CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 108

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 8.50.

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5-00054 Benamati: Ristrutturazione dell'Agenzia Enea.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che l'Enea è un'agenzia cruciale nei temi della ricerca in materia energetica e ambientale che si trova attualmente si trova in una situazione di difficoltà perché da lungo periodo non ha un indirizzo strategico e per mancanza di risorse economiche. Giudica opportuno l'impegno del Governo di procede a un riordino entro la fine del 2013 in quanto la fase commissariale scade nel il prossimo mese di settembre. Esprime condivisione in merito all'indicazione delle attività sia nel breve che nel medio e lungo termine relativamente alla ricerca tecnologica connesse agli obiettivi 2020 e all'efficienza energetica, alla fusione e al trattamento delle scorie nucleari.

5-00078 D'Arienzo: Questioni relative alla commessa di materiale rotabile a Officine ferroviarie veronesi da parte del gruppo AnsaldoBreda.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Vincenzo D'ARIENZO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che l'azienda Officine ferroviarie veronesi rappresenta un punto di eccellenza non solo a livello territoriale, ma nazionale, in un settore strategico come quello del materiale rotabile. L'azienda affronta questo momento di difficoltà insieme ai lavoratori che hanno accettato la riduzione salariale per favorire il risanamento delle attività produttive. Da questo punto di vista risulta fondamentale la commessa di AnsaldoBreda, sollecita pertanto il Ministero dello sviluppo economico ad un percorso di accompagnamento nella ricapitalizzazione di questa importante azienda italiana.

5-00148 Boccuzzi: Strategie industriali del gruppo ThyssenKrupp in relazione alla controllata Berco Spa.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Antonio BOCCUZZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo che ha cercato di mediare tra le esigenze della produzione e quelle della tutela dei livelli occupazionali. Sottolinea, tuttavia, che il fatturato della Berco Spa è assolutamente positivo e sollecita la predisposizione di un approfondimento sul mercato dei cingolati per comprendere i motivi per cui un'azienda italiana copra solo in minima parte le esigenze del mercato nazionale. Auspica, infine, che l'incontro del prossimo 9 luglio possa evitare traumi ulteriori a territori già seriamente colpiti dalla crisi economica.

5-00156 Prataviera: Fallimento della società Vinyls.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Emanuele PRATAVIERA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea che anche l'assessore al lavoro della provincia di Venezia, Paolino D'Anna, sta profondendo notevoli energie nella difesa dei lavoratori della Vinyls. Evidenzia in particolare come sia necessario garantire una prospettiva di solidità all'unica azienda in Italia che produce Pag. 110PVC. Lamenta che i commissari non hanno saputo garantire gli stipendi almeno agli operai che sovrintendono alla sicurezza degli impianti. Sottolinea la gravità della condizione dei lavoratori coinvolti che da oltre sei mesi non percepiscono lo stipendio e per tale ragione da dieci giorni hanno deciso di abbandonare gli impianti, purtroppo dovendo venire meno anche a quella funzione di sicurezza della laguna di Venezia. Ritiene quindi non più rinviabile una risposta ferma della magistratura e un ruolo attivo del Governo nella vicenda, al fine di salvaguardare una delle più importanti realtà produttive del nostro territorio, come la Vinyls Italia Spa.

5-00368 Ginefra: Interventi a favore del distretto del mobile imbottito.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che, proprio in queste ore il sindaco di Santeramo in Colle ha convocato i sindaci dei comuni interessati nel distretto del mobile imbottito murgiano.
  Sottolinea che il gruppo Natuzzi ha ricevuto dallo Stato e dal territorio notevoli aiuti ed è chiamato ora quindi a rispettare gli impegni presi e ribaditi nell'accordo di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Puglia e la regione Basilicata. Ricorda che lo scorso 28 maggio il consiglio di amministrazione di Natuzzi Spa ha approvato i risultati consolidati relativi al primo trimestre del 2013 che registrano un aumento del 3,4 per cento (+5,1 per cento in volumi) delle vendite nette del salotto rispetto al primo trimestre 2012, un dato positivo seppure in un trend complessivo di perdita netta. Auspica, quindi, in particolare che si avviino tempestivamente i lavori del previsto Comitato responsabile dell'attuazione del citato accordo di programma. Come estrema ratio chiede al rappresentante del Governo che i comuni coinvolti da questa profonda crisi del distretto del mobile imbottito, possano essere dichiarati «zona franca urbana» al fine di poter usufruire dei previsti incentivi fiscali e previdenziali a favore delle piccole e medie imprese.

5-00370 Fregolent: Interventi per la soluzione del contenzioso tra i gruppi Selmat e Fiat.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Silvia FREGOLENT (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Condivide le considerazioni svolte dal Governo circa la possibilità di poter svolgere solo un ruolo di moral suasion nell'attuale contenzioso fra la Fiat e la Selmat che sono due aziende private.
  Ribadisce peraltro che la preoccupazione che ha sollecitato i presentatori dell'interrogazione è stata solo quella di tutelare i lavoratori che potrebbero subire forti ripercussioni in termini di garanzie dei livelli occupazionali e produttive delle due aziende, in una realtà produttiva già duramente colpita dalla crisi economica come è la provincia di Torino.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

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Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.
COM(2012)629 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013-30 giugno 2014.
17426/12.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

  Caterina BINI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 7) che pone all'attenzione della Commissione per eventuali integrazioni o correzioni.

