CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2013
45.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 LUGLIO 2013

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 giugno 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 26 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.
COM(2013)172 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.
COM(2013)173 final.
(Parere alla I Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

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  Sandro GOZI (PD), relatore, sottolinea in primo luogo il rilievo degli atti in esame, volti a modificare la disciplina di Europol e ad apportare significative innovazioni alla normativa europea vigente in materia di formazione del personale addetto al contrasto alla criminalità organizzata.
  Il pacchetto ha un evidente rilievo non soltanto nella prospettiva dell'Unione europea ma anche per i singoli Paesi membri. In particolare, la XIV Commissione dovrà approfondire le competenze attribuite ad Europol, in considerazione del ruolo fondamentale che tale Agenzia svolge ai fini dello scambio di informazioni, del coordinamento delle operazioni per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo, tra i Paesi membri dell'Unione europea. L'ambito delle materie che rientrano nelle competenze di Europol è in effetti vastissimo e passa dal traffico degli stupefacenti al riciclaggio, dalla tratta degli esseri umani alla falsificazione dell'euro.
  Occorrerà inoltre valutare se la proposta della Commissione europea di accorpare le attività di Cepol – l'Accademia europea di polizia, agenzia dell'Unione europea (con sede nel Regno Unito) preposta alle attività di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto – con quelle di Europol.
  Di particolare importanza è anche il profilo relativo al monitoraggio e controllo delle attività di Europol da parte dei Parlamenti nazionali, in attuazione dell'articolo 88 del Trattato di Lisbona, che prevede che siano stabilite le modalità per il controllo dell'attività di Europol – nonché di Eurojust – da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i Parlamenti nazionali. Occorre sul punto valutare, nel caso italiano, quali siano gli organi che debbano svolgere tale funzione.
  Un ulteriore aspetto sul quale concentrare l'attenzione è quello relativo alla conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. A giudizio della Commissione europea l'intervento consentirebbe di migliorare l'efficacia operativa di Europol e di conseguire una riduzione degli stanziamenti, evitando la duplicazione di funzioni.
  Segnala al riguardo che alcuni Parlamenti si sono espressi in senso contrario alle proposte avanzate, ritenendo che la fusione di Cepol ed Europol vada oltre il mandato attribuito alla Commissione europea. In particolare, riserve sono state espresse da parte del Parlamento europeo, e un parere motivato è stato adottato dal Bundesrat, dal Parlamento spagnolo e dalla Camera dei rappresentanti belga. Ad avviso del Bundesrat, la proposta non sarebbe coperta dalla base giuridica ex articolo 87, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atteso che l'Unione europea non avrebbe competenze per misure che vadano oltre il sostegno alla cooperazione e alla formazione; inoltre – sempre secondo il Bundesrat – la proposta sembra contraddire il principio di attribuzione sancito nell'articolo 5, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (secondo il quale, tra l'altro, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri). Il Bundesrat ritiene, altresì, che la proposta violi il principio di sussidiarietà, giacché la legislazione europea in tale materia non apporterebbe un valore aggiunto.
  Segnala altresì che la Commissione competente in materia europea della House of Lords ha raccomandato al Governo la necessità di fornire chiarimenti sui contenuti della proposta che suscitano perplessità e contestata la fusione di CEPOL in Europol.
  Contrariamente a tali posizioni, e alla luce dell'analisi sin qui svolta, si dichiara personalmente a favore delle proposte in esame, valutando positivamente la riduzione del numero degli organismi europei e l'accorpamento di funzioni. Non si riscontrano a suo avviso profili problematici in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà e si ottiene un vantaggio per quanto concerne la riduzione degli oneri. Sottolinea inoltre come la necessità di ricorrere ad una agenzia quale Europol Pag. 186appaia pienamente giustificata se si valuta l'ambito delle materie che rientrano nelle competenze di Europol, crimini transnazionali rispetto ai quali le singole autorità nazionali non possono avere efficacia.
  Evidenzia che anche le Commissioni competenti per gli affari europei dell'Assemblea della Repubblica portoghese, del Parlamento svedese e del Senato polacco hanno espresso un parere positivo di conformità della proposta al principio di sussidiarietà.
  Vi sono, in ogni caso, diversi aspetti che meritano approfondimento, tra i quali segnala in particolare la necessità di affrontare il tema generale del controllo da parte dei Parlamenti nazionali sulle attività di polizia europea.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI) valuta positivamente l'idea di una fusione delle due Agenzie. Ritiene di particolare importanza la questione relativa al controllo parlamentare sulle attività di Europol, e chiede chiarimenti in ordine al controllo e alle attività di Eurojust.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) evidenzia alcuni profili critici degli atti in esame, sui quali ritiene opportuno svolgere approfondimenti.
  Segnala in primo luogo l'opportunità di una valutazione circa la fattibilità e la sostenibilità amministrativa degli obblighi di cooperazione e informazione nei termini prospettati, al fine di comprendere se ciò non possa determinare – attraverso la istituzione di specifici organismi nazionali – un aumento di burocrazia, con conseguente aggravio anche in termini di spese, per i singoli Stai membri.
  Riterrebbe altresì necessario interrogarsi sulla portata dell'articolo 4, paragrafo 1 lettera c), laddove tra i compiti affidati ad Europol vi sono anche lo svolgimento di indagini e azioni operative. In particolare si tratta di capire se in tal modo si intenda conferire a Europol, oltre che funzioni tipiche di coordinamento, anche competenze di tipo operativo.
  Quanto alle attività di formazione, occorre valutare se l'accorpamento di Cepol ed Europol sia effettivamente suscettibile di determinare i risparmi di spesa attesi dalla Commissione, e di migliorare l'efficacia delle attività di formazione, ovvero non possa pregiudicare altre attività attualmente svolte da Cepol le quali, non rientrando tra quelle istituzionali, presumibilmente non sarebbero trasferite a Europol.
  In materia poi di assetto organizzativo, ricorda che tra le innovazioni che nelle intenzioni della Commissione dovrebbero rispondere a esigenze di snellimento della governance di Europol va annoverata la facoltà di istituire un comitato esecutivo. Occorre comprendere quali sarebbero le funzioni a esso affidate e se le stesse non possano essere svolte dal direttore esecutivo.
  Con riguardo al tema del trattamento delle informazioni e garanzie in materia di dati personali ritiene necessario verificare il rischio di difformità dei criteri che verrebbero adottati dai diversi Stati.
  Inoltre, con riferimento alla cooperazione tra Europol e soggetti privati nello scambio di dati, valuta indispensabile comprendere chi siano i soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio di informazioni e sulle ragioni che dovrebbero giustificare tale condivisione.
  Richiama infine le osservazioni formulate dalla I Commissione Affari costituzionali il 2 marzo 2011, con particolare riferimento alla possibilità di individuare modalità volte a garantire ai Parlamenti la possibilità di effettuare un controllo sia ex ante, sugli indirizzi programmatici dell'attività di Europol, che ex post, sugli esiti di tale attività e in particolare sui risultati raggiunti. Ritiene che si tratti di un tema meritevole di adeguato approfondimento.

