CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, sottolinea in primo luogo come il decreto-legge n. 63 del 2013 sia volto, agli articoli da 1 a 13-bis, a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Segnala, in proposito, come il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una direttiva europea trovi il suo fondamento nella legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea la quale, all'articolo 37, precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della Pag. 38legge europea relativa all'anno di riferimento. In particolare, ricorda che la direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. In relazione al mancato recepimento da parte dell'Italia di tale direttiva, è in corso la procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, e attualmente allo stato di parere motivato emesso il 25 gennaio 2013.
  Il decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2010/31, interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la Direttiva 2010/31 rifonde e abroga).
  Passando al contenuto del provvedimento, rileva come la sua illustrazione si concentrerà sulle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, mentre le altre parti del decreto saranno illustrate dalla relatrice per la Commissione Finanze.
  L'articolo 1 sostituisce il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, allo scopo di adeguare le finalità del decreto stesso a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riprendendo pressoché integralmente il paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva, indica come finalità del decreto, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
  Il comma 2 è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, che ha integrato l'individuazione delle finalità cui è rivolto il provvedimento. Le integrazioni del Senato sono volte a reinserire, con parziali modifiche, finalità già presenti nel testo del citato decreto legislativo 192 del 2005. Nel corso dell'esame in Senato, con riferimento all'elenco delle materie oggetto del decreto sono state inserite le lettere:
   b-bis) sull'adozione di criteri generali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e per le relative informazioni in sede di transazioni immobiliari;
   b-ter) riguardante l'effettuazione di ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni inquinanti;
   h-bis) volta ad assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni;
   h-ter) volta promuovere l'uso razionale di energia anche attraverso informazione e sensibilizzazione utenti finali.

  Rispetto al testo del decreto legislativo n. 192 del 2005, le novità più rilevanti sotto il profilo dell'individuazione delle finalità, riconducibili all'attuazione della direttiva 2010/31, appaiono:
   la lettera a) relativa al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
   la lettera b) sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
   la lettera c) sugli incentivazione della diversificazione energetica;
   la lettera d) sul sostegno della competitività tecnologica dell'industria nazionale;
   la lettera e) parzialmente modificata nel corso dell'esame in Senato, che contiene una dettagliata specificazione della finalità di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature e tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;
   la lettera f) sul conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

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  L'articolo 2 introduce nuove definizioni rispetto a quelle recate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ne modifica parzialmente altre, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/31.
  Illustra quindi le modifiche maggiormente rilevanti all'impianto definitorio attuale.
  Una particolare rilevanza, in relazione alle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia assume la nozione di «attestato di prestazione energetica». L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto n. 192 del 2005 reca la definizione di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» limitandosi a qualificarlo come il documento «attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio», non facendo alcun riferimento al rilascio del documento da parte di soggetti indipendenti e qualificati. In attuazione di quanto prescritto dalla direttiva, la lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo, abrogando la vecchia definizione, modifica il nome del documento in «attestato di prestazione energetica dell'edificio» e ne prevede il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti: esso attesta la prestazione energetica di un edificio (attraverso l'utilizzo di specifici descrittori) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Alla lettera l-ter) è introdotto anche un «attestato di qualificazione energetica», che ha una natura dichiaratamente non imparziale, non essendo necessariamente richiesto che chi la redige sia estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio:
  La direttiva 2010/31/UE contiene (al numero 4 dell'articolo 2) la definizione di «prestazione energetica di un edificio» (quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione) cui corrisponde la nuova lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 192, inserita nel corso dell'esame al Senato (che ha approvato il comma aggiuntivo 01, all'articolo 2 in commento).
  La disposizione attuativa si differenzia dalla direttiva in quanto:
   introduce l'unità di tempo («annua»);
   precisa che si tratta di energia «primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria»;
   elenca i vari bisogni energetici dell'edificio (la preparazione dell'acqua calda è solo «per usi igienici sanitari», l'illuminazione, gli impianti ascensori e le scale mobili solo per il settore terziario);
   determina il tipo di descrittori (che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici);
   precisa che la prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle due.

  La direttiva 2010/31/UE definisce (al numero 2 dell'articolo 2) «edificio a energia quasi zero» l'edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente al suo allegato I. La disposizione specifica che il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. Rispetto a tale definizione quella contenuta nella lettera l-octies) del comma 1 dell'articolo 2, si differenzia per alcuni aspetti: qui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo «è coperto», in misura significativa (e non più «molto» significativa) da energia da fonti rinnovabili, la quale a sua volta deve essere prodotta all'interno del confine del sistema (laddove la direttiva richiedeva solo che in essa fosse «compresa» quella prodotta in loco, e poi consentiva che fosse prodotta anche «nelle Pag. 40vicinanze»). A tale definizione pertiene anche quella della lettera l-quinquiesdecies) per l’«energia prodotta in situ» (energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema), quella della lettera l-octiesdecies) per il «fattore di conversione in energia primaria» (rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico) e quella della lettera l-quinquies) per il «confine del sistema (o energetico dell'edificio)» (confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta).
  La direttiva 2010/31/UE contiene (al numero 3 dell'articolo 2) una nozione di «sistema tecnico per l'edilizia» (impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di un'unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni) che alla lettera l-viciessexies) è declinata in guisa più generale, visto che come «sistema tecnico, per l'edilizia» si considera l'impianto tecnologico dedicato ad uno o ad una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio (precisando che un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi). A tale definizione pertiene anche quella della lettera l-terdecies) sull’«energia esportata» (quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine) e quella della lettera l-undetricies) sul «vettore energetico» (sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio).
  La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 10 dell'articolo 2) una definizione di «ristrutturazione importante» di un edificio articolata su due opzioni: a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 per cento del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25 per cento della superficie dell'involucro dell'edificio), ma si consentiva agli Stati membri la scelta tra di esse. Con la lettera l-viciesquater) il decreto-legge in esame sceglie la seconda opzione, quella basata sulla metratura: sarà «ristrutturazione importante di un edificio» quando i lavori (in qualunque modo denominati: a titolo indicativo e non esaustivo, manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio; si precisa, però, che in tale calcolo entrano tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (esempio rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).
  La direttiva 2010/31/UE contiene (al numero 5 dell'articolo 2) una nozione di «energia primaria» (energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione) pedissequamente riprodotta alla nuova lettera l-quaterdecies). A tale definizione pertiene anche quella di cui alla lettera l-undecies) sull’«energia consegnata o fornita» (energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio).
  La direttiva 2010/31/UE definisce (al numero 13 dell'articolo 2) la «cogenerazione» una produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica; la lettera l-quater del comma 1 dell'articolo in commento, riproduce pedissequamente la direttiva, pur precisando in via aggiuntiva che il processo deve rispondere ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.
  La direttiva 2010/31/UE contiene (al numero 14 dell'articolo 2) una nozione di «livello ottimale in funzione dei costi», secondo cui esso designa il livello di prestazione energetica che comporta il costo Pag. 41più basso durante il ciclo di vita economico stimato. La lettera l-vicies) del comma 1 dell'articolo in esame, riproduce pedissequamente la definizione sul costo più basso e sul ciclo di vita economico stimato; aggiunge però che il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.
  Nel corso dell'esame presso il Senato, è stata inserita una definizione di «impianto termico» che modifica quella attualmente prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005 (Allegato A, n. 18).
  Le modifiche rispetto all'attuale definizione riguardano la specificazione che nella definizione (che resta quella di «impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato»), sono compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
  È inoltre aggiunta la specificazione che sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante.
  Resta invece identica l'esclusione dalla definizione di impianti termici dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
  Attraverso una modifica approvata dal Senato è altresì previsto l'inserimento, nell'articolo 2, di un comma 1-bis, recante una nuova definizione di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, quale «quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto». Rispetto alla definizione attualmente vigente (decreto legislativo n. 192 del 2005, Allegato A, n. 14), la nuova formulazione fa cadere la specificazione secondo la quale tale quantità di energia, richiesta per il mantenimento della temperatura di progetto, è da considerarsi «in regime di attivazione continuo».
  L'articolo 3 prevede modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. In particolare, il comma 1 perde il riferimento alla normativa transitoria dell'articolo 12 (oramai superata) sull'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti. Al contempo, si precisa che il decreto si applica sia all'edilizia pubblica sia a quella privata (comma 2-bis): in rapporto ad ambedue esso disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. I commi 3, 3-bis e 3-ter regolamentano le esclusioni.
  Il nuovo comma 2-ter elenca dettagliatamente le materie disciplinate dal decreto legislativo n. 192 del 2005:
   la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
   le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazione energetica;
   la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a «energia quasi zero»;
   l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;
   lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;
   l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
   la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; Pag. 42
   la realizzazione di un sistema di ispezione periodica degli impianti termici;
   i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
   la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
   la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
   la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.