  Marco DA VILLA (M5S) pur apprezzando lo sforzo profuso dal relatore non può non sottolineare come l'atto fondante che la Commissione sta esaminando, ovvero la Relazione programmatica, sia la riproposizione pedissequa della Relazione già presentata dal Governo Monti e nella quale, in relazione alla particolare condizione politica causata dalla crisi di Governo e dall'attesa dei risultati elettorali, erano assenti specifici impegni del Governo in carica. Sulle condizioni recate dalla proposta di parere non ritiene si possa essere in disaccordo, ma teme che esse non siano altro che buone intenzioni. Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea la sempre maggiore importanza della materia comunitaria sul concreto lavoro legislativo del Parlamento e la pervasività delle disposizioni di livello comunitario nel diritto dei Paesi membri. Osserva che il relatore ha svolto un lavoro molto approfondito individuando una serie non consueta di condizioni su molte delle materie che rientrano nella competenza della X Commissione, indicando criticità condivisibili sulle quali è necessario che il Governo del nostro Paese si impegni fattivamente in sede europea. Preannuncia quindi il convinto voto favorevole del PD sulla proposta di parere.

  Stefano ALLASIA (LNA), preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo, rilevando che il Governo Letta sembra incapace di indirizzare adeguatamente politiche di livello europeo che sarebbero nell'interesse del nostro Paese.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), apprezza e condivide in buona parte la proposta di parere presentata, segnalando che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno anche un richiamo alle politiche del credito e alle funzioni della BCE. Auspica inoltre che il Governo, sulla scorta anche delle indicazioni che pervengono dal parere in esame, sia attivo e concreto nel porre le adeguate questioni a livello europeo.

  La Commissione approva il parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) propone di passare prima alla trattazione dei provvedimenti in sede referente per procedere successivamente alla trattazione in sede consultiva del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di rilancio dell'economia.

  La Commissione concorda.

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Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2013.

  Michele DELL'ORCO (M5S) osserva che la propria proposta di legge e quella di iniziativa polare sono entrambe ispirate dalla medesima volontà di abrogare le liberalizzazioni degli orari degli esercizi commerciali attuate, da ultimo, con il decreto-legge n. 5 del 2012 del Governo Monti. Sottolinea che, anche prima delle liberalizzazioni, il sistema del commercio viveva un momento di forte crisi e che non vi può essere connessione tra maggiore apertura dei negozi e aumento delle vendite. È necessario intervenire sul meccanismo regolatorio e tornare al modello di organizzazione precedente senza penalizzare la possibilità di acquisto dei cittadini anche nei giorni festivi. A questo fine, si è pensato di introdurre un meccanismo di rotazione nelle aperture dei giorni festivi da concertare con il coinvolgimento degli enti locali e nel rispetto dei diritti dei lavoratori del commercio.
  Con riferimento alla proposta C. 1042 Benamati, sottolinea che il piano triennale affidato agli enti locali potrebbe rivelarsi problematico soprattutto per le diverse regole che potrebbero essere adottate in comuni territorialmente contigui. Sollecita un ciclo di audizioni sui testi in esame con le associazioni di categoria, in particolare della piccola distribuzione, e con i comitati di cittadini per acquisire elementi ai fini dell'elaborazione di un testo che auspica possa essere condiviso, anche se soprattutto per la proposta C. 1042 intravede con difficoltà possibili elementi di convergenza.

  Edoardo NESI (SCpI) dichiara che il proprio gruppo è contrario a tutte le proposte in discussione, non solo perché il decreto-legge n. 5 del 2012 è stato adottato dal Governo Monti, ma soprattutto perché la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali ha avvicinato il nostro Paese agli standard europei e costituisce un elemento di modernizzazione e di sviluppo del sistema commerciale. Aggiunge che il prolungamento dell'apertura dei negozi favorisce l'occupazione, pur nella consapevolezza che il lavoro festivo possa costituire un aggravio per i lavoratori del settore del commercio.

