazione del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere costituisca una lacuna grave in quanto non consente la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo posto in capo al Governo dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012. Tale disposizione, ricorda, impone al Governo di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea, tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della Pag. 85posizione assunta. Dalla lettura del documento si ha invece l'impressione che in molti casi gli atti di indirizzo approvati dalle Camere non siano presi in considerazione dalle amministrazioni e dai Ministri competenti, vanificando sostanzialmente l'intervento parlamentare. A suo avviso, l'esame della relazione consuntiva per il 2012 conferma, dunque la difficoltà per il Parlamento di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Governo in materia europea, nonostante alcuni innegabili progressi. Rileva che, alla crescita esponenziale nella passata legislatura dell'intervento della Camera in fase ascendente, ha fatto riscontro un miglioramento solo parziale dell'interlocuzione a livello politico con il Governo. Ritiene necessario quindi porre rimedio a queste carenze. Le prossime tappe del processo di integrazione, con la creazione di un'autentica unione economica e la prospettiva di unione politica, prospettano ampie condivisioni di sovranità nazionali in settori fondamentali che non potranno che essere operate con il pieno e sistematico coinvolgimento delle Camere in tutte le scelte politiche e normative dell'Unione europea. Osserva, infine, che il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde, peraltro, soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali italiani ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale.

  Il sottosegretario Sesa AMICI, stante la complessità dei quesiti posti dal relatore, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, onde consentire al Governo di fornire i chiarimenti richiesti.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea 2013, recante disposizioni in materia di efficienza energetica e di tariffe elettriche, chiede che il Governo fornisca chiarimenti non solo sulla portata finanziaria, ma anche sugli effetti sociali della disciplina ivi introdotta, che prevede l'applicazione di tariffe elettriche aderenti al costo del servizio, eliminandone l'attuale struttura progressiva rispetto ai consumi.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in oggetto per giovedì 25 luglio, alle ore 11. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche.
Atto n. 12.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2013.

  Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore, ricorda che erano stati chiesti chiarimenti al Governo in ordine ad alcuni aspetti del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Sesa AMICI, in merito alla richiesta di chiarimenti sul significato dei livelli gerarchici di articolazione del piano dei conti, segnala che saranno recepite Pag. 86nello schema di regolamento tutte le osservazioni del Consiglio di Stato, e, per quel che rileva, inserendo all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), le seguenti lettere: «b-bis) livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unità elementari di bilancio; b-ter) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile».
  Infine, relativamente all'esigenza di esplicitare la natura economica e finanziaria delle transazioni riconducibili ai livelli di articolazione del piano dei conti, ritiene opportuno confermare che, con la pubblicazione del glossario sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verranno fornite tutte le informazioni essenziali per chiarire il contenuto delle voci del piano dei conti ai livelli di articolazione ivi previsti, non essendo possibile inserire nel corpo del regolamento la grande quantità di informazioni necessarie per l'esplicitazione della richiesta.

  Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione;
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche (atto n. 12),
  premesso che:
   lo schema di decreto è predisposto in attuazione dell'articolo 4, commi 3, lettera a), e 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 – recante l'attuazione della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, contenuta nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;
   ai sensi del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, i soggetti tenuti all'adozione del Piano sono soltanto le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle territoriali, in regime di contabilità finanziaria, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 196 del 2009, ossia gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione – come indicati annualmente dall'apposito Comunicato ISTAT – le Autorità indipendenti, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di pubblico impiego;
   l'articolo 1 dello schema di decreto definisce amministrazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche – ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale – in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 91 del 2011, diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, nei cui confronti opera la delega al Governo per la riforma della struttura del bilancio dello Stato, tutt'ora pendente, da attuarsi entro il 1o gennaio 2014 di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009;
   l'articolo 2 dello schema di decreto definisce il piano dei conti, secondo l'articolazione contenuta nell'allegato 1, che dovrà essere adottato dalle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria a partire dall'anno 2014, dopo un periodo di sperimentazione di un anno a decorrere dall'anno 2013;
   il Piano, come esposto in allegato 1, è suddiviso in tre «moduli»: Conto economico, Conto finanziario e Stato patrimoniale, ciascuno dei quali è composto, rispettivamente, dall'elenco delle unità elementari dei conti economici, patrimoniali e del bilancio finanziario e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione;Pag. 87
   l'articolo 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 91 del 2011, prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di affiancare la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e di realizzare un sistema integrato di contabilità, in conformità all'allegato 1 dal piano dei conti, disponendo, al fine di garantire l'integrazione contabile tra i diversi moduli del piano dei conti, che ciascuna voce del piano relativa alla contabilità finanziaria debba essere correlata alle corrispondenti voci del piano relative alla contabilità economico-patrimoniale attraverso «schemi di transizione», predisposti periodicamente dal Ministero dell'economia e finanze;
   l'articolo 4 disciplina il periodo di sperimentazione della durata di un esercizio finanziario a decorrere dall'anno 2013 che interesserà le amministrazioni individuate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
   la sperimentazione riguarderà – tra l'altro – la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, la definizione dei livelli gerarchici in relazione alle peculiarità contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile e la tenuta delle scritture di correlazione tra i moduli del piano dei conti;
   appare necessario completare, al più presto, il processo di integrazione dei sistemi contabili, estendendo, per quanto possibile, le misure previste dal presente decreto anche alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti territoriali, mettendo a frutto i risultati dell'attività dei gruppi di lavoro che hanno partecipato alla stesura dal provvedimento in oggetto;
   valutata l'opportunità – al di là della previsione, pure contenuta nell'articolo 2, comma 6, della pubblicazione di un glossario atto a facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari – di precisare, nelle definizioni di cui all'articolo 2, il significato dei diversi livelli di articolazione del piano dei conti;
  preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo il quale:
   con riferimento al significato dei livelli gerarchici di articolazione del piano dei conti, nello schema di regolamento saranno integralmente recepite le osservazioni sul punto formulate dal Consiglio di Stato con il parere n. 481 del 2013;
   in relazione all'esigenza di esplicitare la natura economica e finanziaria delle transazioni riconducibili ai livelli di articolazione del piano dei conti, con la pubblicazione del glossario sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verranno fornite tutte le informazioni essenziali per chiarire il contenuto delle voci del piano dei conti ai livelli di articolazione ivi previsti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
  b-bis) livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unità elementari di bilancio;
  b-ter) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile».

  Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

Pag. 88

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione.
C. 1310 Governo, approvato dal Senato.