CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2013
46.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 27 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 11.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.
COM(2013)172 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.
COM(2013)173 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo nella seduta del 25 giugno 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.
COM(2012)629 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013-30 giugno 2014.
17426/12.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 25 giugno 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che la Commissione concluderà l'esame nella seduta di martedì 2 luglio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a tale seduta.

  La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 11.05.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1154 Governo, C. 1161 Rampelli e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2013.

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  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.10, riprende alle 11.25.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 707 Gozi e C. 945 Polverini.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 794 Bueno).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame delle proposte di legge in titolo. Avverte altresì che risulta assegnata alla I Commissione anche la proposta di legge n. 794 Bueno, recante «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti», di cui i presentatori hanno richiesto l'abbinamento.
  La suddetta proposta di legge reca norme che permettono il riacquisto della cittadinanza alle cittadine italiane per nascita che hanno perduto la cittadinanza per aver contratto matrimonio con cittadini stranieri, prima del 1o gennaio 1948 e ai loro figli nati anteriormente al 1o gennaio 1948. Poiché il contenuto di tale proposta verte su materia analoga al contenuto delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento.

  La Commissione consente.

  Gianclaudio BRESSA (PD), relatore, ricorda che il Parlamento discute della riforma della legge sulla cittadinanza ormai da diverse legislature, e questo perché la legge vigente – n. 91 del 1992 – risulta fortemente datata e mostra in modo evidente i suoi limiti. La revisione di questa legge è importante e necessaria, a suo avviso, perché si tratta di realizzare quel principio essenziale del costituzionalismo che Peter Häberle ha ben enunciato affermando che «la dignità dell'uomo è la premessa culturale antropologica dello Stato costituzionale, la democrazia ne è la conseguenza organizzativa». Questo significa che ogni essere umano sottoposto alla sovranità dello Stato deve essere posto nella condizione di poter realizzare, nella maniera più piena, lo sviluppo della propria persona. Si parla innanzitutto di un diritto: il diritto di ciascun individuo di condurre un'esistenza libera e dignitosa. Questo, a suo avviso, è il punto cruciale, il passaggio culturale e giuridico che fa della cittadinanza un vero e proprio diritto: a tale visione corrisponde, nelle proposte della sua parte politica, la previsione di una disciplina dell'attribuzione della cittadinanza configurata come riconoscimento – appunto – di un diritto.
  Questi sono i presupposti costituzionali di cui si dovrebbe – a suo parere – tenere conto nel dibattito. Non ci si può d'altra parte nascondere il fatto che il tema della cittadinanza è politicamente «bollente», capace di produrre divisioni profonde. Il compito dei relatori non può però essere partigiano – a favore o contro una visione, una scelta – ma deve essere quello di cercare di comporre le diverse visioni in unità. Si tratta di capire se può essere realistica la prospettiva della valorizzazione dell'idea kelseniana di legge come disciplina provvisoria e reversibile dei problemi posti dalla vita collettiva: la legge «senza valore» di Kelsen, valida cioè solo per la procedura di approvazione e per il resto, in democrazia, «compromissoria».
  Ricorda che il Parlamento ha non solo la funzione, ma anche la responsabilità di fare le leggi, avendo come unico riferimento vincolante la Costituzione, che non Pag. 24è solo un sistema di regole, ma anche l'espressione di uno stadio di sviluppo culturale, uno strumento di auto-rappresentazione culturale del popolo, lo specchio del suo patrimonio culturale e il fondamento della sua speranza.
  Se il diritto, d'altra parte, deve rispondere ai fatti, i fatti sono che in Italia vivono quattro milioni e mezzo di immigrati, un milione dei quali ha meno di diciotto anni e rappresenta il 22 per cento della popolazione minorile che vive in Italia. Di questi minori, oltre mezzo milione sono anche nati in Italia e frequentano le scuole in Italia: l'otto per cento della popolazione scolare è costituita da figli di immigrati. Questa è la realtà di cui occorre tenere conto ragionando di modifiche alla legge sulla cittadinanza.
  Prima di passare al contenuto delle proposte di legge, spiega che i relatori si sono accordati per dividersi l'illustrazione delle stesse in base ai temi, e questo anche in considerazione del fatto che molte delle proposte presentate hanno uno schema comune o sono testualmente identiche su singoli punti. Per quanto lo riguarda, tratterà dei seguenti temi: matrimonio e adozione, attribuzione della cittadinanza, concessione della cittadinanza, integrazione linguistica e sociale, giuramento, casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza e disciplina di attuazione e transitoria.
