CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2013
51.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 9.40.

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2012.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).
  Fa presente come la proposta di parere sia stata redatta tenendo conto dei risultati del ciclo di audizioni e del dibattito sviluppatosi in Commissione, cercando di trovare un punto di equilibrio che fosse in grado di raccogliere il più ampio consenso possibile. Precisa, inoltre, come le condizioni siano state redatte in modo tale da poter essere facilmente trasformate in Pag. 46emendamenti, al fine di offrire alle Commissioni di merito un contributo concreto ed efficace per migliorare la formulazione del provvedimento. Illustra quindi il contenuto della proposta di parere.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e anche per le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione che, nonostante la ristrettezza del tempo a disposizione e l'assegnazione solo in sede consultiva di un provvedimento contenente un intero titolo di importanti disposizioni in materia di giustizia civile, ha consentito comunque di approfondire le tematiche più importanti e di sviluppare un contraddittorio adeguato.
  Ritiene, tuttavia, che la proposta di parere dovesse intervenire con maggiore durezza e decisione nel sottolineare la totale inadeguatezza dell'uso delle decretazione d'urgenza, indicando come soluzione prioritaria la soppressione del titolo terzo del provvedimento, le cui disposizioni dovrebbero essere riversate in un autonomo disegno di legge, da assegnare in sede referente alla Commissione giustizia. A suo giudizio si è trattato di un vero e proprio colpo di mano del Governo, che ha determinato la pretermissione della Commissione competente per materia, senza contare il rischio di un probabile intervento della Corte costituzionale su un decreto-legge di contenuto molto eterogeneo, che vanificherebbe tutto il lavoro svolto dal Parlamento.
  Nel merito del provvedimento, pur condividendo molti dei rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore, ritiene che debbano essere apportate talune significative modifiche, con particolare riferimento: alla necessità di rimodulare la disposizione che prevede le categorie professionali che possono svolgere il ruolo di giudici ausiliari, ritenendo che debbano essere espunti i notai e i magistrati – in quanto soggetti dotati di stabilità economica –, mantenuti gli avvocati e i ricercatori universitari ed aggiunti i giudici onorari, in ogni caso cercando di privilegiare i giovani. Una tale modifica sarebbe conforme alla ratio del provvedimento che mira, da un lato, a sciogliere alcuni nodi che paralizzano la giustizia civile e, dall'altro, a dare impulso all'economia, favorendo le categorie che più risentono della crisi economica e di situazioni di precarietà.
  Quanto al tirocinio formativo, ritiene opportuno che la relativa durata non sia estesa ma, anzi, ridotta ad un anno, poiché una durata più breve non ne altererebbe il valore formativo e consentirebbe un maggiore turn over nell'ambito di categorie che presentano ampie fasce di precariato di fatto. Più in generale, rileva l'opportunità di non prevedere requisiti di accesso troppo rigidi a questa forma di tirocinio, come ad esempio il voto minimo di laurea, ritenendo preferibile che sia il capo dell'ufficio giudiziario a selezionare i più meritevoli.
  Ritiene che debbano essere soppressi gli articoli 74 e 79, che appaiono inutili e dannosi, prevedendo, rispettivamente, l'istituzione della figura del magistrato assistente di studio della Corte Suprema di Cassazione e una arbitraria semplificazione della motivazione della sentenza, lesiva del diritto di difesa e di impugnazione.
  Sulla conciliazione giudiziale di cui all'articolo 77, ritiene che la proposta transattiva o conciliativa debba rimanere obbligatoria, ma essere affiancata dalla soppressione della mediazione delegata, che risulterebbe sovrabbondante.
  Con riferimento alla mediazione, valuta con favore la previsione di un limite di competenza per valore, che potrebbe essere di 50.000 euro. Più in generale, ritiene che l'obbligatorietà della mediazione sia accettabile se ed in quanto la mediazione stessa sia gratuita –soprattutto qualora non vada a buon fine –, limitata ad una determinata fascia di valore delle controversie e ad alcune specifiche materie. Fra queste, ad esempio, non dovrebbero rientrare le materie dei sinistri stradali e dello sfratto per finita locazione.