  Sandro GOZI (PD), relatore, osserva, con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Schirò, che Eurojust è un organo pienamente funzionante, benché non possa ancora definirsi un'autorità giudiziaria a pieno titolo. In ogni caso l'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fa riferimento anche Pag. 187ad Eurojust, postulando dunque in capo agli Stati membri doveri di controllo anche su tale organismo. Si tratta tuttavia di materia che, in questa sede, esula dagli atti oggetto di esame da parte della XIV Commissione.
  Con riguardo alle osservazioni formulate dalla collega Spessotto, rileva in primo luogo che l'accorpamento di Europol e Cepol determina senz'altro una riduzione di apparati burocratici, benché si possa poi discutere in ordine all'entità di tale riduzione ed eventualmente invitare ad interventi più incisivi.
  Sulla ripartizione di competenze tra Comitato esecutivo e direttore esecutivo, ritiene si tratti di funzioni distinte. Occorrerebbe piuttosto valutare se la composizione del Comitato esecutivo – due rappresentanti della Commissione europea e uno degli Stati membri – sia adeguata.
  Particolarmente rilevante appare a suo avviso la questione dei dati personali e dello scambio di informazioni, sollevato anche presso altri Parlamenti nazionali. È evidente che l'operatività di Europol non può prescindere dallo scambio di dati tra le autorità di polizia; occorre tuttavia porsi il tema della vigilanza su tale scambio di informazioni e verificare se il meccanismo di controllo appaia o meno soddisfacente. Occorrerà sul punto fornire chiare indicazioni al Governo.
  Per quanto riguarda poi i dati provenienti da parti private, precisa che l'articolo 32 stabilisce che Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché siano pervenuti attraverso l'unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale, oppure attraverso il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione, oppure un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del Trattato. Si precisa altresì che Europol non contatta direttamente parti private per ottenere dati personali.
  Si riserva infine una verifica in ordine alle possibili attività svolte da Cepol che non sarebbero trasferite a Europol.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte.
JOIN(2013) 4 final.
(Parere alla III Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