  Luigi TARANTO (PD) sottolinea che i provvedimenti in esame possono essere letti come aspetto rilevante delle trasformazioni del commercio italiano a partire dalla riforma del 1998 ad oggi. Con riferimento alla liberalizzazione degli orari, si può constatare che lo stock degli esercizi commerciali si è mantenuto sostanzialmente stabile, ma si è registrato un turn over all'interno del settore che è il risultato, in parte, della debolezza delle cosiddette politiche attive e, in parte, dell'impatto di una stagione di lentissimo andamento dei consumi, attualmente in fase recessiva. Dal 2010 ad oggi si è registrata la diminuzione di circa 75 mila esercizi commerciali, pari al 10 per cento dello stock storico della distribuzione commerciale italiana.
  Sottolinea che non vi è una relazione meccanica tra scelte di liberalizzazione e crisi del settore.
  Osserva che la proposta C. 750 mette al centro dell'intervento l'abrogazione dell'articolo 31 del cosiddetto decreto Monti. Tuttavia, in questo modo sono abrogati anche tutti i principi di liberalizzazione recati dall'articolo 31, che hanno portato la disciplina del commercio nella sfera della tutela statale della concorrenza. Ciò pone un rilevante problema giuridico e costituzionale. Con questa abrogazione cade infatti l'attrazione della disciplina del commercio nella sfera della tutela statale della concorrenza, restituendo per intero al sistema delle regioni la regolazione del settore: il legislatore statale non può dettare alcuna disciplina positiva in materia di liberalizzazione degli orari. Ritiene più Pag. 113coerente la proposta di iniziativa popolare C. 947 che restituisce alle regioni la competenza in materia di orari di apertura dei negozi senza intervenire con nuove disposizioni.
  Osserva altresì che la proposta C. 750 Dell'Orco crea all'interno del Paese un sistema binario per cui, da una parte, viene confermata la liberalizzazione totale degli orari nei comuni turistici o nelle città d'arte, dall'altra, si dettano principi di accentuata regolazione. Aggiunge che gli elenchi regionali dei comuni turistici e delle città d'arte sono a tutt'oggi parzialmente disponibili e vi è inoltre il problema della contiguità delle aree territoriali richiamato anche dall'onorevole Dell'Orco. Sottolinea altresì che si introduce una disciplina che ipotizza per le giornate domenicali e festive quote predeterminate per le aperture di esercizi commerciali differenziati per merceologia. Si tratta di un'operazione di una complessità organizzativa inaudita e sottolinea che dalla cosiddetta riforma Bersani il concetto di merceologia è sostanzialmente caduto, per cui attualmente si distingue tra il settore alimentare e l'insieme delle merceologie che non rientrano in questo settore.
  Rileva che il sistema delle quote introdurrebbe un paradossale obbligo di apertura, obbligando gli esercenti ad una turnazione senza poter predeterminare quale sia la giornata di apertura per loro più conveniente. Concorda sull'esigenza di rendere sostenibile il regime di liberalizzazione degli orari, ma trova che principi stringenti quali quelli recati dalla proposta C. 750 rischiano di condurre ad esiti paradossali.
  Osserva che la proposta C. 1042 Benamati non mette in discussione il principio della concorrenza che ha ispirato la riforma del 1998, il decreto-legge 223 del 2006 e, da ultimo, il decreto-legge n. 5 del 2012, lasciando inalterata la facoltà di ciascun esercente di restare aperto o meno, ma cerca di recuperare uno spirito di confronto e partecipazione alla vita cittadina, nel senso che vuole riconoscere in maniera positiva la facoltà degli enti locali di promuovere occasioni di confronto tra i diversi soggetti interessati: titolari delle attività, dipendenti, cittadini. Si tratta di accordi per individuare condizioni e giornate in cui si possa scegliere su base volontaria l'apertura dei negozi in determinate fasce orarie. In base all'accordo raggiunto a livello locale dovranno essere conseguentemente organizzati i livelli dei servizi e di sicurezza della città.

  Caterina BINI (PD), ricordato che è tra i firmatari della proposta C. 1042 Benamati, sottolinea che i processi di liberalizzazione in materia di esercizi commerciali hanno penalizzato soprattutto la parte più debole dei soggetti operanti nel settore del commercio. Il cittadino non ha più certezze degli orari di apertura, la piccola distribuzione non riesce a tenere il passo delle grandi catene commerciali nel prolungamento degli orari di lavoro. Osserva altresì che nella distinzione tra comuni turistici e non vi è una grande disomogeneità sul territorio e trattamenti diversificati su comuni limitrofi. Pertanto ritiene che debba essere lasciata ampia possibilità di concertazione agli enti locali e non solo a una particolare categoria di comuni. Osserva infine che il prolungamento dell'orario di apertura dei negozi non incide sull'andamento delle vendite.

  Luciano CIMMINO (SCpI) ritiene che la crisi del commercio non si risolva cambiando gli orari di apertura dei negozi, ma con interventi strutturali che facilitino l'accesso al credito, favoriscano l'innovazione e l'inserimento in nuove forme di distribuzione, e consentano infine una riduzione degli affitti dei locali commerciali. Sottolinea che solo la ripartenza dei consumi consentirà al commercio di risollevarsi dalla crisi e che le liberalizzazioni sono funzionali all'aumento dell'occupazione. Paventa che una riduzione degli orari degli esercizi commerciali comporterà una diminuzione dei posti di lavoro e un'ulteriore diminuzione dei consumi.

  Marco DONATI (PD), sottolineato che è tra i firmatari della proposta C. 1042 Benamati, rileva che la concertazione rappresenta Pag. 114un utile strumento per regolare su base volontaria gli orari di apertura degli esercizi commerciali. Ritiene che non vi sia connessione tra orario di apertura e andamento dei consumi, soprattutto in un momento di crisi in cui si assiste ad un aumento dei risparmi postali e a una preoccupante diminuzione dell'occupazione. Ritiene infine che debba essere dedicata la giusta attenzione ai diritti dei lavoratori del commercio che non possono usufruire di particolare servizi nei giorni festivi (apertura di scuole, nidi, ecc.) e che possono essere ulteriormente penalizzati nella gestione della propria vita familiare.

  Michele DELL'ORCO (M5S) ribadisce che i dati dimostrano che non vi è connessione tra maggiore apertura dei negozi e incremento delle vendite. Ritiene che la proposta C. 1042 Benamati non cambi molto della situazione esistente, mentre appare più condivisibile la proposta C. 947 di iniziativa popolare. Manifesta la disponibilità del proprio gruppo a modificare il testo della proposta C. 750, in particolare nella parte che individua i criteri di quote e di turnazione; ribadisce infine la necessità di ascoltare gli operatori del settore e i comitati di cittadini.