  Diverse proposte di legge intervengono in materia di acquisizione della cittadinanza per matrimonio – fattispecie attualmente regolata dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, il quale prevede che il coniuge straniero o apolide del cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando risieda legalmente da almeno due anni dopo il matrimonio oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dal matrimonio, sempreché non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  La proposta di iniziativa popolare C. 9 e la proposta Vendola C. 250 riducono il periodo minimo di residenza in Italia dopo il matrimonio da due anni a sei mesi, fermo restando il termine di tre anni nel caso in cui il coniuge straniero risieda all'estero. Viene nel contempo abrogata la disposizione della legge n. 91 che prevede la riduzione dei termini alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  Le proposte di legge Di Lello C. 200, Bressa C. 273 e Gozi C. 707 mantengono fermo il termine di residenza in Italia per due anni, ma introducono disposizioni per agevolare l'acquisizione della cittadinanza, quale la possibilità per l'interessato, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale dei coniugi, di inviare al Ministero dell'interno documentazione atta a dimostrare il possesso di un altro titolo per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza.
  La proposta Gozi C. 707 estende esplicitamente la disciplina in materia di acquisizione della cittadinanza per matrimonio anche ai cittadini comunitari.
  La proposta C. 200 modifica la procedura per le istanze di acquisizione della cittadinanza per matrimonio.
  Le proposte di legge di cui si è fin qui detto modificano anche la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero maggiorenne a seguito di adozione. Attualmente l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero maggiorenne adottato è disciplinata dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 91 che prevede un periodo di residenza di cinque anni dopo l'adozione quale requisito preliminare. Inoltre, la concessione della cittadinanza è discrezionale ed avviene con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.
  Le proposte di cui si sta parlando rendono automatica l'acquisizione della cittadinanza del cittadino straniero maggiorenne adottato, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 91 del 1992 per il minorenne adottato. In particolare, le proposte C. 9, C. 200 e C. 250 prevedono che lo straniero maggiorenne Pag. 25adottato da un cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana dopo due anni, mentre la proposta C. 273 prevede che servano cinque anni di residenza legale, senza interruzioni, nel territorio della Repubblica, successivamente all'adozione. La proposta C. 707 prevede invece l'acquisto della cittadinanza dopo quattro anni di soggiorno regolare, che però possono essere sia precedenti sia successivi all'adozione.
  Alcune proposte di legge prevedono nuove ipotesi di attribuzione della cittadinanza su richiesta. In particolare, la proposta di iniziativa popolare C. 9 e le proposte Di Lello C. 200, Vendola C. 250, Bressa C. 273 e Vaccaro C. 494 introducono una forma di attribuzione della cittadinanza che sostituisce o comunque rende superate le principali ipotesi di concessione della cittadinanza per cosiddetta naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992.
  La principale innovazione consiste nel fatto che l'acquisto della cittadinanza non è discrezionale, come nelle attuali ipotesi di cui all'articolo 9, ma, una volta verificati i requisiti prescritti dalla legge, costituisce un atto dovuto. Si assume cioè che ci sia un diritto soggettivo che si tratta solo di riconoscere. Le proposte di legge citate prevedono l'attribuzione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica su istanza dell'interessato e proposta del Ministro dell'interno (C. 200 e 273) o del sindaco del comune di residenza (C. 9 e 250). La proposta C. 494 non disciplina invece il procedimento di attribuzione della cittadinanza.
  Quanto ai requisiti, la proposta di iniziativa popolare C. 9 e le proposte Di Lello C. 200, Vendola C. 250 e Bressa C. 273 prevedono l'attribuzione della cittadinanza allo straniero che risieda o soggiorni legalmente in Italia da almeno cinque anni – in luogo dei 10 anni previsti oggi dall'articolo 9 – e che sia in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (quindi non inferiore all'assegno sociale annuo). Le proposte prevedono altresì l'attribuzione della cittadinanza su richiesta al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente in Italia da almeno tre anni, in luogo dei quattro attualmente previsti dall'articolo 9, nonché allo straniero regolarmente soggiornante da almeno tre anni cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide, laddove l'articolo 9 contempla oggi solo l'ipotesi dell'apolide legalmente residente da almeno cinque anni. Le proposte C. 9 e C. 250 specificano che per queste ultime due ipotesi non è richiesto alcun requisito di reddito.
  Le proposte Di Lello C. 200 e Bressa C. 273 richiedono, oltre alla presenza legale in Italia da almeno cinque anni e al requisito reddituale, anche il superamento di una verifica sull'integrazione linguistica e sociale.
  La proposta Vaccaro C. 494 prevede l'attribuzione della cittadinanza nella sola ipotesi dello straniero che soggiorni regolarmente senza interruzioni in Italia da almeno cinque anni e sia in possesso del requisito reddituale, a condizione che abbia superato una verifica sull'integrazione linguistica e sociale.