  Paolo TANCREDI (PdL), relatore, ricorda che la Comunicazione in esame, presentata il 20 marzo 2013 congiuntamente dall'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e dalla Commissione europea, presenta una forte rilevanza in quanto costituisce la prima occasione per le Camere di valutare lo stato e le prospettive della politica di vicinato, strategica del nostro Paese, e di individuare i grandi orientamenti dell'azione del Governo.
  Ricorda altresì che i paesi interessati sono, per il vicinato meridionale: Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia; per il vicinato orientale: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Ucraina.
  L'obiettivo della politica di vicinato (PEV), soprattutto dopo l'ultima revisione operata nel 2011, è quello di riconoscere a questi paesi vicini, in cambio di progressi concreti in termini di riconoscimento dei valori comuni e di attuazione effettiva di riforme politiche, economiche e istituzionali, una partecipazione al mercato interno dell'UE, nonché un'ulteriore integrazione per favorire la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.Pag. 188
  Al tempo stesso l'UE si è impegnata per il breve e il lungo periodo ad aiutare i partner in due importanti sfide: in primo luogo, costruire una democrazia solida, non soltanto attraverso costituzioni democratiche e conducendo libere elezioni, ma anche un sistema giudiziario indipendente, la libera stampa, una società civile dinamica e tutte le altre caratteristiche di una democrazia matura; in secondo luogo, assicurare una crescita economica inclusiva e sostenibile, in particolare mediante la creazione di nuovi posti di lavoro.
  La Comunicazione consente una valutazione approfondita dell'effettiva attuazione e dell'efficacia dell'impianto stesso PEV in quanto opera, per un verso, una rassegna approfondita dei progressi compiuti nel corso del 2012 dai paesi partner del vicinato meridionale e orientale nel raggiungimento degli obiettivi di riforma concordati. Per altro verso, esso prospetta le ulteriori misure che dovranno essere adottati per il futuro dall'Unione europea e dai Paesi interessati.
  In via preliminare, va ricordato che la Comunicazione fa parte del «pacchetto sulla politica di vicinato», che la Commissione europea presenta ogni anno, unitamente a due relazioni sui progressi a livello regionale, una per il vicinato orientale e una per il vicinato meridionale, un allegato statistico e dodici relazioni sui singoli paesi.
  Sulla base di queste relazioni nazionali e regionali la comunicazione rileva, in linea generale, che a due anni dall'avvio del nuovo approccio della PEV, in molti settori di cooperazione si registrano risultati incoraggianti, sebbene il 2012 sia stato un anno complesso a causa dell'instabilità politica e delle difficili condizioni socioeconomiche.
  Con riferimento al quadro istituzionale e politico, la Commissione e l'AR sottolineano che nel 2012 si sono registrati risultati contrastanti, citando in particolare i casi di Libia, Egitto e Tunisia: per un verso, è stato apprezzabile l'avvio del processo di aggiornamento dell'assetto istituzionale in senso democratico; per altro verso, nei vari paesi si sono manifestate forti difficoltà. Destano in particolare preoccupazioni in merito alle libertà di riunione, di associazione e di espressione, compresa la libertà dei media in molti paesi partner, in particolare in Egitto e Algeria.
  Anche per quanto riguarda i paesi del vicinato orientale, si registrano percorsi differenziati: vengono apprezzati i progressi registrati da Georgia e Moldova, mentre in particolare per quanto riguarda l'Ucraina si attende riscontro per la maggior parte delle raccomandazioni indirizzate dall'Ue nel 2011.
  Con riferimento allo «stato di diritto», la comunicazione denuncia che:
    non sono stati riscontrati sufficienti progressi per quanto riguarda la libertà di espressione, di associazione e di riunione, di stampa e dei media;
    malgrado alcune riforme la magistratura continua ad essere pesantemente dipendente dall'esecutivo e non gode della fiducia dei cittadini per l'alto tasso di condanne, il ricorso eccessivo alla detenzione preventiva, l'applicazione iniqua del principio della parità tra accusa e difesa hanno minato la fiducia nella magistratura;
    la situazione delle carceri resta oggetto di preoccupazione e le indagini sui casi di torture e maltrattamenti sono inadeguate, incoraggiando in tal modo una cultura dell'impunità tra le forze dell'ordine;
    le riforme del settore della sicurezza e dei codici penale e militare per evitare il processo militare ai civili restano il problema principale in tutto il vicinato mediterraneo;
    la corruzione è un problema enorme in diversi paesi del vicinato, in particolare in Ucraina, Libano, Azerbaigian, Libia e Bielorussia.

  Con riferimento alla crescita economica, la comunicazione registra una ripresa solo in alcuni paesi, come la Georgia e l'Azerbaigian; nella maggior parte degli Pag. 189altri i rischi esterni legati alla situazione economica mondiale sono aumentati, l'instabilità politica costante o rinnovata e i conflitti si sono ripercossi negativamente sulle prospettive di ripresa economica.
  Nei paesi partner, in particolare meridionali, resta inoltre elevato il tasso di disoccupazione giovanile è elevato.
  Secondo Alto Rappresentante e Commissione, senza un aumento della crescita e in assenza di investimenti nel capitale umano, della promozione di condizioni di lavoro dignitose e di attività di ricerca e innovazione, il livello della disoccupazione tra i giovani rimarrà elevato e il settore informale continuerà a rappresentare una percentuale significativa dell'economia reale. Anche le disparità socioeconomiche restano forti in molti Paesi e, se non affrontate, contribuiranno a compromettere in futuro la stabilità sociale e la transizione verso la democrazia.
  La comunicazione ricorda che l'UE sostiene gli sforzi dei paesi per superare gli squilibri macroeconomici e realizzare riforme strutturali orientate alla crescita utilizzando gli appositi stanziamenti dello strumento finanziario per il vicinato e il partenariato (ENPI); rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione dettagliata dei programmi e degli stanziamenti attivati, che raggiungono nel periodo 2007-2013 circa 11 miliardi di euro, cui vanno aggiunti circa 5 miliardi di prestiti e garanzie erogati dalla BEI.
  Con riguardo al rafforzamento della società civile, la comunicazione osserva che, soprattutto nei paesi partner che stanno attraversando una fase di transizione politica esso diventa cruciale per contribuire alla democrazia e alla buona gestione della cosa pubblica. A questo scopo, nell'ambito dello strumento finanziario per il vicinato e il partenariato (ENPI) è stato creato un «fondo società civile» con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascun anno (2012 e 2013).
  Per quanto attiene alla mobilità delle persone, la comunicazione ricorda che l'UE e i paesi partner si sono attivati per assicurare:
    una maggiore partecipazione ai programmi sull'istruzione, garantendo, in particolare, una maggiore disponibilità di borse di studio universitarie (Erasmus mundus) e di scambi, mediante lo stanziamento per gli anni 2012 e 2013 ulteriori 80 milioni di euro per i paesi del Mediterraneo meridionale. I fondi del programma Tempus sono stati incrementati per sostenere la modernizzazione dell'istruzione superiore nei paesi;
    l'istituzione di partenariati per la mobilità con la Moldova, la Georgia, l'Armenia, il Marocco e l'avvio di negoziati con Azerbaigian, Giordania e Tunisia;
    la facilitazione delle procedure di rilascio dei visti. In particolare, nel 2012 sono stati compiuti progressi significativi verso l'obiettivo dell'esenzione dal visto per i paesi del partenariato orientale.