  Matteo BIFFONI (PD) esprime, a nome del gruppo del PD, apprezzamento per il Pag. 47grande lavoro istruttorio svolto dalla Commissione e per la proposta di parere che, ove approvata e recepita dalle Commissioni di merito, comporterebbe un effettivo miglioramento del provvedimento.
  Illustra, in ogni caso, alcune modifiche che potrebbero essere apportate alla proposta di parere.
  In primo luogo, propone di estendere l'applicazione dell'articolo 76 agli avvocati ed ai commercialisti.
  Con riferimento alla mediazione, ritiene che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo al termine del procedimento, si potrebbe pensare ad una riduzione dei costi. Esprime, inoltre, perplessità sull'inclusione della materia della locazione e del comodato fra quelle sottoposte a mediazione obbligatoria.
  Ritiene anche opportuno che siano menzionate, eventualmente nelle premesse del parere, le forme di negoziazione assistita, per sollecitare il Governo a prenderle in considerazione.
  Condivide l'opportunità che sia prevista una formazione per gli avvocati che svolgano l'attività di mediatore, purché si specifichi quale debba essere il percorso formativo.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) dichiara preliminarmente di condividere i rilievi del collega Biffoni in riferimento all'estensione dell'applicazione dell'articolo 76 agli avvocati e all'opportunità di prendere in considerazione anche forme di negoziazione assistita.
  Osserva quindi come il «decreto del fare» disponga la revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all'impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori).
  Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile, e a proteggere il patrimonio aziendale dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l'impresa alla semplice domanda iniziale in bianco dovrà allegare anche, a fini di un controllo anche contabile, l'elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti).
  Il decreto dispone inoltre che il tribunale potrà nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l'impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il tribunale potrà chiudere la procedura. La nomina del commissario Giudiziale risponde ad un'esigenza riscontrata nelle esperienze di questi ultimi mesi, da settembre 2012 ad ora, in quanto alcune procedure rimanevano in un limbo per parecchi mesi, a seconda dei termini concessi dal giudice per il deposito della proposta e del piano di concordato, non essendoci un organo predisposto al controllo dell'andamento della procedura e all'autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione.
  Rileva, in primo luogo, come il decreto abbia apportato delle modifiche sicuramente positive, che vanno nella direzione sopra illustrata di garantire un controllo attualmente assente e di cercare di prevenire eventuali abusi dello strumento, creando degli effetti domino negativi su tutti i creditori coinvolti nella filiera.
  Tuttavia che la nomina del commissario possa essere eventualmente disposta dal tribunale non garantisce che tale nomina avvenga tempestivamente in ogni procedura di concordato in bianco, ma solamente a discrezione del tribunale. Per questo motivo ritiene assolutamente auspicabile che tale nomina avvenga obbligatoriamente con il decreto con cui il tribunale fissa il termine al ricorrente per il deposito della proposta, del piano e della restante documentazione. Questo per garantire una figura dedicata al controllo della condotta dell'imprenditore nonché della documentazione prevista sin dal principio. Pag. 48
  Per prevenire gli abusi dello strumento nelle procedure già depositate dal settembre 2012 ad oggi, tale disposizione deve essere necessariamente applicata anche alle procedure già in corso, con nomina immediata del commissario giudiziale, ove non ancora effettuata. Si veda, a tale proposito, il decreto del Tribunale di Pavia del 26 giugno 2013, che alla richiesta di una proroga dei termini da parte del ricorrente, risponde con la concessione della stessa, nonché con la nomina del commissario giudiziale, applicando immediatamente quanto disposto dal provvedimento in esame.