  Dario NARDELLA (PD), relatore, osserva che le proposte di legge in esame affrontano un tema di grande interesse per il settore del commercio, presentando al contempo profili di notevole complessità giuridica. Ricorda che sulla materia è più volte intervenuta la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza 299 del 2012, per dirimere la forte conflittualità sopravvenuta tra competenze statali e regionali. Si tratta di un tema che vede le diverse categorie economiche, nonché gli stessi consumatori, su posizioni differenziate e spesso contrapposte. Rileva che tutte le proposte di legge in esame sono mosse dal comune interesse di mitigare l'impatto della liberalizzazione nel settore del commercio, sia pure con diverse posizioni politiche. Rileva che il commercio è un comparto molto particolare che risente fortemente degli aspetti sociali e culturali dei diversi territori. La preoccupazione di una programmazione dell'attività è trasversale ai progetti di legge in esame. Sottolineato che il principio della liberalizzazione è di livello comunitario, auspica che il Parlamento riesca ad elaborare una proposta originale, ma rispettosa della normativa comunitaria. Propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato verificando le possibili convergenze delle proposte, operazione complessa ma, a suo avviso, non impossibile.

  Il sottosegretario Simona VICARI ritiene condivisibile la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto. Sottolinea che il settore commerciale si confronta quotidianamente con le dinamiche della concorrenza che è di competenza statale. Ritiene che proposte di piani territoriali, richiamati dalla proposta C. 1042 Benamati, siano possibili se non hanno il carattere di obbligatorietà.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), presidente, propone di deliberare la costituzione del comitato in altra seduta, in attesa dell'assegnazione alla Commissione di una proposta di legge su analoga materia da parte del gruppo del PdL.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