  Con riguardo alle relazioni commerciali, la comunicazione ricorda che l'UE ha proseguito i negoziati per accordi di associazione con la Moldova, l'Armenia e la Georgia, che comprendono zone di libero scambio globale, e per l'accordo di associazione con l'Azerbaigian. L'accordo di associazione UE-Ucraina è stato siglato e sarà firmato non appena completati gli adempimenti da parte ucraina.
  Per quanto riguarda i paesi del mediterraneo, l'UE ha avviato i negoziati per un accordo di associazione con zona di libero scambio globale con il Marocco. Dialoghi preparatori sono in corso con la Tunisia e la Giordania (di recente arenatesi) e dovrebbero essere avviati a breve con l'Egitto.
  La comunicazione evidenzia alcuni spunti per il futuro che possono costituire una utile base anche ai fini dell'espressione del parere della XIV Commissione:
    l'esigenza, dato il ritmo e la direzione non omogenei delle riforme nei singoli paesi partner, di una maggiore differenziazione nella risposta dell'UE alle singole esigenze e aspirazioni del paese e Pag. 190dunque di una riflessione sulla eventuale modifica dei meccanismi e strumenti utilizzati dall'UE in termini di flessibilità;
    la necessità di risolvere i conflitti in corso in diverse zone del vicinato, dalla Moldova, al Caucaso meridionale, al Medio Oriente fino alla gravissima situazione della Siria, che rischiano di compromettere i processi di riforma in atto e richiedono da parte dell'UE l'utilizzo di tutti gli strumenti civili e militari a disposizione;
    la necessità di riservare ulteriore attenzione alla tutela dei diritti umani e al ruolo della società civile. In linea generale, infatti, sono stati insufficienti i progressi per quanto riguarda la libertà di espressione, di associazione e di riunione e molte le limitazioni alla libertà della stampa e dei media. In alcuni paesi partner inoltre le organizzazioni non governative e i sindacati continuano ad affrontare grandi difficoltà (ostacoli alla libertà di movimento, azioni giudiziarie, pressione da parte delle autorità). Anche la discriminazione culturale e sociale delle donne è tuttora un problema nel vicinato meridionale;
    occorre migliorare la mobilità e la comunicazione sulle opportunità offerte ai cittadini dei paesi vicini dalle relazioni con l'UE.