  Al Commissario, una volta nominato, devono essere richiesti pareri, compresi anche in caso di autorizzazioni riguardanti gli atti soggetti a speciale controllo (finanziamenti interinali e pagamenti di crediti anteriori ex artt. 182-quinquies) e scioglimento dei contratti ex articolo 169-bis L.F.
  Inoltre, per consentire un controllo anche sulla situazione patrimoniale ed economica, perlomeno a valori storici caricati in contabilità, tra gli allegati che il ricorrente è tenuto a depositare in sede di domanda di ammissione alla procedura di concordato in bianco, deve essere inclusa anche la situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del deposito, al momento già oggetto di richiesta da parte di molti tribunali. Il deposito immediato di tale situazione patrimoniale ed economica fornisce anche una garanzia che la contabilità del soggetto richiedente l'ammissione alla procedura risulti aggiornata. Va comunque rilevato che tale situazione patrimoniale di per sé fornisce parziali informazioni sulla bontà della proposta per i creditori, in quanto i valori contabili sono, come noto, valori storici e non valori di liquidazione, e pertanto non corrispondenti al valore di presumibile realizzo delle poste ai fini della definizione del piano di concordato.
  Sottolinea come rimanga aperto il problema relativo alla previsione del pagamento del compenso del commissario giudiziale a titolo di acconto: nel caso in cui la procedura fosse dichiarata inammissibile per qualunque motivo, prima ancora del deposito della domanda e del piano, il compenso del commissario non troverebbe una copertura in termini di risorse. Va pertanto valutato attentamente come disporre l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale o una cauzione pro expensis, al fine di sostenere le spese di giustizia necessarie al controllo degli stadi iniziali della procedura e garantire pertanto un serio fronte contro l'abuso dello strumento.
  Il decreto dispone inoltre una serie di obblighi informativi ex lege, che nella prassi degli ultimi mesi venivano richiesti a discrezione del giudice nella forma e nella periodicità. Va però segnalato che la pubblicazione degli stessi con periodicità mensile al Registro delle imprese non solo appesantisce notevolmente gli oneri delle cancellerie fallimentari dei tribunali, ma non fornisce uno strumento utile ai creditori, i quali non possono comunque procedere con azioni esecutive e cautelari individuali e sono molto più tutelati da un serio e competente controllo svolto dal commissario giudiziale già nominato dal tribunale.
  In conclusione, ritiene opportuno: nominare sempre il commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo in bianco con il decreto con cui il tribunale fissa il termine al ricorrente per il deposito della proposta, del piano e della restante documentazione, per garantire una figura dedicata al controllo della condotta dell'imprenditore nonché della documentazione prevista sin dal principio, a applicare tale disposizione anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; prevedere delle tempistiche più stringenti per il deposito del piano, della domanda e dei documenti, per la fissazione delle udienze, per il deposito di eventuali relazioni del commissario e la liquidazione del patrimonio della procedura, al fine di garantire alla massa dei creditori la riscossione più veloce possibile delle somme dovute dal debitore; prevedere il deposito della situazione economica patrimoniale contestuale al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, nonché un documento che rappresenti Pag. 49le poste di bilancio non a valori storici ma al valore di presumibile realizzo; valutare se e come disporre l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale o una cauzione pro expensis, al fine di sostenere le spese di giustizia necessarie al controllo degli stadi iniziali della procedura e garantire pertanto un serio fronte contro l'abuso dello strumento.