  I commi 3, 3-bis e 3-ter regolamentano le esclusioni.
  Secondo il nuovo comma 3, l'ambito delle esclusioni dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che:
   sia vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004), fatto salvo l'obbligo di dotarsi dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 6) e di uniformarsi alle norme sull'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici (di cui all'articolo 7); il testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge circoscriveva l'esclusione dei beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 ai casi in cui il rispetto delle prescrizioni avrebbe comportato «una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici»; tale limitazione, soppressa nel testo del decreto-legge adottato dal Governo, è stata reinserita nel corso dell'esame al Senato, mediante l'introduzione di un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale i citati edifici vincolati sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 solo nei casi in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici. A tale disposizione, che riproduce nella sostanza quella vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, viene aggiunto un inciso volto a ricomprendere nei casi di esclusione quelli in cui l'intervento non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta;
   sia industriale o artigianale quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
   sia rurale non residenziale, purché sprovvisto di impianti di climatizzazione; si sottolinea che nel testo previgente la pubblicazione del decreto-legge, i fabbricati agricoli non residenziali erano ricompresi nella medesima fattispecie insieme agli edifici industriali o artigianali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Tali edifici rurali vengono quindi non solo presentati a parte, ma viene altresì introdotta come condizione da verificare ai fini dell'esclusione, che siano sprovvisti di impianti di climatizzazione;
   sia fabbricato isolato con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (non è riprodotta invece la precedente esclusione degli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile); riguardo ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (comma 3-ter);
   sia non compreso nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto Pag. 43del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo che il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
   sia adibito a luogo di culto e allo svolgimento di attività religiose.

  L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in Senato, novella la disciplina in materia di metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici.
  Il comma 1, lettera a) contiene la nuova lettera a) e la nuova lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. In particolare, sono stabiliti i principi e criteri cui dovranno uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico – di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata – volti all'aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (lettera a)) nonché all'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici (lettera b)).
  La nuova lettera a) dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 elenca i criteri cui il MISE dovrà attenersi per l'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici in conformità con quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I (Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici) della direttiva 2010/31.
  La nuova lettera b) del medesimo articolo 4 elenca i criteri generali per l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, cui il MISE dovrà attenersi nell'emanazione dei decreti attuativi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31.
  Il comma 1, lettera b), inserisce nell'articolo 4 del decreto legislativo 192 del 2005 un nuovo comma 1-bis, demandando a uno o più regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti nonché per la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione.
  Nel corso dell'esame in Senato è stato ampliato l'ambito dei regolamenti, (con l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 1-bis), demandando ad essi anche la predisposizione di norme sulle modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo (sistemi di automazione, controllo e monitoraggio).
  L'articolo 5 introduce due nuovi articoli (successivi all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005), il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero (articolo 4-bis), il secondo volto ad aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell'efficienza energetica negli edifici (articolo 4-ter).
  Il nuovo articolo 4-bis prevede che dal 1o gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero. In linea con gli orientamenti europei, che prevedono per le pubbliche amministrazioni un ruolo «esemplare» in materia di efficientamento energetico, la norma prevede per queste un anticipo di due anni, analogamente all'articolo 9 della direttiva. A partire dal 31 dicembre 2018, infatti, gli edifici di nuova costruzione; di proprietà di pubbliche amministrazioni; Pag. 44occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.
  Dal 30 giugno 2014 (tale termine è stato anticipato dal Senato, in quanto il testo originario prevedeva il 31 dicembre), però, con decreto interministeriale adottato dopo aver sentito la Conferenza unificata (il testo originario del decreto-legge richiedeva il parere della Conferenza unificata), è definito un Piano d'azione – che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia – che è trasmesso alla Commissione europea, come richiesto dalla direttiva 2010/31/UE. Esso dovrà applicarsi alle varie tipologie di edifici, con indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2; dovrà indicare come si intende promuovere l'obiettivo degli edifici a energia quasi zero, con uno step intermedio per gli edifici di nuova costruzione entro il 2015; dovrà individuare le esclusioni in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico.
  Il nuovo articolo 4-ter riguarda gli strumenti finanziari per incentivare l'efficienza energetica. Il comma 1 dispone che gli incentivi pubblici all'efficienza energetica degli edifici siano concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento. Il comma 2 si focalizza sugli edifici di proprietà pubblica, ponendo particolare attenzione agli edifici scolastici.
  Per il sostegno alla realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica (inclusa, secondo l'integrazione effettuata dal Senato, l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione), la norma prevede l'utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, con le modalità che verranno definite dal decreto attuativo del fondo stesso.
  Ricorda in proposito che tale fondo è stato istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 euro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.
  Il comma 3 prevede che l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni, metta a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio (che, secondo un'integrazione effettuata dal Senato, deve essere analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC), che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto dal Conto termico.
  Il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 (cosiddetto «Conto termico») riguarda l'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Il citato articolo 7, comma 12, fa riferimento ai contratti tipo di rendimento energetico sviluppati congiuntamente dalla «Consip Spa» e dalle regioni, anche con il coinvolgimento dell'ANCI. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.
  Il comma 4 prevede la redazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, di un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco dovrà essere redatto entro il 31 dicembre 2013 (tale termine è stato anticipato dal Senato, mentre il testo originario prevedeva il 30 aprile 2014); aggiornato ogni tre anni; inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica.
  L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, per introdurre l'attestato di prestazione energetica (APE) al posto dell'attestato di certificazione energetica (ACE). Si prevede inoltre l'aggiornamento, con decreto ministeriale, delle Linee guida per la certificazione Pag. 45energetica degli edifici. L'articolo attua gli articoli da 11 a 13 della direttiva 2010/31/UE, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici.
  Il nuovo comma 1 rinomina l'attestato di certificazione energetica in «attestato di prestazione energetica» e stabilisce che esso venga fornito per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, a cura del costruttore; per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario, a cura del proprietario dell'immobile; per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 luglio 2015, la soglia è abbassata a 250 m2).
  Rispetto al testo originario del presente decreto-legge, che richiedeva la redazione dell'APE «al termine dei lavori», nella versione modificata dal Senato il riferimento non è più dato dalla fine dei lavori ma dal rilascio del certificato di agibilità. Al comma 2 si ribadisce che il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all'avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota («fornisce evidenza») la futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica. Nel testo originario l'APE deve essere prodotto «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori», mentre nel testo modificato dal Senato entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità». Durante i lavori del Senato, oltre alla vendita e la nuova locazione di edifici è stato introdotto anche il caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
  Il nuovo comma 3 stabilisce che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tale previsione era già contenuta nel comma 2-ter del testo previgente del decreto legislativo n. 192/2005, che però escludeva i contratti di locazione aventi ad oggetto edifici non ancora dotati ACE. A causa di tale esclusione, la Corte europea (con sentenza del 13 giugno 2013) ha condannato l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/91/CE entro i termini, constatando fra l'altro che «la deroga contenuta nella legislazione italiana, all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile».
  Il nuovo comma 4 riguarda la possibilità dell'APE cumulativo. Riprendendo in parte il contenuto del previgente comma 2, consente che l'attestazione della prestazione energetica riguardi più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio nel caso in cui abbiano la medesima destinazione d'uso; siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto per la climatizzazione estiva e invernale. Il nuovo comma 4, si discosta dal comma 2 del previgente articolo 6, principalmente in quanto esclude che la certificazione, per gli appartamenti di un condominio, possa basarsi sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo del medesimo condominio e della medesima tipologia.
  In base al comma 5, l'APE ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio, analogamente a quanto previsto dal previgente comma 5 per l'ACE. A differenza del testo previgente, il nuovo comma 5 subordina la validità dell'APE al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
  Nel caso di mancato rispetto, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. A tali fini, i libretti di impianto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono allegati all'APE. Pag. 46
  Il nuovo comma 6 estende l'obbligo, entro 180 giorni (tale termine è stato prorogato dal Senato, mentre nel testo originario era di 120 giorni), di produrre ed affiggere l'attestato di prestazione energetica anche agli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2 e, dal 9 luglio 2015, anche a quelli di superficie superiore a 250 m2 (nel testo previgente era esplicitato solo l'obbligo di affissione e la soglia era di 1.000 m2). L'obbligo ricade sul proprietario o sul soggetto gestore. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono su comuni e province, che, sulla base delle rispettive competenze, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 23 del 1996.
  Durante l'esame al Senato è stato introdotto il nuovo comma 6-bis che prevede l'utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.
  Il nuovo comma 7 riguarda, invece, gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'APE per le nuove costruzioni e in occasione di vendita o di nuova locazione. In tali casi la norma impone al proprietario o al gestore l'obbligo di affissione dell'APE.
  Il nuovo comma 8, analogamente al comma 2-quater del testo previgente, anticipa alla fase dell'annuncio commerciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsiasi mezzo di comunicazione, l'obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
  Il nuovo comma 9, sempre con riguardo edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, prevede, in caso di un nuovo contratto o di rinnovo di un contratto relativo alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione, la predisposizione dell'APE. La disposizione è analoga a quella contenuta nel comma 1-quater del testo previgente, senza, tuttavia, la fissazione del termine per predisporre l'attestato e senza la previsione dell'esposizione al pubblico della targa energetica.
  Il nuovo comma 10 fa salva la validità dell'ACE in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
  Il nuovo comma 11 rende facoltativo l'attestato di qualificazione energetica (AQE), da predisporre al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE. L'AQE rimane obbligatorio solo quando deve essere presentato da parte del direttore dei lavori al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005).
  Il nuovo comma 12 prevede l'aggiornamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici emanate con il DM 26 giugno 2009, tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e avvalendosi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, definite con i decreti attuativi del decreto legislativo n. 192 del 2005.
  I criteri e contenuti dell'aggiornamento riguardano:
   la previsione di metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e prestazioni energetiche al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini;
   la definizione di un attestato di prestazione energetica con tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e che consentano di confrontare edifici diversi; tra questi dati sono obbligatori la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica; la qualità energetica del fabbricato definita attraverso gli indici di Pag. 47prestazione termica; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica; le emissioni di anidride carbonica; l'energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio; le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
   la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione per uniformare le informazioni sulla qualità energetica;
   la creazione di un sistema informativo nazionale che consenta la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