  La Comunicazione richiama, inoltre, un problema centrale per la costruzione della PEV nei prossimi anni: gli stanziamenti per la PEV nell'ambito del QFP per il periodo 2014-2020.
  Le proposte della Commissione presentate il 7 dicembre 2011 prevedevano di allocare 18,1 miliardi di euro a sostegno dei paesi del vicinato sia orientale sia meridionale, con un incremento significativo (pari quasi il 40 per cento) rispetto al periodo 2007-2013. Tuttavia l'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo nel febbraio 2013 ha operato un taglio degli stanziamenti totali previsti dalla Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, portando lo stanziamento per l'azione esterna dell'Ue da 70 a 58,7 miliardi di euro. Ciò dovrebbe tradursi in una corrispondente riduzione degli stanziamenti per la PEV.
  Infine, la comunicazione segnala come la PEV costituisca un esempio importante di approccio globale alla politica estera, in quanto essa si avvale di tutti gli strumenti e di tutte le politiche a disposizione dell'UE (dall'assistenza finanziaria, alla politica commerciale alle missioni della Politica di sicurezza e difesa comune) e si fonda su un'ampia collaborazione sia a livello interno (Stati membri, Parlamento europeo, Comitato delle regioni e altri organismi) sia a livello internazionale. L'esperienza della PEV costituirà un utile punto di partenza per la comunicazione che stanno elaborando congiuntamente AR e Commissione in tema di approccio globale alle relazioni esterne. Ciò non toglie che, come evidenziato nella Comunicazione, vi siano ampi margini di miglioramento, da un lato lavorando più strettamente con gli Stati membri, che in molte aree – come per esempio la mobilità – hanno importanti competenze – e dall'altro valorizzando il ruolo delle delegazioni dell'UE nei paesi partner.
  Rileva come dalla Comunicazione emerga, a suo avviso, come l'Ue debba rafforzare, soprattutto in questa fase storica, la propria azione verso i Paesi vicini, in particolare del Mediterraneo meridionale. Ciò postula, per un verso, la definizione di strumenti di intervento più agili ed efficaci e il mantenimento di risorse finanziarie per il periodo 2014-2020 non inferiori a quelle proposte dalla Commissione europea, da destinare in misura prevalente al partenariato mediterraneo.
  Per altro verso, riprendendo l'ultimo spunto della Comunicazione in merito alla necessità di un approccio integrato, ritiene che non sia possibile una politica di vicinato efficace senza sviluppare una reale una politica estera e di sicurezza dell'UE. È infatti evidente come soltanto un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari «caldi», dal Medio-Oriente al Caucaso, possa creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto. Occorre, in Pag. 191altri termini, che non si ripetano, come nel caso della Libia e della Siria, gli errori, i silenzi e gli imbarazzanti ritardi che hanno pregiudicato l'azione esterna dell'Unione in questi ultimi anni, conferendo tratti grotteschi e caricaturali alla figura dell'Alto Rappresentante per la politica estera, la signora Ashton.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), relatore, svolge alcune considerazioni preliminari, sottolineando che il commissariamento dell'ILVA è un atto gravissimo, che può essere solo valutato in relazione alla gravità del mancato rispetto delle prescrizioni ambientali, del mancato assolvimento ai diversi provvedimenti imposti nel tempo. Sicuramente il problema risale al momento dell'acquisto dell'impianto: occorre presumere che non siano state esperite e rispettate le verifiche ambientali tipiche e necessarie nel momento del passaggio di proprietà. E questa probabilmente è una responsabilità congiunta dello Stato e del privato che avevano entrambi l'interesse a concludere il negozio velocemente e con poche finalità. Occorre dunque chiedersi: dopo di allora cosa è successo ? Lo Stato si è ravveduto e ha cominciato a produrre prescrizioni ? Ne aveva diritto se era responsabile di aver saltato le necessarie valutazioni all'atto della compravendita ? Oppure l'azienda ha peggiorato le condizioni di lavoro dopo l'acquisto ?
  Per valutare l'opportunità del Commissario e la messa a disposizione dello stesso di 8,1 miliardi di euro della controllante occorre conoscere bene questa storia. Nel caso della Parmalat la truffa era chiara, qui, almeno a chi parla, non appare chiara. Per mettere a posto le cose, oltre al Commissario, occorre un percorso accelerato della Pubblica Amministrazione, in particolare del Ministero dell'ambiente. A questo scopo è necessario che i tre esperti del Ministero dell'ambiente abbiano non solo poteri di controllo, ma anche potere di interpretazione delle norme, di semplificazione di certi passaggi, di accelerazione delle procedure pubbliche; ad esempio, è chiaro e definito il percorso di risanamento previsto dall'AIA ?
  Passando quindi ad una descrizione del contenuto del provvedimento, ricorda che il decreto-legge in esame – sul quale la XIV Commissione deve rendere un parere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) – si compone di tre articoli, volti a disciplinare il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
  L'articolo 1 detta misure in via generale, l'articolo 2 riguarda specificatamente lo stabilimento ILVA di Taranto e l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.
  L'articolo 1 si compone di 13 commi.
  Il comma 1 detta una norma di carattere generale, precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Pag. 192Presidente del Consiglio. La portata applicativa della disposizione sembrerebbe risultare circoscritta, in forza del richiamo a tutto l'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207/2012, alle sole società che gestiscono almeno uno stabilimento:
    per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale con apposito D.P.C.M.;
    che occupi almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno;
    per il quale vi sia una assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

  Inoltre occorre che l'intervento:
    segua un provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'ambiente, che pone la condizione dell'adempimento delle prescrizioni dell'A.I.A. riesaminata, con il rispetto delle procedure e dei termini ivi indicati;
    sia esplicitamente finalizzato ad «assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili».