Pag. 115

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, fa presente che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato alle commissioni riunite I affari costituzionali e V Bilancio, ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis del regolamento, sul decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
  Il provvedimento che reca un insieme assai articolato di disposizioni, si compone di 80 articoli, suddivisi in tre Titoli, recanti, rispettivamente, misure per la crescita; misure in materia di semplificazione e misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.
  La presente relazione verte essenzialmente sulle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, contenute prevalentemente nel Titolo I che prevede interventi per il sostegno alle imprese (Capo I) nonché nel Titolo II che prevede misure per la semplificazione amministrativa (Capo I).
  In particolare l'articolo 1, al fine dichiarato di potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contiene disposizioni non immediatamente applicative, esplicitando le finalità, nonché i principi e criteri cui deve attenersi il Governo – tramite l'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – per la definizione di misure volte: ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI (lettera a); a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione (lettera b).
  Il decreto ministeriale cui è demandata la definizione delle disposizioni operative deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  La prima finalità, ossia quella di ampliare la platea di imprese potenziali beneficiarie del Fondo, individuata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), viene specificata, con l'esplicitazione di alcuni criteri direttivi.
  Il primo criterio indicato per l'ampliamento dell'accesso al credito è l'aggiornamento delle regole d'accesso, con riferimento alla valutazione delle imprese ammesse e alla misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio. Tale aggiornamento è effettuato «in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio».
  Il secondo criterio individuato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) è più specifico ed è volto ad innalzare dall'attuale 70 per cento fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione, la misura massima di copertura del Fondo per due tipologie di operazioni: operazioni di anticipazione di credito verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni; operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi.
  Il terzo criterio è volto a potenziare l'efficacia degli interventi del Fondo tramite la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, in particolare attraverso lo sfruttamento delle tecnologie digitali. Il quarto e ultimo criterio consiste nella previsione che le misure operative individuate dal governo nella predisposizione del decreto attuativo dovranno garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese destinatarie.
  La lettera b) prevede che il Governo individui misure volte ad escludere l'accesso al Fondo per operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori, con l'intento evidente di circoscrivere la concessione della garanzia alle imprese che, effettivamente, abbiano bisogno di un sostegno pubblico per poter accedere al credito bancario.
  Il comma 2, con riferimento all'approvazione delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al Fondo adottate dal Comitato di gestione dello stesso, ribadisce la competenza del Ministro dello sviluppo economico (aggiornandone la denominazione). Pag. 116L'elemento innovativo consiste nella sostituzione del parere del Ministro dell'agricoltura, attualmente previsto, con quello del Ministro dell'Economia e delle finanze.
  Il comma 3 abroga la disposizione (comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008) per la quale si riservava il 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
  Il comma 4 sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 201/2011 che prevede che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.
  Il comma 5 prevede l'abrogazione dell'estensione della garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese anche alle grandi imprese, limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti. È dunque abrogato il comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179/2012 che integrava il comma 4 dell'articolo 39, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sopprimendosi contestualmente tale integrazione.
  L'articolo 2 introduce un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo.
  I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.
  Il meccanismo prevede innanzitutto l'intervento di Cassa depositi e prestiti presso la gestione separata nella quale viene costituito un plafond di provvista che sarà utilizzato, fino al 31 dicembre 2016, dalle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari.
  Per l'intervento della Cassa depositi e prestiti sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (comma 2).
  I finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI.
  A tale convenzione (o convenzioni) è rimessa altresì la disciplina di dettaglio, per quanto attiene, in particolare, alle modalità operative per la concessione dei finanziamenti agevolati, dei contratti tipo di finanziamento e cessione del credito, incluse le attività di monitoraggio e di rendicontazione svolte dalle banche. (comma 7).
  I finanziamenti bancari avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative. Si prevede, inoltre, la possibilità che il finanziamento copra l'intero costo dell'investimento (comma 3).
  Come sottolineato altresì dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge, l'istituzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un plafond di 2,5 miliardi di euro – eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili o delle necessarie coperture – (comma 8) non ha impatto sul bilancio dello Stato, in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti Spa a condizioni di mercato, in analogia con altre iniziative a favore delle PMI, già precedentemente intraprese o tuttora in corso. Pag. 117
  La seconda parte dell'intervento consiste nell'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi (comma 4).
  Il contributo è infatti calcolato in rapporto agli interessi sui finanziamenti bancari. È rimessa ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento (commi 4 e 5).
  L'articolo 2, comma 4, terzo periodo con disposizione che appare priva di reale portata innovativa, specifica inoltre che «I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8».
  Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi è autorizzata (comma 8, secondo periodo) la spesa di: 7, 5 milioni di euro per il 2014; 21 milioni di euro per il 2015; 35 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019; 17 milioni di euro per l'anno 2020; 6 milioni di euro per l'anno 2021.
  È inoltre prevista la possibilità che i finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. È demandata a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità priorità di accesso e delle modalità di concessione della garanzia (comma 6).
  L'articolo 3 attribuisce 150 milioni di euro una tantum – a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile – per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria.
  In particolare, il comma 1 definisce l'ambito di applicazione della misura di agevolazione, specificando che lo stanziamento di 150 milioni di euro è destinato finanziare, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 43, del decreto-legge n. 112/2008, i programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali programmi devono esser realizzati nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
  Il comma 2 prevede che i detti programmi siano agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50 per cento dei costi ammissibili.
  Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
  Il comma 3 prevede che le risorse (150 milioni) volte a finanziare i tali programmi di sviluppo nel settore industriale e agricolo siano a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23, decreto-legge n. 83/2012 e decreto ministeriale 8 marzo 2013). Le somme che non risultino impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
  Il comma 4 prevede che le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 siano definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
  Il comma 1 dell'articolo 4 limita ai soli clienti domestici l'applicazione transitoria del servizio di tutela gas, cioè il servizio per il quale per alcuni clienti c.d. «vulnerabili», Pag. 118i prezzi di riferimento sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
  A tal fine, la norma interviene sull'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 (cd. decreto Letta), come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, che ha inserito i piccoli clienti industriali tra i cd. «clienti vulnerabili».
  I commi da 2 a 6 mirano a velocizzare e dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo una penalizzazione economica per i comuni che ritardano ad individuare la stazione appaltante e disponendo un potere sostitutivo statale. Il comma 2 qualifica come perentori i termini indicati dall'articolo 3 del DM 12 novembre 2011 per l'avvio delle gare d'ambito nel primo periodo di applicazione, decorsi i quali la Regione avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta.
  Il comma 3 proroga di quattro mesi le date limite entro cui convocare i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante per i primi due raggruppamenti di comuni di cui all'Allegato 1 del DM che sono scadute o scadrebbero entro il mese di ottobre 2013, con uno spostamento dei termini relativi alla mancata nomina della stazione appaltante a data non anteriore al 1o gennaio 2014.
  Inoltre, viene indicata una procedura per designare la stazione appaltante per tutti gli ambiti dell'Allegato 1 in cui non è presente il capoluogo di provincia.
  In tali casi la scelta della stazione appaltante avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
  Il comma 4 dispone un potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario ad acta. Se infatti la Regione competente non procede alla nomina del commissario ad acta, dopo quattro mesi dalla scadenza dei termini indicati dal comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione stessa, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.
  Il comma 5 prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante.
  In tali casi, il 20 per cento degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
  Il comma 6 lascia al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, con lo scopo di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese.
  Il comma 7 riguarda invece la rete di distribuzione dei carburanti, ed in particolare estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione.
  L'articolo 5 reca una serie di interventi diversi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica, con un'estensione della Robin Hood Tax in parte destinata a riduzione degli oneri generali di sistema, una riduzione delle tariffe incentivanti CIP 6 per le fonti rinnovabili e assimilate e il blocco di una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi.
  Il comma 1, con una modifica all'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, estende l'applicazione della c.d. Robin Pag. 119Hood Tax (maggiorazione IRES) alle aziende con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro (nella normativa previgente era prevista per volumi superiori a 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (nella normativa previgente era 1 milione di euro).
  Il comma 2 destina le risorse derivanti dall'estensione della Robin Hood Tax alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratte la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall'articolo 61 del decreto. Le modalità attuative saranno individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  I commi 3, 4 e 5 modificano le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, prevedendo una parziale deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti nei primi otto anni di esercizio. È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio, ma con riduzione del peso dei prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1o gennaio 2014.
  In particolare: per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile (CEC) da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre (80 per cento il primo trimestre, 70 per cento per il secondo trimestre, 60 per cento per il terzo e quarto trimestre). Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas (comma 3); dal 2014, il valore del CEC è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012 (comma 4); per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore del CEC è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento per cento (comma 5).
  Riguardo all'attuazione, la norma precisa che il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del valore del CEC, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5.
  Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al DM 20 novembre 2012, cui è stato definito l'aggiornamento del CEC negli anni dal 2010 in poi e il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011 oltre che il valore di acconto del CEC per l'anno 2012.
  Il comma 6 abroga le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, non indicandole specificamente, ma tramite un generico riferimento a quelle incompatibili con le norme del presente articolo.
  Il comma 7 elimina la facoltà per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio prima del 2013, di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto dal 2013. Tale facoltà Pag. 120era stata prevista dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012), che aveva inserito all'interno del decreto legislativo n. 28 del 2011 i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25, al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE.
  Il comma 8 precisa che l'attuazione dell'articolo 5 deve avvenire in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.
  Il comma 1 dell'articolo 6, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, fissa l'applicazione per il periodo 1o agosto 2013 – 31 dicembre 2015 dell'accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. La disposizione in esame pone per i beneficiari la condizione che essi si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
  Trattandosi di una forma agevolativa, il comma 2 ribadisce che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere all'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo venga modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
  La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.
  Il comma 3 reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra (25 euro per mille litri) disposta dal comma 1 e dalla relativa compensazione del livello minimo di imposizione del livello di accisa da corrispondere all'Unione europea (comma 2) indicandolo complessivamente in 14,4 milioni di euro per il 2013 (tale regime decorre dal 1o agosto 2013) e in 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015.
  Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.
  Il comma 4 rinvia la disciplina dell'applicazione del presente articolo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
  Al fine di favorire la ripresa delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, favorendo l'internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso la creazione di joint ventures nei Paesi in via di sviluppo, l'articolo 7 novella il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 49 del 1987, che disciplina l'assetto della cooperazione italiana allo sviluppo.
  Il nuovo testo prevede che attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito centrale (originariamente previsto dalla legge n. 227 del 1977, cd. «Legge Ossola» e disciplinato dall'articolo 6 della richiamata legge n. 48 del 1987) possano essereconcessi, Pag. 121ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di joint ventures nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata.
  Nella relazione tecnica si sottolinea come il ricorso al Fondo rotativo sia attualmente sottoutilizzato (tra il 2000 ed il 2011 sono stati erogati 4,4 milioni di euro per otto proposte di finanziamento), laddove le disponibilità finanziarie riferibili al Fondo ammontano a circa 108 milioni di euro.
  I crediti potranno essere erogati a favore di investitori pubblici o privati o di organizzazioni internazionali, sempre al fine di favorire da parte loro la costituzione di imprese miste nei PVS, ovvero di promuovere lo sviluppo attraverso altre agevolazioni identificate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
  Una quota del Fondo rotativo, sempre secondo quanto previsto dal comma 1, potrà altresì essere destinata a dar vita ad un nuovo Fondo di garanzia a tutela dei prestiti concessi da istituti di credito a imprese italiane, oppure per facilitare gli apporti di capitale italiano nelle imprese miste.
  La previgente disciplina non prevedeva l'eventualità di una previa corresponsione di tali crediti e precisava che essi potessero coprire solo parzialmente il finanziamento del capitale di rischio.
  La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, poiché le risorse disponibili sul Fondo continueranno ad essere impiegate con modalità a carattere di rotatività.
  L'articolo 31 introduce disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  Più precisamente: estende la procedura compensativa (prevista dallo stesso articolo 13-bis) in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia, eliminando il riferimento all'articolo 1, comma 1175, della L. 296/2006 contenuto nell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/2012 (comma 1); prevede che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante (commi 2 e 6) e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC, anche in formato elettronico (comma 7); dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia estesa a 180 giorni e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici; inoltre, la richiesta del DURC viene limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni), riducendo da cinque a due le fasi procedurali in cui è richiesto; infine, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (commi 3, 4 e 5); prevede che le amministrazioni competenti trasmettano l'invito alla regolarizzazione (entro e non oltre quindici giorni) delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all'interessato o per il tramite del consulente del lavoro (comma 8).
  L'articolo 37 interviene nella materia della semplificazione degli oneri burocratici delle imprese. Tale materia è oggetto di una normazione che negli ultimi anni è stata particolarmente copiosa e ha prodotto una stratificazione di disposizioni la cui lettura coordinata risulta non sempre agevole.
  L'articolo in esame non sembra apportare modifiche sostanziali al suddetto quadro Pag. 122normativo, esplicitamente ribadendo che resta fermo «quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese».
  In particolare l'oggetto dell'intervento sono i percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese, attivati tramite lo strumento delle convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5.
  La rubrica dell'articolo fa riferimento alla possibilità, prevista dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, di individuare, nell'ambito delle attività sperimentali, «zone a burocrazia zero», nelle quali provare forme di deregulation controllata ed utilizzare le risorse previste per le zone franche urbane disagiate.
  Con riguardo alle convenzioni, il comma 1 prevede che i soggetti sottoscrittori possono stipularle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  Il comma 2 attiene alle attività sperimentali di semplificazione attivate con le convenzioni sopra citate, per le quali si prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale. La finalità dell'estensione è quella di creare un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.
  Il comma 3 prevede che i soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato.
  I commi 4 e 5 prevedono nuovi compiti per il Ministero dello sviluppo economico: promuovere l'accesso alle informazioni, comprese quelle in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato, tramite il proprio sito istituzionale; predisporre, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e monitorarne costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.
  Il comma 6 prevede che le attività di sperimentazione non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale.
  Infine, si prevede una clausola di salvaguardia secondo la quale agli adempimenti di cui al presente articolo, presumibilmente i nuovi compiti assegnati al MISE, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 1 dell'articolo 38 semplifica gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle c.d. nuove attività (attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi solo in seguito all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) richiamate dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
  La semplificazione consiste nell'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare – prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 per le sole attività di categoria B e C – per i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Tale esenzione opera qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
  Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, vale a dire al 7 ottobre 2014, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, da parte dei soggetti responsabili delle c.d. nuove attività, ferma restando l'esclusione disposta dal comma 1 dell'articolo in esame.
  L'articolo 46 prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i Pag. 123limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.
  La norma specifica che gli enti locali coinvolti nell'EXPO 2015 sono quelli indicati nel DPCM 6 maggio 2013 che, oltre ad intervenire sulla nomina del Commissario unico, ha disciplinato le funzioni del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, della Commissione di coordinamento, della società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali.
  In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2015, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 limitatamente alle spese connesse con l'organizzazione del grande evento.
  L'articolo 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del cinquanta per cento di essa (comma 1).
  Gli interventi elencati dalla norma mirano in particolare:
   a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
   b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;
   c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;
   d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding (ovvero al finanziamento dei progetti effettuato da una molteplicità di soggetti);
   e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;
   f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;
   g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;
   h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
   i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;
   l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