  L'articolo 7 riguarda la fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici, integrando il contenuto dei documenti progettuali prevedendo una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza. A tal fine, la norma interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sostituendo il comma 1 e aggiungendo il comma 1-bis.
  Il nuovo comma 1 integra il contenuto delle relazioni tecniche di progetto, attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, in cui i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto.
  Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, dovrà inoltre depositare tale documento presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti (durante l'esame al Senato è stata fornita l'alternativa di deposito della relazione alla domanda di concessione edilizia). Tali adempimenti non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente portata termica superiore a 50 kw.
  Riguardo all'attuazione di tale previsione, il nuovo comma 1 specifica che con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata) sono definiti gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica, distinguendo in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni; ristrutturazioni importanti; interventi di riqualificazione energetica.
  Viene infine imposto l'onere aggiuntivo, ai soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti – che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori – di integrare la relazione tecnica di progetto con l'attestazione di verifica sulla applicazione della norma che obbliga, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, a soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Tale attestazione integrativa è redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che secondo la stessa legge n. 10 del 1991 (articolo 19) deve essere nominato e comunicato al Ministero dello sviluppo economico.
  Il nuovo comma 1-bis, invece, prevede che, in caso di nuova costruzione, sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.
  L'articolo 8 interviene sulle funzioni delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, modificando e integrando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sull'attuazione regionale del decreto. Viene modificato il comma 3, riguardante la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome dei catasti degli impianti di climatizzazione, Pag. 48specificando meglio il flusso di informazioni in arrivo agli enti competenti in materia di controlli sugli impianti e da questi alle regioni.
  Infine, l'articolo 9 è integrato con 4 commi (dal comma 5-ter al comma 5-sexies) volti a introdurre alcune disposizioni di semplificazione burocratica sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte a livello centrale e locale.
  Nel nuovo comma 3 viene introdotta la descrizione dettagliata del procedimento di alimentazione informatica dei catasti degli impianti di climatizzazione. In particolare:
   il proprietario, conduttore, amministratore di condominio, o, per essi, un terzo, che si assume la responsabilità di mantenere in esercizio gli impianti deve comunicare all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
   le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicheranno al medesimo ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
   a sua volta, l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmetterà annualmente alle regioni i dati per via informatica (al riguardo il Senato ha precisato che la trasmissione si avvale del sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica, di cui all'articolo 4, comma 1-bis).

  Il commi 5-ter e 5-quater, introdotti dal decreto-legge, lasciano la possibilità alle regioni e alle province autonome di prendere provvedimenti migliorativi in termini di flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale; semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.
  Resta fermo il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, ed inoltre tali provvedimenti migliorativi devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il decreto legislativo n. 192 del 2005 e devono essere notificati alla Commissione europea.
  Il comma 5-quinquies, introdotto dal decreto-legge, riguarda i controlli.
  Le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale; avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
  Il comma 5-sexies, introdotto dal decreto in esame, riguarda la collaborazione tra le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, e il Ministero dello sviluppo economico (per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo il testo modificato dal Senato), per la definizione congiunta:
   di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
   di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
   di sistemi di classificazione energetica degli edifici;
   del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;Pag. 49
   dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.