  A tali condizioni previste dalla disposizione richiamata nel testo, si aggiunge l'ulteriore contingenza – prevista direttamente dal decreto-legge in esame – che l'attività produttiva dello stabilimento «abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale».
  Ricordo al riguardo che il controllo del rispetto delle condizioni dell'A.I.A. è affidato (dall'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali (ARPA-APPA), per gli impianti di competenza statale; alle ARPA-APPA negli altri casi.
  La generica fattispecie della «inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale», dalla quale conseguono gli effetti del commissariamento, potrebbe dunque essere letta in collegamento con la circoscritta portata applicativa della disposizione che deriva dal richiamo all'intero articolo 1 del decreto-legge 207/2012.
  Il comma 1, secondo periodo, definisce la procedura di nomina ed eventuale sostituzione o revoca del commissario, per la quale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sette giorni dalla delibera di commissariamento. Alla nomina del subcommissario provvede invece il Ministro dell'Ambiente.
  Il comma 2 stabilisce la durata del commissariamento fissandola in 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. È inoltre specificato che la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi volti all'ottemperanza alle prescrizioni dell'A.I.A.
  Il comma 3 attribuisce al commissario i poteri ordinariamente di competenza degli organi di amministrazione dell'impresa, sospendendo i poteri di disposizione e gestione dei titolari nonché per l'intera durata del commissariamento, quelli dell'assemblea dell'impresa se costituita in società.
  È infatti previsto il trasferimento in capo al commissario di tutti i crediti e i debiti della società, compresi quelli relativi a società facenti parte del gruppo. Il comma precisa che il trasferimento dei citati rapporti avviene ai sensi degli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 2558 (successione nei contratti) del codice civile.
  Sostanzialmente, il Commissario succede nei contratti stipulati dall'azienda al pari dell'acquirente della stessa. L'articolo 2558 c.c., infatti, riguarda, in caso di cessione di azienda, il subentro dell'acquirente in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Pag. 193
  Il comma 4 interviene in merito alle garanzie dell'impresa nei confronti della quale è disposto il commissariamento. Tale garanzia si sostanzia nell'obbligo di informazione sull'andamento della gestione dell'impresa stessa al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci.
  Una ulteriore garanzia per la proprietà dell'impresa consiste nell'obbligo di comunicazione al rappresentante dell'impresa da parte del commissario sia del piano di risanamento ambientale, sia del piano industriale (commi 6 e 7) preliminarmente alla rispettiva adozione. Su entrambi i piani il rappresentante può proporre osservazioni.
  Per quanto riguarda gli organi di controllo, si prevede la possibilità che il Consiglio dei Ministri li sostituisca per la durata del commissariamento.
  Il comma 5 prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle norme vigenti, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.
  Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento.
  Vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati (eventuali osservazioni devo essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione e valutate dal Comitato entro 90 giorni dal commissariamento).
  Il comma 6 ha per oggetto la predisposizione del piano industriale da parte del commissario straordinario. Il piano, predisposto entro trenta giorni dal decreto di approvazione del piano ambientale (di cui al comma 5) deve contenere le misure per la conformazione delle attività industriali alle prescrizioni di tutela ambientale, di sicurezza e salute di cui al piano ambientale stesso. Nel procedimento di adozione del piano è previsto l'obbligo di acquisizione e valutazione delle eventuali osservazioni del rappresentante di impresa cui il piano deve essere comunicato.
  Il comma 7 specifica la procedura di adozione del piano ambientale e del piano industriale prevedendo l'adozione rispettivamente con decreto del Ministro dell'ambiente e del ministro dello sviluppo economico.
  Il comma 8 reca una norma transitoria volta a disciplinare l'attività del commissario nelle more dell'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, prevedendo che egli garantisca comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa.
  Il comma 9 prevede, in forza del richiamo all'articolo 6 del D.Lgs. 231 del 2001 (Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale – la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.
  L'articolo 6 del D.Lgs. 231 prevede, infatti, che se un reato è stato commesso da soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente Pag. 194(nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Le sanzioni pecuniarie (per quote) per la commissione di reati ambientali sono stabilite, in relazione alla singola fattispecie, dall'articolo 25-undecies dello stesso D.Lgs. 231.
  Il comma 10 qualifica come attività di pubblica utilità l'attività di gestione dell'impresa eseguita dal commissario al fine di garantire l'adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni in corso di prosecuzione dell'attività d'impresa, fino all'approvazione del piano industriale (ai sensi del comma 8).
  La norma limita inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. L'attribuzione del rilievo pubblicistico all'attività del commissario in ragione del rapporto di servizio, esclude dunque che la stessa sia valutata con i criteri ordinari di cui all'articolo 2932 c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società).
  Il comma 11 prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato D.Lgs. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) in danno dei soggetti obbligati dall'autorità amministrativa all'esecuzione delle prescrizioni dell'A.I.A. e delle misure di risanamento ambientale in relazione ai reati connessi all'attività imprenditoriale.
  L'articolo 53 del D.Lgs. 231 stabilisce, infatti, il possibile sequestro preventivo da parte del giudice delle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell'articolo 19 ovvero del profitto e del prezzo del reato, comprese somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
  Le somme svincolate sono messe a disposizione del commissario e destinate esclusivamente alle misure connesse alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e al risanamento ambientale.
  Secondo il comma 12, i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'A.I.A. ed alla gestione dell'impresa.
  Il comma 13 regolamenta i compensi spettanti al commissario straordinario e al sub commissario. Più specificamente, si stabilisce che la determinazione del compenso omnicomprensivo del commissario straordinario sia demandata ad un apposito D.P.C.M. nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 201/2011, o, se dipendenti pubblici, dal successivo articolo 23-ter, comma 1, dello stesso decreto-legge 201/2011.
  Il compenso del sub commissario è invece determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Infine, il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.
  L'articolo 2, comma 1, individua direttamente la sussistenza dei presupposti del commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge in esame per l'ILVA S.p.A., avente sede a Milano.
  Si tratta di disposizione di legge in luogo di provvedimento, in quanto sostituisce il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale.
  Rinvio, per una descrizione dell'emergenza ambientale nell'area di Taranto e la vicenda dell'ILVA, alla scheda predisposta dagli Uffici.
  Il comma 2 sostituisce l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 207/2012, al fine di qualificare come «stabilimenti di Pag. 195interesse strategico nazionale» tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., e non solo quello di Taranto.
  Dal sito internet dell'azienda si evince che il gruppo Ilva S.p.A. possiede 15 siti produttivi, di cui 6 in Italia. Taranto è lo stabilimento maggiore, ma altre unità produttive sono presenti a Genova, Novi Ligure, Racconigi, Patrica e Marghera (attualmente chiusa).
  Il comma 3 reca alcune novelle al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 207/2012.
  Una prima novella specifica in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. Rispetto al testo previgente, che prevedeva unicamente un ammontare massimo (pari al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, esclusa l'oblazione, l'importo minimo della sanzione sia di 50.000 euro.
  Dopo l'ultimo periodo del citato comma 3, che prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio, viene aggiunta una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA.
  Ricorda, in proposito, che l'ISPRA è il soggetto cui compete, ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'A.I.A.
  Viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e finalizzati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Ricorda infine, con più diretto riguardo alle competenze della XIV Commissione, che sul funzionamento dell'ILVA di Taranto è stata avviata dalla Commissione europea, il 26 maggio 2012, una procedura EU Pilot (caso 3268/2012 ENVI), la cui documentazione è disponibile sul sito dell'ISPRA.
  In particolare, la Commissione attende entro il 14 giugno 2013 informazioni dalle autorità competenti (statali e regionali) sulle misure concrete connesse al funzionamento dello stabilimento.
  Le prime richieste della Commissione, risalenti alla data di avvio della procedura, hanno riguardato, tra l'altro, i seguenti punti:
    conformità dell'autorizzazione alla direttiva Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) (2008/1/UE) sulla riduzione e prevenzione dell'inquinamento e conferma che l'Autorizzazione Integrata Ambientale consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente sia la più aggiornata autorizzazione IPPC;
    emissioni misurate nel 2011;
    applicabilità all'impianto della direttiva Seveso (96/82/UE).