  Altre proposte di legge mantengono l'impianto dell'articolo 9 della legge n. 91, in materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, limitandosi ad apportarvi alcune modificazioni, alcune delle quali sono conseguenti a modificazioni apportate ad altre parti delle legge per effetto delle quali alcune fattispecie risultano del tutto o in parte sottratte alla discrezionalità amministrativa propria della concessione nell'impianto dell'articolo 9. È questo il caso delle proposte di iniziativa popolare C. 9, Vendola C. 250, Di Lello C. 200 e Bressa C. 273, che sopprimono le previsioni contenute nell'articolo 9, comma 1, lettera b), d) ed f) recanti rispettivamente l'accesso alla cittadinanza da parte di stranieri adottati nella maggiore età (categoria esclusa anche dalla proposta C. 707, perché confluita nell'articolo 3), nonché da parte di cittadini comunitari e di stranieri residenti da almeno 10 anni.Pag. 26
  Le proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273 e Gozi C. 707 introducono una nuova categoria di soggetti cui è possibile concedere la cittadinanza ai sensi dell'articolo 9: cioè i minori stranieri o apolidi che hanno frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età. Si tratta tuttavia di una previsione residuale, in quanto – come si è detto – le stesse proposte prevedono l'acquisizione della cittadinanza per il figlio di genitori stranieri che faccia le scuole in Italia.
  Anche la proposta Vaccaro C. 494 introduce una nuova categoria di soggetti titolati a presentare la domanda: gli stranieri che hanno svolto interamente gli studi universitari in Italia conseguendo la laurea con una votazione non inferiore a 110 su 110.
  Le proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273, Marazziti C. 525 e Gozi C. 707 riducono da cinque a tre anni il termine per la concessione della cittadinanza all'apolide che risieda legalmente in Italia; inoltre la proposta C. 707 richiede per tale periodo, non la residenza, ma il soggiorno regolare.
  La proposta Marazziti C. 525 riduce da 4 a 3 anni il periodo di residenza legale dei cittadini europei necessario per chiedere la cittadinanza italiana e modifica la disciplina per la concessione della cittadinanza agli stranieri non europei, richiedendo un periodo minimo di soggiorno regolare (anziché di residenza legale) di 5 anni (anziché di 10 anni), nonché il requisito del reddito non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
  La proposta Gozi C. 707 aumenta da 4 a 5 anni il periodo di residenza legale dei cittadini europei necessario per chiedere la cittadinanza italiana; modifica la disciplina per la concessione della cittadinanza agli stranieri non europei, richiedendo un periodo minimo di soggiorno regolare (anziché di residenza legale) di otto anni (anziché di dieci anni). La proposta Gozi introduce inoltre due nuove ipotesi di concessione della cittadinanza: a favore dello straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni che abbia goduto ininterrottamente per tale periodo della protezione sussidiaria riconosciuta; e a favore dello straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. La proposta Gozi subordina poi tutte le ipotesi di concessione della cittadinanza al requisito del reddito non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
  La proposta Bressa C. 273 introduce per la concessione della cittadinanza allo straniero legalmente residente da almeno 10 anni il requisito del reddito (anche qui reddito non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo). Questa ipotesi è applicabile ai soli stranieri che non superano la verifica sull'integrazione linguistica e sociale, in quanto la medesima proposta C. 273 – come già visto – introduce una nuova modalità di attribuzione della cittadinanza, priva di discrezionalità, per lo straniero legalmente residente da almeno cinque anni, in possesso del medesimo requisito reddituale, subordinatamente peraltro alla verifica sull'integrazione linguistica e sociale. Per le altre ipotesi di concessione della cittadinanza la proposta C. 273 dispone che l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito.
  La proposta Pes C. 349 riduce da 10 a 8 anni il periodo minimo di residenza legale per la presentazione della domanda di cittadinanza da parte dello straniero non europeo.
  La proposta Di Lello C. 200 prevede che ai fini della concessione della cittadinanza l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito.
  La proposta Marazziti C. 525 limita la possibilità di chiedere la dimostrazione di requisiti di reddito alla concessione della cittadinanza ai cittadini europei, agli stranieri e agli apolidi a seguito di un certo periodo di permanenza regolare.
  Alcune proposte di legge prevedono una verifica della integrazione linguistica e sociale dei richiedenti la cittadinanza. Le Pag. 27proposte in questione utilizzano espressioni diverse per indicare la verifica e individuano diverse modalità di accertamento, quali test di integrazione, attestazione di conoscenza della lingua, frequentazione di appositi corsi, eccetera.
  È forse utile ricordare che in questa materia è intervenuta nella XVI legislatura la legge sulla sicurezza (n. 94 del 2009) che ha previsto un processo di integrazione finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri (articolo 1, comma 25). Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve stipulare un accordo di integrazione (il cosiddetto permesso di soggiorno «a punti»), articolato per crediti, con l'impegno a conseguire specifici obiettivi di integrazione. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero. L'accordo di integrazione è diventato operativo con l'adozione del regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 179). Inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo nel nostro Paese, viene ora subordinato al superamento da parte del richiedente di un test di conoscenza della lingua italiana (articolo 1, comma 22, lettera i)). Le modalità di svolgimento del test sono state definite con il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2010.