  L'articolo 9 contiene le norme transitorie, e, in attesa dell'aggiornamento delle specifiche norme europee per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, elenca la normativa tecnica di riferimento per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. A tal fine viene interamente sostituito l'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che conteneva una disciplina transitoria ormai superata. Il nuovo articolo 11 contiene l'elenco delle norme tecniche che sostituiscono quelle adottate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione delle nuove norme europee.
  L'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005, recante la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, il nuovo articolo 14 stabilisce una clausola di salvaguardia finanziaria per l'attuazione del predetto decreto legislativo n. 192, fatti salvi gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter (introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge).
  L'articolo 11 riguarda i programmi di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico del Ministero dello sviluppo economico rivolti ai cittadini, agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare nonché alle scuole, e prevede che tali progetti vadano condotti in sinergia con le misure di accompagnamento previste da recenti decreti in tema di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
  In particolare si richiamano il cd. «Conto termico» (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni); il nuovo decreto che determina gli obiettivi nazionali di risparmio energetico 2013-2016 e potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.
  L'articolo 12 ridefinisce l'impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici, sostituendo integralmente l'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005. I commi 1 e 2 prevedono che le certificazioni energetiche siano rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che le amministrazioni competenti eseguano i controlli del caso. I commi da 3 a 10 strutturano le sanzioni amministrative che le amministrazioni applicano nelle varie fattispecie.
  Il nuovo comma 1 del citato articolo 15 stabilisce che l'APE, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'AQE sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il comma 2 rinvia a tale testo unico per le modalità dei controlli da parte delle autorità competenti che ricevono i documenti e che eventualmente applicano le sanzioni amministrative disposte dai successivi commi da 3 a 6. Nel caso invece in cui ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 76. I commi da 3 a 10 dispongono le diverse sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie.
  L'articolo 13 abroga il regolamento che attualmente disciplina le metodologie di calcolo per la prestazione energetica degli edifici dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal provvedimento in esame. Al fine di coordinare l'attuale normativa con gli adeguamenti previsti dal decreto in esame, infatti, viene integrato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, concernente le abrogazioni e le disposizioni finali. In particolare, si fa decorrere dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali (di cui all'articolo 4, comma 1, come novellato) l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009.
  L'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, sostituisce l'articolo 17 Pag. 50del decreto legislativo n. 192 del 2005, con riferimento al profilo dell'attuazione e dell'esecuzione degli atti dell'Unione europea da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione.
  Ricorda, al riguardo, che il citato articolo 117, comma quinto, della Costituzione, prevede che le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Le disposizioni introdotte conservano la c.d. clausola di cedevolezza, aggiornando i riferimenti normativi in essa contenuti, secondo la quale le disposizioni contenute nel decreto-legge si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. L'intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale viene configurato come uno strumento dall'operatività eventuale, in quanto le norme del decreto sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che alcune regioni non adottino proprie discipline attuative della direttiva e a produrre effetti solo per le regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi.
  L'articolo 15-bis, comma 1, istituisce presso il Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE) una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, si tratta degli incentivi e sostegni finanziari erogati dal GSE oppure da altre amministrazioni pubbliche. Il comma 2 demanda ad apposito decreto – da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la conferenza unificata, l'individuazione delle modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE. Il comma 3 specifica che alla creazione della banca dati si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 17 modifica l'elenco dei requisiti previsti ai fini dell'esercizio dell'attività di installatore e manutentore straordinario degli impianti a fonti rinnovabili. Il comma 1 sostituisce i primi due commi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In sostanza, rispetto alla disciplina vigente, si introduce come requisito sufficiente per la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie (nonché di caminetti e stufe) a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti). In conseguenza della nuova disposizione viene abrogata la norma sui requisiti previgenti in materia di formazione professionale
  Il comma 2 proroga il termine (fissato al 31 ottobre 2013) entro cui le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Pag. 51mare. È previsto che le regioni e le province autonome, possano riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
  L'articolo 17-bis, introdotto durante l'esame in Senato, prevede che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione. È possibile derogare all'obbligo nel caso in cui si proceda alla sostituzione di generatori di calore con scarico a parete o in canna fumaria, e quando l'adempimento dell'obbligo sia incompatibile con norme a tutela degli edifici e per impossibilità tecnica. Inoltre è previsto che i generatori di calore debbano avere le certificazioni UNI prescritte.
  Il comma 1 modifica il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e inserisce i due commi 9-bis e 9-ter. Più in particolare, l'obbligo di allacciare gli impianti termici ad appositi camini e canne fumarie è previsto solo per quelli installati successivamente al 31 agosto 2013. Sono ammesse deroghe in caso di sostituzione di generatori di calore individuali che risultino installati in data antecedente al 31 agosto 2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata e quando l'adempimento dell'obbligo risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento o quando il progettista attesti l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. Comunque è sempre obbligatorio installare generatori di calore a gas che appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore per la VI Commissione, per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 14 15 e 16, i quali intervengono sulla normativa tributaria relativa alla detraibilità delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione di edifici e di acquisto di mobili, nonché gli articoli da 19 a 21, i quali recano le abrogazioni e la copertura finanziaria delle misure contenute nei predetti articoli da 14 a 16, attraverso interventi sulla disciplina dell'IVA, sui quali preannuncia fin d'ora alcuni rilievi critici che saranno successivamente meglio esplicitati.
  L'articolo 14, modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che la detrazione d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013.
  Più in dettaglio, il comma 1 prevede, al primo periodo, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento (in luogo del 55 per cento precedentemente previsto), alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia dal 6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013.
  Il testo originario del decreto escludeva le spese:
   per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
   per la sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

  Nel corso dell'esame al Senato tali esclusioni sono state eliminate: pertanto la detrazione del 65 per cento può essere utilizzata anche per gli interventi appena indicati.
  Si ricorda che la detrazione per le spese di riqualificazione energetica di edifici, Pag. 52originariamente fissata nella misura del 55 per cento e più volte oggetto di interventi normativi, è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ne ha previsto l'applicazione sino al 30 giugno 2013.
  In connessione con l'ampliamento degli interventi agevolabili disposta dal Senato, il secondo periodo del comma 1 indica la copertura finanziaria per i maggiori oneri determinati da tale estensione, che sono quantificati in 200.000 euro per il 2014, 2,2 milioni per il 2015 e 1,4 milioni per gli anni dal 2016 al 2024, ed ai quali si fa fronte attingendo alle risorse del Fondo recante le risorse da ripartire negli stati di previsione dei Ministeri, previsto dall'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ed alimentato con quota parte degli stanziamenti derivanti dal divieto, posto a decorrere dall'anno 2008, di riassegnare alla spesa nei singoli stati di previsione dei Ministeri somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai determinati provvedimenti legislativi indicati in un apposito elenco allegato alla medesima legge n. 244.
  Il comma 2 prevede, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.
  La norma incentiva la riqualificazione energetica di interi stabili condominiali, attraverso una maggiorazione dell'incentivo fiscale per un periodo di tempo più lungo. Si tratta della stessa detrazione prevista dal comma 1, applicata sino al 30 giugno 2014 anziché al 31 dicembre 2013 e riguardante interventi:
   a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile;
   b) che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

  Il comma 3 stabilisce che la detrazione spettante ai sensi dell'articolo deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  La disposizione prevede inoltre l'applicazione, «in quanto compatibili», dell'articolo 1, comma 24, della legge n. 244 del 2007, e dell'articolo 29, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008.
  In merito rammenta che il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 244 reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici che erano state disposte dal comma 20 del medesimo articolo 1.
  In particolare, la lettera a) stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006), e i valori di trasmittanza termica (ai fini dell'applicazione del comma 345 della medesima legge n. 296) sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.
  La lettera b) prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione. Dal momento che tale disposizione non è compatibile con la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali, prevista dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge, si applicherà tale ultima previsione.
  La lettera c) specifica che non è richiesta l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio per:
   gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari; Pag. 53
   l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
   la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione.

  Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede invece l'obbligo, per il contribuente, di inviare una specifica comunicazione ai fini della detrazione.
  L'articolo 15, integrato nel corso dell'esame al Senato, prevede, con disposizione di cui non appare del tutto chiara l'effettiva portata normativa, che, in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale – finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico – si applicano le disposizioni in materia di detraibilità recate dall'articolo 14 del decreto-legge (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dall'articolo 16 del medesimo decreto (per gli interventi di ristrutturazione edilizia).
  L'articolo 16 interviene sulla disciplina tributaria relativa alla detraibilità delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
  In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, proroga sino al 31 dicembre 2013 il termine, precedentemente fissato al 30 giugno 2013, di scadenza dell'agevolazione introdotta dallo stesso comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 83, con cui è stata aumentata dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione IRPEF delle spese effettuate, tramite bonifico tracciabile, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, ed è stato innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.
  Al riguardo rammenta che la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 449 del 1997; tale disciplina è stata successivamente più volte modificata e prorogata e, infine, resa stabile inserendola nell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
  Il comma 2, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, una detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di una serie di prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, si tratta dei mobili, nonché, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, dei grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (cioè, frigorifero, lavatrice, congelatore, lavastoviglie, lavasciuga, forno) e dei forni di classe A.
  La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo (mobili + grandi elettrodomestici) non superiore a 10.000 euro, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
  Per quanto riguarda la detrazione relativa all'acquisto di grandi elettrodomestici si tratta di una disposizione con effetto retroattivo, in quanto, essendo inserita nel corpo del comma 2, essa fa riferimento alle «spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto» anche per tali apparecchi.
  Poiché la norma in esame non specifica le modalità di effettuazione del pagamento (non richiedendo, in particolare, esplicitamente il ricorso al cosiddetto «bonifico parlante» – che indichi cioè la causale del pagamento, il codice fiscale del pagatore ed il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento – come previsto in casi analoghi), limitandosi a far riferimento alle «spese documentate», con comunicato stampa del 4 luglio 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni in merito alla detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili, specificando che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici Pag. 54bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
  In base al predetto comunicato, nei bonifici dovranno essere indicati:
   la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
   il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
   il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

  L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame in Senato, abroga le disposizioni incompatibili recate dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e dal decreto legislativo n. 28 del 2011.
  Il comma 1, modificato dall'altro ramo del Parlamento, fa decorrere sin dalla data di entrata in vigore del decreto-legge l'effetto abrogativo delle seguenti disposizioni:
   articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo n. 192 del 2011, recanti le definizioni di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio», «cogenerazione» e «sistema di condizionamento d'aria»);
   l'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 192, relativo ai meccanismi di cooperazione promossi dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, per realizzare iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione ai fini dell'attuazione dei decreti interministeriali, previsti dall'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 192, con cui sono stabiliti i criteri generali, la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica degli edifici;
   l'articolo 12 del decreto legislativo n. 192, che regolava in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti interministeriali previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192;
   alcuni punti dell'allegato A del predetto decreto legislativo n. 192, recanti una serie di definizioni: segnatamente i punti 2 (definizione di attestato di qualificazione energetica); 11 (definizione di edificio adibito ad uso pubblico); 12 (definizione di edificio di proprietà pubblica); 18 (definizione di impianto termico); 22 (definizione di involucro edilizio) e 56 (definizione di unità immobiliare residenziale e assimilata), essendo tali definizioni superate dalle nuove definizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge, che ha novellato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 192;
   gli Allegati B (relativo alle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici) ed I (relativo al regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici) del decreto legislativo n. 192;
   il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (che disciplinava la fattispecie omissiva del direttore dei lavori sull'asseverazione di conformità delle opere e sull'attestato di qualificazione energetica);
   il punto 4 dell'allegato 4 del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, secondo cui il previo periodo di formazione dell'installatore doveva avere precise caratteristiche per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa (formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento), per gli installatori di pompe di calore (formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici), per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici (formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, Pag. 55prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione), ovvero un programma di formazione professionale che consentisse agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze predette, comprendente sia la formazione in classe che sia la pratica sul luogo di lavoro.
  In tale contesto si ricorda che il comma 1 nel testo originario del decreto-legge conteneva altre abrogazioni, che sono state eliminate nel corso dell'esame al Senato.
  Il comma 2 fissa alla data di entrata in vigore dei già richiamati decreti interministeriali previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005 l'abrogazione di talune disposizioni dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 192: segnatamente si tratta dei commi 1 (che applica il citato decreto legislativo alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, nonché alla certificazione energetica degli edifici) e 2 (il quale prevede diversi gradi di applicazione per il caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali in relazione al tipo di intervento).
  Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla definizione di certificazione energetica dell'edificio, indicando che i soggetti esperti abilitati a svolgere le relative operazioni di certificazione sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1-bis, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica siano aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
  Il comma 3 introduce nel già citato decreto legislativo n. 192 del 2005 un adeguamento alla nuova nomenclatura di fonte europea: pertanto, ovunque in tale decreto legislativo ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica», queste andranno lette come riferite al nuovo istituto dell’«attestato di prestazione energetica».
  L'articolo 19 modifica l'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA applicabile alle pubblicazioni editoriali, eliminando, dal 1o gennaio 2014, l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali.
  Più in dettaglio, il comma 1 reca una serie di novelle all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale reca il regime speciale IVA applicato alle pubblicazioni editoriali.
  La lettera a) del comma 1 sostituisce il quinto periodo della lettera c), al fine di modificare il regime IVA applicabile ai cosiddetti supporti integrativi, i quali, ai sensi dell'articolo 74 citato, sono costituiti dai nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa.
  Mentre la normativa previgente prevedeva per i supporti integrativi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento qualora il costo del supporto non superasse il cinquanta per cento del prezzo della confezione, per effetto della modifica recata dalla lettera a), ai supporti integrativi si applica comunque l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti.
  La lettera b) modifica il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo Pag. 56comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, concernente in questo caso il regime IVA applicabile ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti con giornali, quotidiani, con prezzo indistinto ed in unica confezione (si tratta, in sostanza, di beni che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: giocattoli, articoli da bigiotteria, gadget).
  Anche in tale ipotesi, mentre la normativa previgente prevedeva che solo qualora il costo del bene ceduto (anche gratuitamente) insieme con la pubblicazione fosse superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applicava con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti (applicandosi altrimenti l'aliquota agevolata del 4 per cento), per effetto della novella a tali beni si applica, comunque, l'aliquota IVA propria dei beni ceduti.
  La lettera c) sopprime l'ottavo periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale prevede che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad essi funzionalmente connessi e stabilisce che tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio IVA.
  Ai sensi del comma 2, le disposizioni in materia di IVA recate dal comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014.
  L'articolo 20 assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.
  In particolare, il comma 1 abroga il n. 38) della parte II (recante l'elenco dei beni assoggettati all'aliquota IVA cosiddetta «super ridotta» del 4 per cento) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.
  Conseguentemente, il comma 2, come modificato dal Senato, modifica il n. 121) della parte III (recante l'elenco dei beni assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento) della tabella A, inserendo, alla voce «somministrazioni di alimenti e bevande» la previsione che l'erogazione sia «effettuata anche mediante distributori automatici».
  In sostanza, in forza delle predette previsioni, tutte le forme di somministrazione di alimenti e bevande (salvo le somministrazioni effettuate nelle mense aziendali, nelle scuole e nelle mense per indigenti, per le quali rimane ferma l'applicazione dell'aliquota super ridotta del 4 per cento, ai sensi del n. 37) della parte II della tabella A al decreto del Presidente della Repubblica n. 633), anche se effettuate con distributori automatici collocati in qualsiasi luogo, sono ora assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento. In tal modo si elimina dunque la segmentazione sussistente in precedenza in materia, che prevedeva una diversificazione di aliquote IVA a seconda che i predetti distributori automatici fossero o meno collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività, quali, ad esempio, autolavaggi o negozi.
  Rispetto al testo originario del decreto-legge, il quale si limitava a spostare nel predetto n. 121) la voce soppressa dall'elenco dei beni e servizi assoggettati all'aliquota super ridotta del 4 per cento (cioè le somministrazioni effettuate con distributori collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività), la nuova formulazione definita dal Senato, assoggettando all'aliquota al 10 per cento tutte le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici indipendentemente dal luogo in cui questi sono collocati, evita inoltre che le somministrazioni effettuate mediante distributori collocati in luoghi diversi da Pag. 57quelli sopra indicati potessero essere assoggettati all'aliquota ordinaria del 21 per cento.
  L'incremento di gettito derivante dall'aumento dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento sui predetti beni è quantificato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione in 104 milioni di euro annui.
  Il comma 3 stabilisce l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2014.
  Con riguardo alle norme di copertura di cui agli articoli 19 e 20, le quali incrementano il prelievo IVA sui settori della somministrazione di alimenti e bevande ed editoriale, ritiene che esse debbano essere attentamente valutate, e auspicabilmente modificate, al fine di scongiurare il rischio che tale aumento dell'imposizione indiretta determini effetti negativi sulle prospettive economiche dei settori stessi, già colpiti dalla sfavorevole congiuntura economica e del consistente calo dei consumi in atto.
  In particolare, evidenzia la criticità delle previsioni dell'articolo 19, comma 1, soprattutto per quanto concerne l'aumento dell'aliquota IVA sui supporti integrativi allegati ai libri. Infatti, dato che le modifiche ivi contenute al regime IVA non contemplano alcuna eccezione rispetto all'incremento dell'aliquota dell'imposta, l'incremento coinvolge anche i supporti ai testi scolastici, con grave danno per le famiglie, oltre alle conseguenze negative che si determinerebbero relativamente ai supporti integrativi destinati ai portatori di handicap.
  Chiede pertanto al Governo di fornire chiarimenti in merito, per cercare di individuare altre coperture finanziarie che, innanzitutto, non prevedano l'eliminazione delle previsioni in materia di aliquota IVA agevolata per i supporti integrativi afferenti al settore librario, il quale, del resto, viene considerato nell'ambito della relazione tecnica distintamente rispetto al resto delle attività editoriali. Auspica quindi la massima collaborazione tra l'Esecutivo e le Commissioni per dare soluzione a tale problematica.
  L'articolo 21 contiene ulteriori disposizioni di natura finanziaria.
  In particolare, il comma 1 incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
  Il comma 2 integra di 413,1 milioni di euro nel 2024 l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 5 della citata legge n. 7 ha stanziato 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, destinati alla realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi da parte dell'Italia; tale autorizzazione di spesa è stata ridotta per il 2013 dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2 del decreto-legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in materia di IMU e CIG, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro, approvato dalla Camera e ora in corso di esame al Senato, il quale, a parziale copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni, ha disposto che 100 milioni di euro per il 2013 delle disponibilità esistenti su tale autorizzazione siano versati all'entrata del bilancio statale.
  Successivamente, il decreto-legge n. 69 del 2013, attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo cosiddetto «sblocca cantieri» ha ulteriormente ridotto, all'articolo 18, le risorse dell'autorizzazione di spesa in questione in misura Pag. 58per 50 milioni di euro nell'anno 2013, per 120 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015 e per 142 milioni nel 2016.
  Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 14 e 16, nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 21, quantificati complessivamente in 47,8 milioni nel 2013, 271,3 milioni nel 2014, 373,5 milioni nel 2015, 260,7 milioni nel 2016, 257,8 milioni in ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e in 413,1 milioni nel 2024.
  A tali oneri si provvede:
   secondo la lettera a), quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate recate dagli articoli 14, 16, 19 e 20 del decreto-legge;
   secondo la lettera b), quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante la corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia Italia-Libia, rifinanziata dal comma 2 del medesimo articolo 21;
   secondo la lettera c), quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del già richiamato Fondo recante le risorse da ripartire negli stati di previsione dei Ministeri, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007, attualmente dotato di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015;
   secondo la lettera d), quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985: al riguardo si ricorda che le risorse dell'otto per mille IRPEF dello Stato sono state, di recente, oggetto di riduzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c-sexies) del decreto-legge n. 35 del 2013 (riduzione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015), nonché ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera d), del già citato decreto-legge n. 69 del 2013 (riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2013);
   secondo la lettera e), quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia i relatori, che, oltre ad illustrare compiutamente il contenuto del decreto-legge, hanno consentito alle Commissioni di entrare fin d'ora nel cuore delle principali tematiche affrontate dall'intervento legislativo.