  A tali richieste le autorità italiane hanno risposto in data 28 maggio 2012.
  Le successive richieste di chiarimenti avanzate dalla Commissione in data 27 settembre 2012 hanno riguardato, tra l'altro, l'adozione di impegni di investimento per l'adeguamento della tecnologia e degli impianti nonché per la decontaminazione del sito dello stabilimento e dell'area di Taranto e l'eventuale calendario degli interventi.
  Il Ministero dell'ambiente, con risposta del 26 ottobre 2012, dopo avere elencato gli interventi già avviati, relativamente al sito su cui insiste lo stabilimento e le aree limitrofe, ha confermato alla Commissione la stipula, il 26 luglio 2012, di un Protocollo di intesa per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, della durata di cinque anni.
  Alla luce delle vicende giudiziarie che hanno interessato lo stabilimento, la Commissione europea ha ritenuto di formulare ulteriori richieste, in data 20 dicembre 2012, allo scopo di verificare se l'attività Pag. 196dello stabilimento fosse conforme alla autorizzazione integrata ambientale già rilasciata. Inoltre, la Commissione ha richiesto, oltre ai dati sulle emissioni del 2012, la conferma circa il rispetto della normativa vigente per quanto concerne il limiti relativi alle emissioni industriali e le migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio, nonché l'eventuale applicabilità allo stabilimento della direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/UE), in base alla quale l'esercente dello stabilimento ILVA è oggettivamente responsabile del danno ambientale. In tale caso, infatti, dimostrando solo il nesso di causalità tra l'attività dello stabilimento e il danno ambientale, l'esercente è obbligato alla riparazione (ripristino) delle risorse naturali danneggiate per riportarle allo stato originario. Infine, la Commissione invita le autorità italiane ad inviare, con cadenza trimestrale, un aggiornamento dei provvedimenti adottati.
  Le autorità italiane, con risposte fornite in date successive, hanno dato conto dello stanziamento di 110 milioni di euro per il risanamento della zona di Taranto come previsto dal Protocollo di intesa (i cui interventi si prevede di avviare nel giugno 2013, per una durata di circa 12/18 mesi), in base al decreto-legge n. 129/2012, hanno fornito ulteriori elementi in merito alle normative che regolano il funzionamento dello stabilimento e, infine, hanno dato conto sia dei dati delle emissioni nel 2012 sia dei procedimenti penali per reati ambientali attualmente in atto a carico della gestione dello stabilimento ILVA.

  Sandro GOZI (PD) sottolinea, a conforto di quanto illustrato dal relatore, la criticità della vicenda in questione anche dal punto di vista dei rapporti con l'Unione europea. Se, infatti, la Commissione europea accertasse una responsabilità oggettiva dell'ILVA, la responsabilità dell'azienda e dello stesso Stato italiano in materia di danno ambientale sarebbe enorme. Esprime inoltre preoccupazione in ordine al possibile adempimento, cui sarebbe obbligato l'esercente, di ripristino delle risorse danneggiate e ritiene opportuno sul punto svolgere approfondimenti ed acquisire ulteriori elementi di valutazione.