  Secondo il comma 2, le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi elencati sono individuate con decreto del MIUR, di concerto con il MEF.
  In conclusione sottolinea che il filo unificante delle diverse ed eterogenee disposizioni del decreto-legge in esame sono le raccomandazioni della Commissione europea del 29 maggio 2013 rivolte all'Italia relativamente al programma nazionale di riforma per il 2013 ed al programma di stabilità 2012-2017. In particolare, il decreto intende positivamente rispondere alle raccomandazioni in ordine alla necessità di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi, semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese.Pag. 124
  Ritiene infine che la proposta di parere debba concentrarsi su alcune rilevanti questioni quali ad esempio all'articolo 1, la soppressione del comma 4, confermando così una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo centrale di garanzia non inferiore all'80 per cento quale riserva per interventi non superiori a 500 mila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; la previsione, all'articolo 2, che i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, di cui ai commi 5 e 6, siano emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che, per la messa a punto delle convenzioni di cui al comma 7, siano sentite anche le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative; la soppressione, all'articolo 4, del comma 1, mantenendo così la possibilità per i soggetti tutelati di optare tra il prezzo di libero mercato del gas – teoricamente più basso – e quello applicato – amministrativamente, ma su regole di mercato – dalla AEEG; l'integrazione, all'articolo 38, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, prevedendo di delegare al Ministero dell'interno un aggiornamento della regola tecnica per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, finalizzata alla semplificazione dei requisiti per attività fino a 50 posti letto.
  Inoltre ritiene necessario segnalare l'opportunità, all'articolo 5, di individuare coperture alternative a quelle previste dal comma 1, anche in considerazione del rischio di inosservanze del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES in argomento; di valutare la congruità della disposizione di cui all'articolo 37, comma 2; in relazione all'articolo 50, la possibilità di procedere al compiuto superamento del regime di responsabilità fiscale negli appalti, estendendo l'abrogazione, recata dall'attuale formulazione della norma, relativa all'IVA dovuta per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto, anche alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro.