  Carla RUOCCO (M5S), nel condividere le perplessità espresse dalla relatrice Fregolent sulla copertura finanziaria prevista agli articoli 19 e 20 del provvedimento, i quali aumentano il prelievo IVA sui settori della somministrazione di alimenti e bevande attraverso dispositivi automatici e sulle cessioni di prodotti editoriali, evidenzia come tale inasprimento potrebbe ripercuotersi negativamente sulle famiglie, in quanto l'incremento previsto coinvolge anche i supporti integrativi ai testi scolastici, nonché su un settore in espansione quale quello dei distributori automatici.
  Sottolinea pertanto, a tale riguardo, l'opportunità di individuare diverse forme di copertura finanziaria.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD), anche alla luce dei problemi di copertura finanziaria Pag. 59che stanno emergendo nel corso del dibattito, chiede al Governo di spiegare il razionale economico della norma prevista all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che prevede un innalzamento, dal 55 per cento, al 65 per cento, della detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla legge n. 220 del 2010.

  Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea come il Governo annetta priorità agli interventi di efficientamento energetico rispetto a quelli di ristrutturazione semplice, per i quali comunque è stata disposta una proroga delle relative agevolazioni fiscali in considerazione della grave crisi in cui versa il settore dell'edilizia. In ogni caso segnala come l'Esecutivo, in considerazione della preminente rilevanza dei temi dell'efficientamento energetico, per i quali l'orientamento strategico è quello di rendere stabile la detrazione delle relative spese, abbia ritenuto opportuno ampliare la differenziazione nella percentuale di detraibilità degli oneri sostenuti per tali interventi rispetto alla più bassa percentuale prevista per le ristrutturazioni edilizie.
  Assicura quindi di aver raccolto le considerazioni svolte dai relatori circa le norme di copertura, che si impegna a trasmettere ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in ragione della rilevanza delle questioni poste.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario De Vincenti, in merito alle ragioni sottostanti all'aumento della percentuale di detraibilità le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, rilevando come il Governo non abbia ancora fornito alcuna prova del fatto che l'aumento delle predette agevolazioni avrebbe effetti espansivi sull'economia.