  Giulia SARTI (M5S) invita i colleghi ad esprimere le proprie valutazioni sull'opportunità dell'uso della decretazione d'urgenza, al fine di meglio comprendere la posizione della Commissione sul punto. In merito all'articolo 73, sottolinea come il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari costituisca titolo di accesso al concorso in magistratura e rileva come questo potrebbe creare una disparità di trattamento rispetto agli ordinari percorsi di accesso. Condivide, inoltre, la proposta di soppressione dell'articolo 80 del provvedimento.

  Arcangelo SANNICANDRO (SEL) ritiene che dal complesso delle audizioni emerga l'inadeguatezza del provvedimento a risolvere i veri problemi della giustizia. Inadeguato appare anche il ricorso al decreto-legge, posto che la giustizia costituisce un'emergenza, ma ciò che si propone nel provvedimento non fronteggia l'emergenza. Osserva quindi, a titolo esemplificativo, come nel processo del lavoro vi siano migliaia di procedimenti pendenti perché ancora non si prevede che nelle cause seriali di lavoro la sentenza possa avere una efficacia che vada oltre le parti in causa.
  Con riferimento alla conciliazione giudiziale di cui all'articolo 77, ricorda come l'esperienza pratica di tale istituto sia stata fallimentare. Più in generale, dichiara la propria totale contrarietà a qualsiasi tendenza alla privatizzazione della giustizia, che allontana il cittadino dalla giustizia.

  Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di condividere nella sostanza la proposta di parere. Propone peraltro di estendere la mediazione obbligatoria anche alla materia dei contratti di somministrazione e del risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti, quando non vi siano danni alle persone. Condivide, inoltre, il principio della riduzione dei costi della mediazione, ritenendo peraltro difficile non riconoscere agli organismi di mediazione almeno i diritti di segreteria.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime perplessità sul coordinamento logico tra le premesse di cui ai punti 1.22 e 1.23 nonché sulla premessa di cui al punto 6.7. Chiede quindi a cosa si riferisca il punto 2.3 delle premesse.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, fornisce al deputato Colletti i chiarimenti richiesti.

  Assunta TARTAGLIONE (PD) ritiene opportuno un supplemento di riflessione sull'opportunità di non introdurre nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria quella del risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.

  Alessia MORANI (PD) si associa alle considerazioni della collega Tartaglione. Ritiene inoltre opportuno escludere i pensionati dal novero dei soggetti che possono svolgere le funzioni di giudice ausiliario, esprimendo una preferenza per i professionisti in attività e per i giudici onorari. In ordine al tirocinio di cui all'articolo 73, ritiene eccessivo estenderne la durata a tre anni e opportuno riconoscere al tirocinante un'indennità di 400 euro, analoga a quella corrisposta ai soggetti che prestano il servizio civile.

  Sofia AMODDIO (PD) ringrazia il relatore per il lavoro enorme che ha svolto, pur ritenendo necessaria qualche ulteriore riflessione.
  Condivide la soppressione dell'articolo 74, che ritiene assolutamente inutile. Quanto all'articolo 73, comma 1, ritiene opportuno mantenere tra i requisiti di accesso al tirocinio il punteggio di laurea non inferiore a 102/110. Ritiene inoltre che all'articolo 77, comma 1, lettera a), Pag. 50capoverso, debba essere soppresso il secondo periodo. Considera assolutamente necessario sopprimere l'articolo 79, poiché la motivazione della sentenza è un caposaldo della civiltà giuridica.

  Gaetano PIEPOLI (SCpI) evidenzia come il provvedimento in esame riproponga purtroppo il tema, estremamente rilevante, della qualità della legislazione. Rileva quindi la mancanza di coordinamento tra tirocinio ex articolo 73 e scuole di specializzazione, sottolineando come il tirocinio diventi alternativo e abbia una valenza formativa superiore a quella delle scuole di specializzazione, che ne risultano quindi ridimensionate. Non condivide inoltre che al tirocinante debba essere corrisposta un'indennità, venendosi a determinare, altrimenti, una disparità di trattamento rispetto quanto accade nelle scuole di specializzazione.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, osserva come molti dei principi alla base dei rilievi mossi dai colleghi risultino già accolti nella proposta di parere presentata. Si riserva comunque un ulteriore margine di riflessione al fine di apportare eventuali modifiche, tenendo conto di quanto oggi emerso dal dibattito. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine dell'odierna seduta in sede referente.

  La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2013.

   Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 2) all'emendamento dei relatori 1.500 (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 4 luglio 2013). Comunica che, al contrario di quanto previsto, oggi non si procederà alla votazione degli emendamenti ma soltanto alla loro illustrazione, secondo quanto chiesto da un gruppo, che le ha rappresentato l'esigenza di un ulteriore approfondimento del testo unificato e dell'emendamento dei relatori. A tale proposito ricorda che si era deciso di esaminare oggi tutti gli emendamenti affinché potesse essere dato tempo alla I Commissione di esprimere domani il parere sul testo e, quindi, alla stessa Commissione Giustizia di concludere l'esame in sede referente giovedì prossimo, al fine poi di avviare l'esame in Assemblea a partire da lunedì 15 luglio, secondo quanto previsto dal calendario della medesima. Auspica che tale slittamento non pregiudichi la possibilità di rispettare la calendarizzazione dell'Assemblea, in quanto, qualora ciò accadesse, si verificherebbe un fatto estremamente grave, considerato che si tratta di un testo diretto a contrastare i legami tra mafia e politica.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, esprime anch'egli stupore per l'atteggiamento di quei deputati che hanno concordato con lui e con il correlatore Mattiello la formulazione dell'emendamento 1.500 e che successivamente, oltre a presentare dei subemendamenti che ritornano sui punti sui quali si era giunti ad una intesa – come, ad esempio, l'eliminazione della nozione di accettazione di promessa di procacciamento di voti, sostituita da quella di accordo per il procacciamento di voti, ovvero la precisazione secondo cui l'utilità deve essere economicamente rilevante – chiedono di approfondire ulteriormente questioni a tutti ben note. Illustra, quindi. Emendamento 1. 500 evidenziandone le differenze rispetto al testo unificato.

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  Davide MATTIELLO (PD), relatore, ritiene che l'emendamento 1. 500 risponda pienamente alle esigenze, emerse nel corso dei lavori, di formulare una fattispecie penale adeguatamente determinata e di sanzionare in maniera ragionevole, anche alla luce della normativa vigente. La questione di fondo che sta alla base del dibattito in commissione non è, a suo parere, una questione tecnico-giuridica, bensì un nodo politico-culturale: riuscire a comprendere, sulla base della storia del nostro Paese, che l'essenza della mafia sta tutta nella costruzione di relazioni. Nel caso in esame, il testo fotografa la fase della genesi della relazione tra mafia e politica. La ratio del testo deve essere ricercata nella esigenza di punire il momento in cui tra il politico e la mafia si stringe un patto, le cui contropartite sono i voti per il politico e delle utilità, che possono assumere diversa natura, per la mafia.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'emendamento dei relatori sia un inaccettabile passo in indietro rispetto non solo alle proposte abbinate ma anche alla normativa vigente. Inoltre la costruzione della fattispecie è del tutto incoerente laddove punisce il politico solo se vi è l'accordo per il procacciamento, mentre per il mafioso è sufficiente la promessa di procacciamento. Rimane poi fuori l'ipotesi non infrequente dell'accordo tra intermediari, che invece dovrebbe essere punita. Per tali ragioni il suo gruppo, che non è stato mai coinvolto in alcuna trattativa dai relatori, voterà contro l'emendamento dei relatori e cercherà di modificare il testo unificato.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) invita la Commissione a vagliare attentamente la formulazione della fattispecie penale, al fine di predisporre una normativa che non dia adito a libere interpretazioni da parte del magistrato, svincolato dall'esigenza di verificare in concreto la sussistenza di elementi della condotta che dovrebbero essere individuati dal legislatore in maniera determinata e tassativa. La Commissione dovrà poi verificare se sia messo nel giusto risalto l'elemento soggettivo del reato, utilizzando, per evitare strumentalizzazioni, avverbi come, ad esempio, «consapevolmente».
  Personalmente sente fortemente l'esigenza di evitare il rischio di introdurre nell'ordinamento una fattispecie penale non determinata, in quanto, proprio per l'indeterminatezza della normativa vigente e l'eccessiva discrezionalità applicativa di un giudice, è stato vittima in passato di un grave errore da parte di un magistrato che, solo per la circostanza di aver salutato al termine di un evento elettorale un personaggio da lui non conosciuto, appartenente alla criminalità organizzata, gli ha fatto notificare una richiesta di incidente probatorio in merito al reato di voto di scambio. Per quanto la questione si sia presto risolta nell'archiviazione della sua posizione, sottolinea come tutto ciò gli abbia arrecato un profondo dolore, in quanto è stato anche vittima di una crudele campagna denigratoria da parte di alcuni media, poi querelati per diffamazione, che hanno completamente stravolto la realtà. Invita, quindi, i colleghi a riflettere sulle eventuali strumentalizzazioni di fattispecie generiche che finiscono per legittimare decisioni arbitrarie di magistrati a discapito della libertà e dell'onore di persone innocenti. Questi rischi sono sicuramente maggiori in realtà difficili come quelle del Sud dell'Italia.