  Tornando alle proposte di legge, la proposta C. 707 Gozi introduce una disposizione di carattere generale secondo cui l'acquisizione della cittadinanza per motivi diversi da quelli per nascita e per adozione di minorenne è subordinata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale, derivante dal possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue; del possesso di una conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia; nonché di una conoscenza dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione della Repubblica.
  Le proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273 e Vaccaro C. 494 richiedono la verifica dell'integrazione solo ai fini nella nuova ipotesi di attribuzione della cittadinanza per naturalizzazione dopo un periodo di residenza o soggiorno legale di 5 anni, in presenza dei requisiti di reddito di cui si è detto. Esse richiedono in particolare una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo; una conoscenza della vita civile dell'Italia (C. 200 e 494) e della Costituzione (C. 200); e il raggiungimento di un adeguato grado di integrazione sociale (C. 494).
  Ai sensi delle proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273, Vaccaro C. 494 e Gozi C. 707 l'acquisizione della cittadinanza impegna il nuovo cittadino al rispetto e alla promozione dei valori fondanti della Repubblica. Sono dettate norme per garantire iniziative dello Stato ai fini della integrazione degli stranieri residenti nel territorio della Repubblica.
  Tre proposte modificano la disciplina sul giuramento prevista dalla attuale legge sulla cittadinanza.
  La proposta Di Lello C. 200 prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia sin dal giorno successivo alla sua emanazione, mentre attualmente l'articolo 11 della legge n. 91 prevede che esso abbia effetto solo dal momento del giuramento. La proposta Di Lello dispone poi che il rifiuto di prestare il giuramento o la ingiustificata assenza comporta la revoca del decreto.
  Le proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273 e Gozi C. 707 dispongono che il giuramento avviene entro un anno dalla emanazione (C. 200) o dalla comunicazione (C. 273 e C. 707) del decreto, mentre attualmente è previsto un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica all'interessato. Il giuramento avviene davanti al sindaco (anziché davanti all'ufficiale dello stato civile) del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, Pag. 28dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza. Le proposte inseriscono poi nella legge la formula del giuramento, cui viene attribuita maggiore solennità mediante una nuova formula, e prevedono la consegna al nuovo cittadino di una copia della Costituzione.
  Le proposte Di Lello C. 200 e Bressa C. 273 prevedono la convocazione dell'interessato per il giuramento da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine previsto dalla legge.
  Le proposte Di Lello C. 200, Gozi C. 707 e Bueno C. 794 intervengono per disciplinare alcuni casi particolari di riacquisizione della cittadinanza da parte di coloro che l'hanno persa nella vigenza della disciplina antecedente la legge n. 91 del 1992.
  In particolare, la proposta Di Lello C. 200 novella il comma 1 dell'articolo 17 della legge 91 del 1992 – sostanzialmente non modificato dalla proposta di legge C. 707 – rendendo permanente la facoltà di presentare domanda di riacquisto della cittadinanza per coloro che l'hanno persa per effetto degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 123 del 1983. La legge del 1992 prevedeva tale possibilità solamente per i due anni successivi all'entrata in vigore. Il termine è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1997.
  Alcune proposte di legge – segnatamente le proposte C. 9, C. 200, C. 273, C. 250 e C. 707 – demandano ad un regolamento governativo il riordino delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di cittadinanza, nonché l'attuazione della nuova disciplina.
  La proposta C. 945 prevede l'adeguamento dei regolamenti vigenti alle nuove disposizioni.
  Alcune delle proposte di legge introducono disposizioni transitorie volte a disciplinare l'accesso alla cittadinanza nelle nuove forme previste dalle proposte medesime per coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge hanno già maturato i requisiti prescritti. Viene quindi previsto un periodo di tempo predefinito per consentire a costoro di presentare la relativa istanza (proposte C. 9, C. 200, C. 463, C. 525, C. 707).
  La proposta di legge C. 707 prevede che, in via transitoria nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il termine per la conclusione dei procedimenti di attribuzione della cittadinanza sia stabilito per un massimo di 36 mesi, e non di 24 come a regime.
  Infine, la proposta C. 707 abroga la legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che viene interamente sostituita) e ogni altra disposizione incompatibile.

  Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, dichiara preliminarmente di condividere le osservazioni del relatore Bressa in merito al ruolo dei relatori, i quali non dovranno perdere di vista che l'attuale legge sulla cittadinanza deve essere rivista per tenere conto delle trasformazioni sociali intervenute in Italia negli ultimi venti anni. Passa quindi all'illustrazione delle proposte di legge in titolo, con riguardo ai seguenti temi: nascita, minori, motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza, doppia cittadinanza, computo del periodo di residenza legale, revoca della cittadinanza, permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza.
  Quasi tutte le proposte di legge in esame intervengono sull'acquisizione della cittadinanza per nascita. In generale, vengono introdotte due nuove ipotesi di acquisizione della cittadinanza italiana per nascita.
  Più precisamente si prevede che siano cittadini per nascita quanti nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi abbia trascorso un determinato periodo di permanenza legale – fa eccezione la proposta Vaccaro C. 494 che richiede il soggiorno regolare di entrambi i genitori – oppure da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia.
  Quanto alla prima ipotesi, le proposte in esame si differenziano tra loro per la durata del periodo di permanenza legale richiesta (che varia da un minimo di un Pag. 29anno a un massimo di 5 anni) e per il tipo di permanenza richiesta al genitore (soggiorno regolare, residenza legale o permesso di soggiorno di lungo periodo).
  Quanto alla seconda ipotesi – la nascita da genitori stranieri, di cui almeno uno nato in Italia – le proposte in esame si distinguono in quanto alcune non richiedono un periodo minimo di permanenza regolare (in questo senso le proposte C. 9, di iniziativa popolare, Vendola C. 250 e Vaccaro C. 494). Le proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273, Bressa C. 274 e Bersani C. 463 richiedono invece l'ulteriore requisito della residenza, senza interruzioni, per almeno un anno, del genitore nato in Italia. Le proposte Marazziti C. 525 e Gozi C. 707 richiedono anch'esse una permanenza regolare di almeno un anno senza interruzioni, facendo però riferimento rispettivamente al soggiorno regolare o legale, anziché alla residenza.
  Le proposte di legge disciplinano poi la procedura per il riconoscimento della cittadinanza acquisita per diritto di nascita nelle ipotesi anzidette. Le proposte di iniziativa popolare C. 9 e Vendola C. 250 richiedono a tal fine la dichiarazione di volontà di un genitore. La proposta Bersani C. 463 prevede la dichiarazione di volontà di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, unitamente all'impegno ad educare il minore nel rispetto della Costituzione e delle leggi.
  La proposta Marazziti C. 525 prevede la dichiarazione di volontà di entrambi i genitori o del solo genitore esercente la potestà, da iscrivere nei registri di cittadinanza del comune di nascita, residenza o effettivo domicilio del minore. Dopo il quattordicesimo anno è altresì richiesto l'assenso del minore.
  Queste proposte non definiscono un termine per l'effettuazione della dichiarazione. Altre proposte prevedono invece che la dichiarazione sia effettuata al momento della nascita: si tratta in particolare delle proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273, Bressa C. 274, Vaccaro C. 494, Gozi C. 707.
  Le proposte di iniziativa popolare C. 9, Di Lello C. 200, Vendola C. 250, Bressa C. 273, Bressa C. 274, Marazziti C. 575, Gozi C. 707 prevedono che i soggetti interessati possano acquistare la cittadinanza anche su loro richiesta, che va presentata entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori condizioni. Nello stesso senso dispone la proposta Bersani C. 463, che richiede però l'ulteriore requisito della residenza legale dell'interessato.
  Diverse proposte di legge – e in particolare la proposta di iniziativa popolare C. 9 e le proposte Di Lello C. 200, Vendola C. 250, Bressa C. 273, Bressa C. 274, Bersani C. 463, Vaccaro C. 494, Marazziti C. 525, Gozi C. 707 – prevedono che, entro un anno dal compimento della maggiore età, i soggetti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana iure soli su richiesta dei genitori possano rinunciarvi, se in possesso di un'altra cittadinanza. La proposta Zampa C. 369 non prevede invece la rinunciabilità.
  Molte delle proposte di legge prevedono poi la cittadinanza per i minori stranieri che siano nati o in Italia o vi siano entrati nei primi anni di vita e che vi abbiano soggiornato o risieduto legalmente fino alla maggiore età.
  In particolare, la proposta di iniziativa popolare C. 9 e la proposta Vendola C. 250 dispongono che lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età acquista, a richiesta, la cittadinanza italiana qualora abbia soggiornato legalmente (C. 9) o regolarmente (C. 250) in Italia fino al compimento della maggiore età. In questi casi è richiesta una dichiarazione dell'interessato da rendersi entro due anni dal raggiungimento della maggiore età stessa.
  Le proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273, Bressa C. 274, Pes C. 349, Vaccaro C. 494, Marazziti C. 525, Gozi C. 707 dispongono che lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età acquista la cittadinanza italiana qualora abbia «risieduto legalmente» in Italia o – a seconda delle proposte di legge – vi abbia «soggiornato regolarmente» fino al compimento della maggiore età.