  Girolamo PISANO (M5S), con riferimento alla disciplina delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, le quali possono essere fruite dai contribuenti in un arco di 10 anni, sottolinea come tale meccanismo presenti alcuni elementi di criticità che ne limitano l'impatto positivo, non consentendo, in particolare, la piena emersione delle attività edilizie in questo settore. Infatti, nel caso di lavori di ristrutturazione di minore entità, ovvero quando il committente non abbia un'adeguata capienza, sul piano tributario, che gli consenta di fruire integralmente delle detrazioni medesime, spesso i soggetti interessati non si avvalgono dello strumento agevolativo e preferiscono effettuare i pagamenti in nero alle imprese che realizzano i lavori.
  In tale contesto, al fine di migliorare l'appetibilità del beneficio, sarebbe opportuno, in primo luogo, consentire al committente di cedere il credito d'imposta maturato all'impresa edilizia, nei limiti della capienza fiscale di quest'ultima, nonché prevedere che la predetta capienza non sia calcolata considerando solo le imposte sui redditi, ma anche gli oneri previdenziali, favorendo in tal modo non solo l'emersione a fini tributari, ma anche quella a fini contributivi. Ulteriormente, occorrerebbe prevedere che il medesimo credito tributario possa essere ceduto dall'impresa al sistema bancario, in cambio di maggiori finanziamenti. Tale possibilità consentirebbe, infatti, di creare un circolo virtuoso del quale si avvantaggerebbero sia le imprese, che potrebbero godere di più ampia liquidità, sia le banche, che disporrebbero, a fronte dei maggiori finanziamenti erogati, della garanzia costituita da un credito d'imposta sostanzialmente equivalente ad un titolo del debito pubblico, sia, più in generale, l'intero sistema economico, che trarrebbe beneficio dalla ripresa degli investimenti nel settore edilizio.
  Chiede pertanto al Governo e a tutti i componenti delle Commissioni riunite di valutare attentamente tali proposte, preannunciando la presentazione di proposte emendative in merito.

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  Stefano ALLASIA (LNA) manifesta un orientamento contrario nei confronti del provvedimento, il quale, nei primi 14 articoli, è volto a recepire una direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia. Sottolinea quindi come, troppo spesso, l'applicazione della normativa europea costituisca un appesantimento per le famiglie e le imprese italiane, osservando inoltre come il meccanismo delle detrazioni, pur presentando aspetti positivi, abbia dimostrato di non risolvere i problemi dell'evasione fiscale e contributiva.
  Giudica inoltre negativamente le disposizioni relative all'obbligatorietà degli interventi di riqualificazione energetica, le quali imporrano ulteriori sacrifici ai cittadini italiani, già in difficoltà a causa della crisi economica in atto.
  Esprime altresì perplessità sugli articoli 19 e 20 del decreto-legge, che prevedono, rispettivamente, l'eliminazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento per i prodotti allegati alle pubblicazioni editoriali e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sulle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici, paventando pertanto che il provvedimento possa rappresentare un elemento di freno, anziché di rilancio, per l'economia.

  Marco CAUSI (PD), affrontando innanzitutto una questione di merito, invita tutti i deputati appartenenti alle Commissioni riunite a tener conto del particolare ruolo che la Commissione Finanze, ed i suoi componenti, devono svolgere, e che risulta per certi aspetti diverso da quello rivestito da molte altre Commissioni. Sottolinea, infatti, come in tutti i casi in cui si propongano nuovi incentivi o agevolazioni tributarie, sia indispensabile individuare, in parallelo, le necessarie coperture finanziarie.
  In tale contesto ricorda che nella precedente Legislatura il Governo, anche con l'apporto della Commissione Finanze, ha svolto un'imponente opera di censimento di tutte le agevolazioni tributarie in essere e di tutte le forme di erosione fiscale (cosiddette tax expenditures), giungendo ad individuare circa 1.700 regimi agevolati, per un minor gettito quantificato in circa 260 miliardi di euro. Alla luce di tale analisi il Parlamento ha più volte indicato al Governo l'obiettivo di «disboscare» tale enorme coacervo di norme, al fine di dare copertura a nuove misure di spesa ovvero a riduzioni di entrate.
  Sotto un profilo più squisitamente economico, rileva come l'efficacia, in termini di incremento della dinamica economica, di tali agevolazioni tributarie, risulti spesso molto bassa e come molti analisti ritengano che siano più incisive forme di sussidio diretto. Al di là di ogni considerazione teorica, occorre, comunque, evidenziare come l'attuale crisi economica si caratterizzi per la debolezza dei consumi, rafforzando pertanto le considerazioni, richiamate dal deputato Gutgeld, secondo cui gli strumenti agevolativi di natura tributaria appaiono scarsamente efficaci.
  Passando quindi a questioni che attengono al merito del provvedimento, sottolinea la grande rilevanza della problematica, richiamata dalla relatrice Fregolent, concernente l'incremento dell'aliquota IVA sui supporti integrativi ai prodotti editoriali, rilevando come la questione non debba essere considerata solo sotto il profilo quantitativo, ma tenendo anche conto che, per quanto riguarda i supporti a contenuto culturale, risulta nettamente prevalente la produzione nazionale. In tale quadro chiede al Governo di operare una distinzione tra quei supporti integrativi che hanno natura prettamente culturale e quelli che hanno, invece, diverso carattere, ritenendo, peraltro, comunque opportuno riportare all'aliquota del 4 per cento tutte le forme di supporto.
  Con riferimento alla tematica, sollevata dal deputato Pisano, relativa alla possibilità di consentire anche ai contribuenti fiscalmente incapienti di godere appieno delle detrazioni previste per le spese di ristrutturazione edilizia, evidenzia fin d'ora la contrarietà del gruppo del PD ad affrontare tale questione in questa sede. Ritiene, infatti, che il problema degli incapienti, il quale è obiettivamente rilevante, debba essere affrontato con grande Pag. 61attenzione e in modo organico, anche individuando con precisione quali siano i veri soggetti fiscalmente incapienti, e non possa pertanto essere risolto nel quadro di un provvedimento settoriale, quale quello all'esame delle Commissioni riunite.

  Ernesto CARBONE (PD) evidenzia come, a fronte alla richiesta, da lui avanzata alcune settimane fa, di disporre dei dati concernenti il gettito IVA suddiviso in base alle diverse aliquote, il Ministero dell'economia avesse affermato di non disporre di tale elemento, in quanto l'amministrazione finanziaria può distinguere tra le diverse entrate tributarie in base al codice tributo, ma non può, all'interno del gettito IVA, isolare le quote relative alle singole aliquote. Alla luce di tale risposta ritiene che il Governo debba chiarire in che modo sia stata effettuata, nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, la stima sul maggior gettito derivante dagli incrementi di aliquota su specifici beni, disposti dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge.

  Davide CRIPPA (M5S) richiama l'attenzione su alcuni profili problematici del provvedimento in esame che, a suo giudizio, possono essere utilmente affrontati in questo ramo del Parlamento.
  Sottolinea, innanzitutto, la questione della stratificazione nella normativa in tema di certificazione energetica, che determina, nelle diverse regioni italiane, una diversa classificazione di edifici aventi le medesime caratteristiche, auspicando che si possa giungere ad una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale, anche con riferimento alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, al fine di evitare un'applicazione differenziata della disciplina sul territorio nazionale.
  Per quanto riguarda le disposizioni relative agli incentivi per le pompe di calore, introdotti durante l'esame al Senato, ritiene necessario chiarire l'effettiva portata delle disposizioni, specificando in particolare se sia prevista la sostituzione dei generatori di calore o se si tratti di incentivi destinati solo ad interventi di climatizzazione estiva.
  Osserva inoltre di non comprendere fino in fondo la ratio delle norme, modificate dal Senato, che prevedono una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, ritenendo che tale incentivo non sia in linea con le finalità generali del provvedimento.
  Giudica, infine, favorevolmente l'innalzamento dal 55 al 65 per cento della percentuale di detraibilità delle spese sostenute per interventi riqualificazione energetica, ritenendolo determinante per incentivare tale tipo di interventi.