  Daniele FARINA (SEL) replica all'onorevole Chiarelli che è oramai da tempo anacronistica la visione, da lui sempre contestata, secondo cui la criminalità organizzata sarebbe un fenomeno meramente meridionale, per quanto alcune persone che rivestono anche un ruolo istituzionale importante, non sembrino ancora averlo compreso. Da anni, infatti, sono state evidenziate le ramificazioni criminali di stampo mafioso sempre più radicate in territori settentrionali. Proprio tale situazione rende improrogabile l'approvazione di un testo che punisca in maniera finalmente adeguata lo scambio elettorale politico-mafioso. Non comprende quindi l'atteggiamento di contrarietà Pag. 52al testo tenuto da deputati del MoVimento 5 Stelle, che invece comprendono l'esigenza di modificare la normativa vigente.

  Giulia SARTI (M5S), dopo aver condiviso le considerazioni del deputato Farina circa l'estensione su tutto il territorio nazionale della criminalità organizzata, dichiara la propria contrarietà sia al testo unificato che all'emendamento dei relatori, in quanto di più difficile applicazione rispetto ad una fattispecie penale che necessita unicamente di essere corretta, prevedendo che come corrispettivo dello scambio di voto con una associazione di stampo mafioso possa esservi qualsiasi tipo di utilità, anche se non economicamente valutabile.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che non siano corrette le critiche al testo dell'emendamento dei relatori, in quanto risulta ben determinata la condotta, che deve comunque essere supportata dall'elemento soggettivo del dolo, il quale ha per oggetto tutti gli elementi del reato. Per tale ragione, ad esempio, non è comprensibile la ragione per la quale si dovrebbe prevedere che l'accordo sia fatto consapevolmente: si tratterebbe di una precisazione del tutto superflua.

  Pina PICIERNO (PD) dichiara preliminarmente di non essere d'accordo con l'onorevole Chiarelli, secondo il quale vi sarebbe una profonda differenza in materia di criminalità organizzata tra il nord e sud Italia. Ritiene che la questione dei rapporti tra politica e mafia debba essere risolta in primo luogo sul piano culturale, non essendo ammissibile che una persona che ha un ruolo politico saluti persone appartenenti alla criminalità organizzata. La questione penale entra in gioco in un secondo momento.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) replica all'onorevole Picierno che, nel suo caso, da parte sua non vi era alcuna consapevolezza della reale identità della persona da lui salutata.

  Pina PICIERNO (PD) ringrazia i relatori per l'ottimo lavoro svolto, avendo formulato una fattispecie penale sufficientemente tipizzata, volta a colpire a monte il raccordo tra politico e la mafia.

  Michela MARZANO (PD) ritiene del tutto superfluo, essendo implicita nella natura dolosa del reato, l'utilizzazione dell'avverbio «consapevolmente», dovendo il reo necessariamente conoscere gli elementi della fattispecie penale. Dichiara di non condividere, in quanto restrittiva rispetto alla ratio della norma, la nozione di utilità economicamente valutabile.

  Franco VAZIO (PD) ringrazia anch'egli i relatori per il lavoro svolto, condividendo la scelta di formulare una fattispecie penale costruita intorno all'accordo tra politico e la mafia.