  Raffaello VIGNALI (PdL) esprime, nel complesso, un giudizio favorevole sul provvedimento in esame che contiene senza dubbio alcuni interventi normativi di rilievo. Innanzitutto sottolinea l'importanza delle norme contenute nell'articolo 1 volte a potenziare gli interventi del fondo di garanzia ed in particolare ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI. Sottolinea inoltre anche le disposizioni contenute all'articolo 2 che prevedono una sorta di ritorno alla cosiddetta legge «Sabatini», introducendo un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che acquistano macchinari ad uso produttivo. In proposito stigmatizza peraltro la mancata indicazione di un termine per l'emanazione dei decreti di attuazione di competenza del Ministro dello sviluppo economico che dovranno definire le modalità di concessione dei contributi. Esprime inoltre alcune perplessità sul tema della cosiddetta responsabilità solidale fiscale che rappresenta essenzialmente un ulteriore costo a carico delle imprese. Giudica con favore le norme relative al cosiddetto concordato in continuità ritenendo positivi i correttivi previsti alla normativa vigente.
  Esprime infine alcune riserve sulle norme recate dall'articolo 5 concernenti il passaggio delle piccole imprese al mercato libero che a suo giudizio potrebbe determinare nuovi oneri a loro svantaggio.

  Stefano ALLASIA (LNA) stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi per l'esame di questo ennesimo decreto-legge del Governo ed in particolare lamenta la mancata possibilità di effettuare un adeguata attività istruttoria e conoscitiva, nonché il termine ravvicinato stabilito per la presentazione degli emendamenti da parte delle commissioni di merito I e V.