  Daniele PESCO (M5S) chiede, preliminarmente, di sapere se vi sia la disponibilità della maggioranza ad apportare modifiche al testo approvato dal Senato, ritenendo, in caso contrario, che il dibattito sul provvedimento risulterebbe sostanzialmente inutile.
  Entrando nel merito del decreto-legge, richiama l'opportunità di prevedere un ampliamento dei tempi previsti per la fruizione, negli anni, delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico, prospettando l'opportunità di ampliare i benefici per i lavori di importo molto esiguo, in modo da renderli ancora più appetibili.
  Più generale in generale rileva come, secondo un recente studio del Centro studi CNA – CRESME, gli incentivi fiscali in materia di riqualificazione edilizia apportano un indubbio vantaggio economico allo Stato, in ragione dell'aumento del gettito IVA e del gettito delle imposte sui redditi derivante dall'emergere di nuova materia imponibile. Infatti, secondo il citato studio, che ha richiamato anche in un recente atto di sindacato ispettivo a sua firma, il saldo finanziario complessivo per lo Stato delle misure agevolative nel periodo 1998-2021, attualizzato all'anno corrente, risulta comunque ampiamente positivo, prendendo a base l'ipotesi che, per reperire importi analoghi a quelli generati dai predetti incentivi all'edilizia, lo Stato si Pag. 62sarebbe dovuto finanziare attraverso indebitamento a breve termine, ad esempio con l'emissione di BOT.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Pesco, evidenzia come gli interventi dei relatori già dimostrino con chiarezza come la maggioranza non abbia certamente un approccio conservativo, e come non sussistano, pertanto, pregiudiziali contrarietà rispetto alla possibilità di modificare il decreto-legge.

  Luigi TARANTO (PD) chiede al Governo chiarimenti circa il parziale recepimento degli articoli 6 e 7 della direttiva 2010/31/UE. Infatti il decreto-legge, all'articolo 7, comma 2, opera un recepimento parziale dell'articolo 6 della direttiva, mentre nulla si dispone in merito all'articolo 7 della direttiva medesima, il quale prevede che gli Stati membri incoraggino la valutazione di sistemi alternativi ad alto rendimento anche nel caso di ristrutturazioni rilevanti.
  Ritiene quindi che il tema degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione edilizia sia uno dei temi più rilevanti per la definizione di una possibile «agenda urbana», domandando, in particolare, se questa scelta sia il frutto di una specifica decisione del Governo e se vi sia possibilità di prevedere il recepimento integrale dell'articolo 7 della predetta direttiva.

  Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea, in via generale, come il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere adottato precedentemente, evidenziando altresì come finora il Paese non abbia dedicato la necessaria attenzione alle problematiche del risparmio energetico, il quale dovrebbe invece costituire uno dei temi principali del dibattito pubblico e dell'attività legislativa, a prescindere dalle sollecitazioni che giungono in materia dagli organismi europei.
  In tale contesto auspica che il provvedimento costituisca l'ultima occasione nella quale si connettono, impropriamente, due temi che, invece, dovrebbero essere tenuti distinti: da un lato, quello della ristrutturazione del patrimonio edilizio e, dall'altro, quello delle strategie per migliorare l'efficienza energetica del Paese, segnatamente del suo patrimonio immobiliare. Infatti, mentre il sostegno agli interventi di ristrutturazione costituisce una misura economica di carattere anticiclico, volta a far ripartire un settore trainante del sistema produttivo, l'efficientamento energetico rappresenta un obiettivo di interesse nazionale più generale, che può essere perseguito anche con misure di carattere temporaneo e che, comunque, può avere un diverso impatto sulla dinamica del PIL.
  Inoltre, ritiene che le misure di sostegno all'efficienza energetica non possano essere introdotte, di sei mesi in sei mesi, attraverso interventi sporadici, ma che occorra avere una visione più ampia, in grado di mettere a confronto le risorse pubbliche impegnate a tal fine con i risultati finali, misurati in termini di efficienza energetica, utilizzando lo strumento della certificazione energetica.

  Mattia FANTINATI (M5S) esprime una valutazione sostanzialmente favorevole sull'impianto complessivo del provvedimento, sottolineando tuttavia come, invece di adottare un intervento normativo che desse stabilità alla materia, il Governo abbia scelto ancora una volta di procedere mediante una proroga di soli sei mesi degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, senza consentire alcuna pianificazione degli investimenti, soprattutto per le numerose aziende che operano nel settore dell'efficientamento energetico.

  Matteo COLANINNO (PD) evidenzia come la discussione sul provvedimento abbia consentito di affrontare molti aspetti importanti, pur rilevando come, rispetto ad essi, ci si muova lungo un crinale estremamente delicato.
  Da un lato, infatti, occorre tener conto dell'enorme massa di agevolazioni fiscali esistenti nell'ordinamento, che assomma a circa 260 miliardi di euro, la cui efficacia Pag. 63in termini di sostegno allo sviluppo può essere revocata in dubbio e che, per quanto riguarda specificamente gli incentivi alle ristrutturazioni edilizie, non ha portato a risultati apprezzabili sul piano dell'emersione dell'economia sommersa. Sotto un altro profilo, tuttavia, la condizione in cui si trova l'economia del Paese, e le sue prospettive future, inducono a ritenere che, fermi restando tali elementi di criticità, lo strumento delle detrazioni fiscali vada, comunque, nella giusta direzione di sostenere il rilancio delle attività economiche. A tale proposito considera significative le recenti dichiarazioni in materia del Presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili e della Confindustria, invitando altresì a tener conto del rilievo sempre maggiore che il tema dell'efficienza energetica riveste nel quadro dell'economia globale.
  In quest'ambito, occorre contemperare le diverse esigenze sottese alle predette modalità agevolative, nonché orientarle nella direzione verso la quale si dirigono i Paesi avanzati, rammentando al riguardo come negli USA il comparto edilizio costituisca uno dei principali motori della ripresa e come l'efficientamento energetico rappresenti uno dei settori di frontiera per il rilancio della competitività del sistema economico.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, osserva come il lavoro delle Commissioni riunite sia volto ad approfondire un testo già modificato dal Senato e, se necessario, a modificarlo ulteriormente.
  Pur senza entrare nel merito delle valutazioni politiche sulla disciplina europea recepita nel provvedimento, ritiene che esso abbia la positiva finalità di superare alcune incongruenze che si registrano nell'ambito delle diverse disposizioni regionali e di operare una valutazione complessiva del patrimonio edilizio del Paese sul versante dell'efficienza energetica.
  Sottolinea quindi come gli interventi previsti siano volti al risparmio energetico e ad un minore impatto ambientale, esprimendo inoltre apprezzamento per l'intenzione del Governo, manifestata dal Sottosegretario De Vincenti, di conferire continuità alle agevolazioni in favore degli interventi di efficienza energetica.
  Evidenzia inoltre favorevolmente la scelta, molto rilevante, di estendere le detrazioni fiscali anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, in relazione alle quali ritiene sia comunque opportuno prevedere qualche miglioramento. Ritiene, infatti, che solo con misure strutturali e con politiche di prevenzione sia possibile dotare il Paese, il cui territorio è in larga parte classificato a rischio sismico, di un patrimonio edilizio adeguato a superare tali eventi.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà definito nell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.