  Liliana VENTRICELLI (PD) rileva come il provvedimento rivesta fondamentale importanza per il territorio della provincia di Taranto e come debba ritenersi opportuna la sospensione della gestione Riva con la nomina di un Commissario straordinario; deve tuttavia rilevare che sotto tale profilo la nomina del Commissario Bondi – già amministratore delegato dell'ILVA – non appare opportuna, ponendosi in continuità con la precedente gestione.
  Ritiene inoltre che il risanamento dell'ILVA non debba porsi in contrasto con la continuità della produzione aziendale e ritiene utile richiamare sul punto il Piano europeo di azione per l'acciaio, che propone azioni congiunte e concertate, nonché quanto dichiarato dal Commissario all'industria Tajani in ordine alla opportunità di ricorso a tale piano, ai fondi della Banca europea per gli investimenti e agli aiuti di Stato finalizzati alla riqualificazione ambientale per intervenire sull'Ilva di Taranto.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su alcuni specifici aspetti del provvedimento, che sebbene non di diretta competenza della XIV Commissione, ritiene meritevoli di una segnalazione. Cita, in particolare, le disposizioni del comma 11 dell'articolo 1, riguardanti lo svincolo delle somme oggetto di sequestro e le disposizioni del comma 13, che prevedono che la determinazione del compenso omnicomprensivo del Commissario straordinario sia demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza tuttavia stabilirne i termini di emanazione. Ritiene inoltre opportuno rafforzare le previsioni di cui al comma 5 e segnala con riguardo al comma 7, laddove si dispone che l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente del Piano delle misure e delle attività equivale a modifica dell'A.I.A., che tale previsione costituisce un pericoloso precedente.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) richiamando le procedure di infrazione in materia Pag. 197di rifiuti, evidenzia come la Commissione europea raccomandi di evitare i commissariamenti, poiché il ricorso a tali forme di gestione non può che significare il fallimento dell'azione politica e una forma di elusione delle regole.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI), relatore, osserva come il commissariamento consenta di raggiungere obiettivi urgenti in tempi contenuti e rileva la presenza di un pregiudizio negativo nei confronti della figura del Commissario straordinario, che agisce nella piena legalità. Rileva quindi, con riferimento alle preoccupazioni formulate dall'onorevole Gozi, che – come peraltro emerso nel corso delle audizioni svoltesi dinanzi alle Commissioni Ambiente e Attività produttive – le operazioni di bonifica sono state già avviate, benché purtroppo non hanno potuto essere completate a fronte della mancanza di una deroga al patto di stabilità interno.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) si chiede se prima di procedere alla nomina del Commissario straordinario sia stato valutato il caso esemplare dello stabilimento siderurgico di Linz, che rappresenta una best practice europea nel settore, essendo oggi LInz la seconda città più pulita dell'Austria.

  Sandro GOZI (PD) riferendosi a quanto detto dal relatore circa l'obbligo per il Governo di trasmettere ogni tre mesi informazioni alla Commissione europea sullo stato degli interventi di bonifica riterrebbe opportuno conoscere quali informazioni siano state trasmesse nello scorso mese di marzo e quali nel giugno 2013.

  Paolo TANCREDI (PdL) rileva che la ratio del provvedimento in esame – rispetto al quale ritiene non vi fosse altra soluzione – è quella di garantire la continuità aziendale dell'ILVA, anche necessaria ai fini degli interventi di bonifica. Il problema, a suo avviso, è piuttosto quello di comprendere se le risorse stanziate sono sufficienti e se sarà dunque possibile portare avanti il piano industriale previsto.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) osserva che le autorità italiane investono 110 milioni di euro per risanare la zona di Taranto. Si chiede se sia previsto un rientro di tale somma alla collettività o se si tratti di un finanziamento a fondo perduto a favore dello stabilimento di Taranto e degli altri cinque stabilimenti di proprietà del gruppo ILVA.

  Vega COLONNESE (M5S) richiama a sua volta il caso esemplare dello stabilimento austriaco di Lienz e chiede informazioni in ordine alla possibile ipotesi, anche alla luce dei dati relativi alla produzione, di una riconversione dell'azienda, che potrebbe garantire maggiore ricchezza al territorio.

  Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI) precisa che il piano industriale non è stato ancora presentato e non se ne conoscono pertanto i contenuti. Quanto allo stanziamento di 110 milioni di euro da parte della Regione Puglia osserva come non si tratti di un aiuto di Stato ad una impresa ma di fondi destinati ad una bonifica ambientale, sebbene non ancora completata non essendovi, come ha già rilevato, una deroga al patto di stabilità che ne consenta la piena utilizzazione.

  Michele BORDO, presidente, precisa che tutte le aree del paese oggetto di bonifica hanno ricevuto sostegno da parte dello Stato. Invita quindi tutti i colleghi a mantenere il dibattito nell'ambito delle competenze della XIV Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

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