  Marco DA VILLA (M5S) esprime forti perplessità su decreto-legge in esame che appare fortemente eterogeneo e che interviene su numerosi settori economici. Condivide le considerazioni svolte dai colleghi che hanno sollecitato l'individuazione di termini certi per l'emanazione dei decreti Pag. 125attuativi previsti dalle disposizioni del provvedimento in esame: in particolare si sofferma sul contenuto dell'articolo 2 esprimendo alcuni dubbi su l'efficacia delle agevolazioni previste per l'acquisto dei macchinari in assenza, all'interno del provvedimento, di adeguate misure che possano incrementare la domanda e i consumi. Inoltre non ritiene soddisfacente il contenuto normativo proposto all'articolo 37 sulle cosiddette zone a burocrazia 0 che non sembra apportare modifiche sostanziali al quadro normativo vigente. A tale riguardo si chiede se sia possibile estendere le sperimentazioni già attive a tutto il territorio nazionale. Esprime infine forti perplessità sulla clausola di salvaguardia finanzia prevista relativamente alla creazione del sistema integrato di dati telematici dalle Amministrazioni.

  Andrea VALLASCAS (M5S) interviene solo per sottolineare l'inutilità degli incentivi previsti per la trasformazione degli impianti di distribuzione carburanti in impianti di distribuzioni di metano per la sua regione, la Sardegna, dove purtroppo il metano non è disponibile.

  Dario NARDELLA (PD) desidera innanzitutto svolgere alcune considerazioni di metodo sul provvedimento in esame che senza dubbio non è privo dei presupposti di necessità e di urgenza così come previsto dalla Costituzione ai fini dell'emanazione dei decreti-legge. Si tratta peraltro di un provvedimento dal contenuto estremamente eterogeneo e ricorda in proposito come la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale abbia sempre stigmatizzato l'eterogeneità dei decreti-legge ammettendola solo nel caso in cui essa derivi da modifiche introdotte durante l'esame parlamentare. In questo caso invece l'eterogeneità è propria del decreto-legge: esso è stato presentato da 7 Ministri, con il concerto di altri 5, trattando materie di competenza di pressoché tutte le Commissioni parlamentari. Questo dato ha determinato l'assegnazione alle Commissioni I e V, ovvero le cosiddette Commissioni filtro. La X Commissione, come altre Commissioni competenti nel merito delle disposizioni contenute nel provvedimento, è quindi costretta ad intervenire solo nella fase consultiva. Ritiene questa circostanza un fatto negativo che va fortemente stigmatizzato e ritiene che la questione vada posta con forza nelle sedi adeguate.
  Nel merito del contenuto del decreto esprime un giudizio favorevole sul contenuto dell'articolo 2 che contiene una sorta di riedizione della legge «Sabatini» a sostegno dell'innovazione di processo che, a suo giudizio, dovrebbe riguardare anche l'organizzazione del lavoro e le iniziative di internazionalizzazione delle imprese. Concorda altresì sulla necessità di richiamare l'attenzione sull'importanza dei termini di emanazione dei decreti attuativi: rappresenta certamente una contraddizione il fatto di ricorrere allo strumento della decretazione di urgenza e poi non prevedere tempi certi di attuazione delle norme ivi contenute.

  Daniele MONTRONI (PD) intervenendo sulle disposizioni recate dall'articolo 2 dichiara di condividerne il contenuto che a suo giudizio è volto all'innovazione dei processi e ad incrementare la competitività delle PMI. Al riguardo senza dubbio, come già sottolineato dagli interventi che lo hanno proceduto, è necessaria l'indicazione di tempi certi per l'emanazione dei decreti di attuazione. Con particolare riferimento all'articolo 30 in materia di semplificazioni nel settore edilizio esprime alcune perplessità sull'opportunità di attribuire caratteri di temporaneità al regime delle agibilità parziali, che invece di semplificare rischia di complicare ulteriormente la materia; sul punto chiede anche al relatore di svolgere una riflessione.

  Gianluca BENAMATI (PD) preliminarmente dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Nardella circa l'eccessiva eterogeneità del provvedimento in esame e sulla necessità di una riflessione più approfondita sull'assegnazioni di tale provvedimento. Entrando nel merito Pag. 126del decreto-legge in esame sottolinea il contenuto estremamente positivo delle disposizioni volte a potenziare il fondo di garanzia delle PMI che a suo giudizio rappresenta una fattiva risposta da parte del Governo nella direzione preannunciata dal Ministro Zanonato. Desidera peraltro sottoporre alla valutazione approfondita del relatore le disposizioni contenute al comma 4 del medesimo articolo 1 che prevedono la soppressione della riserva dell'80 per cento del fondo riservata ad interventi non superiori a 500 mila euro. L'ultima questione che ritiene di sottoporre all'attenzione della Commissione e in particolare del relatore riguarda gli interventi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica ed in particolare quelli al comma 1 relativi alla copertura finanziaria, ottenuta tramite un ampliamento della platea di soggetti che sarebbero colpiti dalla cosiddetta «robin hood tax» e che potrebbe in questo delicato momento colpire aziende già in grave difficoltà.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito e si riserva di approfondire le questioni emerse preannunciando la presentazione di una proposta di parere nella seduta già prevista nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

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