  Nicola MOLTENI (LNA) ricorda che il suo gruppo è sempre stato favorevole all'approvazione in tempi rapidi di una legge sullo scambio elettorale politico-mafioso, purché l'istruttoria in Commissione sia volta all'approvazione di un testo che introduca un reato sufficientemente determinato, evitando un'eccessiva discrezionalità da parte del giudice. Ritiene che il testo in esame sia apprezzabile, ma non per questo è favorevole ad una accelerazione dell'esame in Commissione che possa determinare una scarsa attenzione circa alcuni elementi della fattispecie penale. Si chiede infine se nell'ambito della maggioranza vi sia una spaccatura in merito ad un testo che ha per oggetto una materia che invece richiede una piena condivisione da parte di tutti i gruppi.

  Enrico COSTA (PdL) replica all'onorevole Molteni evidenziando come sul testo in esame non vi sia alcun vincolo o accordo di maggioranza. In particolare, rileva che l'emendamento dei relatori è il risultato di un accordo tra il PD e solo una parte di Scelta civica. In merito alla fattispecie penale in esame, ricorda che questa è volta a modificare un reato introdotto nel 1992 e che per la sua infelice Pag. 53formulazione è stato scarsamente applicato, preferendosi al suo posto l'applicazione della creazione giurisprudenziale del cosiddetto concorso esterno ad associazioni di stampo mafioso. Ora si cerca di modificare la normativa vigente costruendo una fattispecie penale generica che costituirebbe un favore alla criminalità organizzata, la quale si troverebbe nella possibilità di far incriminare personaggi politici innocenti. Non ritiene in alcun modo sufficiente la previsione di un accordo, in quanto questo non è sufficientemente qualificato in termini di serietà dalla norma in esame, come sarebbe invece necessario. L'emendamento è poi carente nella parte in cui non si prevede chi sia la controparte del politico che stringe l'accordo. A suo parere sarebbe meglio punire la condotta di chi accetta il procacciamento dei voti, lasciando alla sfera del tentativo l'accettazione della promessa di voto. Infine sottolinea l'esigenza di specificare che l'accettazione da parte del politico sia fatta consapevolmente riguardo a tutti gli elementi del reato. Sempre al fine di evitare strumentalizzazioni in fase applicativa della fattispecie penale, sarebbe, a suo parere, necessario precisare che l'utilità a favore dell'associazione di stampo mafioso deve essere economicamente valutabile. Conclude ricordando alla presidenza che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea solo a condizione che la Commissione ne abbia nel frattempo concluso l'esame. Tale condizione si può verificare solo ove l'istruttoria legislativa sia adeguata, senza quindi procedere ad accelerazioni.

  Walter VERINI (PD) ritiene che su questioni rilevanti relative al tema della legalità ed alla lotta contro la criminalità organizzata non vi possa essere spazio a contrapposizioni tra maggioranza e minoranza o addirittura nell'ambito della stessa maggioranza. Ritiene che la Commissione sia in grado di concludere entro questa settimana l'esame del testo, che potrebbe essere approvato, come auspica profondamente, anche all'unanimità dando un importante segnale al Paese.

  Davide MATTIELLO (PD) ritiene che il testo dell'emendamento sia sufficientemente determinato senza lasciare alcun dubbio in fase applicativa. Si tratta, in particolare, di un reato che consiste nell'accordo tra il politico ed il mafioso. Ciò che si deve punire è proprio quest'accordo nel momento in cui si perfeziona.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Sospende quindi la seduta per passare all'esame in sede consultiva.

  La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 15.15.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di testo base (vedi allegato 3).

  Antonio LEONE (PdL), relatore, precisa che la proposta di testo base è il frutto della semplificazione della proposta di legge C. 245, finalizzata anche a ridurre al minimo l'impatto sulla cosiddetta «legge Mancino».

  Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, sottolinea come nella redazione della proposta di testo base sia stato compiuto uno sforzo di semplificazione e chiarificazione volto ad ottenere la massima convergenza possibile.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare e pone in votazione la proposta dei relatori di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

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  La Commissione approva la proposta dei relatori (vedi allegato 3).