  Per alcune proposte – e segnatamente Di Lello C. 200 e Vaccaro C. 494 – l'acquisizione è automatica, salvo esplicito Pag. 30rifiuto; fermo restando che, se l'ordinamento vigente nel Paese di origine non consente la doppia cittadinanza, l'interessato è tenuto a esprimere un'opzione. Le proposte Bressa C. 273, Pes C. 349, Marazziti C. 525, Gozi C. 707 prevedono invece una dichiarazione dell'interessato da rendersi entro un anno o due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Ipotesi diverse di acquisizione della cittadinanza da parte del minore nato in Italia sono disciplinate dalle proposte Pes C. 349 e Polverini C. 945.
  In particolare, la proposta Pes C. 349 prevede che il minore nato in Italia da genitori stranieri ivi residenti acquista la cittadinanza al compimento del quinto anno di età, qualora abbia risieduto in Italia senza interruzioni per questo periodo. È necessaria una dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente. L'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare a quella italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
  La proposta Polverini C. 945 prevede che lo straniero nato in Italia acquisti la cittadinanza al completamento del corso di istruzione primaria, qualora abbia risieduto legalmente in Italia fino a tale data. La cittadinanza è rinunciabile dall'interessato in possesso di altra cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Sempre nella proposta Polverini, lo straniero nato in Italia acquista la cittadinanza qualora alla data di presentazione dell'istanza risulti residente legalmente in Italia da almeno 3 anni: deve comunque superare un esame che accerti la conoscenza della cultura, della lingua e dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
  La proposta C. 945 conferma l'ipotesi di acquisizione delle cittadinanza attualmente prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, secondo cui lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (nuovo articolo 3-bis, comma 4).
  Molte proposte di legge – e in particolare la proposta d'iniziativa popolare C. 9 e le proposte Vendola C. 250, Bressa C. 273, Bressa C. 274, Zampa C. 369, Bersani C. 463, Gozi C. 707, Pes C. 349, Di Lello C. 200, Marazziti C. 525 – prevedono l'acquisizione della cittadinanza da parte del minore che abbia seguito corsi di istruzione presso istituti scolastici italiani o percorsi di formazione professionale. In particolare, alcune proposte prevedono l'acquisizione della cittadinanza italiana previa – qui le opzioni sono diverse – «frequenza», «frequenza regolare per almeno otto anni», «completamento» o «completamento con esito positivo» di un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore ovvero di un percorso di istruzione e formazione idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
  La proposta Bersani C. 463 prescrive come ulteriore requisito la nascita o l'ingresso in Italia entro il decimo anno di età. La proposta Pes C. 349 richiede altresì l'assoluzione dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente.
  Quanto alla procedura, anche qui per il riconoscimento della cittadinanza è necessaria la presentazione di un'istanza da parte dei genitori (proposta di iniziativa popolare C. 9 e proposte Di Lello C. 200, Vendola C. 250, Bressa C. 273, Marazziti C. 525, Gozi C. 707). Oppure l'interessato può presentare richiesta di cittadinanza entro due anni dal conseguimento della maggiore età (C. 9, C. 250, Bressa C. 273, Bressa C. 274, Bersani C. 463, Marazziti C. 525) ovvero entro un anno (C. 707).
  La proposta C. 200 prevede invece l'acquisizione automatica, salvo esplicito rifiuto al compimento della maggiore età o al completamento del corso: è prevista l'opzione se il paese di origine non consente la doppia cittadinanza.
  La proposta Bersani C. 463 dispone l'acquisizione della cittadinanza a seguito di dichiarazione espressa in tal senso di entrambi i genitori o di chi esercita la Pag. 31potestà genitoriale, cui deve accompagnarsi l'impegno a educare il minore nel rispetto della Costituzione e delle leggi. È richiesto il requisito della residenza legale del minore al momento della dichiarazione.
  È prevista da molte proposte di legge la possibilità per l'interessato in possesso di un'altra cittadinanza di rinunciare alla cittadinanza italiana entro due anni dal compimento della maggiore età (proposta di iniziativa popolare C. 9, Vendola C. 250, Bersani C. 463) ovvero entro un anno (Di Lello C. 200, Bressa C. 273, Bressa C. 274, Marazziti C. 525, Gozi C. 707).
  La proposta Marazziti C. 525 disciplina la procedura di riconoscimento per il caso di persona incapace e introduce un obbligo informativo in capo all'ufficiale di anagrafe, che è tenuto a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera che raggiungano la maggiore età le modalità per l'acquisizione della cittadinanza. In caso di mancato rispetto di tale obbligo sono sospesi i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  La proposta di legge C. 369 introduce una specifica disposizione in ordine all'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri non accompagnati. Costoro ottengono la cittadinanza, previa presentazione di apposita domanda, in presenza di determinati requisiti, tra cui la presenza continuativa in Italia da almeno due anni; la frequenza di corsi presso un istituto scolastico nazionale ovvero compimento di un percorso di istruzione e formazione idoneo al conseguimento di una qualifica professionale; e possesso di un grado sufficiente di conoscenza della lingua italiana.