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di martedì 16 luglio 2013. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, avverte che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4).
  Nella qualità di relatore, tenuto conto dei rilievi emersi nella precedente seduta, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 5).
  Illustra quindi le modifiche apportate rispetto alla precedente proposta di parere.

  Alessia MORANI (PD) esprime soddisfazione per la nuova proposta di parere, fatta eccezione per il mancato accoglimento dei propri rilievi in ordine alle modifiche da apportare alle categorie di soggetti che possono essere nominati giudici ausiliari. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, precisa che si è comunque proposta la modifica dell'impianto dei requisiti per la nomina a giudice onorario, limitando l'accesso dei soggetti a riposo, che possono essere nominati solo entro due anni dal collocamento a riposo, e privilegiando la nomina degli avvocati più giovani.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che il mantenimento, tra i requisiti per l'accesso al tirocinio formativo, di un punteggio minimo di laurea determini una ingiusta preclusione.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, chiarisce che si è ritenuto opportuno espungere dai requisiti previsti dall'articolo 73 la media di 27/30 negli esami ivi indicati ma non anche il punteggio minimo di laurea, peraltro mantenuto a 102/110, in considerazione dei benefici derivanti dallo svolgimento del tirocinio ed a tutela dei giovani meritevoli.

  Gaetano PIEPOLI (SCpI) esprime soddisfazione per la nuova proposta di parere, fatta eccezione per la materia del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra la proposta alternativa di parere (vedi allegato 4).
  Osserva come, pur apprezzando le modifiche apportate dal relatore nella sua nuova proposta di parere, permangano alcune differenze sostanziali rispetto alla posizione del gruppo M5S quali, in particolare, l'indicazione, come soluzione prioritaria, della soppressione del titolo terzo del provvedimento, le cui disposizioni dovrebbero essere riversate in un autonomo disegno di legge. Ritiene inoltre che sia necessaria la soppressione dell'articolo 79, sulla semplificazione della motivazione. Pag. 55
  Riconosce che in caso di approvazione dalla nuova proposta di parere del relatore e di recepimento del relativo parere da parte delle Commissioni di merito, il provvedimento in esame risulterebbe sensibilmente migliorato, raggiungendo un livello minimo di decenza. Auspica comunque che si possa fare di più, raccomandando quindi l'approvazione della proposta alternativa presentata dal proprio gruppo. Stigmatizza inoltre il comportamento del Governo che, con la presentazione del decreto-legge in esame, ha sostanzialmente esautorato la Commissione giustizia e leso le prerogative del Parlamento nel sul complesso.

  Nicola MOLTENI (LNA) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo. Sottolinea come, finalmente, con il provvedimento in esame vengano toccate tematiche reali della giustizia ma come ciò sia fatto in modo timido e con risorse inadeguate. Rileva, in ogni caso, come il lavoro del relatore e della Commissione possa migliorare notevolmente il testo, pur mantenendo delle perplessità, in particolare sulla mediazione e sul rapporto tra giudici onorari e giudici ausiliari.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, evidenzia come il provvedimento in esame rappresenti solo un tassello della riforma della giustizia civile e come la prima condizione della nuova proposta di parere sia volta proprio ad incrementare le risorse disponibili.

  Arcangelo SANNICANDRO (SEL) dichiara che il proprio gruppo non condivide il provvedimento in esame ed evidenzia come la nuova proposta del relatore, che contiene più di cinquanta condizioni, e i risultati delle audizioni non facciano altro che confermare la sua inadeguatezza. Contesta, inoltre, con fermezza l'uso dello strumento della decretazione d'urgenza. Sottolinea come nulla impedisse alla Commissione di chiedere la soppressione del titolo terzo del provvedimento ed il trasferimento del relativo contenuto in un disegno di legge. Ribadisce la totale contrarietà ad ogni forma di privatizzazione della giustizia.

  Matteo BIFFONI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla nuova proposta di parere del relatore, esprimendo l'auspicio che si possa ulteriormente riconsiderare l'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore avvertendo che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa presentata.
  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

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