  È opportuno a questo punto ricordare che l'articolo 33 del decreto-legge n. 69 del 2013 – il cosiddetto «decreto del fare», del quale le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio cominceranno la prossima settimana l'esame – introduce misure di semplificazione degli adempimenti procedurali relativi all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia. Come chiarisce la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, la norma recepisce un orientamento consolidato della giurisprudenza, che riconosce al figlio nato in Italia da genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti. La giurisprudenza ha quindi considerato rilevante la sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in Italia da genitori stranieri, documentabili, tra l'altro, con certificazioni scolastiche o mediche attestanti la sua presenza in Italia fin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale. Alla luce di questa giurisprudenza, il comma 1 dell'articolo 33 citato prevede che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione e che lo stesso possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Con riferimento, inoltre, al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, che prevede che l'interessato debba effettuare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, una dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza italiana, il comma 2 dell'articolo 33 prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, presso la sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.
  Venendo ora ai motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza, la proposta di iniziativa popolare C. 9 e le proposte Di Lello C. 200 e Vendola C. 250 rivedono le cause ostative al riconoscimento della cittadinanza per matrimonio – attualmente previste dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 e sostanzialmente consistenti Pag. 32in motivi di indegnità o di pericolosità – e nel contempo le estendono alle nuove ipotesi di attribuzione della cittadinanza per decreto del Presidente della Repubblica – di cui parlerà il relatore Bressa – e a all'ipotesi di acquisizione di cittadinanza da parte del minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato corsi di istruzione o di formazione professionale in Italia. La proposta Gozi C. 707 prevede invece che le cause ostative si applicano all'attribuzione della cittadinanza in favore dei minori scolarizzati e degli adottati maggiorenni. Tutte e quattro le proposte anzidette in ogni caso ampliano o modificano il novero delle cause ostative.
  Diverse proposte di legge regolano il caso di doppia cittadinanza. In particolare, le proposte Di Lello C. 200, Bressa C. 273, Marazziti C. 525 e Gozi C. 707 consentono la doppia cittadinanza, stabilendo che per l'acquisizione della cittadinanza italiana non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.
  Attualmente l'articolo 11 della legge n. 91 prevede che il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
  Per quanto riguarda le modalità di computo del periodo di residenza legale la proposta Di Lello C. 200, la proposta Bressa C. 273 e la proposta Gozi C. 707 prevedono che tale periodo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica all'ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione all'anagrafe.
  Le proposte Bressa C. 273 e Gozi C. 707 dispongono altresì che si considera che abbia soggiornato o risieduto in Italia senza interruzioni per almeno un anno chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni; e che si considera che abbia soggiornato o risieduto in Italia senza interruzioni per almeno cinque anni chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno e a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio.
  Il tema della revoca della cittadinanza è affrontato dalla proposta di legge C. 404, la quale – aggiungendo un comma all'articolo 12 della legge n. 91 del 1992, in materia di perdita della cittadinanza – prevede che la cittadinanza acquisita per matrimonio ai sensi dell'articolo 5 legge n. 91 sia revocata qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza definitiva per uno tra una serie di delitti indicati. La proposta di legge prevede altresì che in questo caso l'interessato venga immediatamente espulso dall'Italia e che sconti la pena detentiva nel Paese di origine.
  La sola proposta di legge Gozi C. 707 prevede infine il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa della cittadinanza. Il permesso ha la durata di un anno, è rinnovabile e vale anche come permesso di soggiorno per motivi di studio e di lavoro. La proposta prevede anche il rilascio di un apposito visto di ingresso per il riacquisizione o acquisizione della cittadinanza italiana.

  Il sottosegretario Sesa AMICI, premesso che il Governo annette grande importanza al tema della cittadinanza, come dimostra anche l'articolo 33 del decreto-legge n. 69 del 2013 – già ricordato dalla relatrice Calabria – e che seguirà con attenzione i lavori della Commissione, esprime apprezzamento per il lavoro dei relatori, molto approfondito, e per l'apertura da loro manifestata. Ritiene essenziale un dibattito pubblico si questo tema, in vista di una sintesi normativa che sia la più equilibrata e corretta rispetto alla situazione e alle esigenze del Paese. Esprime altresì l'auspicio del Governo che questa sia l'occasione giusta per trovare questa sintesi.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 27 giugno 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 27 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00457 Rosato e Fiano: Sull'assunzione del personale nelle Forze di Polizia.

  Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che la Polizia di Stato è interessata, come le altre amministrazioni pubbliche, dal blocco del turn over; che il Governo, nelle forme previste dalla legge, ha peraltro autorizzato alcune assunzioni nelle amministrazioni dello Stato che interessano il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; e che, per quanto riguarda la Polizia di Stato, sono ancora disponibili, ai fini delle assunzioni, le graduatorie di concorsi già svolti.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Emanuele FIANO (PD), replicando, sottolinea che non soltanto per la Polizia di Stato, ma anche per altri rami dell'amministrazione, esistono graduatorie concorsuali non ancora esaurite, alle quali si potrebbe attingere. Si tratta di una questione della quale il Parlamento dovrebbe occuparsi, insieme con il Governo, e si riserva di adottare le opportune iniziative in tal senso.

5-00456 Pilozzi: Sui tempi di evasione delle pratiche relative alla cittadinanza.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, sottolinea come il tema della cittadinanza sia giustamente giunto all'onore delle cronache nazionali. Troppo spesso, però, a suo avviso, nel parlare di temi generali di estrema rilevanza come l'acquisizione della cittadinanza per ius sanguinis o ius soli, ci si dimentica di cosa avviene nella vita concretezza e dei tempi troppo lunghi che occorrono all'amministrazione per evadere le pratiche legate alle richieste di cittadinanza.
  La sua interrogazione nasce dalla situazione che si sta verificando in molte prefetture – in particolare quella di Roma, ma è stata portata alla sua conoscenza anche la situazione, ad esempio, della prefettura di Pordenone – in seguito ai provvedimenti di spending review e di blocco del turn over. In alcuni casi chi ha fatto richiesta di cittadinanza attende, per avere una risposta, anche quattro o cinque anni.
  Con l'interrogazione in oggetto si chiede, quindi, al Governo se sussista un impegno a risolvere questa situazione e a rinforzare gli uffici, con particolare riferimento alla prefettura di Roma.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  Nazzareno PILOZZI (SEL), replicando, prende atto che nella risposta fornita dal sottosegretario ci sono spunti positivi, come le iniziative per la informatizzazione degli uffici e per i trasferimenti e le assunzioni. Si augura che non si tratti solo di parole, ma che seguano fatti concreti e assicura l'impegno del suo gruppo a vigilare perché ciò avvenga.
  Auspica, infine, che il Governo intervenga con efficacia e rapidità per risolvere una situazione esplosiva, che potrebbe sfociare in manifestazioni che rischiano di andare oltre le righe.

5-00458 La Russa: Impatto sull'ordine pubblico dell'eventuale introduzione nell'ordinamento di pene detentive non carcerarie e della messa alla prova.

  Ignazio LA RUSSA (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo di sapere quante unità di personale delle forze dell'ordine, complessivamente considerate, sarebbero necessarie – in caso di approvazione del provvedimento recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (testo unificato delle proposte di legge C. 331-927-A) – per il controllo dei detenuti che uscirebbero dalle carceri per andare agli arresti nel domicilio o negli altri luoghi previsti ovvero godrebbero del beneficio della messa in prova; chiede inoltre di sapere da quali altri compiti queste unità di personale verrebbero distolte.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Ignazio LA RUSSA (FdI) replicando, prende atto che il Governo afferma in Parlamento di non essere in grado di stimare il numero dei soggetti che saranno interessati dal provvedimento, e questo nonostante il fatto che il ministro della giustizia abbia dichiarato in televisione che gli stessi potrebbero essere circa seimila. Si dichiara quindi preoccupato del fatto che non si sappia con certezza quanti detenuti saranno scarcerati in applicazione della futura legge e che non sia stata quindi fatta una stima preventiva per capire se l'impatto del provvedimento è sostenibile. Si dice infatti certo che il numero di detenuti interessati dalla norma sarà talmente alto che per assicurarne il controllo fuori del carcere sarà necessario sguarnire il territorio sguarnito dei presìdi di polizia.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 27 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 15 ed abb. recanti abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, introduce l'audizione.

  Isabella LOIODICE, professore ordinario di diritto pubblico comparato, il professor Paolo ARMAROLI e Valerio ONIDA, presidente emerito della Corte costituzionale, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD), Sergio BOCCADUTRI (SEL), Renato BALDUZZI (SCpI), Federica DIENI (M5S), Giuseppe LAURICELLA (PD), Riccardo FRACCARO (M5S), Andrea GIORGIS (PD), Nazzareno PILOZZI (SEL) e Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Valerio ONIDA, presidente emerito della Corte costituzionale, il professor Paolo ARMAROLI e Isabella LOIODICE, professore ordinario di diritto pubblico comparato, rispondono ai quesiti posti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia gli esperti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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